Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-08-2012, n. 14347

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Svolgimento del processo
1 – Con atto di citazione notificato in data 19 marzo 2003 i Sigg.
G. e XXX, premesso di aver convenuto con il Comune di XXX, con atto rogato in data 16 settembre 1981, la cessione di un terreno di loro proprietà, sito nel centro storico, per la realizzazione di un parcheggio, prevedendo il pagamento del prezzo di L. 12.138.750, determinato sulla base del valore agricolo del terreno, nonchè la revisione del medesimo, con eventuale conguaglio, sulla base delle previsione della disciplina che sarebbe stata emanata in sostituzione delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 1980, chiedevano l’attribuzione del conguaglio.
1.1 – Il Tribunale di Venezia, con sentenza depositata il 30 maggio 2002, rigettava la domanda, rilevando l’insussistenza dei presupposti per la revisione dell’importo convenuto, essendo l’area priva di edificabilità legale.
1.2 – La Corte di appello di Venezia, pronunciando sul gravame proposto dai proprietari, accertato sulla base della disposta consulenza tecnica d’ufficio che l’area ceduta faceva parte di un più ampio compendio destinato ad "aree di servizio per il distretto scolastico", e che, sulla base delle prescrizioni delle norme di attuazione del PRG, l’edificabilità era subordinata all’approvazione di un intervento di urbanizzazione preventiva, costituente – come era pacifico fra le parti – un vincolo di natura conformativa, in base al quale, a mezzo di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica era possibile realizzare "attrezzature che integrano la funzione scolastica", escludeva sul terreno fossero ammessi interventi edilizi ad opera di privati ed affermava quindi, in assenza di legali possibilità edificatorie, la fondatezza della domanda di conguaglio, confermando la decisione impugnata, con compensazione delle spese processuali.
1.3 – Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso G. e XXX, deducendo tre motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il Comune di XXX, proponendo a sua vola ricorso incidentale, e producendo memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
2 – Deve preliminarmente rilevarsi che i ricorsi, proposti avverso la medesima decisione, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
2.1 – Non può condividersi l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto nel ricorso risultano chiaramente indicati i documenti sui quali lo stesso si fonda.
2.2 – Con il primo motivo i ricorrenti principali deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 19; degli artt. 1321 e 1372 c.c., nonchè della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nell’applicare della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3 travolto dalla pronuncia di incostituzionalità del giudice delle leggi n. 348 del 2007: nella specie, pertanto, avvenne dovuto trovare applicazione il disposto dell’art. 39 della Legge Fondamentale sugli Espropri, con attribuzione del conguaglio calcolato in base al valore di mercato del fondo. In ogni caso non avrebbe potuto prescindersi dal giudizio delle parti, nel momento stesso in cui addivenivano alla stipulazione dell’atto di cessione, in marito alla natura edificatoria del terreno.
2.3 – Il motivo è infondato, in ognuna delle parti in cui è articolato.
Per un verso, il richiamo alla L. n. 2359 del 1965, art. 39 sulla base della totale abrogazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis muove da un presupposto totalmente errato, in quanto la pronuncia della Corte costituzionale n. 348 del 2007 riguarda soltanto i primi due commi, ma non il terzo, sul quale si fonda il criterio di individuazione delle aree edificabili.
Sotto altro profilo, l’affermazione della necessità del ricorso alla volontà delle parti come criterio per stabilire la natura edificatoria o meno del terreno è all’evidenza inadeguata, e comunque difforme al costante indirizzo di questa Corte, secondo cui, perchè possa procedersi a conguaglio, occorre verificare, applicando i criteri della normativa sopravvenuta, se ricorrano i presupposti richiesti per procedere alla nuova stima del terreno, e ciò anche prescindendo dalla valutazione comune effettuate dalle parti in sede di cessione. Questa Corte invero ha già affermato che la L. 29 luglio 1980, n. 385, nel dettare norme provvisorie sull’indennità di espropriazione di aree edificabili, ha previsto che le indennità determinate secondo i criteri dettati dall’art. 1 sarebbero state soggette a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte cost. con la sentenza n. 5 del 1980, da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore della legge suddetta. Ciò comporta che la comune valutazione dell’immobile quale edificabile, in sede di accordo per la corresponsione di un acconto sull’indennità di espropriazione, non è vincolante, e non preclude quindi la verifica della natura edificatoria secondo i criteri introdotti dalla legge sopravvenuta (D.L. 11 luglio 1992 n. 333, art. 5 bis conv. in L. 8 agosto 1992 n. 359), nè la determinazione dell’importo dell’indennità spettante, il quale può, in ipotesi, risultare inferiore alla somma già percepita dall’espropriato a titolo di acconto, con conseguente esclusione di ogni conguaglio (Cass., 14 febbraio 2008, n. 3705, art. 20).
