Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-12-2011, n. 30550 Testamento

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Svolgimento del processo

1. – G.F. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Monza S.S., e, dichiarandosi erede di S. F.M. per effetto di testamento olografo del 19 luglio 1996, chiese la condanna della convenuta al rilascio di parte dei beni ereditar dalla stessa illegittimamente detenuti, e la divisione del coacervo ereditario.

La S., contestata l’autenticità del testamento, chiese, in via riconvenzionale, l’annullamento dello stesso, in quanto, ove autentico, redatto da persona fragile e facilmente influenzabile.

Il Tribunale adito rigettò le domande dell’attrice, che impugnò la sentenza.

2. – La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 20 luglio 2005, rigettò il gravame. Osservò il giudice di secondo grado che, a seguito del disconoscimento dell’autenticità del testamento che nominava la G. erede universale, la stessa avrebbe dovuto proporre istanza di verificazione della scheda testamentaria, invece non formulata, così come non era stata richiesta l’ammissione di una perizia grafica. Solo con la comparsa conclusionale, la difesa dell’attrice si era pronunciata sul tema, affermando di avere implicitamente proposto istanza di verificazione sin dalla prima difesa successiva al disconoscimento del testamento, laddove, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la parte che intende avvalersi della scrittura disconosciuta ha l’onere di esprimere ritualmente la volontà di procedere alla verificazione, e di svolgere le ulteriori attività imposte dall’art. 216 cod. proc. civ. Quanto, poi, all’asserito deposito di scritture di comparazione, osservò la Corte di merito che la difesa G. si era limitata a depositare, con la memoria istruttoria 30 marzo 2001, alcuni documenti al fine di dimostrare l’oculatezza e la competenza proprie di una mente lucida e sana, ed altri documenti in relazione alla domanda riconvenzionale proposta da controparte. Quindi, nella linea difensiva dell’attrice, tali documenti non adempivano la funzione di scritture di comparazione. Inoltre i predetti documenti non rispondevano ai requisiti prescritti dall’art. 217 cod. proc. civ. per l’ammissione delle scritture di comparazione, e cioè che esse siano concordemente riconosciute come tali dalle parti, ovvero che la provenienza delle medesime dalla persona che si afferma autrice della scrittura sia riconosciuta o accertata con sentenza o con atto pubblico. Infine, doveva escludersi la possibilità di instaurare la procedura di verificazione in grado di appello.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la G. sulla base di quattro motivi, illustrati anche da successiva memoria.

Resiste con controricorso la S., che ha a sua volta depositato memoria.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. La Corte di merito non avrebbe dato conto del rigetto della censura sollevata dalla G. in relazione alla ritenuta non necessità della proposizione dell’istanza di verificazione, atteso che sarebbe risultata in modo palese la volontà della S. di estendere l’oggetto del procedimento alla verifica dell’autenticità del testamento.

2.1. – La censura è infondata.

2.2. – A fronte dell’immediato disconoscimento da parte della erede legittima, attuale controricorrente, dell’autenticità del testamento de quo, e, solo in subordine, della richiesta di annullamento dello stesso per incapacità di autodeterminarsi del de cuius, la G. avrebbe dovuto farsi carico della proposizione della istanza di verificazione, in assenza della quale la scheda testamentaria perse ogni efficacia.

3. – Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 216 cod. proc. civ. Avrebbe errato la Corte di merito nel considerare come formalmente non proposta l’istanza di verificazione della scrittura senza valutare che essa si doveva in realtà intendere come implicitamente proposta già nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Si rileva che per la proposizione della istanza di verificazione non sono richieste forme sacramentali, essendo, invece, sufficiente che vi sia stato un comportamento concludente in tal senso della parte che intende avvalersi della scrittura.

4.1. – Anche tale doglianza risulta immeritevole di accoglimento.

