Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-06-2011, n. 13392 Servitù coattive di passaggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 4.12.97 M.C. e V.N. citarono al giudizio del Pretore di Venezia, nelle sede distaccata di Mestre, S.G.M., al fine di sentir dichiarare l’estinzione di una servitù di passaggio, che assumevano essere stata costituita, con atto del 21.4.89, a carico del fondo degli istanti ed a favore di quello dei convenuto, siti in (OMISSIS), in occasione dei rispettivi acquisti dalla società Ruzza s.r.l., con la previsione che tale diritto sarebbe cessato automaticamente appena fosse stato possibile ottenere ed eseguire un accesso diretto dalla (OMISSIS) al mappale 1220 (cucilo acquistato dal S.).

Tale condizione, assumevano gli attori, si era verificata ma il convenuto insisteva nell’esercizio del passaggio anzidetto, per cui gli istanti ne chiedevano anche la relativa inibitoria, la condanna alla chiusura dell’accesso ed al risarcimento dei danni.

Costituitosi il S., contestò la fondatezza della domanda e ne chiese il rigetto.

Con sentenza del 21.10.01 il Tribunale di Venezia, subentrato al Pretore, rigettò le domande attrici e compensò le spese, sul pregiudiziale rilievo di ufficio della nullità dei titolo della servitù, costituita senza corrispettivo e, pertanto, integrante una donazione, come tale da stipularsi nella forma dell’atto pubblico solenne (con presenza di testimoni), nella specie non osservata;

conseguentemente non potevano trovare ingresso le richieste attrici, in quanto presupponenti la valida costituzione della servitù.

Avverso tale sentenza gli attori proponevano appello, cui resisteva il convenuto, chiedendone il rigetto, e la Corte di Venezia, con sentenza 8.3-31.3.05, in parziale riforma di quella appellata, dichiarato inammissibile, per difetto d’interesse, il gravame nella parte in cui era stata lamentata la mancata dichiarazione di estinzione del diritto reale in questione, lo accoglieva nel resto (tranne che nel capo risarcitorio, per difetto di prova), dichiarando "l’inesistenza della servitù" ed ordinando a S. di astenersi dal passaggio e di chiudere l’accesso relativo, compensando infine anche le spese del secondo grado. Considerava in particolare la corte che, avendo gli attori comunque agito per far dichiarare la libertà del proprio fendo dalla servitù ed ottenere la relativa inibitoria, a tal fine risultava indifferente che la stessa si fosse estinta o non fosse mai validamente sorta,come aveva accertato il tribunale, con statuizione della quale non si era doluto il S., il solo che avrebbe avuto interesse ad impugnarla; sicchè le anzidette richieste avrebbero dovuto essere accolte, indipendentemente dalla dichiarazione estintiva, per l’accertata inesistenza della servitù.

Avverso tale sentenza il S. ha proposto ricorso per cassazione affidate a tre motivi.

Hanno resistito il M. e la V. con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 1421 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, per essere stato erroneamente applicato il principio giurisprudenziale secondo cui il potere del giudice di rilevare di ufficio la nullità va coordinato con il principio della domanda e trova applicazione solo quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea, per essere l’atto elemento costitutivo della domanda.

Il motivo è inammissibile, non solo perchè si limita alla semplice citazione di una serie di massime giurisprudenziali, senza calarne i relativi principi nella fattispecie concretale evidenziare i punti della decisione in ordine ai quali la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente o contraddittoria, ma, ancor più radicalmente, per la novità della relativa censura, dacchè, come ben rilevato dai giudici di appello, l’odierno ricorrente (evidentemente pago delle conseguenze totalmente reiettive della domanda, trattene dal primo giudice, la cui decisione, ancora in questa sede, ritiene "correttamente" assunta) si era astenuto dal formulare alcuna doglianza avverso la dichiarazione di nullità della costituzione della servitù.

Da quanto sopra consegue che tale capo della decisione, la cui impugnativa, sull’opposto versante, i giudici di appello hanno dichiarato inammissibile per carenza d’interesse dei M. – V., con statuizione che in questa sede gli stessi non hanno impugnato, deve ritenersi ormai passata in giudicato.

Con il secondo motivo si deduce "errata applicazione dell’art. 100 c.p.c.. Insufficiente/contraddittoria motivazione su punto decisivo della sentenza", censurandosi la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente l’interesse dell’appellante ad impugnare la sentenza di primo grado sul punto della mancata dichiarazione di estinzione della servitù.

Si sostiene che, invece, tale interesserà valutarsi in base al criterio della soccombenza sostanziale, sarebbe stato individuabile nell’esigenza di rimuovere una situazione d’incertezza ed il pregiudizio derivante dalla statuizione sfavorevole contenuta nella decisione impugnata.

Anche tale motivo deve essere dichiarato inammissibile perchè, al di là della scarsa intelligibilità delle argomentazioni che lo sorreggono, difetta palesemente d’interesse, non avendo il ricorrente titolo per dolersi di una statuizione, quella reiettiva del primo capo dell’appello proposto dalla controparte, che solo quest’ultima avrebbe potuto impugnare, e non anche esso appellato,che aveva resistito al relativo capo di gravame.

Con il terzo motivo, deducente violazione ed errata applicazione degli artt. 99, 100, 112, 121 e 159 c.p.c., omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo, il ricorrente si duole del mancato accoglimento dell’appello incidentale, sulla base di inadeguata interpretazione della portata del gravame, desumibile dal contenuto nella comparsa di costituzione e risposta, che sarebbe stato proposto anche con riferimento alla "erronea valutazione", da parte del Tribunale, della clausola contrattuale prevedente la costituzione della servitù, assumendosi che questa, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non sarebbe avvenuta a titolo gratuito.

