Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-05-2011, n. 10526 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 9/6/2005 la Corte d’Appello di Trento, rigettato quello proposto in via incidentale dalla sig. Z.M., accoglieva parzialmente il gravame interposto dalla società Unipol s.p.a. nei confronti della pronunzia Trib. Trento 11/5/2004 di condanna al pagamento in favore della prima della somma di Euro 249.000,00 a titolo di risarcimento di danni dalla medesima sofferti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) per fatto e colpa del sig. E.G., che alla guida del suo scooter, a bordo del quale unitamente al figlio minore era trasportata, ne perdeva il controllo e usciva di strada.

Ritenuto il concorso di colpa della Z. nella causazione del sinistro nella misura di 1/5, il giudice dell’appello per l’effetto riduceva l’importo liquidato dal giudice di prime cure ad Euro 199.200,00, oltre ad interessi, e conseguentemente condannava la medesima alla restituzione di quanto già a tale titolo corrispostole in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Z. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la compagnia assicuratrice Unipol s.p.a., che propone altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi.
Motivi della decisione

Con il 1^ motivo la ricorrente in via principale denunzia "errore logico giuridico della motivazione" nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia affermato che "il trasporto dei due passeggeri ha indubbiamente creato un profondo perturbamento dell’equilibrio del mezzo", per poi contraddittoriamente concludere che "pur essendo in tali condizioni, il mezzo condotto dall’ E. ha percorso 100 Km. Da quanto sopra risulta in modo evidente che, se ciò che ha causato l’incidente fosse stato lo squilibrio provocato dai passeggeri, l’incidente sarebbe avvenuto ben prima di quanto in effetti si è verificato".

Lamenta che la "sentenza … omette completamente di prendere in considerazione al fine di valutarlo ed, eventualmente respingerlo, quanto sottolineato dall’odierno ricorrente in atto d’appello e cioè che non solo non vi è alcuna prova che il mezzo sia caduto a causa della carenza di equilibrio ma che, anzi, dalle risultanze istruttorie risulta provato il contrario. Innanzitutto il conducente stesso ha ammesso di aver perso il controllo del mezzo, ma non ha mai dichiarato di averlo perso a causa della presenza dell’attrice o di qualche movimento inconsulto da questa provocato mentre al contrario … il fatto che la presenza della Z. non abbia di per sè provocato lo sbandamento del mezzo è anche dimostrato dal fatto oggettivo che è stato percorso quasi un centinaio di chilometri senza particolari difficoltà prima che l’incidente si verificasse".

Si duole che "il punto in cui la contraddizione raggiunge il paradosso è … dato dalle sequenze in cui la Corte d’Appello dapprima afferma ripetutamente che la colpa del sinistro non può che essere addebitabile al conducente, per giungere poi alla conclusione, opposta, del concorso di colpa dell’odierna ricorrente".

Con il 2^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2054 e 2059 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia ritenuto il proprio concorso di colpa nella perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, non essendovi "alcuna prova che il mezzo sia caduto a causa della carenza di equilibrio", laddove l’"incidente è avvenuto a causa dello slittamento della ruota anteriore per il fondo stradale viscido, come ha dichiarato il conducente del veicolo stesso".

Con il 1^ motivo la ricorrente in via incidentale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia "errato nell’applicazione delle norme che regolano il nesso di causalità ( art. 2043 c.c.) e nella valutazione delle risultanze probatorie, con ciò disattendendo il primo motivo di appello della Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. di cui all’atto di appello".

Lamenta non essersi considerato che "il protrarsi del viaggio per scelta deliberata e reiterata ogni volta che si attraversava un paese successivo, ed addirittura la città di Trento, ha indubbiamente aggravato il rimprovero di colpa, spezzando il nesso causale tra la condotta dell’ E. ed il danno".

