T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 31-05-2011, n. 1041 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

icato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione sopra specificata, avverso cui articola censure violazione della l. 47/85 e d’eccesso di potere per erroneo presupposto e difetto di motivazione.

In data 20/2/2006 veniva depositata copia dell’istanza di sanatoria.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia improcedibile, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, espresso, da ultimo, nella seguente massima: "La presentazione dell’istanza di sanatoria – sia essa di accertamento di conformità, sia essa di condono – produce l’effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio dell’ingiunzione di demolizione e, quindi, improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, il riesame dell’abusività dell’opera provocato dalla predetta istanza di sanatoria comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (esplicito o implicito, di accoglimento o di rigetto) che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa. Infatti, nell’ipotesi di rigetto dell’istanza, l’Amministrazione dovrà adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio, con l’assegnazione di un nuovo termine per adempiere. Del pari, in caso di positiva delibazione dell’istanza non si avrebbe più interesse alla definizione del giudizio, essendo stato sanato il lamentato abuso, con effetto estintivo anche delle sanzioni acquisitive, eventualmente già adottate" (T. A. R. Campania Napoli, sez. III, 11 settembre 2009, n. 4918).La pronuncia preliminare in rito inibisce l’esame del merito della controversia.

Sussistono validi motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo dichiara improcedibile,come in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 21869 Opposizione al valore di stima dei beni espropriati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – La Corte di appello di Palermo, con la decisione indicata in epigrafe, rigettava l’opposizione alla stima definitiva proposta dal Comune di Palermo nei confronti di P.I. e degli altri proprietari di alcuni locali terranei e seminterrati, sottoposti a procedimento espropriativo nell’ambito dell’esecuzione di lavori di restauro dell’Archivio storico comunale.

1.1 – Con tale decisione, con la quale veniva altresì accolta l’opposizione proposta in via riconvenzionale da P. I., il quale aveva lamentato l’esiguità del valore attribuito al locale di sua proprietà, veniva disattesa, per quanto qui maggiormente interessa, la tesi dell’ente territoriale secondo cui, in virtù del richiamo effettuato dalla L.R. n. 25 del 1993, art. 124 alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis anche le indennità in questione, relative a fabbricati, avrebbero dovuto essere determinate alla stregua di tale criterio normativo.

Si osservava, in proposito, che, disciplinando la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis l’indennità relativa ad aree edificabili, quanto alle costruzioni, non potendosi ritenere operante il rinvio a tale norma contenuto nella L.R. n. 25 del 1993, art. 124 dovesse applicarsi il principio di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 39. 1.2 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Comune di Palermo, deducendo unico e complesso motivo. Le parti intimate non svolgono attività difensiva.
Motivi della decisione

2 – Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L.R. Siciliana n. 25 del 1993, art. 124 nonchè insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Viene preliminarmente richiamato l’art. 14, lett. s), dello statuto regionale, che attribuisce alla competenza legislativa regionale di tipo esclusivo la materia della espropriazione per pubblica utilità che, tuttavia, la Regione Siciliana non ha regolamentato con una legge organica, limitandosi ad operare rinvii alle leggi dello Stato, stabilendo in alcuni casi i criteri di determinazione dell’indennità.

Nell’ambito di tale legislazione speciale, la L.R. n. 25 del 1993, art. 124, al comma 4 – sostiene il ricorrente – "ha voluto estendere anche alla espropriazione dei fabbricati i criteri di cui al richiamato art. 5 bis".

Questa interpretazione sarebbe confortata dalla lettera della norma, dalla generalità del rinvio all’art. 5 bis per la determinazione dell’indennità e dalla peculiarità degli interventi da realizzare nella città di Palermo, per il recupero del centro storico, che costituirebbero "elementi idonei e sufficienti a comprovare il preciso intendimento dello stesso di applicare alla espropriazione dei fabbricati in questione lo speciale e riduttivo criterio di determinazione dell’indennità" stabilito da quest’ultima disposizione.

