Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-07-2012) 12-09-2012, n. 34944

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il giorno 1 giugno 2011 la Corte d’appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da L.P. e R.F. volta ad ottenere la declaratoria di incompetenza della locale Procura generale ad eseguire la sentenza emessa dalla locale Corte d’appello il 30 giugno 2008 e la conseguente revoca degli ordini di esecuzione alla luce della decisione della Corte di Cassazione che aveva annullato la predetta sentenza limitatamente alla sussistenza dell’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80.

2.Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto a firma del comune difensore di fiducia, L. e R., i quali formulano due ordini di censure.

Lamentano l’inosservanza delle disposizioni in tema di competenza funzionale del giudice dell’esecuzione.

Denunciano, inoltre, la violazione degli artt. 648, 650, 665, comma 3, e art. 624 c.p.p.: in proposito, dopo avere evidenziato l’autonomia delle nozioni di giudicato e di esecutorietà di una decisione, argomentano che il passaggio in giudicato realizza l’esaurimento del giudizio sul capo d’imputazione specifico, non interessato dall’annullamento, ma non produce anticipati e parziali risultati di esecutorietà della condanna. Pertanto, in caso di annullamento parziale con rinvio, deve ritenersi del tutto legittimo il differimento dell’esecuzione delle parti della sentenza non annullate ad un tempo successivo.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. Relativamente all’eccezione di incompetenza funzionale la Corte osserva che la regola fissata dall’art. 665 c.p.p., comma 3, che, in caso di sentenza di annullamento con rinvio, individua il giudice del rinvio quale giudice competente per l’esecuzione, ha una portata di carattere generale ed opera, in ossequio al principio di unicità dell’esecuzione, anche qualora l’annullamento riguardi – come nel caso in esame – soltanto alcuni degli imputati.

2. A proposito delle restanti censure, il Collegio rileva quanto segue. In presenza di una decisione emessa nei confronti di una pluralità di imputati, qualora la decisione divenga irrevocabile nella parte relativa all’affermazione di penale responsabilità anche per uno solo o per alcuni dei reati contestati e contenga l’indicazione della pena minima che il condannato deve comunque espiare, la sentenza deve essere messa in esecuzione, poichè il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione relativamente ad altri titoli di reato non incide, in ossequio al principio di formazione progressiva del giudicato, sulla immediata eseguibilità delle statuizione residue contraddistinte da una propria autonomia (Sez. Un. 9 ottobre 1996, Vitale; Sez. 1^, 20 marzo 2000, n. 2071, Soldano;

Sez. 5^, 2 luglio 2004, n. 2541, Pipitone).

3. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi sinora enunciati, ravvisando la competenza funzionale della Corte d’appello di Catania in funzione di giudice dell’esecuzione e osservando che non erano state interessate dall’annullamento con rinvio le statuizioni concernenti i capi b) – per il quale era stata irrogata la pena complessiva di quindici anni di reclusione, comprensiva dell’aumento di tre anni per l’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 -, a) -in relazione al quale era stata inflitta la pena di nove mesi di reclusione – g) – con riguardo al quale era stata applicata la pena di tre mesi di reclusione -.

Pertanto, la pena complessiva di dieci anni e otto mesi di reclusione (risultante dalla diminuzione di un terzo, ex art. 442 c.p.p., della pena complessiva di sedici anni di reclusione), irrogata con la sentenza della Corte d’appello di Catania del 30 giugno 2008, era stata legittimamente inclusa dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania nell’ordine di esecuzione n. 88/2011 del 22 febbraio 2011 e, successivamente, compresa nel provvedimento di cumulo emesso dalla stessa Autorità giudiziaria l’8 marzo 2011.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-08-2012, n. 14329

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Svolgimento del processo

1. Poste italiane s.p.a chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Milano, pubblicata il 21 giugno 2006, che, in accoglimento del gravame svolto da T.G. avverso la decisione di primo grado, ha riconosciuto il diritto del predetto dipendente ad essere trasferito nelle località richieste, indipendentemente dalla posizione rivestita in graduatoria.

