T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 23-03-2011, n. 1646 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- A mezzo dell’atto introduttivo del gravame in esame, notificato il 6 giugno 2008 e depositato il successivo giorno 18 dello stesso mese, il sig. G.G., maresciallo capo in servizio effettivo dal 5 agosto 2002 al Nucleo operativo e radiomobile – Sezione operativa della Regione Carabinieri Campania – Reparto Territoriale di Aversa, si duole:

a) per come specificato nell’esposizione in fatto e per come a trarsi dall’intera prospettazione attorea, in parte qua e per quanto di ragione, della scheda valutativa che lo riguarda: n. d’ordine 47 del 28 gennaio 2008, relativa al periodo dal 1.1.2007 al 31.12.2007, cui tramite, "pur venendo confermata la qualifica di eccellente" da anni costantemente assegnatagli, "vengono formulati giudizi e valutazioni non coerenti con tale qualifica";

b) della mancata liquidazione dei corrispettivi dovutigli per le ore di lavoro straordinario prestate dal mese di agosto 2002 al mese di gennaio 2008.

1a- Nella prospettazione attorea i contenuti della scheda valutativa sono affetti da eccesso di potere in particolare per violazione delle disposizioni regolamentari relative alla compilazione dei documenti caratteristici e si pongono in violazione della l. 1695 del 1962, del d.P.R. n. 213 del 8 agosto 2002 e dell’art. 3 della l. 2141 del 1990, in quanto i giudizi espressi non sono coerenti con la qualifica apicale pur avuta attribuita (primo motivo), nel mentre la mancata corresponsione dei compensi per lavoro straordinario si pone in violazione degli artt. 36 e 97 Cost. (secondo ed ultimo motivo).

2- Con atto recante motivi aggiunti, notificato il giorno 8 ottobre 2009 e depositato il successivo giorno 13 dello stesso mese, il G. impugna ancora la cennata scheda valutativa n. d’ordine 47 relativa sempre al periodo dal 1.1.2007 al 31.12.2007, ma questa datata 26 giugno 2009 e recante giudizi e qualifica (superiore alla media) diversi dai precedenti.

Secondo il ricorrente l’operata modifica è illegittima per violazione della medesima normativa, la cui vulnerazione è stata denunciata in seno all’atto introduttivo del giudizio, nonché ancor prima per contraddittorietà, difetto di motivazione e mancato avviso di avvio del procedimento, in quanto sopravvenuta senza giustificarne in modo alcuno le ragioni e senza consentirgli di contraddire, oltre che in inammissibile ritardo rispetto agli obblighi di tempestività imposti dall’art. 1, primo comma, del d.P.R. n. 213 del 2002 e di astensione che, ex artt. 2 e 5 stesso decreto, incombevano sul 1^ Revisore (primo motivo) ed in quanto pervenutisi ad un declassamento della qualifica, pur rimanendo i giudizi sostanzialmente inalterati (secondo ed ultimo motivo).

3- L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio il 7 luglio 2008 per l’amministrazione intimata senza produrre scritti difensivi.

4- In data 2 dicembre 2010, in vista dell’udienza pubblica del 12 gennaio 2011, nel cui ruolo la causa era stata ricompresa, il ricorrente ha depositato "l’elenco dei servizi effettuati dal 9 settembre 2003 al 31 gennaio 2008 estrapolati dal memoriale informatico e convalidati da timbro tondo di reparto per copia conforme all’originale", constante di n. 47 pagine, e, nella successiva data del 10 dicembre 2010, memoria conclusionale con la quale insiste su argomentazioni e conclusioni già rassegnate.

5- A detta pubblica udienza del 12 gennaio 2011, presenti i procuratori di entrambe le parti, la trattazione del gravame è stata rinviata alla data odierna (pubblica udienza del 9 marzo 2011) su richiesta del difensore attoreo, sì da consentire la predisposizione di memoria difensiva in relazione all’avvertimento, in tale sede formulato dal collegio ex art. 73, comma 3, c.p.a., in ordine alla previa verifica, cui si sarebbe fatto luogo, dell’ammissibilità della cumulativa impugnativa proposta.

6- In data 7 febbraio 2011 parte ricorrente ha depositato memoria con la quale sostiene, in via principale, la cumulabilità delle due azioni e, di poi, in via subordinata, chiede che venga "fatta salva la domanda proposta nel ricorso principale di annullamento della scheda valutativa… rispetto alla domanda di accertamento" del diritto ai compensi per lavoro straordinario.

