T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 19-01-2011, n. 496 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso notificato il 16 settembre e depositato il 21 settembre 2010, il dott. A.G., primo ricercatore presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) – Unità di ricerca per il vivaismo e la gestione del verde ambientale ed ornamentale partecipante alla selezione per soli titoli ai sensi dell’art. 15 del CCNL 20022005 per quattro posti di dirigente di ricerca di Primo livello da assegnare al Dipartimento biologia e produzioni vegetali (DPV), ha impugnato, perché lesivi del suo interesse ad un’utile collocazione nella graduatoria finale del concorso, la graduatoria medesima, pubblicata sul sito web dell’ente il 4 giugno 2010, il verbale della Commissione giudicatrice n. 3 dell’8 aprile 2010 e la allegata scheda di valutazione del ricorrente.

Il ricorrente ha indicato come motivi di impugnazione la violazione dei criteri di valutazione dei titoli ed eccesso di potere per errato computo del punteggio spettante, nonché, attraverso l’atto contenente motivi aggiunti, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del bando e del verbale n. 1 della commissione di esame e la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del CCNL e del DPR n. 171/1991.

Si sono costituiti in giudizio il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura ed il dott. De S. F.R..

Entrambi hanno contestato nel merito la fondatezza delle doglianze.

Con separato atto, notificato il 6 novembre e depositato il 15 novembre 2010, il De S. ha proposto ricorso incidentale, con cui non solo contesta la fondatezza delle doglianze relative alla mancata valutazione dell’attività di coordinamento di un progetto di ricerca, svolte dal ricorrente principale G., ma impugna la stessa valutazione della commissione di concorso nella parte in cui non avrebbe adeguatamente valutato le diverse nomine a componente di commissione giudicatrice, così attribuendo il punteggio di 0,40, anziché quello spettante, pari a 1,20.

All’udienza pubblica del 25 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Sia il ricorso principale che quello incidentale, per le ragioni che seguono, meritano di essere accolti.

Le doglianze del ricorrente e del controinterssato sono essenzialmente dirette a censurare la valutazione della commissione giudicatrice del concorso in questione, riguardo all’esperienza professionale dei candidati, in particolare per ciò che attiene la valutazione del curriculum vitae relativo all’attività istituzionale ed extraistituzionale con riferimento agli incarichi di "direttore di strutture, coordinamento di progetti, corsi di formazione con valutazione, nomine in commissioni e altro pertinente al settore".

Il ricorrente principale lamenta l’omessa ed errata valutazione di alcuni suoi titoli: incarichi di direzione di strutture di ricerca (primo motivo) e incarichi di coordinamento di progetti di ricerca (secondo motivo).

Con la prima doglianza, il ricorrente sostiene che sarebbe irragionevole ed immotivata la non valutazione completa degli incarichi di direzione da lui espletati, in particolare quello relativo all’Istituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo (di cui alla nota 5 maggio 2004 del Dipartimento qualità dei prodotti agroalimentari e servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali) poiché quell’incarico non poteva coincidere od essere ricompreso nel più ampio incarico di direzione della Sezione di Pescia dell’Istituto sperimentale per la floricoltura dal luglio 1998 all’ottobre 2004, il quale ultimo avrebbe dato luogo, secondo la sua ricostruzione induttiva ed a posteriori, invece all’attribuzione di quattro punti complessivi ai fini della collocazione in graduatoria.

La corretta, distinta valutazione del titolo in questione avrebbe comportato – a dire del ricorrente – l’attribuzione di almeno un punto ulteriore, alla luce dei criteri fissati dalla commissione giudicatrice al punto 2a.2 del verbale n. 1.

Parimenti, per il ricorrente non è chiara la ragione della mancata valutazione dell’incarico temporaneo di direzione dell’Unità di ricerca per il vivaismo e la gestione del verde ambientale ed ornamentale del CRA. Anche tale titolo, infatti, avrebbe comportato l’attribuzione di almeno un ulteriore punto a suo vantaggio.

L’ente ritiene invece che la commissione giudicatrice del concorso abbia correttamente valutato i titoli e le pubblicazione del ricorrente.

