Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-12-2011, n. 25963 Provvedimenti di polizia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La Prefettura di Milano ha proposto ricorso per cassazione – affidato a un solo motivo – contro il decreto depositato il 2.2.2009 con il quale il Giudice di pace di Milano ha accolto l’opposizione proposta da C.E.M.E. nei confronti del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti. Secondo il giudice del merito, poichè il ricorrente conviveva con la nipotina (figlia minore della propria sorella, coniugata con un cittadino italiano) avente cittadinanza italiana (all’epoca di sette mesi), era applicabile il divieto di espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c).

L’intimato non ha svolto difese.

Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c., parte ricorrente ha depositato memoria.

2.- L’Amministrazione ricorrente denuncia violazione di legge e formula il quesito: "se la convivenza dello straniero illegalmente presente sul territorio nazionale con un parente italiano entro il quarto grado minore di età, integri la condizione di inespellibilità di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. b)". 2.1.- Secondo la giurisprudenza della S.C. "la situazione di convivenza dello straniero con parente entro il quarto grado di cittadinanza italiana e minore di età non configura la condizione per il divieto di espulsione del primo prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. c), (nella formulazione vigente anteriormente alla modifica introdotta dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. p), in quanto la predetta condizione non può che essere fondata su una scelta volontaria che deve escludersi possa essere espressa da un minore, salvo che non sia fornita la prova che la convivenza è avvenuta nell’interesse del minore ed è stata frutto di una scelta, strumentale a tale interesse, manifestata dagli esercenti la potestà genitoriale, ovvero la tutela, sul medesimo minore" (Sez. 1, Sentenza n. 56 7 del 15/01/2010). Principio applicato da Sez. 1, Sentenza n. 15246 del 04/07/2006 ad una fattispecie nella quale era invocata la convivenza dello straniero con parente entro il quarto grado di cittadinanza italiana di quattro anni. Pronuncia, quest’ultima, che, dopo avere ricordato che la Corte costituzionale, con ordinanza del 20 luglio 2000, n. 313, ha considerato che la previsione del divieto di espulsione per lo straniero coniugato con un cittadino italiano o convivente con cittadini che siano con lui in rapporto di parentela entro il quarto grado risponde all’esigenza di tutelare, da un lato, l’unità della famiglia e, dall’altro, il vincolo parentale, e riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici, ha evidenziato che la particolarità del caso in esame è rappresentata dalla circostanza che il parente italiano entro il quarto grado con cui il ricorrente convive è un minore. Ha, poi, puntualizzato che "la convivenza è frutto di una scelta libera e consapevole e soprattutto adeguata ai propri desideri e alle proprie esigenze; è l’attenzione a tali aspirazioni e bisogni che permette di scegliere ciò che più si adatta alla propria situazione, peraltro suscettibile di mutare nel tempo. Ciò considerato, una manifestazione di volontà nel senso indicato non può essere validamente espressa da chi, come il minore, non abbia capacità d’agire. Diversamente, oltre a contraddire un principio fondamentale dell’ordinamento, si offrirebbe all’extracomunitario un possibile espediente con cui legittimare situazioni di clandestinità".

La più recente Cass. 567/2010, poi, ha fatto riferimento all’esigenza (esclusa in quel caso perchè non dedotta) di tutela dell’"interesse del minore, qualora la convivenza avvenga effettivamente con il medesimo, non in via meramente eventuale o incidentale, e sia davvero strumentale alla tutela di esigenze ed interessi del medesimo".

Ancora più di recente questa Sezione (Cass., 23 settembre 2011 n. 19464, non ancora massimata), dopo avere dato atto che nella fattispecie decisa la volontà di mantenere il rapporto di convivenza era stata manifestata sia dal minore che dai genitori dello stesso, ha ritenuto operante il divieto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 (T.U.I.).

2.2.- La dottrina ha evidenziato che la Convenzione di New York sui diritto del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con L. n. 176 del 1991, all’art. 12, introduce l’obbligo di tener conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi solo se si tratti di "fanciullo capace di discernimento" e "tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità" prevedendo, peraltro, che il minore possa essere ascoltato non solo direttamente, ma anche tramite di un rappresentante o di un organo appropriato, compatibilmente con le regole della legislazione nazionale".

Nella concreta fattispecie il parente di nazionalità italiana dello straniero espulso aveva, all’epoca, sette mesi.

