T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 08-04-2011, n. 331 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con il ricorso in epigrafe, la società S. s.r.l. chiede l’annullamento della deliberazione 21 luglio 2009, n. 9392, con la quale il CACIP (ex CASIC) ha negato alla società ricorrente l’autorizzazione a realizzare un impianto fotovoltaico su alcuni terreni ricadenti nell’ambito del Consorzio, sui quali la ricorrente vanta il diritto di superficie, autorizzazione richiesta con istanza depositata il 18 agosto 2008. Il diniego è motivato con riguardo ad una precedente convenzione stipulata nel novembre 2004 tra la società E.A. srl (già E.R. srl) e il Consorzio, nella quale i terreni oggetto dell’intervento proposto dalla ricorrente sono indicati come interamente ceduti in diritto di superficie dalla proprietaria P.A.A. alla medesima E.A. s.r.l..

2. – Con ricorso, consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 2 novembre 2009 e depositato il successivo 18 novembre, deduce eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, per illogicità manifesta e altri profili, nonchè errata applicazione della deliberazione CACIP n. 9391 del 21 luglio 2009 e della deliberazione della Giunta Regionale Sardegna n. 59/12 del 29 ottobre 2008, violazione del principio di buona amministrazione.

Con motivi aggiunti, consegnati all’ufficiale giudiziario per la notifica il 29 dicembre 2009 e depositati il 15 gennaio 2010, estende i vizi dedotti col ricorso introduttivo agli atti indicati in epigrafe.

3. – Si è costituito in giudizio il CACIP chiedendo che il ricorso sia respinto.

4. – All’udienza pubblica del 12 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. – Deve essere precisato, prima di passare all’esame dei motivi proposti da S. s.r.l., il contenuto della deliberazione impugnata (n. 9392 del 21 luglio 2009). Con essa, il CACIP ha rifiutato l’autorizzazione richiesta dalla società ricorrente rilevando, in primo luogo, come l’area (oggetto del parco fotovoltaico progettato), sia già ricompresa nell’ambito di una convenzione stipulata con la società E.A. s.r.l. per la realizzazione di un parco eolico, per una superficie complessiva di mq 915.893. Su tale area, la E.A. s.r.l. corrisponde un canone annuo pari a euro 260.106,30, per dieci anni, dovuto per l’esercizio dell’attività industriale sull’area. Nella deliberazione si ipotizza che, se si dovesse rilasciare l’autorizzazione richiesta dalla S. s.r.l., la E.A. s.r.l. potrebbe rifiutarsi di corrispondere il pagamento relativamente alle aree occupate dal parco fotovoltaico, con evidenti ricadute negative sul piano finanziario per il CACIP.

La ricorrente contesta, in primo luogo, il presupposto alla base della motivazione addotta dal CACIP, deducendo la erroneità della affermazione che attribuisce alla società E.A. s.r.l. il diritto di superficie su tutta l’area in questione.

6. – Il motivo è fondato.

6.1. – Come risulta dalla documentazione versata in atti, con atto di costituzione di diritto di superficie del 23 maggio 2003 rep. n. 1452 (notaio Vadilonga) la società P.A.A. s.r.l., proprietaria dell’area, cedeva alla società F. s.r.l. il diritto di superficie su un’area complessiva di mq. 915.983 "al solo ed esclusivo fine di utilizzare l’area interessata per l’installazione, il mantenimento e la gestione… di un complesso composto da generatori eolici e relative strutture ed opere connesse". Con atto concluso nello stesso giorno (rep. n. 1454, notaio Vadilonga), la società F. s.r.l. cedeva detto diritto di superficie alla società E.A. s.r.l. (già E.R. s.r.l.), per gli stessi fini. Entrambi gli atti erano sottoposti alla condizione sospensiva dell’ottenimento da parte di E.A. delle autorizzazioni a realizzare l’impianto e, in coincidenza con tale evento, alla stipula di un apposito "atto ricognitivo e di identificazione anche catastale, in forma idonea per la pubblicazione nei RR.II., al fine di individuare le porzioni di area effettivamente impegnate nell’impianto eolico e relative torri… e delimitare in concreto le zone su cui il diritto di superficie dovrà essere dalla parte cessionaria o suoi aventi causa esercitato, restando la parte rimanente nella titolarità della cedente, che ne potrà disporre con le limitazioni qui previste" (così l’art. 10 del contratto rep. 1452 del 23 maggio 2003).

