T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 09-03-2011, n. 247 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso depositato il 7 settembre e comunicato all’Amministrazione resistente ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 R.D. 17.8.1907 n. 642, la signora P.M. – premesso di avere chiesto all’INPS di Frosinone il cumulo dei contributi versati dal proprio coniuge, deceduto, in forme pensionistiche diverse ma continuative ai sensi dell’art. 71 della L. 388/2000 – ha adito questo Tribunale chiedendo che venga ordinato all’INPS di Frosinone di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 1351/2006, con cui la Sezione ha accolto il ricorso contro il diniego opposto alla predetta istanza, annullando anche la circolare della Direzione Generale INPS n. 23 del 6.2.2004 nella parte in cui – punto 6) ha stabilito che "il diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi, ai fini del trattamento pensionistico in parola, può essere utilmente esercitato per i decessi verificatisi dal 1.1.2001, data di entrata in vigore dell’art. 71 della L. 388/04".

2) Passata in giudicato la sentenza, la ricorrente ha notificato in data 23.2.2010 all’Amministrazione atto di diffida a provvedere alla totalizzazione dei contributi versati nelle diverse gestioni dal coniuge deceduto e alla conseguente liquidazione della pensione ai superstiti.

3) In data 20 ottobre 2010, si sono costituiti in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’INPS, quest’ultimo evidenziando che la competente Sede Provinciale dell’Istituto ha disposto la liquidazione della prestazione richiesta.

Successivamente l’INPS ha depositato certificato di pensione rilasciato alla ricorrente in data 19.10.2010 e relativa comunicazione di liquidazione del trattamento "de quo" con indicazione degli arretrati corrisposti (Euro 14.734,56 lordi) per il periodo 1.4.2006 – 30.11.2010.

4) Con memoria depositata il 20.1.2011 la ricorrente ha, però, contestato che nei conteggi effettuati "non sono calcolati gli interessi e che la totalizzazione è stata disposta a decorrere dal 1° febbraio 2001, primo giorno successivo all’entrata in vigore dell’art. 71 della L. 23.12.2000 n. 338, anziché dalla morte del coniuge della ricorrente avvenuta l’11.11.98, se è vero che, come riconosciuto dalla Sentenza di cui si chiede l’esecuzione, l’art. 71 L. 388/2000 si applica anche ai decessi avvenuti prima della sua entrata in vigore".

5) Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

6) Il ricorso proposto è fondato e merita accoglimento.

7) Osserva il Collegio che la sentenza della sezione n. 1351 del 26.10.2006 a pag. 6 spiega che "il relativo diritto può essere esercitato anche con riguardo a situazioni maturate anteriormente all’entrata in vigore del citato art. 71 purché non esaurite alla medesima data ovvero a quella di presentazione della istanza".

8) Pertanto, come correttamente sostenuto dalla ricorrente, la totalizzazione è stata effettuata in maniera incompleta in quanto fatta decorrere dal 1.2.2001 e non dall’11.11.1998 come avrebbe dovuto essere.

9) Va conseguentemente dichiarato l’obbligo dell’INPS di provvedere alla esecuzione integrale della sentenza in oggetto e quindi provvedere alla totalizzazione dei contributi versati nelle diverse gestioni dal coniuge deceduto a far data dall’11.11.98 e alla conseguente liquidazione della pensione ai superstiti con gli interessi legali.

6) In caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata, oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se precedente, della presente sentenza, il T.A.R. per il Lazio – Sezione Staccata di Latina nomina Commissario ad acta il Prefetto di Frosinone o funzionario da lui delegato, il quale provvederà ai necessari adempimenti in sostituzione dell’Amministrazione stessa, con addebito delle spese e degli onorari di giudizio, nonché del compenso del Commissario eventualmente nominato.

7) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 773/10, lo accoglie e per l’effetto ordina all’INPS di Frosinone di provvedere alla integrale esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 1351/06 entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se precedente, della presente sentenza; nomina Commissario ad acta il Prefetto di Frosinone o funzionario da lui delegato perché provveda, in caso di inerzia dell’INPS di Frosinone, entro i successivi 60 giorni; fissa in Euro. 1.000,00, a carico dell’Amministrazione resistente, il compenso spettante allo stesso.