Dal provvedimento impugnato si evince che il ricorso dello straniero è stato accolto perchè in virtù della disposizione di cui all’art. 19 n. 2, lett. C) cit. T.U.I. – nel testo vigente ratione temporis – è vietata l’espulsione dello straniero convivente con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana e il ricorrente ha fornito la prova di essere convivente con la figlia minore della propria sorella, coniugata con un cittadino italiano.

Inoltre, la volontà di mantenere la convivenza con il parente entro il quarto grado era stata "chiaramente espressa dai genitori del minore". Ciò è quanto basta (rapporto di parentela entro il quarto grado e convivenza volontaria con il parente) per ritenere sussistente il divieto di cui all’art. 19 n. 2 lett. C) cit. T.U.I., nel testo applicabile ratione temporis. In tali sensi deve essere disatteso il precedente orientamento espresso da Cass. 567/2010, secondo il quale verrebbe in rilievo, nell’applicazione della norma in questione, l’esigenza di tutela dell’"interesse del minore, qualora la convivenza avvenga effettivamente con il medesimo, non in via meramente eventuale o incidentale, e sia davvero strumentale alla tutela di esigenze ed interessi del medesimo".

Infatti, le norme che tutelano i minori, nell’ambito del D.Lgs. n. 286 del 1998, sono dettate dagli artt. 31, 32 e 33 e il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è disciplinato dall’art. 30 del cit. D.Lgs..

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-12-2011, n. 27999 Tassa rimozione rifiuti solidi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Comune di Roma propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di mora notificato alla CIGA Hotels Italia s.p.a. e a A.P. a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 1992.

Il giudice a quo ha rilevato, in via assorbente, che l’avviso di mora non era stato preceduto dalla notifica della cartella di pagamento e che, in ogni caso, esso non era fornito di adeguata motivazione.

2. La CIGA Hotels Italia s.r.l. (già CIGA Hotels Italia s.p.a.) resiste con controricorso, illustrato da memoria.

A.A. e M.A.M., eredi di A. P., non si sono costituite.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 insistendo sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune, in quanto i vizi lamentati (mancata notifica della cartella, carenza di motivazione dell’avviso di mora) sono imputabili esclusivamente al Concessionario della riscossione.

Il motivo è infondato, in base al consolidato principio secondo il quale, in tema di riscossione delle imposte, la mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedi mentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell’avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest’ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti; in entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass., Sez. un., n. 16412 del 2007 e Cass. nn. 15310 del 2009, 2803 del 2010, 13082 del 2011).

2. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 19 nonchè vizio di motivazione, deducendo che l’avviso di mora conteneva l’indicazione della data di notifica della cartella e che, comunque, la eventuale mancata notifica era stata superata dal deposito di una scheda riepilogativa del tributo e, infine, che il giudice avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori ad esso conferiti dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 è inammissibile per difetto di autosufficienza ed in ogni caso il suo esame è reso superfluo dal rigetto del primo motivo, poichè l’omessa notifica dell’atto presupposto (accertata dal giudice di merito) determina un vizio procedurale che, incidendo sulla sequenza procedimentale prescritta dalla legge a garanzia del contribuente, comporta l’illegittimità dell’intero processo di formazione della pretesa tributaria (Cass., Sez. un., n. 16412 del 2007, cit).

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

4. Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza sopra citata si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 26-09-2011, n. 7568 Assunzione obbligatoria di mutilati ed invalidi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso n. R.G. 2010/4166, i ricorrenti, tutti orfani di caduti sul lavoro, utilmente collocati nella graduatoria provvisoria, impugnano la propria esclusione dalla graduatoria definitiva del "Bando di adesione riservato alle persone disabili" di cui all’art. 1, comma 1 della l. n. 68/99, deducendo varie violazioni di legge ed eccesso di potere.

Con il ricorso n. R.G. 2010/5958, i ricorrenti, in qualità di "vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", anch’essi utilmente collocati nella graduatoria provvisoria, impugnano anch’essi la graduatoria definitiva dalla quale erano stati esclusi, a loro volta deducendo doglianze analoghe a quelle svolte nel ricorso R.G. 2010/4166.

Le ragioni dell’esclusione sono per tutti i ricorrenti, ad eccezione di Zampini Cristina (esclusa perché il suo reddito supera la soglia di 8.000 euro), la carenza dello stato di disabile, ritenuto – sulla scorta di una circolare (la n. 2 del 22.1.2010) e di un parere interpretativo richiesto dalla provincia di Roma al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (del 2.4.2010) – condizione per la partecipazione al bando.

