T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 19-10-2011, n. 1798

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, proprietario di un suolo sito nel comune di Taranto, ha impugnato la nota del Comune del 15 febbraio 2010, con la quale è stato rilevato "che la parte del suolo… di Sua proprietà, destinata a zona verde di rispetto stradale non è computabile ai fini della volumetria edificabile", e ha dedotto i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione di legge, nonché delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e 18 del d.lgs. 285/1992 e dell’art. 28 del dpr 495/1992; eccesso di potere per sviamento, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà e disparità di trattamento, motivazione insufficiente; ingiustizia manifesta.

Deduce il ricorrente che la strada in questione è una strada urbana locale destinata a uso pubblico per la circolazione dei veicoli, che il vincolo derivante da una fascia di rispetto stradale ha l’effetto di prescrivere un semplice obbligo di distanza, ma non quello di rendere inedificabile l’area.

Il Comune si è costituito con memoria del 26 aprile 2010 e ha rilevato che il vincolo imposto sulle aree di rispetto si traduce in un divieto assoluto di edificazione e che il vincolo apposto è conformativo.

Questo Tribunale, con ordinanza n. 593/2010, ha respinto la domanda cautelare.

Il ricorrente, con motivi aggiunti del 7 luglio 2010, ha impugnato l’art. 13 delle NTA al PRG, per i seguenti motivi: 1. Eccesso di potere per:sviamento, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà e disparità di trattamento, motivazione insufficiente; ingiustizia manifesta; irrazionalità e illogicità manifesta; contraddittorietà di provvedimenti ovvero con il PUTT Puglia. 2. Violazione e falsa applicazione del PUTT. 3: Violazione l.r. 20/2001.

Deduce il ricorrente che il vincolo in esame non è conformativo e l’area in esame non può ricadere nell’ambito normale "E’ perché il Comune non ha emanato il PUG.

Il Comune, con memoria del 1° luglio 2010 ha eccepito l’irricevibilità per tardività e inammissibilità dei motivi aggiunti

Con memoria del 21 giugno 20110 il ricorrente ha controdedotto in ordine alle eccezioni formulate dal Comune.

Nella pubblica udienza del 14 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Per ragioni di economia processuale, stante l’infondatezza del ricorso, si può prescindere dall’esame dell’eccezioni preliminari.

L’art. 13 delle NTA del PRG del comune di Taranto prescrive espressamente che "Le zone e le aree di rispetto non sono computabili ai fini dell’applicazione di indici di fabbricabilità o della calcolazione del rapporto di copertura".

Il ricorrente ritiene che questa norma non sia applicabile al caso di specie perché il vincolo in questione (area di rispetto) non è conformativo ma strumentale e quindi è scaduto "decorsa la durata quinquennale" e l’area è, di conseguenza, divenuta edificabile.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il vincolo di inedificabilità relativo alla "fascia di rispetto stradale", non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, in quanto riguarda una generalità di beni e di soggetti ed ha una funzione di salvaguardia della circolazione, indipendentemente dalla eventuale instaurazione di procedure espropriative; esso quindi non è soggetto a scadenze temporali (v. da ultimo Tar Milano, 21 aprile 2011, n. 1019).

Anche questa Sezione ha precisato che "La decadenza quinquennale vale soltanto per i vincoli finalizzati alla espropriazione, oppure per quelli che comportano la preclusione completa della attività edificatoria, e non invece per quei vincoli che costituiscono espressione della attività pianificatoria della pubblica Amministrazione e che hanno il solo effetto di imporre alla proprietà l’obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo. Il vincolo di inedificabilità relativo alla "fascia di rispetto stradale " non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, in quanto riguarda una generalità di beni e di soggetti e ha una funzione di salvaguardia della circolazione, indipendentemente dalla eventuale instaurazione di procedure espropriative." (Tar Lecce, sez. I, 24 settembre 2009, n. 2156).

Non può ritenersi poi, come sostiene il ricorrente, che l’art. 13 delle NTA, per il quale le zone e le aree di rispetto non sono computabili ai fini dell’applicazione di indici di fabbricabilitào della calcolazione del rapporto di copertura, debba essere disapplicato in favore dell’art. 28 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, secondo il quale per le strade di tipo F, come quella in esame, "non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione".

Infatti, quest’ultima norma è diretta, come dice lo stesso articolo, a tutelare la sicurezza della circolazione, mentre le NTA del Piano regolatore sono volte alla disciplina urbanistica del territorio e hanno come scopo la progettazione dello spazio urbanizzato e la pianificazione organica delle modificazioni di tutto il territorio comunale, compreso quello scarsamente urbanizzato.

In sostanza, proprio perché le due discipline sono volte a tutelare interessi diversi, non si può ritenere che le norme del codice della strada prevalgano su quanto stabilito dalle NTA del Piano regolatore.