Condanna l’INPS di Frosinone al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro. 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-03-2011) 28-03-2011, n. 12494 Appello

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Svolgimento del processo

Il Tribunale del Riesame di Brescia, con ordinanza del 26.10.2010, accoglieva l’appello del Pubblico Ministero proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza emessa il 29.09.2010 dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di R.N., M.A., S.S., Ma.

S. e C.R., nonchè degli arresti domiciliari nei confronti di Ca.Ni. e, in riforma della sopraordinata ordinanza del G.I.P., applicava a R.N., M.A., C.R. e Ma.Sa. la misura cautelare della custodia in carcere e a Ca.Ni. e S.S. la misura cautelare degli arresti domiciliari, rispettivamente in (OMISSIS); faceva obbligo altresì ai prevenuti di rimanere nella rispettiva abitazione e di non allontanarsene senza autorizzazione dell’A.G. competente; dichiarava sospesa l’esecutività dell’ordinanza fino all’esaurimento del successivo grado di giudizio.

M.A. era accusata di cessioni continuate di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina per quantitativi imprecisati, in ogni caso nell’ordine di singole dosi a S.G.P., Ce.Cl., Z.S., R.E., P. P.D., Za.Fa., Za.Mo., S. D., commessi a (OMISSIS) (data nella quale la M. era stata tratta in arresto per detenzione illecita di droga). In quella circostanza la perquisizione personale portava al rintraccio di cinque dosi di eroina e sei di cocaina, mentre, nella casa in cui conviveva con R. N., erano stati anche trovati una valigetta contenente tutto l’occorrente per il trattamento, la pesatura e il confezionamento dello stupefacente, sostanza da taglio, 35 grammi di eroina suddivisi in sette sacchetti, due piccoli pezzi di hashish, quattro dosi di eroina e altrettante di cocaina.

Avverso la sopra indicata ordinanza presentava ricorso per Cassazione M.A., a mezzo del suo difensore, e concludeva chiedendone l’annullamento con rinvio.
Motivi della decisione

M.A. censurava l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma per il seguente motivo:

art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) – carenza e illogica motivazione.

Secondo la difesa della ricorrente erroneamente il Tribunale del Riesame di Brescia aveva ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), in quanto, esistendo una grande distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, era richiesto un rigoroso obbligo di motivazione relativamente all’intensità delle esigenze cautelari e alla scelta della misura della custodia in carcere, mentre il provvedimento impugnato si era limitato ad una motivazione collettiva, comune alle posizioni dell’odierna ricorrente e dei coindagati R. e C., equiparando, in sostanza, in maniera del tutto erronea le posizioni dei tre.

Il Tribunale del Riesame, inoltre, non aveva tenuto in nessun conto la circostanza che la M., diversamente da R. e C., che si trovano in carcere, è agli arresti domiciliari da quattro mesi ed ha sempre rispettato le prescrizioni che le sono state imposte, dimostrando in tal modo che la misura gradata che le è stata applicata è del tutto idonea a salvaguardare le esigenze cautelari sussistenti.

Il ricorso è infondato.

L’ordinanza impugnata correttamente evidenzia che il numero elevato delle cessioni di droga effettuate dalla M., la frequenza delle transazioni che si sono reiterate per mesi, le modalità di organizzazione dei traffici illeciti,la vasta rete di rivendita della sostanza stupefacente, la diversità delle droghe trattate (eroina e cocaina) sono tutti elementi che indicano una dedizione stabile al narcotraffico e quindi un effettivo e attuale rischio di recidiva relativamente a reati della stessa indole di quello per cui si procede.

Il provvedimento impugnato rileva poi correttamente che non possono ritenersi risalenti i fatti contestati alla M., come sostenuto nel ricorso, in quanto si collocano tutti nel primo semestre del 2010, lasso di tempo troppo breve per ritenere che l’odierna ricorrente abbia rescisso i legami con l’ambiente legato al narcotraffico, tanto da rendere non più necessaria la misura della restrizione carceraria.