6a- Alcun atto è stato invece depositato da parte della difesa erariale per conto dell’Amministrazione.

7- Tanto premesso in fatto, è avviso del Collegio che i preliminari profili di rito vadano sistemati nel senso di dichiarare inammissibile il cumulo delle due azioni proposte a mezzo di un unica impugnativa e di far salva la domanda di annullamento, come da subordinata richiesta attorea.

7a- Procedendo nell’ordine, il cumulo delle due azioni non può essere utilmente sostenuto.

La stessa giurisprudenza invocata in memoria dal ricorrente (Cons. Stato, sezione quarta, 18 marzo 2010, n. 1617; 27 novembre 2010, n. 8251, etc.) se è vero che ammette il cumulo di "domande avanzate basate sugli stessi presupposti di fatto e di diritto e/o riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale" ancora vero che intende per "rapporto" una situazione di rapporto/connessione fra atti e non il rapporto di lavoro, come reso chiaro dalle stesse pronunce richiamate che si occupano di rapporti fra atti connessi di vicende edilizie.

Nella fattispecie data, invece, l’unico dato che lega le due domande è il rapporto di lavoro che intercorre con la stessa amministrazione.

Ma esso non è sufficiente alla bisogna.

Già risalente giurisprudenza aveva avuto modo di affermare che "Pur vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva non sono cumulabili in un solo giudizio la pretesa relativa all’annullamento di un atto amministrativo e quella riguardante l’accertamento dei diritti patrimoniali vantati nei confronti dell’Amministrazione, stanti le differenze intercorrenti nei rispettivi "petitum" e "causa petendi" (Tar Lombardia, 15 luglio 1981, n. 777); detto orientamento, omisso medio (ma cfr. anche Tar Lazio, Roma, sezione seconda, 1 aprile 2009, n. 3479), ha trovato autorevole conferma in recente pronuncia del Consiglio di Stato, sezione quarta, 6 maggio 2010, n. 2626, intervenuta in vicenda analoga alla presente.

Il contenzioso atteneva, infatti, sia all’impugnativa di atti amministrativi che a rivendicazioni di carattere economico da parte di un maresciallo dell’Aereonautica militare e la pronuncia, ai cui più ampi contenuti si rinvia per brevità, ha negato che il cumulo potesse aversi sol perché in presenza -lì come qui- del solo elemento comune tra gli atti ed i provvedimenti impugnati "costituito dalla loro provenienza dalla medesima amministrazione da cui dipende…": trattasi invero, prosegue la pronuncia, dal Collegio condivisa, di "un legame di carattere estrinseco, come tale non sufficiente ad individuare la condizione per proporre un ricorso cumulativo, essendo necessario a tal fine che il legame sia di natura intrinseca… di connessione procedimentale ovvero di rapporto di presupposizione giuridica o quantomeno di carattere logico".

7aa- Né può pervenirsi a diversa conclusione alla luce dei principi di concentrazione e di effettività della tutela, di cui è espressione l’art. 32 del sopravvenuto codice del processo amministrativo che il cumulo ammette sì ma, ancora, sempre fra "domande connesse", nel caso assoggettate a riti diversi.

7b- Negato ingresso alla posizione principale espressa sul punto dal ricorrente, può invece accedersi alla domanda subordinata, qui potendo (recte: dovendo) venire in evidenza quei principi di effettività della tutela, di ragionevolezza e di giustizia sostanziale, condivisi dal Collegio, nel cui rispetto non può che prendersi atto della rinuncia alla seconda domanda formulata in memoria per far salva quella ritenuta principale. Ciò, peraltro, nella doverosa precisazione che i suoi effetti restano limitati al presente giudizio, senza preclusione alcuna per ogni successiva autonoma azione che il G. ritenesse di (poter) ancora promuovere.

8 – Deve, quindi, procedersi alla definizione della vicenda impugnatoria.

9- Come già esposto innanzi sub punto 2, la prima scheda valutativa (giudizi e qualifica finale eccellente) è stata sostituita da una seconda scheda.

Ne consegue, pacificamente, l’improcedibilità dell’impugnativa, quale proposta avverso la prima di esse a mezzo dell’atto introduttivo del giudizio.