Infatti, per ciò che concerne la valutazione dell’attività di direzione di strutture, la Commissione ha attribuito un punto per ogni anno o frazione di anno, fino ad un massimo di quattro punti, elevabili a sei nei casi di direzione di più strutture. Nel caso in questione il dott. G. esibisce un incarico di coordinamento della ricordata Sezione di Pescia, nonché l’incarico di coordinamento di attività di ricerca e del personale della stessa Sezione di Pescia, titoli che non sono di per sé valutabili come incarichi di direzione perché l’attribuzione dei relativi incarichi era riservata al Ministero delle politiche agricole e Forestali, da operare con un apposito provvedimento che però, nella specie, non risulta mai emanato. Ne consegue, sostiene l’ente, che gli incarichi che potevano essere valutati sarebbero stati soltanto tre (l’incarico di direttore dell’Istituto sperimentale per la floricultura di Sanremo dal 31 maggio 2004 al 31 novembre 2004, l’incarico di direttore dell’Istituto sperimentale per la Floricoltura, Sezione operativa di Pescia, dal 16 novembre 2004 al 2 agosto 2007 e l’incarico di Direzione dell’Unità di ricerca per il vivaismo e la gestione del verde ambientale ed ornamentale (CRAVIV) dal 3 agosto 2007 al 31 dicembre 2007). Ma questi tre incarichi sono stati computati complessivamente, dando luogo all’attribuzione di quattro punti per un periodo complessivo pari a quattro anni (invece di tre anni, sei mesi e diciannove giorni).

Il Collegio ritiene che l’assunto dell’ente non sia sufficiente per dimostrare esenti da vizi di legittimità l’attività della Commissione giudicatrice e per conseguenza gli atti impugnati.

L’attribuzione del punteggio complessivo è stato pregiudizievole per il ricorrente, ed ha derogato agli stessi criteri di massima che erano stati individuati dalla commissione.

Dal verbale n. 1 dell’attività della Commissione giudicatrice si evince infatti che riguardo all’attività istituzionale ed extraistituzionale per la direzione di strutture, sono conferiti al massimo sei punti: per ciascuna direzione al massimo quattro punti, per ogni anno o frazione di anno un punto.

La previsione, anche ad accedere alla tesi dell’ente di non considerare gli incarichi non effettivamente disposti dal Ministero, avrebbe in concreto comportato l’attribuzione di punti, rispettivamente, uno per il primo, tre per il secondo ed uno per il terzo: cioè l’attribuzione di cinque, anziché quattro punti complessivi.

Infatti, la valutazione dei titoli, come ricostruita dall’ente, appare poggiare su un elemento che in realtà non era stato previamente precisato dalla commissione giudicatrice: un periodo superiore a sei mesi di durata di ogni incarico.

In realtà, secondo i criteri determinati, una tale circostanza era rilevante solo per la valutazione dell’anzianità di servizio, ma non per la valutazione dell’attività istituzionale di direzione.

D’altronde, la tesi dell’ente non appare condivisibile anche per una ragione logica. L’esperienza professionale, indicata al punto 2a.2) del verbale, appare valutata in maniera disancorata dalla durata, distinguendo i titoli solo in ragione delle strutture presso le quali è stata svolta l’attività di direzione.

Infatti, è sufficiente notare che un singolo incarico può dar luogo al massimo all’attribuzione di quattro punti pur se di durata superiore ai quattro anni. Ciò comporta per converso che una frazione di un anno può dar luogo all’attribuzione di un punto anche se l’incarico è di durata inferiore ai sei mesi, atteso che nel fissare i criteri la commissione giudicatrice ha ritenuto di non vincolarsi nell’assegnazione del punteggio.

Da queste considerazioni discende la fondatezza del primo motivo di ricorso, che è anche prevalente ed assorbente rispetto agli altri.

Infatti, esse determinano uno spostamento del ricorrente nella graduatoria, collocandolo nell’ambito dei vincitori, atteso che il divario tra il G. ed i candidati utilmente collocati in graduatoria è soltanto di punti 0,40, mentre al G. stesso, nell’ipotesi meno favorevole, verrebbe quantomeno assegnato un punteggio ulteriore di un punto.

La fondatezza del primo motivo del ricorso principale induce, altresì, il Collegio ad esaminare le censure prospettate dal controinteressato nel ricorso incidentale in merito alla valutazione dei suoi titoli da parte della medesima Commissione giudicatrice, poiché per effetto dell’accoglimento del gravame principale il De S. risulterebbe escluso dall’elenco dei vincitori del concorso essendo in tale contesto l’ultimo, con punti 58,80, a pari merito con il dott. N. A..