Con tale atto ricognitivo, pertanto, si sarebbero individuate, nell’ambito della superficie complessiva di mq. 915.983, le porzioni da cedere in superficie. L’atto è stato stipulato il 12 giugno 2008, tra la società "P.A.A. s.r.l." e la società F. s.r.l., prevedendo "le porzioni immobiliari ove deve essere esercitato il diritto di superficie costituito a favore della società F. S.R.L. e da questa trasferito alla società "E.A. S.R.L.", le quali si riferiscono alle aree necessarie alla installazione di 16 torri dell’impianto eolico.

Conseguentemente, le aree non oggetto di diritto di superficie, così delimitato, rimangono nella piena proprietà della società P.A.A..

6.2. – Con quest’ultima, proprietaria delle aree, la S. s.r.l. ha poi stipulato, in data 1 agosto 2008, un contratto preliminare di cessione del diritto di superficie per le porzioni di terreno su cui realizzare il progetto fotovoltaico, oggetto della richiesta di autorizzazione rivolta al Consorzio intimato.

6.3. – Da quanto sopra esposto deriva, come accennato, la fondatezza della censura sollevata dalla società ricorrente nei confronti del diniego di autorizzazione formulato dal CACIP con l’impugnata deliberazione. Emerge, infatti, come non sussista la titolarità del diritto di superficie in capo alla società E.A. s.r.l. sull’intera area oggetto della convenzione stipulata con il CACIP.

Appare evidente, altresì, come sulla titolarità e sulla estensione del diritto reale in questione, nessuna rilevanza possa esplicare la citata convenzione tra il CACIP e la società E.A. s.r.l. (anche in considerazione della circostanza che la condizione apposta agli atti di cessione sopra richiamati era conoscibile dal CACIP, in qualità di terzo, attraverso la visura dei registri immobiliari in cui la stessa risulta trascritta mediante la sua menzione nella nota di trascrizione ai sensi dell’art. 2659 del codice civile, versata in atti).

7. – Da quanto appena accertato, deriva la fondatezza anche di altre doglianze dedotte dalla ricorrente.

In primo luogo, esattamente la ricorrente rileva l’eccesso di potere per illogicità manifesta per aver subordinato il rilascio dell’autorizzazione ad un atto "sottoscritto tra le parti" (la S. e la E.A.) dalla quale risulti il reciproco riconoscimento dei diritti e la conferma dell’obbligazione assunta dalla società E.A. nei confronti del CACIP. Come detto, la titolarità e i limiti dei diritti reali di superficie oggetto, della presente controversia, risultano dagli atti sopra richiamati.

8. – In secondo luogo, sono illegittime anche le ulteriori condizioni ostative individuate dal CACIP nella deliberazione impugnata, ossia il mancato riscontro, da parte di E.A., alle "richieste consortili" (presumibilmente riferite al pagamento delle obbligazioni pecuniarie assunte con la citata convenzione) e il paventato pericolo che – se si dovesse rilasciare l’autorizzazione richiesta dalla S. s.r.l. – "la E.A. s.r.l. potrebbe rifiutarsi di corrispondere il pagamento relativamente alle aree occupate dal parco fotovoltaico". Entrambi i rilievi appaiono, quantomeno, inconferenti rispetto alla richiesta di provvedimento presentata dalla ricorrente, posto che riguardano profili giuridici di un rapporto distinto, che non produce effetti nei confronti della ricorrente S..

9. – La riconosciuta fondatezza delle censure finora esaminate, pienamente satisfattiva della pretesa del ricorrente, consente di ritenere assorbiti gli altri motivi del ricorso introduttivo.