Ed invero, costituisce principio giurisprudenziale risalente e consolidato quello secondo cui "è improcedibile il ricorso ove nel corso del giudizio si verifichi la sostituzione del provvedimento impugnato con altro atto, non meramente confermativo o elusivo, che modifichi la situazione di diritto e di fatto in senso favorevole o non, in guisa tale da togliere al ricorrente ogni interesse in ordine alla legittimità dell’atto impugnato" (cfr., ex multis, Cons. Stato, sezione quarta, 18 giugno 2009, n. 4026).

10- Nei sensi di cui appresso va invece accolta l’impugnativa, formulata tramite motivi aggiunti, della sopravvenuta scheda valutativa sostitutiva della prima. Riguardo ad essa, anche in assenza di replica da parte dell’amministrazione, deve convenirsi con la (parte di) denuncia secondo cui l’operata sostituzione è illegittima in quanto sopravvenuta senza giustificarne in modo alcuno le ragioni e senza ammettere il G. al previo contraddittorio.

Ed invero, la nuova scheda, versata in atti dal ricorrente, si limita a recare in calce al suo primo foglio, la (nuova) data 26.6.2009, ancorchè sia riferita sempre al medesimo periodo "dal 1.1.2007 al 31.12.2007" nel quale, come riportato sempre in entrambe le schede, il G. era "addetto alla Sezione Operativa del NORM del Reparto Territoriale CC di Aversa (Ce)".

E detta scheda reca non più la qualifica apicale "eccellente", ma quella "superiore alla media", frutto di valutazioni e giudizio complessivo finale formulati dagli stessi identici ufficiali: compilatore e 1^ revisore, mutato il sottoscrittore del giudizio finale (nella prima scheda corrispondente al compilatore e nella seconda al 1^ revisore).

Il tutto senza che da alcuna sua parte sia dato trarre la ragione dell’operata rivalutazione, avvenuta a distanza di quasi due anni dalla redazione della prima scheda (e in pendenza di impugnativa).

10a- Ne consegue, senza necessità di indugiare oltre, la preannunciata fondatezza della doglianza di eccesso di potere per mancata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l’intervento sostitutivo.

10b- All’accertata sussistenza di detto vizio consegue in via diretta la fondatezza anche della doglianza secondo la quale andava consentito al G. di partecipare al procedimento che ha modificato, in via di autotutela, il precedente assetto (cfr., in generale, sulla necessità di assicurare le garanzie procedimentali in presenza di interventi incidenti su rapporti già perfezionati, Cons. Stato, sezione sesta, 3 agosto 2010, n. 5142).

Ed invero, la peculiarità dell’ordinamento militare non può giustificare di per sé solo, in assenza di specifiche disposizioni di legge e/o di regolamento che nel suo seno lo consentano, l’omissione di dette garanzie ogni qual volta si reintervenga per modificare assetti definiti.

11- Può a questo punto passarsi a tirare le fila, assorbito quant’altro e nella precisazione, cui appare comunque opportuno far luogo, che alcuna rilevanza può avere se effettivamente, come anche sostenuto ex latere attoreo, aggettivazioni e giudizio sostanzialmente coincidessero nelle due schede, posto che differenze anche minime ben potrebbero condurre ad un diverso esito.

11a- In definitiva:

– va dichiarata improcedibile l’impugnativa proposta avverso la scheda valutativa n. d’ordine 47 del 28 gennaio 2008, recante la qualifica di "eccellente";

– nei sensi innanzi chiariti va accolta l’impugnativa proposta tramite motivi aggiunti avverso la scheda valutativa relativa al medesimo periodo di cui alla prima scheda, quale reiterata in data 26 giugno 2009 qui con qualifica finale "superiore alla media", e, per l’effetto, ne va disposto l’annullamento;

– va dichiarata inammissibile la domanda di accertamento al diritto dei compensi per lavoro straordinario.

11b- Quanto alle spese di giudizio, esse possono comunque essere compensate per giusti motivi legati alle diverse conclusioni raggiunte ed alla loro natura.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede su di esso:

– dichiara improcedibile l’impugnativa proposta avverso la scheda valutativa n. d’ordine 47 del 28 gennaio 2008, recante la qualifica di "eccellente";

– accoglie l’impugnativa proposta tramite motivi aggiunti avverso la scheda valutativa relativa al medesimo periodo di cui alla prima scheda, quale reiterata in data 26 giugno 2009, qui con qualifica finale "superiore alla media", e, per l’effetto, ne dispone l’annullamento;

– dichiara inammissibile la domanda di accertamento al diritto dei compensi per lavoro straordinario.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-07-2011, n. 14721 consorzi di bonifica

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Bari il lavoratore in epigrafe, esponeva di essere stato assunto, negli anni 80 come operaio irriguo presso la distinta ed autonoma struttura per i servizi irrigui della Regione Puglia creata, con Delib. GR n. 2351 del 1986, in attesa dell’affidamento di detti, servizi ai Consorzi di Bonifica.