Con il secondo motivo di ricorso incidentale il De S. lamenta l’erroneità dell’attribuzione del punteggio spettante per le nomine a componente di commissioni.

Tale doglianza è fondata.

Risulta dagli atti che il ricorrente incidentale ha dichiarato di aver partecipato a ben dodici commissioni, l’una distinta dall’altra, ma raggruppate per tipologie o categorie in quattro gruppi. Il che avrebbe indotto in errore la Commissione giudicatrice che ha assegnato al De S. punti 0,40, come se si trattasse soltanto di quattro partecipazioni a commissioni, anziché il maggior punteggio pari a 1,20, che sarebbe invece spettato tenuto conto che ogni partecipazione a commissioni – alla luce dei criteri predeterminati e formalizzati al punto 2a.2 del verbale n. 1 sopra indicato – comporta l’attribuzione di almeno punti 0,10.

Tale differenza di punteggio è determinante. Infatti il De S., per effetto della rideterminazione del punteggio, non verrebbe più a trovarsi a pari punti con il candidato A., ma in posizione antecedente. Con la conseguenza che egli non potrebbe essere più leso dall’accoglimento del ricorso principale proposto dal Grassetti, in ragione della diversa sua collocazione in graduatoria.

Per tutte le ragioni espresse, il Collegio accoglie sia il ricorso principale che quello incidentale ed annulla la graduatoria finale del concorso a quattro posti di dirigente di ricerca del Primo livello presso il Dipartimento biologia e produzioni vegetali del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, nel limite dell’interesse del ricorrente principale e del ricorrente incidentale.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,

Sezione Seconda Ter,

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie ed accoglie contestualmente il ricorso incidentale e per l’effetto annulla la summenzionata graduatoria finale nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-01-2011) 10-02-2011, n. 4869 Impugnazioni

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Svolgimento del processo

La difesa di P.G. ricorre avverso la sentenza, in data 13.07.2010, del Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale è stato condannato, sull’accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., per i reati di maltrattamenti, lesioni ed estorsione continuata alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa,ritenuta la continuazione tra i reati, e chiedendone l’annullamento, si duole del trattamento sanzionatorio applicato, perchè non adeguatamente motivato si sensi dell’art. 133 c.p., ancorchè tale trattamento sanzionatorio sia proprio quello concordato dalle parti nella proposta di patteggiamento formulata dallo stesso imputato.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di motivi.

Innanzitutto la richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice, che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicchè la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per Cassazione, a sostenere tesi in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute. In secondo luogo il ricorso è privo della specificità prescritta dall’art. 581 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p..

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-01-2011) 25-02-2011, n. 7445

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Svolgimento del processo

Il ricorrente è imputato ai sensi dell’art. 337 c.p., di resistenza a pubblici ufficiali, nonchè, ai sensi dell’art. 586 c.p., di morte degli stessi in seguito a detta condotta delittuosa, infine, di guida senza avere conseguito la patente (art. 116 C.d.S.), gli si addebita di avere – in data 26.9.2008, in agro di (OMISSIS) – ostacolato, alla guida del proprio automezzo, l’automobile di servizio guidata da agenti della Polizia Stradale ( R.G. e A.F.) al fine di proseguire la propria fuga, tra l’altro sorpassando la stessa in tratto stradale in cui ciò era assolutamente vietato, cosicchè trovandosi il mezzo di servizio occlusa la strada da un autocarro che proveniva in direzione opposta ed avendo tentato una spericolata manovra di rientro, gli autisti perdevano controllo dell’auto che usciva di strada e, dopo essersi capovolta, collideva contro un albero latistante il tratto viario.

Egli era condannato dal Tribunale di S.M. Capua Vetere il 26.5.2009 e la condanna era confermata il 23.3.2010.

Il ricorso interposto avverso la condanna lamenta:

– l’erronea applicazione della legge penale non ravvisandosi nella dinamica del fatto la possibilità di previsione e di evitabilità dell’evento mortale, nè i giudici hanno stabilito in quale momento l’esito letale sarebbe stato prevedibile dal prevenuto, non essendo ammissibile criterio di imputazione quello della colpa presunta;

– l’erronea applicazione della legge penale per difetto di contestazione poichè la sentenza attribuisce all’imputato la condotta di resistenza consistita nel procedere con manovre a zig zag, e non come è dato leggere nel capo di imputazione, nel tentativo di speronare l’autovettura della polizia, circostanza mai verificatasi poichè le due automobili non vennero mai a collisione.
Motivi della decisione

Deve premettersi che la contravvenzione all’art. 116 C.d.S., è divenuta cosa giudicata, non essendo stata fatta oggetto di impugnazione.