10. – Con i motivi aggiunti la ricorrente impugna, altresì, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CACIP n° 9391 del 21 luglio 2009, con la quale il Consorzio ha recepito le linee guida emanate dalla Regione Sardegna con la deliberazione della Giunta Regionale n° 59/12 del 29 ottobre 2008, prevedendo altresì "di limitare in dieci ettari l’estensione accreditabile a ciascuna richiesta, sia per aree di proprietà consortili che di terzi". Ritenendo lesiva quest’ultima previsione, deduce eccesso di potere per l’errata interpretazione della citata delibera regionale, la quale non prevede tale limite e non sarebbe comunque applicabile alle domande depositate prima della sua entrata in vigore (l’istanza della ricorrente, come accennato, risulta infatti depositata il 18 agosto 2008).

In disparte il profilo dell’interesse a ricorrere contro una deliberazione che non appare immediatamente lesiva degli interessi della ricorrente, nel merito le censure non colgono nel segno. In primo luogo, perché la deliberazione in questione introduce un elemento che incide sulla fase costituiva del provvedimento autorizzativo richiesto, con la conseguenza che – in base al principio tempus regit actum – si applica a tutte le istanze non ancora giunte a decisione. In secondo luogo, perché – pur se si tratta di un limite non previsto dalla deliberazione della G.R. n. 59/12 del 29 ottobre 2008 – si deve riconoscere al Consorzio un margine discrezionale di attuazione delle direttive regionali in oggetto, il cui esercizio – nel caso di specie – è congruamente motivato con riferimento alla esigenza di "limitare la superficie massima assegnabile a ciascuna ditta richiedente e/o ditta proprietaria di aree proprie, al fine di dare una risposta a tutte le richieste finora pervenute…".

11. – E’fondato, pertanto, il solo ricorso introduttivo, con il conseguente annullamento della deliberazione n. 9392 del 21 luglio 2009.

12. – E’, infine, infondata la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente, la quale non ha allegato alcun elemento di prova, riguardo ai danni asseritamente subiti, sia sotto il profilo del danno emergente che sotto quello del mancato guadagno. Coma ha statuito questo Tribunale in diverse occasioni, muovendo dal pacifico presupposto che, in tema di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, ricade interamente sul ricorrente l’onere della prova dell’esistenza e della quantificazione del danno, la Sezione (8 ottobre 2009 n. 1498) ha "ricordato che in base al principio generale sancito dall’art. 2697 c.c, ai fini del risarcimento dei danni provocati da illegittimo esercizio del potere amministrativo, il ricorrente deve fornire in modo rigoroso la prova dell’esistenza del danno, non potendosi invocare il principio acquisitivo perché tale principio attiene allo svolgimento dell’istruttoria e non all’allegazione dei fatti (Cons. Stato, 6 aprile 2009 n. 2143, Cons. St., sez. V, 13 giugno 2008, n. 2967; sez. V, 7 maggio 2008, n. 2080; ad. plen., 30 luglio 2007, n. 10; sez. VI, 2 marzo 2004, n. 973)". In tal senso, e condivisibilmente, è stato richiamato un consistente orientamento del Consiglio di Stato che considera infondata la domanda risarcitoria formulata in maniera del tutto generica senza alcuna allegazione dei fatti costitutivi (Cons. Stato, 6 aprile 2009 n. 2143, Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2008, n. 2967; sez. IV, 4 febbraio 2008, n. 306).

Anche l’individuazione dei presupposti in presenza dei quali è possibile operare la valutazione equitativa dei danni è stata oggetto di esame da parte della Sezione, osservandosi come "pur apparendo certa l’esistenza dei danni lamentati (Cass. Civ., sez. I, 29 luglio 2009, n. 17677), non si può giungere alla loro liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 del codice civile (quando non ricorra) l’ulteriore presupposto richiesto dalla norma codicistica, costituito dalla relativa impossibilità di fornire la prova del danno da parte del ricorrente (si veda sul punto Cass. Civ., sez. III, 15 maggio 2009, n. 11331)" (così sez. I, 30 dicembre 2009, n. 2682; ma, in precedenza, si veda nello stesso senso la citata sez. I, 8 ottobre 2009 n. 1498).