Precisava, poi, il ricorrente di essere stato, negli ultimi mesi dell’anno 1993, licenziato e di aver ripreso servizio nel maggio del 1994 fino al successivo mese di luglio, epoca nella quale era passato alle dipendenze del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia a cui erano stati affidati i predetti servizi irrigui.

Tanto premesso il lavoratore chiedeva dichiararsi sul presupposto della natura privatistica del rapporto di lavoro e del superamento del termine di 181 giornate lavorative per anno ex c.c.n.l. operai agricoli,e, quindi, della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro l’illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Regione Puglia con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno con condanna emessa, in base all’art. 2112 c.c., anche nei confronti del predetto Consorzio.

L’adito giudice respingeva la domanda e la sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Bari.

La Corte territoriale, affermata la propria giurisdizione, riteneva, adeguandosi alla giurisprudenza di questa Corte, di confermare la reiezione della domanda del lavoratore sul rilievo fondante dell’inapplicabilità, ai contratti di lavoro a termine stipulati con la Regione Puglia, della disciplina di cui alla L. n. 230 del 1962 e L. n. 457 del 1972 dovendosi escludere la configurabilità di un’ipotesi di costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato in deroga alla regola generale, sancita dall’art. 97 Cost., della necessità del pubblico concorso.

Avverso questa sentenza il lavoratore ricorre in cassazione sulla base di sette articolate censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso il Consorzio in epigrafe che deposita, altresì, memoria.

La Regione intimata non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c., in relazione alla L. 22 maggio 1971, n. 349, art. 41 reitera l’eccezione d’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla Regione Puglia: prospetta, ex art. 366 bis c.p.c., che ai sensi del denunciato art. 41 dello Statuto regionale la costituzione in un giudizio di appello del presidente della Giunta Regionale deve a pena d’inammissibilità essere previamente autorizzata dalla giunta regionale e senza possibilità di successiva sanatoria come ritenuto dalla Corte di Appello.

La censura è inammissibile.

Infatti difetta l’interesse dell’attuale ricorrente alla dichiarazione d’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla Regione Puglia essendo stato questo respinto dalla Corte dei merito.

Nè su tale rigetto vi è impugnazione della parte interessata.

Con la seconda critica il ricorrente, allegando violazione degli artt. 112, 416 e 420 c.p.c. nonchè della L. n. 457 del 1972, art. 8 e dell’art. 17 del CCNL per gli operai agricoli ed errata applicazione dell’art. 97 Cost., pone vari quesiti di diritto, con i quali prospetta che: 1. avendo egli sostenuto, in primo grado, di essere stato assunto con contratto privatistico a tempo indeterminato non poteva la Corte ritenere che egli era stato assunto come operaio avventizio in difformità alla documentazione i prodotta (libretto di lavoro) ed in mancanza di contestazione da parte della Regione Puglia in primo grado che ebbe a costituirsi tardivamente; 2. essendo egli stato assunto con contratto privatistico senza prefissione del termine da parte dr struttura imprenditoriale autonoma distinta dalla Regione Puglia non può nei suoi confronti operare il divieto di assunzioni a tempo indeterminato di pubblici impiegati regionali; 3. non essendo il suo rapporto di lavoro occasionale ed essendo qualificato dalla L.R. n. 15 del 1994 come di natura privatistica va ritenuta l’esistenza di una deroga normativa al principio della configurabilità del rapporto di pubblico impiego in quanto si svincola dall’inserimento nella struttura istituzionale dell’ente come statuito dalle Sezioni Unite del 14 maggio 1998 n. 4876 e del 15 ottobre 2002 n. 14614, non determinandosi alcun contrasto con il principio di cui all’art. 97 Cost..

La critica non può trovare ingresso in questa sede.

In proposito mette conto, innanzitutto, rilevare che la questione della assunta non contestazione da parte della Regione Puglia della natura non avventizia del rapporto di lavoro deve considerarsi, non risultando trattata nella sentenza impugnata e non essendo stata allegata la relativa deduzione dinanzi al giudice di appello, nuova in quanto sollevata per la prima volta solo in sede di legittimità e, quindi, come tale è inammissibile.

