T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 07-02-2011, n. 102 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi dell’A.G.O. presuppone che:

a) il decreto ingiuntivo, non opposto, di cui si chiede l’esecuzione sia passato in giudicato;

b) tale decreto sia, successivamente al passaggio in giudicato, notificato al debitore munito della formula esecutiva;

c) il creditore attenda, prima di intraprendere il giudizio, 120 giorni in applicazione dell’articolo 14 del d.l. 31121996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 2821997, n. 30 secondo cui "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto";

Rilevato, che nel caso di specie è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;

Considerato, che l’odierno ricorso possiede i requisiti sopra indicati ed è meritevole di accoglimento in quanto, ad oggi, il Comune di Terracina non ha provveduto al pagamento del proprio debito;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto così dispone:

a) assegna al Comune di Terracina, in persona del Sindaco protempore, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti alla integrale esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;

b) dispone che allo spirare di tale termine, ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad actus, un funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo di Latina che sarà nominato dal Prefetto di Latina su sollecitazione di parte ricorrente;

c) pone a carico del Comune di Terracina il compenso del commissario che viene sin d’ora liquidato in complessivi Euro 600,00 (seicento), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull’attività svolta;

d) condanna il Comune di Terracina al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 24-02-2011, n. 1101 autonomia locale

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Svolgimento del processo

Espone in fatto parte ricorrente di essere dirigente del Comune di Pomigliano d’Arco con inquadramento nella 1^ qualifica dirigenziale preposto alle sezioni contabilità finanziaria e paghe, tributi, economato e contabilità fiscale. Dal 30/6/1988 all’ottobre 1990 il ricorrente percepiva tra indennità di coordinamento e di presenza, compenso incentivante e compenso per straordinario Lire12.500.000 annue, ma con l’entrata in vigore del DPR n.333/1990 ai dirigenti è stata riconosciuta un’indennità di funzione variante da 0,1 a 1 dello stipendio iniziale che assorbe quelle di presenza e di coordinamento ex art.34, comma 1, del DPR n.268/1987. Invece il Comune ha omesso di determinare in via preventiva i parametri e senza garantire alcuna trasparenza con la Delibera di Giunta impugnata ha riconosciuto un’indennità di funzione pari al coefficiente 0,1.

Benché il ricorso sia stato ritualmente notificato, nessuno si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione dell’art.38, comma 4, del DPR n.333/1990, nonché l’eccesso di potere.

2. La Sezione ritiene in via preliminare di riaffermare (ex multis, 12.6.2008, n.5861; 28.3.2002, n.1699; 18.7.2000, n.2843) che l’art.38 del DPR n.333/1990 ha previsto per i dirigenti del comparto del personale delle autonomie locali l’erogazione di un’indennità di funzione a fronte dell’effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali. Tale emolumento viene determinato in misura variabile tra un massimo pari all’ammontare dello stipendio iniziale ed un minimo pari ad un decimo del medesimo; l’individuazione dei coefficienti dell’indennità da attribuire alle diverse funzioni è demandata all’Ente locale, tenuto a prefissare preventivamente i parametri di riferimento ed i criteri di valutazione, opportunamente graduati in relazione al coordinamento di attività, all’importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi, alla rilevanza dell’attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi, alla disponibilità richiesta in relazione all’incarico conferito. A tal fine le Amministrazioni debbono provvedere a determinare preventivamente i parametri di riferimento ed i criteri per l’individuazione dei coefficienti di indennità per le diverse funzioni, garantendo obiettività e trasparenza ed osservando gli elementi di valutazione indicati dal Legislatore, quali sono il coordinamento delle attività di direzione, la direzione di struttura, la direzione di progetto, l’attività di studio, di consulenza propositiva, di ricerca, di vigilanza, di ispezione, di assistenza, il carico di lavoro.

