T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 7565 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti erano, al momento della proposizione del ricorso, messi di conciliazione non dipendenti comunali, in possesso di decreti di nomina rilasciati dai Presidenti dei Tribunali anteriormente alla data del 31.12.1989.

Ritengono, in tale qualità, di avere diritto, ex art. 12, comma VI, della l. 21.11.1991, n. 374, alla immissione in ruolo con priorità, mediante prove selettive, sui 1360 nuovi posti (n. 240 per la VII qualifica funzionale, n. 480 per la VI, n. 640 per la V), previsti in aumento dell’organico complessivo del personale degli uffici notificazioni e protesti dal III comma dello stesso articolo XII.

Essi hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi banditi per le tre qualifiche, ed, in particolare, al concorso per la V qualifica di operatore bandito con il d.m. 21 gennaio 1993, meglio indicato in epigrafe.

Da tale concorso, tuttavia, i ricorrenti sono stati esclusi, in quanto in possesso del solo diploma di scuola media e non anche del prescritto diploma di Istituto di istruzione professionale, considerato equipollente a quello di istruzione secondaria superiore, come espressamente richiesto dall’art. 2, n. 4 del bando di concorso.

I ricorrenti hanno quindi impugnato, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, il bando di concorso, nonché quelli coevi relativi agli analoghi concorsi riservati banditi per posti di collaboratore e di assistente Unep, VI e VII qualifica.

Impugnano ora, con il presente ricorso giurisdizionale, e con istanza cautelare, il provvedimento di esclusione dal concorso per la V^ qualifica.

Deducono:

1) Illegittimità derivata dall’invalidità del bando.

Secondo i ricorrenti, la norma è chiarissima nel prevedere che la copertura dei 1360 posti previsti in aumento dell’organico complessivo dell’Unep debba avvenire mediante prioritaria immissione in ruolo dei messi di conciliazione non dipendenti comunali in possesso del decreto di nomina rilasciato dal Presidente del Tribunale anteriormente al 31.12.1989.

Nei lavori parlamentari, essi rinvengono inoltre, il chiaro intento legislativo di stabilizzare nei ruoli degli ufficiali giudiziari il personale precario in servizio presso gli uffici di conciliazione.

I bandi impugnati, tuttavia, si porrebbero in contrasto con tale volontà in quanto prescrivono il possesso di un titolo di accesso non previsto dalla legge, tale da costituire un insuperabile sbarramento per l’immissione in ruolo di grandissima parte del personale precario in servizio presso gli uffici di conciliazione.

Inconferente sarebbe il richiamo, fatto dall’amministrazione, al d.P.R. 17.1.1990, n. 44.

I bandi, inoltre, devono ritenersi illegittimi nella misura in cui impediscono l’accesso al ruolo a quei messi di conciliazione che non dovessero conseguire nelle prove scritte la votazione minima di 21/30. Infatti, l’idoneità del personale a essere immesso in ruolo quantomeno nella qualifica più bassa di operatore, è in re ipsa attestata dalla circostanza che le funzioni proprie dei posti messi a concorso erano già svolte dai soggetti interessati, in virtù di investitura formale riveniente dal decreto di nomina.

L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza n. 1301 del 23.61993, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza della IV Sezione n. 1589/93, questa Sezione ha ammesso i ricorrenti, con riserva, alle selezioni di cui trattasi.

Con istanze del 24 marzo 2010 e 30 marzo 2010, i ricorrenti V., S., T., S., O., R., R., S., C., D.L., A., M., T., N. hanno presentato istanza di fissazione di udienza a firma congiunta, confermando il loro permanente interesse alla decisione del ricorso.

Hanno quindi presentato memorie e documenti in vista dell’udienza di discussione del 13 luglio 2011, alla quale il ricorso è stato assunto in decisione.

2. Il Collegio rileva che, con memoria depositata in data 24.12.2010, i ricorrenti V., S., T., S., O., R., R., S., C., D.L., A., M., T., N., hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, avendo gli stessi preso parte alla procedura concorsuale collocandosi in posizione utile alla immissione in ruolo ed avendo l’amministrazione statale proceduto autonomamente all’immissione nell’anno 1994 senza formulazione di riserva alcuna in ordine all’esito del giudizio.