4.2. – La Corte territoriale ha, invero, fornito adeguata e non illogica motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto che la attuale ricorrente non avesse manifestato implicitamente la volontà di proporre istanza di verificazione. Ciò ha fatto richiamando, in particolare, i documenti che la difesa della G. aveva prodotto in giudizio, intesi a dimostrare la sanità mentale e la lucidità del S., e che, pertanto, non erano stati depositati quali scritture di comparazione, non essendo, tra l’altro, rispondenti ai requisiti prescritti dall’art. 217 cod. proc. civ..

5. – Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 216, in relazione agli artt. 184 e 345 cod. proc. civ. per avere la Corte di merito ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, la esplicita proposizione in grado di appello di istanza di verificazione del testamento disconosciuto. Premesso che tale istanza era stata proposta ad abundantiam, ritenendosi che la stessa fosse implicitamente contenuta nella domanda introduttiva, la ricorrente rileva che l’istanza di verificazione non potrebbe essere considerato un mezzo di prova, e, quindi, soggiacere alla regola posta dall’art. 345 cod. proc. civ., essendo solo lo strumento attraverso il quale la parte dichiara di volersi avvalere del documento disconosciuto.

6.1. – Il motivo è privo di fondamento.

6.2. – La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, già enunciato da questa Corte ed al quale il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, nel vigore dell’art. 345 nuovo testo cod. proc. civ., non è ammissibile la proposizione per la prima volta in appello di una istanza di verificazione di scrittura privata prodotta in primo grado e disconosciuta in quella sede ex art. 214 c.p.c. (v. Cass., sentt. n. 26943 del 20078; n. 19067 del 2006; n. 2411 del 2005).

7. – Resta assorbito l’esame del terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 217 cod. proc. civ. consistita nell’avere la Corte di merito rigettato la domanda proposta dalla attuale ricorrente anche in relazione alla ritenuta assenza di idonee scritture di comparazione.

Conclusivamente, devono essere rigettati il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso, assorbito il terzo. Le spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo, il secondo, il quarto motivo, assorbito il terzo. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2011) 28-09-2011, n. 35239 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. A.V. e G.C. propongono ricorso avverso l’ordinanza del 16 marzo 2011 con la quale è stata respinta l’istanza di riesame della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei loro confronti in relazione ai reati di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74.

Entrambi i ricorrenti eccepiscono la mancanza di riscontri esterni individualizzati alla chiamata di correità sulla base della quale sono stati indicati quali cedenti sostanze stupefacenti ed accusati inoltre del reato associativo finalizzato al medesimo traffico.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile. L’esame del provvedimento impugnato consente, contrariamente a quanto dedotto nell’atto introduttivo, di valutare l’ampiezza e la correttezza del percorso motivazionale seguito dal giudice nel fornire indicazioni sulla presenza di plurime chiamate di correità che individuano i ricorrenti quali parte attiva dell’organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, con specifici riferimenti alla loro costante partecipazione, ed attribuzione agli stessi di ruoli di responsabilità.

A fronte della generica contestazione di responsabilità contenuta nel ricorso, si richiamano le convergenti dichiarazioni dei correi indicate nel provvedimento, poste a conferma del coinvolgimento degli odierni ricorrenti nella regolare attività di cessione, scandita da quantitativi fissi settimanali che venivano smerciati per conto del gruppo facente capo a tale Esposito. La collaborazione della G. risulta inoltre, sulla base delle medesime fonti convergenti, essersi esplicata anche nella movimentazione di grossi quantitativi di stupefacente. Tali convergenti dichiarazioni risultano ottenere ulteriore riscontro dalle intercettazioni richiamate nel provvedimento.

Risulta pacificamente accertato in giurisprudenza (Sez. 4, Sentenza n. 37878 del 06/07/2007, dep. 15/10/2007, imp. Iannelli, Rv. 237475) che in sede di applicazione delle misure cautelari, se inesorabilmente debbono trovarsi riscontri individualizzanti alle dichiarazioni dei chiamanti in correità, tuttavia tali riscontri possono essere costituiti da ulteriori chiamate convergenti; sicchè nella specie può ritenersi idoneo riscontro il riferimento operato da tutti dichiaranti alla cooperazione prestata dei ricorrenti nel complesso dell’attività di cessione di sostanze stupefacenti, che per la sua regolarità di esplicazione, in uno con l’ampiezza della collaborazione ulteriormente prestata, rivela inoltre il collegamento stabile con il gruppo, legittimando la contestazione associativa.

