Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-03-2011) 13-04-2011, n. 15146 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 9.02.2010 la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la domanda proposta da C.F. volta all’applicazione della disciplina di favore di cui all’art. 671 c.p.p., comma 1, in relazione ai reati giudicati con le sentenze di condanna pronunciate dalla stessa Corte di Appello partenopea il 18.1.208 ed il 10.7.2008, la prima in relazione al reato di cui all’art. 629 e art. 628 c.p., consumato in Napoli il 21.2.2007 ed il secondo per i reati di rapina e porto abusivo di arma, commessi in (OMISSIS).

A sostegno della decisione il giudice dell’esecuzione osservava che, i reati giudicati con le sentenza anzidette, pur essendo analoghi e determinati da un’unica motivazione e pur concorrendo lo stato di tossicodipendenza, non potevano essere unificati ai sensi dell’art. 81 c.p. perchè rimasti indimostrati elementi specifici dai quali dedurre l’unicità del disegno criminoso.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il predetto C.F., assistito dal difensore di fiducia, denunciando violazione di legge ed illogicità della motivazione impugnata.

Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente che:

– la Corte distrettuale avrebbe del tutto disatteso lo stato di tossicodipendenza dell’istante, nonostante il rilievo dato ad esso dalla novella 49/06;

– strettamente connessa a tale premessa è la omessa valutazione del movente come dato unificante delle condotte;

– erroneamente avrebbe altresì censurato la Corte di merito la mancata allegazione probatoria da parte dell’istante in ordine alla dimostrazione dell’intento unitario.

3. Il P.G. in sede depositava motivata requisitoria scritta, concludendo per la inammissibilità dell’impugnazione, attesa la genericità delle censure illustrate.

4. Il ricorso è fondato.

4.1 Ed invero la motivazione impugnata appare, per più versi, contradditoria e non del tutto coerente con i dati di fatto valutati.

Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1^, 12.05.2006, n. 35797) secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr., per tutte, Cass., Sez. 2^, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1^, 15.11.2000/31.1.2001, Barresi).

La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anzicchè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve, di regola, essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni.

Detto accertamento, infine, ed è quello che in particolare interessa ai fini del presente giudizio, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti. 4.2 Tanto premesso sul piano dei principi, non può non convenirsi con la conclusione che la Corte di merito non abbia fatto di essi puntuale applicazione.

Il giudice a quo, infatti, ha fondato la sua decisione sul dato, francamente apodittico, che non risulterebbero acquisti "specifici elementi" dimostrativi che i reati in esame siano stati il risultato di una originaria ideazione, mentre, come da superiore insegnamento, l’intento unitario va desunto da quelli che questa Corte ha definito "indici esteriori significativi", indici che, nella fattispecie, ricorrono quanto alla analogia dei reati (contro il patrimonio e con l’uso di una componente violenta) quanto alla vicinanza temporale delle condotte, quanto alla medesimezza del locus commissi detteti e dalla identità del movente, che, pare di capire, è riconducibile allo stato di tossicodipendenza dell’istante, circostanza questa la quale, nei termini appena detti non del tutto desumibili nè dal ricorso nè dall’ordinanza impugnata, potrebbe avere rilievo decisivo per la decisione.

Ne consegue, in conclusione, che il sillogismo logico-giuridico sviluppato dal giudice a quo ha una premessa ed una conclusione non esaustivamente coerenti con i principi giurisprudenziali ormai di consolidata affermazione ed innanzi richiamati.

5. Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza in esame va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.

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Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-05-2011, n. 351 Danni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, sono stati accolti, previa riunione, i ricorsi proposti dalle signore La.Ro. avverso l’occupazione e la successiva espropriazione di un immobile di loro proprietà (opificio industriale, con annessa casa per il custode e terreno libero circostante), finalizzate alla realizzazione di una scuola media, annullando tutti i provvedimenti ablatori impugnati ed accogliendo, altresì, la domanda risarcitoria avanzata dalle ricorrenti medesime, con conseguente condanna del Comune di Catania a risarcire il danno per la perdita del bene, nella misura del suo valore di mercato alla data della proposizione della domanda risarcitoria (comportante abdicazione al diritto di proprietà), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione delle questioni trattate e dell’esito della controversia.

