Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-01-2011, n. 2316 Reintegrazione o spoglio; Tutela possessoria

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 16.1999, P.R. chiedeva al Tribunale di Trani Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia di essere reintegrato nel possesso del "blocco dei locali" meglio definito spogliatoio (camerini, wc, centrale termica) individuato dalla particella 967, del quale era stato vi et clam spogliato ad opera di C.V. e di ordinare a costui la riduzione in pristino, mediante rimozione delle opere abusive effettuate, il tutto con vittoria di spese.

Assumeva il ricorrente di essere proprietario del locale a piano terra sito in (OMISSIS), già adibito a sala cinematografica, con sottostante cantina, palcoscenico e spogliatoio, piano superiore per galleria e cabina di proiezione, a lui pervenuto in forza di decreto del 29.04.1999 con il quale il giudice delegato al fallimento V.I.P.A. aveva trasferito l’intero lotto n. 1 del compendio fallimentare suddiviso in due comprensori di fabbrica individuati con le lettere A e B. Con il suddetto decreto, l’istante era stato immesso nel possesso degli immobili trasferiti, avendo il curatore fallimentare consegnato le chiavi di accesso del complesso immobiliare, tant’è che i tecnici di fiducia dello stesso ricorrente si erano recati più volte sul posto per effettuare le misurazioni e rilevazioni necessarie alla predisposizione del progetto di ristrutturazione dell’intero complesso.

Esponeva ancora il ricorrente che antistante il sopra indicato "blocco dei locali" costituenti lo spogliatoio vi è un locale posto al civico (OMISSIS) di proprietà di C.V., titolare dell’omonima ditta corrente in (OMISSIS), il quale lo aveva acquisito dalla stessa Curatela Fallimentare; costui, secondo il P., in data 12.10.1999, lo aveva clandestinamente e violentemente spogliato del possesso del l’intero blocco dei locali sostituenti lo spogliatoio, catastalmente contraddistinto dalla particella n. 967, partita n. 100517 pp. 22, avendo murato il relativo accesso ed avendo provveduto ad effettuare autonomamente la divisione dei locali ed entrambi trasferiti, mediante l’esecuzione di opere murarie.

Notificato il ricorso con il pedissequo decreto di comparizione delle parti, si costituiva il resistente, assumendo di non aver perpetrato alcuno spoglio violento e/o clandestino, atteso che la muratura elevata costituiva semplice estrinsecazione del proprio diritto di proprietà così come pervenutogli e trasferitogli dal Giudice Delegato al Fallimento V.I.P.A. con decreto del 29.04.1999.

Deduceva, comunque, in punto di fatto che sin dal 02.03.1999 – epoca antecedente ai decreti di trasferimento, aveva posseduto in maniera ininterrotta, pubblica e pacifica l’unità immobiliare rivendicata, in quanto il Curatore fallimentare lo aveva immesso nel possesso anticipato consegnandogli le chiavi di accesso all’immobile; di conseguenza egli aveva esplicato il suo potere di fatto sulla cosa, attraverso l’allocazione di pannelli in legno a chiusura di tutti i varchi esistenti di intercomunicazione del due distinti lotti e poi attraverso la costruzione di un muro atto a delimitare la relativa proprietà, comprensiva, ovviamente, della particella n. 967;

chiedeva quindi il rigetto del ricorso per mancanza dei presupposti dell’azione di reintegrazione.

Espletata l’istruttoria, la causa veniva definita con ordinanza del 25.06.2001 – 27.06.2001, che rigettava il ricorso e compensava integralmente tra le parti le spese processuali, ponendo quelle di consulenza tecnica a carico di entrambe in parti uguali.

Avverso detta ordinanza – avente valore di sentenza – proponeva impugnazione di C. con atto di citazione notificato il 13.11.2001, nei confronti di P.R., con cui, chiedeva all’adita Corte di riformare in parte la decisione, ponendo le spese di giudizio e quelle di consulenza tecnica ad integrale carico del P., con vittoria delle spese di secondo grado.

Si costituiva l’appellato il quale contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto dell’appello principale, nonchè l’accoglimento di quello incidentale spiegato per ottenere la immediata riconsegna della porzione immobiliare oggetto di contestazione, con condanna del C. al pagamento delle spese del doppio grado; in via istruttoria chiedeva l’ammissione della prova testimoniale sulle circostanze e con i testi indicati in sede di appello.

