Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 31-05-2011, n. 407 contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con il ricorso in epigrafe la Cooperativa Ariete a r.l. ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione di questo Consiglio n. 192 del 13 aprile 2000.

La società ricorrente ha esposto quanto appresso.

Con la richiamata decisione, questo Consiglio accoglieva il ricorso della ricorrente avverso la propria esclusione dall’appalto concorso per il servizio di pulizia del Policlinico universitario di Messina, dell’Istituto di oncologia e degli altri istituti della Facoltà di medicina e chirurgia, annullando altresì i provvedimenti di aggiudicazione dei rispettivi lotti alle società SO.La.PU.MA. S.p.A. e M.T.S. S.p.A.

Con atto di diffida notificato il 13 giugno 2000, la ricorrente invitava l’Università degli studi e l’Azienda Policlinico a dare esecuzione al giudicato.

Con atto, prot. n. 4454, del 26 luglio 2000, l’Azienda comunicava alla ricorrente di non poter stipulare il contratto di appalto in esecuzione del giudicato, ostandovi la nota informativa del Prefetto di Messina, n. 2632/UA/Jab., del 10 luglio 2000, nella quale si segnalava che il sig. Ca.Ma., indagato per il reato di cui all’art. 416 bis, commi 1 e 3 c.p., nell’ambito del procedimento penale n. 2225/97 presso la locale Procura della Repubblica sarebbe gestore di fatto della società Coop. Ariete e che vi sarebbero oggettivi tentativi di infiltrazione mafiosa nella medesima società.

Successivamente, a seguito dell’intervenuta modificazione della compagine sociale, la ricorrente, con atto notificato il 12 dicembre 2003, diffidava nuovamente l’Azienda e l’Università a provvedere all’esecuzione della decisione e proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato.

Con decisione del 27 luglio 2005, n. 473/1005, questo Consiglio rigettava il ricorso, ritenendo "sussistente il presupposto dell’inerzia da parte della stessa di atti comportanti elusione o violazione del giudicato, in quanto tali nulli di pieno diritto e suscettibili di mera disapplicazione "incidenter tantum" da parte del giudice dell’ottemperanza".

Con diffida del 4 novembre 2005, la ricorrente chiedeva all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato di cui alla citata decisione n. 192/2000, ponendo a fondamento dell’istanza, il rilascio, in data 26 ottobre 2005, di una nuova certificazione antimafia da parte del Prefetto di Messina.

Con deliberazione del 22 dicembre 2005, l’Amministrazione respingeva l’istanza in considerazione del "… perdurante carattere ostativo della certificazione negativa antimafia di cui alla comunicazione in data 19 luglio 2000, finché la stessa non venga rimossa con efficacia ex tunc, in via giurisdizionale o con atto di autotutela dell’autorità emanante …".

La ricorrente proponeva un nuovo ricorso per l’esecuzione del giudicato che veniva respinto da questo Consiglio con la decisione n. 512 del 12 settembre 2006.

Ad avviso di questo Consiglio nessuna valenza modificativa della certificazione antimafia negativa del 19 luglio 2000 poteva essere attribuita alla nota prefettizia dell’ottobre 2005.

Dopo la summenzionata decisione del 2006, sono, peraltro, intervenuti nuovi fatti che dimostrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la ricorrente non versava nel 2000 in alcuna condizione ostativa alla stipulazione del contratto.

In particolare, con sentenza del Tribunale di Messina in data 31 ottobre 2008, il sig. Ma. era prosciolto dall’accusa per i fatti che avevano dato luogo al diniego di rilascio, nel 2000, del certificato antimafia.

Non v’è, quindi, dubbio, ad avviso della ricorrente che la stazione appaltante debba compiere tutti gli atti necessari volti a ottemperare alla decisione di questo Consiglio n. 192 del 2000.

In particolare, sarebbe a suo carico l’obbligo di chiedere al Prefetto una nuova certificazione antimafia che revochi con efficacia ex tunc la precedente nota prefettizia del 19 luglio 2000.

2) Resistono al gravame le intimate Azienda universitaria Policlinico "G. Martino" e l’Università degli studi di Messina.

3) Il ricorso è inammissibile.