3. Con riguardo specifico alle censure sollevate da parte ricorrente, va evidenziato che la giurisprudenza (ex plurimis, Cons. Stato, V, 23.6.2005, n.3348; 16.9.2004, n. 6024; T.A.R. Veneto, II, 5.5.2004, n.1343) ha chiaramente affermato che, in simili circostanze, la valutazione operata dall’Amministrazione è espressione di ampia discrezionalità, trattandosi di ponderare, in rapporto ai compiti assegnati al dirigente nell’ambito del Servizio cui è stato preposto, la rilevanza maggiore o minore dell’attività ivi svolta nel più ampio contesto delle funzioni svolte dall’Amministrazione comunale. L’attribuzione dei punteggi appartiene dunque alla discrezionalità propria dell’Ente e non necessita che siano esplicitate le ragioni giustificative, se non quando il punteggio è strumentale alla comparazione di più aspiranti alla medesima posizione di lavoro, situazione, questa, estranea alla presente fattispecie che attiene all’attribuzione di un emolumento economico, quale appunto l’indennità accessoria al trattamento economico di dirigente.

3.1 L’individuazione da parte dell’Amministrazione dei diversi coefficienti, determinati tra un minimo ed un massimo in rapporto all’attività svolta dal dirigente ed all’importanza della struttura cui lo stesso è preposto, costituisce in altri termini esplicazione di valutazioni ampiamente discrezionali, di per sé non sindacabili in sede giurisdizionale, se non in quanto tali valutazioni appaiano assunte con evidente irrazionalità e senza supporto logico (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 16.10.1995, n. 365; T.A.R. EmiliaRomagna, Parma, 19.4.1999, n. 201). Ne deriva che, laddove il giudizio non appaia palesemente illogico o irrazionale, lo stesso non è suscettibile di sindacato di merito, essendo frutto di una valutazione propria dell’Amministrazione che di per sé, una volta attribuito un determinato coefficiente, non richiede ulteriore supporto motivazionale.

4. Il Collegio ritiene però che, nel caso di specie, rilevi piuttosto l’omessa specificazione da parte dell’Amministrazione dei criteri di valutazione, da graduarsi in ragione del coordinamento di attività, dell’importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi, della rilevanza dell’attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi, della disponibilità richiesta in relazione all’incarico conferito. In tal senso va censurato l’operato dell’Ente nella misura in cui non ha provveduto ad individuare i criteri per determinare l’indennità di funzione partendo dal coefficiente base 0,1 – che è quello che spetta al funzionario della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di staff (art. 38, comma 3); in definitiva il Comune intimato avrebbe dovuto prevedere, ad esempio, voci quali "carico di lavoro", "produttività", "miglioramento dell’efficienza dei servizi" o "raggiungimento o meno degli obiettivi programmatici individuati nel bilancio" ciascuna delle quali, se riconosciuta al singolo dirigente, comporta un maggior coefficiente di indennità di funzione (TAR Umbria, 8.1.2009, n.1).

Peraltro non va ignorato come tale omissione integri una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere all’individuazione del coefficiente da applicare nel caso concreto, non potendosi in alcun modo prescindere da parametri predeterminati in assenza dei quali ogni valutazione risulta arbitraria ed irrimediabilmente illegittima.

4.1 La Sezione ritiene, dunque, di censurare l’omessa determinazione in via preventiva dei citati parametri e di annullare il provvedimento impugnato nella misura in cui ha riconosciuto in maniera indiscriminata un’indennità di funzione pari al coefficiente 0,1 senza che ciò, naturalmente, possa comportare automaticamente il riconoscimento del diritto di parte ricorrente al coefficiente massimo proprio perché, essendo mancata la ponderazione, in rapporto ai compiti assegnati ai singoli dirigenti nell’ambito del Servizio cui sono stati preposti, della rilevanza maggiore o minore dell’attività ivi svolta nel più ampio contesto delle funzioni svolte dall’Amministrazione comunale, si impone da parte di quest’ultima una rivalutazione, se del caso, anche in peius della singola posizione di parte ricorrente.

5. In conclusione per i motivi dianzi esposti il ricorso va accolto nei limiti indicati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la Delibera di Giunta oggetto di impugnazione.

Condanna il Comune di Pomigliano d’Arco al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 700,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-05-2011, n. 10560 Imposta locale sui redditi – ILOR

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Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il giorno 28.3.2006 è stato notificato alla "Liguoro Raffaele & C. sas di Liguoro Raffaele" un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata 15.2.2005), che ha accolto l’appello della società contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 693/02/2002. che aveva respinto il ricorso della medesima società avverso avviso di accertamento notificato il 30.8.1999 concernente ILOR per il periodo d’imposta 1993.

Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 23.2.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento/rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato avviso di accertamento l’Amministrazione – sulla premessa che la società contribuente avesse cooperato in un meccanismo finalizzato all’evasione dell’IVA negli scambi intracomunitari, ed in particolare avesse operato come società – filtro a favore di tale "Gruppo Boccia", prestandosi ad effettuare ogni necessario incombente fiscale, senza però versare l’imposta- aveva determinato induttivamente a carico della odierna intimata un reddito di L. 1.610.266.000 pari all’ammontare dell’IVA correlata alle cessioni fatturate, e ciò in coerenza con la presunzione che – pur non avendo la società venduto effettivamente la merce e non avendo conseguito il prezzo indicato in fattura – la stessa avesse comunque lucrato l’IVA relativa, mai versata all’Erario.

L’impugnazione di detto avviso era stata respinta dalla adita Commissione Provinciale, ma Fappello interposto da parte della contribuente è stato accolto dalla Commissione Regionale di Napoli.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che: a) non era risultata alcuna correlazione o intesa tra la odierna intimata ed il "Gruppo Boccia" e neppure prova alcuna che la prima avesse illegittimamente e fraudolentemcnte operato; b) la determinazione presuntiva dell’imponibile era stata compiuta senza tenere conto dei costi, delle spese e degli oneri relativi, e perciò in violazione del D.P.R. n. 917 del 1996, art. 75 comma 4: c) la determinazione induttiva del reddito attraverso medie di redditività, non suffragata da altri concreti elementi valutativi relativi al singolo soggetto non è procedimento idoneo a conseguire il risultato di un valido accertamento, essendo insito nel concetto di media la possibilità che singole situazioni si discostino notevolmente da essa.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con quattro motivi d’impugnazione e – dichiarato il valore della causa nella misura di Euro 378.464,00 – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.
Motivi della decisione

5. Il motivi d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2627 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4".

Il secondo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Omessa, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1".

Il terzo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica:"Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2 e degli artt. 2697 e 2727-2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5 ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1".

Il quarto motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica:"Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 42 del D.P.R. 22 dicembre 1996, n. 917, art. 75, comma 4 e dell’art. 2697 nonchè dei principi generali sul contenuto tributario, illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5 ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 comma 1".

I quattro motivi dianzi rubricati sono tutti inammissibili.

Ed invero è principio pacifico e costante nella giurisprudenza di questa Corte (per tutte Cass. Sez. 3. Sentenza n. 24540 del 20/11/2009) quello secondo cui: ‘"Nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni, tra di loro distinte e tutte autonomamente sufficienti a sorreggerla sul piano logico-giuridico, è necessario, affinchè si giunga alla cassazione della pronuncia, che il ricorso si rivolga contro ciascuna di queste, in quanto, in caso contrario, le ragioni non censurate sortirebbero l’effetto di mantenere ferma la decisione basata su di esse. (Nella specie, in applicazione del principio enunciato, la S.C. ha rigettato il ricorso avanzato da un lavoratore dipendente che aveva censurato la parte della sentenza di merito relativa alla correttezza della formazione della prova testimoniale ma aveva omesso di criticare la giustificazione della decisione che faceva leva, in aggiunta alla valutazione di detta prova, anche sull’impossibilità di riconoscere l’interruzione della prescrizione del diritto di credito vantato dallo stesso lavoratore)".

Orbene, nella specie di causa – come si è detto nella narrativa, sub lettera c) del capo 3 – il giudice di appello ha espressamente argomentato nel senso che "la determinazione induttiva del reddito attraverso medie di redditività, non suffragata da altri concreti elementi valutativi relativi al singolo soggetto non è procedimento idoneo a conseguire il risultato di un valido accertamento, essendo insito nel concetto di media la possibilità che singole situazioni si discostino notevolmente da essa".

Siffatta ratio decidendi sarebbe stata idonea anche autonomamente a consentire l’accoglimento dell’appello, inficiando integralmente la metodologia su cui si assume essere stato basato l’accertamento, sicchè non vi è dubbio che non avendo l’Agenzia qui ricorrente censuratola specificamente, i motivi di impugnazione espressamente proposti sono tutti inammissibili ed il ricorso deve essere respinto, appunto perchè -anche in ipotesi di loro integrale accoglimento- la sentenza impugnata resisterebbe comunque alle censure.

