Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-02-2011) 17-05-2011, n. 19300 Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’imputato, tramite il difensore ricorrendo per Cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe lamenta:

– il vizio di carenza di motivazione perchè il giudice non avrebbe esplicitato in modo completo le ragioni per le quali non ricorre una causa di applicazione dell’art. 129 c.p.p..

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente, infatti, non indica quale sia la causa di proscioglimento prevista dall’art. 129 c.p.p., che erroneamente non è stata considerata dal giudice nella decisione impugnata.

Conseguentemente l’atto di gravame difetta dei requisiti previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c).

Va inoltre aggiunto che:

1) "La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Cass. pen., sez. 1^, 10.1.2007 in Ced Cass. Rv 236622. 2) "in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporto che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti, sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo di imputazione) con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti dell’art. 27 Cost." Cass. Pen. Sez. 4^ 13.7.2006 n. 34494 in Ced. Cass. Rv. 234824.

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-04-2011) 01-06-2011, n. 22099 Esecuzione

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Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 5 ottobre 2010, depositata in cancelleria in pari data, il Tribunale di Sanremo, quale giudice dell’esecuzione, rigettava, tra l’altro, l’istanza avanzata nell’interesse di G.R.D. volta a ottenere la declaratoria di illegittimità dell’ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Pubblico Ministero in data 28 agosto 2010 sul presupposto che ben poteva quest’ultimo porre in esecuzione la pena, ancorchè gravata dal beneficio della sospensione condizionale, atteso che aveva contestualmente richiesto al medesimo giudice la revoca del beneficio stante la condizione di obbligatorietà e automaticità della stessa.

2. – Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo ricorso per cassazione il G. chiedendone l’annullamento per violazione di legge. Con il porre in esecuzione una pena gravata da sospensione condizionale della pena il Pubblico Ministero aveva anticipato il provvedimento giudiziale che solo poteva spettare al giudice in esito a una udienza da svolgersi nel contraddittorio delle parti.

2.1 – Con memoria difensiva, ai sensi dell’art. 611 c.p.p., depositata in cancelleria il 14 aprile 2011, il difensore ha ripreso e approfondito le doglianze già espresse in ricorso, insistendo per raccoglimento delle medesime.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è inammissibile.

3.1 – Occorre per vero osservare che il ricorrente, a prescindere dalla valutazione circa la fondatezza o meno della censura da lui avanzata, non ha interesse all’annullamento del provvedimento impugnato atteso che non risulta essere stata gravata dall’odierno ricorrente la decisione del giudice che ha deciso la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. In altri termini, anche se si addivenisse all’annullamento dell’ordinanza impugnata, la decisione non avrebbe nessuna ricaduta sul beneficio in parola che continuerebbe a permanere revocato, conseguendone la carenza di interesse, da parte del G., alla rimozione del provvedimento detto.

4. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione in favore della Cassa delle ammende che si reputa adeguato determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 16-06-2011, n. 1562

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ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con bando di gara in data 7 luglio 2010, M.M. s.p.a. ha indetto procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di lavori concernenti "interventi di riqualificazioni e ampliamento della via Ripamonti in Milano;

le opere oggetto dell’appalto riguardavano, oltre alla sistemazione stradale di un tratto di via Ripamonti, la sistemazione degli impianti fognari e dei sottoservizi del sottosuolo;

alla procedura concorsuale partecipavano, fra gli altri, la costituenda R.T.I. S.C. s.p.a., ing. L.C. s.p.a. Costruzioni e P. B. s.p.a., poi risultata aggiudicataria, C. s.p.a., classificatasi al secondo posto della graduatoria di gara, e la costituenda RTI composta da F.G.L. s.r.l., S. s.p.a. e F. s.p.a., odierne ricorrenti, classificatesi al terzo posto della graduatoria;

il presente ricorso è diretto avverso gli atti con i quali è stata disposta l’ammissione alla gara della costituenda RTI. S.C. s.p.a., ing. L.C. s.p.a. Costruzioni e P. B. s.p.a, nonché l’ammissione di C. s.p.a.; e con i quali è stata disposta la conseguente aggiudicazione in favore del raggruppamento per primo indicato;

si sono costituiti in giudizio M.M. S.p.A. e L.C. s.p.a. Costruzioni per resistere al gravame;

Ritenuto che

il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità;

il ricorso sia irricevibile, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dell’art. 120, comma 5, c.p.a., decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Invero, come risulta pacificamente dagli atti di causa, la comunicazione di sopra è stata ricevuta dalle ricorrenti in data 3 marzo 2011, mentre il presente ricorso è stato spedito alla notifica solo in data 21 aprile 2011, ben oltre la scadenza del suindicato termine;

non possano essere condivise le argomentazioni proposte delle istanti, secondo le quali la comunicazione in concreto loro inviata non sarebbe idonea a determinare l’inizio della decorrenza del termine di impugnazione, in quanto non indicante le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e, per questa ragione, non adeguatamente esplicativa delle motivazioni che sorreggono gli atti impugnati, con ciò contravvenendo al disposto di cui all’art. 79, commi 2 lett. c) e 5 bis, del d.lgs. n. 163/06. In proposito va infatti osservato che, con la nota del 24 febbraio 2011 (ricevuta dalle ricorrenti in data 3 marzo 2001), la stazione appaltante ha comunicato agli interessati l’avvenuta aggiudicazione della gara, i dati identificativi dell’aggiudicatario e il ribasso da questi offerto; e che pertanto tale comunicazione contiene tutti gli elementi necessari per far comprendere le ragioni che hanno indotto la stessa stazione appaltante ad aggiudicare la gara alle controinteressate: trattasi infatti di gara al massimo ribasso, nella quale le offerte vengono selezionate unicamente in ragione dell’entità del ribasso in esse formulato.

Per le ragioni illustrate il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-07-2011, n. 5871

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento emesso e comunicato in data 9 settembre 2010 con il quale il Centro di Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri ha dichiarato la ricorrente non idonea al concorso per l’ammissione di 1.552 Allievi Carabinieri effettivi in ferma quadriennale per "statura non compatibile inferiore a cm 161 come previsto dal bando (cm 160)";

Considerato che la ricorrente deduce censure di eccesso di potere per errore e/o carenza dei presupposti, lamentando un errore di fatto in quanto l’altezza della ricorrente è di cm161, così come richiesto dal bando;

Considerato che questa Sezione, con ordinanza n. 1798/2010 disponeva apposita visita medica di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, incaricando di tale incombente il Comando Generale della Guardia di Finanza per mezzo di una Commissione formata da tre medici militari;

Considerato che con nota del 24 gennaio 2011 il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza ha inviato il verbale della suddetta verificazione, da cui risulta che la statura della ricorrente, pari a cm160, non è compatibile con l’idoneità atteso che il bando di concorso in questione prevede per i candidati di sesso femminile una statura "non inferiore a cm161";

Considerato che le risultanze della suddetta visita medica di verificazione sono negative per la ricorrente, per cui le censure mosse all’impugnato giudizio di non idoneità non si appalesano fondate, mentre le spese, seguono ivi comprese quelle del compenso spettante al soggetto verificatore, vanno poste a carico della parte soccombente;

Ritenuto, infine, che per la liquidazione delle spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore, il Collegio delega il proprio Presidente, il quale disporrà ai sensi dell’art. 66, comma 4, del codice del processo amministrativo su istanza specificatamente documentata, del soggetto verificatore e applicando le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore;

Pertanto il ricorso, va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento), con esclusione del compenso spettante all’organismo verificatore che sarà liquidato in separata sede.

Incarica la Segreteria della Sezione di comunicare la presente sentenza al Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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