Per ciò che trae all’addebito di cui all’art. 586 c.p., è infondata la censura dell’imputato.

La configurabilità dell’ipotesi criminosa in discorso presuppone, in relazione alla conseguenza ulteriore della morte o della lesione, la mancanza di ogni profilo di volontarietà, anche indiretta e, dunque, una condizione psicologica incompatibile con la previsione ed accettazione dell’evento diverso, che qualificano la responsabilità a titolo di dolo.

Tuttavia, come affermato da Cass. Sez. Un., 22.1.2009, Ronci, CED Cass. 243381, si deve ritenere sussistente la penale responsabilità soltanto allorquando si accerti la sussistenza di un coefficiente di "prevedibilità" della morte o delle lesioni, si da potersene dedurre una forma di "responsabilità per colpa" (riconducibile al paradigma di responsabilità "personale", sancito dall’art. 27 Cost.). Non si tratta, quindi, di giudizio reso in ragione del mero rapporto di causalità materiale (purchè non interrotto ai sensi dell’art. 41 c.p., comma 2, da eccezionali fattori eziologici sopravvenuti) fra la precedente condotta e l’evento diverso e ulteriore.

Nel caso in esame, la modalità di guida spericolata posta volontariamente in essere dal ricorrente, al solo scopo di sottrarsi all’inseguimento dell’auto della Polizia, integrava – per quanto è dato leggere in atti – un comportamento gravemente rischioso, in considerazione del tratto stradale, dell’elevata velocità nel centro abitato di (OMISSIS) (Sent. pag. 3), nel sorpasso su cavalcavia con occlusione della visuale, in strada cadenzata da molteplici tornanti, priva di guard rail, ecc..

La rappresentazione che gli agenti di polizia per adempiere al servizio di arresto del veicolo che circolava in maniera chiaramente azzardata, era indubitabilmente immediata, come compiutamente già rilevato dai giudici del merito, nel richiamo a plurime pronunce del giudice di legittimità, ciononostante il prevenuto prosegui nella sua azione (essendo scopo del ricorrente quello di staccarsi dagli inseguitori).

Priva di interesse (e non presentata con il gravame di appello) è la censura del successivo mezzo: non soltanto non vi è stata radicale immutazione di addebito (quale soltanto può integrare la patologia processuale), ma i giudici hanno esaminato lo svolgimento dell’azione ed hanno evidenziato i profili di gravissima colpa, i quali prescindevano dal tentativo di speronamento (intento, peraltro, compatibile con lo sviluppo dell’azione), ed hanno evidenziato aspetti contestati nei capi di imputazione sub a e sub b) dell’epigrafe, con ciò non esulando dal perimetro dell’accusa originaria. Inoltre il M. ha potuto capacitarsi dell’accusa durante il prosieguo del processo,come dimostrano anche gli atti di impugnazione e tanto esclude la lesione al contraddittorio.

Dal rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-03-2011, n. 1476 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

arbieri e l’avvocato Resta per delega dell’avvocato Trovato;
Svolgimento del processo

1. Il signor A.P., con ricorso n. 1040 del 2005, proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha chiesto l’annullamento del decreto del Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio, del 3 agosto 2005, con cui "E’annullato il provvedimento n. 10/2003 del 23 maggio 2003 del Comune di Sermoneta (LT) con cui si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 32 della legge 47/85 e art. 39 della legge 724/94 sulla domanda di sanatoria presentata dal sig. P.A. per la realizzazione di un fabbricato ad uso abitazione con connesso magazzino".