D’altronde, se questo non fosse stato l’intento del legislatore regionale, l’art. 124, comma 4, cit., sarebbe una norma inutile.

2.1 Il motivo, come già affermato da questa Corte in relazione a fattispecie del tutto analoga, è in parte inammissibile, ed in parte infondato.

2.2 – Deve preliminarmente rilevarsi, quanto al denunciato vizio di natura motivazionale, che non viene in considerazione, nella stessa prospettazione del Comune ricorrente, un punto o, secondo l’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, un "fatto" controverso e decisivo per il giudizio, bensì una mera valutazione di natura giuridica, non mediata da alcuna ricognizione delle circostanze che connotano il merito della questione, e che, in quanto tali, sono riservate al giudice del merito.

Il motivo in esame, dunque, è in parte qua inammissibile, trattandosi di stabilire i limiti e la portata del rinvio alla disposizione contenuta nella L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e quindi di operare una mera interpretazione della norma giuridica (cfr.

Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).

2.3 – Quanto alla denunciata violazione di legge, questa Corte ha già affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di indennità dovuta per l’espropriazione di fabbricati finalizzata al recupero del centro storico di Palermo, il rinvio al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis conv. con modificazioni nella L. 8 agosto 1992, n. 359, operato, senza ulteriori specificazioni, da parte della L.R. Sicilia 1 settembre 1993, n. 25, art. 124, comma 4, nel testo anteriore alla sostituzione disposta dalla L.R. 5 novembre 2004, n. 15, non può essere esteso oltre la portata della norma statale richiamata, che non si applica all’esproprio di fabbricati, con la conseguenza che l’indennità va determinata sulla base del criterio del valore venale stabilito dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 (Cass., 16 maggio 2008, n. 12472). La vicenda, per altro, è in parte interessata dalla pronuncia di incostituzionalità, con sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 2007, della norma contenuta nella L. n. 359 del 1992, art. 5 bis che funge da criterio ermenutico (nel senso che nell’interpretazione di una norma bisogna privilegiare l’applicazione conforme al dettato costituzionale) , essendo il caso di ribadire che non si tratta di stabilire la natura del rinvio, vale a dire se recettizio o meno, bensì di verificare la possibilità o meno di estendere la portata della citata L. n. 359 del 1992, art. 5 bis dedicata alle sole aree fabbricabili, anche ai fabbricati.

Per questi ultimi, invero, si afferma l’applicabilità della L. n. 2359 del 1865, art. 39 (ragion per cui la tesi sostenuta dal Comune ricorrente appare in netta distonia con il regime ordinario e darebbe vita ad ulteriori profili di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza), salvo che si tratti di "ruderi privi di valore" (Cass., 8 novembre 2005, n. 26638).

Non avendo le parti intimate svolto attività difensiva, non si provvede in ordine al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-11-2011, n. 24140 Passaggio ad altra amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 6 dicembre 2005, respingeva il gravame svolto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, a P.S., dipendente di un ente locale transitata nei ruoli dell’Amministrazione scolastica dello Stato, area professionale ATA, l’intera anzianità maturata presso l’Ente locale di provenienza, con decorrenza dal 1 gennaio 2000 e condannato il Ministero al pagamento delle relative differenze stipendiali.

2. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, impugnando la sentenza della Corte d’appello per violazione delle norme che regolano la materia e cioè la L. n. 124 del 1999, art. 8 e l’art. 1, comma 218, della L. n. 266 del 2005 (legge finanziaria del 2006).

3. La dipendente è rimasta intimata.

Motivi della decisione

4. La questione oggetto della controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale ATA trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8. 5. Tale norma, dopo aver premesso, al comma 1, che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado passa a carico dello Stato, prevede, nel comma 2, che "Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonchè il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto". 6. La disposizione fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che "recepì" l’accordo stipulato tra TARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. 7. Con tale accordo l’ARAN e le associazioni sindacali avevano dato applicazione alla cit. L. n. 124, art. 8, stabilendo, quanto al regime contrattuale, che, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessava di applicarsi a decorrere dal 1 gennaio 2000 il ccnl 1 aprile 1999 di Regioni-Autonomie locali e dalla stessa data si applicava il ccnl 26 maggio 1999 della scuola.