La causa, all’udienza collegiale del 24.03.2004, veniva riservata per la decisione.

Con sentenza depositata il 16 ottobre 2004, la Corte Barese, rigettava l’appello incidentale del P. e, in parziale accoglimento di quello principale poneva a totale carico del P. le spese della Consulenza Tecnica. Per quanto ancora interessa, la Corte del merito confermava essere mancata la prova del dell’animus spoliandi – presupposto soggettivo per l’accoglimento dell’azione di reintegrazione – e riteneva irrilevanti le prove orari articolate con l’atto di appello, unicamente dirette a dimostrare lo ius possessionis, ma che "nulla dicono in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo".

Avverso detta sentenza il P. ha proposto tempestivo ricorso a questa Corte, svolgendo due motivi di gravame. Resisteva, con controricorso, il C.. Il ricorrente depositava memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 1168, e vizio di motivazione, assume che erroneamente la Corte territoriale dando atto della ritenuta equivocità della situazione sul piano della titolarità dei diritti (per imprecisioni nella relazione di stima in sede fallimentare e dei decreti di trasferimento che vedrebbero i locali in questione trasferiti ad entrambi gli aggiudicatari) confondendo il profilo probatorio con quello possessorio, ha confermato l’esclusione, nel C., dell’animus spoliandi, laddove questo non è affatto escluso dalla ipotetica soggettiva convinzione dell’agente di esercitare un proprio diritto.

Cor il secondo motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta e volta a dimostrare che esso P. era stato immesso dalla Curatela nel possesso dei locali di cui è causa ed aveva iniziato operazioni dirette alla ristrutturazione degli stessi ed eseguito, o la rimozione di rivestimenti e parte degli intonaci.

Detti motivi che, per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, non appaiono fondati alla stregua dei rilievi che seguono.

Deve senz’altro convenirsi che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, l’elemento soggettivo che completa i presupposti dell’azione di spoglio, risieda nella coscienza e volontà dell’autore di compiere l’atto materiale su cui si è sostanziato io spoglio (Con SS.UU. n. 9871 del 1994) indipendentemente dalla convinzione nell’agente, di operare secondo diritto (Cass. N. 2957 del 2005). Talchè, a tale stregua, non avrebbe decisiva rilevanza, neppure ad colorandum, l’oggettiva ambiguità dei titoli di acquisto, che vedrebbero trasferiti i locali in questione ad entrambi gli aggiudicatari.

Senonchè, la sentenza impugnata ha aggiunto che il C. "come emerge dalla documentazione prodotta era stato immesso nel possesso dell’intero compendio immobiliare facente parte del lotto a lui aggiudicato sin dal 2 marzo 1999 e quindi in data antecedente a quella del decreto di trasferimento con cui, secondo l’assunto del P. egli sarebbe stato immesso nel possesso dello stesso immobile". Tale autonoma ratio decidendi, e comunque i fatti in esse indicati come ragione di reiezione dell’appello, non vengono specificamente confutati con il ricorso in esame. Al contrario, il primo capitolo di prova orale dedotta (e ritualmente riprodotta nel ricorso) indica la data in cui avrebbe avuto inizio il possesso del P. in un giorno (29 aprile del 1999) che è successivo a quello che la sentenza impugnata determina come data di immissione nel possesso, negli stessi locali, del C.. Alla stregua di tale, incontestato in questa sede, accertamento di fatto sarebbe stato onere del P. spiegare e fornire la dimostrazione di come il C., giù immesso prima di lui nel possesso dei beni oggetto di reintegra, potesse avere consapevolezza di sovvertire una diversa situazione possessoria.

Ricorrono giusti motivi, dato la particolarità della situazione, per compensare per intero le spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Ord., (ud. 01-12-2010) 25-01-2011, n. 2388

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale della libertà di Bologna, con ordinanza del 14 settembre 2010, ha confermato l’ordinanza del 30 agosto 2010 del GIP di Bologna con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di S.A. e S. M.C., indagati per i delitti di riduzione in schiavitù e induzione alla prostituzione in danno di F.P..