2. Le ricorrenti hanno interposto l’appello in trattazione avverso la predetta pronunzia, limitatamente alle parti in cui il TAR:

a) ha omesso di pronunziarsi espressamente sulla domanda di risarcimento dei danni connessi allo spossessamento dell’immobile durante il periodo di occupazione illegittima, periodo che va dal 4 ottobre 1993 (data di immissione in possesso del bene da parte del Comune, come da verbale versato in atti) al 16 febbraio 2010 (data di proposizione della domanda risarcitoria con effetti abdicativi sul diritto di proprietà); b) ha demandato al Comune di Catania, ex art. 35 D.Lgs. n. 80/98, la determinazione del risarcimento dovuto, anziché disporre consulenza tecnica d’ufficio;

c) ha compensato le spese di giudizio, anziché porle a carico del Comune soccombente.

3. Il Comune intimato si è costituito in giudizio per resistere all’appello, replicando puntualmente alle contestazioni di controparte.

Si sono costituiti in giudizio anche gli Assessorati regionali al territorio ed alla pubblica istruzione.

Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2011 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

4. L’appello parziale in trattazione va accolto nei sensi appresso indicati.

Come accennato, l’Amministrazione comunale è stata condannata dal TAR di Catania a risarcire il danno subito dalle ricorrenti in ragione dell’illegittimità della procedura espropriativa. In particolare, è stato ritenuto conseguentemente spettante alle ricorrenti medesime una somma di denaro pari al valore che l’immobile di loro proprietà – oggetto dell’illegittima procedura – aveva (o avrebbe avuto) al momento della proposizione della domanda giudiziale, da intendersi, nel caso di specie, proposta in data 16 febbraio 2010 (data quest’ultima in cui le ricorrenti hanno chiesto espressamente il risarcimento del danno e non la restituzione del bene). Orbene, facendo applicazione dell’art. 35 D.Lgs. n. 80/98, il comune di Catania è stato chiamato a proporre alle istanti, tenendo conto di tutti gli atti di causa, dei documenti e degli atti esibiti dalle parti e detraendo dall’importo determinato quanto eventualmente già corrisposto, il pagamento di una somma:

1) pari al valore venale dell’immobile – secondo i criteri ordinari di estimo e, tra l’altro, tenendo conto del prezzo medio di mercato per aree delle medesima tipologia, con le medesime caratteristiche urbanistiche, ricadenti nella stessa zona e svolgendo l’indagine sui prezzi praticati nel mercato immobiliare anche attingendo informazioni presso le agenzie immobiliari più accreditate della zona – all’epoca di notificazione del ricorso;

2) trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata, deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, da computarsi dalla data di proposizione della domanda innanzi al primo Giudice fino alla data di deposito della relativa decisione; sulle somme progressivamente e via via rivalutate sono, altresì, dovuti gli interessi nella misura legale secondo il tasso vigente nei diversi periodi di riferimento; infine, sulla somma così liquidata, decorrono gli interessi legali dalla data di deposito della medesima decisione fino all’effettivo soddisfo.

5. Con l’appello in trattazione, le ricorrenti lamentano, anzitutto, la mancata pronunzia del TAR sulla richiesta di risarcimento dei danni connessi alla mancata utilizzazione dell’immobile oggetto di causa per tutto il periodo di spossessamento, non connessi dunque alla sola perdita della proprietà dell’immobile.

6. La pretesa è fondata.

Come ampiamente, e di recente, chiarito da questo Consiglio di Giustizia (CGA 18 febbraio 2009, n. 49), l’utilizzazione senza titolo di un bene di proprietà privata comporta, normalmente, due distinti danni, i quali vanno entrambi risarciti, anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), relativi alla necessaria integrità del ristori del pregiudizio derivante da attività illecita dell’amministrazione

Il primo attiene alla perdita (definitiva) della proprietà, che avviene nel momento in cui è adottato il provvedimento di cui all’articolo 43 del testo unico (norma dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza C. Cost. 293/010) o quando, come nella specie, il privato "rinuncia" alla proprietà.

Il secondo danno riguarda la mancata utilizzazione del bene (o del suo corrispondente valore monetario) per il periodo compreso tra l’inizio della occupazione senza titolo e la perdita della proprietà.

Tale seconda voce di danno, espressamente richiesta in primo grado, deve essere risarcita in modo pieno e completo, ma, ovviamente, senza determinare duplicazioni o sovrapposizioni con il ristoro già insito nel risarcimento calcolato sulla perdita del bene, opportunamente rivalutato.