Nella motivazione del detto decreto: si richiamano le leggi regionali del Lazio 19 dicembre 1995, n. 59 e 6 luglio 1998, n. 24 e n. 25 e successive modificazioni, relative a "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e si indica che l’area interessata dall’intervento è assoggettata a vincolo paesistico con decreto ministeriale del 7 gennaio 1966 (G.U. n. 41 del 1966); si afferma "la non conformità delle opere realizzate rispetto alle norme di tutela del citato P.T.P. in quanto la superficie del lotto di proprietà non raggiunge il lotto minimo consentito, la copertura del manufatto è realizzata con materiali non compatibili con le norme di pianificazione paesistica vigenti per l’area"; si considera che il "PTP ambito territoriale n. 10 approvato con deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio 1999 n. 4481 classifica l’area interessata dall’intervento quale "Categoria A4" e indica le seguenti prescrizioni e modalità d’uso all’art. 29 "…Sono ammesse le sole costruzioni necessarie per la residenza agricola, purché con le seguenti limitazioni: lotto minimo ha 3; indice di cubatura fondiario 0,015 mc/mq.." e che "il richiamo motivazionale al PTP non è sufficiente a giustificare il contrasto esistente tra l’opera…e i contenuti del vincolo…"; per cui, considerato che "l’omesso esame del Piano territoriale paesistico e la non conformità dell’intervento realizzato con le relative prescrizioni, costituiscono profili di illegittimità dell’atto adottato dall’autorità delegata", si valuta, conclusivamente, che "l’autorizzazione o il parere non adempie all’obbligo legale di una motivazione esauriente e completa" sulla compatibilità dell’opera rispetto al vincolo.

2. Il Tribunale amministrativo, con la sentenza in forma semplificata n. 1804 del 2005, ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con istanza cautelare di sospensione dell’esecutività.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza 21 marzo 2006, n. 1444.

4. All’udienza dell’8 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Nell’appello, censurata anzitutto la sentenza impugnata per avere errato nel dichiarare la tardività del ricorso, si ripropongono i motivi avanzati in primo grado avverso l’impugnato provvedimento della Soprintendenza del 3 agosto 2005, con cui si in particolare si deduce: il provvedimento si fonda su una autonoma, e perciò indebita, valutazione tecnicodiscrezionale, recando un giudizio sulla non compatibilità dell’intervento con le esigenze di salvaguardia dell’area vincolata, mentre deve essere basato sulla sola esistenza di circostanze di fatto o elementi specifici non esaminati dall’autorità delegata; esso è comunque erroneo poiché l’approvazione del Piano Territoriale Paesistico (PTP) è successiva alla esecuzione degli abusi e, in ogni caso, l’autorizzazione comunale era stata subordinata alla condizione della sostituzione del manto di copertura; le opere in oggetto non ricadono in zona gravata da vincoli paesaggistici comportanti inedificabilità assoluta tanto da risultare insuscettibili di sanatoria; non si è provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento né è stato osservato l’art. 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; il provvedimento è stato adottato oltre il termine perentorio di 60 giorni disposto dall’art. 1, comma 5, della legge 8 agosto 1985, n. 431, poiché, nella specie, le note della Soprintendenza di richiesta di documentazione, prot. 8109/B del 16 luglio 2003 e prot. 5852/B del 18 maggio 2005, non sono idonee a sospendere o interrompere il decorso del termine avendo evidente finalità dilatoria.

2. Il Collegio ritiene di prescindere dalla questione di tardività del ricorso di primo grado essendo l’appello comunque infondato nel merito.

Infatti:

con giurisprudenza costante è stato affermato che in sede di rilascio della concessione in sanatoria, ai sensi dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (e quindi dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724), il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo è obbligatorio anche per le opere realizzate anteriormente all’imposizione del vincolo, dovendo essere esercitata la funzione amministrativa secondo la norma vigente al tempo in cui si esplica; per cui, nel caso di specie, il detto parere andava acquisito poiché l’area interessata dall’intervento edilizio di cui si tratta è comunque oggetto di vincolo paesistico apposto sin dal 1966 gravando inoltre su di essa la disciplina poi disposta dal PTP approvato con le leggi regionali del Lazio 6 luglio 1998, n. 24 e n. 25, (Cons. Stato, IV, 30 giugno 2010, n. 4178; VI, 17 maggio 2010, n. 3064; Ad. plen., 22 luglio 1999, n. 20), non avendo rilievo al riguardo se il vincolo comporti inedificabilità assoluta o relativa;