3 – Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 1150 del 1942 e della L. n. 40 del 1980, art. 57 nonchè nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Si deduce, in sostanza, la natura edificatoria dell’area ceduta, indicata nel P.R.G. come "area di servizio per il distretto scolastico", in quanto non sarebbe preclusa l’attività edificatoria ad opera di privati.
3.1 – Il motivo è infondato. A prescindere dall’eccezione concernente la novità della questione, deve constatarsi che, secondo le risultanze dello strumento urbanistico, diligentemente trascritte nel controricorso, l’art. 17 della N.A. del P.R.G. prevedeva, fra le Zone per attrezzature urbane, anche quella, che qui interessa, contraddistinta come "area di servizio per il distretto scolastico, nella quale potranno trovare luogo le attrezzature che integrano la funzione scolastica di ordine superiore, e più precisamente:
ristorante-mensa, zone di soggiorno e ricreative, auditorium, sale per mostre.
In tale zona il P.R.G. si attua a mezzo di P.P. di iniziativa pubblica..
Risulta quindi esclusa ogni possibilità di intervento privato, con conseguente natura agricola dell’area, per altro in sintonia con l’orientamento di questa Corte in materia di edilizia scolastica. Si è infatti affermato che, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio (o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa), la destinazione di aree a edilizia scolastica, nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l’effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro della ripartizione zonale in base a criteri generali ed astratti. Nè può esserne ritenuta per altro verso l’edificabilità, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacchè l’edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all’insegnamento privato (Cass., 26 maggio 2010, n. 12862;
Cass., 23 giugno 2008, n. 17015; Cass., 12 luglio 2007, n. 15616;
Cass., 9 dicembre 2004, n. 23028). Appare del tutto evidente come nella nozione di edilizia scolastica debbano ricomprendersi tutte le opere e le attrezzature, come quelle sopra indicate, che hanno la funzione di integrare il complesso scolastico.
4 – Il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 3, 11, 42 e 117 Cost., nonchè dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, è inammissibile.
Viene, dedotto, invero, il contrasto del valore attribuito al fondo, anche se considerato agricolo, con le norme testè indicate, in quanto comunque inferiore al valore di mercato.
Deve preliminarmente osservarsi che, nelle more della presente decisione, è intervenuta la decisione della Corte costituzionale n. 181 del 2011, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del criterio fondato sul valore agricolo medio. A tale proposito questa Corte ha già avuto modo di rilevare l’irrilevanza dello ius superveniens correlato a detta pronuncia di incostituzionalità il relazione alle domande di conguaglio avanzate dopo la nota pronuncia della Corte cost. n. 223 del 1983, qualora si accerti la natura agricola del terreno, venendo in considerazione un corrispettivo erogato per cessione volontaria di area agricola, e su dette basi determinato (Cass., 21 ottobre 2011, n. 21868). Appare evidente l’insuperabilità del dato inerente alla connotazione pattizia del compenso determinato in relazione alla natura agricola del fondo, dovendosi ritenere, in caso contrario, il venir meno di qualsiasi certezza giuridica in relazione a rapporti – in parte qua – esauriti. Nell’ipotesi considerata le possibilità di revisione, e quindi di conguaglio, venivano dalle parti, in consonanza al dettato legislativo, previste solo in relazione ai terreni edificatori le censure dei ricorrenti, a ben vedere, non riguardano un’indennità ancora controversa, ma il corrispettivo di una cessione contrattualmente determinato.
5 – Con l’unico motivo del ricorso incidentale il Comune si duole della compensazione delle spese processuali, disposta dalla corte territoriale a fronte della totale soccombenza dei M., denunciando la violazione dell’art. 91 c.p.c. Per il vero nella sentenza impugnata le spese relative alla consulenza tecnica d’ufficio vengono poste a carico degli appellanti, mentre, in relazione alla compensazione, si osserva che essa appare "equa", in relazione alla "particolare, articolata normativa urbanistica locale".
Deve porsi in evidenza che, trattandosi di procedimento iniziato prima del 1 marzo 2006, deve trovare applicazione la formulazione originaria dell’art. 92 c.p.c., secondo cui, "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, in giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti".
Non ricorre, pertanto, violazione del criterio della soccombenza, in quanto tale principio va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass., 10 gennaio 2008, n. 406). D’altra parte, la motivazione con la quale è stata giustificata la compensazione, assolutamente idonea in relazione alla normativa di riferimento, non risulta neppure censurata.
6 – In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati, ricorrendo giusti motivi, tanto per la parziale reciproca soccombenza, tanto per la delicatezza dei temi trattati, per l’integrale compensazione anche delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 24 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte cost. 30-05-2008 (07-05-2008), n. 187 (ord.) Parlamento – Immunità parlamentari – Procedimento penale per diffamazione a carico di un senatore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