8. L’art. 3 del predetto accordo disciplinò l’inquadramento professionale e retributivo nei seguenti termini: i dipendenti trasferiti sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell’allegata tabella B. Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità (…). L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale d’inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, è corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento al 31 dicembre 1999, se più elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola.

9. Le controversie giudiziarie riguardarono, in particolare, la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in decreto ministeriale.

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

10. Intervenne il legislatore, dettando una disposizione, il comma 218 dell’art. 1 della legge finanziaria del 2006 sopra citata, che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale, stabilendo che la L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, si interpreta nel senso che il personale ATA degli enti locali trasferito nei ruoli dello stato "è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità, nonchè da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. E fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge". 11. Com’è evidente, il comma 218 della finanziaria ha riprodotto, quanto all’inquadramento ed al relativo trattamento retributivo, le clausole dell’accordo sindacale del luglio 2000, già riprese dal decreto ministeriale dell’aprile 2001. 12. La tesi che nega l’efficacia retroattiva della disposizione introdotta dalla finanziaria 2006, e sostiene, quindi, la sua inapplicabilità ai processi già in corso, non è fondata. Il legislatore, come si è visto, usa l’espressione: "della L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, si interpreta nel senso che", espressione che indica la volontà di far retroagire la norma. Corte di cassazione e Corte costituzionale si sono espresse in modo concorde sul punto.

13. Da ultimo, le Sezioni unite hanno qualificato la disposizione tra le "norme di sanatoria con efficacia retroattiva" perchè il legislatore, emanandola, ha elevato a dato normativo primario il contenuto di un atto regolamentare o amministrativo a carattere generale (il decreto ministeriale che aveva a sua volta recepito l’accordo collettivo ARAN-Sindacati) giudicato dalla giurisprudenza inidoneo a derogare una norma di legge. Elevato il livello del contenuto normativo del decreto ministeriale trascrivendolo in una norma di rango primario, è venuto meno con efficacia retroattiva il vizio dell’atto. "Si è trattato – precisano le Sezioni unite – di una sanatoria ex lege del contenuto precettivo del D.M. 5 aprile 2001, ciò che in linea di principio era consentito fare al legislatore avendo la giurisprudenza costituzionale da tempo ammesso le leggi di sanatoria pur assoggettandone la sostanziale retroattività a scrutinio di legittimità sulla base del parametro della ragionevolezza" (così: Cass. S.U., 8 agosto 2011, n. 17076, richiamando Corte cost. n. 234 del 2007).

14. Si anche discusso della legittimità costituzionale della norma introdotta dalla finanziaria. Furono sollevate molteplici eccezioni da vari giudici, compresa questa Corte di cassazione che, con ordinanza n. 22260 del 2008, ritenne non manifestamente infondata la questione del contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 CEDU con riferimento al problema dell’ingerenza legislativa in controversie giudiziarie in corso. Le eccezioni di legittimità costituzionale sono state tutte respinte dalla Corte costituzionale con una pluralità di pronunzie: la n. 234 e la n. 400 del 2007; la n. 212 del 2008; la n. 311 del 2009. 15. Di conseguenza, esclusa l’irretroattività della norma e rigettate dal giudice delle leggi le questioni di legittimità costituzionale, le domande dei lavoratori sono stata giudicate infondate (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

16. Questo approdo è stato rimesso in discussione dai successivi sviluppi della vicenda sul piano della giurisprudenza europea.

17. Sono, infatti, intervenute sul tema, tanto la Corte europea dei diritti dell’uomo, che la Corte di giustizia dell’Unione europea.

18. La Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa con una decisione (sentenza 7 giugno 2011, Agrati ed altri c. Italia) non definitiva, perchè oggetto di richiesta di rinvio dinanzi alla Grande camera.

