Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-05-2012, n. 8050 Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 30.9/30.10.2009 la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da M.G. per fare accertare l’illegittimità del licenziamento intimatole dal Centro Agro Aversano srl di FKT, di cui era dipendente.

Osservava in sintesi la corte territoriale che il possesso di un titolo di masso fisioterapista conseguito all’esito di un corso biennale non era più valido per abilitare allo svolgimento di tale professione, con la conseguenza che si era determinato un caso di impossibilità sopravvenuta e definitiva della prestazione che legittimava il datore di lavoro alla risoluzione del rapporto di lavoro, tenuto conto che la lavoratrice nemmeno aveva allegato di avere frequentato un corso per il conseguimento di un valido titolo per l’esercizio di tale professione, e che era stato, altresì, provato che risultava impossibile utilizzare la lavoratrice in altra posizione occupazionale.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso M. G. con quattro motivi.

Resiste con controricorso, illustrato con memoria, la società intimata.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente lamenta violazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 2, osservando come, in violazione del principio di immodificabilità dei motivi di licenziamento, la corte territoriale avesse convertito il licenziamento, intimato per mancanza di un requisito soggettivo, in un licenziamento per ragioni inerenti alla sfera organizzativa dell’azienda, a seguito di "un presunto intervento dell’ASL che avrebbe indirizzato la società ad operare una scelta tra il personale".

Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente prospetta violazione dell’art. 11 c.c., della L. n. 403 del 1971, art. 1, del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 3, della L. n. 341 del 1990, art. 9, nonchè del D.I. 27 luglio 2000, artt. 1, 2 e 3, ed, al riguardo, rileva che i giudici di appello non avevano considerato che, alla luce del principio di irretroattività della legge, non poteva ritenersi che le nuove disposizioni relative ai requisiti per l’esercizio della professione di fisioterapista potessero regolamentare i rapporti sorti ben prima della loro emanazione, e che, in ogni caso, dall’esame della normativa applicabile, non discendeva che i titoli professionali preesistenti non potessero considerarsi equipollenti ai diplomi universitari di nuova istituzione.

Con il terzo motivo, deducendo ancora violazione di norme di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1464 c.c.), la ricorrente si duole che la corte territoriale non avesse considerato che non era stata fornita alcuna prova in ordine ad indicazioni provenienti dalla Regione Campania o dalle aziende sanitarie circa l’obbligo per i centri convenzionati di condizionare il mantenimento in servizio del personale al possesso del titolo abilitante (diploma di massofisioterapista conseguito all’esito di un corso triennale) richiesto dalla società intimata e ad eventuali negative conseguenze in punto di rimborsi; ragion per cui l’attività professionale ben poteva ancora svolgersi "ad esaurimento", salva la possibilità di conseguire, in costanza di rapporto, il titolo triennale.

Con l’ultimo motivo, infine, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente lamenta violazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, ed, al riguardo, osserva che non era stata esaminata, nè, comunque, provata l’impossibilità per la società intimata di utilizzare la ricorrente in altre mansioni.

2. Il primo motivo è infondato.

Ed, al riguardo, basta osservare che la censura che con tale motivo si introduce appare del tutto generica, laddove la precisa ragione giustificativa della decisione si rinviene, in coerenza con le motivazioni del recesso esercitato dal datore di lavoro e con i poteri di qualificazione giuridica devoluti al giudice dell’impugnazione, nella esistenza di una situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro, derivante dalla mancanza in capo alla lavoratrice, per effetto di disposizioni normative sopravvenute, del titolo professionale necessario per l’esercizio della attività lavorativa richiesta dal datore di lavoro e come tale idonea ad incidere sulla funzionalità della relativa organizzazione di lavoro.

Nessuna indebita conversione dei motivi del licenziamento (che, intimato per mancanza di un requisito soggettivo, sarebbe stato confermato per ragioni inerenti alla sfera organizzativa dell’impresa) è, pertanto, ravvisabile, avendo, piuttosto, la corte territoriale valutato il recesso alla luce dei criteri normativi previsti dall’art. 1464 c.c., e, quindi, alla luce di un criterio prognostico circa la possibile ripresa della funzionalità del rapporto senza significativi pregiudizi per l’organizzazione del datore di lavoro.

3. Anche il secondo motivo è infondato.

Giova, al riguardo, rammentare come, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte, il vizio di violazione di legge deve svolgersi nella deduzione di una erronea ricognizione da parte del giudice del merito della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, in coerenza con la funzione di garanzia dell’uniforme interpretazione della legge assegnata alla corte di legittimità, mentre l’allegazione di una presunta erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, si rivela estranea alla esatta interpretazione della legge e rientra nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo attraverso il vizio di motivazione (v. ad es.

Cass. n. 18375/2010).

Ciò precisato, deve osservarsi come il ricorso, dopo aver passato in rassegna le disposizioni normative nel caso pertinenti, non specifica (se non per il profilo dell’irretroattività della legge) sotto quale aspetto la ricognizione della fattispecie astratta, operata dalla corte di merito, appaia incompatibile con i criteri di interpretazione legale, sì da rendere l’interpretazione offerta irriducibile al contenuto precettivo della norma.

Ed, al riguardo, basta osservare come la ricorrente assuma che la lettura della disciplina normativa fatta propria dalla corte di merito contrasti con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 4, n. 5225 del 2007, sulla quale, invece, si fonda, condividendone il contenuto, la decisione impugnata.

Ha, infatti, rilevato il Consiglio di Stato, escludendo l’illegittimità del D.I. 27 luglio 2000, il quale annovera fra i titoli equipollenti al diploma universitario di fisioterapista di cui al D.M. n. 741 del 1992 il diploma di massofisioterapista, solo se conseguito all’esito di un corso triennale, che una corretta interpretazione della L. n. 42 del 1999, art. 4, commi 1 e 2, di cui il decreto citato costituisce attuazione, porta a disattendere una impostazione secondo cui tutti i titoli preesistenti devono essere riconosciuti come equipollenti ai diplomi universitari di nuova istituzione.