ORDINANZA
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 18 marzo 2004 (Doc. IV-ter, n. 2), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Cesare Previti nei confronti del giornalista Davide Maria Sassoli, promosso con ricorso della Corte di Appello di Roma, depositato in cancelleria il 10 gennaio 2008 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2008 il Giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che la Corte d’appello di Roma, con ricorso del 26 novembre 2007, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla delibera adottata nella seduta del 18 marzo 2004 (Doc. IV-ter, n. 2), con la quale è stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell’art. 68 della Costituzione, l’insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Cesare Previti, rispetto alle quali pende un procedimento penale;
che la Corte ricorrente espone che il parlamentare è imputato del reato di diffamazione per avere dichiarato all’agenzia ANSA, in data 16 giugno 1995, che David Maria Sassoli «era partecipe di uno stile giornalistico volutamente mistificatorio e specificatamente diretto ad annebbiare anche verità pacifiche e come giornalista capace di mistificare anche fatti notori per scarsa professionalità e per opportunità di disinformazione strumentalizzata ad impegno in campagne politiche»;
che, in fatto, il Collegio riferisce che il giudice di prime cure, a seguito della delibera di insindacabilità del Senato della Repubblica adottata in accoglimento della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari secondo cui «le dichiarazioni rese dal Previti non siano da ricondurre ad una polemica meramente personale bensì ad una manifestazione del pensiero di natura essenzialmente politica», aveva dichiarato, con sentenza del 4 novembre 2004, non doversi procedere nei confronti del parlamentare a norma dell’art. 129, comma 1, del codice di procedura penale;
che la Corte aggiunge, inoltre, che avverso tale sentenza hanno proposto appello, da un lato, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e, dall’altro, la parte civile, chiedendo entrambi che la Corte sollevi conflitto di attribuzione tra poteri, in particolare rilevando che le affermazioni diffamatorie del senatore sono connesse, non alla sua funzione di parlamentare, bensì alla sua personale vicenda e, in particolare, alle accuse di mendacio mossegli in relazione alla sua affermazione di non conoscere il giudice Dinacci;
che la Corte d’appello ricorrente osserva che non può dedursi dal contenuto delle espressioni in esame alcun nesso funzionale tra le medesime e l’attività funzionale svolta dal senatore, atteso che esse si limitano ad esprimere una critica personale nei confronti della parte lesa in relazione ad un fatto del tutto indipendente dalla carica di senatore all’epoca ricoperta dal parlamentare. In particolare, riferisce che quest’ultimo «aveva affermato a suo tempo di non conoscere personalmente il magistrato dr. Dinacci in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia: tale circostanza, secondo quanto appurato dal giornalista, era risultata non vera, talché quest’ultimo aveva posto in evidenza la inattendibilità della dichiarazione nel corso di un telegiornale andato in onda sulla rete 3 della televisione RAI: di qui la reazione verbale del prevenuto contestata al capo di imputazione»;
che la Corte d’appello ritiene che «appare evidente dunque, così ricostruiti i fatti, come, sia la conoscenza da parte dell’imputato del dr. Dinacci, sia il servizio giornalistico redatto in merito alla parte lesa, sia infine la reazione che si assume offensiva dell’imputato medesimo, non siano affatto funzionalmente connessi con l’ufficio di senatore» e cita l’orientamento costante della giurisprudenza costituzionale in tema di nesso funzionale secondo cui debbono ritenersi sindacabili, in linea di principio, tutte quelle dichiarazioni che fuoriescono dal campo applicativo delle dichiarazioni «divulgative all’esterno di attività parlamentari» e che non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari, non essendo a tal fine sufficiente una generica comunanza di argomento o di contesto politico (sentenze n. 140 del 2003 e n. 521 del 2002);
che, a parere della Corte ricorrente, non può essere condivisa la tesi difensiva secondo la quale, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 20 giugno 2003, n.140, le decisioni della Camera di appartenenza circa la sussistenza delle guarentigie previste dall’art. 68 Cost, sarebbero sindacabili solo da un punto di vista formale e cioè unicamente nell’ipotesi in cui siano affette da vizi procedurali o motivazionali tali da risolversi in una menomazione delle attribuzioni dell’autorità giudiziaria. Ad avviso della Corte, limitare alla mera inosservanza dei requisiti formali la sindacabilità della decisione del Parlamento significherebbe proporre un’interpretazione della legge in esame innovativa rispetto al testo costituzionale e, comunque, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale che ha affermato che tale legge esplicita, ma non amplia, il contenuto della tutela della insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento (sentenza n. 120 del 2004);
che il Collegio ricorrente, infine, osserva di non ritenere ostative ad «una nuova proposizione del conflitto di attribuzione» le due pronunce della Corte costituzionale, citate dalla difesa dell’imputato, atteso che esse hanno ad oggetto vizi di improcedibilità (sentenza n. 35 del 1999) e di inammissibilità (sentenza n. 30 del 2002) che non ostano ad una nuova proposizione del presente conflitto.
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ad accertare se il sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se ne sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità;
che, quanto al requisito soggettivo la Corte d’appello di Roma è legittimata a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investita, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali (sentenza n. 116 del 2003);
che analogamente il Senato della Repubblica, che ha deliberato l’insindacabilità delle opinioni espresse del parlamentare Previti quando rivestiva la qualità di senatore, è legittimato ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta (sentenza n. 30 del 2002);
che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, la Corte ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell’adozione, da parte del Senato della Repubblica di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia di insindacabilità stabilita dall’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Roma nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Corte d’appello di Roma;
b) che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