Il motivo non merita miglior sorte dei precedenti.

Dall’esame della suddetta comparsa (consentito in questa sede dalla natura processuale della censura) si rileva che le riportate argomentazioni, pur contenendo critiche alla motivazione della sentenza di primo grado,furono esposte al fine di contrastare funditus il secondo motivo dell’appello principale, ma non correlate ad alcuna, sia pur implicita, richiesta di riforma della sentenza di primo grado, bensì opponendosi,sia pur sulla base di motivazioni diverse da quelle nella stessa contenuta, alle richieste di riforma proposte dalla controparte; coerentemente a tale impostazione dell’atto defensionale, furono rassegnate le seguenti testuali conclusioni: "respingere il gravame – in accoglimento dell’appello incidentale voglia Codesta Ecc.ma Corte condannare l’appellante alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio …".

Ciò posto e pur tenendosi conto del principio secondo cui per la proposizione del gravame incidentale non è richiesto l’impiego di formule sacramentali, deve ritenersi che correttamente nel caso di specie la corte di merito ha escluso la desumibilità, dal complessivo contenuto della comparsa de qua, di una implicita, ma inequivoca, volontà della parte appellata di ottenere una riforma nel merito della sentenza di primo grado, salvo che sul regolamento delle spese, considerando il gravame incidentale limitato a tale ultima statuizione.

Non sussistono, pertanto, le denunziate omissioni di pronunzia o di motivazione.

Il ricorso va conclusivamente respinto, con condanna del soccombente alle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dei resistenti, liquidandole in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-04-2011, n. 2216 Pubblicità

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Svolgimento del processo

A) – La società originaria ricorrente, che, in veste di concessionaria dell’Ente Ferrovie dello Stato, in base alla legge 18 marzo 1959 n. 132, era proprietaria di alcuni impianti pubblicitari ubicati in ambito ferroviario, chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza sindacale recante ingiunzione di rimozione di un impianto pubblicitario ubicato in ambito FF.SS. (Piazzale Porta Maggiore, parete FF.SS.), pena la rimozione d’ufficio ed il sequestro in danno, nonché di ogni altro atto o provvedimento alla stessa preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente inclusi il parere della Commissione affissioni e pubblicità, i "criteri informativi dettati dalla Commissione tecnicoamministrativa, il parere della Commissione consiliare permanente, le disposizioni concernenti la pubblicità ubicata all’interno del centro storico (tutti non noti) e, infine, occorrendo, gli artt. 5, 6, 16, ultimo comma, e 53, primo e secondo comma, del locale regolamento di affissione e pubblicità.

B) – Avverso gli atti impugnati si deducevano censure come di seguito riassumibili:

1) la violazione dell’art. 3, d.P.R. n. 639/1972; degli artt. 5, 6, 16 e 53, regol. pubbl., in relazione alla legge n. 132/1959 ed all’art. 14, comma 4septies, legge n. 488/1986, nonché eccesso di potere per illogicità e difetto di presupposti e di motivazione;

2) l’incompetenza, la violazione dell’art. 823, c.c., e l’eccesso di potere per illogicità, assurdità manifesta e sviamento.

L’amministrazione comunale, costituita in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso.

L’Ente Ferrovie dello Stato, costituito in giudizio, aderiva a quest’ultimo, per il quale veniva accolta un’istanza cautelare.

Con apposita ordinanza venivano disposti incombenti istruttori, adempiuti i quali l’originaria ricorrente proponeva i seguenti motivi aggiunti:

3) – eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto assoluto di presupposti e di motivazione, nonché illegittimità derivata, ritenendo di dover contestare la sussistenza di una potestà autorizzatoria comunale nei confronti delle strutture pubblicitarie preesistenti, ricadenti nell’ambito ferroviario, e comunque la sussistenza di un autonomo potere comunale di disposizione della rimozione di detti impianti.

La fattispecie, retta originariamente dall’articolo unico della legge speciale 18 marzo 1959 n. 1 (riservante allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali, affidati all’amministrazione delle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa fosse visibile o percettibile da aree o strade comunali, provinciali e statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee), secondo cui l’esercizio della pubblicità nei predetti ambiti avrebbe dovuto esercitarsi da parte delle Ferrovie dello Stato, o direttamente o mediante concessione, non avrebbe potuto ritenersi retroattivamente incisa dalla legge 9 agosto 1986 n. 488, di conversione del decretolegge 1° luglio 1986 n. 418.

Donde l’inapplicabilità al proprio impianto, preesistente, del comma 4septies dell’art. 14 del decreto in questione, che aveva dichiarato l’attività pubblicitaria effettuata nell’ambito delle Ferrovie dello Stato, ai sensi della legge 18 marzo 1959 n. 132, se visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche, sottoposta anche all’autorizzazione comunale di cui all’art. 28, ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, quanto alle affissioni, ovvero all’autorizzazione stabilita dai singoli regolamenti comunali, quanto alla pubblicità.

In ogni caso, poi, la rimozione non avrebbe potuto essere disposta, quale contrarius actus, se non da parte o con il concorso del concedente.