Rileva altresì che, dalla documentazione depositata in atti, emerge effettivamente che i sigg.ri D.L., T., V., S., R., S., A., N. e C., sono stati dichiarati immessi nell’esercizio delle funzioni senza l’apposizione di alcuna riserva relativa all’esito del giudizio in corso, mentre non risulta documentazione relativamente ai sigg.ri R., O., M., T. e S..

Ciò posto, giova ricordare che, se l’amministrazione, nell’esercizio del potere di riesame, adotti una nuova determinazione non vincolata dalla mera esecuzione dell’ordinanza cautelare e questa sia pienamente satisfattiva per la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a..

Nel caso in esame, l’immissione nell’esercizio delle funzioni dei ricorrenti, senza l’apposizione di alcuna riserva in ordine alla definizione del presente giudizio, è indice di una manifestazione volitiva dell’amministrazione che non può ritenersi meramente esecutiva della pronuncia cautelare, anche perché quest’ultima è stata limitata alla ammissione con riserva alla procedura concorsuale per la immissione nella quinta qualifica, sicché costituisce un atto successivo ed indipendente dalla esecuzione della misura cautelare.

Il Collegio reputa pertanto che, con riferimento ai ricorrenti D.L.F., T.P., V.P.G., S.M., R.S., S.M., A.F.P., N.E. e C. G., debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, mentre, con riferimento ai ricorrenti R.R., O.E., G.M., T.R. e S.B., debba essere disposta l’acquisizione in giudizio di copia degli eventuali atti con cui gli stessi sono stati immessi nell’esercizio delle funzioni.

E’ riservata al definitivo ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, riservata al definitivo ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese, così provvede sul ricorso in epigrafe:

1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai ricorrenti D.L.F., T.P., V.P.G., S.M., R.S., S.M., A.F.P., N.E. e C. G.;

2) ordina al Ministero della Giustizia, con riferimento ai sigg.ri R.R., O.E., M.G., T.R. e B.S., il deposito presso la Segreteria della Sezione della documentazione indicata in motivazione entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 25 gennaio 2012.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-02-2012, n. 1879 Contributi

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Svolgimento del processo

La Corte di appello dell’Aquila con sentenza del 21.11.2009 confermava la sentenza emessa dal Tribunale del lavoro di Chieti del 20.10.2008 con la quale erano stata rigettata l’opposizione proposta dalla società Sirtel avverso la cartella esattoriale emessa dall’INAIL per il pagamento di contributi previdenziali e delle relative sanzioni.

La Corte territoriale rilevava che il ritardo nella costituzione dell’INAIL non poteva essere interpretato come ammissione dei fatti, che l’eccezione concernente la notifica della cartella perchè non accompagnata dal titolo non era stata proposta in prime cure, che – circa il merito della controversia – non era stato contestato il pagamento di una retribuzione superiore a quella denunciata e da ultimo che l’istallazione e manutenzione di antenne era attività più pericolosa di quella originariamente inquadrata come lavorazione di trasmittenti e riceventi. Pertanto era dovuto il diverso inquadramento con applicazione di una tariffa più cara.

Ricorre la Sirtel con 4 motivi, resiste l’INAIL con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per assoluto difetto di motivazione con violazione dell’art. 134 c.p.c., n. 4 e dell’art. 118 c.p.c.: manca una ricostruzione puntuale dei fatti di cui è processo, della decisione di prime cure, dei motivi di impugnazione e delle ragioni (ivi compresi le norme di legge applicate) del rigetto dell’appello.

La doglianza è infondata: la sentenza precisa l’oggetto del contendere e la domanda proposta in primo grado, ricostruisce, sia pure sinteticamente, i motivi di appello, sia quelli di contenuto processuale che quelli concernenti il merito, e le ragioni per cui è stata confermata la sentenza impugnata.

Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 290, 414, 415, 437 c.p.c., per avere escluso preclusioni e decadenze formatesi in danno dell’INAIL, nonostante la mancata costituzione dello stesso Istituto nel procedimento RGn. 1486/98.

Il motivo appare infondato e presenta numerosi profili di inammissibilità.

