Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-06-2012) 11-09-2012, n. 34564

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. C.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 11-7-11, la Corte di Appello di Salerno ha sostituito ex artt. 53 e ss. L. 689/81 la pena di giorni quindici di reclusione a lui inflitta in primo grado, all’esito di giudizio abbreviato. per il reato di cui agli artt. 56 e 393 c.p., commesso in (OMISSIS) ai danni di G.F., con quella di euro cinquecentosettanta di multa, confermando la già concessa sospensione condizionale e condannando l’imputato alla rifusione delle spese d parte civile, liquidate come da dispositivo.

Il ricorrente deduce in primo luogo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità, che sarebbe stata basata esclusivamente sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, senza considerare che si trattava di riferimenti fatti da un soggetto interessato e pertanto privi di attendibilità.

Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 533 c.p.p., secondo cui il Giudice deve pronunciare sentenza di condanna solo allorchè la colpevolezza dell’imputato emerga al di là di ogni ragionevole dubbio.

Con il terzo motivo di ricorso insiste nel vizio di motivazione, ribadendo che, non essendo stato presente all’udienza del 21-6-06 innanzi al Tribunale di Amalfi e non essendo pertanto a conoscenza del contenuto di detta udienza, egli non aveva alcun plausibile motivo per minacciare telefonicamente il G.. Su questo rilievo la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi.

sicchè:

2 .-. Tutte le censure prospettate sono palesemente infondate.

In primo luogo va ribadito che non è sindacabile in questa sede la valutazione del giudice di merito sulla attendibilità della persona offesa ove sul punto sussista, come nel caso di specie, un’adeguata e rigorosa motivazione basata sull’estrema chiarezza della deposizione definita logica, misurata e credibile. Sulla esclusione della applicazione alla deposizione della persona offesa delle regole di cui all’art. 192, commi 3 e 4, come per qualsiasi altra testimonianza, v., da ultimo, Cass., SEZ. 3. SENT. 43303 DEL 03/12/2001 UD. 18/10/2001, Panaro, RV. 220362. D’altronde, la Corte di merito indica una serie di elementi che corroborano la verità dei fatti denunciati e il libero convincimento del giudice, vale a dire:

l’accertata pendenza della causa civile e i ripetuti contatti telefonici tra l’imputato e il Giordano avvenuti il giorno della causa ed accertati in base ai tabulati. Il secondo motivo di ricorso è privo di specificità, atteso che la censure sono formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione concreta delle doglianze a cui la motivazione della sentenza impugnata avrebbe omesso di rispondere.

Il terzo motivo di ricorso è basato su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.

3 .-. Ne deriva la inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione ai motivi dell’inammissibilità, si stima equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 26-01-2011, n. 161

