T.A.R. Valle d’Aosta Aosta Sez. I, Sent., 19-01-2011, n. 4 Igiene degli abitati e delle abitazioni Sanità; Rimborsi

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 9 luglio 2010 e depositato il seguente 21 luglio, il ricorrente ha impugnato – chiedendone la "declaratoria di illegittimità", vinte le spese – il provvedimento di diniego di rimborso di spese sanitarie sostenute all’estero prot. n. 166 del 13.4.1994 e, conseguentemente, chiesto il pagamento della somma di Euro 27.688,68 oltre accessori precedentemente denegata.

A sostegno del ricorso il ricorrente, in punto di fatto, espone:

a) di aver fruito di cure mediche presso centri sanitari U.S.A nell’anno 1992, in occasione di un viaggio turistico nel corso del quale ha subito un improvviso malore, sostenendo i relativi oneri per un importo pari a $ 38.294,83;

b) di aver chiesto alla resistente Amministrazione il rimborso di dette spese a titolo di assistenza sanitaria in forma indiretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.m. 3.11.1989;

c) che con comunicazione del 23.11.2001 l’Amministrazione ha respinto l'(ulteriore) istanza di rimborso, cui è seguito ricorso, depositato in data 8 aprile 2003, presso il Giudice ordinario.

d) che, adito il giudice ordinario avverso detto diniego, lo stesso ha declinato, con ordinanza del 10.2.2004, la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

2. Si è costituita in Giudizio l’intimata Azienda sanitaria la quale, con memoria, ha eccepito la tardività del ricorso stante il superamento del termine di 60 giorni di cui all’abrogato art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 entro il quale il provvedimento – emanato il 13 aprile 1994 e ricevuto dal destinatario il seguente 15 aprile 1994 – avrebbe dovuto essere impugnato.

3. All’udienza pubblica del 15 dicembre 2010, presenti i procuratori delle parti che hanno insistito nelle rispettive domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.

4. L’eccezione dell’Amministrazione con cui è stata revocata in dubbio la tempestività del ricorso è fondata e, dunque, il ricorso va dichiarato irricevibile.

5. In disparte le questioni relative all’inammissibilità del gravame per assoluta genericità, lo scrutinio della tempestività dello stesso non può, ovviamente, prescindere dalla verifica della situazione giuridica soggettiva azionata da parte ricorrente, vertendosi, nel caso di specie, su una richiesta di rimborso di spese sanitarie. Queste, in particolare, sono state sostenute in territorio estero dove il ricorrente occasionalmente si trovava al momento in cui è sopravvenuta la patologia che ha richiesto le cure rispetto alle quali l’Azienda Sanitaria ha ritenuto non ammissibile la richiesta rifusione.

Come già precisato, il ricorrente ha adito il Giudice ordinario che, quantunque con ordinanza emanata anteriormente alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo.

Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, viene in rilievo una posizione di interesse legittimo e ciò sulla base della considerazione che è proprio la disposizione di cui all’art. 7, comma 2, del d.m. 3 novembre 1989 (ai sensi del quale " (…) In tali casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro di riferimento territorialmente competente sentita la regione (…)") a presupporre, ai fini dell’istruttoria del procedimento, l’esercizio di attività discrezionale: la disposizione impone, infatti, la valutazione della "sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all’art. 2" (tipologia di prestazioni erogabili), nonché la valutazione della "eccezionale gravità ed urgenza" delle medesime prestazioni fruite dai cittadini che si trovino già all’estero.

Tale attività valutativa non muta, dunque, la sua natura in ragione della natura preventiva ovvero posteriore, rispetto alla fruizione delle cure, della verifica o dell’assenso comunque denominato dell’Amministrazione sanitaria: ed invero, allorché il cittadino chieda il rimborso di spese per cure urgenti fruite all’estero, la effettiva sussistenza dei medesimi presupposti d’urgenza che legittimano tale istanza costituisce oggetto di specifica attività amministrativa, connotata da ampi margini valutativi, da parte dell’Autorità sanitaria nazionale, la quale, lungi dall’essere obbligata a rifondere le spese sostenute, è tenuta ad istruire un apposito procedimento finalizzato proprio a valutarne la presenza dei presupposti.