La Corte territoriale si è limitata a ricordare che alla luce dell’art. 416 c.p.c. "dal ritardo nella costituzione consegue la decadenza dalla proposizione di eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio" ma che il ritardo non può essere interpretato come ammissione dei fatti o non resistenza alla domanda, conseguenze che non discendono neppure da una situazione di contumacia. Tali affermazioni non sembrano in sè e per sè contestate nel motivo, nel quale si allega l’impossibilità per il giudice di prime cure di valutare alcuni documenti (v. pag. 13 del ricorso) prodotti dall’INAIL o alcuni accertamenti ispettivi. Tuttavia in ordine a tali doglianze il ricorso non soddisfa il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione perchè non si producono tali documenti, non se ne specifica chiaramente il contenuto, non si indica la rilevanza che tali documenti avrebbero avuto nella decisione di prime cure, non si riportano neppure i motivi di appello con i quali sarebbe stato prospettata la questione e pertanto la Corte non è in grado di verificare se la risposta che la Corte di appello ha offerto in sentenza sia errata o carente.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e della L. n. 389 del 1989 e del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, artt. 63 e 67, ed il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Si allega nel motivo che in realtà il giudice aveva riunito due procedimenti rubricati rispettivamente ai n. 1148/98 ed al numero 541/06 che, pur definiti in un’unica sentenza, conservavano la loro autonomia strutturale. Nel primo giudizio si era sollevata l’illegittimità anche dal punto di vista formale della cartella esattoriale; avrebbe errato la Corte di appello nel considerare tali eccezioni non proposte in primo grado perchè invece erano state avanzate nel già ricordato primo giudizio.

Il motivo appare inammissibile in quanto, come per il precedente, non è stato rispettato il principio di autosufficienza del ricorso; non è stato prodotto l’atto di opposizione cui si ci riferisce nel motivo, non si è ricostruito come abbia deciso il giudice di prime cure in ordine alle pretese irregolarità della cartella esattoriale, nè si sono ricostruiti dettagliatamente i motivi di appello attraverso i quali si sarebbero fatte valere tali irregolarità.

L’affermazione in sentenza per cui l’eccezione relativa alla notifica della cartella è inammissibile perchè non proposta in primo grado non è contrastata da idonea documentazione (o anche da una ricostruzione puntuale della situazione processuale nel ricorso in cassazione con specifici richiami al materiale processuale in atti) che attesti l’inesattezza di tale affermazione o la rituale proposizione di altre eccezioni non esaminate dalla Corte territoriale, nonostante la loro idonea riproposizione in grado di appello.

Con l’ultimo motivo si allega il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Il codice tariffario dell’attività svolta dalla ditta secondo la riclassificazione INAIL non era di fatto corrispondente all’attività effettivamente svolta.

Il motivo appare infondato: la Corte territoriale ha accertato che era pacifico che la società ricorrente curasse la installazione e manutenzione di antenne, attività più pericolosa di quella connessa alla lavorazione di apparecchi trasmittenti e riceventi, oggetto dell’originale inquadramento con un tasso inferiore. La Corte ha anche osservato che sul punto non rileva la mancata installazione di tralicci, in quanto tale elemento non esclude la pericolosità anche della semplice installazione di antenne. Ora sul punto la motivazione appare congrua e logicamente coerente; nel motivo si allegano considerazioni dirette ad una riqualificazione del fatto, inammissibile in questa sede; sul tipo di lavorazione eseguita dalla società vi è stato un accertamento dei giudici di merito adeguatamente motivato e il motivo del ricorso non specifica neppure quando le osservazioni riportate siano state introdotte in giudizio e come siano state, eventualmente, riproposte in appello. Ci si riferisce anche a missive della stessa società non prodotte, nè riportate per intero ed a quanto emerso dalla consulenza tecnica i cui esiti non sono stati riportati analiticamente. Pertanto non solo il motivo solleva censure che tendono, come detto, ad una riqualificazione del fatto già oggetto di accertamento nelle sentenze di merito, ma non soddisfa il principio dell’auto sufficienza del ricorso in cassazione, richiamando documenti non prodotti per esteso, nè trascritti nel ricorso e deduzioni che non si specifica come e quando siano state proposte nelle precedenti fasi del giudizio.