Alla luce dei principi appena esposti, e considerato che, nel caso concreto, gli elementi probatori rilevanti ai fini della determinazione del danno rientrano nella sfera di disponibilità della ricorrente (danneggiata), la quale, pertanto, agevolmente avrebbe potuto allegarli e produrli in giudizio, si deve giungere necessariamente alla conclusione della infondatezza della domanda risarcitoria in esame.

13. – La disciplina delle spese di lite segue la soccombenza, nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione n. 9392 del 21 luglio 2009 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP).

Rigetta i motivi aggiunti.

Rigetta la domanda di risarcimento del danno.

Condanna il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP), a rifondere in favore della società ricorrente le spese giudiziali, liquidate in complessivi euro 2.500 (duemilacinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-03-2011) 02-05-2011, n. 16818 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 27 maggio 2010 il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, rigettava l’istanza proposta, a mente dell’art. 309 c.p.p., da P.C. avverso la misura cautelare in carcere in suo danno disposta dal GIP del medesimo Tribunale il precedente 30 aprile in relazione al reato di cui all’art. 390 c.p. (procurata inosservanza di pena) aggravato a mente della L. n. 203 del 1991, art. 7.

A sostegno della decisione il Tribunale, confermando analoga valutazione del giudice di prime cure, richiamavano dapprima i fatti di causa realizzatisi il 26 aprile 2010, allorchè, verso le ore 21,30, personale della questura reggina faceva irruzione in (OMISSIS), nell’abitazione di tale M. G., quivi sorprendendo T.G., condannato all’ergastolo per gravi reati di mafia tra cui quello di omicidio e latitante da molti anni, a colloquio con l’indagato, suo genero, che gli operatori di polizia avevano notato arrivare un’ora prima insieme a S.G.. Il P. veniva arrestato in flagranza di reato ed in sede di convalida dell’arresto ammetteva di aver avuto contatti con il suocero durante la latitanza, giustificando il suo interessamento esclusivamente con le condizioni di salute del suocero. Il tribunale inoltre sottolineava le discordanti dichiarazioni in ordine alla genesi dell’incontro, programmato dal mattino per l’indagato, del tutto casuale per S., inaspettato per il M., il ruolo rilevantissimo (ed attuale) del T. nel panorama mafioso territoriale, l’aiuto consapevole dato ad un capo mafia, espressione della condotta tipizzata con l’aggravante contestata, aggravante che giustificava l’applicazione della disciplina di rigore di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, in costanza di certe esigenze cautelari.

2. Ricorre per l’annullamento dell’impugnata ordinanza l’indagato, personalmente, sviluppando due motivi di impugnazione.

2.1 Col primo di essi denuncia il ricorrente, a mente dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione dell’art. 390 c.p., dappoichè non ravvisabile nella concreta fattispecie accertata i requisiti del reato contestato, erroneamente qualificato dal giudice territoriale reato di pericolo. Nega poi in particolare l’istante che risulti individuata dagli inquirenti una condotta integrante contributo alla latitanza del T. non potendosi in tali sensi interpretare la mera vicinanza temporale e fisica.

2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente, ancora a mente dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l’insussistenza dell’aggravante di cui al D.L. n. 203 del 1991, art. 7. 3. Il ricorso è fondato.

3.1 La norma incriminatrice contestata all’indagato in tal guisa tipizza e descrive la condotta sanzionata: "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all’esecuzione della pena, è punito……".

Quanto, pertanto, all’elemento oggettivo del reato, è compito dell’interprete individuare in quale condotta possa pertanto riconoscersi un aiuto dato a colui che si sottrae alla esecuzione della pena.