Nell’esaminare, infatti, la disciplina prevista dalla citata L. n. 42 del 1999, la quale ha disciplinato in modo innovativo e nei confronti di tutte le professioni sanitarie (già definite come "ausiliarie") il passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo regime, fondato sul previo conseguimento del diploma universitario, ha osservato il Consiglio di Stato che l’equipollenza può operare in via automatica solo se il relativo diploma è stato conseguito all’esito di un corso già regolamentato a livello nazionale, e cioè solo in presenza di moduli formativi la cui uniformità ed equivalenza fosse già stata riconosciuta nel regime pregresso.

Nel caso dei massofisioterapisti la L. n. 403 del 1971, istitutiva di tale professione sanitaria ausiliaria, non dettava norme sul relativo percorso formativo, sicchè lo stesso è stato disciplinato in modo difforme sul territorio nazionale, con la conseguenza che i titoli rilasciati all’esito dei corsi in questione non potevano, in realtà, fruire di alcun riconoscimento automatico, con piena equiparazione al titolo di fisioterapista acquisito nel vecchio ordinamento sulla base di percorsi didattici i cui contenuti erano stati precisamente normati.

Il D.I. 27 luglio 2000, è stato, quindi, ritenuto esente da profili di illegittimità, "prendendo lo stesso atto di una situazione di base contrassegnata dall’evidente disparità dei vari percorsi formativi, selezionando all’interno di essi quelli ritenuti in grado di fornire all’operatore una formazione di livello adeguato all’esercizio di una attività professionale altrimenti riservata a soggetti che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore ed abbiano positivamente frequentato un corso di laurea triennale".

Nel contesto normativo evidenziato, del tutto irrilevante appare, quindi, il riferimento al principio dell’irretroattività della legge, dal momento che scopo della normativa in esame è stato proprio quello di regolamentare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento delle professioni sanitarie, stabilendo criteri e modalità per garantire, in un settore particolarmente sensibile e delicato, l’equivalenza dei nuovi titoli professionali a quelli preesistenti, e, quindi, di omogenei livelli professionali, anche attraverso la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione (v. L. n. 42 del 1999, art. 4, comma 2).

4. Infondato è pure il terzo motivo.

Premesso che, alla luce del quadro normativo evidenziato, il possesso di un titolo di massofisioterapista conseguito all’esito di un corso biennale (quale quello della ricorrente) non era più valido per abilitare allo svolgimento dell’attività professionale, ha accertato, per il resto, la corte partenopea che la M. non aveva dedotto, nè tantomeno provato, di aver frequentato, o almeno di aver iniziato a frequentare, un corso per il conseguimento di un valido titolo per l’esercizio della professione di fisioterapista, sicchè l’impossibilità della prestazione non si configurava più solo come temporanea, ma era divenuta definitiva.

A fronte di tale accertamento, le considerazioni svolte dalla ricorrente circa l’assenza di concreti pregiudizi derivati per il datore di lavoro dalla permanenza presso il Centro della dipendente, sebbene sprovvista di idoneo titolo professionale, non evidenziano, comunque, sotto qual profilo non siano nel caso ravvisabili i presupposti della fattispecie normativa dell’art. 1464 c.c., tenuto conto del necessario nesso di collegamento che deve sussistere fra il possesso di idoneo titolo abilitativo e lo svolgimento della relativa attività professionale, in relazione ai requisiti professionali richiesti dalla legge per l’erogazione delle prestazioni sanitarie eseguibili nella struttura, e della prognosi negativa che, alla luce delle circostanze del caso concreto, ha ritenuto di dover formulare la corte di merito circa la possibilità di una proficua ripresa della funzionalità del rapporto di lavoro.

Il che è quanto basta per affermare la legittimità del recesso ex art. 1464 c.c., rispetto al quale, per come ha chiarito questa Suprema Corte, è indispensabile stabilire di volta in volta se vi siano elementi in grado di rendere oggettivamente prevedibile la cessazione dell’impossibilità ed il tempo occorrente, potendo, in tal contesto, le ragioni organizzative dell’impresa giustificare l’interesse alla risoluzione del rapporto di lavoro anche in caso di assenza prevedibilmente di breve durata, come, al contrario, escluderne l’interesse in caso di assenza prevedibilmente prolungata, ma pur sempre entro i confini della ragionevolezza (v. ad es. Cass., n. 1591/2004).

5. Non accoglibile è, infine, l’ultimo motivo.

Ha accertato, al riguardo, la corte territoriale che la società intimata aveva sofferto di una riduzione di quasi il 50% della capacità operativa annuale, con conseguente ridimensionamento del personale ammesso al rimborso, e che, peraltro, la ricorrente stessa non aveva fornito nessuna, sia pur minima, allegazione circa la possibilità di essere adibita ad altre mansioni.

Trattasi di valutazione di merito, motivata in termini sufficienti e non contraddittori, e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità. 6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Avuto riguardo alla novità e peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-11-2011) 02-12-2011, n. 44887

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 12/07/2011, il Tribunale di Lecce rigettava l’appello proposto da B.M. – indagato, in concorso con N.G. e G.P., del reato di truffa aggravata ai danni del Comune di Lecce – avverso il provvedimento con il quale, in data 3/02/2011, il g.i.p. del Tribunale della medesima città aveva respinto la richiesta di revoca o modifica del sequestro preventivo per equivalente disposto in data 26/01/2010 per la somma di Euro 1.889.727,68.