C) – Detta sentenza veniva poi impugnata dal Comune di Roma, soccombente in prima istanza, per nullità della pronuncia per extrapetizione quanto al rilevato vizio di omesso esercizio dei poteri di autotutela comunali, non dedotti dalla originaria ricorrente; violazione del comb. disp. (di carattere interpretativo e retroattivo) di cui all’art. 14septies, legge n. 488/1986, all’art. 28, d.P.R. n. 639/1972, ed all’art. 16, regolamento comunale (delib. G.m. n. 8776/1974, ratif. delib. C.c. n. 3021/1974), in rapporto ad una generica domanda concernente il centro storico e priva della necessaria dichiarazione di pubblicità e della prescritta documentazione, così escludendosi ogni possibile silenzioassenso, in presenza di un persistente potere comunale di preventivo controllo autorizzatorio e senza bisogno di previ pareri di consultivi organi interni, non occorrendo particolari motivazioni per gli atti repressivi di abusi, circa i quali l’interesse pubblico è immanente.

L’impresa appellata si costituiva in giudizio e resisteva al gravame, anche con apposita memoria, in cui ribadiva avere il T.a.r. dichiarato come illegittimamente esercitato il potere comunale di autotutela, in relazione a quanto esplicitamente richiesto dalla parte originaria ricorrente, in presenza di un provvedimento non meramente repressivo ma di espressa manifestazione di potere di autotutela (immanente nell’ordine di produrre la denuncia di cessazione alla scadenza del discusso impianto, sintomatico dell’originaria presenza di un titolo legittimante), con correlativa esigenza di una perspicua motivazione (invece pretermessa), ogni altra doglianza respinta dai primi giudici essendo stata poi abbandonata in sede d’appello, con automatica formazione del c.d. giudicato interno, non più contestabile.

Il comune appellante si costituiva in giudizio pure con un nuovo difensore e, all’esito della pubblica udienza di discussione, la vertenza passava in decisione.
Motivi della decisione

L’appello del Comune di Roma è fondato e va accolto.

I) – I primi giudici ritenevano taluni assunti infondati (il che viene condiviso dal collegio), poiché la contestata potestà autorizzatoria aveva trovato fondamento non nel citato art. 14, comma 4septies, bensì nell’art. 28, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, emanato in attuazione della delega per la riforma tributaria, contenuta nella legge 9 ottobre 1971 n. 825, secondo cui le pubbliche affissioni costituivano un servizio di esclusiva competenza comunale, trattandosi di una potestà vòlta a permettere nella materia pubblicitaria una disciplina uniforme per tutto il territorio comunale, non esclusa la pubblicità ferroviaria, esigente sempre un provvedimento autorizzatorio comunale (cfr. C.S., sez. VI, dec. n. 1196/1989).

In proposito, la Corte costituzionale (cfr. sent. n. 131/1985) aveva precisato come la legge n. 132/1959 avesse trovato specifico ed esclusivo fondamento nella necessità di garantire la sicurezza dell’esercizio ferroviario e, attraverso questo, l’incolumità dei soggetti fruenti del servizio stesso, disturbabile da pubblicità che, per la loro forma o per il loro contenuto, avrebbero potuto agevolmente creare intralcio al regolare funzionamento del trasporto ferroviario e, quindi, provocare incidenti e disagi anche di grave rilievo.

Conseguentemente, il profilo dell’interferenza della citata disciplina con le competenze comunali in tema di pubblicità poteva rivelarsi agevolmente risolvibibile in base al citato art. 28, ultimo comma, d.P.R. n. 639/1972, per la necessità del consenso comunale e, dunque, di un competente provvedimento autorizzatorio, anche per l’affissione di mezzi pubblicitari da parte delle FF.SS. o dei suoi concessionari.

II) – Il Tribunale di prima istanza riteneva, invece, fondate le censure di carente motivazione (e su ciò il collegio dissente), dato che il citato 14, comma 4septies, d.l. 1° luglio 1986 n. 418, convertito in legge 9 agosto 1986 n. 488, oltre a dichiarare interpretativamente l’attività pubblicitaria effettuata nell’ambito delle ferrovie dello Stato, ai sensi della legge 18 marzo 1959 n. 132, se visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche, come sottoposta anche all’autorizzazione comunale di cui all’art. 28, ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, quanto alle affissioni, ovvero all’autorizzazione stabilita dai singoli regolamenti comunali, quanto alla pubblicità, avrebbe disposto che l’autorizzazione comunale dovesse intendersi rilasciata, in assenza di contraria motivata comunicazione, da assumersi dal competente comune entro trenta giorni dalla relativa richiesta degli interessati.

La società si sarebbe avvalsa della menzionata disposizione, avanzando al Comune di Roma una richiesta di presa d’atto dell’esistenza degli impianti all’epoca in essere, tra cui quello oggetto del ricorso introduttivo.

A tale istanza l’amministrazione comunale non avrebbe opposto, nel termine previsto dalla legge, una contraria comunicazione.

Il provvedimento di rimozione impugnato sarebbe, quindi, intervenuto quando già doveva ritenersi maturato il silenzioassenso, per l’infruttuoso decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza dell’interessata società, per cui la sua adozione non avrebbe potuto ascriversi alla potestà repressiva degli abusi, bensì a quella di autotutela, e, quale atto (implicito) di revoca del precedente assenso, esso avrebbe dovuto evidenziare le attuali ragioni di pubblico interesse idonee a supportare il concreto esercizio di siffatto potere, tenuto conto del consolidato affidamento maturatosi nella società sulla legittima esposizione dei suoi impianti pubblicitari.

Il che, peraltro, non sarebbe accaduto, in quanto né il provvedimento comunale stesso né il parere della commissione avrebbe contenuto l’esposizione di siffatte ragioni, limitandosi a disporre la rimozione del discusso impianto, per non meglio individuati motivi di riordino della pubblicità, ricadente nel centro storico, e di salvaguardia e tutela delle bellezze naturali, ambientali ed archeologiche della città.