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Cassazione VI civile n.26783 del 13.12.2011 Avvocati, responsabilita’ professionale, contrattuale, assicurazione, interessi, decorrenza, assicurativo

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Svolgimento del processo

– E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.:

"1.- La Corte di appello dell’Aquila ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Vasto, che ha condannato l’avv. B.L. al risarcimento dei danni in favore della s.a.s.

Michelangelo, a seguito di una causa nella quale il B. aveva prestato alla società la sua attività difensiva, con modalità ritenute negligenti e fonte di responsabilità professionale. Il Tribunale aveva anche respinto la domanda di garanzia, proposta dal responsabile nei confronti della sua assicuratrice, s.p.a. SAI. Il B. propone quattro motivi di ricorso per cassazione.

2.- Le società intimate non hanno depositato difese.

3.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta errata motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha rimesso in istruttoria la causa – già assegnata al Collegio per la decisione – rimettendo ingiustificatamente in termini tutte le controparti per lo svolgimento di attività istruttorie.

Espone che la causa promossa dalla Michelangelo per responsabilità professionale era stata riunita alla causa che egli stesso aveva separatamente promosso contro la SAI per essere garantito; che il Collegio, ritenuta la necessità che la causa contro la SAI venisse istruita, ha concesso termine per svolgere le proprie istanze a tutte le parti, ivi inclusa la Michelangelo, trascurando il fatto che le domande di quest’ultima erano già state completamente istruite in precedenza; che la domanda di rimessione in termini era stata formulata solo dalla SAI e che l’istruttoria può essere riaperta solo in relazione alle istanze delle parti che non siano state ammesse e che vengano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.

3.1.- Il motivo è inammissibile sotto più di un profilo.

Il ricorrente in primo luogo prospetta come "errata motivazione" censure che attengono a violazione di legge ed in particolare alla violazione delle norme che regolano lo svolgimento del processo:

norme che non vengono in alcun modo richiamate.