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Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo, notificato il 16.7.2009 e depositato il giorno dopo, il ricorrente, appuntato scelto della XXX, premettendo di essere in servizio fin dal 2004 presso la Tenenza di XXX e di essere coniugato con due figli piccoli, risiedendo con il nucleo familiare in XXX, impugnava il trasferimento d’autorità disposto dal Comando Regionale presso la sede di XXX
Con il primo motivo lamentava l’inesistenza dei presupposti per disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale, ricondotti dall’Amm.ne nella circostanza dell’esistenza di attività commerciali condotte dal suocero nonché recentemente intraprese dalla moglie e dal cognato, attività, la prima, ben nota all’Amm.ne da tempo, la seconda, appena avviata, prontamente comunicata dal ricorrente all’Amm.ne di appartenenza, ed entrambe ritenute dal Comando Prov.le irrilevanti ai fini di una ipotetica incompatibilità ambientale.
Con il secondo motivo il ricorrente si doleva dell’adozione del trasferimento, nonostante in contrasto con tutti i pareri acquisiti nel corso dell’istruttoria.
Con il terzo motivo il ricorrente esaminava diffusamente la situazione posta a base del provvedimento di trasferimento impugnato, pervenendo alla conclusione dell’illegittimità dell’operato dell’Amm.ne per aver ritenuto, per il solo fatto della gestione da parte dei propri congiunti delle richiamate attività economiche (peraltro tutte note all’Amm.ne e di scarsa rilevanza), la sussistenza di una situazione pregiudizievole per l’Arma.
Con il quarto motivo il ricorrente lamentava l’omessa valutazione delle sue osservazioni, trasmesse in sede procedimentale a seguito della notifica dell’avvio del procedimento volto al trasferimento.
Con il quinto motivo si doleva dell’illegittimità del trasferimento, in relazione al modesto ruolo (di natura meramente esecutiva) rivestito nella sede di servizio.
Con il sesto motivo il ricorrente censurava la scelta della sede di destinazione, XXX, eccessivamente distante dal Comune (XXX) di residenza della famiglia, in luogo del Comune di XXX, più vicino.
L’Amm.ne si costituiva in giudizio, producendo memorie e documenti.
A seguito del deposito di ulteriori documenti, in esecuzione dell’istruttoria disposta con ordinanza n. 385/2009, questa Sezione, con successiva ordinanza cautelare n. 1362/2009, accordava la chiesta sospensione degli atti impugnati.
Infine, all’Udienza del 12.1.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
I. Questo Tribunale ritiene di dover tornare sull’orientamento espresso in sede cautelare, alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, con particolare riferimento alla decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), n. 8018/2010 dell’11/11/2010, il quale, a seguito di approfondita disamina dei vari orientamenti giurisprudenziali, si perviene alla conclusione che i movimenti in questione siano qualificabili come ordini.
Al riguardo, il Consiglio afferma:
– che lo status di militare è connotato da specifiche prerogative del suo rapporto di pubblico impiego, derivanti anzitutto dal precetto generale di cui all’articolo 54, comma 2, Cost. e, poi, dagli speciali doveri di subordinazione gerarchica ed obbedienza, cioè di " esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio ed alla disciplina, in conformità al giuramento prestato " (art. 4 e 5 del regolamento di disciplina militare di cui al D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545);
– che la costante giurisprudenza amministrativa ha sempre ritenuto che i provvedimenti di trasferimento d’autorità sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume, di norma, una " rilevanza di mero fatto ", che non abbisogna di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all’articolo 7 della legge n. 241/1990 (Cons. St.,, sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4102; sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3227; Sez. IV, 24 aprile 2009, n. 2642; sez.IV, n. 2377/2007;id., n. 5950 del 26.11.2001; n. 33 del 21.1.1997; n. 1990 dell’8 aprile 2004);
– che naturalmente questi consolidati principi – seppur con le estreme cautele e le ricordate specificità dell’ordinamento militare connotato istituzionalmente e necessariamente da un forte sentimento di disciplina – debbono correlarsi all’affermazione, di fonte costituzionale (art. 52, comma 3, Cost.), che l’ordinamento militare, per quanto caratterizzato per sua natura, come detto, da uno speciale rapporto di gerarchia e da marcato obbligo di obbedienza, si conforma anch’esso " allo spirito democratico della Repubblica ", con conseguente necessità, anche per l’amministrazione della difesa, di osservare, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale che non si differenzino, per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego, dai principi e criteri che segnano il modo d’essere di tutti i rapporti tra Stato – apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato democratico, come ribadito anche dalla Corte costituzionale, secondo la quale la normativa militare non è avulsa dal sistema generale delle garanzie costituzionali, in quanto (sent. n. 278 del 1987) la Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica e perciò separatista dell’ordinamento militare, il quale deve essere ricondotto nell’ambito del generale ordinamento statale "rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini";
– che, pertanto, l’ordinamento militare, non essendo caratterizzato da una posizione di separatezza ed isolamento e sottratto, come tale, ai principi ed alle regole dell’ordinamento repubblicano, non è, pertanto, impermeabile al sindacato del Giudice, il quale, tuttavia, dovrà svolgersi tenendo conto delle rilevate peculiarità, tra le quali, la non sussistenza, di norma, di un interesse particolarmente tutelato alla sede di servizio del militare; sicché, ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l’ampia discrezionalità dell’amministrazione, prevale l’interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nella organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze Armate e di Polizia (Consiglio di stato, sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3695).
Alla luce dei principi affermati con la richiamata pronuncia, che il Collegio ritiene di condividere, va riesaminata la fattispecie di cui al ricorso in epigrafe, pervenendosi ad un meditato ripensamento dell’orientamento espresso in sede cautelare.
Le difese dell’Avvocatura sul punto della natura giuridica degli atti impugnati vanno sostanzialmente condivise, fondandosi sul presupposto che il movimento disposto nei confronti del ricorrente sia qualificabile come "ordine".
Una volta posta la superiore premessa, il Collegio, nei ristretti limiti di sindacabilità del trasferimento in questione, ritiene che lo stesso sia immune dalle censure formulate, atteso che nessun profilo di illegittimità o irrazionalità è dato cogliere nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta anche in esecuzione dell’istruttoria disposta da questo Tribunale.
Dalla documentazione prodotta dall’Amm.ne, vanno poste in rilievo le seguenti circostanze.
Il procedimento che ha condotto all’allontanamento del ricorrente dalla sede di servizio prende le mosse da un esposto (vedi produzione dell’Avvocatura del 1.9.2009, All. 5), risultato poi a firma falsa, con il quale un sedicente consigliere comunale portava a conoscenza dei superiori del ricorrente di una presunta situazione di scandalo ed allarme sociale dovuta, a suo dire, alla circostanza che il ricorrente avrebbe svolto attività lavorativa negli esercizi commerciali del suocero e della moglie nonché all’evasione fiscale da parte dei suoceri del ricorrente, possidenti, senza alcun intervento da parte della locale G.F., e ciò a causa della "protezione" accordata ai familiari del ricorrente da quest’ultimo e dai suoi colleghi.
Tra il 2007 ed il 2008 si svolgeva un’approfondita istruttoria, sia sulla consistenza economica delle aziende e delle proprietà dei congiunti del ricorrente, sia su eventuali comportamenti pregiudizievoli imputabili al ricorrente.
Quanto al primo profilo (vedi produzione dell’Avvocatura del 1.9.2009, All. 3 e 4), veniva accertato che il suocero del ricorrente effettivamente era titolare di un’attività di commercio al dettaglio di calzature, cedutagli nel 2001 dalla moglie, per la quale era stato dichiarato, nell’ultimo anno d’imposta, un volume d’affari di euro 83.329 (dei quali poco più di 16 mila quale reddito di pensione); lo stesso risultava intestatario o cointestatario di n.13 fabbricati e n.3 terreni, e tuttavia nell’ultimo modello periodico di dichiarazione dei redditi erano risultati dichiarati 10 fabbricati e nessun reddito da terreni; veniva poi accertato che la suocera del ricorrente risultava intestataria o cointestataria di n.6 fabbricati, e tuttavia nell’ultimo modello periodico di dichiarazione dei redditi ne erano risultati dichiarati 3.
Infine, nell’anno 2009 era stata costituita una società, nella quale la moglie del ricorrente ed il cognato erano soci, rispettivamente, accomandante ed accomandatario.