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati lamentando una motivazione illogica, incompleta e insufficiente nonchè una violazione di legge sia quanto alla sussistenza dei gravi indizi per l’applicazione della misura cautelare sia quanto l’esatta individuazione del reato di cui all’art. 600 c.p. ascritto agli imputati.

3. Sono stati, inoltre, presentati motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 311 c.p.p., prima dell’udienza avanti la Corte.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è, all’evidenza, inammissibile.

2. Le doglianze dei ricorrenti tendono infatti a rendere accreditabile una diversa ricostruzione delle emergenze di causa sulla base di ipotesi le quali, a prescindere dal relativo grado di plausibilità, non possono essere devolute all’apprezzamento del Giudice di legittimità.

La Cassazione, infatti, non valuta i risultati delle prove nè persegue la ricostruzione più aderente ad essi ma è deputata unicamente a verificare che il ragionamento seguito dal Giudice di merito sia razionale e non soffra di vistose incertezze su elementi decisivi.

3. Tutto ciò premesso si osserva come l’inquadramento della fattispecie ascritta agli imputati sotto la rubrica dell’art. 600 c.p. (riduzione in schiavitù) è stata correttamente operata nell’impugnata ordinanza e rientra perfettamente nei parametri approntati nella materia dalla pacifica giurisprudenza di legittimità (v. oltre la giurisprudenza citata, da ultimo Cass. Sez. 5, 15 aprile 2010 n. 18072 e Sez. Ili 27 maggio 2010 n. 24269).

L’impugnata ordinanza ha, altresì, dato lungamente conto delle tesi defensionali degli imputati, con motivazione logica e correttamente espressa (v. da pagina 4 a pagina 7 del provvedimento impugnato).

4. Del pari la sussistenza delle esigenze cautelari è stata improntata non solo ai principi in genere applicabili alle misure personali (v. oltre la giurisprudenza citata, da ultimo Cass. Sez. 5, 17 aprile 2009 n. 21441) ma e stata, del pari, calibrata alla gravità dei fatti ascritti e alla personalità degl’imputati (v. da pagina 8 a pagina 10 dell’ordinanza).

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati ciascuno di essi al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Deve procedersi, altresì, alle comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-02-2011, n. 1118 Collocamento a riposo o in congedo

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Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.

Il ricorrente è stato arruolato come allievo sottufficiale dell’Esercito ai sensi della legge 10 maggio 1983 n. 212 ed ammesso al 60° corso AS dal 3 marzo 1986 con ferma volontaria di anni 3 e mesi 6, ai sensi dell’art. 4 della citata legge n. 212/83. Al compimento di un anno di servizio, in data 3 marzo 1987, l’interessato ha conseguito per anzianità (ai sensi dell’art. 11 n. 3 della legge 212/83) il grado di sergente. Egli ha partecipato con esito positivo all’attività istituzionale di formazione, di istruzione, di specializzazione e di abilitazione professionale prevista, in particolare, dall’art. 7 della legge n. 212/83 ed al compimento del previsto periodo di ferma ha partecipato al 2° concorso per titoli ed esami indetto per anno 1989 per 315 posti di sergente maggiore in servizio permanente conseguendo il "giudizio di idoneità", pur non risultando utilmente collocato tra i vincitori. Successivamente, ha partecipato a 2° concorso per titoli ed esami (anno 1990) per 174 posti di sergente maggiore in servizio permanente conseguendo un punteggio complessivo finale per titoli ed esami che gli avrebbe consentito di essere compreso tra i vincitori se non fosse stato pretermesso ex art. 27 l.n. 212/83 per effetto della sospensione precauzionale dal servizio a decorrere dal 10/4/199l ai sensi dell’art. 20, comma 2, della legge 31/7/1954 n. 599, disposta con D.M. n. 40 del 13/5/1991 e confermata con provvedimento n. 17 in data 11/2/1992, ai sensi del comma 1 del citato articolo 20.

Il ricorrente, prima sospeso precauzionalmente dal servizio e, poi, condannato a pena detentiva divenuta esecutiva con sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del 18/6/1993 pervenuta all’Amministrazione in data 15/10/1993, è stato sottoposto a procedimento disciplinare senza l’adozione di alcuna sanzione in quanto il procedimento è stato dichiarato estinto e, quindi, il militare non avrebbe potuto neanche perdere il grado considerata, peraltro, l’inapplicabilità dell’art. 40 della legge 31/7/1954 n. 599, in quanto l’art. 9, comma 1, della legge n. 19/1990 stabilisce che il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale e che è da ritenersi abrogata ogni contraria disposizione di legge. La Commissione di disciplina nominata in data 17 giugno 1994, quindi, avrebbe dovuto limitarsi a vagliare la meritevolezza dell’inquisito a conservare il grado. Ne consegue che, per effetto dell’estinzione del procedimento disciplinare, il ricorrente ha conservato il grado.