Il Tribunale, dopo avere premesso che "l’appello si fonda esclusivamente sul tema della corrispondenza fra il suddetto valore totale dei beni rimasti sotto sequestro e l’ammontare del profitto derivato dalla consumazione dei reati oggetto di contestazione", rilevava che, all’esito della Ctu, era stato accertato che il profitto (costituito dalla differenza fra quanto corrisposto dal Comune di Lecce alla Selmabipiemme s.p.a. in base ai canoni di leasing finanziario e quanto avrebbe dovuto essere corrisposto in base ai canoni fissati pattiziamente negli originali contratti di locazione) era stato calcolato in Euro 3.401.776,00.

Di conseguenza, il sequestro doveva essere mantenuto essendo inferiore all’ammontare del profitto accertato dai Ctu inteso nei termini precisati nella sentenza di annullamento con rinvio n 1338/2010 pronunciata dalla Corte di Cassazione nei confronti del coimputato G..

2. Avverso la suddetta decisione, l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 322 ter, 640 quater e 187 c.p.. Il ricorrente ha premesso che il tribunale, nel provvedimento impugnato, aveva richiamato la medesima vicenda processuale riguardante il coimputato G. all’esito della quale era stato mantenuto, nei confronti del medesimo, il sequestro preventivo per l’ammontare dell’importo di Euro 3.400.000,00.

Sennonchè, ad avviso del ricorrente, l’ordinanza impugnata sarebbe illegittima perchè, sia pure implicitamente, aveva accolto acriticamente la tesi del c.d. principio solidaristico che informerebbe la disciplina del concorso di persone nel reato dalla quale avrebbe fatto discendere la legittimità del sequestro, per lo stesso fatto, anche a carico del B.. Ma, così opinando, il tribunale, avrebbe disatteso quella giurisprudenza di legittimità secondo la quale la misura cautelare non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la misura della quota di prezzo o di profitto a lui attribuibile qualora nell’impostazione accusatoria tale quota sia già differenziata o risulti differenziabile. Di conseguenza, poichè al G. erano stati sequestrati beni di un valore corrispondente al profitto ricavato dalla contestata truffa, il concorrente B. non potrebbe essere sottoposto ad alcuna sequestro atteso che, al più, colui che ha risarcito (nella specie il G.) potrà agire in regresso peraltro solo nei confronti della Selmabipiemme s.p.a. e non degli altri concorrenti. Con memoria datata 19/10/2011, il ricorrente ha insistito nel proprio ricorso ampliando e meglio illustrando le ragioni della sua doglianza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Come si è detto in parte narrativa, il tribunale, nell’impugnata ordinanza, aveva esordito premettendo che "l’appello si fonda esclusivamente sul tema della corrispondenza fra il suddetto valore totale dei beni rimasti sotto sequestro e l’ammontare del profitto derivato dalla consumazione dei reati oggetto di contestazione" e, sulla base di tale premessa aveva concluso che il sequestro doveva essere mantenuto proprio alla stregua del principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n 1338/2010 pronunciata nei confronti del coimputato G..

In questa sede, il ricorrente, lungi dal rimanere entro il thema decidendum (sul quale non ha speso una sola parola) ha introdotto, per la prima volta, una questione completamente diversa, ossia quella dei limiti entro cui può essere disposto il sequestro quando (come nel caso di specie) il reato sia contestato a più concorrenti. Ora, sul punto, va osservato, innanzitutto, che il principio di diritto invocato dal ricorrente (che ha fatto propria una risalente giurisprudenza di questa Corte) non è condivisibile essendo smentito dalla più recente e concorde giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale "In tema di responsabilità da reato degli enti, nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, ma l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l’ammontare complessivo dello stesso": ex plurimis SS.UU. 26654/2008 riv 239926;

Cass. 10810/2010 riv 246364; Cass. 13277/2011 riv 249839: quindi, non sequestro circoscritto alla quota di prezzo o profitto attribuibile al singolo concorrente ma sequestro eseguibile per l’intera somma a carico anche di ciascuno dei concorrenti indipendentemente dalla quota di profitto da costui ricavato a seguito dell’illecito commesso.

In secondo luogo, è, del tutto evidente che qualunque principio di diritto si ritenga applicabile, la decisione presuppone un accertamento di fatto sul quale non risulta che i giudici di merito siano mai stati chiamati a pronunciarsi.

Di conseguenza, la doglianza dev’essere respinta con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 15

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso ritualmente proposto, la Coldiretti di Asti ha impugnato gli atti con cui la Regione Piemonte ha proceduto al rinnovo del consiglio della locale camera di commercio, attribuendo ad essa ricorrente soltanto due (dei tre) seggi complessivamente riservati al settore agricolo e assegnando il terzo a Confagricoltura.

2. La ricorrente ha censurato l’istruttoria e le valutazioni svolte dall’amministrazione regionale ai fini della determinazione del "grado di rappresentatività" delle organizzazioni concorrenti, rilevante ai fini dell’attribuzione dei seggi nell’organo consiliare.

In particolare:

– con i primi due motivi, ha contestato l’attendibilità dei dati forniti dalle altre due concorrenti in ordine al numero dei "coadiuvanti permanenti" occupati nelle imprese iscritte alle predette organizzazioni: secondo la ricorrente, Confagricoltura e CIAConfederazione Italiana Agricoltori avrebbero gonfiato i dati relativi ai propri "coadiuvanti", finendo così per falsare l’esito della procedura; ciò sarebbe attestato dal fatto che su 1.858 coadiuvanti dichiarati complessivamente dalle tre organizzazioni concorrenti, soltanto 1.611 risulterebbero iscritti all’INPS; e poiché tutti i 414 coadiuvanti dichiarati dalla ricorrente sarebbero in possesso di una propria posizione INPS, le altre due concorrenti avrebbero gonfiato i propri dati di ben 247 unità; il che avrebbe un rilievo decisivo ai fini dell’attribuzione del terzo seggio, posto che se anche soltanto 150 unità venissero decurtate a Confagricoltura e a CIA, il terzo seggio spetterebbe a Coldiretti; l’Amministrazione avrebbe svolto, sul punto, un’istruttoria incompleta e superficiale;

– con il terzo motivo, la ricorrente ha censurato la decisione della Regione di non computare nel calcolo del grado di rappresentatività di Coldiretti anche il numero dei "familiari stagionali", pari a 2.019 unità, sul presupposto che la media delle giornate lavorative sarebbe stata dichiarata dall’interessata "unicamente su una propria valutazione": secondo la ricorrente, tale motivazione sarebbe gravemente insufficiente, dal momento che l’amministrazione non ha indicato nessun diverso parametro a cui ancorare il dato in questione.