Sotto il secondo aspetto, il ricorrente era stato visto più volte nei locali commerciali del suocero, fuori dall’orario di servizio, ma non ne era stata appurata la partecipazione all’attività stessa (vedi produzione dell’Avvocatura del 1.9.2009, All. 9).
Ciò posto, va osservato che la determinazione dell’Amm.ne di trasferire il ricorrente appare coerente con le indicazioni ritraibili dalla Circ. n. 255300/1240/5 del 1.8.2007 del Comando Generale della XXX, invocata dall’Amm.ne e prodotta dalla stessa in stralcio (All.16), circa il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, laddove, all’art.2, si precisa che lo stesso costituisce espressione del potere organizzatorio dell’Amm.ne, ampiamente discrezionale, finalizzato al ripristino del corretto e sereno funzionamento dell’Ufficio, restituendo allo stesso il prestigio, l’autorevolezza o l’immagine perduti, e senza che detta tipologia di trasferimento abbia carattere disciplinare o sanzionatorio, non essendo condizionato dall’accertamento di responsabilità del dipendente in ordine alla violazione di doveri d’ufficio.
Coerentemente con tale schema, i superiori del ricorrente hanno giustamente posto in risalto, in sede istruttoria, sia la circostanza dell’essere l’esposto (dal quale si era avviato il procedimento) a firma falsa, evidentemente mirato a screditare ingiustamente l’Appuntato; sia l’esito ampiamente soddisfacente per il ricorrente degli accertamenti eseguiti, dai quali è risultato da parte dello stesso un comportamento ineccepibile sul piano penale e disciplinare, escludendo qualsivoglia addebito.
Premesso che il Comando Generale non era, ovviamente, vincolato dai pareri endoprocedimentali e neppure dalle conclusioni, ampiamente assolutorie per il ricorrente, degli accertamenti eseguiti, il Collegio ritiene di condividere il contenuto degli scritti difensivi dell’Amm.ne e della Difesa Erariale, laddove – anche ai sensi dell’art.21 octies L. 241/1990 – vengono valorizzate alcune circostanze di fatto, oggettive ed indipendenti da ogni responsabilità del ricorrente, e cioè la circostanza che, in un piccolo centro isolano come XXX, la circostanza che gli stretti congiunti di un Finanziere siano titolari di attività commerciali, oltre che di un consistente patrimonio immobiliare, è circostanza tale da poter appannare il prestigio dell’Arma, in quanto suscettibile di ingenerare nella popolazione la convinzione di possibili favoritismi o agevolazioni alla famiglia del Militare, dallo stesso ovvero dai suoi Colleghi.
Infatti, non può tralasciarsi che gli accertamenti condotti dall’Amm.ne hanno evidenziato che il suocero e la suocera del ricorrente paiono non aver dichiarato, in occasione della presentazione dei modelli fiscali, tutti gli immobili posseduti (si veda quanto sopra richiamato).
Circostanza alla quale il ricorrente è ovviamente estraneo, ma che non poteva non entrare a far parte dell’insieme delle valutazioni dell’Amm.ne.
Così come la circostanza che il ricorrente sia stato trovato in svariate occasioni all’interno dell’esercizio commerciale del suocero, seppure non si presti ad alcuna valutazione negativa del comportamento del Militare (posto che in tutte le occasioni vi si trovava all’infuori dell’orario di servizio e non consta abbia preso mai parte all’attività commerciale), rende non del tutto scevra di ragionevolezza la preoccupazione dell’Amm.ne di evitare in tutti i modi anche il minimo dubbio e turbamento tra la cittadinanza circa il ruolo del Finanziere nell’ambito di attività commerciali familiari, peraltro di una certa rilevanza (avuto riguardo al contesto locale).
In proposito, la richiamata circolare, all’art.2 c.4, dopo aver precisato che il militare ben può essere assegnato presso reparti aventi competenza sul comune ove risiedono le relative famiglie, purchè nessuno dei componenti eserciti attività industriali, professionali o commerciali di rilievo, precisa che, in ogni altra ipotesi non rientrante in tale casistica, è rimesso al prudente apprezzamento dell’Amm.ne scongiurare il prodursi di situazioni comunque pregiudizievoli per il servizio e l’immagine del Corpo.
La norma citata, in sostanza, mira non solo ad assicurare l’assoluta imparzialità degli appartenenti al Corpo, ma anche semplicemente scongiurare che l’immagine del Corpo possa risultare appannata anche a causa di fatti della vita privata del militare non commendevoli o concretamente pregiudizievoli.
Ne consegue, quindi, l’insussistenza delle violazioni lamentate con le prime tre censure, in quanto il movimento appare funzionale allo scopo, prioritario, di evitare il pericolo di pregiudizio all’immagine ed all’autorevolezza del Corpo (la cui finalità istituzionale, rileva giustamente la Difesa Erariale, è principalmente quella di contrastare fenomeni illeciti mediante attività di polizia economico finanziaria sia preventiva che repressiva) derivante dal possibile convincimento dei cittadini di un abuso, anche solo potenziale, della posizione funzionale del militare a vantaggio di propri congiunti, possidenti e titolari di attività commerciali, dovendo i militari in questione trasmettere all’esterno un’immagine di assoluta imparzialità, disinteresse e terzietà.
II. Quanto alle doglianze di carattere procedimentale, il Collegio ritiene di condividere l’orientamento del Consiglio di Stato, di cui alla recente decisione n. 8018/2010 sopra richiamata, ed in particolare il principio, dalla stessa ricavabile, secondo il quale i trasferimenti in questione, seppur non disposti per esigenze propulsive e strutturali di carattere organizzativo o di funzionalità dell’apparato militare, ma solo per assicurare il valore costituzionale dell’imparzialità, collegato alla particolarità e delicatezza delle funzioni, incidono tuttavia sull’organizzazione dell’apparato, atteso che la necessità di evitare situazioni di incompatibilità ambientale costringe comunque l’Amministrazione a trovare soluzioni alternative all’impiego ed all’utilizzo del personale, rispetto alla collocazione esistente e quindi a disporre un vero e proprio ordine di trasferimento.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, pertanto, che non debbano riespandersi i generali principi di preventiva informazione e partecipazione al procedimento, al fine di consentire all’interessato di fornire all’amministrazione elementi di conoscenza e di giudizio utili ed opportuni affinché il potere amministrativo si estrinsechi nel rispetto dei principi fondamentali dell’azione amministrativa, come anzitutto espressi nella stessa legge n. 241/1990 (economicità, efficienza, efficacia, non aggravamento, ecc.).
Si tratta, infatti, pur sempre di un ordine, che seppur non impartito per esigenze organizzative, ha comunque ed ugualmente effetti organizzativi, da valutare nell’ambito di quella discrezionalità di cui s’è innanzi riferito.
Nel caso in questione, tuttavia, l’Amm.ne, già autolimitatasi con la Circolare invocata sia dal ricorrente che dalla Difesa Erariale, ha rispettato la normativa sul procedimento, notificando l’avvio dello stesso al ricorrente; quest’ultimo si duole però del fatto che dei suoi rilievi non risulta esser data contezza in sede di atto finale.
Ma il Collegio ritiene che la censura vada respinta, in virtù del principio affermato dal Consiglio di Stato, secondo il quale resta irrilevante la circostanza " che la comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento di trasferimento gli avrebbe consentito di fornire all’amministrazione dati e notizie utili per un corretto e ragionevole svilupparsi e concludersi del procedimento, ovvero l’indicazione di sedi ritenute più confacenti alle proprie caratteristiche professionali o individuali"; a fortiori deve ritenersi che l’Amm.ne, nel caso in questione, non dovesse instaurare un puntuale contraddittorio con l’interessato, posto che, comunque, l’atto impugnato appare rispettoso dei principi ritraibili dalla normativa di settore e scevro da profili di illogicità o irrazionalità.
III. Quanto all’ultima censura, relativa alla scelta della sede, anche a tralasciare i principi fin qui affermati, occorre rilevare che la Difesa Erariale ha giustificato (cfr. memoria prodotta il 29.9.2009), anche ai sensi dell’art.21 octies della L. n.241/90, la scelta del reparto di destinazione, in quanto caratterizzato da un consistente deficit organico nel ruolo di riferimento (Appuntati e Finanzieri) di 9 unità, circostanza di fatto non contestata dal ricorrente e sufficiente, ad avviso del Collegio, a sorreggere la scelta, dovendosi contemperare le esigenze familiari del ricorrente con le preminenti esigenze di razionale impiego delle risorse.
IV. Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Tuttavia il Collegio ravvisa sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese, sia in relazione ai non univoci orientamenti giurisprudenziali, sia in ragione della peculiarità della fattispecie, di non semplice inquadramento, e tenendo conto anche dell’esito della fase cautelare.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Primo Referendario, Estensore

