Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 29-07-2011, n. 30252

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Svolgimento del processo

Con ordinanza 11.6.2010, il giudice del tribunale di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, rigettò la richiesta di revoca del sequestro preventivo e di restituzione di un lotto di terreno di proprietà di M.S. e della coniuge A.M..

Il M. propose appello al tribunale del riesame, che qualificò l’impugnazione come opposizione ex art. 667 c.p.p., comma 4, trasmettendo gli atti al giudice dell’esecuzione che, con l’ordinanza in epigrafe, la ha rigettata richiamando la motivazione della precedente ordinanza.

Il M. propone ricorso per cassazione ricordando preliminarmente che egli e la moglie erano stati assolti dal reato di lottizzazione abusiva per non avere commesso il fatto.

Il giudice non aveva però statuito sul sequestro del terreno.

Di conseguenza venne proposto incidente di esecuzione per ottenerne la restituzione.

Ciò posto, denuncia assoluta mancanza di motivazione.

Osserva che il giudice dell’esecuzione si è limitato a richiamare la precedente ordinanza, senza nulla specificare sulle doglianze proposte con l’atto di impugnazione.

La motivazione è quindi meramente apparente.

In particolare il giudice non ha risposto alla osservazione che era ormai superata la giurisprudenza secondo cui la confisca andava in ogni caso estesa ai terreni rientranti nel progetto generale lottizzatorio, giurisprudenza che comunque non poteva applicarsi nei loro confronti perchè essi non avevano in programma tale scopo edificatorio.

Mancavano quindi per essi sia l’esistenza di una lottizzazione abusiva sia l’elemento soggettivo.

Nell’imminenza della udienza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Motivi della decisione

Rileva il Collegio che è fondato il primo motivo del ricorso, in quanto effettivamente l’ordinanza impugnata è totalmente priva di motivazione perchè si è limitata a richiamare la precedente ordinanza emessa de plano, senza assolutamente prendere in esame le pur specifiche ed articolate doglianze e considerazioni svolte con l’atto di impugnazione e senza quindi motivare in alcun modo sul loro rigetto.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata per assoluta carenza di motivazione con rinvio al tribunale di Palermo per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Palermo per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-12-2011, n. 30524 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 15.12.2005, R.C., S. S. e S.C. adivano la Corte di appello di Roma chiedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse condannata a corrispondere loro l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul "Diritto ad un processo equo", della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 15.10.2007- 24.04.2008, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare a ciascuna delle istanti la somma di Euro 8.000,00, con interessi legali dal provvedimento, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, nonchè le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 873,00, (di cui Euro 600,00 per onorari ed Euro 250,00 per diritti) e distratte in favore dei difensori antistatari avv.ti Abbate e Ferriolo. La Corte osservava e riteneva:

– che la R., la S. e la S.S., dipendenti del Ministero della Giustizia, avevano chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo in tema di adeguamento dell’indennità giudiziaria, processo da loro introdotto, dinanzi al TAR Lazio, con ricorso dell’aprile del 1993 e trattenuto in decisione all’udienza del 10.12.2003;

– che la durata ragionevole di detto processo amministrativo, poteva essere fissata in anni tre;

– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, quantificabile in 8 anni, il chiesto indennizzo del danno morale poteva essere equitativamente liquidato in Euro 1.000,00 ad anno di ritardo.

Avverso questo decreto la R., la S.S. e la S. hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, notificato l’8.06.2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha resistito con controricorso notificato il 17.07.2009.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso la R., la S.S. e la S. denunziano:

1. "Violazione e/o falsa applicazione di legge: L. n. 89 del 2001, art. 2: art. 1173 cod. civ. – natura indennitaria dell’equa riparazione, e finalità non interamente compensativa della relativa liquidazione".

Conclusivamente formulano il seguente quesito Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, vanno sempre riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla Corte di Appello, e non a decorrere dalla relativa pronuncia.

2. "Violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 91, cod. proc. civ.; D.M. n. 127 del 2004, artt. 4 e 5 – liquidazione competenze in misura inferiore alle tariffe".

Il primo motivo, concernente la decorrenza degli interessi sul liquidato indennizzo per il danno non patrimoniale, è fondato alla luce del condiviso, reiterato orientamento espresso da questa Corte (tra le altre cass. 200518115; 200608712), secondo cui decorrono dalla domanda di equa riparazione. L’accoglimento di tale censura comporta anche l’assorbimento del secondo motivo e la cassazione in parte qua dell’impugnato decreto e, giacchè non residua alcun accertamento di fatti, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., statuendo l’anticipazione della data di decorrenza degli interessi legali sul liquidato indennizzo a quella della domanda di equa riparazione, azionata dinanzi alla Corte di appello.

Quanto alla regolamentazione delle spese, a carico della Presidenza soccombente va posto sia il pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, secondo i vigenti criteri tariffari nazionali (in tema, cfr. cass. 200318204; 200423789;

200714053), fissati per processo svoltosi innanzi alla Corte di appello, in relazione ad attività necessariamente compiute, spese distratte in favore degli avv.ti Giovambattista Ferriolo e F. E. Abbate antistatari, e sia il pagamento delle spese del giudizio di legittimità, anch’esse liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell’avv.to Ferdinando Emilio Abbate antistatario.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa in parte qua il decreto impugnato e decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti degli interessi in misura legale dalla domanda al saldo. Condanna, inoltre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore delle medesime ricorrenti delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi Euro 1.313,00, di cui Euro 23,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorario, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e distratte in favore degli Avv.ti Ferriolo ed Abbate, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv.to F. E. Abbate.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-07-2011) 28-09-2011, n. 35194

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Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza in data 2- 11-2010, confermava l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di F.G., emessa dal Gip del tribunale di quella città il 1-10-2010, con la contestazione provvisoria di associazione mafiosa (capo A) e di estorsione aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso, ai danni della dirigenza della Coop. New Labor ( D.A. e familiari), appaltatrice della manutenzione e pulizia dei convogli ferroviari presso la stazione di Reggio Calabria (capo B).

