Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-03-2011, n. 6337 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

1. I sigg. R.G., V.M., B. M., S.M., A.P., M. R., C.A.F. e Q.R. (nonchè altri quattro attori) con separati ricorsi avevano adito la Corte d’appello di Roma chiedendo la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 in relazione a un giudizio promosso dinanzi al TAR del Lazio avente ad oggetto il diritto all’attribuzione di determinate qualifiche ed alla percezione del relativo trattamento economico. La Corte d’appello, riuniti i giudizi in quanto attinenti allo stesso procedimento presupposto, con decreto depositato il 5 giugno 2007 liquidava a ciascun attore la somma di Euro 4.800,00 oltre interessi legali dalla data del decreto. Liquidava le spese complessivamente nella misura di Euro 1.400,00,di cui Euro 600,00 per onorari ed Euro 300,00 per diritti, oltre spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani. I sigg.ri R.G., V.M., B.M., S.M., A.P., M.R., C.A.F. e Q.R. hanno proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto con atto notificato il 16 luglio 2008 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri formulando due motivi. La parte intimata non ha depositato difese.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ. per non essere stati gl’interessi sulla somma attribuita liquidati dalla domanda, ma dalla data del decreto, stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 90-91 c.p.c., artt. 4, 5 e 6, della tariffa professionale, per essere stati gli onorari e i diritti liquidati in misura inferiore a quella di legge, tenuto conto che i ricorsi erano stati riuniti solo all’udienza camerale, cosicchè gli onorari e i diritti, sino alla riunione, andavano liquidati separatamente per ciascun ricorso. 2.

Entrambi i motivi sono accompagnati dai prescritti quesiti.

Il primo motivo va accolto in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, gl’interessi vanno liquidati dalla domanda (ex multis Cass. 11 aprile 2005, n. 7389; 27 gennaio 2004, n. 1405; 17 febbraio 2003, n. 2382).

Dovendo il decreto impugnato essere cassato in relazione al primo motivo limitatamente ai ricorrenti ed essendo state le spese liquidate nel decreto impugnato unitariamente "pro quota" in favore degli otto ricorrenti e di altre quattro parti, la cassazione travolge anche per otto dodicesimi detta liquidazione, che deve rifarsi in questa sede, sussistendo le condizioni per la decisione della causa nel merito, attribuendo gl’interessi sulla somma liquidata dalla domanda, oltre alle spese dei due gradi di giudizio.

Quanto alle spese del giudizio di merito e di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani, va osservato quanto segue.

Secondo quanto risulta dal ricorso, dopo un giudizio presupposto unitario, le parti hanno proposto ciascuna, con il medesimo difensore, separato giudizio dinanzi alla Corte d’appello per ottenere l’indennizzo ex Lege n. 89 del 2001. Tale condotta dei ricorrenti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, hanno proposto pressochè contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dardo luogo a cause destinate alla riunione in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo (Cass. 3 maggio 2010, n. 10634) contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, imponendo l’eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi che ne derivano, comporta la valutazione dell’onere delle spese della fase di merito come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine e cioè con la liquidazione di un onorario unico per tutte le parti.

In relazione alle particolarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare per metà le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e decidendo nel merito cassa il decreto impugnato in relazione alla decorrenza degl’interessi e per otto dodicesimi con riferimento alle spese in esso liquidate. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento degl’interessi legali sulla somma liquidata dalla Corte d’appello a ciascun attore di Euro 4.800,00 dalla data della domanda giudiziale. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura complessiva di Euro 500,00 per onorari, 378,00 per diritti, 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, nonchè di metà delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura così già ridotta in Euro 300,00, di cui Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge. Spese tutte distratte in favore dell’avv. Angelo Giuliani.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8651 Società

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

ritenuto che debba essere preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello, iniziato in data successiva all’avvenuta successione dell’Agenzia delle entrate;

considerato che il ricorso è fondato su unico motivo con il quale si censura la sentenza d’appello per aver ritenuto che la notifica dell’avviso di accertamento fosse tardiva ritenendo inapplicabile la proroga disposta dalla L. n. 79 del 1997, art. 9-bis, comma 18;

ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte, secondo cui "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora una società si sia avvalsa della definizione agevolata di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 9-bis, comma 18 introdotto dalla Legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140, la proroga dei termini prevista dal comma 18, ultimo periodo, della medesima disposizione riguarda esclusivamente l’accertamento del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 41-bis nei confronti dei soci che non abbiano a loro volta definito i redditi prodotti in forma associata, ed è cumulabile con quella prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 57 nei confronti di tutti i contribuenti, rispondendo all’esigenza di attribuire all’Ufficio uno spazio di tempo sufficiente per procedere alle necessarie verifiche, nonchè per attivare le procedure di accertamento fondate sul nuovo titolo costituito dalla definizione richiesta dalla società". (Cass. n. 12882 del 2007);

ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese; accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-03-2011) 11-03-2011, n. 10098

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. che ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 20 gennaio 2009, il Tribunale di Fermo dichiarava non doversi procedere nei confronti di G. e B.P. per il reato di cui all’art. 392 cod. pen., perchè il reato estinto per intervenuta remissione di querela.