Come già rilevato dalle decisioni di questo Consiglio n. 473/05 e n. 512/06, la Cooperativa ricorrente ben avrebbe potuto e dovuto coltivare l’impugnativa a suo tempo proposta nei confronti della certificazione antimafia negativa del 19 luglio 2000 e del conseguente, dovuto, provvedimento assunto dall’Azienda in data 26 luglio 2000, al fine di rimuoverne con efficacia ex tunc gli effetti pregiudizievoli. In difetto, risulta palesemente inammissibile la nuova iniziativa giurisdizionale intrapresa attraverso lo strumento del ricorso per esecuzione di giudicato, di per sé inidonee a vanificare gli effetti di statuizioni provvedimentali negative motivatamente assunte dall’Amministrazione, la cui eventuale illegittimità avrebbe se mai dovuto formare oggetto di censura in sede di ordinario giudizio di cognizione.

Va, inoltre, sottolineato, che la richiesta alla Prefettura di rilasciare alla ricorrente una nuova certificazione antimafia che revochi quella del 29 luglio 2000 non costituisce "effetto conformativo" del giudicato.

Dal giudicato, infatti, sorgeva per l’Amministrazione l’obbligo di porre in essere gli atti necessari per l’attribuzione dell’appalto, con esclusione dell’obbligo di eliminare cause ostative non dipendenti dalla sua sfera di attribuzioni.

4) In conclusione, per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

Si ravvisano, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 16 dicembre 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Guido Salemi, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 31 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 16-06-2011, n. 5357 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

su delega dell’avv. Stoppa,, come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente, proprietaria di immobile residenziale sito nel Comune di Capodimonte (VT), Strada Piansano, n. 42, distinto in NCEU al Foglio 20, part.lla 607 sub 10 graffata con sub.18, riferisce che tale immobile è stato edificato con concessione edilizia n. 17 del 7.9.1982 e che in data 16.12.2010 è stata presentata un’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di una loggia di circa mq 1,76, mediante demolizione di una porzione del prospetto e ricostruzione di muratura perimetrale arretrata. Secondo la ricorrente la realizzazione della loggia comporterebbe una riduzione della superficie interna dell’appartamento da m.69,70 a m. 67,10 pari ad una riduzione della volumetria per mc 7,15.

Lamenta la ricorrente che dopo oltre un mese dalla scadenza del termine di cui all’art.20 del DPR n. 380 del 2001, l’Amministrazione non avrebbe ancora provveduto sull’istanza proposta e che la mancata conclusione del procedimento attivato con la predetta istanza di permesso di costruire sarebbe illegittima ai sensi dell’art. 117 del cpa e, pertanto, chiede a questo Tribunale la conseguente dichiarazione dell’obbligo del Comune intimato di provvedere.

A tal fine allega quale unico articolato motivo di impugnazione la Violazione e falsa applicazione dell’art.20 del DPR n. 380 del 2001. Violazione e falsa applicazione dell’art.2 della Legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere, in quanto il Comune ai sensi della normativa edilizia rubricata avrebbe dovuto concludere il procedimento attivato dalla parte entro 75 giorni dalla presentazione della domanda e adottare il provvedimento finale entro il 1° marzo 2011; in tal senso, risulterebbe violato l’obbligo sancito dall’art. 2 della Legge n. 241 del 1990, con la conseguente formazione del silenziorifiuto ai sensi dell’art.20, comma 9 del Dpr n. 380 del 2001. Conclude con la richiesta della declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di permesso di costruire presentata e il conseguente obbligo del Comune di pronunciarsi con un provvedimento espresso, disponendo la nomina di un commissario ad acta in caso del protrarsi dell’inadempimento.

Il Comune di Capodimonte intimato non si è costituito in giudizio.

Alla Camera di consiglio del 9 giugno 2011, la causa è stata introitata per la decisione.