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Cass. pen., sez. I 18-06-2008 (11-06-2008), n. 24738 Carattere funzionale e inderogabile.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1. Con ordinanza in data 13.11.2007 il Gip di Firenze applicava a P.V., condannato con sentenza 23.02.1999 della Corte d’appello di Firenze, l’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 "fino al concorso di Euro 10.000,00 – e dichiara parzialmente estinta la pena".
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l’annullamento, proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso l’anzidetto giudice di primi grado che denunciava violazione di legge sia per la ricorrenza, nella sentenza in questione, dell’aggravante ostativa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, sia per incompetenza funzionale, spettando questa alla Corte d’appello di Firenze, che aveva riformato la sentenza di primo grado, e che – peraltro – si era già pronunciata sull’indulto chiesto dal P., negandolo con ordinanza 26.09.2006.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva volersi annullare senza rinvio l’impugnato provvedimento.
4. Il ricorso è fondato. L’impugnata ordinanza deve invero essere annullata per violazione dell’inderogabile competenza funzionale.
Prioritario è infatti l’esame della denuncia di violazione della competenza funzionale, trattandosi di questione pregiudiziale. Sul punto occorre rilevare come la sentenza, sulla quale il Gip di Firenze ha inteso applicare il condono, è stata riformata in modo sostanziale dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza in data 23.02.1999 (assoluzione parziale e riduzione di pena). Ciò comporta, ai sensi dell’art. 665 c.p.p., comma 2, la competenza in fase esecutiva del giudice di secondo grado, nella fattispecie la Corte d’appello di Firenze. Trattasi di competenza funzionale, come tale inderogabile. Tanto ritenuto, l’impugnata ordinanza deve essere annullata su tale prioritario profilo. Gli atti vanno quindi trasmessi all’anzidetta Corte d’appello per quanto di competenza. Il secondo motivo di ricorso, che sembra fondato per la presenza dell’aggravante ostativa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, resta assorbito nel precedente annullamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Firenze per quanto di competenza.