Nè, come correttamente osservano i giudici del Tribunale del Riesame, può ritenersi che la M., sottoposta da alcuni mesi alla misura cautelare degli arresti domiciliari, dopo essere stata arrestata in flagranza per fatti della stessa indole di quelli oggetto dell’odierno procedimento, abbia ormai raggiunto una seria capacità di autodisciplinarsi, in considerazione della circostanza che le indagini effettuate nell’odierno procedimento hanno evidenziato la molto maggiore gravità dei fatti a lei contestati rispetto a quelli che determinarono la prima misura degli arresti domiciliari, dal momento che non si tratta di episodi sporadici, ma di un radicato inserimento nel traffico degli stupefacenti, che rileva una spiccata capacità a delinquere, con conseguente concreto ed attuale grave pericolo di recidiva. Correttamente pertanto il provvedimento impugnato ha ritenuto la misura della custodia in carcere la sola idonea a soddisfare le esigenze cautelari di cui sopra.

Il proposto ricorso deve essere, pertanto, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 08-04-2011, n. 703 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione energia elettrica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.La società I.S. S.r.l. presentava il 10/12/2009 istanza, con allegata documentazione tecnica ed amministrativa, all’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, diretta a conseguire l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 3584 kwp da realizzare nel territorio del Comune di Monreale. Istanza che, a seguito dell’entrata in vigore del P.E.A.R.S., la società provvedeva ad integrare, con la prescritta documentazione, inviata con nota del 13/04/2010.

Essendo inutilmente decorso il previsto termine di 180 giorni per la definizione del procedimento autorizzativo senza che l’Amministrazione neppure convocasse la conferenza di servizi, l’interessata proponeva ricorso avverso il silenzioinadempimento, notificato l’01/02/2011 e depositato il giorno 8 seguente, col quale deduceva il motivo di censura seguente.

Violazione e falsa applicazione dell’art.12 del D.Lgs. 387/2003, dell’art. 2 della L. n.241/1990. Violazione del principio di buon andamento e di legalità previsto dall’art.97 della Costituzione.

In virtù delle suindicate norme che sanciscono il favor legis al rilascio dell’autorizzazione unica in questione, l’Amministrazione regionale aveva l’obbligo di provvedere sulla richiesta della ricorrente entro il termine di 180 giorni, decorrente dal 13/04/2010, data di integrazione della documentazione, come previsto dal P.E.A.R.S., frattanto entrato in vigore.

1.2.L’Avvocatura dello Stato, costituitasi per l’Amministrazione regionale intimata, ha prodotto memoria il 07/03/2011, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso, vinte le spese.

1.3.Alla pubblica udienza del 23 marzo 2011 il ricorso è stato posto in decisione, su conforme richiesta delle parti.

2.1.Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Avvocatura dello Stato, sotto un duplice profilo:

1) il ricorso mancherebbe del contenuto minimo essenziale ex art. 40, primo comma, lett. b) C.P.A., sarebbe infatti redatto a stampone, si limiterebbe ad indicare la prevista potenza nominale dell’impianto, senza specificare la concreta localizzazione dello stesso, con l’indicazione dei dati catastali; neppure sarebbe provata l’integrazione documentale;

2)il ricorso avrebbe dovuto essere notificato all’A.R.T.A. ed al Comune di Monreale, in quanto rivestirebbero la posizione di contro interessati.

L’eccezione deve essere disattesa in quanto:

– il ricorso reca il contenuto necessario ai fini della chiesta pronuncia di annullamento del silenzio serbato dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con riferimento ad una specifica domanda di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, della quale si indica la data di presentazione (10/12/2009) il numero di protocollo (n.50008) e la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico (3584 kWp) da realizzare nel Comune di Monreale;

eventuali mancanze documentali avrebbero potuto formare oggetto di richiesta di integrazione da parte dell’Amministrazione, ovvero, in ipotesi, giustificare il rigetto dell’istanza;

la domanda è rivolta all’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, che è tenuto ad istruire e definire il procedimento, rilasciando o negando la chiesta autorizzazione unica, sicchè, ritualmente, il ricorso è stato notificato unicamente ad esso.