2. Nel merito, il ricorso presenta profili di fondatezza e va, pertanto, accolto, nei sensi di seguito precisati.

2.1. Il Collegio osserva che il petitum della domanda ricade nel giudizio disciplinato dagli articoli 31 e 117 del c.p.a. introdotti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, norme che regolano gli aspetti processuali del rito speciale per le controversie instaurate a fronte dell’inerzia serbata dall’Amministrazione, nonché nel meccanismo di formazione "automatica" del silenzio, di cui alla disciplina "sostanziale" dettata dall’art.2 della Legge n.241 del 1990 e succ. modif.. In particolare, la domanda è stata proposta nel giudizio diretto ad accertare se il silenzio serbato da una Pubblica Amministrazione sull’istanza del richiedente violi, o meno, l’obbligo di adottare il provvedimento esplicito richiesto con l’istanza stessa (in generale, cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 9 gennaio 2002, n.1). Scopo del ricorso contro il silenzio rifiuto, quindi, è ottenere un provvedimento esplicito dell’Amministrazione che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione che investa la fondatezza o meno della sua pretesa, garantendo così l’obbligo di pronuncia espressa (positiva o negativa) e motivata nonchè del rispetto del clare loqui gravante sull’Amministrazione, in ottemperanza ai principi, di portata ancora più generale, di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, chiarezza e leale collaborazione tra P.A. e privato nonché correttezza e buona amministrazione di cui all’art.97 della Cost. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n.1586; idem, 29 febbraio 2008, n. 793; Tar Lazio, Roma, sez. II, 15 luglio 2009, n. 7011).

Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti non risulta formalmente concluso dal Comune di Capodimonte il procedimento avviato con l’istanza proposta dalla ricorrente, con la conseguenza che, allo stato, rileva la perdurante e ingiustificata inerzia dell’Amministrazione riguardo la specifica richiesta da parte della sig.ra P. di provvedere sull’istanza di permesso di costruire la suddetta opera edilizia.

2.2. Nella specie, si è formato il silenzio rifiuto e sussistono i presupposti di operatività, in favore della ricorrente, del relativo meccanismo di tutela giurisdizionale e pertanto, va accolto il ricorso proposto sul detto silenziorifiuto formatosi sulla predetta domanda, fermo restando che l’accoglimento del gravame comporta esclusivamente l’obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere sull’istanza proposta dal soggetto interessato in modo espresso e motivato (positivamente o negativamente), assegnando al Comune di Capodimonte stesso il termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla notificazione a cura di parte ricorrente o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza, e con l’avviso che nell’eventualità di una persistente inadempienza, la Sezione – oltre ai seguiti previsti dalla legge per il mancato rispetto degli ordini del giudice – su istanza di parte nominerà un Commissario "ad acta" per provvedervi successivamente all’inutile scadenza del termine qui concesso all’Amministrazione, con spese ed oneri a carico di quest’ultima.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

– lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo per il Comune di Capodimonte (VT) di provvedere in modo espresso e motivato (positivamente o negativamente) sull’istanza prodotta dalla ricorrente, entro il termine di 90 giorni (novanta), decorrente dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza, nei termini e nei modi di cui in motivazione;

– compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-07-2011, n. 5906 Indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso indicato in epigrafe il Sig. R.V., appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, destinato a prestare servizio all’estero ai sensi della legge n. 838 del 1973 dal 25 settembre 1988 al 28 agosto 1992 ha chiesto il riconoscimento del suo diritto a percepire l’indennità di servizio all’estero, maggiorata degli interessi e rivalutazione monetaria nella misura corrispondente alla qualifica posseduta anziché in quella stabilita per il posto di organico all’estero concretamente occupato.

A tale proposito il ricorrente lamenta la violazione della legge n. 312 del 1980 e della legge n. 432 del 1981.

L’Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 16 marzo 2011 la causa è passata in decisione.

Il ricorso non si appalesa fondato.

Il Collegio non rinviene alcuna valida ragione per discostarsi dal costante orientamento del giudice amministrativo di primo e secondo grado secondo il quale, in caso di destinazione all’estero di personale militare ai sensi della legge 27 dicembre 1973 n. 838, gli inquadramenti nei livelli retributivi effettuati in applicazione della legge 11 luglio 1980 n. 312, nonché di successive disposizioni di riordino giuridico ed economico della carriera, non influiscono sull’indennità di servizio all’estero che resta determinata nella misura prevista per il postofunzione indicato nel provvedimento formale di destinazione all’estero. (cfr. tra le tante CONS. STATO – SEZ.IV – n.46 del 9 gennaio 2001).