Con il 2^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2055, 2056 e 1227 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito, erroneamente valutando le emergenze probatorie, non abbia ritenuto la responsabilità esclusiva, o quantomeno prevalente della Z., nella causazione del sinistro de quo, per essere volontariamente salita sullo scooter assieme al figlio, cui faceva indossare "l’unico casco disponibile, oltre a quello del guidatore, dimostrando di avere ben chiaro il rischio che comportava viaggiare in tre sullo scooter", facendo altresì "caricare il proprio borsone di traverso sullo scooter" e rendendosi conto "delle difficoltà di guida dell’ E. essendo lei stessa titolare di patente di guida", ponendo quindi in essere una condotta palesante "una vera e propria accettazione del rischio", tanto più che anzichè scendere al primo centro urbano permaneva a bordo dello scooter "per oltre 100 km".

I motivi dei ricorsi principale ed incidentale, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Quanto al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr.

Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842;. Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati da entrambe le odierne ricorrenti.

Già sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo come le medesime facciano rispettivamente richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all’"atto di citazione di data 30.10.01"; all’atto di costituzione nel giudizio di primo grado della società Unipol s.p.a.; alla "sentenza n. 386/04" del "Tribunale di Trento"; agli atti di appello principale ed incidentale; alle "osservazioni … sottolineate nel corso del primo grado"; a quanto "dichiarato" dal "conducente del veicolo"; alla "C.T.U.", la ricorrente principale; ai "documenti dimessi in causa";

all’"assunzione dei mezzi istruttori effettuata in primo grado"; alle "risultanze probatorie"; al "primo motivo di appello", al "secondo motivo di appello"; alle "conclusioni dell’atto di citazione d.d. 15 ottobre 2001", la ricorrente in via incidentale), di cui lamentano la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente rinviare agli atti del giudizio di merito, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso.

A tale stregua non pongono questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161 ).

Quanto al 1^ motivo del ricorso principale va in ogni caso osservato che la ricorrente non formula invero denunzia di error in procedendo ex art. 112 c.p.c., nè censura debitamente le risultanze probatorie ex artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non indicando quale prova, e sotto quale profilo, sarebbe stata nel caso non o mal valutata.

Censura ex artt. 115 e 116 c.p.c., deve ulteriormente sottolinearsi, che in base a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità è invero apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e non anche – come nella specie invocato dalla ricorrente in via incidentale – in termini di violazione di legge, dovendo emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità.

Relativamente alle censure mosse dalle ricorrenti, sia principale che incidentale, in ordine al concorso di colpa nella causazione del sinistro dalla corte di merito riconosciuto a loro rispettivo carico nella misura percentuale determinata, va osservato che i giudici di merito hanno nel caso fatto invero piena e corretta applicazione del principio da questa Corte affermato secondo cui allorquando la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione di un ciclomotore con a bordo addirittura come nella specie tre persone, di cui uno minore d’età, in violazione dell’art. 170 C.d.S.) è ricollegabile all’azione o omissione sia del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza) che del trasportato, emerge una fattispecie caratterizzata dal reciproco consenso dei medesimi alla circolazione, con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro, e accettazione dei relativi rischi, integrante un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso che, a parte i profili di responsabilità per gli eventuali danni arrecati a terzi disciplinati dall’art. 2054 c.c., obbliga il conducente del veicolo al risarcimento dei danni sofferti dal trasportato in conseguenza del sinistro, atteso che il comportamento di quest’ultimo nell’ambito dell’indicata cooperazione non vale ad interrompere il nesso causale tra la relativa condotta del conducente e il danno, nè ad integrare un valido consenso del trasportato alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (cfr. Cass., 22/5/2006, n. 11947; Cass., 11/3/2004, n. 4993. V. anche Cass., 18/9/2008, n. 23851).

La ricostruzione della dinamica di un incidente stradale, delle condotte poste in essere dai soggetti coinvolti, della sussistenza della relativa colpa (ovvero del loro atteggiamento doloso) ed efficienza causale, costituisce d’altro canto giudizio di fatto, spettante al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (v. Cass., 22/5/2006, n. 11947; Cass., 17/10/1984, n. 5240; Cass., 8/23/1974, n. 364).

