T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-06-2011, n. 5369 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Visto l’impugnato giudizio di non idoneità, il quale è il seguente:

"A seguito di ulteriore colloquio collegiale il candidato ottiene una valutazione pari a "scarso" nelle seguenti caratteristiche attitudinali:

a) efficacia personale, afferenti all’area "aspetti motivazionali";

b) coerenza delle aspettative, afferenti all’area "aspettative professionali"";

Considerato che nessuna delle censure in ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta difetto di motivazione va respinta perché l’impugnato giudizio dà conto con adeguata chiarezza delle ragioni sulle quali esso si fonda;

– la censura la quale lamenta contrasto con test somministrati nel medesimo contesto della prova selettiva risulta inammissibile perché non contesta una parte essenziale della scheda di sintesi: il ricorso non riferisce né tantomeno contesta che la scheda di sintesi aggiunge, tra parentesi, "vedasi scala L del test BFQ e questionario informativo";

– la censura la quale lamenta contraddittorietà con l’eccellente servizio già prestato dal ricorrente come VFP1 va respinta perché quei trascorsi di servizio non sono comparabili con la qui contestata valutazione attitudinale, non essendo con quest’ultima omogenei quanto a natura, contesto, cronologia, modalità, finalità;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-07-2011, n. 5928 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Ufficio DIPMA del 16 dicembre 2010, notificato il 21 dicembre, con il quale si è disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente dal Distaccamento Aeronautico di Lampedusa al 50° Stormo di Piacenza;

Considerato che il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

Considerato che, in ordine alla lamentata carenza di motivazione dell’impugnato provvedimento, va precisato, sulla scorta di una costante giurisprudenza, che il trasferimento d’autorità del ricorrente appartiene al genus degli ordini, per cui non necessita di particolare motivazione, ma trova la sua giustificazione su una serie di riscontri oggettivi rinvenibili nella situazione di incompatibilità ambientale del ricorrente sia rispetto al proprio reparto di appartenenza e sia rispetto alla comunità locale di Lampedusa a causa del comportamento tenuto dallo stesso, ritenuto lesivo del prestigio, del decoro e della funzionalità dell’ufficio, tale da rendere inopportuna la permanenza del ricorrente nella suddetta sede;

Il ricorso va, pertanto, respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-12-2011, n. 25995 Mora ed altri inadempimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Fermo il 13 giugno 2008 , nella controversia proposta da C.P. – erroneamente indicata nella parte narrativa della sentenza soggetta a ricorso come P. – con intimazione di sfratto e contestuale citazione per convalida per morosità nei confronti di V.M., in relazione a canoni di locazione non corrisposti dal febbraio 2007 al febbraio 2008 dichiarava la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti per inadempimento del V., che condannava al rilascio dell’immobile entro il 26 luglio 2008 e spese di lite.

Il Tribunale rigettava, invece, la riconvenzionale dispiegata dall’intimato di risarcimento danni asseritamente subiti per vizi e difetti dell’immobile da lui locato.

Su gravame del V. il 15 maggio 2009 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di prime cure.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il V. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso C.P..

Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Va premesso che, contrariamente alla eccezione della resistente, la controversia, che è giunta in sede di legittimità, non presenta il connotato della lite temeraria, non avendo fatto altro il V. che esercitato il suo diritto di azione che termina proprio nella fase di legittimità.

Per quanto riguarda l’esame della attuale impugnazione ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.

Infatti, il ricorrente, con il primo motivo (violazione di legge e vizi di motivazione), prospetta duplice censura, per cui il motivo si pone in contrasto con le regole di chiarezza poste dall’art. 366 bis c.p.c., come ormai è giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. n. 8897/08; Cass. n. 9470/08; Cass. n. 7394/10) e da cui non è il caso di discostarsi, in quanto nella sua redazione si tratta congiuntamente di violazione di legge e vizio di motivazione.

Lo stesso è a dirsi del secondo, così come intitolato e redatto.

Ed, inoltre, la integrale trascrizione che nel ricorso si rinviene di alcuni atti del giudizio di merito equivale nella sostanza ad un mero rinvio agli atti di causa e viola il principio di autosufficienza del ricorso, così come hanno statuito le S.U. di questa Corte con ord. n. 1955/10, seguita da Cass. n. 6279/11.

Peraltro, le censure si muovono:

sulla interpretazione del contratto, che è di competenza esclusiva del giudice del merito, che ha potuto accertare che al momento della stipula del contratto stesso nulla ebbe a rilevare il V. (v.p. 10 sentenza impugnata);

b) sulla condanna al pagamento dei canoni nonostante il mancato godimento dell’immobile, mentre, leggendo la sentenza impugnata, ci si accorge che il giudice dell’appello si è limitato a dichiarare risolto il contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore e ad obbligare il V. al rilascio dell’immobile nonchè a rigettare la sua domanda riconvenzionale per difetto di prova in ordine al dedotto inadempimento colposo della locatrice (p. 11 sentenza impugnata);

C) sulla gravità dell’inadempimento, ritenuta, invece, dal giudice dell’appello alla luce del contratto di locazione debitamente prodotto, che prevedeva addirittura la corresponsione mensile anticipata del canone (p. 8 sentenza impugnata) e la gravità è stata rinvenuta nella circostanza che nulla aveva versato il V. sino alla pronuncia della sentenza di primo grado e sino al rilascio dell’immobile avvenuto nel novembre 2008);

d) sulla asserita insalubrità dei locali, che, invece, è stata ritenuta insussistente sulla base della relazione del tecnico comunale anche perchè il V. non abbandonò l’immobile, ma rimase nella piena disponibilità dei locali (v. 9 e 10 sentenza impugnata).