Le convergenti dichiarazioni richiamate e le conferme desumibili dalle intercettazioni impongono valutare l’inammissibilità del ricorso per genericità in quanto in esso, a fronte degli specifici elementi indicati nell’ordinanza, ci si limita ad una allegazione di assenza di riscontri, smentita in maniera letterale dal testo del provvedimento.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado, nonchè della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 10-11-2011, n. 2043

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti hanno chiesto che il comune intimato venisse condannato ad assegnare ai propri figli minori un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale, supportando la relativa domanda con la documentazione atta a dimostrare lo stato di disabilità dei minori e la richiesta formulata, a tal fine, dal dirigente scolastico dell’istituto dallo stesso frequentato.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, da valere anche quale domanda autonoma, hanno chiesto altresì il risarcimento del danno conseguente all’inerzia del comune intimato.

Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio, senza peraltro spiegare difese scritte.

In accoglimento della domanda cautelare proposta in seno al ricorso, questa sezione ha disposto che, nelle more della definizione del ricorso, il comune intimato provvedesse all’assegnazione dell’assistente richiesta.

All’udienza di discussione, il ricorso è stato posto in decisione.

In via preliminare, deve essere affermata la giurisdizione di questo Tribunale, alla luce delle disposizioni di legge che attribuiscono al G.A. la competenza in materia di servizi (art. 133 c.p.a. che riproducono, sul punto, analoghe disposizioni della legge n. 205/2000).

Alla luce della documentazione prodotta in atti dai ricorrenti, la pretesa da questi avanzata deve essere positivamente valutata.

Dalle disposizioni dettate dalla legge n. 104/1992 – ed in particolare dall’art. 13 – in combinato disposto con l’attribuzione delle competenze ai comuni dell’attività assistenziale in favore dei minorati psicofisici, contenuta all’art. 45 del D.P.R. n. 616/77, nonché dall’art. 22 della L.R. n. 15/2004, emerge chiaramente l’obbligo cogente dei comuni di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, con handicap fisici o sensoriali.

In particolare, l’art. 22, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, stabilisce che "L’assistenza igienicopersonale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l’integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono di competenza dei comuni singoli ed associati della Regione siciliana".

E’ pertanto chiara l’imputabilità al Comune resistente dell’obbligo giuridico di provvedere alla erogazione delle prestazioni funzionali alla tutela del diritto degli studenti disabili.

Deve pertanto essere dichiarata fondata la pretesa dei ricorrenti ad avere assegnato da parte del comune resistente, a favore dei propri figli minori, un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale (T.A.R. Sicilia, sez. III, sentenza n. 925/2009; sezione I, ordinanza 31 gennaio 2011, n. 98; sezione I, sentenza 1824/2011).

E’ altresì fondata la richiesta risarcitoria per il danno non patrimoniale sofferto, in conseguenza dell’inerzia del comune resistente, protrattasi oltre l’ordinanza cautelare di questa sezione, che non risulta avere ricevuto esecuzione mediante assegnazione di tale assistente.

Intervenendo la decisione definitiva del giudizio quando ormai si è concluso l’anno scolastico cui si riferisce la pretesa dei ricorrenti (anno scolastico nel corso del quale ha trovato piena esplicazione il provvedimento illegittimo impugnato, nonostante la concessione della misura di cautela), l’accoglimento della domanda di condanna all’assegnazione dell’assistente non può comunque avere effetti satisfattivi rispetto alle ragioni della medesima parte, onde dev’essere accolta anche la ridetta domanda di risarcimento del danno.

Considerato che la stessa appare fondata in quanto l’esecuzione del provvedimento illegittimo censurato ha prodotto quale effetto pregiudizievole la (definitiva, in relazione all’anno scolastico considerato) perdita della necessaria assistenza, complementare e funzionale rispetto alla piena continuità del sostegno al recupero, all’integrazione scolastica e allo sviluppo del disabile in situazione di gravità, integrando un arresto alla promozione dei suoi bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita "normale".