Sul punto, si ritiene di dover aderire al più recente approdo interpretativo cui è giunto il Giudice d’appello, secondo cui, da una parte,

– "il diniego di autorizzazione a fruire di cure sanitarie urgenti presso un centro di alta specializzazione all’estero per prestazioni particolari non è atto automatico e dovuto, correlato ad un diritto soggettivo, bensì consiste in un provvedimento correlabile ad un interesse legittimo, essendo espressione di discrezionalità decisionale, poiché consegue a due apprezzamenti diversi, uno tecnico e l’altro amministrativo, concernenti la valutazione dei presupposti (indispensabilità di strutture adeguate in Italia in tempi adeguati, urgenza e gravità del caso, cure prestate a cittadini che già si trovano all’estero e quant’altro) per la concessione dell’autorizzazione";

e, dall’altra,

"il giudizio sulla gravità delle patologie, sull’urgenza e sull’adeguatezza delle cure comporta l’esercizio di discrezionalità tecnica che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, può essere sottoposta al controllo intrinseco del giudice amministrativo, costituendo la valutazione tecnica operata dall’amministrazione non una scelta in senso stretto, ma la qualificazione di un soggetto o di un bene, avvalendosi di una scienza non giuridica" (C.g.a., sez. giur., 15 ottobre 2009, n. 968).

Ciò precisato, in linea con la posizione difensiva dell’Amministrazione, che il Collegio ritiene meritevole di condivisione, poiché la posizione giuridica soggettiva al cospetto della contestata azione amministrativa è di interesse legittimo, va rilevata la tardività dell’impugnativa del provvedimento di diniego del 13 aprile 1994 (prot. n. 166): questa è, infatti, intervenuta a distanza di circa sedici anni dalla data di emanazione dello stesso – seguìto dall’ulteriore provvedimento di diniego, meramente confermativo del primo, datato 23 novembre 2001 e qui non impugnato – e non già nel termine di sessanta giorni fissato dalla disposizione, vigente ratione temporis, di cui all’art. 21 della richiamata l. n. 1034 del 1971.

Né tali considerazioni possono essere revocate in dubbio per via della dedotta avvenuta proposizione di ricorso dinanzi al Giudice ordinario, trattandosi di attività processuale, quest’ultima, che non può qui aver refluenze sul predetto termine decadenziale, a pena di elusione del dato normativo sopracitato che stabilisce il termine di proposizione del gravame: quest’ultimo era, peraltro, già spirato al momento della proposizione della predetta azione giurisdizionale civile, avvenuta in data 8 aprile 2003.

6. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato irricevibile.

7. Le spese seguono la regola della soccombenza di cui all’art. 26 cod. proc. amm. e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta (Sezione Unica) dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali e degli onorari di causa in favore della resistente Amministrazione che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila e zero centesimi), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-03-2011, n. 6321 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, S.K., in proprio e nella sua qualità di procuratrice di J.E., J. L. e B.D., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Perugia 05-11-2007, che aveva rigettato la domanda della ricorrente nei confronti del Ministero della Giustizia, volta al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in quanto mancava la relativa procura speciale. Resiste con controricorso il Ministero.
Motivi della decisione

Il ricorso va rigettato, quanto alla qualità della ricorrente di procuratrice di altri soggetti, mancando, agli atti, la relativa procura speciale, e non rilevando al riguardo l’eventuale produzione nel giudizio presupposto.

Quanto alla posizione della ricorrente in proprio, il ricorso appare privo di autosufficienza (e dunque in punto inammissibile): la ricorrente non chiarisce in quale misura e per quale quota essa agisca in proprio e nella qualità di procuratrice di altri eredi.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 905,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8635 Sanzioni

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Svolgimento del processo

La commissione tributaria di primo grado di Como, con sentenza 11.11.1992, accolse un ricorso di M.A. avverso un avviso di irrogazione di sanzioni emesso dal locale Ufficio Iva, relativo all’anno 1989, per inosservanza dell’obbligo di versamento dell’imposta.

L’ufficio Iva di Como, in data 4.5.1993, propose appello che la commissione regionale della Lombardia, con sentenza 21.5.1999, dichiarò inammissibile per tardività.

La decisione venne cassata, con rinvio alla medesima commissione regionale, giusta sentenza 2001/10340 di questa Corte, per omessa considerazione dell’avvenuta proroga del termine di impugnazione, di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 48.