2. T.G. aveva agito in giudizio per l’accertamento del diritto all’assegnazione della destinazione prescelta, come previsto dall’accordo di mobilità interaziendale del 17.10.2001, in qualità di familiare di soggetto portatore di handicap, e per la conseguente condanna della società a trasferirlo presso la sede di (OMISSIS) o, nell’ordine, presso le sedi di (OMISSIS).

3. Per la società, il riferimento nell’accordo di mobilità al personale nei cui confronti trovi applicazione la L. n. 104 del 1992, non implicava il richiamo integrale del contenuto normativo della cit. L. n. 104, art. 33, sancendo piuttosto la precedenza dei dipendenti indicati, indipendentemente dal posto occupato in graduatoria; assumeva, inoltre, che difettava, nella specie, il requisito dell’esclusività dell’assistenza, inteso come condizione di unica persona in grado di assistere il familiare invalido con continuità.

4. La Corte d’appello riteneva, a sostegno del decisum, che:

– il riferimento nella disposizione collettiva al personale nei cui confronti si applicassero le disposizioni di cui alla L. n. 104 del 1992 definiva oggettivamente un insieme di soggetti traenti beneficio dalle disposizioni della predetta legge, il cui obiettivo era quello di tutelare, anche indirettamente, i soggetti portatori di handicap;

– dopo le modifiche apportate dalla L. n. 53 del 2000, le agevolazioni per l’assistenza ai portatori di handicap sono state estese ai familiari lavoratori che assistano con continuità e in via esclusiva il parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorchè non convivente;

– ciò che era in contestazione era la sussistenza delle condizioni di esclusività nell’assistenza al familiare del dipendente;

– non era condivisibile l’affermazione del primo giudice con riferimento all’assistenza con continuità che avrebbe potuto prestare la coniuge o le figlie del lavoratore.

5. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la società ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. L’intimato non ha resistito.

Motivi della decisione

6. La parte ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1362 c.c. e degli accordi collettivi di mobilità interaziendale del 17-23 ottobre 2001, si duole che l’interpretazione data dalla Corte di merito, ai fini dell’interpretazione del titolo preferenziale per la mobilità volontaria, abbia trascurato il rilevante requisito dell’esclusività dell’assistenza al familiare portatore di handicap, nel senso che il lavoratore che aspiri alla posizione utile in graduatoria alla stregua del predetto accordo di mobilità del personale debba essere l’unico soggetto che possa assistere il parente invalido; denuncia vizio di motivazione per non aver la sentenza impugnata esplicitato le ragioni per cui i requisiti della L. n. 104 del 1992 andrebbero intesi come assistenza di soggetto ritenuto migliore, senza riferimento ad emergenze istruttorie tali da avvalorare tale assunto; si duole, infine, della violazione del principio dell’onere della prova, per aver la Corte di merito ritenuto gli altri familiari (la moglie e le figlie del dipendente) non in grado di prestare assistenza ad un malato gravissimo, assumendo che il dipendente avrebbe dovuto provare l’impedimento degli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare a prestare assistenza al familiare invalido.

7. Osserva il Collegio che la Corte territoriale, facendo applicazione dell’accordo sindacale interaziendale del 23 ottobre 2001, il quale, richiamando quale titolo di preferenza tra più aspiranti ad una sede la condizione di avente diritto all’applicazione dei benefici di cui alla L. n. 104 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ha correlato la posizione di vantaggio alla titolarità dei benefici di cui alla citata L. n. 104 e successive modificazioni ed ha espressamente svolto l’iter argomentativo con apprezzamento della condizione di esclusività nell’assistenza del dipendente al familiare disabile, onde la parte ricorrente non ha motivo di dolersi dell’interpretazione dell’accordo collettivo de quo da parte della Corte di merito pervenuta al medesimo esito interpretativo propugnato dalla parte (l’esclusività dell’assistenza).

8. Passando all’esame della motivazione della statuizione a sostegno della predetta esclusività, i Giudici del gravame hanno ritenuto non condivisibile che la madre del dipendente potesse essere assistita con continuità dalla di lui moglie, entrambe conviventi, evidenziando che "sotto il profilo del dovere, quanto sotto il profilo del valore dell’apporto morale e materiale, l’assistenza della moglie nei confronti della suocera non è paragonabile a quella del figlio nei confronti della madre. Analogo ragionamento vale per le figlie, per le quali non è dimostrato che siano in grado di prestare assistenza a un malato gravissimo, come è, per prova documentale, la signora C.".