Il riferito effetto pregiudizievole del provvedimento impugnato ha dunque cagionato un danno alla sfera psicologica del soggetto e alla sua vita di relazione (con riferimento allo specifico profilo dell’integrazione scolastica), accertato per tabulas mediante la certificata difformità fra il bisogno – correlato al documentato stato di disabilità – della prestazione compensativa della disabilità, e il suo rifiuto da parte della medesima amministrazione.

Ritiene il Collegio che tale danno possa essere equitativamente quantificato per ciascun ricorrente in Euro. 5.000, per l’intero anno scolastico; ed, in proporzione a tale cifra, Euro. 555,00 per ogni mese nel quale ognuno dei minori interessati è rimasto sfornito di assistente nonostante l’ordinanza cautelare adottata da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, n. 925/2009).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e per l’effetto dichiarato che il comune resistente, è obbligato ad assegnare a ciascuno dei minori interessati un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale; nonché condannata tale amministrazione locale a risarcire, in favore di ciascuno dei minori interessati, Euro. 555,00 per ogni mese nel quale il minore è rimasto sfornito di assistente nel corso dell’anno scolastico considerato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara che il comune resistente è obbligato ad assegnare a ciascuno dei minori interessati un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale; nonché condanna tale amministrazione locale a risarcire, in favore di ciascuna parte ricorrente, Euro. 555,00 per ogni mese nel quale il minore è rimasto sfornito di assistente nel corso dell’anno scolastico considerato.

Condanna il comune resistente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore delle parti ricorrenti, nella somma complessiva di Euro. 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-10-2011) 27-10-2011, n. 38899

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Spoleto ha rigettato l’istanza formulata nell’interesse di D.P.G. volta ad ottenere la inibitoria dei consulenti nominati dal pubblico ministero con le formalità di cui all’art. 360 c.p.p., a partecipare alle fasi successive del dibattimento, ovvero, in subordine di ricusazione degli stessi.

2.Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per Cassazione il difensore del D.P.; fa presente che D.P.G. è imputato del reato di cui all’art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme a tutela degli infortuni sul lavoro e che in tale procedimento il Procuratore della Repubblica ha disposto accertamento tecnico non ripetibile, ex art. 360 c.p.p., previo avviso alle parti e ai difensori; precisa che nessuna delle parti ha fatto riserva di incidente probatorio e di conseguenza l’accertamento non ripetibile così effettuato ha assunto una efficacia simile alla perizia; i predetti consulenti sono stati sentiti nell’udienza del 13 – 14 luglio 2010, udienza nella quale hanno assunto un atteggiamento di non equidistanza dalle parti (schierandosi anche fisicamente vicino alle parti civili e al pubblico ministero come se fossero i consulenti del pubblico ministero e non i periti di un accertamento tecnico non ripetibile); dopo la predetta udienza, nel settembre e novembre 2010, i predetti consulenti hanno tenuto dei convegni nel corso dei quali hanno fatto preciso riferimento alle vicende di cui è processo. Dopo di ciò l’imputato ha acquisito il convincimento della mancanza di imparzialità da parte dei predetti consulenti e ha presentato anche una querela nei loro confronti in data 12/11/2010.

Tanto premesso, il ricorrente contesta la motivazione data dal tribunale per respingere l’istanza di inibitoria o ricusazione;