19. La Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) si è espressa con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-l 08/10), sulla domanda di pronuncia pregiudiziale – proposta ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Venezia, nella controversia instaurata nei confronti del Ministero dalla signora S. I. – in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

20. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia.

21. La prima questione consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8, costituisca un "trasferimento d’impresa" ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

22. Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione).

23. Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo". 24. Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un "peggioramento retributivo". 25. In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame, v., supra, accordo del 20 luglio 2000). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo "scopo della direttiva", consistente "nell’impedite che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75; il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

26. Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri: 1) Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75; al n. 77 si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83).

Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77). 2) Quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere "globale" (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale. 3) Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all’atto del trasferimento" (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

27. La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana, specificamente del comma 218 dell’art. 1 della finanziaria 2006, all’art. 6, n. 2, TUE in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

28. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere- dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr., per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

29. Il caso in esame deve, quindi, essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso del Ministero, che denunzia violazione del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito, il quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà verificare, in concreto e nel caso specifico, la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-02-2011) 15-07-2011, n. 28057

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 16 marzo 2010, la Corte di appello dio Torino, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che ha condannato N.S., in riferimento al reato di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e 1 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, alla pena di mesi 8 e giorni 20 di reclusione e Euro 2.060 di multa.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; inosservanza di legge e mancanza della motivazione con riguardo alla richiesta di sospensione condizionale della pena.

1. La sentenza impugnata sarebbe viziata da inosservanza della legge penale, in quanto la difesa aveva dedotto l’illegittimità dell’atto di espulsione, mentre la Corte di appello aveva ritenuto che in tema di ingiustificata inosservanza dell’ordine del Questore gli eventuali vizi del decreto prefettizio di espulsione non possono essere dedotti in sede penale attesa la natura civilistica dell’impugnazione, senza tenere conto del potere/dovere del giudice penale di verificare che il fatto concreto sia conforme a tutti gli elementi costitutivi del fatto tipico. I giudici avrebbero dovuto delibare la legittimità anche del decreto di espulsione, quale antecedente logico dell’ordine di allontanamento.

2. Inoltre è stata dedotta la mancanza di motivazione in ordine ad un motivo d’impugnazione, in quanto la difesa aveva chiesto la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre la sentenza della Corte d’Appello risulterebbe priva di motivazione sul punto.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. E’ ormai principio consolidato in giurisprudenza quello recepito nella parte motiva dai giudici di appello circa la impossibilità per il giudice penale di esaminare la legittimità del decreto prefettizio di espulsione (Cfr.

Sez. 1, n. 1468 dell’11/1/2008, P.G., in proc. Ndiaye, Rv. 239075).

2. Del pari infondata risulta la lagnanza circa la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto, poichè il ricorrente è recidivo, un’espressa motivazione reiettiva del beneficio non era necessaria, dovendosi ritenere implicita la prognosi negativa sull’autore del reato.

3. Infine, la Corte rileva che la sentenza impugnata contiene, nel capo di imputazione relativo al delitto di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, (l’aggravante per la c.d. condizione di clandestinità dell’imputato), disposizione che è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 2010. Peraltro, poichè il giudice di primo grado, con valutatone poi confermata da quello di appello, ha riconosciuto l’attenuante di cui al D.P.R. n. 390 del 1990, comma 5, e l’ha considerata prevalente, all’esito del bilanciamento con tale circostanza aggravante e con la recidiva, tale circostanza è, in concreto, rimasta priva di effetti in relazione al computo del trattamento sanzionatorio, (con la pena finale, frutto anche della riduzione di pena per effetto del rito abbreviato), per cui non ha ragion d’essere alcuna pronuncia sul punto. Infatti è stato affermato che "la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della circostanza aggravante comune della cosiddetta clandestinità non determina la nullità della sentenza ove il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, abbia ritenuto prevalente una circostanza attenuante sull’aggravante poi dichiarata incostituzionale" (Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 40923 del 19/11/2010, Chamki e altro, Rv. 248705). Il presente ricorso, in conclusione, va rigettato ed alla dichiarazione di rigetto del gravame consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere del pagamento delle spese del procedimento

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.