Orbene, diversamente da quanto dalle odierne ricorrenti, principale ed incidentale, sostenuto, atteso che, all’esito di precedente sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta l’autovettura condotta dalla Z., è rimasto accertato, e la corte di merito ne ha dato congrua motivazione, che il sig. M.G., "malgrado non fosse abilitato al trasporto di passeggero, si offriva di trasportare, fino a (OMISSIS), la Z. ed il figlio. A quest’ultimo veniva fatto indossare il solo casco disponibile, mentre sullo scooter veniva anche caricato un borsone. Alle 4,10 di notte, il conducente dello scooter perdeva il controllo del mezzo e tutti i passeggeri del piccolo scooter rovinavano a terra; in particolare la Z. soffriva le lesioni indicate nella consulenza tecnica in atti", coerentemente la corte di merito ha osservato che "l’avere accettato il passaggio sullo scooter dell’ E., sia pure nelle condizioni di spavento e difficoltà susseguenti al primo incidente ed anche per la necessità di non rimanere sola in piena notte con il figlio di 11 anni, se non può considerarsi … elemento di causa esclusiva dell’evento, va stimato, quanto meno, fatto concorrente alla verificazione dell’evento. Non può tacersi, infatti, che il trasporto dei due passeggeri e di un borsone su uno scooter, comunque di piccole dimensioni, ha indubbiamente creato un profondo turbamento dell’equilibrio del mezzo perfettamente evidente a qualunque conducente di mezzo (la Z. era abilitata alla guida), la stessa Z., nel far indossare al figlio il solo altro casco disponibile, ha mostrato di avere perfettamente intuito il rischio che il trasporto rappresentava in ragione della complessiva inidoneità del mezzo e delle concrete modalità attraverso le quali il trasporto veniva eseguito", pervenendo quindi a concludere che "la concitazione, lo spavento e la preoccupazione del momento hanno indotto la Z. ad un comportamento non razionale che ha concorso a determinare l’evento sia pure senza che ciò possa essere valutato quale unica causa dell’occorso … infatti … la responsabilità della condotta di guida del mezzo era interamente a carico dell’ E. che ha accettato di trasportare, con eccessiva generosità (e grande imprudenza) la Z. ed il figlio con il bagaglio; ha percorso un tratto di strada ben superiore ad ogni esigenza di superamento dell’emergenza; ha condotto il mezzo in modo imperito perdendo l’equilibrio. Complessivamente ritiene la Corte che a carico della Z. possa essere riconosciuto un concorso di colpa pari ad un quinto, essendo del tutto prevalente la colpa del conducente del mezzo che aveva la piena responsabilità della guida ed il controllo degli eventi".

Emerge dunque a tale stregua evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni delle odierne ricorrenti (principale ed incidentale), oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso dal medesimo operata (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., esse in realtà sollecitano, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr.

Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto dei ricorsi.

Attesa la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 23-03-2011, n. 2564

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ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato in fatto:

– che il ricorrente è stato escluso dal concorso per il reclutamento di 952 Allievi Finanzieri (indetta don determinazione n.174313), in quanto ritenuto inidoneo con la seguente motivazione: "cicatrici deturpanti in esito ad intervento per ablazione di tatuaggi";

– che con il ricorso in esame ha impugnato il predetto provvedimento di esclusione chiedendone l’annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna;

Considerato e Ritenuto in diritto:

– che il ricorrente lamenta violazione, per errata applicazione, dell’art.2, comma 3, del DM 17.5.2000 n.155, dell’art.19 del DM 12751/2003 ed eccesso di potere per carenza di motivazione ed illogicità, deducendo che erroneamente ed immotivatamente l’Amministrazione ha ritenuto che la cicatrice derivante dall’intervento di rimozione di una tatuaggio costituisca comunque un fattore deturpante e sufficiente per giustificare l’esclusione;

– che l’articolata doglianza merita accoglimento in quanto il tatuaggio per cui è causa è stato rimosso (a seguito di intervento ablativo) e la cicatrice in sé considerata non appare deturpante né equiparabile o equipollente al tatuaggio stesso;

– che in precedenti analoghi tatuaggi in fase di regressione sono stati ritenuti dalla giurisprudenza amministrativa non deturpanti;