Le spese di lite relative al giudizio di legittimità seguono la socccombenza e vanno liquidate in favore dell’INAIL come da dispositivo. Nulla con riferimento alla SO.GE.T. – sede (OMISSIS) non costituita.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano a favorite dell’INAIL in Euro 40,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorari di avvocato, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-09-2011) 11-10-2011, n. 36649

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 9/4/10 pronunciata ex art. 444 c.p.p. il Tribunale di Verona applicava ad A.M.A. pena su richiesta (mesi 3 di reclusione in aumento per continuazione su quella inflitta con sentenza 16/2/09 dello stesso Tribunale, irr. il (OMISSIS)) per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter (permanenza nel territorio dello Stato nonostante provvedimento di espulsione: in (OMISSIS), acc. in permanenza il (OMISSIS)).

Ricorreva per cassazione la difesa dell’ A., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata considerazione delle eventuali cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p..

All’udienza di discussione il PG concludeva per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Nessuno compariva per il ricorrente.

Diritto. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Il 25/12/10 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno dello Stato italiano gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16/12/08, 2008/115/CE, e inoltre è sopravvenuto l’arresto giurisdizionale della Corte di giustizia della Unione Europea, Sezione 1^, 28/4/11, nel procedimento C-61/11 PPU, che ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovra-ordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro .. che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo"; con la conseguenza che ai giudici penali dello Stato italiano, membro della Unione, spetta di "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".

In virtù del principio di diritto fissato da questa stessa Sezione di questa S.C., "la inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi o per altra causa non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato, in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili colla normativa comunitaria" (Cass., 7^, 6/3/08, sent. n. 21579, Boujlaib, rv. 239960), sicchè deve farsi luogo, immediatamente e in questa stessa sede, all’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con la formula de qua.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-04-2012, n. 6133

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Svolgimento del processo

1.- La D.G.A. Arredamenti s.a.s. di Antonio De Girolamo proponeva al giudice di pace di Gallina opposizione al verbale di accertamento di contravvenzione per violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 1 e art. 14 C.d.S..

Si costituiva il Comune di Reggio Calabria, eccependo l’incompetenza per territorio del Giudice adito, essendo competente il giudice di pace di Reggio Calabria; nel merito chiedeva il rigetto opposizione.

Con sentenza n. 1029/08 il giudice di pace, ritenuta la propria competenza, annullava il verbale.

Proposto appello da parte del Comune, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza dep. il 19 febbraio 2010, dichiarava l’incompetenza per territorio del giudice di pace di Gallina ritenendo competente quello di Reggio Calabria, al quale rimetteva la causa, atteso che l’infrazione contestata era stata commessa nell’arteria principale di quella città.

Secondo il Giudice di appello, in base al D.M. 3 luglio 1992, erano stati istituiti nel territorio del Comune di Reggio Calabria due uffici autonomi del giudice di pace, quello di Reggio Calabria e quello di Gallina, il cui territorio coincideva con quello della ex pretura di Gallina, anche se Gallina non è più un Comune autonomo ma soltanto un quartiere di Reggio Calabria : peraltro, non poteva da ciò desumersi che la competenza del Comune di Gallina coincidesse con tutto il territorio del Comune di Reggio Calabria; a differenza del caso esaminato dalla sentenza n.12770 del 2005 della Suprema Corte non poteva ritenersi che il decreto ministeriale del 3 luglio 1992 avesse inteso derogare al collegamento istituito fra uffici del giudice di pace e preture mandamentali, mentre il rapporto fra sede principale e sezione distaccata del tribunale non era assimilabile a quello esistente fra il giudice di pace di Reggio Calabria e di Gallina, trattandosi di uffici distinti e autonomi tant’è che ciascuno ha un coordinatore; nè era applicabile l’art. 83 ter disp. att. cod. proc. civ..

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la D.G.A ARREDAMENTI s.a.s. di Antonio Di Girolamo sulla base di cinque motivi.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Motivi della decisione

Preliminarmente va osservato che la sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall’art. 42 cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall’art. 47 cod. proc. civ., comma 2, ovvero in quello c.d. lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., in mancanza della comunicazione da parte della cancelleria della decisione sulla competenza, la cui prova è posta a carico della parte impugnante.