In secondo luogo non specifica quali nuove prove sarebbero state irritualmente ammesse ed esperite su istanza della Michelangelo, dopo la rimessione in termini, e sotto quale profilo l’ammissione sarebbe tornata a suo danno, comportando l’adozione di una sentenza per lui sfavorevole.

Manca cioè la prova della rilevanza delle censure ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata.

In terzo luogo il ricorrente non ha prodotto, nè ha richiamato nel ricorso, gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda (istanze istruttorie o documenti prodotti dalla Michelangelo, asseritamente inammissibili, loro esito e contenuto, ecc.), come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, (Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966).

4.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia errata motivazione e vizio di ultrapetizione, nella parte in cui la Corte di appello lo ha condannato a corrispondere alla Michelangelo gli interessi sulle somme dovute a decorrere dalla data dell’illecito, anzichè dalla data in cui sono stati concretamente sostenuti gli esborsi, qualificando erroneamente come extracontrattuale la responsabilità addebitatagli. (Si tratta delle somme che l’avv. B. è tenuto a rimborsare alla Michelangelo, per le spese legali che la società è stata condannata a pagare alle controparti, erroneamente chiamate in giudizio nella causa da cui ha avuto origine l’azione di responsabilità).

Rileva il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha applicato l’art. 1219 c.c., comma 2, n. 1, poichè nella specie si trattava di responsabilità contrattuale, sicchè gli interessi dovevano farsi decorrere dalla data della domanda giudiziale, salvo che la parte interessata formulasse specifica e fondata domanda di pagamento degli interessi a decorrere da una data anteriore, domanda che nella specie non è stata proposta.

4.1.- Il motivo è fondato.

La responsabilità del difensore per errore o negligenza nell’adempimento del mandato professionale trae origine dal contratto con cui è stato conferito l’incarico di difesa. Trattasi pertanto di responsabilità contrattuale; non extracontrattuale, come ha erroneamente deciso la sentenza impugnata.

La corresponsione degli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non è soggetta all’art. 1219 c.c., comma 2, n. 1, ma spetta a decorrere dal primo atto di costituzione in mora del responsabile e comunque da data non anteriore a quella in cui il danno si è concretamente verificato.

La Corte di appello avrebbe potuto far decorrere gli interessi da una data anteriore alla domanda giudiziale solo a fronte di espressa domanda dell’interessato, previa dimostrazione dei presupposti giuridici e di fatto della sua fondatezza.

La motivazione della Corte di appello, secondo cui sarebbe da ritenere sufficiente a far decorrere gli interessi da una data anteriore la generica domanda di condanna al pagamento degli "accessori" sulle somme richieste, è insufficiente e giuridicamente errata.

5.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta ancora errata motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha respinto la sua domanda nei confronti della SAI, ritenendo che la copertura assicurativa dovesse considerarsi sospesa ai sensi dell’art. 1901 c.c., poichè – trattandosi di polizza a copertura della responsabilità professionale con premio variabile in relazione al volume di affari – esso assicurato aveva omesso di comunicare annualmente le variazioni, limitandosi a corrispondere il premio base. Con il quarto motivo denuncia errata motivazione sulla sua eccezione di nullità della clausola n. 12 delle condizioni generali di polizza, che dispone la sospensione della garanzia assicurativa nel caso di mancata comunicazione delle variazioni, con il conseguente, mancato adeguamento del premio.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’omessa comunicazione non giustifica di per sè sola la sospensione della garanzia assicurativa, ma deve essere valutata in base ai principi generali in tema di importanza dell’inadempimento e di buona fede nell’esecuzione del contratto, al fine di accertare se, nel caso concreto, si tratti di inadempimento sufficientemente grave da giustificare la totale sospensione della garanzia assicurativa.

Rileva poi che la clausola n, 12 è da ritenere nulla per mancanza di causa.

6.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi, sono fondati.

6.1.- Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con clausola di regolazione del premio), l’obbligo dell’assicurato di comunicare periodicamente all’assicuratore gli elementi variabili costituisce oggetto di un’obbligazione civile diversa da quelle indicate nell’art. 1901 c.c., il cui inadempimento non comporta l’automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell’inadempimento e di buona fede nell’esecuzione del contratto (Cass. civ. Sez. 3, 19 luglio 2004 n. 13344; Idem, 18 febbraio 2005 n. 3370; Cass. civ. S.U. 28 febbraio 2007 n. 4631; Cass. civ. Sez. 3, 14 luglio 2009 n. 16394; Idem 11 giugno 2010 n. 14065).