– che, in particolare, le sentenze n.4929 del 27.7.2010 della IV^ Sezione del Consiglio di Stato, n.32617 del 30.9.2010, n.2394 del 9.3.2009, n.10763 del 3.11.2009, n.6334 del 30.6.2009 della I^ Sezione del TAR del Lazio, nonché la sentenza n.32617 del 30.9.2010 della II^ Sezione del TAR del Lazio, chiariscono ed affermano che la presenza di un tatuaggio non è causa di automatica esclusione dai concorsi per l’accesso alle carriere militari e che l’esclusione può avvenire, mediante determinazione motivata, esclusivamente allorquando il tatuaggio produca una alterazione della cute tale da compromettere il decoro della persona e dell’uniforme, ciò che nella fattispecie dedotta in giudizio non può verificarsi in quanto – come già rilevato – il tatuaggio (che comunque non appare indice di personalità abnorme) è stato rimosso; e la cicatrice ad esso sostituitasi non costituisce di per sé motivo di esclusione e non appare comunque deturpante;

– che, in conclusione, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato e che sussistono giuste ragioni per condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro.1500,00 (millecinquecento/00).
P.Q.M.

accoglie il ricorso; e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato.

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-03-2011) 13-04-2011, n. 14962

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza la Corte di Appello di Reggio Calabria, giudicando a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte Suprema di cassazione, ha liquidato in favore di A.A. la somma di Euro 173.327,7 a titolo di equa riparazione per la custodia cautelare subita dal 26.3.1998 al 31.3.2000. per il complessivo periodo di giorni 735, nell’ambito di un procedimento penale nel quale il suddetto era imputato di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso; reato dal quale è stato assolto per non aver commesso il fatto.

Con il provvedimento annullato da questa Corte era stata liquidata in favore dell’ A. per detta causale la somma di Euro 150.000,00 sulla base di criteri equitativi, avendo ritenuto il giudice di merito sussistente un profilo di colpa lieve addebitatole all’istante e tenuto conto, oltre che della durata della detenzione, anche delle conseguenze, sociali, personali e familiari subite dall’ A..

Il giudice di rinvio ha escluso che l’ A. abbia dato causa, sta pure per colpa lieve, alla applicazione della misura cautelare ed ha liquidato l’indennizzo in applicazione del parametro aritmetico, costituito dalla moltiplicazione della somma di Euro 235,82 al giorno per i giorni di custodia cautelare in carcere, ed ha ritenuto detta somma pienamente compensativa di ogni dedotto pregiudizio, di tipo fisico o psicologico subito per effetto della ingiusta detenzione.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’ A., che la denuncia per illogicità della motivazione e violazione o errata applicazione degli art. 314 e 315 c.p.p..

Si osserva che questa Corte Suprema, nella sentenza di annullamento con rinvio, aveva rilevato che la somma liquidata in favore dell’ A. risultava di molto inferiore a quella spettante in base "ai criteri usualmente praticati con riferimento alla sola durata della detenzione, mentre nel provvedimento si dava atto di avere, altresì, considerato anche e non marginalmente le conseguenze sociali, personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà".

Si deduce, quindi, in sintesi che il giudice di rinvio ha proceduto alla liquidazione dell’indennizzo mediante la rigida applicazione del criterio matematico, connesso al pregiudizio derivante dalla privazione della libertà personale, senza tener conto, ai fini indennitari, delle ulteriori conseguenze personali, sociali e familiari subite dall’ A., di cui era fatta menzione nel provvedimento annullato con rinvio.

Si cita nel prosieguo la documentazione prodotta dinanzi alla Corte territoriale quale prova delle gravi conseguenze psicofisiche subite dal ricorrente a causa della ingiusta detenzione, nonchè delle conseguenze sociali e familiari.

Si osserva, citando la giurisprudenza di questa Corte in materia, che la quantificazione dello indennizzo, stante la sua natura equitativa, è svincolata da criteri di carattere rigidamente aritmetico, per cui si deve tener conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche e non marginalmente delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà personale; di tali ulteriori elementi di vantazione l’ordinanza non da affatto conto.