Del resto, e vale la pena di sottolinearlo, il giudice di primo grado, come riportato nello svolgimento del processo della sentenza impugnata, aveva ritenuto che nessun riscontro provava la natura del rapporto a tempo indeterminato. Sicchè a fronte di tale decisum l’attuale ricorrente, per correttamente investire questa Corte della questione della non contestazione della natura del rapporto di lavoro, doveva allegare di aver devoluto ed, in coerenza con il principio di autosufficienza, in quali termini, la questione al giudice di appello. Tuttavia, come rilevato, tale specificazione manca del tutto.

Per di più non può sottacersi che una chiara e ripetuta affermazione dell’assunzione a tempo indeterminato di un elevato numero di operai in un contesto procedurale finalizzato a ricoprire posti in organico ed a stabilizzare in via definitiva detto personale presso la Pubblica Amministrazione, avrebbe potuto legittimare da parte di detta Amministrazione una prova, sia pure indiretta, di una violazione dell’art. 97 Cost..

Devesi poi, osservare che l’affermata natura avventizia del rapporto di lavoro dedotto in giudizio costituisce accertamento di fatto come tale non suscettibile di sindacato di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione che, nella censura in esame, non è dedotto.

A tanto aggiungasi che il richiamo alla documentazione prodotta, a supporto della censurata non correttezza della ritenuta natura a tempo determinato del rapporto di lavoro in questione, sconta la mancata trascrizione nel ricorso, in violazione del detto principio di autosufficienza, del contenuto di tale documentazione.

Risultando intangibile la sentenza impugnata circa l’accertamento della natura temporanea dell’assunzione del ricorrente quale operaio stagionale, umane travolta l’ulteriore critica, di cui ai precedenti n. 2 e 3, che si fonda sul diverso presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 414, 416 e 420 c.p.c., in relazione al CCNL 7 novembre 1991 per gli operai agricoli e florovivaisti e violazione della L.R. n. 21 del 1994 – art. 21- nonchè contraddittorietà della motivazione (travisamento dei fatti).

Formula il ricorrente conseguentemente i seguenti quesiti di diritto:

1. se nel rito del lavoro debba considerarsi inammissibile per tardività la pretesa applicabilità, formulata per la prima volta oltre i termini di cui agli artt. 4141-416 dal convenuto, di un CCNL- nella specie per gli operai forestali, in contrasto con quanto pacificamente risultante dagli atti, che attestano, invece, l’applicabilità di un CCNL -nella specie quello per gli operai agricoli e florovivaisti"; 2. "se sia inficiata da difetto di motivazione per travisamento, la sentenza della Corte di Appello che, per sostenere l’applicabilità agli operai irrigui del CCNL previsto per i lavori idraulico-forestali, si sia fondata, richiamandola espressamente come base del proprio apparato argomentativo, sulla Delib. della Giunta regionale 24 marzo 1992, n. 1054, che era stata – per converso- annullata dalla commissione di Governo proprio per la espressa ragione della erroneità di tale affermazione regionale".

Il motivo è infondato.

Mette conto, in primo luogo, rilevare che la prospettata tardività della costituzione in primo grado del convenuto e, quindi, della assunta conseguente decadenza dalla eccezione dell’inapplicabilità del CCNL invocato dall’attore, è solo asserita e non è suffragata, nel rispetto del richiamato principio di autosufficienza, da alcuna specifica allegazione concernente il mancato rispetto del termine di costituzione.

A tanto aggiungasi che, comunque, anche siffatta questione, non essendo trattate nella sentenza impugnata e non essendone specificata la deduzione in appello, va reputata come sollevata per la prima volta solo in sede di legittimità ed è quindi inammissibile.

Circa, poi, l’assunto travisamento dei fatti, che poggia sul rilievo secondo il quale la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che la Delib. 24 marzo 1992, n. 1054, era stata annullata dalla commissione di Governo proprio per l’affermata applicabilità agli operai irrigui del CCNL previsto per i lavori idraulico-forestali, è sufficiente rimarcare che la censura, per come articolata, non consente alcun sindacato di legittimità. Infatti il ricorrente, in violazione del richiamato principio di autosufficienza, non riporta il testo del provvedimento di annullamento.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 457 del 1972, art. 8, art. 17 del CCNL (1990-1993) per gli operai agricoli e florovivaisti, L.R. n. 26 del 1984, art. 19, L.R. n. 13 del 1988, art. 5, L.R. n. 22 del 1990, art. 47 ed L.R. pugliese n. 21 del 1994, art. 21 nonchè vizio di motivazione in ordine ad elementi allegati e elementi istruttori acquisiti.