Va, pertanto, aggiunto che nel caso di specie correttamente l’Amministrazione ha attribuito al ricorrente l’indennità di servizio all’estero tenendo conto della tabella 2, annessa alla suddetta legge n. 838/1973, riguardante gli allineamenti economici tra il personale del Ministero della Difesa e quello del Ministero degli Affari Esteri in servizio all’estero, che prevede, per il personale di vigilanza, l’allineamento dell’appuntato dell’Arma dei Carabinieri al commesso capo.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-12-2011, n. 25979 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 14 e 17 aprile 2007, la s.a.s. Alaggi Pescara di Bozzuto Domenico & c. chiede, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il 7 dicembre 2006 e notificata il successivo 15 febbraio 2007, con la quale la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto, perchè tardiva, dell’opposizione proposta dalla società con ricorso depositato l’8 febbraio 2005 avverso le cartelle esattoriali notificatele, rispettivamente il 9 gennaio 2001, il 2 marzo 2001, il 5 maggio 2003 e il 7 settembre 2004 e relative a somme dovute all’INAIL a titolo di omesse rate del premio per il periodo 1984- 2002.

L’INAIL resiste alle domande con rituale controricorso mentre la s.p.a. SO.GE.T. (concessionaria del servizio di riscossione) non ha svolto difese in questa sede.

L’INAIL ha infine depositato una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1 – Col primo motivo, la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 e art. 24 Cost., commi 1 e 2.

In proposito sostiene che la Corte territoriale ha errato nel considerare di natura perentoria il termine di quaranta giorni per proporre opposizione avverso la cartelle esattoriali stabilito dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5. 2 – Col secondo motivo, subordinato al mancato accoglimento del primo, la difesa della società deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 12 preleggi e il vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello omesso di pronunciare in ordine alla domanda di accertamento negativo, proposta dalla ricorrente sia in primo che in secondo grado, in ordine alla riconducibilità delle lavorazioni svolte dalla società nel periodo 1990-2002 alla voce di tariffa (n. 6422), arbitrariamente stabilita dall’INAIL in variazione della precedente, con la richiesta di accertamento della eventuale esistenza di differenze dovute sui premi già pagati per il periodo 1990/2002.

Il ricorso, i cui due motivi vanno esaminati congiuntamente, è infondato.

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, stabilisce che "Contro l’iscrizione a ruolo, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all’ente impositore ed al concessionario".

Questa Corte ha in plurime occasioni (cfr. ad es. Cass. 15 ottobre 2010 n. 21365, 1 luglio 2008 n. 17978 e 27 febbraio 2007 n. 4506) definitivamente osservato al riguardo che il termine di quaranta giorni, stabilito dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 per proporre opposizione nel merito contro l’iscrizione a ruolo comunicatagli con la notificazione della relativa cartella di pagamento, onde accertare l’infondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio perchè diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano nè la non espressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, nè che l’iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l’Ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell’ente impositore.

Il collegio condivide tale orientamento, rilevando altresì la manifesta infondatezza del dubbio di illegittimità costituzionale della norma in esame sollevato dalla difesa della società per contrasto con l’art. 24 Cost., commi 1 e 2, recentemente escluso dalla Corte costituzionale con ordinanza del 29 marzo 2007 n. 111 – richiamata anche dalla difesa dell’INAIL -, che ha ritenuto "rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità" con tale norma "concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio, ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione, nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni".

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno correttamente accertato la decadenza della società dal proporre opposizione, rilevando il superamento del previsto termine perentorio da parte di essa, il cui ricorso avverso le cartelle esattoriali tutte notificatele in data antecedente al 6 maggio 2004 è stato depositato solo in data 8 febbraio 2005.

La conseguente incontestabilità della pretesa contributiva relativa al periodo considerato ne preclude il riesame nel merito ancorchè in sede di giudizio promosso con azione di accertamento negativo dei presupposti della stessa con riferimento al medesimo periodo contributivo, come infondatamente preteso nel caso di specie dalla società in via subordinata.

Il ricorso va pertanto respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, effettuato, con la relativa liquidazione, in dispositivo. Nulla per le spese della Soget s.p.a., che non ha svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare all’INAIL le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge; nulla per le spese di Soget s.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.