Il ricorso è fondato.

Sulla questione giuridica di fondo, la giurisprudenza (cfr., T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 25 settembre 2009, n. 1539; id., III Sezione, sent. 22 ottobre 2008, n. 1277; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 28 marzo 2008, n. 785; id., 5 marzo 2007, n. 144; id., 14 luglio 2006, n. 513) ha già affermato che:

a) in relazione allo specifico procedimento per cui è causa, l’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che "Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni";

b) la fissazione di un termine procedimentale di durata massima, con evidenti finalità acceleratorie, ancorché non perentorio (e dunque, al di là della persistenza o meno del potere di provvedere in capo all’amministrazione inadempiente), comporta la qualificazione come inadempimento del fatto stesso dell’inutile spirare di tale termine, posto a presidio della certezza dei tempi dell’azione amministrativa, qualora sull’istanza della parte non sia stato emesso alcun provvedimento, positivo o negativo (né vale in contrario distinguere fra mera inerzia e lungaggini procedimentali);

c) anche la Corte Costituzionale (cfr., 25/109/11 2006 n. 364), del resto, ha rinvenuto la "ratio" del citato termine nel principio di semplificazione amministrativa e di celerità che, con riferimento alla fondamentale materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, garantisce, in modo uniforme sul territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo;

d) dalla lettura della norma sopra richiamata – rubricata "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative" – si ricava l’intento del Legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l’apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizio" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica";

e) pertanto, il Collegio ritiene che, come sostenuto dalla ricorrente, la P.A. procedente aveva l’obbligo di convocare la conferenza di servizi – in seno alla quale avrebbe dovuto essere trattata e approfondita ciascuna delle problematiche (segmentazione degli impianti, contiguità delle aree, etc.) ritenuta dalla difesa Erariale preclusiva dell’obbligo di convocazione della stessa – e di definire, quindi, con determinazione positiva o negativa il procedimento autorizzativo.

In conclusione, nella fattispecie considerata, la scadenza del termine per provvedere qualifica la condotta dell’amministrazione procedente come inadempimento ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241 del 1990, per cui deve affermarsi l’obbligo dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di pronunciarsi espressamente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria, o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza, sull’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 presentata dalla odierna ricorrente.

4.Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione intimata sull’istanza proposta dalla società ricorrente e, per l’effetto, la condanna a provvedere sulla predetta istanza nei termini di cui in motivazione;

2)condanna l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre contributo unificato ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-07-2011, n. 16651

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

(motivazione in forma semplificata in conformità al D.P.R. 22 marzo 2011).

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso contro la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale di Roma nella controversia tra l’Amministrazione finanziaria e la s.r.l. DELTAPOL ITALIA Soc. coop. per azioni avente ad oggetto l’opposizione a cartella di pagamento n. (OMISSIS) IVA 1999 per complessivi Euro 2.230.550,71.

La sentenza impugnata era stata depositata il 26 settembre 2005 ed era stata notificata all’Agenzia delle entrate il 14 dicembre 2005, come risulta dalla copia della sentenza notificata allegata dalla parte controricorrente e specificamente richiamata nel controricorso.

Del ricorso per cassazione dell’Agenzia, in cui non viene menzionata la notificazione della sentenza impugnata, è stata richiesta la notifica il 26 settembre 2006, quindi palesemente oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata stabilito dagli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. In conformità alla deduzione di parte controricorrente, il ricorso dell’Agenzia delle entrate deve quindi essere dichiarato inammissibile.

I motivi – cogenti, ma meramente formali – per i quali la contribuente ha vinto una controversia nella quale altrimenti non le sarebbe stato agevole prevalere, in ragione dei prevalenti indirizzi giurisprudenziali sul tema, giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

– dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate per tardività del ricorso;

– compensa le spese.

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