Occorre utilizzare, dunque, in mancanza di prova concreta da parte dei soggetti interessati di avere subito perdite maggiori, il consueto criterio degli interessi legali sul valore di mercato dell’immobile, per il periodo di effettivo spossessamento, salvi gli accessori secondo legge fino al soddisfo, senza che si debbano applicare i criteri legali (dodicesimo del valore di mercato del bene su base annua) relativi alla ben diversa ipotesi dell’occupazione legittima.

7. Non si può dare positivo seguito, invece, alle ulteriori richieste formulate dalle appellanti, non risultando necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio in luogo dell’utilizzazione della procedura semplificata ex art. 35 D.Lgs. n. 80/98 per la determinazione del risarcimento dovuto, né sussistendo i presupposti per sovvertire, nei limiti della loro sindacabilità, le giuste ragioni che hanno portato i primi Giudici a disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, responso che in questa sede, peraltro, viene confermato con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.

8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello parziale interposto va in parte accolto, nei sensi predetti.

Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possano essere assorbiti in quanto ininfluenti ed irrilevanti ai fini della decisione. Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in appello in epigrafe.

Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2011, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Gerardo Mastrandrea, estensore, Gabriele Carlotti, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, componenti.

Depositata in Segreteria il 2 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 18-05-2011, n. 431 Competenza del Consiglio di Stato e del T.A.R. Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, premesso che con decreto 31 gennaio 2008 n. 76 la Corte d’appello di Reggio Calabria, accogliendo un ricorso presentato ai sensi della l.n. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore di una somma pari ad Euro 19.613,34 a titolo di risarcimento per l’eccessiva durata del processo, oltre interessi dal decreto al soddisfo, nonché Euro 1.654, 85 a titolo di spese legali, oltre gli accessori di legge, e precisato che il decreto era stato notificato e poi seguito da atto di diffida rimasto senza esito alcuno, chiedeva a questo Tribunale, con ricorso notificato il 18 settembre 2010 e depositato il successivo giorno 28, di adottare gli opportuni provvedimenti idonei ad assicurare l’esecuzione integrale del decreto in oggetto.

Con memoria depositata il 2 aprile 2011 si costituiva l’amministrazione ed alla camera di consiglio del 6 aprile 2011, nella quale la parte ricorrente eccepiva la tardività della costituzione nonché della produzione documentale dell’amministrazione, il ricorso è stato posto in decisione.

2. Occorre precisare che il presente giudizio è stato incardinato con ricorso notificato, al Ministero della Giustizia a Roma ed all’Avvocatura distrettuale, in data 1821 settembre 2010 e, quindi, dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo).

2.1. Ciò è rilevante, intanto, ai fini dell’individuazione del giudice competente.

L’art. 113 c.p.a., al co. 2, prevede per l’ottemperanza dei provvedimenti del giudice ordinario di cui all’art. 112, co. 2, lett. c) la competenza – che a mente dell’art. 14, co. 3, ha natura funzionale – del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, così escludendo la competenza del Consiglio di Stato, al contrario di quanto prima avveniva in base all’abrogato art. 37, co. 1 e 2, l.n. 1034/71.

Si deve, quindi, affermare la competenza funzionale di questo Tribunale amministrativo, essendo stata domandata l’ottemperanza di un provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Reggio Calabria.

2.2. Alla luce delle disposizioni codicistiche risulta poi fondata l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa di parte ricorrente. Ai sensi dell’art. 46, la costituzione, così come la presentazione di memorie, può avvenire nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento della notificazione del ricorso, termine che in base all’art. 87 è dimezzato e pari, dunque, a trenta giorni; poi secondo l’art. 73, sempre in combinato disposto con l’art. 87, le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a quindici giorni liberi e presentare repliche fino a dieci giorni liberi.

E’ evidente, dunque, che la "memoria di costituzione" depositata dall’Avvocatura dello Stato giorno 2 aprile per la camera di consiglio fissata per giorno 6 è tardiva. Non potrà, dunque, tenersi conto delle difese scritte e dei documenti ad esse allegati, ferma restando l’ammissibilità della mera costituzione in giudizio, per la quale la violazione del termine non produce effetto alcuno.

3. Ciò premesso, nell’odierna fattispecie sono integrate tutte le condizioni dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione condannata al pagamento di una somma di denaro.

In primo luogo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il collegio non ha ragione di discostarsi, il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 l. n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (vd., da ultimo, Cons. St., IV, 23 dicembre 2010 n. 9342 e 6 maggio 2010, n. 2653).