Secondo accreditata lezione interpretativa, non a caso richiamata dal ricorrente, la condotta del reato di procurata inosservanza di pena consiste in un’attività volontaria, specificamente diretta ad eludere l’esecuzione della pena, che concorre con quella del condannato ricercato. Tale attività, che può assumere le forme più diverse (il reato in parola è infatti per comune qualificazione a forma libera) deve tuttavia risolversi in uno specifico aiuto prestato al condannato, idoneo a conseguire l’effetto di sottrarlo all’esecuzione della pena. L’aiuto, inoltre, deve essere in rapporto di causalità con l’intenzione del condannato di sottrarsi all’esecuzione detentiva. Ne consegue che non può ritenersi responsabile del reato in esame colui che, anche se a conoscenza della qualità di condannato di una persona e del suo proposito di sottrarsi all’esecuzione della pena, non svolge alcuna specifica attività di copertura del latitante rispetto alle ricerche degli organi di Polizia (Cass., Sez. 2, 20/12/2005, n. 3613: nella specie l’imputato si era limitato a dare alla Polizia spiegazioni, ritenute dal giudicante non plausibili, della sua presenza nel luogo ove, subito dopo, fu trovato e tratto in arresto un latitante) (in termini altresì: Cass., Sez. 6, 22/05/2009, n. 33424; Cass., Sez. 6, 15/01/2003, n. 9936).

3.2 Nel caso in esame la condotta accertata a carico dell’indagato è semplicemente quella di aver reso visita al suocero latitante e di essersi intrattenuto per un ora a colloquio con lui.

Ad avviso della Corte siffatto comportamento non integra il requisito oggettivo del reato contestato, dappoichè in esso non è per nulla ravvisabile un aiuto idoneo a conseguire il risultato di sottrarre il suocero all’espiazione della pena, un facere cioè al quale correttamente riconoscere l’effetto di aiuto alla latitanza del congiunto, il nesso causale tra la condotta come innanzi rilevata e la latitanza del ricercato.

4. Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame alla luce dei principi di diritto innanzi esposti. La cancelleria provvederà all’adempimento previsto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 17-05-2011, n. 19292

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 27.1.1998, il Pretore di Modena dichiarò J. M. responsabile del reato di ricettazione di un’autovettura e – concesse le attenuanti generiche – lo condannò alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione e L. 800.000 di multa, pena sospesa.

Avverso tale pronunzia il difensore dell’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Bologna, con sentenza in data 20.1.2004, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, Avv. Tullio Virgili, deducendo violazione della legge processuale in relazione alla mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello sia all’imputato che al difensore nel giudizio di primo grado. Il ricorso è fondato.

L’Avv. Tullio Virgili fu nominato difensore con dichiarazione resa dall’imputato all’Ufficio Matricola della Casa Circondariale di (OMISSIS) in data 21.5.1994.

Nel corso del giudizio di primo grado tale difensore nominò un sostituto processuale.

Non consta che vi sia stata revoca di tale difensore o rinunzia al mandato.

Nel giudizio di appello l’avviso dell’udienza fu dato ad un difensore di ufficio, sicchè da un lato ciò integra la nullità del giudizio di appello e dall’altro non consente di ritenere che il difensore di fiducia abbia avuto tempestiva notizia della sentenza di appello.

L’estratto contumaciale è stato notificato al sostituto del difensore d’ufficio, sicchè il ricorso è tempestivo.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata. Peraltro, essendo maturata la prescrizione del reato in quanto commesso il (OMISSIS), l’annullamento deve essere senza rinvio per l’intervenuta estinzione del reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato estinto per prescrizione.

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Cons. Stato Sez. IV, Sent., 31-05-2011, n. 3294 Danni

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Svolgimento del processo

Con l’appello in esame l’ANAS impugna la sentenza 11 maggio 2009 n. 1067, con la quale il TAR Puglia, sez. III, ha accertato l’illegittimità dell’espropriazione operata dall’ANAS di un immobile di proprietà della "Società anonima B. -. B." s.p.a. (ricorrente in I grado) e ne ha disposto la condanna al risarcimento dei danni.