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Corte Costituzionale, Sentenza n. 328 del 2011, in tema di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici della regione Sardegna

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 52 del 14-12-2011

Sentenza

nei giudizi di legittimita’ costituzionale della legge della Regione
Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di
qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di
lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale),
e dell’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.
163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna con
ordinanze del 12 e del 29 novembre 2010, iscritte ai nn. 22 e 52 del
registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 7 e 14, 1ª serie speciale, dell’anno 2011.
Visti gli atti di costituzione della Impresa Manca Caterina,
della Impresa Loi Giuseppe, della Regione Sardegna, nonche’ l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 4 ottobre 2011 il Giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
uditi gli avvocati Massimo Luciani per la Regione Sardegna,
Sergio Segneri e Daniela Piras per l’Impresa Manca Caterina, Rosanna
Patta per l’Impresa Loi Giuseppe e l’avvocato dello Stato Maria Pia
Camassa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza del 12 novembre 2010 (reg. ord. n. 22 del
2011), il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha
sollevato questione di legittimita’ costituzionale della legge della
Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di
qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di
lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale),
che ha istituito e disciplinato la finalita’, il funzionamento e gli
effetti del «sistema di qualificazione regionale» delle imprese per
la partecipazione agli appalti di lavori pubblici regionali, in
riferimento all’art. 3, lettera e), della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) ed all’art.
117, secondo comma, lettera e), Cost., ovvero dell’art. 40, comma 3,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nella parte in cui stabilisce che
il sistema di qualificazione e’ attuato solo da «organismi di diritto
privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorita’»,
in riferimento all’art. 3, lettera e), dello statuto speciale per la
Regione Sardegna.
Il rimettente premette di essere stato adito per ottenere
l’annullamento di tutti i provvedimenti, ivi compreso il bando,
relativi ad una gara a procedura aperta per l’affidamento di lavori
pubblici di interesse regionale, «nella parte in cui consentono o
hanno permesso illegittimamente la partecipazione alla gara di
soggetti accreditati dalla sola qualificazione regionale A.R.A.», in
applicazione di quanto stabilito dalla legge regionale n. 14 del
2002, che ha disciplinato il sistema di qualificazione delle imprese
che partecipano agli appalti di lavori di interesse regionale,
istituendo un apposito Albo Regionale Appaltatori (A.R.A.).
Il TAR ritiene, quindi, di non poter definire il giudizio
pendente senza sollevare questione di legittimita’ costituzionale
della citata legge regionale per violazione della competenza
esclusiva statale in materia di concorrenza, alla luce delle
affermazioni contenute nella sentenza n. 411 del 2008 di questa
Corte. Con essa, la Corte ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale, fra l’altro, dell’art. 24 della legge della Regione
Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della
direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni
per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto), in quanto esso,
dettando una disciplina difforme da quella nazionale di cui al citato
d.lgs. n. 163 del 2006, in tema di sistemi di qualificazione delle
imprese che partecipano agli appalti di lavori pubblici, violava la
competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e
di ordinamento civile.
Piu’ precisamente, il rimettente afferma che, «in caso di
conferma dell’orientamento espresso dalla Corte con la pronunzia n.
411 del 2008», dovrebbe essere dichiarata costituzionalmente
illegittima la suddetta legge regionale n. 14 del 2002, in quanto, al
pari del citato art. 24 della legge regionale n. 5 del 2007, pone, in
violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela
della concorrenza, una disciplina difforme da quella di cui all’art.
40, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale stabilisce che «il
sistema di qualificazione e’ attuato da organismi di diritto privato
di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorita’».
Ove, viceversa, «l’approfondimento del rapporto dei poteri
Stato/Regione sulla questione dovesse far riscontrare la mancanza di
una violazione […] di una norma statale di diretto recepimento di
un vincolo comunitario» e si volesse valorizzare l’applicabilita’ dei
principi affermati da questa Corte nelle sentenze successive alla
citata sentenza n. 411 del 2008, riconoscendosi uno spazio
legislativo alle Regioni ad autonomia speciale anche in materia di
"qualificazione" delle imprese, il rimettente ritiene che dovrebbe
essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 40 del d.lgs.
n. 163 del 2006.
Quest’ultimo sarebbe, infatti, lesivo dell’art. 3 lettera e),
dello statuto speciale, nella parte in cui impone, per i lavori
pubblici regionali, materia di competenza legislativa provinciale
primaria, un sistema unico privatistico di certificazione, «non
ammettendo un sistema pubblico parallelo regionale (alternativo e non
sostitutivo), non lesivo del principio di libera concorrenza».
1.1. – Nel giudizio si e’ costituita l’Impresa Manca Caterina,
parte nel giudizio a quo, chiedendo che la Corte voglia dichiarare
l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 40 del d.lgs. n. 163 del
2006 per violazione dell’art. 3, lettera e), dello statuto speciale,
nella parte in cui non consente alla Regione Sardegna di istituire un
apposito registro pubblico delle imprese appaltatrici, in violazione
della potesta’ legislativa primaria ad essa spettante in materia di
lavori pubblici di interesse regionale, ovvero voglia dichiarare
inammissibile la relativa questione trattandosi di disposizione
suscettibile di essere disapplicata per contrasto con l’art. 52 della
direttiva 2004/18 che stabilisce che «gli Stati membri possono
instaurare elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o di