In data 10/11/1996, infine, al termine della espiazione della pena detentiva (scontata mediante affidamento al servizio sociale) il ricorrente è stato reimpiegato dall’Amministrazione fino a quando, in data 16/2/1998, gli è stato notificato il provvedimento di collocamento in congedo nella categoria del complemento ai sensi dell’art. 41 della legge 31/7/1954 n. 599, a decorrere dal 24/11/1997, sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 40 lettera g) della legge 31/7/1954 n. 599 e 34, comma 9, del D.Lgs. 12/5/1995 n. 196.

Ritenendo illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza del 18 maggio 1998, n. 1350, il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

Con decreto del 2 febbraio 2010 n. 2641, il ricorso è stato dichiarato perento e, poi, con ordinanza del 21 aprile 2010 n. 664, emessa a seguito di opposizione dell’interessato, la causa è stata riscritta a ruolo.

All’udienza del 12 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1. Il Collegio rileva che avverso gli atti impugnati il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso: A) Violazione di legge ed, in particolare, dei commi 8 e 9 dell’articolo 34 del d.lgs. n. 196 del 1995; B) Eventuale questione di legittimità costituzionale del comma 9 del citato articolo 34 in relazione al comma 12 dell’articolo 34 D.Lgs. n. 196/95, con riferimento agli artt. 3, 36, e 97 della Costituzione; C) Eccesso di potere per sviamento di potere, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.

In particolare, il ricorrente ha evidenziato: – di essere stato erroneamente collocato in congedo ai sensi dell’art. 34, comma 9, del D.Lgs. n. 196/95; – reclutato in data 3/3/1986 e nel grado di sergente dal 3/3/1987, per una situazione particolare di stato determinatasi nei propri confronti in applicazione della legge n. 19/1990, pur condannato a pena detentiva, esecutiva dal 24/7/1993 ed in corso di espiazione alla data del 1/9/1995, rivestiva a detta data il grado di sergente ed era stato già dichiarato "idoneo" al grado di sergente maggiore all’esito del 2° concorso dell’anno 1989 a n. 315 posti; – nei suoi confronti era stato anche dichiarato estinto un procedimento disciplinare senza l’applicazione di alcuna sanzione e tanto meno della comminatoria della perdita o della sospensione del grado; – pertanto, costituisce esempio del vizio di straripamento di potere il provvedimento n. 29 in data 13/2/1995 di sospensione dal grado dal 24/7/1993 ai sensi dell’art. 33 n. 3 del C.P.M.P. adottato dalla Direzione Generale per i sottufficiali dell’Esercito, a firma del Direttore Generale sostituitosi al potere giurisdizionale; – l’A. alla data del 1° settembre 1995 rivestiva il grado di Sergente e come tale era da annoverare tra i destinatari della disposizione di cui al comma 8, anziché del comma 9 del D.Lgs. n. 196/1995, pur trovandosi in posizione di sospensione dal servizio ex art. 20 comma 1 della legge 599/54, per essere stato assoggettato ad espiazione della pena fino al 9/11/1996; – quale sottufficiale con il grado di sergente alla data del 1/9/1995, al ricorrente l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare il comma 8 del citato articolo 34 e, conseguentemente, immesso nel servizio permanente ope legis; – l’errore nei presupposti si ravvisa nella valenza attribuita dall’Amministrazione al provvedimento n. 29 in data 13/2/1995 di sospensione dal grado dell’A., da ritenersi inesistente per violazione costituzionale del principio di riserva di giurisdizione; – in sostanza, il ricorrente, rivestendo il grado di sergente, aveva titolo all’immissione nel servizio permanente col grado posseduto, costituendo il giudizio di idoneità presupposto necessario solo per il conseguimento ad anzianità del grado di sergente maggiore; – il giudizio di cui al verbale n. 571/A del 24/11/1997 espresso dalla Commissione di valutazione all’uopo costituita e convocata è stato espresso implicitamente per la valutazione ad anzianità per l’avanzamento al grado superiore (cioè quello di sergente maggiore) tacendo assolutamente quanto al resto e cioè quanto all’immissione nel servizio permanente col grado posseduto; – il provvedimento di congedamento impugnato è anche affetto da vizio di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta in quanto è stato dichiarato inidoneo al servizio permanente nel grado rivestito un sottufficiale che, al contrario, è stato sempre giudicato positivamente nel corso del servizio prestato, prima e dopo la sospensione per espiazione pena; – nell’ambito del medesimo articolo 34 del D.Lgs. n. 195/96, il comma 12 dispone che "per i sergenti in ferma volontaria raffermati che al 1 settembre 1995 abbiano ultimato la ferma biennale sono a tale data immessi nel servizio permanente"; – il provvedimento impugnato risulta, inoltre, affetto da eccesso di potere in quanto il ricorrente è stato valutato con giudizi positivi che, nei periodi di servizio protrattisi più a lungo, hanno determinato l’attribuzione del giudizio complessivo di "Eccellente", anche dal 10/11/1996 al congelamento.