Ciò precisato a seguito dell’attento esame degli atti processuali, il Collegio ritiene, quindi, che il ricorso attenga nel suo complesso a quaestiones facti, che ne rafforzano la inammissibilità già intravista in riferimento alla sua redazione e ai conseguenti quesiti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-12-2011, n. 28036

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il Tribunale di Brindisi ha rigettato l’opposizione proposta da G.M. avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi, per il pagamento della sanzione di Euro 5.146,57 relativa alla violazione della L. n. 122 del 1992, art. 10 per avere esercitato l’attività di autoriparazione in assenza della prescritta iscrizione;

che il Tribunale ha innanzitutto disatteso la censura di violazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 ritenendo non applicabile al procedimento sanzionatorio la normativa in materia di procedimento amministrativo;

che ha poi disatteso il motivo di opposizione con il quale l’opponente si doleva del fatto che non aveva avuto luogo l’audizione che aveva richiesto all’autorità amministrative, osservando che la Camera di Commercio aveva provveduto a convocare l’opponente, il quale non si era presentato;

che il Tribunale ha infine rilevato che dal rapporto dei Carabinieri e dalla deposizione del verbalizzante emergeva che, al momento della ispezione, l’opponente era in possesso di un crick, un ponte sollevatore, chiavi inglesi e altro materiale per riparazioni;

circostanze, queste, che inducevano ad escludere l’attendibilità dell’assunto dell’opponente di essersi limitato ad eseguire un semplice cambio di olio su una autovettura di un suo parente;

che la cassazione di questa sentenza è chiesta da G.M. sulla base di tre motivi;

che l’intimata ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 e della L. n. 689 del 1981, art. 28 nonchè vizio di motivazione, sostenendo l’applicabilità del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 citato e rilevando che, nel caso di specie, l’accertamento era stato effettuato il (OMISSIS) e l’ordinanza-ingiunzione era stata emessa solo in data 8 marzo 2002, e notificata il successivo 22 marzo, a distanza di circa cinque anni dall’illecito;

che il motivo è infondato alla luce del principio, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e condiviso dal Collegio, secondo cui il termine di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 3, tanto nella sua originaria formulazione, quanto in quella risultante dalla modificazione apportata dal D.L. n. 35 del 2005, art. 3, comma 6-bis conv. dalla L. n. 80 del 2005, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi, i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve (Cass. n. 8763 del 2010; Cass., S.U., n. 9591 del 2006);

che con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione, dolendosi del rigetto del motivo di opposizione concernente la sua mancata audizione nel corso del procedimento sanzionatorio;

che il motivo, pur a voler prescindere dalla idoneità della comunicazione dell’amministrazione di invito all’interessato a concordare un appuntamento per l’audizione, è infondato alla luce del principio affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, al quale il Collegio intende aderire, secondo cui in tema di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204 ovvero a conclusione del procedimento amministrativo L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 – la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (Cass. n. 1786 del 2010);

che con il terzo motivo il G. deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 122 del 1992, artt. 1 e 10, della L. n. 689 del 1981, art. 23, art. 2700 c.c., artt. 2727 e 2729 cod. civ., sostenendo che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che ai sensi della L. n. 122 del 1992, art. 1, comma 2, non rientrano nell’attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonchè l’attività di commercio di veicoli;

che nel caso di specie, al momento dell’accertamento esso ricorrente stava, come evidenziato nello stesso verbale di accertamento e come affermato dal teste nel corso del giudizio di opposizione, effettuando il cambio dell’olio sull’autovettura del cugino;

che il Giudice di pace avrebbe quindi operato la propria valutazione prescindendo da questi elementi e attribuendo efficacia alla circostanza della presenza dei materiali e degli strumenti oggetto di sequestro, in tal modo compiendo una valutazione presuntiva senza peraltro indicare quali fossero gli ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti che lo avevano indotto alla soluzione accolta;

che il motivo è infondato, atteso che il ragionamento presuntivo svolto dal giudice di pace, che ha valorizzato, quale elemento noto, la presenza nel locale del ricorrente di tutta l’attrezzatura tipica di un’officina per desumerne la convinzione dello svolgimento dell’attività di autoriparazioni in assenza della prescritta autorizzazione, è logico, congruente e del tutto immune dai denunciati vizi di violazione di legge, non risultando violato alcuno dei principi in tema di prova presuntiva e di efficacia probatoria dei verbali degli agenti accertatori;

che le doglianze del ricorrente sul punto si risolvono in una inammissibile richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità;

che conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.