Con memoria depositata il 18.1.2011 la difesa del ricorrente ha ribadito le precedenti deduzioni.

Con memoria difensiva depositata il 22.2.2011 l’Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza del ricorso, deducendo, in sintesi, che vi è carenza di prove in ordine alle ulteriori voci di danno lamentate dal ricorrente e che, in ogni caso, l’indennizzo liquidato in base al criterio cosiddetto aritmetico deve ritenersi onnicomprensivo.

Il ricorso è fondato.

L’ordinanza ha affermato che la liquidazione dell’indennizzo effettuata in applicazione del criterio cosiddetto aritmetico e, cioè, mediante la moltiplicazione dell’indennizzo giornaliero (determinato in base alla divisione dell’indennizzo massimo liquidabile per il numero massimo dei giorni per i quali può essere applicata la custodia cautelare) per il numero dei giorni di custodia in carcere sofferti dall’istante è onnicomprensiva di ogni danno subito dall’ A..

Orbene, tale affermazione si palesa assolutamente generica, non venendo esplichiate le ragioni per le quali tale indennizzo è stato ritenuto comprensivo di ogni conseguenza di carattere personale, familiare e sociale subita dal ricorrente, considerato che sul punto l’ordinanza già annullata aveva, invece, affermato l’esistenza, non marginale, di ulteriori conseguenze, familiari personali e sociali scaturite dalla privazione della libertà personale; nè vi è alcun riferimento nell’ordinanza alla documentazione prodotta dall’ A. per indicare quale valutazione ne abbia effettuato la Corte territoriale.

Anche se la valutazione del giudice, nel procedere alla liquidazione dell’indennizzo, deve essere fondata su criteri equitativi, il che lo esonera dall’obbligo di una puntuale motivazione su ogni singolo elemento dedotto dall’istante, essendo sufficiente che il risultato raggiunto soddisfi il requisito della ragionevolezza, ciò non toglie che il provvedimento deve dar conto del fatto che gli elementi addotti a sostegno della richiesta di indennizzo per ulteriori ragioni di danno siano stati valutati e ne sia stata disattesa la rilevanza, venendo meno altrimenti il parametro della ragionevolezza della motivazione, che deve sussistere se non si vuole trasformare il criterio di valutazione equitativa in discrezionalità priva di controlli.

Va, infine, rilevato, con riferimento alle deduzioni dell’Avvocatura dello Stato, che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, il dato di partenza della valutazione indennitaria è costituito dal parametro aritmetico, così come precisato in precedenza, dovendosi poi procedere alla liquidazione dell’indennizzo, entro il tetto massimo del quantum liquidabile, con apprezzamento di tutte le conseguenze pregiudizievoli che la durata della custodia cautelare ingiustamente subita ha determinato per l’interessato, (sez. 4, 21.6.2005 n. 30317, Bruzzano, RV 232025; sez. un. 13.1.1995 n. 1, Min. Tesoro in proc. Castellani, RV 201035).

La ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto dei rilievi e dell’enunciato principio di diritto.

Al giudice di rinvio va rimessa la regolamentazione delle spese tra le parti anche di questo grado.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria, cui demanda la liquidazione delle spese tra le parti anche di questo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-03-2011) 02-05-2011, n. 16882 Custodia cautelare in carcere

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Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Roma con ordinanza in data 27-12-2010 confermava l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di T.M. emessa dal Gip il 24-11-2010, con le imputazioni di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73, per aver partecipato ad un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, e per aver acquistato a credito da C.F., vertice del gruppo, in due occasioni cocaina, rispettivamente per 300 e 500 grammi (capi 17 e 19), in una 500 grammi di hashish (capo 23).

T., con il ricorso personalmente proposto inteso ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza, si duole anzitutto di carenza ed illogicità di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, con riferimento alla sua individuazione quale partecipante ad alcune conversazioni intercettate, e al reato associativo.

Va ricordato che il tribunale del riesame aveva valorizzato a tale scopo alcune conversazioni intercettate nell’abitazione di C., ivi ristretto in regime di arresti domiciliari, frequentata da varie persone, tra le quali il cugino L.A. e tale Ci., quest’individuato in T. tanto dal Gip che dal tribunale del riesame.

