Cass. pen., sez. VI 15-04-2008 (14-04-2008), n. 15628 (ord.) Arresti domiciliari – Procedimento in corso davanti alla Corte di cassazione – Trasgressione alle prescrizioni – Ripristino della custodia cautelare in carcere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Che M.I. è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a fini estradizionali con ordinanza n. 58/2006 della Corte di appello di Venezia;
che la Compagnia dei Carabinieri di S. Bonifacio ha comunicato che il predetto in data 26 marzo 2008 non è stato trovato nella sua abitazione ove era ristretto, ed è stato poi notato, alle ore 17,26, rincasare tenendo per mano il figlioletto di circa due anni; essendo stato peraltro notato anche in altre occasioni da vicini di casa allontanarsi dall’abitazione;
che la medesima Compagnia ha notiziato, per l’eventuale configurabilità del reato di cui all’art. 385 c.p. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona e nel contempo, in relazione alla procedura di estradizione, la Corte di appello di Venezia, ai fini di una eventuale "revoca" degli arresti domiciliari;
che il Presidente della Corte di appello di Venezia, in data 8 aprile 2008, ha trasmesso gli atti a questa Corte, rilevando che non risultava ancora depositata la sentenza relativa al ricorso per cassazione proposto dall’estradando avverso la sentenza della medesima Corte di appello in data 10 aprile 2007.
.Ritenuto che questa Corte, con sentenza in data 31 marzo 2 008, ha dichiarato inammissibile il ricorso del M. avverso la predetta sentenza della Corte di appello che si è pronunciata in senso favorevole alla estradizione;
che peraltro gli atti non sono stati ancora trasmessi alla Corte territoriale, sicchè questa Corte è competente a provvedere all’adozione dei provvedimenti previsti in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, a norma degli artt. 276 e 718 c.p.p.;
che dalla segnalazione della Compagnia dei Carabinieri di S. Bonifacio risulta che il M. ha contravvenuto al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, ove era sottoposto agli arresti domiciliari;
che in forza dell’art. 276 c.p.p., comma 1 ter, si impone in tale ipotesi la revoca della misura domiciliare e la sua sostituzione con la misura della custodia cautelare in carcere.
P.Q.M.
Visti all’art. 276 c.p.p., comma 1 ter e art. 718 c.p.p., dispone nei confronti di M.I. la revoca della misura degli arresti domiciliari e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, alla Cancelleria per la comunicazione alla Procura generale di questa Corte per l’esecuzione del presente provvedimento.

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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 gennaio 2012, n. 3211 Bancarotta documentale – Mancata consegna di partitari al curatore fallimentare

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In fatto

I ricorrenti sono stati tratti a giudizio per avere rivestito, in epoche successive, la qualità di amministratore unico di M. Srl, fallita in Ferrara il 7.6.2002: a costoro si addebita la mancata consegna dei “paritari” agli organi della procedura, ritenuta integrativa della violazione dell’art. 216 co. 1 n. 2 L. fall., ed all’A.R. anche la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale in ragione dei mancato rinvenimento di alcuni beni già disponibili alla società.

A seguito di rito abbreviato furono entrambi condannati dal Tribunale di Ferrara il 19.9.2007 e la condanna fu sostanzialmente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna il 5.10.2010.

I prevenuti interpongono ricorso dolendosi:

– della contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto al dolo della bancarotta documentale derivato non già dalla specifica volontà di occultare il movimento degli affari, bensì dall’inerzia del professionista che omise ogni annotazione dei movimenti di “cassa” in quanto egli non era stato remunerato; e quanto agli ulteriori rilievi dei giudici (opacità conseguente a prelievi inconfessabili) la mancata considerazione delle argomentazioni del curatore; infine evidenziano che l’assunto accusatorio urta con il giudizio di tenuità del dolo (al limite del dolo eventuale) ipotesi non consentita per questa tipologia di reato;

– omessa motivazione sulla censura dedotta con i motivi di appello quanto alla esclusione della responsabilità di J.R. che assunse la carica gestoria nel novembre del 2001 e che, pertanto, non può essere chiamato a rispondere della mancata consegna dei partitali e dell’annotazione sul Libro Giornale, due condotte diverse tra loro e sorrette da un difforme elemento psicologico.

In diritto

Non è dato ravvisare contraddizione alcuna nell’addebito di grave omissione annotativa ai due prevenuti, succedutisi nella carica di amministratore unico di M.