Nella specie, in cui è stato proposto ricorso ordinario avverso la sentenza che ha deciso sulla sola competenza – come tale da ritenere inammissibile – l’impugnazione si converte in regolamento di competenza essendo stata proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata.

La previsione dell’art. 375 cod. proc. civ., secondo cui il regolamento di competenza deve essere deciso con ordinanza in camera di consiglio, non preclude che esso sia deciso con sentenza all’esito della discussione alla udienza pubblica,posto che tale soluzione non lede ma anzi rafforza le garanzie difensive.

1.1. – Il primo motivo, lamentando violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 2 e 3, in relazione all’art. 38 cod. proc. civ. e art. 83 ter disp. att. cod. proc. civ., censura la decisione gravata laddove aveva annullato la decisione di primo grado dichiarando l’incompetenza per territorio del giudice di pace di Gallina per avere ritenuto erroneamente la sussistenza di una delimitazione di competenza territoriale fra il giudice di pace di Reggio Calabria e quello di Gallina, quando l’unico ufficio aveva sede nel capoluogo Comune di Reggio Calabria e il giudice di pace di Gallina costituiva un articolazione interna nell’ambito dell’organizzazione del medesimo ufficio le cui violazioni non potevano dare luogo a questioni di competenza.

Procedendo a una ricostruzione storica delle origini dell’ufficio del giudice di pace, evidenziava che l’ufficio del Conciliatore al quale esso era subentrato era rapportato all’ente Comune e nessuna rilevanza avevano le unità naturali o artificiali in cui era articolato il Comune.

La L. n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace,aveva stabilito la piena equipazione con il soppresso ufficio del Conciliatore 1.2. – Il motivo va rigettato.

Occorre premettere che la L. 21 novembre 1991, n. 374, concernente la istituzione del giudice di pace, all’art. 2 prevede: "Sede degli uffici del giudice di pace.

1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della L. 1 febbraio 1989, n. 30. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate dell’ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall’accorpamento non superi i cinquantamila abitanti.

Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace".

Orbene, in base alla legge istitutiva, l’ufficio del giudice di pace ha sede nel comune capoluogo ove aveva sede la pretura mandamentale mentre è previsto che con decreto del Presidente della Repubblica è consentito istituire sedi distaccate dell’ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni del medesimo comune.

Il Decreto Ministeriale 3-7-1992 n. 263000 prevedeva:

all’art. 1 che "gli uffici del giudice di pace del distretto della Corte di appello di Reggio Calabria hanno sede nei seguenti comuni:

Locri, Bianco, Caulonia, Gioiosa Jonica, Siderno, Staiti, Stilo;

Palmi, Cinquefrondi, Laureana di Borrello, Oppido Mamertina, Sinopoli, Taurianova; Reggio Calabria, Gallina, Melito di Porto Salvo, Villa San Giovanni;

all’art. 2, "agli uffici del giudice di pace di Bianco, Villa San Giovanni e Taurianova sono accorpati, rispettivamente, quelli di Ardore, Bagnara Calabra e Cittanova".

Ciò posto, occorre rilevare che: a) il mandamento designava il territorio di competenza della pretura, la quale poteva comprendere uno o più Comuni o anche parte soltanto del territorio di un Comune;

b) il termine "capoluogo" del Comune al quale fa riferimento la legge istitutiva del giudice di pace sta a indicare la località in cui aveva sede la pretura mandamentale, essendo tale termine usato con riferimento esclusivo a tale ufficio, atteso che la citata legge, nell’istituire l’ufficio del giudice di pace, ha inteso operare uno stretto collegamento con la pretura mandamentale individuando la sede dell’ufficio del giudice di pace in quella che era la sede della pretura.

Ne consegue che l’ufficio del giudice di pace istituito presso quella che era la sede della pretura mandamentale di Gallina era sede autonoma e la delimitazione territoriale di competenza coincideva necessariamente con quella della pretura mandamentale.

Il richiamo della sentenza n. 12770 del 2005 della Suprema Corte è inconferente, tenuto" conto che nel caso esaminato dalla Cassazione non esisteva alcun collegamento con la pretura mandamentale dell’ufficio del giudice pace di Sestri Ponente (quartiere e non sede in precedenza di pretura).