prestatori di servizi riconosciuti oppure una certificazione da parte
di organismi pubblici o privati».
L’impresa Manca Caterina chiede, altresi’, che venga dichiarata
inammissibile per genericita’ ovvero sia dichiarata infondata la
questione di legittimita’ «dell’intero impianto normativo sulla
qualificazione» di cui alla legge della Regione Sardegna n. 14 del
2002, in quanto detta legge costituirebbe esercizio della competenza
legislativa regionale primaria in tema di lavori pubblici di
interesse regionale.
1.2. – Nel giudizio si e’ costituita anche la Regione Sardegna,
chiedendo che la Corte dichiari inammissibile e comunque infondata la
questione di legittimita’ costituzionale in esame.
In via preliminare la questione sarebbe inammissibile sotto
svariati profili: per la natura meramente ipotetica e comunque
ancipite della medesima; per difetto di motivazione sulla rilevanza;
perche’ il rimettente non avrebbe identificato le norme impugnate,
censurando l’intero "impianto normativo" di cui alla legge regionale
n. 14 del 2002; perche’ il rimettente non avrebbe svolto alcun
percorso argomentativo autosufficiente in ordine alla non manifesta
infondatezza della medesima, limitandosi a richiamare la sentenza n.
411 del 2008; perche’ il rimettente avrebbe prospettato un dubbio
circa il corretto recepimento della direttiva da parte del
legislatore nazionale, dubbio che avrebbe dovuto indurlo a promuovere
la pregiudiziale comunitaria; per aver il rimettente prospettato
anche l’eventualita’ di una interpretazione costituzionalmente
orientata della normativa statale vigente, senza avvedersi del fatto
che l’onere di sondare la possibilita’ di una simile interpretazione
non grava sul giudice costituzionale, ma su quello comune.
Nel merito la Regione sostiene che la questione debba essere
dichiarata infondata considerato che la normativa regionale
censurata, che costituisce esercizio della competenza legislativa
provinciale primaria in materia di lavori pubblici di interesse
regionale, non solo non comprimerebbe negativamente la concorrenza,
ma addirittura la favorirebbe, aumentando il novero dei possibili
competitori per l’aggiudicazione dell’appalto, senza far venire meno
la serieta’ e l’affidabilita’ delle imprese ammesse alla procedura ad
evidenza pubblica, garantite dal procedimento di qualificazione
previsto dalla legge.
2. – Con ordinanza del 29 novembre 2010 (reg. ord. n. 52 del
2011), il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha
sollevato questione di legittimita’ costituzionale degli artt. 1 e 2
della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme
in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli
appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale
regionale), in riferimento all’art. 3, lettera e), dello statuto
speciale per la Regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale n.
3 del 1948, ed all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella
parte in cui attribuisce allo Stato la competenza legislativa
esclusiva sulla tutela della concorrenza.
Il rimettente premette di essere stato adito con ricorso proposto
avverso l’esclusione da una procedura per l’affidamento di lavori
pubblici di interesse regionale, nonche’ avverso l’aggiudicazione
definitiva ed il bando di gara «nella parte in cui non consente la
dimostrazione della qualificazione delle imprese per l’affidamento di
lavori pubblici da eseguire in Sardegna mediante il possesso della
sola attestazione rilasciata dall’Albo Regionale Appaltatori» ai
sensi della legge regionale n. 14 del 2002.
Il TAR Sardegna, pertanto, solleva questione di legittimita’
costituzionale degli artt. 1 e 2 della citata legge, nella parte in
cui individuano le disposizioni al cui rispetto sono tenuti gli enti
e le pubbliche amministrazioni che intendono appaltare, concedere o
affidare la realizzazione di lavori pubblici che si svolgono
nell’ambito del territorio regionale e stabiliscono che «la
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici di cui
all’articolo 1 della presente legge, attestata sulla base delle
disposizioni seguenti, costituisce condizione sufficiente» ai fini
della partecipazione alle gare d’appalto dei lavori pubblici» di
interesse regionale. Tali norme, delineando un sistema autonomo di
qualificazione delle imprese, applicabile esclusivamente nell’ambito
delle procedure di appalto di lavori indette dalle amministrazioni
aggiudicatrici individuate dalla medesima legge regionale, si
porrebbero in diretto contrasto con i parametri costituzionali
indicati, tenuto conto di quanto affermato nella sentenza n. 411 del
2008 e cioe’ che la disciplina legislativa sulle procedure di
qualificazione e selezione dei concorrenti e sulle procedure di
affidamento rientra in ambiti compresi nella materia della tutela
della concorrenza, riservata alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato.
2.1. – Nel giudizio si e’ costituita la Regione Sardegna, che ha
chiesto che la questione di legittimita’ costituzionale degli artt. 1
e 2 della legge regionale n. 14 del 2002 sia dichiarata inammissibile
e comunque infondata.
In via preliminare, la Regione ritiene che la questione sia
inammissibile per la mancata motivazione in ordine alla dedotta
violazione dell’art. 3, lettera e), dello statuto speciale, oltre che
per il fatto che il rimettente non svolge alcun percorso
argomentativo autosufficiente in ordine alla non manifesta
infondatezza, limitandosi a richiamare la sentenza n. 411 del 2008.
Nel merito, la Regione ritiene che la questione sia, comunque,
infondata, sulla base di argomentazioni identiche a quelle svolte in
relazione alla questione sollevata con l’ordinanza reg. ord. n. 22
del 2011.
2.2. – Nel giudizio si e’ costituita anche l’impresa Loi
Giuseppe, ricorrente nel giudizio a quo, chiedendo che la Corte
dichiari inammissibile e/o infondata la questione di legittimita’
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 14 del
2002.
In particolare, l’impresa Loi Giuseppe sostiene che la disciplina
del sistema di qualificazione delle imprese di cui alla legge n. 14
del 2002 e’ stata adottata nell’esercizio della competenza
legislativa regionale primaria in tema di lavori pubblici di
interesse regionale, senza violazione di alcuno dei limiti generali
ad essa apposti.
All’udienza pubblica, le parti costituite nel giudizio hanno
insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese
scritte.