Infatti, sono gli stessi ricorrenti a ritenere che la figura di bancarotta fraudolenta documentale sia contrassegnata dal dolo specifico. L’integrazione di detto reato, di cui alla seconda ipotesi dell’art. 216, 1° comma, n. 2, L. fall., postula il solo dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, in quanto la locuzione «in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari» connota la condotta e non la volontà dell’agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo specifico (giurisprudenza costante; da ultimo cfr. Cass. pen., sez. V, 25 marzo 2010, n. 21872, Laudiero).

Del pari è del tutto logica l’argomentazione che desume la rappresentazione dell’evento pregiudizievole dalla condotta omissiva, ancorché essa sia derivata dal comportamento di un professionista inerte: invero, l’imprenditore che esercita un’attività commerciale è obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda; egli può avvalersi dell’opera di un tecnico, sia esso un proprio dipendente o un libero professionista, ma resta sempre responsabile per l’attività da costoro svolta nell’ambito dell’impresa; in caso di fallimento, quindi, risponde penalmente dell’attività e delle omissioni delle persone da lui incaricate che non hanno tenuto i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge, principio valido anche per i delitti punibili soltanto a titolo di dolo (bancarotta fraudolenta documentale, cfr. Cass. pen., sez. V, 1.10.1998, Mollo, Ced Cass., rv. 212147).

Le considerazioni che precedono privano di interesse lo scrutinio del secondo motivo, non potendosi differenziare le due posizioni in ragione dell’elemento psicologico, uguale per entrambe le ipotesi. In tema di nesso di causalità tra l’azione illecita nel reato di bancarotta ed il dissesto, risulta decisivo il rilievo che il delitto viene ad esistenza soltanto con la sentenza dichiarativa del fallimento. Pertanto, anche se nel tempo vi fu avvicendamento degli amministratori in momenti successivi, la circostanza risulta ininfluente in termini di penale responsabilità, quando – comunque – decisivo il convincimento (fatto proprio da giurisprudenza ormai consolidata) che il reato fallimentare viene ad esistenza al momento della sentenza del giudice fallimentare. Pertanto, la lesione agli interessi protetti si colloca al momento della dichiarazione del fallimento, non a quello delle condotte gestorie. Dunque, anche se dette condotte risultano nel tempo ad esso antecedenti (ed ancorché siano esplicate in momenti cronologici differenti), esse riflettono i loro effetti al momento dell’apertura della procedura concorsuale, essendo fra loro concorrenti nella serie causale disciplinata dall’art. 41 c.p.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 19-01-2011, n. 40 Amministrazione pubblica; Comunicazione, notifica o pubblicazione del provvedimento lesivo

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Svolgimento del processo

La Regione Autonoma della Sardegna, in forza dei nulla osta dei competenti ispettorati provinciali dell’Agricoltura ha concesso ai ricorrenti il beneficio del concorso nel pagamento degli interessi sul mutuo a tasso agevolato da questi ultimi acceso per il ripianamento di preesistenti passività maturate per l’effetto di annate caratterizzate da eventi siccitosi o eccezionali.

Sennonché, con decisione 16/4/1997 n. 97/612/CE la Commissione delle Comunità Europee, tenuto conto che l’art. 5 della L.R. 44 del 1988 autorizzava la concessione di misure di aiuto e che la norma non era stata previamente notificata ai sensi dall’art. 93, paragrafo 3, del Trattato, ha dichiarato gli aiuti concessi ai sensi della detta disposizione regionale contrari al diritto comunitario imponendone il recupero.

In esecuzione della decisione comunitaria l’Amministrazione regionale ha revocato i citati nulla osta e caducato il beneficio del concorso nel pagamento degli interessi oltre a disporre il recupero degli aiuti già erogati.

Ritenendo tali provvedimenti illegittimi, gli interessati li hanno impugnati chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 8 L. 241/90, 12, 13,14,15, 16, 17 e 18 L.R. 40 del 1990, eccesso di potere;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato UE, violazione dell’art. 5 della L.R. 44 del 1988 modificato dall’art. 12 L.R. 17 del 1992, violazione degli artt. 2034, 2948, 1442 del codice civile, eccesso di potere

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, depositando memoria nella quale ha sostenuto la infondatezza del ricorso.

In data 21.10.2010 la difesa dei ricorrenti depositava memoria.

Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale ritiene il Collegio che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.

In materia di sovvenzioni da parte della Pubblica amministrazione, la posizione del privato nella fase procedimentale successiva al provvedimento attributivo del beneficio può assumere una diversa configurazione giuridica: di interesse legittimo, nei riguardi del potere della Pubblica amministrazione di ritirare in via di autotutela il provvedimento attributivo del beneficio per i suoi vizi di legittimità ovvero per il suo contrasto, sin dall’origine, con il pubblico interesse; di diritto soggettivo, sia nei riguardi della concreta erogazione del beneficio, sia della susseguente conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) assunti in funzione dell’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, della disciplina che regola il rapporto (T.A.R. Sardegna 4.8.2009 n. 1415; Cons. Stato Sez. VI, 11/1/2010 n. 3, Cass. Sez. Un. 12.2.1999 n. 57).