Nel ricorso ne sono richiamate tre.

Nella prima, del 1-12-2009, n. 1581, ritenuta dal tribunale indiziante in particolare del reato sub 17 (acquisto di 300 grammi circa di cocaina da C. da parte di T.), un giovane chiamato " Ci.", ordina a C. tre "pacchi" dopo che questi ha affermato che ne sono arrivati cinque.

Il " Ci." in questione è stato individuato in T. in quanto, tre minuti dopo, nel corso della stessa conversazione, la persona chiamata con quel soprannome riferiva ai presenti, che gli chiedevano se si era registrato su Facebook come T.M., che invece si era registrata la moglie, M.A., o la figlia, T.M.. Pertanto il Ci. e T. erano ritenuti la stessa persona stante il minimo lasso tempo intercorso tra le due parti di colloquio e l’assenza di elementi ricavabili dalle intercettazioni che deponessero per l’allontanamento del primo e l’arrivo di un altro soggetto.

La circostanza che, tra le due conversazioni, i cugini C. e L. avessero parlato di un " Ci." in terza persona, era ritenuta compatibile con il momentaneo allontanamento di T. dall’ambiente della casa in cui si trovavano gli altri due.

Per contro, secondo il ricorrente, il riferimento al Ci. in terza persona dimostrerebbe l’esistenza di due Ci. (uno dei quali non presente nell’abitazione), e quindi l’impossibilità di individuare nell’imputato la persona che nelle intercettazioni è chiamata con quel soprannome. Nella conversazione del 18-11-2009 progr. 9, il tribunale del riesame ha pure individuato in T. il Ci. atteso dai cugini C. e L., i quali affermano che "quel tossico" arriverà alle 15,30 e che ora sta dormendo. Tale individuazione è stata ritenuta non smentita da un successivo scambio di battute tra i due in cui L. parla di un soggetto le cui caratteristiche non corrispondono a quelle di T., indicandolo come un cugino della madre (di L.), di fede calcistica laziale, e definendolo un deficiente al quale ha fatto delle "crepe" (fregature) nel vendergli del fumo. Il tribunale ha infatti ritenuto trattarsi all’evidenza di persona diversa dal primo, sia perchè è inverosimile che C. e L. si fidassero di un collaboratore definito da loro stessi deficiente, sia perchè tra le due conversazioni intercorrono cinque minuti non inseriti nella trascrizione.

Secondo il ricorrente, invece, che si tratti di due discorsi diversi, è mera congettura del tribunale, che ha poi motivato in modo contraddittorio affermando che i due indagati non possono verosimilmente fidarsi di un "deficiente", mentre possono fidarsi di un "tossico". La persona evocata nella conversazione è quindi una sola e non può trattarsi dell’indagato per mancata corrispondenza alle sue caratteristiche.

L’ambientale progr. 2147 del 7-12-2009, ore 18,53, è infine richiamata nel ricorso come unico elemento citato nell’ordinanza a sostegno dell’ipotesi di spaccio contestata, per censurare la carenza di motivazione sul punto, emergendo dalle intercettazioni l’assenza di qualunque accordo sull’acquisto dello stupefacente.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

Non sussiste la censurata carenza o illogicità di motivazione in ordine all’individuazione in T. del " Ci.", presente – o evocato – in numerose conversazioni intercettate.

Invero neppure il ricorrente contesta che il " Ci." che nella conversazione n. 1581 del 1-12-2009, ordina a C. tre "pacchi" (ove è palese il riferimento a tre etti di stupefacente, dal momento che C. afferma di averne ricevuti cinque, smistati o da smistare a vari destinatari), sia la stessa persona che qualche minuto dopo, nel prosieguo della conversazione, ammette, senza possibilità di dubbio, di essere l’indagato, dal momento che comunica agli interlocutori che la moglie ( M.A.) e la figlia ( T.M.) si sono registrate su Facebook.