3. Sulla base dei predetti motivi, la ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e la condanna dell’Amministrazione Regionale al risarcimento dei danni.

4. Si sono costituite la Regione Piemonte e la Confagricoltura di Asti, resistendo al gravame con articolate deduzioni.

5. Con ordinanza n. 357/2010 in data 21.05.2010 il collegio ha disposto incombenti istruttori, ottemperati dall’Amministrazione in data 25.06.2010.

6. Con successiva ordinanza n. 517/2010 in data 02.07.2010, il collegio ha respinto l’istanza di sospensione, anche in considerazione dell’opportunità di garantire, nelle more del giudizio, la stabilità del nuovo consiglio camerale nel frattempo già nominato ed insediato, fissando peraltro contestualmente la discussione del merito per il giorno 16 dicembre 2010.

7. In prossimità dell’udienza di discussione, Coldiretti e Confagricoltura hanno depositato ulteriori memorie difensive.

8. In esito all’udienza pubblica del 16 dicembre 2010, sentiti l’avv. Michetti per la ricorrente, l’avv. Gallo per Confagricoltura e l’avv. Scisciot per la Regione, il collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
Motivi della decisione

1. Nel maggio 2009 la Camera di Commercio di Asti ha avviato il procedimento per il rinnovo del proprio organo consiliare, nell’ambito del quale 3 seggi sono riservati, per statuto, al settore "agricoltura".

2. Al procedimento hanno chiesto di partecipare, per ciò che attiene al predetto settore economico, la Federazione Provinciale Coldiretti di Asti, la Confagricoltura di Asti e la Confederazione Italiana Agricoltori di Asti.

3. L’attribuzione dei seggi è stata effettuata secondo i criteri indicati dal D.M. 24.07.1996, n. 501 (recante il regolamento di attuazione dell’art. 12, comma 3 della L. 29.12.1993, n. 580), ossia in base al "grado di rappresentatività" di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell’ambito del settore di appartenenza.

In particolare, secondo i predetti criteri, il "grado di rappresentatività" di ciascuna organizzazione imprenditoriale è definito dalla "media aritmetica" di una serie di parametri, tra i quali assumono particolare rilievo, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del citato D.M., il "numero delle imprese" iscritte a ciascuna organizzazione imprenditoriale e il "numero degli occupati" nelle imprese medesime (o meglio, "l’incidenza percentuale" di tali numeri "rispetto al totale" delle imprese iscritte e dei lavoratori in esse occupati).

Il "grado di rappresentatività" così determinato viene poi tradotto in seggi applicando il criterio indicato dal comma 3 dello stesso articolo, ossia dividendo la media aritmetica di cui sopra per 1, 2 3, 4 e così via fino alla concorrenza del numero dei seggi disponibili per il settore in questione, e infine disponendo i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente, in un numero pari a quello dei seggi da attribuire (art. 12, comma 3 D.M. cit.)

4. Nel caso di specie, ciascuna delle organizzazioni concorrenti ha prodotto alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dai rispettivi legali rappresentanti ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale costoro hanno indicato i dati rilevanti ai fini del calcolo del grado di rappresentatività dell’organizzazione (numero delle imprese associate, numero dei soci e dei prestatori d’opera, numero degli occupati, ecc.).

La Regione, conformemente alle direttive impartite dal Ministero delle Attività Produttive con circolare n. 3536/C prot. 516135 del 24.12.2001, ha svolto alcuni controlli di massima sui dati dichiarati dalle organizzazioni concorrenti: in particolare, ha richiesto chiarimenti, ha acquisito elenchi di imprese, di soci e di prestatori d’opera e infine ha svolto, anche per il tramite della Camera di Commercio di Asti, controlli incrociati presso il Registro delle Imprese.

All’esito del procedimento, sulla base dei dati così acquisiti, la Regione ha determinato il grado di rappresentatività delle organizzazioni concorrenti e ha stilato la "graduatoria quozienti" di cui al comma 3 del citato art. 12.

In forza di tale graduatoria, i primi due seggi sono stati attribuiti alla Coldiretti (con quozienti rispettivamente di 62,48% e di 31,24 %), mentre il terzo seggio è stato attribuito alla Confagricoltura (con un quoziente di 21,27%, superiore di pochi decimi a quello immediatamente inferiore conseguito sempre da Coldiretti, pari a 20,83 %).

5. Con decreto n. 15 del 09.02.2010, il Presidente della Giunta Regionale ha approvato le risultanze istruttorie del procedimento di cui sopra e ha quindi attribuito due seggi a Coldiretti (di cui uno in rappresentanza della piccola impresa) ed uno a Confagricoltura.

6. Con successiva determinazione dirigenziale n. 77 del 15.03.2010, la Regione Piemonte ha nominato i nuovi componenti del consiglio camerale di Asti, sulla base delle designazioni fatte pervenire dalle rispettive organizzazioni imprenditoriali.

7. Il nuovo consiglio si è insediato il giorno 8 aprile 2010.

8. Con il ricorso in esame, la Coldiretti di Asti ha impugnato gli atti indicati in epigrafe nella parte in cui hanno attribuito ad essa ricorrente soltanto due (dei tre) seggi complessivamente riservati al settore economico di appartenenza, assegnando il terzo a Confagricoltura.