Di fronte alla sussistenza di una pregressa autorizzazione, ancora in vigore, l’indefettibile illustrazione dei presupposti di fatto e diritto della misura repressiva adottata, nonché delle sottostanti ragioni di interesse pubblico, non avrebbe potuto ritenersi soddisfatta né dal sintetico richiamo alla necessità di riordino della localizzazione degli impianti posti nel centro storico né dalle non meglio precisate esigenze di salvaguardia e tutela delle bellezze cittadine, elementi tutti non idonei a consentire la ricostruzione del percorso logico seguito dal comune.

Quanto, poi, ai criteri di carattere generale pure richiamati, essi sarebbero risultati del tutto privi di collegamento con la fattispecie concreta.

III) – Il ricorso veniva, dunque, accolto per quanto di ragione, assorbendosi ogni altra censura, con una pronuncia che il collegio non condivide, poiché una sentenza pubblicata nell’anno 2005 non poteva prendere in considerazione una domanda presentata solo il 2 ottobre 1986 per una presa d’atto degli impianti installati su aree appartenenti alle Ferrovie dello Stato, con successivo formarsi del discusso silenzioassenso: donde il palese vizio di ultrapetizione, che impone la riforma dell’impugnata decisione, tanto più che la citata richiesta mancava della necessaria dichiarazione di pubblicità e dell’imprescindibile espressione della volontà di ottenere il preventivo rilascio del citato titolo comunale legittimante, come pure dei quattro disegni planimetrici in scala (redatti da un tecnico abilitato), delle fotografie e dei bozzetti illustrativi prescritti, nonché delle misure dell’impianto.

Di conseguenza, la menzionata richiesta in alcun modo poteva ritenersi idonea ad integrare quella necessaria per il formarsi dell’invocato silenzioassenso, in ogni caso normativamente escluso per le zone tinteggiate in grigio scuro, onde evitare all’apparato comunale un incessante quanto inutile burocratico lavorìo quotidiano, di fronte alla protervia di talune inattendibili istanze, relative ad abusi la cui repressione risultava già motivata (oltre che per la menzionata lotta all’abusivismo e la richiamata tutela delle bellezze naturali, ambientali ed archeologiche del centro storico di Roma) per l’assoluto divieto di cui all’art. 53 dell’allora vigente regolamento, che rendeva ultronea qualsiasi altra argomentazione.

IV) – Al che deve solo aggiungersi come la normativa precedentemente rivisitata riveli un indubbio carattere meramente interpretativo della pregressa disciplina, con piena retroattività anche sui rapporti sorti (ivi compresi quelli attinenti alla c.d. pubblicità ferroviaria) anteriormente e non esplicitamente esclusi dalla sua operatività (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 6871/1991; Corte cost., sent. n. 131/1985).

D’altra parte, il percorso procedimentale seguito dal Comune di Roma si rivelava indubbiamente aderente al previsto modulo legale, trattandosi di attività vincolata (ordine di rimozione) non necessitante di alcun preventivo controllo di propri organi consultivi interni (comunque, nella specie, anch’essi sentiti a titolo di ulteriore garanzia procedimentale).

Conclusivamente, l’appello del Comune di Roma va accolto, con riforma dell’impugnata sentenza, rigetto del ricorso di prima istanza e salvezza degli atti ivi gravati, a spese ed onorari del doppio grado di giudizio interamente compensati, per giusti motivi, tra le parti in causa, tenuto anche conto del loro comportamento processuale e della natura della vertenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, accoglie l’appello (ricorso n. 10514/2006) e, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di prima istanza, con salvezza degli atti ivi impugnati.

Spese ed onorari del doppio grado di giudizio compensati tra le parti in causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-05-2011, n. 335 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to quanto segue.
Svolgimento del processo

Con ricorso al T.A.R. Catania, il signor Tr.Ig. esponeva di aver presentato, in data 13.10.2004, durante lo svolgimento del servizio di leva militare come V.F.A., domanda di arruolamento quale volontario in ferma prefissata di un anno nell’Esercito Italiano, per l’anno 2005, nel 1° Blocco, dichiarando di aver conseguito il diploma d’istruzione secondaria di primo grado con il giudizio di ottimo.

L’Amministrazione, in seguito a detta istanza, convocava il ricorrente presso il Centro di selezione, per l’accertamento dei requisiti fisio-psico-attitudinali previsti dal bando d’arruolamento.

Il ricorrente esponeva, altresì, che, in data 30.12.2004, non essendo ancora a conoscenza dell’esito della precedente domanda, ne aveva presentata un’altra, chiedendo di essere ammesso all’arruolamento quale V.F.P. nell’Esercito Italiano per l’anno 2005 nel 3° Blocco, nella quale – avvedutosi di aver erroneamente indicato nella precedente pratica il giudizio relativo al titolo di studio – dichiarava di aver conseguito il diploma d’istruzione secondaria di primo grado con il giudizio di buono.

La seconda istanza veniva allegata allo stesso fascicolo personale del ricorrente e trasmessa alla medesima Autorità per il giudizio di competenza.

Successivamente, l’Amministrazione, con nota raccomandata a/r prot. n. 19112/05, in riferimento alla suddetta prima domanda, comunicava all’odierno ricorrente che, essendosi classificato in posizione utile nella graduatoria relativa al 1° Blocco V.F.P., veniva ammesso alla ferma prefissata nell’Esercito Italiano, con riserva di verifica dei requisiti prescritti.

Il predetto Tr.Ig., pertanto, veniva ammesso quale V.F.P. e destinato, per il successivo impiego, all’80° rgt. Roma, con sede in Cassino.

Tuttavia, in data 26.10.2005, gli veniva notificato il provvedimento prot. n. M – D GMIL-GMIL – 02 – 1350 138775, datato 4.10.2005, emesso dal Ministero della Difesa, con cui veniva disposta la sua decadenza dalla ferma V.F.P.