Rilevava il giudice che il querelante non era comparso in giudizio, nonostante fosse stato espressamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata interpretata come volontà di rimettere la querela.

2. Avverso la sentenza in epigrafe, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, con cui denuncia la violazione dell’art. 152 cod. pen. e difetto assoluto di motivazione, in quanto la decisione si pone in contrasto con l’interpretazione assunta dalle Sezioni unite della Suprema Corte, secondo cui, dalla mancanza comparizione della persona offesa, non si può far discendere l’implicita volontà di remissione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

E’ principio più volte affermato da questa Corte, anche a Sezioni unite, che non costituisce remissione tacita della querela, per assenza di una manifestazione inequivoca di volontà, la mancata comparizione al processo del querelante, anche nel caso in cui vi sia stato un espresso invito del giudice a presentarsi e nonostante l’eventuale l’avvertimento che l’omissione sarà considerata rinunzia alla querela (da ultimo, Sez. 6, n. 11142 del 25/02/2010, dep. 24/03/2010, Lombardi, Rv. 247014; Sez. 2, n. 44709 del 29/10/2009, dep. 20/11/2009, Santomaggio, Rv. 245632; Sez. U, n. 46088 del 30/10/2008, dep. 15/12/2008, Viele, in motivazione).

3. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata.

Quanto all’individuazione del giudice del rinvio, va qui richiamato il principio secondo cui la sentenza di non doversi procedere, resa in udienza pubblica, dopo il controllo della costituzione delle parti e prima dell’apertura del dibattimento, non è qualificabile come sentenza predibattimentale, ed è pertanto appellabile dal P.M.; ne deriva che il ricorso immediato in cassazione del P.M. per violazione di legge costituisce ricorso per saltum, con la conseguenza che, se il suo accoglimento comporti l’annullamento con rinvio, il giudice di rinvio è individuato in quello che sarebbe stato competente per l’appello (Sez. 2, n. 48340 del 17/11/2004, dep. 15/12/2004, Carducci, Rv. 230535; Sez. 4, n. 48310 del 28/11/2008, dep. 29/12/2008, Pensalfini, Rv. 242394).

Pertanto, poichè nel caso di specie la impugnata sentenza è stata resa in udienza pubblica, dopo la costituzione delle patti e la dichiarazione di contumacia dell’imputato, l’impugnazione deve essere qualificata come ricorso per saltum, con la conseguenza che gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d’appello di Ancona.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-06-2011, n. 13155 Contributi

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Svolgimento del processo

1. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. C.G., dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di tale amministrazione per 3 il rimborso di contributi previdenziali mensili relativi all’anno 2005, in pendenza della sospensione del loro versamento per effetto della normativa di emergenza successiva al sisma, che aveva colpito il Molise nell’anno 2002 (OPCM n. 3523 del 29.11.2002 e successive ordinanze di integrazione e di proroga).

Il Tribunale di Campobasso con sentenza del 29.06.2006 respingeva l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall’Amministrazione e confermava il provvedimento monitorio, disattendendo le argomentazioni dell’opponente circa l’applicabilità della normativa di riferimento ai soli datori privati.

Tale decisione, appellata, dall’Amministrazione, è stata confermata dalla Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 74 del 2008, la quale ha osservato che la sospensione del versamento dei contributi doveva ritenersi applicabile anche alla categoria dei lavoratori pubblici, in quanto colpiti anche essi dal disagio conseguente agli eventi sismici.

La Corte ha aggiunto che a non diversa soluzione conduceva la norma di cui al D.L. n. 263 del 2006 (convertito nella L. n. 290 del 2006), di interpretazione autentica della L. n. 225 del 1992, in quanto l’OPCM n. 3253 del 2002 era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002 (convertito nella L. n. 286 del 2002), non oggetto di interpretazione autentica. La stessa Corte ha precisato che la norma interpretativa non aveva considerato il diritto alla sospensione per i dipendenti, avendo disciplinato soltanto il diritto alla sospensione per i datori di lavoro. Contro tale sentenza il Ministero in epigrafe ricorre per cassazione fondato su tre motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva. Viene autorizzata dal Collegio motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento ( D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 2 – convertito nella L. n. 290 del 2006; L. n. 225 del 1992, art. 5 in combinato disposto con l’art. 7 dell’OPCM n. 3253 del 29.11.2002 e successive ordinanze; D.L. n. 245 del 2002, convertito nella L. n. 286 del 2002).