In particolare, con i primi due motivi ha lamentato che le altre due concorrenti avrebbero gonfiato i dati relativi ai propri "coadiuvanti permanenti", finendo così per falsare il calcolo del proprio grado di rappresentatività; con il terzo motivo ha invece censurato la decisione della Regione Piemonte di non computare nel calcolo del grado di rappresentatività di Coldiretti anche il numero dei "familiari stagionali".

9. Rileva il collegio che il ricorso è parzialmente fondato nei limiti qui di seguito precisati.

9.1. Va osservato che nell’ambito del procedimento di rinnovo del consiglio camerale di Asti, il legale rappresentante di Confagricoltura ha reso in data 06.11.2009, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, la seguente, testuale, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: " (…) N.b. Per ciò che riguarda i familiari/coadiuvanti, questi risultano essere dai nostri archivi: 710. L’attuale dato tiene in considerazione solo gli occupati a tempo pieno per i quali il titolare dell’azienda versa i regolari contributi agli enti previdenziali. L’elenco di tali soggetti non è producibile ma verificabile presso l’INPS, mentre per gli occupati non a tempo pieno il dato non è verificabile in quanto ricavabile da un calcolo puramente statistico (…)"(doc. 8 fascicolo ricorrente).

Da tale dichiarazione è possibile evincere, per ciò che rileva:

– che il numero di "710" unità era riferito espressamente agli "occupati a tempo pieno";

– che per detti coadiuvanti "il titolare dell’azienda versa(va) i regolari contributi agli enti previdenziali";

– che l’elenco di tali soggetti era "verificabile presso l’INPS";

Analoghe affermazioni sono state ribadite nell’atto difensivo con cui Confagricoltura si è costituita nel presente giudizio (cfr. pagg. 67).

9.2. In realtà, l’istruttoria disposta dalla Sezione presso l’INPS ha dato esiti molto diversi.

In particolare, il numero dei coadiuvanti permanenti iscritti all’INPS è risultato essere di 399 per Coldiretti e di 262 per Confagricoltura: il che significa che, mentre per Coldiretti il dato autodichiarato in sede procedimentale (414) ha trovato una conferma pressochè integrale nei dati INPS, con uno scostamento fisiologico e certamente non significativo; per Confagricoltura, invece, lo scarto tra il dato autodichiarato (710) e quello accertato (262) è macroscopico. E dal momento che era stato lo stesso legale rappresentante di Confagricoltura a dichiarare, in sede procedimentale, che il numero indicato di 710 unità riguardava esclusivamente gli occupati a tempo pieno in possesso di una posizione previdenziale "verificabile presso l’INPS", se ne deve concludere che il dato autocertificato non era rispondente al vero.

Tale conclusione è inoltre confortata dai chiarimenti forniti dall’INPS in sede procedimentale, laddove, ad una specifica richiesta della Regione, esso aveva spiegato che nel settore agricolo, se talora accade che alcuni lavoratori non abbiano una propria posizione previdenziale, ciò accade, tuttavia, soltanto nel caso in cui l’attività del coadiuvante non abbia carattere "prevalente" (cfr. allegato al D.P.G.R. n. 15 del 09.02.2010, pagg. 56): sicchè nel caso di specie, a fronte di un dato autocertificato riferito esplicitamente a soggetti "occupati a tempo pieno", sarebbe stato lecito attendersi una corrispondenza pressochè integrale (o poco meno) tra il numero degli "occupati" e il numero degli "iscritti all’INPS", mentre invece, come si è detto, il dato autocertificato è risultato confermato solo in minima parte.

9.3. Tali considerazioni convincono il collegio che Confagricoltura abbia autocertificato un numero di coadiuvanti permanenti di molto superiore a quello reale, finendo in tal modo per falsare il calcolo del proprio grado di rappresentatività e, di conseguenza, l’esito dell’intera procedura.

9.4. Per contro, non possono essere condivise le argomentazioni difensive svolte dalle difese della Regione e di Confagricoltura.

9.5. In particolare, la difesa di Confagricoltura ha invocato l’applicazione del principio giurisprudenziale di partecipazione pluralistica, secondo cui, qualora siano previsti più posti nella composizione degli organi collegiali rappresentativi degli interessi di categorie professionali, la ripartizione degli stessi deve avvenire secondo criteri che assicurino l’adeguata rappresentanza delle associazioni minoritarie.

Il collegio ritiene che tale eccezione non possa essere condivisa, dal momento che nella fattispecie in esame è stato lo stesso legislatore a dettare precisi criteri matematici per l’individuazione del "grado di rappresentatività" delle diverse associazioni di categoria (D.M. 24.07.1996 n. 501): criteri che l’amministrazione non potrebbe ignorare o eludere in nome di superiori esigenze di tutela delle organizzazioni minoritarie senza per ciò stesso incorre nella violazione della normativa di settore, con conseguente illegittimità delle relative determinazioni.

9.6. Sempre la difesa di Confagricoltura ha sostenuto che l’unico elemento rilevante ai fini del calcolo della rappresentatività sarebbe, in base al dato normativo, il numero di imprese iscritte a ciascuna organizzazione e il numero degli occupati nelle stesse imprese: ossia, in definitiva, l’effettiva realtà economica sottostante alle aziende associate, a prescindere dall’iscrizione dei coadiuvanti presso enti previdenziali, la quale, non solo non è richiesta dalla legge ai fini del calcolo della rappresentatività, ma neppure risponde alla comune esperienza del settore agricolo, in cui è notorio che molto lavoratori prestano la propria attività "in nero", senza alcuna regolarizzazione contrattuale e previdenziale. Pertanto, secondo la predetta difesa, l’Amministrazione dovrebbe accontentarsi dei dati autodichiarati da ciascuna associazione, in quanto effettivamente rappresentativi del concreto substrato economico ed aziendale di ciascuna di esse.