1. con la seguente motivazione "a seguito dell’ulteriore accertamento dei requisiti previsti dal bando di arruolamento in oggetto, è emerso che nella domanda di ammissione la dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla S.V. a norma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 è risultata mendace laddove è stato dichiarato di aver riportato la votazione ottimo anziché buono. Ciò posto, avendo la S.V. dichiarato il falso non risulta essere in possesso del requisito di moralità e condotta previsto dall’art. 35, comma 6, del D.L. 30 marzo 2001 n. 165 e successive integrazioni, richiamato dall’art. 2, punto 1, lettera i) del citato bando di arruolamento".

Conseguentemente, il ricorrente veniva posto in congedo permanente con decorrenza dal 26.10.2005.

Con il suddetto ricorso introduttivo, il ricorrente impugnava detto provvedimento, in uno agli atti presupposti, deducendo violazione ed errata applicazione dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, violazione e mancata applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 (mancato avvio del procedimento), eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto, eccesso di potere per carenza d’istruttoria ed eccesso di potere per illogicità della motivazione.

L’Amministrazione si costituiva in giudizio insistendo per la reiezione del ricorso.

Il Tribunale adito, con ordinanza n. 6 del 14.1.2006, disponeva incombenti istruttori, ai quali l’Amministrazione ottemperava soltanto parzialmente in data 26.4.2006.

Con sentenza n. 93/2010, il T.A.R. Catania accoglieva il ricorso.

Avverso detta sentenza, ritenuta erronea e meritevole di riforma, ha proposto appello l’Amministrazione per chiederne conclusivamente l’annullamento, previa sospensione, deducendo che ai propri atti non risulta la seconda domanda, asseritamente presentata dal predetto Tr.Ig. Risulta, invece, che questi ha presentato all’Amministrazione ben tre domande, rispettivamente, in data 15/10/2004, 24/2/2005 e 21/4/2005 (quest’ultima consistente in una dichiarazione sostitutiva di certificazione), nelle quali ha dichiarato di aver conseguito il diploma d’istruzione secondaria di primo grado con il giudizio di ottimo.

A nulla rileverebbe, poi, il fatto che il Ministero non sia stato in grado di provare se la falsa attestazione abbia inciso sulla posizione in graduatoria del ricorrente, essendo tale dato, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, irrilevante ai fini del provvedimento impugnato, motivato con riferimento al mancato possesso in capo al ricorrente del prescritto requisito di moralità e condotta.

Con apposita memoria ha replicato l’appellato, deducendo: "coerenza logica della sentenza di primo grado", in quanto il Giudice di prime cure, in accoglimento dei motivi d’impugnazione rubricati ai punti 4 e 5 del ricorso originario, ha dato atto che: a) "al ricorrente non difettavano i requisiti di moralità e di condotta richiesti dal tipo di servizio, essendosi trattato di un mero errore su una circostanza di fatto, peraltro reso evidente dal medesimo concorrente pochissimo tempo dopo, in sede di presentazione (alla medesima amministrazione destinataria della prima istanza) della domanda di ammissione per il terzo blocco V.F.P."; b) l’Amministrazione, nell’ottemperare agli incombenti istruttori disposti con O.C.I. n. 6/2006, non ha fornito i documentati chiarimenti richiesti in ordine alla valenza, in termini di punteggio, della inesatta votazione (ottimo invece di buono) ai fini dell’ammissione al 1° Blocco V.F.P. 2005.

Sarebbero poi inammissibili, in quanto proposti per la prima volta in appello, i motivi di ricorso dedotti in questa sede dall’Amministrazione in ordine al mancato reperimento della seconda domanda asseritamente presentata dall’odierno appellato, di cui sopra, e le errate dichiarazioni fornite dallo stesso in altre due dichiarazioni.

Infine, ha ribadito i seguenti motivi, dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritenuti assorbiti dal Giudice di prime cure:

1) "violazione di legge", in quanto dal combinato disposto degli artt. 71, comma 3, e 46 del D.P.R. n. 445/2000 si evincerebbe che oggetto della dichiarazione sostitutiva ex art. 46 predetto è il possesso del titolo di studio e che la P.A., nell’effettuare gli accertamenti cui è tenuta, deve verificare caso per caso se, nell’ipotesi di discordanza tra i dati di cui è in possesso, l’irregolarità possa essere rettificata dall’interessato.

Nel caso di specie, l’interessato, con la seconda domanda di arruolamento come V.F.P., avrebbe fornito il dato esatto circa il giudizio con cui avrebbe conseguito il titolo di studio, con ciò dimostrando la buona fede con cui avrebbe erroneamente fatto la prima dichiarazione al medesimo fine;

2) "violazione e mancata applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990", per non avere l’Amministrazione reso edotto il nominato Tr.Ig. dell’avvio del procedimento volto all’emissione del provvedimento, del quale lo stesso era il destinatario;

3) "eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto". L’appellato sarebbe incorso in un errore materiale, indicando nella prima domanda un giudizio diverso da quello effettivamente riportato.

L’odierno appellato ha, infine, chiesto di preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione della sentenza impugnata e, quindi, di riconfermare nel merito la sentenza di primo grado.

Con ordinanza n. 667/2010 di questo C.G.A. è stata accolta la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

Alla pubblica udienza del 3 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è fondato e, pertanto, va accolto.

Preliminarmente, vanno dichiarati inammissibili i motivi di appello proposti dall’Amministrazione per la prima volta in questa sede in quanto, in tal modo, viene leso il diritto di difesa del ricorrente in primo grado, cui verrebbe a mancare il doppio grado di giudizio, normativamente prescritto nel processo amministrativo de quo.