Pone il ricorrente, conseguentemente, vari quesiti con i quali, rispettivamente chiede: 1. se il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti sia applicabile al caso di specie; 2.se conseguentemente spetti la corresponsione del trattamento salariale per tutti dodici mesi dell’anno; 3. se la Corte del merito non tenendo conto dei documenti allegati nonchè delle dichiarazioni testimoniali del teste T.F. – richiamati ai fini dell’applicabilità del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti ed al fine della qualificazione del rapporto come a tempo indeterminato- sia incorsa nel vizio di parziale difetto di motivazione; 4. se la Corte di Appello sia incorsa nel vizio di contraddittorieta della motivazione rispetto alle indicate emergenze istruttorie e rispetto ai principi sanciti da Cassa SS.UU. nn. 4876/98 e 14614/2002 "finendo per ritenere del tutto erroneamente di poter parificare la situazione del ricorrente (operaio assunto senza prefissione di termine e rimasto in servizio a tempo indeterminato) alla diversa situazione degli operai (meramente occasionali e saltuari, assunti espressamente per brevi periodi, di cui si. erano occupate le sentenza di cod. Suprema corte nn. 4461/04, 5517/04 tutte richiamate e parafrasate".

Il motivo è infondato.

Occorre esaminare preliminarmente il dedotto vizio di motivazione in quanto questo investe l’accertamento di fatto concernente l’applicabilità di un diverso contratto – ossia quello per i forestali – e l’assunzione del ricorrente come avventizio.

Orbene il ricorrente pur richiamando una molteplicità di documenti vari ( circolari, accordi sindacali, lettera di assunzione, note della Regione, ecc), omette del tutto, in violazione del più volte citato principio di autosufficienza, di trascriverne nel ricorso il relativo testo, nè, per alcuni di essi, precisa se siano stati ritualmente prodotti nel giudizio di merito.

Tanto impedisce qualsiasi sindacato in merito al dedotto vizio di motivazione.

Nè le dichiarazioni del teste T. possono essere, in relazione a quanto trascritto nel ricorso, considerate decisive ai fini di cui trattasi atteso che le stesse non sono riferibili in modo specifico alla posizione del ricorrente.

Tanto comporta che, anche sotto il profilo in esame, la sentenza rimane intangibile per quanto attiene l’accertata assunzione del ricorrente quale operaio avventizio e l’applicabilità del contratto collettivo degli operai forestali.

Ciò determina, altresì, l’infondatezza delle ulteriori critiche movendo i relativi questi dal diverso presupposto che, nella specie, trova applicazione il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e non si tratta di assunzione a tempo determinato.

Con la quinta censura il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., articola tre quesiti di diritto con i quali chiede se la Corte del merito sia incorsa nella violazione del denunciato art. 112 avendo omesso di valutare la prospettazione difensiva secondo la quale costituendo il servizio irriguo- di cui alla Delib. n. 23551 del 1986- una organizzazione di carattere imprenditoriale, del tutto distinta dalla organizzazione pubblicistica della Regione Puglia, sia da parificare alle aziende autonome e se conseguentemente i rapporti. di lavoro instaurati con tale organizzazione devono essere assoggettati, per tale sola ragione, alla disciplina comune prevista per i lavoratori agricoli di cui al CCNL 1 novembre 1991 per gli operai agricoli ed alla Legge Nazionale n. 457 del 1972, art. 8.

La censura è infondata.

Non risulta, infatti, che la questione, concernente siffatta prospettazione – e nei termini in cui è stata dedotta con la censura in esame -, sia stata devoluta al giudice di appello con specifico motivo d’impugnazione. Nè il ricorrente allega gli estremi esatti in cui detta argomentazione è stata sottoposta al giudice di secondo grado.

Ciò premesso, ragioni di nomofilachia giustificano l’assunto che – come affermato in una fattispecie analoga a quella ora scrutinata – in tema di assunzioni temporanee alle dipendenze della P.A. con inserimento nella organizzazione pubblicistica dell’ente, trovano applicazione le discipline specifiche che escludono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche per i rapporti di lavoro privato, avendo riguardo all’art. 97 Cost. non alla natura giuridica del rapporto, ma a quella dei. soggetti, salvo che una fonte normativa non disponga diversamente per casi particolari (così in motivazione Cass. 17 maggio 2006 n. 11533).