La sentenza appellata, previa affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, avendo l’ANAS evidenziato l’impossibilità di restituzione del bene occupato sulla base di titolo legittimo non seguito dall’emanazione nei termini del necessario decreto di espropriazione, poiché utilizzato per scopi di pubblico interesse, ha disposto in ordine al risarcimento del danno, consistente:

– nel valore del bene, quantificato tenendo conto del principio del ristoro integrale del danno subito, ex art. 43, DPR n. 327/2001;

– nel quantum dovuto per indisponibilità del bene, a far data dalla scadenza dell’occupazione legittima, oltre interessi legali;

– l’applicazione della rivalutazione monetaria sui debiti di valore, in relazione alle somme dovute a titolo di risarcimento del danno.

A tali fini, il primo giudice ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio al fine di "quantificare l’entità del danno e il valore del bene trasferito in capo all’A.", secondo i criteri innanzi esposti.

Avverso tale sentenza vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a) difetto di giurisdizione amministrativa; poiché nel caso di specie si controverte di meri comportamenti della P.A., conseguenti ad occupazione usurpativa;

b) error in iudicando, poichè "la disciplina dell’art. 43 del Testo Unico non può che applicarsi alle sole nuove espropriazioni, mentre per quelle risalenti, tempus regit actum, rimaneva applicabile la precedente normativa";

c) inoltre, "è del tutto infondato il ragionamento seguito dal giudice di I grado secondo cui sussisterebbe un nesso eziologico tra il danno patito dal proprietario ed il comportamento dell’ANAS "esecutivo di un efficace provvedimento amministrativo";

d) prescrizione del diritto, poiché il ricorso introduttivo del giudizio di I grado è stato proposto a ben 26 anni di distanza dal termine del periodo di occupazione originariamente disposto (1982); né sono intervenuti medio tempore atti interruttivi, in presenza di una prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma primo, cod. civ..

Si è costituita in giudizio, proponendo anche appello incidentale, l’appellata "Società anonima B. -. B.. Eccepita preliminarmente l’inammissibilità del’eccezione di prescrizione, l’appellata ha chiesto innanzi tutto di rigettarsi l’appello principale e quindi di accogliere l’appello incidentale, con il quale, ritenuto inidoneo a risarcire il danno subito il criterio indicato in sentenza e pari all’intero valore venale dell’immobile, si richiede che il pregiudizio patito venga ristorato "in base ai criteri che vengono applicati dalla giurisprudenza della CEDU".

Con memoria del 8 gennaio 2011, l’appellata, ribadite le proprie difese, ha esaminato gli effetti della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43 DPR n. 327/2001, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 293/2010. L’appellata ritiene che tale pronuncia "impedisca di tenere fermi gli effetti della sentenza di I grado, che ne aveva fatto applicazione, e imponga l’accoglimento della domanda di restituzione dell’immobile nella sua interezza", così come formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di I grado.

Chiede, pertanto, la condanna alla restituzione dell’immobile e al risarcimento del danno derivante dalla privazione del godimento dell’immobile.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

Il Collegio deve innanzi tutto affermare, confermando sul punto la sentenza appellata, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame.

Infatti, pur senza approfondire la disciplina della giurisdizione in materia espropriativa oggi introdotta dal Codice del processo amministrativo, già in precedenza la giurisprudenza era consolidata nel senso che fossero devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie (come è quella in esame), nelle quali si facesse questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non fosse poi sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero fosse stato caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. un., 9 febbraio 2010, nr. 2788; Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2010, nr. 6861; C.g.a.r.s., 26 maggio 2010, nr. 741).