Poiché nel caso di specie il potere di autotutela esercitato è motivato con riguardo all’originaria illegittimità del provvedimento concessivo dell’aiuto, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo per cui la controversia risulta correttamente radicata.

Il ricorso può quindi essere esaminato nel merito.

Esso è infondato.

Quanto alla censura circa la mancata partecipazione dei privati al procedimento si osserva quanto segue.

Anche prima delle modifiche alla legge 241 del 1990 ad opera delle L. 15 del 2005 e 80 del 2005, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che non sussiste l’obbligo di comunicazione dell’ avvio del procedimento quando il procedimento riguarda l’emanazione di un atto amministrativo interamente vincolato in base ad un quadro normativo di riferimento che non presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili e l’eventuale annullamento giurisdizionale dell’atto, per omessa comunicazione dell’ avvio del procedimento, non priverebbe la p.a. del poteredovere di riemanarlo con identico contenuto (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 01 dicembre 2004, n. 14644).

In definitiva l’obbligo della p.a. di provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento nei riguardi di quei soggetti nei cui confronti il provvedimento sia destinato a produrre effetti diretti deve configurarsi in senso sostanziale e non formale e ritenersi, pertanto, sussistente ogni qualvolta l’amministrazione, relativamente allo svolgimento di un procedimento amministrativo semplice o complesso prodromico all’adozione di un provvedimento finale, possa effettivamente beneficiare della partecipazione del privato mediante l’acquisizione di un suo contributo rappresentativo dei suoi interessi e non anche nelle ipotesi, quali quella oggetto della presente vicenda controversa, in cui il provvedimento sarebbe stato in ogni caso adottato in quanto atto necessitato o vincolato o qualora la comunicazione stessa non avrebbe potuto esplicare alcuna positiva efficacia in relazione alla possibilità del privato di partecipare al procedimento stesso (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 09 giugno 2004, n. 2478).

Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato.

Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non si ritiene di discostarsi, afferma che il beneficiario di un aiuto può fare legittimo affidamento sulla regolarità del beneficio, solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura comunitaria, atteso che qualunque operatore economico diligente è normalmente in grado di compiere tale verifica. Conseguentemente laddove l’erogazione sia avvenuta, come nella fattispecie, in mancanza di preventiva notifica alla Commissione non è configurabile alcun legittimo affidamento in ordine alla regolarità della misura (Corte Giust. CE, III Sez., 23.2.2006, n. 346, idem V Sez., 14.9.2006 n. 336, e II Sez., 15.12.2005 n. 148, Trib. I Grado CE, III Sez. 30.11.2009 n. 427, TAR Lombardia – Milano, III Sez., 12.11.2009 n. 5059, TAR Lazio – Roma, II Sez., 11.1.2005 n. 167).

La Regione era, pertanto, indefettibilmente tenuta a recuperare l’aiuto concesso ai ricorrenti, né a questi ultimi, giusta quanto sopra esposto, poteva o può ora riconoscersi un affidamento tutelato alla conservazione del beneficio.

Non è poi superfluo osservare che successivamente al provvedimento di recupero, la Regione è intervenuta dettando vari criteri agevolativi, quali la sospensione temporanea del recupero (delibera della Giunta regionale n. 8/21 del 14.03.2002), la compensazione tra crediti e debiti e la possibilità di rateizzazione (delibere della Giunta regionale n. 5/22 del 7.02.2003 e n. 36/18 del 26.007.2005).

Del tutto inconferenti sono poi le argomentazioni di cui al secondo motivo di ricorso con le quali si fa riferimento alla necessità di applicare l’art. 2034 del codice civile e cioè l’esclusione dal diritto alla ripetizione di quanto sia stato spontaneamente corrisposto in esecuzione di doveri morali e sociali.

Il Collegio ricorda che un fattore che può inibire la ripetizione dell’indebito è costituito dalla presenza di un’obbligazione naturale idonea a giustificare il pagamento.

L’art. 2034 del codice civile stabilisce che non è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. In altre parole l’adempimento di una obbligazione naturale si pone come titolo definitivo di acquisto della prestazione in capo al beneficiario.

Non è necessario soffermarsi a lungo sulla censura se non rilevando che l’aiuto concesso non può certo essere ascritto alla categoria delle obbligazioni naturali.