9. Ebbene la Corte territoriale non spiega affatto come debba atteggiarsi concretamente la predetta posizione di esclusività e raccorda la sua statuizione di accoglimento della domanda ad un motivato esame delle condizioni di fatto conducenti alla peculiare connotazione dell’assistenza del familiare disabile, secondo le regole del sillogismo giudiziario che impongono di assumere per la decisione postulati verificati e corrispondenti a regole di esperienza condivise.

10. La sentenza impugnata si è, invece, sottratta al compito fondamentale che le era commesso, adoperando argomenti di mero buon senso e giustificando, sostanzialmente solo sulla base di tali argomenti, l’accertamento relativo alla condizione di esclusività, da parte del dipendente, dell’assistenza al familiare disabile.

110. Evidente, pertanto, la non ragionevolezza delle giustificazioni esposte dal Giudice d’appello, a sostegno della motivazione di accoglimento, espresse sulla base di mere supposizioni che non trovano nessun conforto nelle emergenze istruttorie.

12. In conclusione, la sentenza impugnata è da considerare affetta dal denunciato vizio di motivazione e, per tale ragione se ne impone la cassazione, con rinvio della causa ad altro giudice di merito per la rinnovazione dell’accertamento di fatto.

13. Il giudice di rinvio, designato nella stessa Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. II 18-04-2008 (02-04-2008), n. 16356 Accertamento dattiloscopico – Attendibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 21-9-2007 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 22-2-2007 con cui il G.I.P. di Roma aveva condannato C.L.H. (alias C.R.), applicata la diminuente del rito, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa, oltre pene accessorie, ritenendo l’imputato responsabile del reato ex art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, n. 1, prima e terza ipotesi, perchè, in concorso con altra persona non identificata, con violenza e minaccia, consistite nel puntare un taglierino contro il direttore di un’agenzia della Banca Antonveneta e nel pronunciare la frase "questa è una rapina", si impossessava della somma di Euro 23.000,00 circa, sottraendola alla cassa della banca (con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale).
In motivazione la Corte territoriale individuava il riscontro probatorio dell’accusa negli esiti dell’accertamento dattiloscopico, che rivelavano ben venti punti caratteristi ci coincidenti con il dito medio della mano dx del prevenuto, nonchè nei risultati dell’accertamento antroposomatico effettuato sulle immagini riprese dalla telecamera interna all’agenzia, che avevano consentito un giudizio di compatibilità con i cartellini segnaletici di C. L.H. e/o C.R.; precisava che il particolare della stempiatura, evidenziato dal raffronto, era confermato da due testi oculari.
1.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, C.L.H., formulando i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 192 c.p.p. e art. 628 c.p.;
2) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per carenza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell’imputato per non avere commesso il fatto o perchè la prova raggiunta non è piena.
Sotto il primo profilo il ricorrente deduce che gli elementi a carico hanno natura meramente indiziaria, come tali inidonei a fornire la prova richiesta per giungere a un giudizio di colpevolezza; in particolare le immagini poste a confronti sarebbero sfocate, l’impronta posta a confronto sarebbe costituita da un mero frammento inidoneo alla verifica e le descrizioni dei testimoni sarebbero discordanti. Sotto il secondo profilo il ricorrente lamenta che la Corte territoriale si sia limitata a riprodurre la motivazione di primo grado, senza fornire una convincente ed esaustiva risposta alle deduzioni difensive.
Il difensore ha depositato memoria in cui insiste nei motivi di ricorso, segnatamente lamentando l’assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 192 c.p.p., comma 2. 2. Il ricorso costituisce, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai giudici del merito, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici. Invero l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione di merito ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
Merita altresì puntualizzare – in conformità a principi acquisiti dalla giurisprudenza di questa S.C. – che la sentenza di appello non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado ad essa conforme, essendo anche possibile che la motivazione di seconda istanza attinga per relationem a quella di primo grado, trascurando di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. In tale prospettiva la motivazione per relationem della sentenza d’appello non è consentita quando si traduca nella mera ritrascrizione della motivazione di primo grado, che resta cosi non assoggettata alla doverosa revisione critica imposta dagli argomenti svolti dall’appellante; mentre è legittima quando sia integrata con la risposta ai rilievi critici formulati nell’atto di appello.