In sostanza, la provincia di Roma ha ritenuto – uniformandosi al citato parere del ministero del lavoro e della politiche sociali – che tutti i soggetti normodotati aventi titolo di preferenza nel collocamento obbligatorio concorrono unicamente sulla quota d’obbligo prevista dal comma 2 dell’art. 18 della citata l. n. 68/99 mentre solo i disabili potranno essere computati nella aliquota d’obbligo di cui all’art. 3 della l. 68/99.

L’istanza cautelare è stata, per entrambi i ricorso, respinta.

Con ordinanza del 9.2.2011, i ricorsi sono stati riuniti ed è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, anche per pubblici proclami.

Alcuni contro interessati sono intervenuti ad opponendum per chiedere il rigetto dei ricorsi perché infondati.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

I ricorsi sono entrambi infondati e pertanto devono essere respinti. La reiezione dei ricorsi consente di non occuparsi delle questioni concernenti l’integrazione del contraddittorio.

Prima di esaminare le censure proposte nei ricorsi in esame, appare opportuno cercare di fornire un quadro, sia pure sintetico, della normativa rilevante in materia di collocamento obbligatorio dei disabili e di assunzione delle categorie protette.

La legge 12 marzo 1999, n. 68 detta: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Essa ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro. A tal fine, l’art. 3 prevede a carico dei datori di lavoro pubblici e privati l’obbligo di avere alle loro dipendenze lavoratori disabili in varie percentuali a seconda del numero dei dipendenti assunti. In particolare per i datori di lavoro che, come la Provincia di Roma, hanno alle loro dipendenze più di 50 dipendenti, la percentuale dell’obbligo di assunzione dei disabili è del 7 per cento.

Tra le norme di disciplina transitoria, l’art. 18, comma 2 della stessa legge ha previsto inoltre: " In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti."

Altri interventi normativi, adottati negli anni 80 e 90, hanno introdotto il diritto alla assunzione obbligatoria con precedenza su ogni altra categoria protetta per il coniuge e i figli delle vittime di azioni di terrorismo (art. 12 l. 466/1980, norma abrogata dalla citata l. 68/1999) e della criminalità organizzata (art. 14 l. 302/1990, articolo anch’esso abrogato dalla l. 68/99).

L’art. 1, comma 2 della l. 407/1998 (modificato dall’articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288 e dall’articolo 5, comma 7, del D.L 6 luglio 2010, n. 102 e tutt’ora in vigore) ha infine previsto che "I soggetti di cui all’art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, (…), nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli."

L’articolo 34 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ha poi esteso l’applicazione di detta norma ai congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative ovvero a causa di atti delittuosi commessi da terzi.

Infine, l’ articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha a sua volta esteso l’applicazione di tale articolo ai congiunti "di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro".

Infine, la citata l. 1132011 n. 25, recante Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 marzo 2011, n. 69) e intervenuta dunque nel corso del presente giudizio, prevede: "il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall’articolo 5, comma 7, del decretolegge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili."

In questo quadro normativo, alquanto disorganico e frammentario, sono state adottate varie circolari interpretative.

In primo luogo la Presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, con circolare del 14.11.2003, ha specificato che i soggetti rientranti nella categoria protetta delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla l. 407/98 sono di due tipologie: coloro che hanno subito una invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo, ovvero di fatti delittuosi di criminalità organizzata, ovvero ancora a seguito di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi o in conseguenza dell’assistenza prestata alle forze dell’ordine; e il coniuge e i figli superstiti dei soggetti deceduti o rimasti permanentemente invalidi per effetto degli eventi di cui sopra.

Successivamente, il ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare del 22.1.2010, n.2 ha specificato che l’assunzione dei soggetti di cui all’art. 3, comma 123 della l. 244/2007 (orfani o coniuge superstite di coloro che sono deceduti per fatto di lavoro) devono essere computati nella riserva di cui all’art. 18, comma 2 della l. 68/99 e non in quella di cui all’art. 3 della stessa legge, riservata ai disabili.

Infine, a seguito proprio di una richiesta della provincia di Roma in relazione alla controversia in esame, il Ministero del lavoro ha reso un parere interpretativo sulle assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui all’art. 1, comma 2 della l. 407/98, sostenendo che essi, se disabili, andranno computati nell’aliquota d’obbligo di cui all’art. 3 della l. 68/99, viceversa se normodotati, andranno computati nell’aliquota d’obbligo di cui all’art. 18 della citata l. 68/99.