Riassunse, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 63, il locale ufficio di Cantù dell’agenzia delle entrate, con ricorso 18.2.2002.

Nel contraddittorio con l’appellato, la commissione regionale della Lombardia, con sentenza 26.5.2005, respinse il gravame osservando che l’agenzia aveva sollevato eccezioni generiche e imprecisate, non proposte nè documentate in primo grado, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

Rilevò inoltre, d’ufficio, che l’istanza di riassunzione era priva dell’autorizzazione della direzione regionale delle entrate di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, condicio sine qua non per il valido esercizio della legittimazione in sede di appello da parte dell’ufficio periferico.

Propongono ora ricorso per cassazione il Ministero delle finanze e l’agenzia delle entrate. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. – Parte ricorrente muove alla sentenza due censure.

La prima, rubricata come violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 79, nonchè omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo, evidenzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, che il giudice d’appello non ha indicato quali presunte eccezioni in senso stretto sarebbero state per la prima volta dedotte in appello; e che in ogni caso ha errato nel considerare applicabile al giudizio de quo l’art. 57, comma 2, contravvenendo in tal modo al regime transitorio dettato per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. (art. 79, comma 1).

La seconda censura, rubricata come violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 52 e 63 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), deduce che l’autorizzazione mentovata in sentenza (art. 52 D.Lgs. cit.) non è richiesta ai fini della prosecuzione del processo dinanzi al giudice di rinvio.

2. – Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, che non fu parte del giudizio di merito.

Risulta dalla sentenza esservi stata assunzione in via esclusiva, da parte dell’agenzia delle entrate, della gestione del contenzioso nelle predette fasi di merito, con conseguente spettanza a essa soltanto dell’esercizio dei correlati poteri processuali in ordine all’impugnazione in sede di legittimità (per tutte, sez. un. 2006/3116).

3. – Il ricorso dell’agenzia delle entrate è fondato sotto entrambi i profili denunciati.

Il primo motivo induce la preliminare constatazione che nel processo de qua, rileva, in ragione della litispendenza in appello al 1.4.1996, il regime transitorio dettato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 79, comma 1.

Consegue che non è applicabile, per disposizione espressa, la previsione richiamata dalla commissione regionale lombarda (art. 57, comma 2) al fine di sostenere la violazione del divieto di nuove eccezioni.

Tanto appare dirimente onde sostenere il fondamento della doglianza di falsa applicazione di norma di diritto.

A ogni modo il motivo è a sua volta fondato nel riferimento al vizio di motivazione che inficia la sentenza.

Questa difatti nulla evidenzia riguardo al tipo e alla consistenza delle eccezioni che sarebbero state sollevate dall’amministrazione appellante in asserita violazione del divieto di nova. La sintesi che si rinviene nell’unico periodo motivante dedicato alla questione ("l’agenzia delle entrate infatti solleva eccezioni generiche ed imprecisate non proposte e documentate in primo grado (..)") appare del tutto apodittica e non soddisfa l’onere argomentativo minimo richiesto dal tipo di decisione adottata, al fine di potersi apprezzare il fondamento dell’iter logico che ha condotto a ricusare l’esame dei motivi di censura pur nella narrativa della medesima sentenza riportati.

4. – Quanto al secondo motivo, devesi osservare che la sentenza impugnata ha respinto il gravame sul rilievo di una carenza di legittimazione dell’amministrazione riassumente. Ha invero ritenuto l’ufficio periferico dell’agenzia delle entrate carente di legittimazione a riassumere in difetto di autorizzazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 52, comma 2.

Ciò, peraltro, ha affermato in netta dissociazione rispetto al regime processuale disciplinante il rinvio. E in tal senso è incorsa in una falsa applicazione della disposizione richiamata, che difatti è riferita all’appello.

Nè la sentenza impugnata ha rapportato la mancanza di autorizzazione dell’ufficio periferico all’esito della sentenza di primo grado (del novembre 1992), ai fini della proposizione dell’appello avverso quella sentenza ai sensi di cui all’art. 52, comma 2, D.Lgs. cit..