Considerato in diritto

1. – Vengono all’esame della Corte due ordinanze di rimessione
pronunciate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna.
1.1. – Con una prima ordinanza del 12 novembre 2010 (reg. ord. n.
22 del 2011), il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna
dubita della legittimita’ costituzionale della legge della Regione
Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di
qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di
lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale),
nella parte in cui disciplina un "sistema di qualificazione
regionale" delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori
pubblici di interesse regionale, istituendo un apposito Albo
Regionale Appaltatori (A.R.A.); ovvero dell’art. 40, comma 3, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nella parte in cui stabilisce che
il sistema di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli
appalti di lavori pubblici e’ attuato solo da «organismi di diritto
privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorita’».
Quanto alla legge regionale n. 14 del 2002, il rimettente ritiene
che, alla luce delle affermazioni contenute nella sentenza n. 411 del
2008, essa violi la competenza esclusiva statale in materia di tutela
della concorrenza, in quanto, al pari dell’art. 24 della legge della
Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione
della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e
disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto),
dichiarato costituzionalmente illegittimo con la citata sentenza n.
411 del 2008, detta una disciplina difforme da quella di cui all’art.
40, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, in violazione dell’art. 3,
lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
(Statuto speciale per la Sardegna) e dell’art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost.
Il rimettente osserva, tuttavia, che, ove, viceversa, si volesse
riconoscere uno spazio legislativo alla Regione Sardegna, titolare di
una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di
interesse regionale, anche in materia di "qualificazione" delle
imprese, dovrebbe essere dichiarato costituzionalmente illegittimo
l’art. 40 del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto lesivo dell’art. 3,
lettera e), della legge costituzionale n. 3 del 1948, nella parte in
cui impone, per i lavori pubblici regionali, un sistema unico
privatistico di certificazione, «non ammettendo un sistema pubblico
parallelo regionale (alternativo e non sostitutivo), non lesivo del
principio di libera concorrenza».
2. – Con una seconda ordinanza (reg. ord. n. 52 del 2011), il
Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna dubita della
legittimita’ costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della
Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di
qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di
lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale),
in quanto tali norme, delineando un sistema autonomo di
qualificazione delle imprese, applicabile esclusivamente nell’ambito
delle procedure di appalto di lavori indette dalle amministrazioni
aggiudicatrici individuate dalla medesima legge regionale, si
porrebbero in diretto contrasto con l’art. 3, lettera e), dello
statuto speciale per la Regione Sardegna, di cui alla legge
costituzionale n. 3 del 1948, e con l’art. 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione, ledendo la competenza legislativa
esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
3. – In virtu’ della sostanziale identita’ dell’oggetto e dei
termini delle questioni sollevate, nonche’ degli argomenti
utilizzati, va disposta la riunione dei giudizi, ai fini di un’unica
trattazione e di un’unica pronuncia.
4. – Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni di
inammissibilita’ proposte da alcune delle parti costituite nel
giudizio promosso dall’ordinanza reg. ord. n. 22 del 2011.
Secondo la Regione Sardegna, le questioni sarebbero, anzitutto,
inammissibili perche’ formulate in maniera alternativa ed ipotetica.
4.1. – L’eccezione e’ fondata.
4.1.1. – Secondo il rimettente, «in caso di conferma
dell’orientamento espresso dalla Corte con la pronunzia n. 411 del
2008», dovrebbe essere dichiarata costituzionalmente illegittima la
legge regionale n. 14 del 2002 per la medesima violazione della
competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza,
che era stata all’origine della pronuncia di illegittimita’
costituzionale dell’art. 24 della legge regionale n. 5 del 2007 di
cui alla citata sentenza n. 411 del 2008.
Nello stesso tempo il TAR ritiene che, ove «l’approfondimento del
rapporto dei poteri Stato/Regione sulla questione dovesse far
riscontrare la mancanza di una violazione […] di una norma statale
di diretto recepimento di un vincolo comunitario», riconoscendo una
competenza delle Regioni ad autonomia speciale anche in materia di
"qualificazione" delle imprese, dovrebbe, invece, essere dichiarato
costituzionalmente illegittimo l’art. 40 del d.lgs. n. 163 del 2006
in quanto lesivo dell’art. 3, lettera e), dello statuto speciale,
nella parte in cui impone, per i lavori pubblici regionali, un
sistema unico privatistico di certificazione, non ammettendo un
sistema pubblico parallelo regionale (alternativo e non sostitutivo),
non lesivo del principio di libera concorrenza.
La sintesi dell’ordinanza di rimessione rende, quindi, palese che
il giudice a quo solleva due questioni di legittimita’ costituzionale
alternative, frutto di due percorsi interpretativi opposti, senza
minimamente optare per alcuno dei due. Pertanto, in virtu’ di un
principio costante nella giurisprudenza di questa Corte (sentenza n.
355 del 2010, ordinanze n. 230 e n. 98 del 2009), deve essere
dichiarata la manifesta inammissibilita’ delle questioni, poiche’
sono state formulate in termini di alternativa irrisolta e, dunque,
ancipite, senza operare una scelta fra le due, rendendo anche
perplessa la motivazione sulla rilevanza delle stesse.
In conseguenza dell’accoglimento di tale eccezione di
inammissibilita’, restano assorbite le ulteriori eccezioni di
inammissibilita’ proposte dalla Regione Sardegna.
5. – Ancora in via preliminare, occorre esaminare le eccezioni di
inammissibilita’ proposte in particolare dalla Regione Sardegna nei
confronti della questione sollevata con l’ordinanza reg. ord. n. 52
del 2011.
5.1. – Ad avviso della Regione, la questione sarebbe anzitutto
inammissibile per difetto di motivazione in ordine alla dedotta
violazione dell’art. 3, lettera e), dello statuto speciale ed alle
ragioni dell’applicabilita’, nella specie, delle norme del Titolo V,
Parte seconda, della Costituzione.
5.1.1. – L’eccezione non e’ fondata.
Il rimettente ha fatto correttamente riferimento alle norme
statutarie, ed in specie all’art. 3, lettera e), dello statuto
speciale, nella parte in cui attribuisce alla Regione Sardegna la
competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di
interesse regionale, con contestuale previsione dei limiti alla sua
esplicazione. Come gia’ affermato da questa Corte (di recente, nella
sentenza n. 114 del 2011), il richiamo anche alle disposizioni
contenute nell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. trova
giustificazione nella considerazione che i limiti statutari alla
potesta’ legislativa regionale derivano dalla legislazione statale,
espressione di principi generali dell’ordinamento giuridico della
Repubblica, nonche’ di norme fondamentali di grande riforma
economico-sociale e di obblighi internazionali.
5.2. – La questione, secondo la Regione, sarebbe inoltre
inammissibile poiche’ il giudice a quo non avrebbe svolto alcun
percorso argomentativo autosufficiente in ordine alla non manifesta
infondatezza della medesima questione, limitandosi a richiamare la
sentenza n. 411 del 2008.
5.2.1. – Anche tale eccezione non e’ fondata.
Il TAR, benche’ richiami la sentenza n. 411 del 2008 di questa
Corte e le argomentazioni ivi svolte, ha riprodotto ampi brani della
motivazione della predetta, procedendo, poi, ad individuare
chiaramente ed adeguatamente – anche se sinteticamente – alla stregua
di quella decisione, le ragioni che lo inducono a dubitare della
costituzionalita’ delle norme regionali oggetto del presente giudizio
(da ultimo, sentenza n. 234 del 2011).