L’eccezione sollevata dall’appellato circa l’asserita violazione da parte dell’Amministrazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, non può essere condivisa; infatti, ai sensi dell’art. 21 octies, 2° comma, della citata legge n. 241/90, il provvedimento impugnato, adottato in violazione di norme sul procedimento, non è annullabile allorché, per la sua natura vincolata, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Invero, l’Amministrazione, avendo accertato che l’odierno appellato aveva obiettivamente fornito una dichiarazione mendace nella domanda di arruolamento come V.F.P., non poteva che disporne la decadenza dalla ferma in corso perché risultato non in possesso del prescritto requisito di moralità e condotta di cui all’art. 35, comma 6, del D.L. n. 165/2001 e successive integrazioni, come richiamato dall’art. 2, punto 1, lett. i) del bando di arruolamento.

L’odierno appellato ha più volte sottolineato che la sua buona fede sarebbe dimostrata dal fatto che, con la seconda domanda, avrebbe rettificato la precedente dichiarazione, poi risultata mendace, resa con la prima istanza; tuttavia, va rilevato che egli non ha fornito alcuna prova che possa dimostrare tale assunto e neppure risulta che si sia adoperato, utilizzando i rimedi all’uopo apprestati dall’ordinamento, per ottenere dalla competente Amministrazione i documenti di cui afferma l’esistenza.

Resta dimostrato, pertanto, soltanto il fatto che egli ha reso una dichiarazione mendace nella sua prima domanda, il ché legittima il conseguente provvedimento di decadenza, che il Ministero non poteva che assumere nei termini suddetti.

Non si rileva peraltro alcuna violazione del D.P.R. n. 445/2000 atteso che nella specie non si trattava di correggere una irregolarità, bensì di attribuire o meno valore a due dichiarazioni obiettivamente confliggenti della stessa parte.

D’altra parte, la sentenza di assoluzione emessa, al riguardo, dal Tribunale di Roma non può rilevare nel presente giudizio perché essa non ha escluso la sussistenza della dichiarazione mendace, ma ne ha semplicemente statuito l’irrilevanza ai fini penali.

Neppure può rilevare, al riguardo, il fatto che l’Amministrazione non abbia fornito chiarimenti in ordine agli effetti che potessero derivare dal diverso giudizio con cui l’interessato ha conseguito il diploma; il provvedimento di decadenza, infatti, prescindendo da detti effetti, è scaturito soltanto dal successivo accertamento della mancanza del requisito morale e di condotta in capo allo stesso a causa dell’accertata dichiarazione mendace, requisito che, considerati il profondo e sentito significato nonché la particolare valenza che il senso di lealtà assume nella vita militare, non può che essere considerato fondamentale per lo svolgimento del servizio in forza armata.

L’appello va, dunque, accolto perché fondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 3 novembre 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Filoreto D’Agostino, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 2 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-05-2011, n. 4294 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società ricorrente espone di avere conseguito, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, indetta dal Consorzio ASI di Siracusa, la concessione di costruzione e gestione – mediante finanza di progetto ex lege regionale siciliana 29.4.1985, n. 21 e s.m.i., di una piattaforma polifunzionale per la gestione (smaltimento e recupero) di rifiuti industriali (delibera Comitato direttivo n. 66 del 6 dicembre 2002 e relativo contratto dell’1.8.2003).

La piattaforma è stata a suo tempo inserita nel programma triennale delle opere pubbliche consortili, in quanto prevista tra gli interventi che il d.P.R. 17 gennaio 1995 (recante "Approvazione del Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa – Sicilia orientale", in G.U., serie generale, 2 maggio 1995, s.o. n. 51, pag. 141 e ss.) ha individuato come funzionalmente "necessari per il raggiungimento degli obiettivi di risanamento e riqualificazione dell’area a rischio" (d.P.R. cit., allegato A, pag. 189), classificando il progetto de quo tra gli interventi ad alta priorità.

Ricorda, infatti, che una parte significativa del territorio della provincia di Siracusa è stata dichiarata "ad elevato rischio di crisi ambientale", con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30.11.1990, adottata sulla base dell’allora vigente art. 7 legge 349 del 1986.

Precisa, altresì, che gli oneri per la realizzazione e l’esercizio della piattaforma polifunzionale (per un investimento di circa 35 milioni di euro) sono a totale carico del concessionario, che potrà rivalersi esclusivamente con i rientri tariffari (trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non, di origine industriale), peraltro nei limiti indicati nell’allegato alla convenzione accessiva, nonché con la produzione di energia elettrica e il recupero di materie prime secondarie.

L’impianto è composto da varie sezioni (trattamento rifiuti liquidi, inertizzatore, termovalorizzatore, bonifica biologica, discarica per rifiuti pericolosi e non), il cui funzionamento integrato consentirà di ridurre al minimo i rifiuti industriali avviati allo smaltimento (in discarica o mediante termovalorizzazione), comunque assicurando il rispetto dei più rigorosi e avanzati standard.

L’opera ha conseguito il giudizio positivo di impatto ambientale, con prescrizioni, del Ministero dell’Ambiente ( decreto 26.9.2005, prot. n. DEC/DSA/2005/00984) nonché i pareri favorevoli degli organi tecnici intervenuti nel corso del procedimento (ASL, ARPA, Soprintendenza etcc.).

L’istanza di approvazione del progetto (presentata ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/97, all’epoca vigenti), è stata presentata nel novembre 2003.

Il relativo procedimento si è concluso nel maggio 2006, con l’adozione, ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 (nel frattempo entrato in vigore) dell’ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia n. 470 del 15.5.2006, in epigrafe.