Tanto precisato in tema di giurisdizione, il Collegio deve dichiarare infondato il motivo con il quale si eccepisce l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Infatti, come già affermato (si veda, tra le altre, Cons. Stato, sez. IV, 27 giugno 2007 n. 3752), l’occupazione di un immobile da parte della pubblica amministrazione in difetto di un provvedimento (o altro titolo) legittimo che determini il trasferimento della proprietà, costituisce un illecito permanente, cui non è possibile ritenere applicabile il termine di prescrizione se non dal momento di cessazione dell’illecito (e certamente non è applicabile il termine quinquennale di prescrizione dalla cd. irreversibile destinazione del fondo a finalità pubblicistiche).

Altrettanto infondato è il terzo motivo di appello, con il quale si deduce l’inesistenza di un "nesso eziologico tra il danno patito dal proprietario ed il comportamento dell’A.", posto che, nel caso di specie, non è dato rinvenire quale sia l’"efficace provvedimento amministrativo" del quale il comportamento dell’Ente costituirebbe conseguente comportamento meramente esecutivo.

Infine (con riferimento al motivo sub d) dell’esposizione in fatto), quanto alla applicabilità dell’art. 43 DPR n. 327/2001 sostenuta con il motivo di appello sub b) dell’esposizione in fatto, (in disparte ogni questione in ordine alla medio tempore intervenuta declaratoria di incostituzionalità), occorre osservare che la Sezione ha anche di recente riaffermato il principio – dal quale in questa sede non si ravvisa ragione per discostarsi – secondo cui la procedura di acquisizione in sanatoria di un’area occupata sine titulo, prevista dall’art. 43 citato, trova una generale applicazione anche con riguardo alle occupazioni attuate prima dell’entrata in vigore della norma, come testualmente si ricava anche dal successivo art. 57 che, richiamando i "procedimenti in corso", ha introdotto norme transitorie unicamente per individuare l’ambito di applicazione della riforma in relazione alle diverse fasi fisiologiche del procedimento sostanziale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011 n. 676 e 26 marzo 2010, nr. 1762).

Siffatte conclusioni non mutano per la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità del menzionato art. 43, dovendo mantenersi fermo il principio dell’estraneità della fase risarcitoria al procedimento espropriativo propriamente detto e cambiando unicamente lo strumento tecnicogiuridico attraverso il quale si realizza l’effetto traslativo della proprietà in favore dell’Amministrazione.

Nel caso di specie, peraltro, ciò di cui si controverte in sede di appello non è il punto della sentenza che ha constatato l’impossibilità di ottenere riparazione all’illecito subito mediante restituzione del bene (aspetto in ordine al quale non sono stati proposti motivi di impugnazione), bensì solo il diritto del privato al risarcimento del danno per equivalente.

Per tutte le ragioni sin qui esposte, l’appello deve essere respinto.

Deve essere, inoltre, rigettato, stante la sua genericità, anche l’appello incidentale proposto dalla soc. B.- B., con il quale, ritenuto inidoneo a risarcire il danno subito il criterio indicato in sentenza e pari all’intero valore venale dell’immobile, si richiede che il pregiudizio patito venga ristorato "in base ai criteri che vengono applicati dalla giurisprudenza della CEDU". Come appare evidente, difetta, nel caso di specie, ogni specifica doglianza in ordine ai criteri utilizzati dal I giudice per la quantificazione del danno, né risulta avanzata una puntuale indicazione di criterio alternativo.

Quanto all’esame delle conseguenze che la società appellata evince dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43 DPR n. 327/2001, il Collegio rileva che, per un verso, esse non costituisco motivo di appello incidentale; per altro verso, non rilevano ai fini della presente decisione, avente ad oggetto, come si è già affermato, non già il punto della sentenza che ha constatato l’impossibilità di ottenere riparazione all’illecito subito mediante restituzione del bene (aspetto in ordine al quale non sono stati proposti motivi di impugnazione), bensì solo il diritto del privato al risarcimento del danno per equivalente.

Per tutte le ragioni sin qui esposte, respinto l’appello proposto dall’ANAS e l’appello incidentale, deve essere confermata la sentenza impugnata.

Stante la natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto dall’ANAS (n.5540/2009 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.