E’ stata poi fornita la prova del passaggio in giudicato del decreto, che è solo ricorribile per Cassazione: è in atti, infatti, copia con l’attestazione della Cancelleria della Corte d’appello di Reggio Calabria del 7 ottobre 2010 che "a tutt’oggi non risulta proposto ricorso per Cassazione avverso il superiore decreto".

2. Ciò posto, stante l’idoneità del titolo giudiziale all’esecuzione coatta e perdurando l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la diffida ritualmente notificata da parte ricorrente, va dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente, entro il termine di giorni novanta (90) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione, dei sopra precisati importi dovuti per il predetto titolo (con esclusione delle spese per il precetto, atto estraneo alla presente procedura), oltre agli interessi legali dal 31 gennaio 2008 al soddisfo, alle spese legali liquidate dalla Corte e alle spese di registrazione del decreto (cfr. Tar Napoli, IV 17 gennaio 2011 n. 242).

Nell’eventualità d’inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di subdelega, il quale nei successivi giorni novanta (90) dovrà provvedere sia all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono forfettariamente liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e per l’effetto,

– dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato nei modi e nei termini di cui in motivazione;

– per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di subdelega, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;

– condanna l’Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese di lite, che forfetariamente si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, oltre rimborso spese generali al 12,50%, IVA e C.p.a. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20057 contratti

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Svolgimento del processo

1. Nel 1977 G.P., titolare della omonima impresa di costruzioni alla quale poi era succeduta la s.a.s. Giancaterino Costruzioni, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone il Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Frosinone – il quale nell’agosto 1968 gli aveva affidato i lavori di costruzione della rete viaria consortile nella zona nord del nucleo di industrializzazione (OMISSIS)-, chiedendone la condanna al pagamento di alcune somme, tra le quali quella di l. 275.775.168 a titolo di compenso per il conglomerato bituminoso impiegato per la formazione dello strato di collegamento (binder) della pavimentazione stradale, calcolato tenendo presente che il prezzo unitario di L. 8.000 previsto nell’elenco prezzi in capitolato andava applicato con riferimento ad ogni metro quadro dello strato e non già ad ogni metro cubo di conglomerato, come preteso dalla stazione appaltante.

Costituitosi in giudizio il Consorzio – il quale resisteva alla domanda attrice eccependo, quanto al conglomerato bituminoso, che la riserva dell’appaltatore era inammissibile per decadenza e comunque infondata -, istruita la causa, il Tribunale accoglieva in parte la domanda, condannando il Consorzio al pagamento, a titolo di compenso per il conglomerato bituminoso, della somma di L. 263.927.864 oltre rivalutazione ed interessi.

Il Consorzio interponeva appello (insistendo nelle eccezioni e difese svolte in primo grado), cui resisteva la Giancaterino Costruzioni proponendo anche appello incidentale per il riconoscimento degli altri importi richiesti. La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento sia dell’appello del Consorzio sia dell’appello incidentale, rigettava la domanda attrice di pagamento del compenso per il conglomerato bituminoso secondo il diverso criterio di calcolo addotto e condannava il Consorzio a pagare la somma di Euro 109.834,51 per gli altri titoli dedotti. La Corte di merito osservava, per quanto attiene al suddetto profilo di domanda, che la indicazione, nell’elenco prezzi di cui al capitolato, del prezzo del conglomerato bituminoso in L. 8.000 "per ogni mq.", anzichè metro cubo, era da ritenere – considerando che la contabilizzazione al metro quadro implicherebbe una maggiorazione del corrispettivo dell’intero appalto di quasi quattro volte rispetto all’originario prezzo d’appalto complessivo, e che dalle risultanze della prova testimoniale emergeva che il prezzo unitario di L. 8.000 corrispondeva a quello di mercato calcolato a metro cubo – frutto di mero errore materiale in sede di redazione del contratto. Errore che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice (il quale non aveva tenuto conto delle risultanze della prova testimoniale espletata ritenendola diretta a provare fatti contrari al contenuto del documento contrattuale e quindi inammissibile), doveva ritenersi accertabile con ogni mezzo di prova, al di là della forma di volta in volta richiesta per il contratto cui afferisce, onde consentire al giudice la formazione di un corretto convincimento circa la reale ed effettiva volontà dei contraenti.

4. Avverso tale sentenza, pubblicata il 22 giugno 2006, la Giancaterino Costruzioni s.a.s. ha, con atto notificato il 18 settembre 2007, proposto ricorso a questa Corte basato su due motivi.