Analoghe considerazioni sono state svolte dalla difesa regionale, secondo cui l’Amministrazione non sarebbe tenuta ad effettuare alcun controllo in merito alle dichiarazioni rese dalle associazioni concorrenti, se non nel caso in cui i dati forniti appaiano ictu oculi inverosimili o falsi perché in evidente, insanabile contrasto con altri dati di cui l’amministrazione sia già in possesso; nel caso di specie ciò non si sarebbe verificato dal momento che lo stesso ente previdenziale ha chiarito in sede procedimentale che uno scarto tra dati dichiarati e iscrizioni previdenziali può essere fisiologico nel settore economico in questione, atteso che "l’effettiva base occupazionale in agricoltura può non coincidere con gli archivi degli assicurati".

Il collegio ritiene che tali argomentazioni non possano essere condivise.

Nell’ambito del procedimento amministrativo oggetto del presente giudizio, ciascuna delle associazioni concorrenti ha attestato i dati richiesti ai fini del calcolo del proprio grado di rappresentatività attraverso un’apposita "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se certamente si fonda su un "patto di reciproca collaborazione tra cittadino e P.A." (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3651), non costituisce, peraltro, l’oggetto di un atto di fede dell’amministrazione nel contenuto di quanto dichiarato dall’interessato, ma soltanto una modalità di semplificazione del procedimento amministrativo, attraverso la quale si persegue la finalità di snellire l’istruttoria procedimentale esonerando il cittadino dall’onere di acquisire tutta la documentazione "concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza (del cittadino medesimo)"; una modalità di semplificazione la cui attendibilità è assistita da un duplice presidio: da un lato, l’onere dell’amministrazione di procedere a controlli successivi sul contenuto delle predette dichiarazioni, anche soltanto "a campione"; dall’altro, la previsione di specifiche sanzioni, anche di natura penale, per il caso di dichiarazione mendace.

Da tutto ciò consegue necessariamente che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non può che essere riferita a fatti, stati e qualità "verificabili" dall’amministrazione, giacchè in caso contrario l’attendibilità della dichiarazione resterebbe affidata ad un contegno "fideistico" della p.a. che sarebbe del tutto estraneo al sistema di mera semplificazione procedimentale ideato dal legislatore e che finirebbe per costituire una sicura fonte di abuso da parte dei cittadini meno corretti, a discapito degli onesti: abuso aggravato dal fatto di non essere concretamente accertabile.

Appare quindi evidente la ragione per cui le argomentazioni difensive dei resistenti non possono essere condivise: nel procedimento qui in esame, i dati dichiarati da ciascuna concorrente in ordine al numero dei propri coadiuvanti permanenti dovevano poter essere riscontrati dall’Amministrazione regionale e l’iscrizione all’INPS era l’unico riscontro ragionevolmente ipotizzabile.

Aderendo, invece, all’opzione interpretativa propugnata dalle difese dei resistenti, si lascerebbe a ciascuna organizzazione la possibilità di "gonfiare" i dati relativi alla propria rappresentatività locale senza alcuna possibilità di riscontro da parte della P.A., e dunque falsando la competizione senza possibilità di rimedio.

E se a ciò si aggiunge che nel procedimento in esame era stata la stessa Confagricoltura a dichiarare che tutti i suoi 710 coadiuvanti permanenti erano in possesso di una propria posizione previdenziale e che tale circostanza era "verificabile presso l’INPS", se ne ricava che la tesi difensiva qui in esame – benchè brillantemente esposta – oltre che infondata, rasenta i limiti della temerarietà.

10. Alla stregua di tali considerazioni, il collegio rileva che i primi due motivi di ricorso sono fondati e vanno accolti per difetto di istruttoria.

11. E’ invece infondato il terzo motivo dedotto, dal momento che i dati forniti da Coldiretti in merito ai propri "familiari stagionali" erano effettivamente supportati da valutazioni generiche e meramente presuntive, come tali non attendibili.

12. L’accoglimento del ricorso, nei termini e nei limiti sopra esposti, comporta l’annullamento degli atti impugnati limitatamente alle parti in cui è stato assegnato a Confagricoltura il terzo seggio riservato al settore agricolo.

Dall’annullamento in parte qua degli atti impugnati discende altresì l’annullamento in parte qua della determinazione regionale n. 77 del 15.03.2010, limitatamente alla parte in cui si è proceduto alla nomina, nell’ambito del consiglio camerale di Asti, del componente designato da Confagricoltura.

L’annullamento parziale di quest’ultimo provvedimento discende dall’annullamento degli atti impugnati quale effetto di caducazione automatica e prescinde, pertanto, da una sua specifica impugnazione: va infatti condiviso il principio secondo cui, in relazione al rinnovo del consiglio camerale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il decreto regionale che opera il riparto dei seggi in consiglio camerale costituisce l’atto presupposto del successivo decreto che opera la nomina dei componenti in conformità alle designazioni degli aventi diritto, dato che il secondo atto segue necessariamente al primo e non richiede alcuna nuova e ulteriore valutazione (ma solo una verifica della ritualità della designazione operata dall’avente titolo); il che implica che l’invalidità del primo abbia effetto caducante e non semplicemente viziante del secondo, nonostante quest’ultimo incida sulle posizioni di terzi (cioè dei nominati, la cui posizione è però chiaramente derivata da quella delle organizzazioni di riferimento, dato che essi siedono in consiglio a titolo di rappresentanti di tali organizzazioni): cfr. T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 17 novembre 2009, n. 1098.

13. In esecuzione della presente decisione, sarà onere della Regione Piemonte rideterminare, con la celerità del caso, il grado di rappresentatività delle associazioni concorrenti sulla base dei rilievi istruttori forniti dall’INPS nel presente giudizio, procedendo quindi all’assegnazione del terzo seggio sulla base dei risultati così conseguiti.