Orbene è quest’ultimo il tipo di argomentare dell’impugnata sentenza, giacchè – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – la Corte territoriale non sia limitata ad una supina adesione alla decisione del primo Giudice, ma ha espresso le ragioni della sua conferma, dando conto dei motivi d’impugnazione e delle argomentazioni ostative all’accoglimento degli stessi. In particolare la sentenza impugnata:
a) ha sgombrato il campo dai dubbi sollevati dalla difesa in ordine all’accertamento antroposomatico, effettuato dalla sezione "Fonica e Audiovideo" del R.I.S. di (OMISSIS), osservando che "le immagini riprese all’interno della sede bancaria (nn. 1-4 del citato fascicolo fotografico) opportunamente sviluppate, mostrano raffigurato in modo nitido e completo il volto di uno dei due autori della rapina"; ha, altresì, motivatamente condiviso il giudizio di compatibilità espresso dal R.I.S., rimarcando la peculiarità di due caratteristiche coincidenti nelle immagini e nei cartellini segnaletici del prevenuto (la cicatrice al sopracciglio dx e il porro nel padiglione auricolare dx), nonchè il riscontro nelle deposizioni testimoniali dell’ulteriore elemento caratteristico della calvizie;
b) ha, altresì, affermato la piena idoneità al raffronto dell’impronta digitale rilevata sul pulsante della bussola di ingresso nella sede bancaria, chiarendo le ragioni dell’esito negativo di un primo confronto (per essere stato l’impronta attribuita al dito indice) e precisando che più compiuti accertamenti, riguardanti il dito medio della mano dx, avevano messo in evidenza "non solo lo stesso andamento del disegno generale delle anse delle due – impronte … ma soprattutto l’esistenza, tra le due impronte messe a confronto, di venti punti caratteristici, coincidenti; consentendo di ritenere acclarata la provenienza delle impronte stesse da uno stesso dito, quello appunto della mano destra del prevenuto";
c) ha, altresì, evidenziato come il quadro probatorio acquisito non fosse contrastato dalle sommarie informazioni testimoniali, che consentivano di individuare nel C.L.H. l’individuo ("quasi completamente calvo" ovvero "con ampia stempiatura") che era entrato per primo nell’agenzia bancaria, come del resto emergeva dalle immagini della telecamera interna.
Sotto questo profilo non può, dunque, rilevarsi il difetto di motivazione, in quanto ogni elemento posto a carico dell’imputato viene esaminato in maniera analitica e completa. I criteri di valutazione utilizzati sono ineccepibili e conformi alla norma generale espressa dall’art. 192 c.p.p., comma 1, che è quella del libero convincimento del Giudice, inteso come libertà di valutare gli elementi probatori, con il limite, qui rispettato di dare conto dei criteri adottati; la valutazione compiuta dei singoli e specifici elementi è valutazione di merito, come tale non censurabile in sede di legittimità perchè sorretta da una motivazione congrua e logica.
E’ il caso di precisare – dal momento che il ricorrente richiama i criteri fissati dal cit. art. 192 c.p.p., comma 2 per la valutazione degli indizi – che, nella fattispecie, non si è fatto ricorso alla prova indiretta o critica, posto che gli elementi probatori assunti (impronta digitale, immagini della telecamera, sommarie informazione) sono direttamente rappresentativi degli elementi investigati. Si rammenta in particolare che per costante giurisprudenza – il giudice ben può fondare il suo convincimento sulle indagini dattiloscopiche, poichè queste offrono piena garanzia di attendibilità e possono costituire legittima fonte di prova (Cass. sez. 2, 2/10/1981 n. 11129 riv. 151332), senza bisogno perciò di elementi sussidiali di conferma, anche nel caso in cui esse riflettono l’impronta di un solo dito, purchè evidenzino la sussistenza di almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, e ciò in base al risultato di esperienze compiute in vari paesi del mondo (Cass. sez. 4, 2/02/1989 n. 4254 riv. 180856), laddove nella fattispecie ne sono stati rinvenuti ben venti. Inoltre – come si è visto – gli esiti dell’indagine dattiloscopica sono stati collegati dai Giudici del merito alle ulteriori risultanze probatorie, così pervenendo in modo logico e coerente all’affermazione della certezza della responsabilità del prevenuto.
Per altro verso il gravame – pur formulato sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio logico – si pone, in sostanza, sul terreno del merito, tentando surrettiziamente di ottenere una nuova e diversa valutazione di quelle prove che già risultano essere compiutamente esaminate nella sede propria. Il ricorrente non sottopone a concreta critica la logicità della motivazione, ma attraverso un arbitrario (e comunque, non controllabile in questa sede) richiamo a dati fattuali tenta di sminuire il risultato del compendio probatorio a suo carico.
In definitiva i motivi di ricorso incorrono tutti nella sanzione di inammissibilità.
A mente dell’art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-01-2011, n. 2275 In tema di Accertamento