Occorre ancora ricordare che nei contratti di mutuo era inserita all’art. 6 del capitolato delle condizioni generali per i contratti di mutuo per ripianamento di passività di credito agrario ai sensi dell’art. 5 della L.R. 13.12.1988 n. 44 la clausola di salvaguardia a favore dell’ente creditizio mutuante debitamente sottoscritta dai ricorrenti che prevedeva l’ipotesi del pagamento dell’intero in caso di venir meno del concorso regionale negli interessi.

Per tutte le motivazioni esposte il ricorso va in definitiva rigettato.

Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-01-2011) 10-02-2011, n. 4829

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 22 marzo 2010, confermava la sentenza del Tribunale di Milano, in data 22 10.009, appellata da D.A.P., ritenuto colpevole di sequestro di persona, lesioni aggravate in danno di B.M., rapina impropria aggravata del cellulare della stessa e condannato, con la diminuente del rito, alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione e Euro 1000 di multa. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento all’insussistenza, con riferimento al delitto di rapina e all’elemento psicologico del reato, avendo l’imputato sottratto il cellulare, essendo giunto un messaggio sullo stesso e credendo fosse di un amico della B.;

b) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, all’applicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

1) Non è contestato che l’imputato si sia impossessato del cellulare della persona offesa e abbia, successivamente, usato violenza per mantenerne il possesso.

In tema di rapina, sussiste l’ingiustizia del profitto anche quando la condotta d’impossessamento della cosa altrui, sia attivata da un motivo non di lucro, quale la gelosia, non volendo il prevenuto che la B. leggesse il contenuto del messaggio pervenuto sul cellulare; tale motivo non esclude il dolo del reato, sussistendo l’ingiustizia del profitto nell’ipotesi in cui taluno, dopo avere commesso il furto del telefonino, usi violenza sul proprietario dello stesso, al fine di mantenerne il possesso, sia pure al fine di impedire che questi possa prendere visione del contenuto del messaggio pervenuto sul telefono.

In tal caso ricorre il dolo specifico richiesto dall’art. 628 cod. pen. per il delitto di rapina in quanto l’agente, sia pure animato da motivi di gelosia, ha, comunque, procurato un ingiusto profitto a se stesso.

2) Anche il secondo motivo è infondato.

Il Tribunale ha negato la concessione delle attenuanti generiche per i precedenti penali specifici dell’imputato, ritenendo irrilevante la circostanza della avvenuta riconciliazione con la parte offesa. La Corte di merito, con motivazione implicita, ha confermato tale valutazione avendo rilevato che "correttamente il primo giudice ha applicato l’aumento per la recidiva, perchè i reati commessi in precedenza dall’appellante denotano una mancanza di controllo della violenza e, quindi, di sua pericolosità".

Questa suprema Corte ha più volte affermato che ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. – dep. 25/01/2005 – Rv. 230691).

Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte – condivisi dal Collegio – ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo, individuate, nella fattispecie, nei precedenti reati, nella pericolosità e mancanza di controllo della violenza da parte dell’imputato.

Infine si rileva che le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794);

Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarato inammissibile il motivo di ricorso.

2.2) In ordine alla censura relativa al trattamento sanzionatorio per la contestata recidiva va rilevato come, ai sensi dell’art. 99 c.p. nel testo riformulato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, la previsione della "obbligatorietà" dell’aumento di pena per la recidiva deve ritenersi limitata alle ipotesi di cui al comma 5 dello stesso articolo (recidiva concernente i gravi delitti di cui all’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), mentre, in tutti gli altri casi (recidiva semplice: comma 1; recidiva aggravata: comma 2; recidiva pluriaggravata: comma 3; recidiva reiterata comma 4) l’applicazione della recidiva rimane una "facoltà" del giudice, limitandosi la formulazione letterale della norma a stabilire l’obbligatorietà non dell’aumento della pena, ma della misura dell’aumento stesso. il giudice, pertanto, in tali ultimi casi, può applicare l’aumento di pena fisso o variabile se reputa che la recidiva sia indice di una maggiore marcata pericolosità del reo, ovvero costituisca indice della sua maggiore colpevolezza.

In tal caso appare irrilevante anche la eventuale concessione delle attenuanti generiche, ove il giudice comunque ritenga di aumentare la pena in forza della contestata recidiva.

Nella fattispecie, con motivazione logica, non censurabile in questa sede la Corte ha ritenuto di confermare l’aumento della recidiva già applicato dal primo giudice per le motivazioni già evidenziate (mancanza di controllo della violenza e pericolosità del prevenuto) Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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