Veniamo ora alla fattispecie in esame.

La provincia di Roma ha adottato un "Bando di adesione riservato alle persone disabili". La riserva è specificata alla lettera A) oggetto del bando, laddove si legge: "Il presente bando di adesione è riservato alle persone disabili di cui all’art. 1 della l. 68/99.

I ricorrenti, i quali non sono soggetti disabili, sono stati tutti – come si è detto – esclusi dalla graduatoria definitiva per carenza dello stato di disabilità.

Essi sottolineano tuttavia che alla lettera D) " Soggetti con diritto di precedenza in graduatoria", il bando richiama l’art. 1 comma 2 della l. 407/98 e prevede che hanno diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titolo: i soggetti di cui all’art. 1 della l. 302/90 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) e di cui all’art. 3, comma 123, della l. 244/2007 (morti per fatto di lavoro e per l’aggravarsi delle infermità da infortunio sul lavoro). Il bando prevede inoltre che nell’ambito di tali soggetti si procederà alla formazione di una apposita sub graduatoria sulla base degli stessi criteri di cui alla lett. C del bando con esclusione del criterio del grado di invalidità.

Sulla base, in particolare, di tale ultima previsione, ovvero l’esclusione del criterio del grado di invalidità per la redazione di tale graduatoria, i ricorrenti del ricorso n. 4166/2010 deducono la violazione del bando in quanto esso doveva essere interpretato come rivolto non solo ai disabili ma anche alle altre categorie protette, ai quali essi appartengono.

Anche nel ricorso n. 5958/2010 si deduce la violazione del punto D del bando di adesione, nonché delle norme sulla preferenza nel collocamento obbligatorio dei parenti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ( l. 302/90 e art. 1 comma 2 della l. 407/98), degli artt. 3 e 97 Cost.

In particolare, in quel ricorso, si sottolinea che l’illegittimità della circolare n. 2 del 22.1.2010 del ministero del lavoro e delle politiche sociali e del conseguente parere interpretativo del 2.4.2010 sulla base dei quali la Provincia aveva disposto la esclusione dei ricorrenti sulla base dell’assunto che all’interno delle categorie protette di cui all’art. 1 comma 2 della l. 407/98 occorra distinguere tra soggetti normodotati, che concorrono unicamente sulla quota d’obbligo prevista dell’art. 18, comma 2, della l. n. 68/1999, e soggetti disabili, i quali soltanto potranno essere computati nell’aliquota d’obbligo di cui all’art. 3 della l. 68/1999.

Detta interpretazione sarebbe, secondo i ricorrenti, errata perché né la precedente circolare della Presidenza del Consiglio n. 2 del 2003 né le norme di legge distinguerebbero tra gli appartenenti alla categoria protetta soggetti normodotati e disabili; viceversa la distinzione tra l’art. 3 e l’art. 18 della l. 68/1999 riguarderebbe solo la previsione del diritto alla nuova assunzione (art. 3) o del permanere in servizio dei soggetti già assunti (art. 18). A sostegno della loro tesi, i ricorrenti richiamano quindi il regolamento di esecuzione per l’attuazione della l. 68/99 DPR n. 333 del 10.10.2000.

Le tesi svolte in entrambi i ricorsi non possono essere condivise.

Come ha sottolineato la difesa della Provincia di Roma nelle sue memorie, il bando era chiaramente riservato esclusivamente alle persone disabili. Il punto D del bando, pertanto, deve essere interpretato alla luce di tale esplicita riserva e dunque – nonostante la sua non chiarissima formulazione – non può che essere inteso nel senso di garantire, nell’ambito dei soggetti disabili che hanno presentato la domanda di partecipazione, la precedenza a quei disabili che rientrino anche in una delle categorie protette di cui all’art. 1, comma 2 della l. 407/98 (comprensiva di tutte le successive estensioni ad opera anche della l. 244/2007).

Tale interpretazione, oltre ad essere l’unica possibile alla luce del tenore letterale del bando, è anche in linea con il quadro normativo vigente.