Non essendo controverso che l’infrazione contestata era stata commessa nell’arteria principale di Reggio Calabria, correttamente è stato dichiarato competente per territorio il giudice di pace di quella città. 2.1.- Il secondo motivo (violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 2 3, 5, in relazione all’art. 2909 cod. civ.) deduce che, in relazione alla questione di competenza si erano formati il giudicato interno con ordinanza del 7-5-2008 emessa dal Giudice di Pace di Gallina avente valore di sentenza e giudicati esterni in altri procedimenti intercorsi fra le stesse parti.

2.2. Il motivo è infondato.

Per quel che concerne il giudicato interno va osservato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte condivisa dal Collegio, in base alle norme che regolano il procedimento di decisione sulle questioni di giurisdizione e di competenza o su altre questioni pregiudiziali di rito, il giudice può disporre che tali questioni siano decise separatamente dal merito, ma tale modo di procedere postula che le parti siano invitate a precisare le conclusioni ( artt. 187 e 189 cod. proc. civ.) e che la causa venga, dunque, rimessa in decisione (cfr.

Cass. 16754/2006; 24284/2007; 14183/2008). Ne consegue che l’ordinanza con cui – come nella specie – il giudice si sia limitato a delibare in ordine all’eccezione di incompetenza al fine di adottare provvedimenti necessari al prosieguo del procedimento, non integra una decisione risolutiva della questione di competenza che, come tale, sia impugnabile con il regolamento necessario di competenza.

Nella specie, la ricorrente non ha allegato che l’ordinanza richiamata sia stata emessa dal Giudice di pace dopo che le parti fossero state invitate a precisare le conclusioni su tale questione.

Per quanto concerne la formazione del giudicato esterno le sentenze che statuiscono sulla competenza – ad eccezione delle decisioni della Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza – non sono suscettibili di passare in cosa giudicata in senso sostanziale poichè la decisione sulla questione di competenza, emessa dal giudice di merito con sentenza non più impugnabile, da luogo soltanto al giudicato formale, il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione della questione soltanto davanti al giudice dello stesso processo, ma non fa stato in un distinto giudizio promosso dalle stesse parti dinanzi ad un giudice diverso.

3.1.- Il terzo motivo (violazione dell’art. 360, n. 3, in relazione agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.) censura la sentenza laddove aveva annullato la decisione impugnata rimettendo il giudizio al Giudice di Pace di Reggio Calabria sul rilievo che il Tribunale in ogni caso avrebbe dovuto decidere la causa nel merito.

3.2. Il motivo è infondato.

Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell’appello, nel ravvisare l’incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado – davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ.,non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione – che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione – non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto (Cass. 22958/20110).

4.1.- Con il quarto motivo(violazione del D.P.R. n. 250 del 2009 e del provvedimento del Garante della del 29-4-2004)censura la sentenza impugnata che aveva totalmente omesso di pronunciare sulle denunciate violazioni sulla privacy.

4.2.- Il motivo è inammissibile, tenuto conto che trattasi di questione di merito estranea evidentemente a quelle in materia di competenza che possono dedursi con il regolamento di cui all’art. 42 cod. proc. civ. 5.1.- Il quinto motivo, lamentando violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 1, in relazione all’art. 91 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata laddove aveva provveduto d’ufficio a una nuova regolamentazione delle spese, osservando che la riforma di quelle di primo grado era stata effettuata senza alcun riferimento al merito della controversia.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha riformato in toto la sentenza di primo grado – annullamento per incompetenza del giudice adito – per cui doveva procedere, d’ufficio, alla regolamentazione delle spese dell’intero giudizio: le spese sono state poste a carico della parte che, avendo adito un giudice dichiarato incompetente, era da considerarsi soccombente, del tutto estraneo al thema decidendum era il merito della controversia che, in relazione alla natura della pronuncia emessa, non è stato (e non poteva essere) trattato.

Il ricorso va rigettato: va dichiarata la competenza per territorio del giudice di pace di Reggio Calabria davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del giudice di pace di Reggio Calabria.

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