Ciò dimostra che T. acquista stupefacente in quantitativi rilevanti dall’indiscusso capo del sodalizio criminoso, C., la cui abitazione è risultata, dalle intercettazioni ambientali, fulcro di una frenetica attività di incontri, nonchè di preparazione, confezionamento e smistamento delle sostanze stupefacenti, con inequivoco riferimento a quantitativi e a corrispettivi.

A fronte di quanto appena osservato, il dubbio che il Ci. di cui C. e il cugino L. parlano in terza persona tra la prima e la seconda tranche della conversazione, non sia l’indagato, ma un terzo con lo stesso soprannome, non ha fondamento essendo plausibile, come ritenuto dal tribunale del riesame, che in quel momento T. si fosse momentaneamente allontanato dall’ambiente della casa in cui si trovavano gli altri due, com’è dimostrato dal fatto che non partecipa al colloquio in cui si parla del Ci..

Inoltre, come i giudici del riesame non hanno mancato di evidenziare, del presunto Ci. diverso da T. non viene mai fornito – neppure nelle ulteriori conversazioni in cui non è presente, ma si parla di lui (7-12-2009 n. 2124 ore 13,05, e n. 2144 ore 18,10; 8-1- 2010 n. 5127, nelle quali il Ci. è indicato come acquirente rispettivamente di un etto e di mezz’etto di sostanze imprecisate e di mezz’etto di fumo) – alcun particolare identificativo atto a distinguerlo dal Ci. – T., anch’egli, com’è pacifico, acquirente di stupefacenti. Il che induce alla conclusione che il Ci. sia uno solo, da identificarsi in T. grazie alla sua stessa ammissione nella conversazione già ricordata.

Nè è sufficiente ad avvalorare l’ipotesi dell’esistenza di un secondo Ci., la circostanza che, nella seconda conversazione evocata nel ricorso, si parlerebbe di lui come di un deficiente, del tutto inaffidabile, quindi, quale collaboratore del duo C. – L..

Infatti nell’ordinanza impugnata è stato osservato, con motivazione logica e non contraddittoria, che i personaggi di cui si parla nella telefonata ben possono essere due, il primo, Ci., di cui si attende la venuta, definito tossico, il secondo, a cui si fa riferimento dopo un salto di cinque minuti nella trascrizione, cugino della madre di L., di fede calcistica laziale, definito un deficiente. Tale interpretazione è confermata sia dal rilievo che, nella seconda franche della conversazione, il personaggio evocato non è chiamato Ci., sia dalla considerazione logica che, come osservato dal tribunale, i due cugini non si fiderebbero certo di un "deficiente" quale loro collaboratore, mentre non è illogico che si possano fidare di un "tossico", come è definito il Ci., posto che è assai frequente che chi opera nel traffico degli stupefacenti, sia anche un assuntore di tali sostanze.

Del tutto infondato è poi il motivo inerente alla carenza di motivazione in ordine ai reati fine. Invero già solo la conversazione evocata dal ricorrente in chiusura del ricorso, ma non accompagnata dalla descrizione del contenuto, milita proprio a favore della sussistenza dei gravi indizi, laddove C. dice di dover dare mezz’etto al Ci. che glielo paga, e, alla domanda di P. M. "Ti ha detto coi soldi subito? …glielo metti pure a lui?", C. risponde: "no al Ci. no, che sei matto?", a conferma da un lato della cessione, dall’altro della posizione privilegiata di T., tipica dell’associato al quale vengono praticate condizioni di pagamento più favorevoli (n. 2147 del 7-12-2009).

Senza contare che anche altre conversazioni, ignorate nel ricorso, ma puntualmente citate dal tribunale, danno conto, inequivocamente, di acquisti da parte dell’indagato.

Ci si riferisce alla n. 2124 del 7-12-2009 ore 13,05, in cui C. afferma che deve dare, tra gli altri, un etto a Ci.;

alla n. 2144 ore 18,10 dello stesso giorno in cui lo stesso C. afferma che Ci. vuole mezz’etto e paga metà subito e metà dopo e che il prezzo praticato è di sessantadue; alla n. 5127 dell’8- 1-2010 in cui C. chiede al cugino L. se ha dato mezz’etto di fumo a Ci. e L. risponde affermativamente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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