Tale organo, a sua volta, aveva nel frattempo acquisito la relativa competenza, in ragione dello stato di emergenza ambientale, dichiarato nell’ambito del territorio della Regione siciliana, ex art. 5, comma 1, l. 24.2.1992, n. 225 ( d.P.C.M. 22.1.1999), e successivamente più volte prorogato, da ultimo, per quanto concerne la gestione dei rifiuti speciali, fino al 31 maggio 2006 ( d.P.C.M. 29.12.2005, in G.U., serie generale, 10.1.2006, n. 7).

La società ha quindi provveduto alla redazione del progetto esecutivo, oggetto di procedimento di ottemperanza innanzi al competente Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, cui, in data 3.8.2007, è stata presentata la necessaria documentazione.

In attesa dell’esito dell’ottemperanza, il progetto esecutivo è stato inoltrato in data 20.12.2007 anche all’Autorità concedente (Consorzio A.S.I. di Siracusa) per la verifica di cui all’art. 112 d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché, per il suo tramite, al Genio civile, ai fini del nulla – osta antisismico.

Nel frattempo, a seguito di indagini della magistratura penale, è insorta controversia con l’Agenzia regionale siciliana per i Rifiuti e le Acque, succeduta alla gestione commissariale, in merito ad alcuni profili della localizzazione dell’impianto, peraltro già approfonditi e risolti positivamente nell’ambito dei procedimenti di VIA e di autorizzazione unica.

Con nota n. 771 del 18.2.2008, il Consorzio ASI (al quale, come detto, era stato inoltrato il progetto esecutivo della piattaforma), ha chiesto all’Ufficio del Genio civile di Siracusa "un parere di conformità sismica alle norme tecniche di cui alla l. 64/74".

O. ha prodotto, a tale Ufficio, numerosa documentazione, ivi compreso lo studio geologico, geotecnico e idrologico della piattaforma.

Nel frattempo, nell’ambito del procedimento penale sopra menzionato, la società veniva a conoscenza, di una nota – parere del Genio civile 16561 dell’1.8.1995 resa nell’ambito del procedimento di approvazione del PRG della zona ASI di Siracusa, secondo la quale "le aree prossime alle faglie per una fascia complessiva di metri 40 tra monte e valle delle medesime, dovranno essere escluse dalla progettazioni".

Ciò in quanto, nell’area di localizzazione della Piattaforma, sarebbe stata presente, appunto, una "faglia", riportata, secondo l’estensore, anche nella cartografia ufficiale.

Seguiva una fitta interlocuzione tra la società, l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, e l’Ufficio del Genio Civile, secondo il quale, ove l’impianto ricadesse "in area disciplinata dal piano ASI di cui al parere 1.8.1995, n. 16561, tale prescrizione è anche per essa operante".

Nonostante i plurimi e documentati chiarimenti forniti in merito all’inesistenza di faglie "attive" nell’area in questione, e all’inapplicabilità di siffatta prescrizione al caso in esame, il Genio civile di Siracusa rendeva parere negativo, impugnato da O. con separato ricorso (r.g. n. 2991/2010).

Sulla vicenda così descritta si innesta il procedimento di revoca dell’autorizzazione commissariale n. 470/2006, avviato dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti.

O. premette che il proprio interesse a contrastare un atto che è notoriamente di carattere endoprocedimentale, è dovuto all’esistenza di effetti ulteriori ed atipici.

Esso, infatti, induce una nuova situazione di incertezza, destinata a paralizzare ogni ulteriore iniziativa della società.

In particolare, deduce:

II) Vizi di legittimità propri

II – 1) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1, 2, 3, 7, 8, 10 e 29 l. n. 241/90; artt. 1, 2, 3, 8, 9 e 11 l.r. 10/1991). Violazione del diritto a una buona amministrazione (art. 41 della Carta di Nizza; art. 6 Trattato UE consolidato). Violazione dei principi di legalità, tipicità, certezza del diritto e legittimo affidamento, proporzionalità, economicità, efficacia e buon andamento ( art. 97 Cost.). Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, irragionevoleza, incongruità, disparità di trattamento, travisamento e sviamento.

Il procedimento viene avviato invocando l’esito di altri (ad esempio quello di riesame, pendente innanzi al Genio civile), allo stato non ancora conclusi e sui quali, peraltro, la società non è stata nemmeno messa in grado di interloquire.

Non sono stati specificati i termini di conclusione del procedimento. Questi ultimi, sono stati poi, contraddittoriamente, sospesi, sine die, in attesa delle valutazioni del Genio civile in sede di riesame.

Parte ricorrente aveva comunque evidenziato all’amministrazione che il parere negativo del Genio civile impedisce, in concreto, l’avvio dei lavori di realizzazione dell’opera, ma non implica affatto la sua irrealizzabilità in assoluto, né può refluire sul progetto definitivo, approvato con l’ordinanza commissariale n. 470/2006.

La Piattaforma polifuzionale, a differenza di altri interventi realizzati nel corso del tempo, è localizzata nel sito a ciò espressamente destinato nel PRG ASI, come più volte certificato dal Comune di Augusta e dal Consorzio ASI.

III) Vizi di illegittimità derivata

III – 1) Illegittimità derivata dagli atti impugnati con il ricorso r.g. n. 2809/2009;

III – 2) Illegittimità derivata dagli atti impugnati con il ricorso r.g. 233/2010 e con i successivi motivi aggiunti.

III – 3) Vizi di illegittimità derivata dagli atti impugnati con il ricorso R.G. 2991/2010.