Infatti, come ha messo in luce la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2003, tra le categorie protette di cui all’art. 1, comma 2 della l. 407/98 è dato distinguere due tipologie: coloro che hanno riportato una invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo, ovvero di fatti delittuosi di criminalità organizzata, ovvero ancora a seguito di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi o in conseguenza dell’assistenza prestata alle forze dell’ordine; e il coniuge e i figli superstiti dei soggetti deceduti o rimasti permanentemente invalidi per effetto degli eventi di cui sopra. Mentre per gli appartenenti alla prima tipologia non si pone alcun problema, trattandosi di invalidi che avranno la precedenza nell’assunzione sugli altri disabili nell’ambito della quota d’obbligo di cui all’art. 3 della l. 68/99, viceversa gli appartenenti alla seconda categoria, solo se disabili potranno concorrere sulla quota d’obbligo (riservata appunto ai disabili) di cui all’art. 3 della l. 68/99 ed ottenere quindi anche la priorità nella assunzione. La mera condizione di appartenente alle categoria protette di cui all’art. 1 comma 2 della l. 407/98, infatti, non consente una irragionevole equiparazione di tali soggetti, ancorché normodotati, alle persone disabili, alle quali devono continuare ad essere garantiti, in via esclusiva, i benefici che la legge concede loro e soltanto a loro. Ogni diversa interpretazione, stante il limitato numero di posti riservati alla assunzione dei disabili, si tradurrebbe infatti in una discriminazione nei loro confronti a favore di altra categoria che, sia pure meritevole di benefici da parte dello Stato per la condizione di congiunto di vittima del terrorismo, della criminalità organizzata o di fatto di lavoro, si trova tuttavia sicuramente in una situazione meno sfavorevole e difficoltosa per il reperimento di un’occupazione lavorativa.

Si tratta peraltro di una conclusione confermata dalla legge di interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, n. 25 del 1132011 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 marzo 2011, n. 69), applicabile al caso di specie ancorché sopravvenuta alla adozione degli atti impugnati appunto per la sua natura di legge di interpretazione autentica.

Detta legge prevede infatti, come si è detto, "che il superamento della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, (..), deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili."

Pur occupandosi, evidentemente di un’altra questione (quella del supermento della quota di riserva di cui all’art. 18 comma 2, l. 68/99), la norma ribadisce dunque la assoluta intangibilità della quota di riserva di cui all’art. 3 della stessa l. 68/99 a beneficio esclusivo dei lavoratori disabili, con ciò definitivamente chiarendo che detta quota non possa essere utilizzata per l’assunzione di persone normodotate, ancorché appartenente a categorie protette.

Quanto si è detto consente di ritenere infondata anche la doglianza di eccesso di potere dedotta nel ricorso 5958/2010, in quanto il parere interpretativo del ministero del lavoro, al quale la Provincia di Roma ha fatto riferimento per escludere i ricorrenti, non ha determinato alcuna illegittima e sopravvenuta restrizione dei requisiti di ammissione del bando, essendo esso chiaramente sin dall’inizio riservato alle sole persone disabili.

Infondato è anche il secondo motivo del ricorso 4166/2010 nel quale si contesta il diritto della Provincia di Roma a ricorrere al diritto di interpello, a norma dell’art. 9 d.lgs. 124/2004, nei confronti del ministero del lavoro, per ottenere il già menzionato parere interpretativo in base al quale è stata disposta l’esclusione dei ricorrenti. Infatti, in verità, come ha rilevato la difesa della Provincia di Roma, il citato parere non è stato reso ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 124/2004 ma su semplice istanza di un ente pubblico, già destinatario di una circolare interpretativa dello stesso ministero.

Infine, non merita accoglimento l’ulteriore censura, svolta sempre nel secondo motivo del ricorso 4166/2010 secondo la quale l’entrata in vigore della l. 244/2007 avrebbe determinato l’implicita abrogazione della l. 68/99. Il comma 123 dell’art. 3 della l. 244/2007, infatti, ha semplicemente disposto l’estensione delle norme di cui all’art. 1, comma 2 della l. 407/98 agli orfani o al coniuge superstite di coro che sono morti per fatto di lavoro, norma la quale a sua volta rinvia alla l. 68/99. Non si ravvisa pertanto alcuna incompatibilità tra il contenuto di tale nuova normativa e la l. 68/99 tale da poterne giustificare una abrogazione implicita.

Per tutte queste considerazioni, entrambi i ricorsi in epigrafe devono essere respinti.