5.3. – Nel merito, la questione di legittimita’ costituzionale
degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna n. 14 del 2002,
sollevata con l’ordinanza. n. 52 del 2011, e’ fondata.
5.3.1. – Questa Corte si e’ ripetutamente pronunciata sulla
questione del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le
Regioni ad autonomia speciale, fra le quali vi e’ la Regione
Sardegna, titolare, in virtu’ dello statuto speciale, di competenza
legislativa primaria nella materia «lavori pubblici di esclusivo
interesse della Regione» (art. 3, lettera e), dello statuto
speciale).
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, si deve
ritenere che, in presenza di una siffatta specifica attribuzione
statutaria, la Regione e’ tenuta ad esercitare la propria competenza
legislativa primaria «in armonia con la Costituzione e i principi
dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli
obblighi internazionali […], nonche’ delle norme fondamentali delle
riforme economico-sociali» e, nel dettare la disciplina dei contratti
di appalto riconducibili alla suindicata locuzione, e’ tenuta ad
osservare le disposizioni di principio contenute nel d.lgs. n. 163
del 2006 (sentenza n. 184 del 2011).
In particolare, le disposizioni del Codice degli appalti, per la
parte in cui sono correlate all’art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost., ed in specie alla materia «tutela della concorrenza», vanno,
infatti, «ascritte, per il loro stesso contenuto d’ordine generale,
all’area delle norme fondamentali di riforme economico-sociali,
nonche’ delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli
obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea» (sentenza n. 144 del 2011), che costituiscono
limite alla potesta’ legislativa primaria della Regione.
La legislazione regionale deve, quindi, osservare anche i limiti
derivanti dal rispetto dei principi della tutela della concorrenza,
fissati dal d.lgs. n. 163 del 2006, strumentali ad assicurare le
liberta’ comunitarie, e non puo’ avere un contenuto difforme dalle
disposizioni di quest’ultimo, che costituiscono diretta attuazione
delle prescrizioni poste a livello europeo, ne’ quindi alterare il
livello di tutela garantito dalle norme statali (sentenze n. 144 del
2011; n. 221 e n. 45 del 2010).
Con specifico riguardo alla disciplina della qualificazione e
selezione delle imprese, questa Corte ha osservato che essa,
unitamente alla regolamentazione delle procedure di affidamento e dei
criteri di aggiudicazione, mira a garantire che le gare «si svolgano
nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari
della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei
servizi, della liberta’ di stabilimento, nonche’ dei principi
costituzionali di trasparenza e parita’ di trattamento» (sentenze n.
431 e n. 401 del 2007).
Siffatta disciplina, in quanto volta a consentire la piena
apertura del mercato nel settore degli appalti, e’ riconducibile
all’ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza
del legislatore statale (sentenze n. 401 del 2007, n. 345 del 2004),
che, quindi, puo’ stabilire una regolamentazione integrale e
dettagliata delle richiamate procedure di gara (nella specie,
adottata con il citato d.lgs. n. 163 del 2006), la quale, avendo ad
oggetto il mercato di riferimento delle attivita’ economiche, puo’
influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa
delle Regioni (sentenza n. 411 del 2008).
Sulla scorta di siffatte argomentazioni e’ stata, quindi,
dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 24 della legge
Regione Sardegna n. 5 del 2007, in quanto esso, nella parte in cui
prevedeva che le stazioni appaltanti opere pubbliche da eseguire
nell’ambito del territorio regionale «devono ammettere agli appalti
di tali opere sia imprese aventi la sola iscrizione all’albo
regionale degli appaltatori di opere pubbliche, sia imprese in
possesso della sola attestazione rilasciata dalle SOA», violava la
competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e
di ordinamento civile, dettando, in tema di "sistemi di
qualificazione" delle imprese, una disciplina difforme da quella
nazionale di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, alla quale avrebbe invece
dovuto adeguarsi (sentenza n. 411 del 2008).
5.3.2. – Alla luce dei medesimi principi, va dichiarata
l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della
Regione Sardegna n. 14 del 2002.
Tali norme, nell’individuare le disposizioni al cui rispetto sono
tenuti gli enti e le pubbliche amministrazioni che intendono
appaltare, concedere o affidare la realizzazione di lavori pubblici
che si svolgono nell’ambito del territorio regionale (art. 1),
delineano un sistema autonomo di qualificazione delle imprese,
applicabile esclusivamente nell’ambito delle procedure di appalto di
lavori indette dalle amministrazioni aggiudicatrici individuate dalla
medesima legge regionale, stabilendo che «la qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori pubblici di cui all’articolo 1 della
presente legge, attestata sulla base delle disposizioni seguenti,
costituisce condizione sufficiente per la dimostrazione
dell’esistenza dei requisiti di capacita’ economicofinanziaria,
dell’idoneita’ tecnica e organizzativa, della dotazione di
attrezzature tecniche e dell’adeguato organico medio annuo delle
imprese ai fini della partecipazione alle gare d’appalto dei lavori
pubblici» (art. 2) di interesse regionale.
Detta qualificazione e’ affidata ad una apposita Commissione
permanente, costituita presso l’Assessorato regionale dei lavori
pubblici, che e’ un organismo qualitativamente e strutturalmente
diverso da quelli individuati dalla normativa statale (gli organismi
di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati ed
anche controllati dall’Autorita’, denominati SOA), il quale e’
chiamato ad applicare criteri, determinati dal legislatore regionale,
che sono comunque differenti rispetto a quelli individuati dal
legislatore statale nel d.lgs. n. 163 del 2006.
In tal modo, le disposizioni censurate recano una disciplina dei
sistemi di qualificazione delle imprese per la partecipazione alle
gare per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale
difforme da quella nazionale di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, alla
quale avrebbero invece dovuto adeguarsi, e quindi idonea ad incidere
sul livello della concorrenza, garantito dalla normativa statale,
strumentale a consentire la piena apertura del mercato nel settore
degli appalti (sentenza n. 114 del 2011).
Le norme in esame sono, pertanto, in contrasto con i limiti
generali posti dallo statuto all’esercizio della competenza
legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse
regionale attribuita alla Regione dall’art. 3, lettera e), del
medesimo statuto, limiti inerenti, appunto, al rispetto delle regole
concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione
delle merci, della libera prestazione dei servizi, della liberta’ di
stabilimento, nonche’ dei principi costituzionali di trasparenza e
parita’ di trattamento e dunque ascrivibili, come questa Corte ha
gia’ espressamente riconosciuto, «per il loro stesso contenuto
d’ordine generale, all’area delle norme fondamentali di riforme
economico-sociali, nonche’ delle norme con le quali lo Stato ha dato
attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea» (sentenza n. 144 del 2011).

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;
1) dichiara l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 1 e 2
della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme
in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli
appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale
regionale);
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimita’
costituzionale della legge della Regione Sardegna n. 14 del 2002,
nonche’ dell’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), sollevate, in riferimento all’art. 3, lettera e), della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la
Sardegna) ed all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con
l’ordinanza reg. ord. n. 22 del 2011.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2011.

Il Presidente: Quaranta

Il redattore: Tesauro

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 7 dicembre 2011.

Il direttore della cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.