14. In considerazione di questa ulteriore attività che dovrà essere svolta dall’Amministrazione, va infine respinta la domanda risarcitoria proposta dalla parte ricorrente: è noto, infatti, che l’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo per vizi formali o, comunque, per difetto di istruttoria o di motivazione che non escludano, ma anzi consentano, il riesercizio del potere da parte dell’autorità emanante, comporta che la domanda di risarcimento del danno non può essere valutata se non all’esito della nuova manifestazione di detto potere, poiché la facoltà di rideterminazione che residua in capo al soggetto pubblico esclude il carattere di definitività del rapporto, che è necessario presupposto dell’azione risarcitoria (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 27 settembre 2010, n. 3305; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06 maggio 2010, n. 9915; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 19 aprile 2010, n. 1147; Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2006, n. 4234).

15. In conclusione, il ricorso va accolto nei termini e nei limiti sopra esposti, mentre le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, atteso l’esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie in parte e per l’effetto:

a) annulla in parte gli atti impugnati, nonché la determinazione della Regione Piemonte n. 77 del 15.03.2010, nei termini e nei limiti indicati in motivazione;

b) respinge la domanda risarcitoria;

c) compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 225

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La società ricorrente, azienda che opera nel settore edile, previa procedura di consultazione sindacale, ha inoltrato 4 richieste di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, ai sensi della L. 164/75, protocollate nelle date 9 settembre 2009, 27 ottobre 2009, 7 dicembre 2009 e 17 marzo 2010, relative, rispettivamente, la prima al periodo 7 settembre – 23 ottobre 2009, la seconda al periodo 26 ottobre – 4 dicembre 2009, la terza al periodo 7 dicembre 2009 – 26 febbraio 2010, la quarta al periodo 8 marzo – 30 aprile 2010.
Le dette richieste sono state respinte dall’INPS con quattro provvedimenti – dei quali due riferiti ad una sola domanda in cui sono scissi i periodi di riferimento – adottati contestualmente in data 20 luglio 2010 e comunicati una settimana dopo, motivati tutti sull’asserita tardività dell’invio ad eccezione di uno dei due in cui è scissa la domanda del 7 dicembre 2009, motivato con l’asserita mancanza del requisito della temporaneità.
Ritenendo illegittimi, errati e lesivi i predetti provvedimenti, la ricorrente li ha impugnati, deducendo la violazione dell’art. 7, comma 1, della L. 164/75 che fissa i termini entri i quali la domanda di ammissione alla XXX deve essere presentata, nonché l’eccesso di potere per erroneità e per inesattezza delle motivazioni e, comunque, per erroneità delle conseguenze derivanti dalla tardiva presentazione.
L’Istituto si è costituito in giudizio, contestando le avverse deduzioni e sostenendo la legittimità del suo operato.
Con ordinanza n. 1099 del 14 ottobre 2010 la causa è stata rinviata al merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e, all’udienza pubblica del 12 gennaio 2011, è passata in decisione.
2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
La ricorrente ha prodotto in giudizio 4 verbali di consultazione tra XXX s.r.l. e XXX nonché XXX di Bergamo, in cui si è concordato sul ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria, con indicazione dei relativi periodi e dichiarazione della temporaneità del beneficio e della prevedibile ripresa dell’attività. In particolare:
– il verbale del 7 settembre 2009 prevede 7 settimane di sospensione per il periodo 7 settembre – 23 dicembre 2009, con prevedibile ripresa il 26 dicembre; a tale verbale segue la ricevuta INPS.1200.09/09/2009.0132367 del 9 settembre 2009;
– il verbale del 21 ottobre 2009 prevede 6 settimane di sospensione per il periodo 26 ottobre – 4 dicembre 2009, con prevedibile ripresa il 9 dicembre 2009; a tale verbale segue la ricevuta INPS.1200.27./10/2009.0163963;
– il verbale del 7 dicembre 2009 prevede 13 settimane di sospensione per il periodo 7 dicembre 2009 – 26 febbraio 2010, con prevedibile ripresa (espressa in altri termini) entro il mese di febbraio 2010; a tale verbale segue la ricevuta INPS.1200.07/12/2009.0197961 del 7 dicembre 2009;
– il verbale del 10 marzo 2010 prevede 8 settimane di sospensione per il periodo 8 marzo – 30 aprile 2010, con prevedibile ripresa entro il mese di aprile 2010; a tale verbale segue la ricevuta INPS.1200.17/03/2010.0056401 del 17 marzo 2010 (cfr. docc. 2 – 9 del fascicolo di parte ricorrente).
L’Istituto, nella propria memoria di costituzione, ha affermato che la ricostruzione della ricorrente sarebbe errata in quanto C. s.r.l. avrebbe, a suo dire, inviato solo tre domande (la n. 0197961 relativa al periodo 7 settembre – 4 dicembre 2009, protocollata in data 7 dicembre 2009; la n. 0056401 relativa al periodo 7 dicembre 2009 – 26 febbraio 2010, protocollata il 17 marzo 2010; la domanda relativa al periodo 8 marzo – 30 aprile 2010, non protocollata, ma inviata via fax dal consulente della società il 10 maggio 2010.
A dire dell’INPS "tutte e tre le domande sono state respinte dalla apposita Commissione Provinciale in quanto presentate oltre il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso alla fine della settimana in cui aveva avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro" (cfr. pag. 3 della memoria difensiva del 1 ottobre 2010).
Sempre nella stessa memoria e nella stessa pagina aggiunge: "quanto alla settimana di sospensione dal 30 novembre al 5 dicembre 2009, riguardo alla quale la domanda di integrazione salariale protocollata il 7 dicembre 2009 al n. 0197961 poteva ritenersi tempestiva, la Commissione Provinciale per la XXX riteneva che essa fosse comunque non integrabile, per non avere la società istante indicato né la presumibile durata della sospensione né prospettato nella domanda stessa una situazione aziendale tale da far ritenere ragionevole la previsione di una sollecita ripresa dell’attività produttiva" (cfr. id. pagg. 3 e 4).