secondo giurisprudenza altresì costante è stato chiarito che: a) il potere di annullamento della Soprintendenza dell’autorizzazione rilasciata dal Comune (quale sub delegato), "non comporta un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla Regione e da un ente subdelegato, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione" (Cons. Stato, VI, 13 febbraio 2009, n. 772); b) il comune deve perciò avere eseguito la valutazione di propria competenza motivando adeguatamente la compatibilità con il vincolo paesaggistico dell’opera assentita, poiché, in caso contrario, il provvedimento comunale è illegittimo per carenza di motivazione o di istruttoria (Cons. Stato, VI, 4 dicembre 2009, n. 7609); c) di conseguenza, laddove l’autorità statale "ravvisi una carenza motivazionale o istruttoria nell’atto oggetto del suo scrutinio, (costituente vizio di legittimità)" è "chiamata ad evidenziare tali vizi con motivazione che deve necessariamente impingere – per risultare a sua volta immune da vizi di legittimità – nella valutazione della non compatibilità dell’intervento edilizio programmato rispetto ai valori paesaggistici compendiati nel vincolo" (Cons. Stato, VI, 14 ottobre 2009, n. 6294);

nella specie l’autorizzazione comunale n. 10/2003, rilasciata il 23 maggio 2003, non reca alcuna valutazione sulla compatibilità delle opere in oggetto, né rispetto al vincolo apposto nel 1966 né rispetto alle prescrizioni del PPT (pure citato nelle premesse del provvedimento) relativa allo "Ambito territoriale n.10 – Latina" in cui l’intervento ricade, per il quale ai sensi dell’art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione, relativo alla "Categoria A4 – aree di paesaggio agrario", "Sono ammesse le sole costruzioni necessarie per la residenza agricola, purché con le seguenti limitazioni: lotto minimo ha.3; indice di cubatura fondiario 0,015 mc/mq; massima altezza delle costruzioni m. 6,50; copertura a tetto con manto laterizio";

– emerge, di conseguenza, il difetto di motivazione dell’autorizzazione comunale e che l’organo statale nel proprio provvedimento, correttamente, da un lato, ha basato su tale difetto l’annullamento dell’atto comunale e, dall’altro, ha provveduto alla necessaria valutazione di compatibilità dell’intervento con esito negativo a ragione, in particolare, del contrasto con le disposizioni del PTP;

– riguardo alla asserita mancanza di partecipazione procedimentale, si deve osservare che: a) all’avvio del procedimento in questione era in vigore il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, 19 giugno 2002, n. 165 ("Regolamento di modifica del D.M. 13 giugno 1994, n. 495, recante: "Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241"), il cui art. 2 aveva escluso l’obbligo della comunicazione di avvio nella fattispecie di cui si tratta; b) anche con riguardo all’applicazione dell’art. 10bis della legge n. 241 del 1990, che "non sembra inutile ricordare che, ancor prima della entrata in vigore dell’art. 21octies (inserito dalla legge n. 15/05 nell’ordito normativo della legge n. 241/90), la giurisprudenza ne aveva anticipato i contenuti, ritenendo la ininfluenza dell’omessa comunicazione d’avvio a fronte della conclamata irrilevanza causale dell’apporto partecipativo del privato sul contenuto del provvedimento finale. Ora, nel caso di specie è evidente, per quanto detto a proposito della natura pressoché vincolata del provvedimento di annullamento, attesa la contrarietà dell’intervento edilizio con le previsioni del PTP, che il coinvolgimento degli appellanti nella vicenda procedimentale propedeutica al disposto annullamento non ne avrebbe potuto modificare il contenuto dispositivo" (Cons. Stato, n. 1070 del 2010, cit.); c) che già la nota della Soprintendenza prot. 8109/B del 16 luglio 2003 (come poi quella prot. 5852/B del 18 maggio 2005) è stata inviata anche all’interessato, per cui si ritiene applicabile, nella specie, l’interpretazione non formalistica dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, convalidata da costante giurisprudenza, per cui il vizio non sussiste se all’interessato sia stata comunque data aliunde nozione dell’avvio del procedimento, con la conseguente possibilità di rappresentarvi le proprie valutazioni;

le suddette note della Soprintendenza, infine, non risultano avere scopo dilatorio, poiché con esse si è richiesta documentazione all’evidenza necessaria per l’esercizio delle funzioni di competenza, poiché riguardante la planimetria, documentazione fotografica, nonché lo stralcio del P.T.P. "con localizzazione puntiforme e relativa normativa" (nota del 16 luglio 2003) nuovamente richiesto con la nota successiva perché ancora mancante.

3. Per quanto considerato l’appello è infondato e deve essere perciò respinto.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza. Esse sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

respinge l’appello in epigrafe.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio a favore del Ministero per i beni e le attività culturali, appellato, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.