Sostiene al riguardo che il giudice di appello ha fatto malgoverno di tale normativa, che, per effetto dell’interpretazione autentica anzidetta di cui al richiamato D.L. n. 263 del 2006, art. 6 si applica nei confronti dei soli datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro pubblici e relativi dipendenti.

La norma di interpretazione autentica, ad avviso della stessa Amministrazione, trova applicazione anche alle ordinanze contingibili ed urgenti emanate nel quadro del D.L. n. 245 del 2002 ed adottate ai sensi della L. n. 225 del 1992.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1189 Cod. Civ. e vizio di motivazione, rilevando che la sentenza impugnata risulta erronea nella parte in cui ha omesso di considerare l’efficacia liberatoria del versamento dei contributi, effettuato dall’Amministrazione all’INPDAP sulla base di apposita circolare di quest’ultimo ente, ed in presenza di acclarata incertezza interpretativa.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della impugnata sentenza in merito alle modalità operative del meccanismo di sospensione e ritenuta dei contributi previdenziali.

2. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondati.

La L. n. 225 del 1992, art. 5, comma 2 – prevede che "per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1 (deliberazione dello stato di emergenza), si provvede … anche a mezzo di ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico". Il D.L. n. 263 del 2006 – art. 6, comma 1 bis (convertito nella L. n. 290 del 2006), stabilisce che "la L. n. 225 del 1992 si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati avente sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile". L’OPCM n. 3253 del 2002, all’art. 7, comma 1, stabilisce che "nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale ed operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui al D.P.C.M. 31 ottobre 2002 e D.P.C.M. 8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico di lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra; i suddetti termini sono stati poi prorogati dall’OPCM n. 3279 del 2003, OPCM n. 3300 del 2003 e OPCM n. 3308 del 2003.

L’anzidetta OPCM n. 3253 del 2002 fa espresso e prioritario riferimento alla L. n. 225 del 1992 ("Visto la L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5); nel preambolo viene -richiamato anche il D.L. n. 245 del 2002, con significativo riferimento "in particolare" all’art. 2, comma 2, "con il quale si rinvia alla disciplina e alla definizione delle modalità degli interventi di emergenza ad ordinanze della protezione civile".

Pertanto deve convenirsi che anche l’OPCM n. 3253 del 2002 rientra tra le ordinanze d i protezione civile contemplate dal D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, (convertito nella L. n. 290 del 2006).

Ne discende l’applicabilità della norma in questione alla disposizione di cui al ricordato art. 7 dell’Ordinanza in parola e la non incidenza del rilievo secondo cui l’Ordinanza medesima era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002.

Il predetto D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, (convertito nella L. n. 290 del 2006), è norma di interpretazione autentica, secondo quanto esplicitato dal dato testuale e, come tale, di portata retroattiva. Deve al contempo escludersi una sua efficacia soltanto innovativa rispetto al contenuto precettivo dell’art. 7, poichè l’interpretazione autenticamente affermata rientra fra quelle possibili della norma in esame, alla luce in particolare del riferimento testuale ai "versamenti" – ossia agli adempimenti dell’obbligo previdenziale riservati al datore di lavoro e successivi alla trattenuta delle quote a carico dei lavoratori – alla ratio della disposizione, individuabile nell’intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali. La norma di interpretazione autentica è stata inoltre ritenu-ta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale (cfr sentenza n. 325 del 2008), la quale ha rilevato che corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro privati. Questi ultimi, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato le emergenze come quelle originate dall’evento sismico, e che neppure sussiste un’ingiustificata disparità di trattamento, perchè eventuali agevolazioni previste per i datori di lavoro privati ben possono, non irragionevolmente, non essere estese anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, stante la non omogeneità di due termini presi a paragone.

3. In conclusione il ricorso merita accoglimento, proprio in relazione al fatto che l’OPCM n. 3253 del 2002, art. 7, comma 1, va interpretata alla stregua del disposto del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis (convertito nella L. n. 290 del 2006).

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda azionata dal dipendente.

4. Le incertezze interpretative relative alla portata della normativa di riferimento, che hanno condotto all’adozione di un’interpretazione autentica, costituiscono giustificate ragioni per compensare le spese dell’intero processo.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda.

Compensa le spese dell’intero processo.

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