Il giudice di merito è pertanto tenuto ad accertare se l’omessa comunicazione abbia costituito inadempimento grave, tale da giustificare la risoluzione del contratto (soprattutto con riguardo all’incidenza o meno delle variazioni non comunicate sul rischio assicurato), e se l’omessa comunicazione, così come il diniego della copertura assicurativa da parte dell’assicuratore, costituiscano comportamenti conformi a buona fede, alla luce dell’intero svolgimento del rapporto fra le parti.

Nella specie la Corte di appello avrebbe dovuto valutare, per esempio, se la mancata comunicazione della variazione del volume di affari avesse comportato un aggravamento del rischio a carico dell’assicuratore, poichè in ipotesi il volume era effettivamente aumentato; se l’assicurato avesse pagato i premi nella misura richiesta dalla stessa compagnia assicuratrice; se quest’ultima avesse mai sollecitato l’invio della documentazione necessaria per l’adeguamento del premio, informando l’assicurato dei gravi effetti dell’omissione, ecc..

Nel ritenere automaticamente sospesa la garanzia, a prescindere da ogni accertamento, la Corte di appello è incorsa nella violazione dei principi di legge, così come interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte.

6.2.- Fondata è anche la censura di omesso esame dell’eccezione di nullità della clausola n. 12 delle condizioni generali di assicurazione, eccezione che appare in linea di principio meritevole di accoglimento, ai sensi dell’art. 1932 c.c., ove si consideri che la clausola in oggetto estende la sospensione della copertura assicurativa ad un caso non espressamente previsto dall’art. 1901 c.c., introducendo così una deroga alla disciplina di diritto comune in senso sfavorevole all’assicurato (cfr., con riguardo ad altra disposizione dell’art. 1901, Cass. civ. Sez. 3, 3 settembre 2007 n. 18525).

5.- Propongo che il ricorso sia deciso in Camera di consiglio, con l’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo e la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo".

– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria, dichiarando di rinunciare al primo motivo di ricorso.

Motivi della decisione

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, condivide la soluzione e gli argomenti di cui alla relazione, quanto al primo motivo di ricorso.

Sul secondo motivo rileva che la sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla decorrenza degli interessi dalla data dell’illecito, sul rilievo che trattasi di effetto conseguente alla qualificazione della responsabilità del professionista come responsabilità extracontrattuale, contenuta nella sentenza di primo grado. Relativamente a tale qualificazione la sentenza di primo grado non è stata impugnata (cfr. le conclusioni dell’appellante, riportate nella sentenza di appello), sicchè è passata in giudicato e, trattandosi di giudicato interno, la questione deve essere rilevata di ufficio.

Ne consegue che correttamente la Corte di appello ha confermato la decorrenza degli interessi dalla data dell’illecito.

Il terzo motivo è inammissibile perchè non autosufficiente, in quanto il ricorrente non ha prodotto in giudizio la polizza di assicurazione, nè ha trascritto nel ricorso il contenuto delle relative clausole, per la parte che interessa in questa sede, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, con riguardo ai documenti sui quali il ricorso si fonda (come da giurisprudenza cit. nella relazione).

Il quarto motivo è inammissibile, poichè prospetta come vizio di motivazione una questione – asserita nullità della clausola n. 12 del contratto di assicurazione – che potrebbe avere rilievo solo sotto il profilo della violazione di legge.

Il ricorso deve essere rigettato.

Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 19-01-2011, n. 490

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, il ricorrente, titolare dell’autorizzazione amministrativa per la vendita ambulante dei generi compresi nelle tabelle merceologiche I, V, VI e VII, da esercitarsi con mezzo mobile nelle zone "bianca e verde" della città di Roma, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 163 del 6 febbraio 2001, emessa dal Comune di Roma – Dipartimento VIII, con la quale è stata rigettata la sua domanda di inserimento nella rotazione dei venditori di bibite e sorbetti di cui alla deliberazione G.M. n. 3184 del 25 maggio 1988.