Il ricorrente ha, infine affermato che il quadro normativo rappresentato dai commi 8, 9 e 12 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 196/95, comporta una disparità di trattamento che penalizza i sottufficiali sergenti A.S. reclutati ex lege n. 212/83 e quelli raffermati c.d. volontari. Conseguentemente, poiché la normativa richiamata si pone in contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost., l’interessato ha proposto, in via eventuale, questione di legittimità costituzionale del comma 9 dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 196/95 in relazione al comma 12 del medesimo articolo 34, nella parte in cui questo ultimo si pone in parallelo con le disposizioni di cui al comma 8, non prevedendo il giudizio di idoneità per l’immissione col grado di sergente nel servizio permanente per la categoria dei sergenti volontari in rafferma, ma l’immissione automatica.

2. L’Amministrazione resistente si è difesa in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda, contestando le censure avanzate dal ricorrente, affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

3. Il Collegio – sulla base di quanto emerge dalla documentazione prodotta in giudizio, da valutare alla luce delle dettagliate censure di parte ricorrente e delle articolate deduzioni dell’Amministrazione resistente – ritiene che le censure indicate al punto 1) siano infondate per le ragioni di seguito indicate.

A tale conclusione si giunge ripercorrendo i dati di fatto che hanno caratterizzato la vicenda e le modifiche normative riguardanti la disciplina applicabile alla fattispecie.

Il ricorrente – all’epoca dei fatti Sergente, in quanto arruolato con il 60° corso A.S. con ferma di anni 3 e mesi 6 a decorrere dal 3.3.1986, promosso Sergente in data 3.3.1987 e dal 2.9.1989 ammesso alla rafferma di durata corrispondente all’espletamento delle previste fasi concorsuali per il passaggio nel servizio permanente (ex articolo 4 della legge 10 maggio 1983, n. 212) – ha partecipato al 2° concorso 1989 per il passaggio in servizio permanente (idoneo non vincitore), è stato sospeso dalla partecipazione al 1° concorso 1990 per il passaggio in servizio permanente in quanto in licenza di convalescenza, ed è stato ammesso al 2° concorso 1990. Tratto in arresto il 10.4.1991, è stato sospeso cautelarmente dal servizio a tempo indeterminato a decorrere dalla stessa data e, successivamente, con atto n. 35071/89 del 15 novembre 1991, è stato escluso (ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 212/83) dalla graduatoria del citato 2° concorso 1990 nell’ambito del quale era risultato idoneo. Con sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del 18 giugno 1993, poi, l’A. è stato condannato ad anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione per concorso in spaccio di cocaina e detenzione abusiva di armi.

Come correttamente osservato dall’Amministrazione resistente, la norma indicata (articolo 22 della legge n. 212/83) prevedeva, tra l’altro, che i sospesi per motivi precauzionali proseguivano il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento, erano ammessi al primo concorso utile.