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Svolgimento del processo

L’Agenzia delle entrate impugna, con un unico motivo, la sentenza della CTR delle Marche, indicata in epigrafe, che accoglieva il gravame di P.R. avverso la decisione n. 165/03/2004 della CTP di Ascoli Piceno, con cui era stato respinto il suo ricorso contro la cartella di pagamento dell’Irpef per il 1998, emessa a seguito di liquidazione dei redditi a tassazione separata.

Il contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Innanzitutto va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal controricorrente, secondo cui esso sarebbe privo in particolare della indicazione dell’ufficio che lo propone e del nominativo del direttore pro-tempore.

Essa è infondata. Come emerge dall’esame del testo, gli elementi sopraindicati vi risultano espressi, non rilevando alcunchè la mancata enunciazione del nominativo del direttore dell’agenzia.

Quanto al motivo, deducendo "violazione di legge per erronea e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione", l’Agenzia si duole che il giudice "a quo" non teneva nel debito conto che gli elementi essenziali, costituiti dall’oggetto, dall’aliquota e dalla media dei redditi dei due anni precedenti, e che rendevano sufficiente la motivazione della cartella, erano contenuti in quell’atto, che altro non era che un documento emesso semplicemente sulla scorta dei dati contenuti nella dichiarazione del contribuente medesimo, che aveva ritenuto di optare per la tassazione separata, sicchè si trattava in definitiva semplicemente di atto conseguenziale.

Il motivo è fondato, atteso che la CTR non considerava che la cartella conteneva i dati essenziali, costituiti dall’oggetto;

dall’aliquota, determinata in base alla dichiarazione dei due anni precedenti a quello d’imposta, e quelli tratti dalla denunzia del contribuente stesso, come è dato rilevare dall’esame diretto dell’atto esecutivo – possibile anche in questa sede di legittimità, trattandosi di eventuale violazione di norma processuale -, sicchè la cartella stessa appare come liquidazione della dichiarazione presentata dal contribuente senza alcuna modificazione; pertanto quella motivazione deve intendersi regolare. Infatti è noto che in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata. Tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, come nel caso in esame, nonchè qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato ed omesso pagamento, il contribuente stesso si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 26671 del 18/12/2009, n. 8561 del 2009). Inoltre va rilevato che il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorchè la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa (V. pure Cass. Sezioni Unite, Sentenze n. 11722 del 14/05/2010, n. 26009 del 2008).

Questi principi – contrariamente alla valutazione espressa dal giudice di appello nel proprio provvedimento – non appaiono osservati nella sentenza impugnata.

In rapporto a tali non corrette valutazioni di merito, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, e rigetto del ricorso in opposizione del contribuente limitatamente al pagamento della rivalutazione.

Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare quelle del doppio grado, attesane l’alterna definizione, mentre le altre successive seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese del doppio grado, e condanna il controricorrente al rimborso delle altre di questo giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

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