Si costituivano, per resistere, la Regione siciliana, il Comune di Augusta, e il Ministero dell’Ambiente.

O. ha quindi esteso l’impugnazione a due ulteriori note del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, notificate, rispettivamente in data 25.5.2010 e 27.5.2010.

Con esse l’amministrazione ha, per un verso, preso atto della riconferma del parere negativo del Genio civile, confermando anch’essa l’intenzione di procedere alla revoca dell’autorizzazione, per l’altro, diffidato il Consorzio ASI e il Comune di Augusta a fare pervenire l’esito delle verifiche urbanistiche di rispettiva competenza.

Avverso tali note, parte ricorrente deduce:

II) Vizi di legittimità propri

II – 1) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1, 2, 3, 7, 8, 10 e 29 l. n. 241/90; artt. 1, 2, 3, 8, 9 e 11 l.r. 10/1991). Violazione e falsa applicazione della normativa statale in materia antisismica (art. 117, comma 2, lett. s Cost; artt. 17 – 18, legge 64/1974 s.m.i. e decreti applicativi) e in materia ambientale (art. 208, d.lgs. 152/2006; d.lgs. 36/2003). Violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme in tema di autotutela (artt. 7, 21 -quater, 21 -quinquies e 21 -nonies l. n. 241/90. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, proporzionalità, ragionevolezza, logicità, efficacia, efficienza, economicità. Incompetenza. Eccesso di potere sotto svariati profili, e, in particolare, per difetto di presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, travisamento e sviamento.

La società ha comprovato, attraverso un apposito studio, che la fascia di rispetto è comunque osservata.

Non è vero che dal parere del Genio civile deriva un insuperabile impedimento alla realizzazione della Piattaforma, poiché esso riguarda il solo progetto esecutivo.

La pretesa incompatibilità va dettagliata in concreto, al fine di verificare se effettivamente sussista e sia insormontabile.

Il procedimento di revoca è stato avviato intempestivamente, posto che non sono stati ancora resi i pareri, del Comune e del Consorzio, che ne costituiscono il presupposto.

Né si comprende come possano oggi mettersi in dubbio le certificazioni e le attestazioni di conformità urbanistica in precedenza rilasciate.

L’Amministrazione resistente non ha alcun potere di diffidare altre Autorità ed Enti, dotati di propria autonomia, e non subordinati gerarchicamente, ad esercitare quella che è in sostanza la loro discrezionale potestà di autotutela.

Ad ogni buon conto, l’autorizzazione ex art. 208 d.lgs. 152/2006 ha comunque prodotto anche l’effetto di variante urbanistica.

III) Vizi di illegittimità derivati

III – 1) Illegittimità derivata dagli atti impugnati con l’originario ricorso r.g.3942/2010 e con i ricorsi r.g. 2809/09, 233/10, e 2991/10.

III- 2) Illegittimità derivata dagli atti impugnati con i motivi aggiunti al ricorso r.g. 2991/2010.

Le parti hanno depositato memorie e ampia documentazione.

Il ricorso, e i motivi aggiunti, sono stati trattenuti in decisione alla pubblica udienza del 9 marzo 2011.

2. Il ricorso, e i motivi aggiunti, sono inammissibili.

Con essi vengono infatti impugnati meri atti endoprocedimentali, privi di autonoma efficacia lesiva, ed adottati, anzi, al fine di dare compiuta attuazione alla garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo.

Parte ricorrente si è invero sforzata di dimostrare l’esistenza di una lesione "attuale" e concreta, in ragione della situazione di "incertezza" determinata dalla decisione di avviare il procedimento di revoca, senza tuttavia considerare che, in tal modo, mette in discussione l’esistenza stessa, invero del tutto pacifica, del potere dell’amministrazione di verificare la legittimità delle proprie determinazioni, ed, eventualmente, rimuoverle, sussistendone i presupposti (oggi codificati dall’art. 21 -nonies della legge n. 241/90, così come modificata dalla l. n. 15/2005).

Né, invero, l’iniziativa assunta nella fattispecie, appare connotata da elementi di chiara arbitrarietà, ovvero abnormità; ciò in quanto, al momento in cui ha l’intimato Dipartimento Regionale ha avviato il procedimento di revoca dell’autorizzazione commissariale n. 470/2006, era intervenuta la definitiva determinazione del Genio civile di Siracusa (da O. impugnata con separato ricorso), la quale aveva evidenziato l’esistenza di una difformità tra il progetto (esecutivo) sottoposto al proprio esame, e le originarie prescrizioni del piano ASI, queste ultime mai venute in rilievo nel corso dell’istruttoria relativa al progetto definitivo approvato dal Commissario Delegato.

Di talché, appare ragionevole che l’amministrazione regionale abbia inteso verificare l’incidenza di tale difformità sull’intervento in esame, essendo invero rimessa alla dialettica del procedimento la prevalenza, ovvero recessività, delle contrapposte argomentazioni svolte da O. (sintetizzate con i motivi di ricorso), in particolare circa l’effettiva osservanza della fascia di rispetto, e, comunque, in ordine all’effetto di variante "implicita" sotteso all’approvazione del progetto ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006.

Ricorda infine il Collegio che la situazione di "incertezza" e di "instabilità" paventata da O., dipende non già dall’esercizio, da parte dell’amministrazione, delle proprie prerogative istituzionali, quanto, semmai, dall’eventuale ritardo procedimentale, in relazione al quale l’ordinamento disciplina però oggi i pertinenti rimedi, anche di natura risarcitoria.

3. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso e i motivi aggiunti, devono essere dichiarati inammissibili.

La singolarità della fattispecie, induce però a compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti di cui in premessa, li dichiara inammissibili.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.