Il ricorrente ha dedotto che: a) con istanza del 21 febbraio 1989 ha chiesto al Sindaco del Comune di Roma di essere incluso nella turnazione delle soste assegnate ai venditori ambulanti di gelati e bibite di cui alla deliberazione della G.M. n. 3184 del 25 maggio 1988; b) con atto del 5 marzo 1990 ha diffidato il Comune di Roma ad adottare il provvedimento richiesto con la predetta istanza; c) persistendo l’inerzia dell’Amministrazione comunale sia sull’istanza, sia sull’atto di diffida, in data 22 ottobre 1990 ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che, con sentenza n. 1795 del 1991, ha accolto il gravame; d) non avendo il Comune di Roma adempiuto alla predetta decisione, ha proposto ricorso dinanzi al medesimo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato, accolto con la sentenza n. 1501 del 1992; e) il Comune di Roma, con ordinanza sindacale n. 473 del 6 agosto 1992, ha definitivamente rigettato l’istanza del ricorrente; f) avverso la citata deliberazione, in data 29 dicembre 1992, ha proposto nuovo ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, accolto con la sentenza n. 867 del 1994; f) il Comune di Roma, con ordinanza sindacale n. 835 del 29 settembre 1994, ha opposto un nuovo rigetto sull’istanza del ricorrente prot. n. 8338 del 24 febbraio 1989; g) per l’annullamento della predetta ordinanza, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, accolto con sentenza n. 1945 del 1999; h) il Comune di Roma – Dipartimento VIII, con determinazione dirigenziale n. 163 notificata il 1° marzo 2001, ha nuovamente rigettato la citata istanza del ricorrente.

2. A sostegno del gravame, ha articolato le seguenti doglianze: 1) Violazione di legge ed eccesso di potere, art. 30 commi 2 e 3, del D. Lgs. 114/98 in relazione all’art. 24, comma 8, D.M. 248/93; direttiva del Comune di Roma del 6/2/80 prot. n. 2355; decisione TAR Lazio, Sez. II ter n. 1549/92; art. 28 delibera commissariale dell’11/10/1989 n. 2140; 2) Eccesso di potere per travisamento di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, instando per la reiezione del gravame.

4. All’udienza dell’11 novembre 2010, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è integralmente infondato e deve, pertanto, essere respinto.

2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce che il Comune di Roma avrebbe violato l’art. 30 del d. lgs. n. 114 del 1998, non considerando che il comma 3 della citata disposizione legislativa fa salvi i diritti acquistati dagli operatori prima della sua entrata in vigore. Poiché, con sentenza della Sezione n. 1795 del 1991, in accoglimento di ricorso proposto avverso silenzio – rifiuto, è stata accertata l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza del 21.02.1989, il ricorrente invoca l’art. 24, comma 8, del D.M. n. 248 del 1993, secondo cui coloro che abbiano ottenuto una decisione definitiva su di un gravame proposto avverso un diniego di autorizzazione di cui alla legge n. 398 del 1976 hanno diritto ad ottenere dall’autorità competente il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività.

2.2 Il motivo si palesa privo di pregio.

Risulta per tabulas che, con la sentenza n. 1795 del 1991, la Sezione abbia accolto il ricorso del ricorrente avverso l’inerzia serbata dall’Amministrazione sulla istanza del 21.02.1989 di inclusione nella turnazione delle soste a rotazione per venditori di gelati e bibite, annullando il silenzio – rifiuto e dichiarando l’obbligo del Comune di Roma di adottare un provvedimento esplicito sulla medesima istanza.

Il Comune di Roma ha eseguito la citata decisione, provvedendo esplicitamente con un diniego sull’istanza del ricorrente, con ordinanza sindacale n. 473 del 6.08.1992. In seguito ad annullamento giurisdizionale per difetto di istruttoria e motivazione di detta ordinanza, altro diniego esplicito è stato opposto con ordinanza sindacale n. 835 del 29.09.1994, anch’essa oggetto di annullamento giurisdizionale per difetto di istruttoria e motivazione.

A tale ultimo annullamento giurisdizionale ha fatto seguito l’ulteriore diniego opposto con il provvedimento oggetto dell’odierno gravame.