Sussistono tuttavia giusti motivi, attesa la natura della controversia e le condizioni dei ricorrenti, per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, già riuniti, li respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-02-2012, n. 2027 Legittimazione a ricorrere ed a resistere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catania (con sentenza emessa il 15.7.05 in contraddittorio anche con l’INPS) condannava P.P. e G.A., nella qualità di responsabili dell’Unione Sindacale Comunale di Giarre della CISL e il primo anche in proprio, a pagare in favore di C.M. la somma di Euro 21.037,15 per crediti retributivi vari e TFR derivanti dall’intercorso rapporto alle dipendenze dell’Unione Sindacale medesima.

Con sentenza del 18.2.10 la Corte d’appello etnea, in totale riforma della pronuncia di prime cure, rigettava la domanda del C. per difetto di legittimazione passiva di entrambi gli appellanti, essendo l’Unione Sindacale Comunale di Giarre mera articolazione territoriale – e, in quanto tale, priva di autonomia patrimoniale ed organizzativa – dell’Unione Sindacale Territoriale di Catania (UST- CT) della CISL; quanto al P., statuivano i giudici del gravame che non vi era prova che egli avesse agito in proprio oppure in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta come il sindacato.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il C. affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso il P. e l’attuale segretario della UST di Catania, Co.Ma..

L’INPS ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso.

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo il ricorrente, pur concordando con le motivazioni addotte dall’impugnata sentenza circa l’insussistenza di autonomia economica ed organizzativa e di conseguente soggettività giuridica dell’Unione Sindacale Comunale di Giarre, nondimeno lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., perchè proprio tale difetto di soggettività renderebbe la predetta articolazione territoriale priva di capacità processuale e, quindi, di interesse a resistere alla domanda del C., nonchè priva di interesse ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva e ad impugnare la sentenza di primo grado, che non avrebbe mai potuto esplicare effetto alcuno nei suoi confronti; in realtà – prosegue il ricorrente – l’Unione Sindacale Comunale di Giarre si sarebbe dovuta limitare ad eccepire la nullità della notifica (perchè eseguita a chi non aveva soggettività giuridica) o a chiamare in causa la UST di Catania.

La stessa doglianza viene reiterata con il secondo motivo, sempre per asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., non avendo l’Unione Sindacale Comunale di Giarre interesse a contraddire la domanda del C..

1.2. I primi due motivi – da esaminarsi congiuntamente perchè in sostanza coincidenti – sono manifestamente infondati.

Invero, l’odierno ricorrente ritiene di poter ricavare dal difetto di capacità processuale dell’Unione Sindacale Comunale, da lui stesso evocata in giudizio, ragioni a proprio favore quando – invece – proprio tale difetto rende la domanda del C. contro detta Unione Sindacale Comunale inammissibile per mancanza di un presupposto processuale (l’altrui legitimatio ad processum), mancanza rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr., ad es., Cass. S.U. 16.11.09 n. 24179), il che assorbe ogni discorso circa l’asserita impossibilità per parte appellante di eccepirla.

Non valga in contrario parlare di suo difetto di interesse a contraddire e ad impugnare: semmai, proprio l’inidoneità, asserita dallo stesso ricorrente, della sentenza ad esplicare effetti nei confronti dell’Unione Sindacale Comunale di Giarre renderebbe inammissibile per difetto di interesse l’azione stessa proposta dal C..

In realtà, se si evoca in giudizio un’entità priva di legitimatio ad processum, il giudizio si intende instaurato nei confronti della persona fisica che in rappresentanza di tale entità sia stata erroneamente convenuta, persona fisica che ha tutto l’interesse a contraddire l’altrui domanda e ad impugnare la pronuncia emessa nei suoi confronti (come avvenuto nel caso in esame).

Nè si può parlare di nullità della notifica, vuoi poichè essa è avvenuta regolarmente (altro essendo il difetto di capacità processuale del destinatario della notifica medesima), vuoi perchè ogni ipotetica nullità a riguardo sarebbe stata sanata dalla costituzione della parte convenuta.

2.1. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c., per omessa rimessione della causa al primo giudice, atteso che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della notifica in quanto avvenuta presso una sede periferica costituente mera articolazione di quella centrale (UST di Catania), oppure avrebbe dovuto dichiarare che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti di detta UST; inoltre – conclude il ricorrente – l’eccezione di carenza di legittimazione passiva era da rigettarsi perchè sollevata da soggetto privo di capacità processuale.

Anche tale doglianza è manifestamente infondata.

Premesso che le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice previste dall’art. 354 c.p.c., sono tassative, in ordine alla pretesa nullità della notifica dell’atto introduttivo di lite valga quanto sopra già detto.