E’ noto, al punto da dispensare la Corte da superflui riferimenti, che il giudizio di rinvio (nella specie di tipo prosecutorio, stante l’avvenuta cassazione della sentenza 21.5.1999 per vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3) è strutturato come mera fase conseguente. La funzione prosecutoria della quale, in quanto preordinata alla (nuova) definizione della controversia (in senso propriamente rescissorio), postulava che si dovesse attribuire rilevanza solo alle doglianze di cui ai motivi di appello e alle relative (originarie) condizioni di ammissibilità.

L’impugnata sentenza va dunque cassata anche su questo punto, in ragione del principio di diritto – che qui si enuncia – per cui, agli specifici fini della riassunzione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, da parte dell’ufficio periferico del dipartimento delle entrate, non è necessaria autorizzazione ex art. 52, comma 2, citato D.Lgs..

La commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, provvederà a nuovo esame nel merito della regiudicanda, oltre che alla definizione della sorte delle spese processuali comprensive di quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e finanze. Accoglie il ricorso dell’agenzia delle entrate. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Lombardia anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-02-2011) 11-03-2011, n. 10094 Mezzi di prova

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 22 gennaio 2009 la Corte d’appello di Bari confermava quella di primo grado che aveva dichiarato P. M. colpevole di concorso nel delitto previsto dall’art. 317 cod. pen., per avere determinato F.F., comandante della locale Sezione del Corpo Forestale dello Stato, a minacciare la presentazione di una denuncia penale per lavori abusivi e prelievo abusivo di acqua pubblica contro Pa.Vi., per indurlo a pagare un debito di ottomilioni di lire che quest’ultimo effettivamente saldava con il rilascio di tre assegni bancari di pari importo.

Contro la sentenza ricorre l’imputato il quale denuncia:

1. mancanza di motivazione, perchè la Corte, invece di rispondere alle specifiche censure formulate nei motivi d’appello, si sarebbe limitata a richiamare per relationem la motivazione della sentenza di primo grado;

2. violazione dell’art. 238 bis cod. proc. pen., perchè la Corte, a riscontro dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ha utilizzato la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di F.F., senza considerare che essa, per sua natura, non contiene un accertamento della responsabilità dell’imputato;

3. inosservanza degli artt. 117 e 393 cod. pen., per avere la Corte illegittimamente negato la diminuzione di pena spettante all’extraneus, in base all’erronea opinione che, anche non vi avesse partecipato il pubblico ufficiale, il fatto non avrebbe comunque potuto essere qualificato come reato di ragion fattasi, perchè la minaccia non aveva il requisito dell’ingiustizia;

4. inosservanza dell’art. 62 c.p., n. 4, perchè l’attenuante è stata negata omettendo di considerare le condizioni economiche di imprenditore agricolo della parte lesa.

La difesa della parte civile ha depositato memoria in cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. p.2.1 II primo motivo è manifestamente infondato, perchè la Corte d’appello non si è affatto limitata a rinviare per relationem alla motivazione del giudice di primo grado, ma ha diligentemente esaminato le censure proposte nell’atto di appello, giungendo a confermare la decisione al termine di un accurato riesame critico della risultanze processuali. p.2.2 La controversia sull’applicabilità dell’art. 238 bis cod. proc. pen. alla sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. è destinata a risolversi positivamente dopo i recenti cambiamenti intervenuti per via legislativa sull’istituto del patteggiamento (patteggiamento "allargato", efficacia della sentenza di patteggiamento nel giudizio disciplinare, proponibilità della richiesta di revisione avverso la sentenza di patteggiamento), avvertiti anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha compiuto un revirement sulla nota questione dell’idoneità della sentenza di patteggiamento a determinare la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. Unite, 29.11.2005 n. 17781, Diop). Quest’ultima decisione, nel rivalutare il significato della disposizione dell’art. 445 c.p.p., comma 1 bis, che equipara la sentenza di patteggiamento a una pronuncia di condanna, si è posta nel solco dell’interpretazione della Corte costituzionale, la quale, per riconoscere la compatibilità del rito speciale con i principi della Costituzione, ha rilevato che la sentenza ex art. 444 "presuppone pur sempre la responsabilità" dell’imputato (v, sentenza n. 155/1996) e che alla rinuncia a contestare "il fatto" e la propria "responsabilità" consegue coerentemente che su quel "fatto" e sulla relativa attribuibilità si formi il giudicato (v. sentenza n. 336/2009).