Pertanto, posto che la particella in esame è destinata, dal vigente Piano regolatore, a "Zona di verde di rispetto stradale" e che l’art. 13 delle NTA stabilisce che queste aree di rispetto non sono computabili ai fini degli indici di fabbricabilità, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-03-2012, n. 4239 Recesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.A. e H.L.C.E. convennero, davanti al tribunale di Cagliari, la Fiditalia spa e la ISA srl chiedendo l’accertamento della invalidità e/o inesistenza o inefficacia del contratto concluso con la ISA srl e di quello ritenuto collegato, concluso con Fiditalia spa, nonchè la condanna al rimborso, in favore della H., delle somme pagate alle due società per i rispettivi titoli.

Il tribunale, con sentenza del 23.6.2006, rigettò la domanda.

Ad eguale conclusione pervenne la Corte d’Appello che, con sentenza del 14.1.2010, rigettò l’impugnazione proposta dal L. e dalla H..

Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso Fiditalia spa ed ISA srl in liquidazione, che ha anche presentato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (questione del modulo contrattuale).

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (comportamento delle parti successivo alla stipula del contratto).

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1411, 1321 e 1326 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1411, 1321, 1326 e 1350 c.c., in relazione all’art. 10 Condizioni Generali del contratto CEPU e D.Lgs. n. 50 del 1992, art. 6. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (questione del recesso del L.).

Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (sul contratto di finanziamento collegato a quello CEPU).

Le censure proposte con i detti motivi, in realtà, al di là delle pretese violazioni di norme di diritto e di vizi motivazionali, si risolvono nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa ed in una critica dell’apprezzamento delle risultanze probatorie, come operato dal Giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se, come nella specie, sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori di diritto o da vizi logici.

Il sindacato di legittimità sul punto – deve ripetersi – è limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione, che consenta di individuare le ragioni della decisione ed il percorso argomentativo seguito dal giudice del merito.

I ricorrenti, in sostanza, prospettano una diversa lettura del quadro probatorio – in particolare del modulo contrattuale "CE n. 665" sottoscritto dalla ricorrente H., ma l’interpretazione e la valutazione delle risultanze probatorie sono affidate al Giudice del merito e costituiscono un insindacabile accertamento di fatto.

La sentenza impugnata – è principio di diritto perfino ovvio da ripetersi – non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal Giudice del merito siano, secondo l’opinione dei ricorrenti, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi dagli stessi sostenuta.

Nel caso in esame, i supposti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge non sussistono.

La sentenza impugnata è corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto, e che presuppongono una ricostruzione dei fatti di causa diversa da quella – condivisibile – effettuata dal Giudice di secondo grado.

In particolare, dopo avere esaminato puntualmente il modulo contrattuale in oggetto, la Corte di merito è pervenuta alla conclusione che dallo stesso testo contrattuale risultava "che la H. era beneficiarla della prestazione, ma anche tenuta personalmente ai conseguenti obblighi contrattuali nei confronti della ISA s.r.l. e, sotto tale aspetto era, dunque, anche "cliente".

La stessa Corte ha ulteriormente sottolineato che "il fatto che il modulo utilizzato fosse stato impostato per l’ipotesi di scissione delle due posizioni (come chiarito dalla difesa di controparte sovente sono "clienti" i genitori e "beneficiari" i figli) non impedisce di ritenere che, di fatto, le parti abbiano concluso e firmato un accordo diverso, come si deduce da un lato per il fatto che la H. ha sottoscritto nelle due vesti e dall’altro dalla mancanza della sottoscrizione di colui che avrebbe dovuto essere, eventualmente, il "cliente" (stipulante" ex art. 1411 c.c., secondo la prospettazione degli appellanti), ovvero il L. che non risulta essere stato neppure presente alle trattative".

Trattasi di motivazione corretta, condotta sulla base del testo letterale del documento contrattuale, come tale incensurabile, in questa sede.

Neppure condivisibile appare la censura relativa al comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto, posto che, da un lato – come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata – l’esame di questo ulteriore profilo dei canoni di ermeneutica contrattuale non era neppure necessitato a fronte delle conclusioni raggiunte in ordine al primo, relativo al tenore testuale del documento contrattuale e, dall’altro, nessun rilievo potevano rivestire le missive in data 30.7.2001 e 13.12.2001 tendenti entrambe a conseguire, con il recesso dal contratto concluso, la restituzione delle somme versate.

Nè, sotto quest’ultimo profilo, è condivisibile la censura relativa alla missiva ISA del 19.11.2001, la cui intestazione non acquista alcun rilievo nell’economia argomentativa che ha condotto la stessa Corte di merito – con una convincente e corretta motivazione – a ritenerla priva di rilevanza; così come ad eguale conclusione deve giungersi con riferimento alla successiva missiva del 15.3.2002, i cui profili debbono ritenersi già assorbiti nelle considerazioni rese in ordine alla precedente.

Quanto alle censure relative al supposto contratto a favore di terzo, sussistente – secondo la tesi dei ricorrenti – nella specie, deve rilevarsi che la stessa tesi – oltre ad essere stata negata dal giudice di merito – è contraddittoria rispetto alle precedenti difese degli stessi ricorrenti che, da un lato, affidano le censure avanzate alla mancata sottoscrizione da parte del L. – che giustificherebbe la ritenuta invalidità del contratto – e, dall’altro ritengono, sulla base del contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c., che non sarebbe stata necessaria la redazione del contratto concluso in forma scritta.