In relazione, poi, all’asserito difetto di integrità del contraddittorio e all’affermata impossibilità di sollevare un’eccezione di mancanza di legittimazione passiva da parte di soggetto privo di capacità processuale, si premetta che nel caso di specie si è trattato non di difetto di legittimazione passiva, bensì di difetto di titolarità del rapporto controverso (tempestivamente eccepito fin dal primo grado dalle persone fisiche che hanno partecipato al giudizio).

Come più volte statuito da questa S.C., la legittimazione passiva consiste nella correlazione tra il soggetto evocato in giudizio e l’asserita titolarità, in capo al convenuto, del dovere correlato al diritto per cui si agisce, di guisa che il controllo del giudice a riguardo si risolve nell’accertare se, secondo la mera prospettazione data dall’attore – a prescindere, quindi, dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in lite (che ne costituisce il merito, investendo i concreti requisiti di fondatezza della domanda) – il convenuto possa assumere la veste di destinatario dei comandi contenuti nella pronuncia giurisdizionale.

Ove, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi dell’effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè nell’essere o meno il convenuto identificabile come il soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall’attore.

Tale questione concerne il merito della causa, ragion per cui, se riconosce fondata la negazione, da parte del convenuto, della titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in lite, il giudice correttamente decide la controversia non con una pronuncia di rito sulla regolare costituzione del contraddicono, bensì con una sentenza di rigetto nel merito della pretesa avanzata dall’attore (cfr., ex aliis, Cass. 6.4.06 n. 8040; cfr., altresì, Cass. nn. 6916/1997, 5407/1997, 10843/1997, 2105/2000, 17606/2003, 16158/2005, 24457/2005, 24594/2005, 28227/2005, 4796/2006, 7078/2006, 13756/2006).

E’, dunque, ormai da lungo tempo acquisito in giurisprudenza che per determinare la legittimazione si deve fare riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittime sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale. Infatti, le condizioni di legittimazione sono soddisfatte se l’attore, nel chiamare in giudizio il convenuto, afferma che esiste un rapporto sostanziale di cui egli e il convenuto sono rispettivamente il soggetto attivo ed il soggetto passivo. Se, dunque, l’attore afferma di essere creditore del convenuto, si avvera la condizione necessaria e sufficiente perchè sussistano legittimazione attiva e passiva, mentre l’effettiva esistenza del rapporto obbligatorio così dedotto riguarderà soltanto il merito di causa.

Integra, invece, questione di legittimazione passiva unicamente quella relativa all’esistenza del dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall’attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dall’effettiva sussistenza della titolarità del rapporto stesso.

In altre parole, le ipotesi in cui la decisione di merito non può essere emanata per difetto di legittimazione ad agire o a contraddire sono statisticamente marginali, come quelle in cui l’attore faccia valere un diritto dichiaratamente non proprio, o pretenda l’adempimento di un obbligo dichiaratamente non gravante sul convenuto, ovvero altre in cui il diritto controverso sia tale che a priori (prima, cioè, di accertare se esiste o meno) non possa appartenere a colui che chiede il giudizio (o il corrispondente obbligo non possa gravare sul convenuto).

A differenza dalla titolarità del rapporto, la legitimatio ad causam individua i soggetti che devono essere presenti nel giudizio affinchè il giudice possa pronunciare una sentenza di merito: per tale suo significato viene definita una condizione della decisione di merito, mentre ogni eccezione del convenuto circa l’effettiva titolarità attiva o passiva del diritto azionato – ed è quel che ha formato oggetto di eccezione nel caso di specie da parte degli originari convenuti – comporta solo una disamina attinente al merito della controversia, senza alcuna necessità di integrare il contraddicono.

Al più, a fronte dell’eccezione sollevata dai convenuti – qualificabile come mera nominatio o laudatio auctoris – il Tribunale avrebbe potuto (ma non necessariamente dovuto) disporre una chiamata in giudizio ex art. 107 c.p.c., dell’Unione Sindacale Territoriale di Catania della CISL; il non averlo fatto non incide sull’integrità del contraddittorio agli effetti dell’art. 354 c.p.c., erroneamente invocato dall’odierno ricorrente.

3.1. In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Non è dovuta, invece, pronuncia sulle spese riguardo all’INPS, che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 40,00 per esborsi e in Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.. Nulla spese riguardo all’INPS. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.