Comunque la sentenza impugnata – com’è reso palese dalla sua lettura – non ha fondato l’affermazione di responsabilità sulla sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di F., bensì sulla testimonianza resa dalla persona offesa, ritenuta intrinsecamente credibile e, inoltre, riscontrata dalle conversazioni intercettate intercorse tra la stessa p.o., da un lato, e F. e P., dall’altro, nonchè dalla testimonianza di V.D. e dalle ammissioni fatte dal nominato F. nell’interrogatorio di garanzia, il cui verbale è stato acquisito con il consenso delle parti. Pertanto la sentenza acquisita ex art. 238 bis cod. proc. pen. nulla avrebbe aggiunto al quadro probatorio, che già non fosse agli atti del processo, se non la notizia del fatto storico dell’esito del separato giudizio celebrato nei confronti del coimputato F..

Il secondo motivo di ricorso è dunque privo di fondamento. p.2.3 Il terzo motivo è invece fondato.

E’ pacifico che l’imputato aveva eseguito sul fondo di Pa. lavori per un importo di L. 116 milioni e che vantava un residuo credito di lire ottomilioni che non riusciva a riscuotere perchè il debitore opponeva che i lavori non erano stati compiuti a regola d’arte. Per ottenere la soddisfazione del preteso diritto di credito, l’imputato, invece di rivolgersi al giudice, ha pensato di farsi ragione da sè medesimo, incaricando F. di indurre Pa. al pagamento mediante la nota minaccia.

Il fatto sarebbe inquadrabile nella fattispecie prevista dall’art. 393 cod. pen., se la minaccia di denuncia fosse stata pronunciata dal preteso creditore anzichè da F., pubblico ufficiale che agiva abusando delle proprie funzioni.

Tuttavia il giudice d’appello ha ritenuto di non poter esercitare la facoltà discrezionale dì diminuire la pena, perchè, per la configurazione del reato di ragion fattasi, sarebbe mancata l’ingiustizia della minaccia.

L’osservazione è errata, perchè la giurisprudenza insegna che la minaccia di far valere un diritto assume il connotato dell’illiceità quando è diretta ad ottenere un vantaggio esorbitante rispetto a quello conseguibile con l’esercizio del diritto medesimo, che viene pertanto strumentalizzato per scopi contra ius.

Non v’è dubbio che, nella fattispecie, la minaccia rivolta a Pa. di denunciarlo per lavori abusivi, prelievo abusivo di acque pubbliche, invasione di suolo pubblico e altro era dettata non dall’esigenza di vedere ripristinato l’ordine giuridico violato, ma dal fine di costringerlo, suscitando in lui il timore di subire un procedimento penale, a pagare il debito.

La facoltà, spettante a chiunque, di denunciare all’autorità giudiziaria un fatto costituente reato è stata dunque strumentalizzata per ottenere un risultato estraneo a quello previsto dall’ordinamento, e, pertanto, la minaccia fu ingiusta. Perciò, profilandosi nei confronti dell’extraneus un mutamento del titolo del reato nel senso di una minore gravita, esistevano le condizioni per la concedibilità della diminuzione di pena prevista dall’art. 117 cod. pen..

La sentenza impugnata, che, per errore giuridico, ha ritenuto preclusa la concedibilità della cennata diminuente per l’inconfigurabilità del reato di ragion fattasi, deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di appello che, valutata l’adeguatezza della pena inflitta alla gravità del fatto e alla personalità del reo, deciderà se applicare o no la diminuzione prevista dall’art. 117 c.p.. p.2.4 Il quarto motivo è manifestamente infondato, perchè, nel valutare la "speciale tenuità" del danno patrimoniale cagionato dal reato, si guarda anzitutto, secondo il criterio obiettivo, al danno in sè, mentre il criterio soggettivo, che fa riferimento alle condizioni economiche della persona offesa, ha valore sussidiario e viene in considerazione solo quando il primo criterio, da solo, non appare decisivo.

Nella fattispecie, la perdita dalla somma di L. ottomilioni costituisce un danno che, alla stregua degli attuali valori economici, sicuramente non può essere qualificato di "speciale tenuità" e, quindi, il giudice di merito ha correttamente ritenuto irrilevante l’indagine sulle condizioni economiche del soggetto passivo del reato.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 117 c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari; rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.