D’altra parte, per la configurabilità di un contratto a favore di terzi, non è sufficiente che il terzo riceva un vantaggio economico indiretto dal contratto intervenuto tra altri soggetti, ma è necessario che questi ultimi abbiano inteso direttamente attribuirglielo, nel senso che i soggetti stessi, nella qualità di contraenti, abbiano previsto e voluto una prestazione a favore di un terzo estraneo al contratto, come elemento del sinallagma (v. Cass. 19.8.1997 n. 7693); ciò che nella specie, in ogni caso, non risulta minimamente provato.

Quanto all’invocato collegamento negoziale – oggetto del quinto motivo – da un lato, deve sottolinearsi una carenza di interesse al suo esame in considerazione delle conclusioni raggiunte in ordine al contratto I.S.A. srl ed alla sua piena validità; dall’altro deve rilevarsene la sua infondatezza.

La Corte di merito, infatti, con motivazione puntuale e condivisibile, ha escluso che il L. potesse essere considerato parte del contratto sottoscritto dalla sola H., ritenendo, invece, che "… per il resto è evidente, invece, che egli, avendo sottoscritto il contratto di finanziamento, in relazione a quel contratto ha assunto specifici e diretti obblighi verso la Fiditalia s.p.a.".

Il L., infatti, – circostanza questa pacifica – come correttamente argomentato nella sentenza impugnata – se anche non poteva essere considerato parte del contratto con I.S.A. s.r.l., ha concluso un valido contratto di finanziamento con Fiditalia s.p.a., avente ad oggetto l’acquisto di servizi CEPU, e come tale era tenuto al rispetto delle obbligazioni dallo stesso contratto di finanziamento nascenti.

Gli ulteriori profili di censura restano assorbiti. Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico solidale dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in favore di ISA srl in liquidazione in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese; ed in favore di Fiditalia spa in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per spese; il tutto oltre spese generali ed accessori di legge.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 28-11-2011, n. 9327

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana.

Con dichiarazione resa a verbale il difensore del ricorrente ha dichiarato che nelle more del giudizio è venuto meno l’interesse al ricorso.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara il ricorso improcedibile.

Spese compensate.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-09-2011) 14-11-2011, n. 41415

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Salerno confermava quella del tribunale della medesima città che in data 12 novembre 2009 l’aveva condannata per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 64 71, 65 72, 93 e 95; D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 146 e 181 per l’esecuzione di un corpo di fabbrica in pianta rettangolare della superficie di metri quadrati 73,40 con struttura costituita da quattro pilastri in cemento armato e muratura portante in calcestruzzo, a copertura piana, con accesso pedonale al livello della copertura attraverso una scala in calcestruzzo su un terreno di sua proprietà.

Deduce in questa sede la ricorrente con motivo unico la mancata acquisizione di prova decisiva sia in primo che in secondo grado con riferimento al titolo di proprietà dell’immobile.

Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente si duole in maniera del tutto generica della mancata acquisizione del certificato di proprietà dell’area.

Riguardo al contenuto della decisione va anzitutto premesso che la contestazione ha in realtà riguardo alla qualità di committente dell’opera dell’imputata e che la proprietà del terreno rileva essenzialmente quale elemento indicativo dell’interesse a commissionare i lavori; interesse che trova logico riscontro già nell’iniziativa della ricorrente di sottoscrivere l’istanza di dissequestro del manufatto, come si rileva dalla motivazione dalla corte di appello.

Il che già evidenzia un primo profilo di inammissibilità del ricorso in quanto, come costantemente affermato in sede di legittimità, la mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), quando si tratta di una "prova decisiva", ossia di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre – confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione – solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell’ambito dell’istruttoria dibattimentale (da ultimo, Sez. 6, n. 37173 del 11/06/2008 Rv. 241009).

Per altro verso deve rilevarsi che la ricorrente nè confuta le motivazioni della decisione di appello che, in linea con quelle della sentenza di primo grado, ha logicamente desunto la qualità di proprietaria dell’area da una serie di elementi quali la circostanza che la ricorrente si era dichiarata tale al momento dell’accesso della PG e, proprio per tale ragione, era stata nominata custode giudiziario; nè indica in questa sede il contenuto dell’atto di proprietà non consentendo, in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso, di valutare la rilevanza della richiesta.

Peraltro, a prescindere dalla circostanza che la parte avrebbe potuto produrre d’iniziativa tale documentazione, si rileva che la circostanza che l’atto di proprietà escluda la ricorrente dalla titolarità del bene non risulta nemmeno dedotta nei motivi di appello.

Quanto alla circostanza riferita in udienza dal difensore nel corso della discussione secondo cui l’acquisizione sarebbe stata in realtà sollecitata ai sensi dell’art. 507 c.p.p. si deve in ogni caso rilevare come la giurisprudenza di legittimità sia assolutamente costante nell’affermare che la mancata ammissione di prove sollecitate al giudice ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. non costituisce un vizio deducibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), (Sez. 3, n. 24259 del 27/05/2010 Rv. 247290).

Da qui l’evidente inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

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