secondo il tribunale, pur essendo il verbale contenente il compiuto accertamento irripetibile destinato a far parte direttamente nel fascicolo del dibattimento, come previsto dall’art. 431 c.p.p., lett. e, ed utilizzabile senza necessità del previo esame del consulente, ciò, tuttavia, non significherebbe che il consulente del pm assuma formalmente uno status processuale in tutto e per tutto equiparabile a quello del perito, rimanendo egli a tutti gli effetti consulente di parte. Il ricorrente contesta tale argomentazione, evidenziando che tra l’art. 359 c.p.p., e l’art. 360 c.p.p., vi è palese differenza non solo per quanto riguarda le formalità di nomina dei consulenti ma anche per quanto riguarda l’oggetto della consulenza; l’art. 360 c.p.p., riguarda infatti accertamenti di persone, cose o luoghi suscettibili di modificazioni e, quindi accertamenti indifferibili e con obbligo di avvisare senza ritardo la persona sottoposta alle indagini, le persone offese e i difensori del giorno del luogo e dell’ora fissati per il conferimento dell’incarico. Tali formalità, stabilite a pena di nullità, stanno a significare come sia netta la distinzione tra gli accertamenti previsti dall’art. 359 c.p.p., e quelli previsti dall’art. 360 c.p.p., e dimostrano altresì che non esiste alcuna differenza tra accertamenti tecnici irripetibili e perizia, gli uni e gli altri presidiati dalla stessa ratto e destinati ad assumere efficacia istruttoria e ad entrare a far parte nel fascicolo del dibattimento. Dunque, secondo il ricorrente, in tale caso la consulenza tecnica deve essere "in toto" equiparata alla perizia e ciò comporta la possibilità di ricusare i consulenti. In subordine, ove tale tesi non venisse accolta, eccepisce la illegittimità costituzionale dell’art. 223 c.p.p. nella parte in cui non consente la ricusazione del consulente tecnico nominato in sede di accertamento tecnico non ripetibile, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost..

Con ulteriore memoria il ricorrente insiste nei motivi del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

1.1 Correttamente il Tribunale ha ritenuto che il consulente del pubblico ministero, sia pure nominato ai fini di cui all’art. 360 c.p.p., non assume uno status processuale in tutto e per tutto equiparabile a quello del perito, rimanendo egli a tutti gli effetti consulente di parte. Un primo dato testuale deriva dalle norme del codice di rito, che fanno riferimento alla nomina di un consulente e che prevedono, anche per le parti private, la facoltà di nominare propri consulenti. Un secondo dato significativo deriva dalla disposizione dell’art. 360 c.p.p., comma 4, a norma del quale non è consentito al pm di procedere all’accertamento qualora la persona sottoposta alle indagini faccia riserva di incidente probatorio; può dunque ritenersi che lo stesso indagato accetti il rischio dell’accertamento tecnico irripetibile, con tutti i limiti della posizione del consulente, pur avendo la possibilità di chiedere l’accertamento con le forme peritali; può altresì ricordarsi la diversa posizione processuale del consulente tecnico così nominato rispetto al perito atteso che solo per quest’ultimo è previsto l’impegno di obiettività, stabilito dall’art. 226 c.p.p..

2. Il ricorrente ha sollevato dubbi di costituzionalità della disciplina in questione con argomenti non privi di suggestione.

Tuttavia l’approfondimento del profilo in questione è sicuramente precluso attesa la esistenza di un ulteriore profilo di inammissibilità delle doglianze proposte. Occorre ricordare che ai sensi dell’art. 223 c.p.p., comma 3, l’istanza di ricusazione, anche quando si tratta di motivi sopravvenuti o conosciuti successivamente alla nomina del perito, deve essere presentata prima che il perito abbia dato il proprio parere. Dopo tale momento non è più consentito alla parte sollevare eccezione circa la imparzialità del tecnico, per la evidente ragione che tali eccezioni potrebbero essere influenzate dall’esito dei suoi accertamenti. Nella specie, l’istanza in questione è stata avanzata, come risulta dalla stessa prospettazione della vicenda fornita dal ricorrente e sopra riportata, quando già il consulente era stato sentito al dibattimento e addirittura per la ragione che, successivamente a tale data, in alcuni convegni aveva espresso giudizi o fatto apprezzamenti (peraltro non meglio precisati) che l’imputato ha ritenuto a lui pregiudizievoli. E’ evidente che in tale situazione si è del tutto al di fuori dei presupposti della ricusazione, atteso che si vorrebbe dimostrare la mancanza di indipendenza del perito (o del consulente) sulla base di un comportamento successivo al momento in cui ha svolto l’incarico ed ha assunto le proprie conclusioni.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.