Al riguardo, va considerato che essendo decorsi i termini di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, relativi al procedimento disciplinare che avrebbe dovuto essere instaurato nei confronti del ricorrente, l’interessato è rimasto nella posizione di sospeso cautelarmente dal servizio in attesa di scontare la sanzione penale al termine della quale avrebbe potuto essere ammesso a partecipare al primo concorso utile per il passaggio nel servizio permanente ai sensi del citato articolo 22 della legge 212/83.

Premesso quanto sopra, va considerato che con l’entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (recante norme in materia di riordino dei ruoli, del personale non direttivo delle FF AA) è stato abrogato il richiamato articolo 22 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

L’art. 34, comma 9, del d.lgs. n. 196/95 ha disposto che i sergenti che si trovavano nelle condizioni di cui all’art. 22 della legge n. 212/83, al cessare delle cause impeditive, avrebbero dovuto essere sottoposti al giudizio della Commissione di avanzamento di cui all’art. 31 della legge stessa.

All’interessato fu data comunicazione di ciò con foglio n. 30189/93 del 18.12.1995 (cfr. doc. 1 dell’Amministrazione resistente) ed il 25 marzo 1997, con foglio n. 30189/93 (cfr. doc. 2 dell’Amministrazione resistente) il Ministero ha comunicato alla Commissione di avanzamento che essendo cessati i motivi ostativi all’avanzamento, il sergente A. avrebbe dovuto essere sottoposto a valutazione per l’eventuale avanzamento nel grado di sergente maggiore in spe.

Con foglio n. 751/60/C del 24 novembre 1997 (doc. 3 dell’Amministrazione resistente) la Commissione di avanzamento ha affermato – con atto che risulta congruamente motivato ed emesso all’esito di una concreta istruttoria (tanto che, sotto questi profili l’interessato non ha avanzato censure) – l’inidoneità dell’A. all’avanzamento nel grado superiore e, quindi, la competente Direzione Generale con foglio n. 30189/93 datato 11 febbraio 1998 (doc. 4 dell’Amministrazione resistente) ha disposto il collocamento in congedo del Sergente A. ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 40, lett g), della legge 31.7.1954, n. 599 e 34, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

4. Le considerazioni che precedono inducono a ritenere superate anche le censure di incostituzionalità di cui il ricorrente ritiene affetto il nono comma del citato articolo 34, pur a voler prescindere dal fatto che all’interessato fu comunicato (cfr. foglio n. 30189/93 del 18 dicembre 1995: doc. 1 dell’Amministrazione resistente) che nei suoi confronti sarebbero state applicate le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/95 e, quindi, il ricorrente era a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto essere sottoposto al giudizio della Commissione di avanzamento allo scadere della condanna penale inflittagli.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato e debba essere respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi 2.000,00 (duemila/00) euro, compresi gli onorari di causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 24-02-2011, n. 1715 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

si dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso ha ad oggetto il gravame avverso il bando pubblico n. 98341 pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze in data 2 dicembre 2010 con il quale è stata indetta la procedura per lo sviluppo economico all’interno dell’Area terza, finalizzata all’attribuzione della fascia relativa superiore, riguardante un contingente di personale dipendente del Ministero dell’economia e delle finanze;

Rilevato che, anche dalla lettura del bando impugnato, si percepisce con evidenza come l’esito della selezione è volta a consentire i "passaggi di posizione economica per area" e che dunque la procedura è finalizzata esclusivamente a "progressioni economiche" (così, testualmente, nella parte in premessa del bando impugnato, segnatamente pag. 11 dello stesso);

Ritenuto che, come è noto, ai sensi dell’art. 63, del decreto legislativo 3 marzo 2001 n. 165 – in cui è stato trasfuso l’art. 68, combinato disposto dei commi 1 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, (nel testo modificato dall’art. 29, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 e dall’art. 18, del decreto legislativo n. 387 del 1998), continuano a rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo le sole "controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", essendo state devolute, invece, al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, che, ove rilevanti ai fini della decisione, vengono disapplicati, se illegittimi;

Precisato che, in materia di concorsi interni e riservati, e con specifico riferimento al problema della individuazione del giudice competente a dirimere le relative controversie, la giurisprudenza del giudice della giurisdizione si è caratterizzata per una continua riflessione, che in prosieguo di tempo ha portato a rivedere e ad affinare conclusioni in precedenza già assunte. Ed infatti:

A) un primo orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, manifestatosi all’indomani della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego (cfr. Cass., SS.UU., 26 giugno 2002 n. 9334, 21 febbraio 2002 n. 2514, 10 dicembre 2001 n. 15602, 13 luglio 2001 n. 9540 e 11 giugno 2001 n. 7859), era nel senso che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni che attengono alla procedura selettiva per l’avanzamento di carriera o per il mutamento della qualifica o del profilo posseduto, presupponendo esse un rapporto di lavoro in atto; sulla base di questa premessa le Sezioni Unite avevano ritenuto che dovessero intendersi devolute alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie concernenti i concorsi interni, in quanto questi ultimi danno vita a vicende modificative di rapporti di lavoro già instaurati, e non a procedure concorsuali per l’assunzione in posti di pubblico impiego;

B) in un secondo momento questo orientamento, al quale aveva aderito anche la pressocché unanime giurisprudenza del giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 2002 n. 4820, Cons. giust. reg. Sic. 6 agosto 2002 n. 520, Sez. IV, 18 dicembre 2001 n. 6734, Sez. V, 15 marzo 2001 n. 1519 nonché T.A.R. Palermo, Se. I, 24 gennaio 2003 n. 92, T.A.R. Friuli Venezia Giulia 26 gennaio 2002 n. 20, T.A.R. Veneto, Sez. III, 3 settembre 2001 n. 2509, T.A.R. Bari, Sez. I, 10 febbraio 2001 n. 295 e T.A.R. Napoli 31 agosto 2000 n. 3336), ha formato oggetto di rinnovata riflessione da parte delle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (15 ottobre 2003 n. 15403), le quali si sono in parte, ma motivatamente, discostate dalle conclusioni cui erano precedentemente pervenute, sostenendo che, nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni, l’accesso del personale dipendente ad un’area o fascia funzionale superiore deve avvenire a mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata, ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione dì candidati esterni. Da questa premessa il giudice della giurisdizione ha tratto la conclusione che il quarto comma dell’art. 63, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sopra richiamato, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo "le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni", fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore. Ciò in quanto "il termine "assunzione" deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non soltanto all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto, l’accesso nell’area superiore di personale interno od esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica";

Soggiunto che, è indubbia l’influenza che su questo secondo orientamento hanno avuto alcune pronunce del giudice delle leggi, con cui si era precisato che, anche dopo la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, il passaggio del pubblico dipendente ad una fascia funzionale superiore comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro e la selezione, alla stregua di qualsiasi altro strumento di reclutamento, deve rimanere soggetta alla regola del pubblico concorso (Corte cost., ord., 4 gennaio 2001 n. 2 e sent. 30 ottobre 1997 n. 320);

Rammentato definitivamente che, con successiva pronuncia le stesse Sezioni Unite (10 dicembre 2003 n. 18883) hanno meglio puntualizzato che la vicenda modificativa del rapporto di lavoro con un’Amministrazione pubblica, quale quella attinente allo svolgimento di un concorso interno, è attribuita alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria allorché il bando di concorso riservato al personale interno ed il conseguente svolgimento della procedura selettiva rappresentano atti di gestione del rapporto di lavoro, espressione della capacità di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, ex art. 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, sostituito dall’art. 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 (ora art. 5, secondo comma, del decreto legislativo n. 165 del 2001), ma non anche quando si tratta di prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale ad una fascia o area superiore a quella di appartenenza;

Verificato che, alla luce di tutto quanto rammentato in ordine all’orientamento ormai ferreo nella giurisprudenza del giudice di legittimità e del plesso giurisdizionale amministrativo, il bando fatto qui oggetto di gravame riguarda una selezione per sola progressione economica all’interno di un’area contrattuale e che dunque il ricorso proposto dinanzi a questo giudice amministrativo deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità ed i termini di cui all’art. 59 della legge 18 giugno 2009 n. 69;

Stimato che, nonostante la soccombenza della parte ricorrente, possono compensarsi le spese di giudizio tra le parti costituite ed intimate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. novellato, per come richiamato dall’art. 26 c.p.a., essendo stata la stessa Amministrazione a fuorviare la odierne ricorrente sull’individuazione dell’organo giurisdizionale presso il quale proporre l’eventuale giudizio, avendo indicato in calce al bando che lo stesso poteva impugnarsi dinanzi al Tribunale amministrativo regionale;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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