In realtà, quand’anche si accogliessero i motivi di impugnazione che la parte ricorrente ha proposto con riferimento alle ratio decidendi riassunte sub a) e b) del capo 3 della presente decisione (sussistenza di validi presupposti per il ricorso all’accertamento induttivo; dovere del giudice di non limitarsi all’annullamento dell’accertamento per l’ipotesi di omesso computo dei costi e di provvedere alla rideterminazione del ricavo sulla scorta risultanze di causa), resterebbe pur sempre non contraddetta l’ulteriore ed autonoma ratio decidendi su cui è fondata la sentenza di primo grado e di cui sopra si è detto, sicchè sarebbe del tutto frustraneo provvedere qui all’esame dei motivi di impugnazione non idonei al raggiungimento del risultato che la parte ricorrente si ripromette di ottenere.

Nulla sulle spese, atteso che la parte intimata non si è costituita.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-06-2011, n. 13177 Cosa in custodia

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Svolgimento del processo

P.A., nella qualità di legale rappresentante del figlio minore C.G., convenne in giudizio D.A. e R. dinanzi al tribunale di Napoli, esponendo che, nel transitare a piedi lungo il marciapiedi sottostante l’abitazione dei convenuti, il figlio era stato colpito alla testa da una mensola di legno caduta dall’appartamento e sistemata senza le dovute precauzioni sul balcone di casa, riportando gravissime lesioni.

Il giudice di primo grado accolse la domanda, ritenendo i coniugi D. responsabili ai sensi del disposto dell’art. 2051 c.c., e condannandoli in solido al pagamento della somma di circa 500 mila Euro in favore dell’attrice.

La corte di appello di Napoli, investita del gravame proposto dal solo D.A., lo rigettò.

La sentenza è stata impugnata dall’appellante con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi (erroneamente indicati come 4 nella numerazione del ricorso).

Resiste con controricorso P.A..
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia errata applicazione dell’art. 2051 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato inammissibile nella parte in cui, lamentando una (presunta) violazione di legge da parte della corte territoriale, viene del tutto omessa la pur necessaria formulazione del quesito di diritto si come richiesto dalla norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis (tale non potendosi in alcun modo ritenere la sommaria sintesi contenuta a pie del motivo, riferita erroneamente "all’art. 266 bis c.p.c.").

Infondato nella parte in cui, criticando la motivazione della pronuncia sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà, muove alla sentenza impugnata censure che si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio realmente rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

La corte napoletana ha accertato, con ragionamento del tutto esente da vizi logico-giuridici, la indiscutibile responsabilità dei danneggianti sia sotto il profilo causale dell’evento di danno sia sotto quello della mancata prova liberatoria, elementi di fattispecie che, alla stregua della più recente ma ormai consolidata giurisprudenza di questa corte regolatrice, risultano necessari e sufficienti ad integrare l’ipotesi normativa disciplinata, a titolo di responsabilità oggettiva, dall’art. 2051 c.c.. Ed è principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove c.d. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Con il secondo motivo, erroneamente rubricato come terzo, si denuncia omesso esame di un punto decisivo della controversia.

Il motivo – che lamenta un preteso, omesso esame del comportamento dell’autore del fatto/reato – è inammissibile attesane la assoluta genericità e la mancanza di un efficace quanto imprescindibile momento di sintesi fattuale che indichi con chiarezza alla corte il fatto controverso e la sua decisività ai fini del giudizio.

Con il terzo motivo, si denuncia, infine, erronea e omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia – motivazione insufficiente.

Il motivo è inammissibile poichè, nel censurare la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla corte di appello con riferimento alla censura di erronea ed eccessiva liquidazione del danno e della determinazione dei postumi da parte del ctu (condivisibilmente cagionata, a giudizio del giudice partenopeo, "dalla mancanza di ragioni fattuali e giuridiche contrapposte dagli appellanti alle argomentazioni della sentenza di primo grado"), non risulta punto riprodotto, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il contenuto nell’atto di appello rilevante in parte qua, onde consentire alla corte di legittimità un esame autosufficiente della doglianza così rappresentata, senza dover ricorrere ad integrazioni ab estrinseco del contenuto del ricorso.

Ricorso che è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.