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 457 del 1972, art. 8, comma 3, in relazione al CCNL 7 novembre 1991 per gli operai agricoli e florovivaisti. Sostiene, formulando il relativo quesito di diritto, che applicandosi il CCNL denunciato e trattandosi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento intimato ad esso ricorrente nel 1993 è illegittimo perchè non sorretto da motivi e cause previsti dalla legge, così come stabilito da Cass. n. 11487 del 1992 secondo la quale il completamento dell’opera cui era addetto il lavoratore assunto a tempo indeterminato costituisce giustificato motivo oggettivo solo ove ne sia anche impossibile una diversa utilizzazione.

Il motivo non merita accoglimento.

Infatti la critica muove dal presupposto che si tratti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre tanto è, in ragione delle considerazioni innanzi svolte, escluso dalla sentenza impugnata la quale, come rilevato, è rimasta intangibile in punto di accertata natura temporanea del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e d’inapplicabilità del denunciato CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti.

Con la settima censura il ricorrente, allegando violazione dell’art. 2112 c.c., chiede, ex art. 366 bis c.p.c., se va riconosciuto i vincolo di solidarietà, ex art. 2112 c.c., tra Regione Puglia e Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia – per avvenuto trapasso di azienda, con i medesimi beni organizzati e il medesimo personale, ed in attuazione della L.R. n. 15 del 1994-, anche relativamente ai crediti da lui vantati nei confronti della Regione e riferiti ad epoca antecedente al predetto trapasso di gestione.

La censura deve ritenersi assorbita risultando infondati i motivi di ricorso che precedono (Cfr. per analogo assorbimento di simili questioni sulla base delle ragioni fondanti la presente decisione:

Cass. 17 maggio 2006 n 11533 cit.).

In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nei confronti della parte resistente.

Nulla si deve disporre riguardo alla parte rimasta intimata.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in favore della parte resistente in Euro 2040, 00 di cui Euro 2000,00 per onorario oltre IVA, CPA e spese generali. Nulla per le spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte rimasta intimata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-03-2011) 02-05-2011, n. 16781 Revoca e sostituzione

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l P.G. Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica di Vercelli ricorre avverso il provvedimento di cui in epigrafe con il quale il Tribunale del riesame, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata da M.L., attinto dalla misura cautelare della custodia in carcere per varie violazioni del D.P.R n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, ha annullato la misura per alcune della contestazioni n. 2 e n. 9 della imputazione, mentre ha sostituito la custodia in carcere con la gradata misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. per altro capo in contestazione n. 1.

Quanto ai capi per cui disponeva l’annullamento, il Tribunale riteneva non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, sul rilievo che gli elementi acquisiti, in primo luogo le intercettazioni, non deponevano con certezza nel senso del contributo causale del prevenuto nella condotta criminosa contestata al fratello minorenne.

Quanto al capo residuo, il giudice riteneva sussistente il compendio indiziario, ma disponeva la sostituzione della misura in ragione del ridimensionamento del quadro accusatorio in ragione del contestuale annullamento della misura per due dei capi in contestazione e della ravvisata attenuazione del rischio di recidiva allontanamento dalla famiglia del fratello minorenne e periodo già trascorso in carcere.

L’ordinanza è stata pronunciata il 4 agosto 2010, essendovi stata espressa rinuncia dell’indagato e del difensore alla sospensione dei termini per il periodo feriale, e depositata il 5 agosto 2010.

Con atto di impugnazione del 17 settembre 2010 il PM ha interposto ricorso per cassazione.

Dopo avere argomentata la tempestività della impugnazione, il ricorrente si è soffermato a censurare le ragioni in forza delle quali il Tribunale aveva ritenuto insussistente il compendio indiziario e per l’effetto annullato la misura per i capi 1 e 9 divenuto, quest’ultimo, il capo 8 dell’imputazione provvisoria.

Sul punto, il PM ha ritenuto di supportare il ricorso con il riportare integralmente il passaggio della richiesta cautelare ove erano riportati gli elementi indiziari , contestando l’apprezzamento sviluppato dal Tribunale sia sul compendio indiziario che sull’adeguatezza della misura.

Il ricorso, assorbentemente, va dichiarato inammissibile per tardività art. 311 c.p.p., comma 1.