In altri termini, secondo la difesa, la Commissione avrebbe adottato 4 provvedimenti di diniego per rispondere a 3 domande; ciò, evidentemente e per dare un senso a tale operato, sull’implicito presupposto che ogni domanda, per essere tempestiva, dovrebbe essere frazionata per ciascuna settimana: a titolo esemplificativo la domanda riguardante il periodo di 13 settimane dal 7 dicembre 2009 al 26 febbraio 2010 sarebbe dovuta essere scomposta in 13 domande da inviarsi alla fine di ciascuna settimana a partire da quella in cui ricadeva il 7 dicembre 2009.
Tale ricostruzione, tuttavia, è in contrasto con la lettera della legge 20 maggio 1975, n. 164,ove, all’art. 7, comma 1, prescrive: "Per l’ammissione al trattamento d’integrazione salariale l’imprenditore presenta alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro".
E’ indubitabile che, parlando di periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro il Legislatore abbia inteso precisare che, se il dies ad quem per la tempestività della domanda è 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, il riferimento è dato dalla "settimana in cui ha avuto inizio" la sospensione o riduzione, con ciò lasciando intendere chiaramente che, se il periodo, come nel caso di specie, è più lungo di una settimana, sarà sufficiente una sola domanda.
Invero, i periodi di integrazione salariale, ove non interrotti da ripresa dell’attività, costituiscono un unicum continuativo, ai fini del computo del termine finale per la presentazione della relativa domanda, come emerge non solo dall’interpretazione letterale e logica dell’art. 7 della L. n. 164 del 1975, ma anche dall’interpretazione sistematica, posto che la continuità di ciascun periodo è a presupposto anche dell’art. 6 della stessa legge, in materia di durata massima dell’indennità. Ne consegue che il termine per la domanda d’integrazione salariale inizia a decorrere, in relazione all’intero periodo continuativo di volta in volta richiesto, dalla fine del periodo di paga in corso all’atto dell’inizio della sospensione (Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2002, n. 4477).
D’altra parte l’INPS obietta che in data 9 settembre 2009 non sarebbe pervenuta alcuna domanda di Cassa Integrazione, ma non è stato in grado di dire a quale atto si riferisca la ricevuta di protocollo n. 0132367 in pari data che reca nell’oggetto il richiamo alla XXX similmente alle tre successive, né quale utilità avrebbe avuto il relativo verbale di consultazione sindacale; viceversa produce copia delle tre domande asseritamente pervenute all’Istituto (che sembrerebbero avallare la sua tesi), precisando che il riferimento al numero di protocollo contenuto in ciascuna di esse nella "causale" (dato che, invece, avallerebbe la tesi della ricorrente) rappresenterebbe il richiamo ad un precedente protocollo, ma non precisa di che atto si tratti nè perché nella causale andrebbe inserito tale riferimento ad atti precedenti.
Né appare condivisibile la tesi dell’Istituto per cui avrebbe valenza probatoria di tipo confessorio la comunicazione via fax il 1 luglio 2010 del consulente di XXX s.r.l., riguardante l’invio delle ricevute di deposito delle domande, sia perché proveniente da persona terza rispetto alle parti in causa, sia perché non spiega le ragioni per le quali l’Istituto, ad oltre 7 mesi dall’invio della prima domanda – pur volendo ritenere tale quella del 7 dicembre 2009 come assunto dal resistente, mesi che diversamente sarebbero 10 accedendo alla tesi della ricorrente – abbia avuto necessità di richiedere le ricevute di presentazione e, soprattutto non abbia provveduto a fornire risposta.
Non è questa la sede per avanzare ipotesi su ciò che sia realmente accaduto; è indubitabile, tuttavia, che il comportamento dell’Istituto appare obiettivamente contraddittorio, dilatorio e poco trasparente.
Tale condotta riverbera, irrimediabilmente, i suoi effetti sugli atti impugnati che, pertanto, sono illegittimi in quanto carenti di adeguata e trasparente motivazione.
Resta comunque salvo il potere dell’Istituto di provvedere ex novo,motivando congruamente ciascuna singola statuizione sulla base della documentazione in suo possesso e tenendo presente il ritardo con cui ha provveduto già con gli atti annullati ed il pregiudizio che ne è derivato alla parte istante.
Infatti, l’obbligo di anticipazione del trattamento di cassa integrazione gravante sul datore di lavoro, altro non è che il persistente obbligo retributivo anche se da ritenersi limitato, quanto alla misura, a quella dell’integrazione salariale, con la ulteriore conseguenza che, se il provvedimento di integrazione salariale è negato, l’obbligo retributivo riprende vigore nella sua interezza associato a quello risarcitorio; mentre se la domanda avanzata viene accolta detto obbligo sarà ex post qualificato come vera e propria anticipazione del trattamento previdenziale e darà perciò al datore di lavoro il diritto al rimborso da parte dell’INPS (cfr. Cass., sez. lav., 13 novembre 2000, n. 14670).
Alla luce di quanto precede appare evidente che se la reiezione della prima domanda (qualunque di esse si voglia intendere tale) fosse intervenuta tempestivamente e con motivazione chiara ed esaustiva la società istante avrebbe avuto la possibilità, nelle successive domande, di emendare i propri errori, ove in ipotesi realmente commessi come allegato dall’Istituto, presentandole tempestivamente, limitando l’ammontare del potenziale danno.
Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, gli atti impugnati devono essere annullati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, alla rifusione, in favore della ricorrente, di spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50%, nonché di oneri previdenziali e fiscali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’I.N.P.S..
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Hadrian Simonetti, Referendario
Laura Marzano, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.