Tanto rilevato, non può argomentarsi con il ricorrente che, in virtù della sentenza n. 1795 del 1991, passata in giudicato, quest’ultimo abbia acquisito il diritto all’autorizzazione commerciale richiesta in data 21.02.1989; né tale diritto può farsi discendere dalle successive pronunce di annullamento, tutte adottate per vizi formali e procedimentali, con salvezza delle ulteriori determinazioni sostanziali di competenza dell’Amministrazione.

In sintesi, il ricorrente non può invocare la disciplina transitoria contenuta nell’art. 30 del d. lgs. n. 114 del 1998, non avendo acquisito per via giurisdizionale alcun diritto all’autorizzazione commerciale richiesta con l’istanza del 21.02.1989.

3.1 Del pari infondati si palesano gli ulteriori motivi di gravame, con i quali il ricorrente denuncia, nell’ordine, la violazione della direttiva emanata dal Comune di Roma in data 6.02.1980 (prot. 2355), nonché i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.

3.2 Quanto al primo profilo di censura, rileva il Collegio che la direttiva comunale del 6.02.1980 invocata dal ricorrente, avente ad oggetto "Rivenditori bibite e sorbetti nell’ambito delle zone bianca e verde della Città", contiene disposizione interpretative ed attuative delle deliberazioni consiliari nn. 1423 e 1424 dell’8.05.1979, recanti l’elenco delle postazioni da assegnare, rispettivamente, per le zone "bianca" e "verde" ai sensi della deliberazione consiliare n. 3903 del 1970, annullata con sentenza del T.A.R. Lazio n. 165 del 1988.

Poiché la distinzione del territorio comunale nelle zone "bianca" e "verde", in virtù della citata pronuncia giurisdizionale di annullamento della deliberazione n. 3903 del 1970, ha ormai perso ogni consistenza giuridica, non può il ricorrente invocare a suo favore criteri interpretativi ed attuativi forgiati sotto la vigenza di uno specifico assetto di disciplina, non più attuale ed ampiamente superato dai provvedimenti successivi adottati dall’Amministrazione in subiecta materia.

3.3 Quanto al secondo profilo di censura, non può che ribadirsi come i pronunciamenti giurisdizionali invocati dal ricorrente, e segnatamente la sentenza della Sezione n. 1945 del 1999 recante annullamento del diniego oppostogli con l’ordinanza sindacale n. 835 del 29.09.1994, hanno censurato i provvedimenti negativi dell’Amministrazione per i vizi di difetto di motivazione ed istruttoria, rimettendo all’Amministrazione medesima di rinnovare il procedimento e di determinarsi con un provvedimento, positivo o negativo per gli interessi del ricorrente, congruamente motivato.

Con il provvedimento oggetto dell’odierno gravame l’Amministrazione ha dato compiuta attuazione alla decisione n. 1945 del 1999, rinnovando il procedimento e provvedendo nuovamente sull’istanza del ricorrente del 21.02.1989. Tale nuovo diniego appare congruamente motivato, elencando le ragioni ritenute ostative rispetto al richiesto inserimento del nominativo del ricorrente nell’elenco delle soste a rotazione dei venditori ambulanti di bibite e gelati.

Nel dettaglio, l’Amministrazione ha argomentato che l’organico dei venditori ambulanti è stato fissato nel numero di 50 unità dalla delibera consiliare n. 398 del 1991 e che l’individuazione degli operatori commerciali in tale numero massimo è stata compiuta in favore di soggetti titolari di autorizzazione commerciale di data anteriore rispetto a quella nella titolarità del ricorrente. Risulta invero per tabulas che gli ultimi quattro operatori inseriti nell’elenco dei venditori ambulanti ex delibera n. 3184 del 1988 (R., G., M. e.S.) risultano tutti titolari di autorizzazioni rilasciate prima di quella del ricorrente (n. 1201bis del 1987), nonché in epoca antecedente rispetto alla istanza del dante causa del ricorrente (sig. Cirulli Bruno) di trasferimento dell’attività di vendita ambulante già svolta fuori Roma, all’interno del territorio del citato Comune.

Quest’ultimo profilo, non fatto oggetto di alcuna specifica censura da parte del ricorrente, appare di per sé sufficiente a supportare l’opposto diniego e giustifica la reiezione dei denunciati vizi di eccesso di potere.

4. L’accertata infondatezza di tutte le censure proposte impone il rigetto integrale del gravame.

5. Per la natura delle questioni esaminate sussistono comunque giusti motivi per compensare spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.