Dalla ordinanza del Tribunale, come detto, risulta che il M. ha espressamente rinunciato alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; tanto che l’istanza di riesame proposta nel suo interesse è stata decisa con ordinanza del 4 agosto 2010, depositata il 5 agosto 2010 e in pari data comunicata via fax all’Ufficio del PM come rappresentato nel ricorso dello stesso P.M..

Come è noto, la L. n. 742 del 1969, all’art. 2 dispone che, nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, la sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale "non opera" qualora essi o i loro difensori vi rinunzino. La facoltà di rinunciare ai termini di sospensione nel periodo feriale, accordata dalla norma in esame all’imputato (o indagato), è prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e trova la sua ragione nell’esigenza di evitare una sospensione del procedimento che potrebbe comprometterne la rapida definizione; sicchè, in presenza di una dichiarazione di rinuncia resa dall’interessato, la sospensione non opera e i termini processuali nel periodo feriale decorrono normalmente, anche in relazione agli atti di impugnazione da proporre dal PM, al quale, per le ragioni sopra indicate, nessuna possibilità di interloquire sulle determinazioni dell’imputato o indagato è riconosciuta in materia dalla legge.

Da tanto discende la tardività del ricorso, proposto dal Procuratore della Repubblica solo in data 17 settembre 2010, e quindi ben oltre il termine di dieci giorni prescritto dall’art. 311 cod. proc. pen., comma 1; termine che, stante l’intervenuta rinuncia alla sospensione dei termini nel periodo feriale da parte dell’indagato, nella specie decorreva dalla data di comunicazione (5 agosto 2010) dell’ordinanza del Tribunale del Riesame (cfr. Sezione 6^, 14 gennaio 2009, PM in proc. Carini, rv. 242405; nonchè, Sezione 6^, 15 gennaio 2009, PM in proc. Mazzocchi, rv. 243061).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-02-2011) 17-05-2011, n. 19286

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ad eccezione di quello sub a) e l’eliminazione della relativa pena.
Svolgimento del processo

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 21.05.2009, ha dichiarato la prescrizione per talune imputazioni rideterminando la pena in anni cinque e mesi nove di reclusione ed Euro 5.700,00 di multa, ricorre la difesa del M., deducendo il vizio di violazione di legge perchè, pur dando per pacifiche le responsabilità del M. in ordine ai reati ascrittogli, rileva che la Corte ha errato nel non dichiarare prescritti anche i reati di cui ai capi B) D) E) G) I) N) P) F1) J2) T1) U1) con conseguente riduzione della pena.
Motivi della decisione

Il ricorso solo in parte è fondato.

Le imputazioni richiamate in ricorso riguardano due tipi di reati: la tentata truffa aggravata (capi D, E, U1, A2, C2, H2) e la ricettazione (B, G, I, N, P, F1, J2, T1, U1).

Va innanzitutto precisato che pur trattandosi di fatti realizzati negli anni (OMISSIS), essendo intervenuta la sentenza di primo grado nel 2009, la prescrizione deve essere commisurata alla stregua della nuova regolamentazione della prescrizione del reato, ai sensi della L. n. 251 del 2005, art. 10 e secondo l’interpretazione che ne ha dato la sentenza n. 393 del 2006 della Corte costituzionale che nel caso in esame è anche quella più favorevole all’imputato.

Ciò posto, il primo gruppo di reati si prescrive in anni sette e mesi sei, cui vanno aggiunti nove mesi relativi ai periodi di sospensione della procedura, come ritenuto in sentenza e come in effetti è.

Il secondo gruppo dei reati si prescrive in dieci anni, cui vanno aggiunti i nove mesi relativi ai periodi di sospensione della procedura.

Di conseguenza devono essere dichiarati prescritti i reati di cui ai capi D, E, U1, A2, C2, H2 e solo in tali limiti va accolto il ricorso.

Va anche eliminata la pena relativa ai reati dichiarati prescritti che si commisura, secondo quanto disposto dal giudice di prime cure , in mesi sei di reclusione ed Euro 1000,00 di multa. La pena residua, di conseguenza, è determinata in anni cinque e mesi tre di reclusione ed Euro 5.100 di multa.

I motivi di ricorso non sono fondati per le imputazioni di ricettazione e vanno quindi rigettati.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a sei episodi di tentata truffa (capo D) capo E), U1, A2, C2, H2) perchè estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena applicata in aumento per la continuazione di mesi sei di reclusione ed Euro 1000,00 e pertanto ridetermina la pena residua in anni cinque e mesi tre di reclusione ed Euro 5.100,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.