Resiste il Consorzio per l’area di sviluppo industriale della provincia di Frosinone con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. nonchè vizio di motivazione: si sostiene che il giudice deve basare la sua interpretazione, in presenza di un contratto stipulato per iscritto da un ente pubblico, esclusivamente sulle pattuizioni risultanti dal testo contrattuale e non può operare una interpretazione che si ponga in contrasto con il dato letterale. Con il secondo motivo, si denunzia l’insufficienza e illogicità della motivazione in relazione alla applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale.

2. Il primo motivo è privo di fondamento. Erra la ricorrente quando assume che la regola della forma scritta, prescritta per i contratti conclusi da una Pubblica Amministrazione, costituisca un limite insuperabile nell’interpretazione della volontà dei contraenti, che il giudice deve operare (anche in questi casi) in base ai criteri previsti dall’art. 1362 cod. civ. e segg. Un limite speciale siffatto non è dato individuare in tali norme del codice civile; nè risulta dalle pronuncie di questa Corte di legittimità alle quali il ricorso fa riferimento (cfr. Cass. n. 26047/2005; n. 2146/2003; n. 11247/2002), che invece, nel confermare l’assoggettamento della P.A., quando ricorre agli strumenti giuridici ordinariamente propri dei soggetti privati, ai principi ed alle regole del diritto comune tra le quali quelle poste dalle norme codicistiche sulla ermeneutica contrattuale, hanno affermato il diverso principio secondo cui, nell’indagine sulla comune volontà delle parti del contratto, il giudice deve tener conto della volontà negoziale manifestata dai contraenti nel testo e non far ricorso al contenuto delle deliberazioni dei competenti organi dell’ente attinenti alla fase amministrativa preparatoria del negozio, privi di valore di interpretazione autentica o ricognitivo delle clausole negoziali. Il criterio della c.d. interpretazione letterale, dunque, non ha, in relazione ai contratti conclusi dalla P.A., una collocazione diversa da quella assegnatagli dall’art. 1362 cod. civ. nell’ambito dei vari criteri prescritti dalle norme in questione. Tanto più che – come rettamente precisato dalla Corte di merito senza ricevere sul punto censura specifica – nella ricognizione di un errore materiale nella redazione del testo contrattuale il giudice può avvalersi di ogni mezzo di prova, indipendentemente dalla forma del contratto cui si riferisce ed anche se la discordanza tra la materiale redazione del testo e la comune ed effettiva volontà delle parti non emerga dalla semplice lettura del testo (cfr. ex multis Cass. n. 9243/2008; n. 19558/2003; n. 9127/1993).

3. La critica rivolta alla sentenza impugnata si mostra invece fondata con riguardo al secondo motivo, afferente alla utilizzazione in concreto, da parte della Corte di merito, degli elementi di giudizio disponibili, alla luce dei criteri di legge sopra ricordati, nella ricognizione dell’errore materiale.

La Corte ha basato il suo convincimento sulla sussistenza dell’errore esclusivamente su due elementi: da un lato, la contabilizzazione al metro quadro implicherebbe una maggiorazione del corrispettivo dell’intero appalto di quasi quattro volte rispetto all’originario prezzo d’appalto complessivo; dall’altro, il prezzo unitario di L. 8.000 per la posa in opera del conglomerato corrispondeva a quello di mercato calcolato a metro cubo, e non a metro quadro come scritto nell’elenco prezzi. Tale secondo dato circa il prezzo di mercato del conglomerato ha tratto dalle deposizioni dei testi D. e G., rispettivamente Direttore dei lavori e Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio committente. La società ricorrente censura tale motivazione, tra l’altro, sotto due profili, che si rivelano decisivi. Da un lato, la Corte, omettendo di dar conto delle dichiarazioni dei testi Ca., Di.Bi. e Ch., ha svolto un esame carente delle risultanze della prova testimoniale, peraltro limitato ai soli testi indicati dal committente Consorzio. Dall’altro, ha omesso di individuare le ragioni e gli elementi che giustifichino la conclusione secondo la quale la società appaltatrice avrebbe manifestato la volontà di accettare un prezzo del conglomerato calcolato a metro cubo, anzichè a metro quadro. Questione ineludibile – ma non affrontata – nel momento in cui si accerta la reale volontà comune delle parti, il che implica l’indagine anche sulla volontà dell’appaltatore senza la quale l’accertamento circa l’errore del committente nella redazione dell’elenco prezzi si palesa privo in sè di rilevanza.

4. Si impone pertanto la cassazione della sentenza con il rinvio per un nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, la quale, in diversa composizione, provvedere anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

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