I fatti emergevano nel corso delle indagini finalizzate alla cattura (avvenuta il (OMISSIS)) di T.G., capo dell’omonima cosca, che evidenziavano – grazie al contributo informativo di un responsabile di Trenitalia e di alcuni pentiti – il controllo esercitato dalla cosca sulla New Labor (e prima di essa sulla FERROSER che l’aveva preceduta nell’appalto degli stessi servizi) per il tramite dei generi del T., C.M. e P. C., sia sotto il profilo della gestione dei dipendenti, sia attraverso l’esazione di tangenti mensili per importo non inferiore a ventimila Euro.

Secondo il tribunale del riesame, le intercettazioni telefoniche e gli esiti delle osservazioni dirette ad opera delle forze dell’ordine, consentivano di attribuire all’indagato, dipendente della New Labor, un ruolo di supporto operativo e logistico della cosca, in funzione di intermediario fra S.G., succeduto al padre P. quale dipendente della New Labor con mansioni di responsabilità, e i generi del latitante T. (nonchè il fratello di uno di questi, P.S.), onde favorirne gli incontri, finalizzati anche alla consegna delle somme estorte ai D., senza che dalle telefonate risultasse la loro identità.

Il tribunale ha citato episodi del (OMISSIS), in cui contatti intercettati tra S. e l’indagato, nei quali costoro si davano appuntamento in un luogo prestabilito, erano seguiti da incontri avvenuti in realtà tra S. e i generi del boss, in occasione del primo dei quali un servizio di appostamento consentiva di vedere direttamente il passaggio di un plico avvolto in carta da giornale da S. a P. C., il quale, controllato poco dopo, risultava in possesso di venticinquemila Euro in contanti.

Un ulteriore episodio – la richiesta rivolta al S., nel marzo 2010, da parte dell’indagato, di bonificare sul proprio conto i corrispettivi, portati da assegni, dovuti al fratello C., frattanto arrestato, per i mesi di (OMISSIS) -, era interpretato nell’ordinanza come significativo del fatto che taluni dipendenti venivano retribuiti anche in assenza di prestazioni di lavoro, al solo scopo di compiacere la cosca.

Sempre sotto il profilo della gravità del quadro indiziario, la consapevolezza della partecipazione di F. era desunta a) dalla sua vicinanza a personaggi prossimi al vertice della cosca, b) dal suo coinvolgimento nella preparazione di incontri significativi del predominio esercitato dalla cosca sulla New Labor, c) dall’uso nelle telefonate di un linguaggio tendente ad accreditarlo come uno dei partecipanti ai successivi incontri con S., ai quali invece si presentavano i generi del T..

Il concorso nell’estorsione in danno di New Labor era fondato sul rilievo che l’attività intimidatoria si collocava in epoca nella quale egli aveva prestato il proprio supporto, essendo stata la prima tangente versata nel giugno 2009.

In ordine alle esigenze cautelari, era richiamata la presunzione di pericolosità sociale, non superata da elementi di segno contrario.

Ricorre personalmente F., con unica censura di violazione di legge e vizio di motivazione, articolata in due profili.

1) In ordine al reato associativo, si assume l’insussistenza dei gravi indizi in quanto dalla motivazione dell’ordinanza si evince che a porre in essere l’asserita attività estorsiva sarebbe stata non la cosca, ma alcune persone scollegate dal sodalizio, che avevano agito con il solo fine dell’estorsione.

2) In ordine alla partecipazione al reato associativo e a quello di cui all’art. 629 c.p., si deduce motivazione apparente per non essere stati considerati gli indizi "a discarico" rappresentati: a) dal fatto che i pentiti F. (già intraneo alla cosca De Stefano- Tegano) e F., nel rivelare quanto a loro conoscenza in ordine alla cosca Tegano e all’attività estorsiva in danno di New Labor, non avevano fatto il nome dell’indagato, nè lo avevano fatto D. e S. di New Labor; b) dalla circostanza che l’informativa di PG all’origine del procedimento, non ascrive a F. alcuna forma di aiuto alla latitanza di T.G..

Il vizio di motivazione è dedotto con particolare riferimento alla gravità degli indizi del dolo. Il tribunale ha trascurato di tener conto: a) della brevità dell’apporto del ricorrente; b) della possibile giustificazione alternativa dei suoi contatti con S., rappresentata dall’esistenza di rapporti di lavoro, e della conseguente mancata dimostrazione che, se anche avesse fatto da tramite per incontri tra S. e P.C., fosse consapevole dell’illiceità dei rapporti tra costoro, c) della mancata partecipazione di F. agli incontri ritenuti cruciali dal tribunale del riesame, d) del mancato uso da parte sua di un linguaggio criptico. Sulla vicenda degli assegni, il ricorrente evidenzia travisamento della prova del fatto essendo stato ignorato il contenuto delle buste paga (allegate al ricorso) da cui risulta che la somma dovuta al fratello per il mese di novembre 2009 – nel quale questi non aveva lavorato essendo stato arrestato il primo novembre – era rappresentata da voci (rateo ferie, rateo tredicesima ecc.) che non presuppongono la prestazione di lavoro, mentre le telefonate riportate nell’ordinanza sono di contenuto del tutto neutro, dimostrando solo che il ricorrente si era attivato presso S. per ottenere dai vertici della società che le somme dovute al fratello, che questi non avrebbe potuto riscuotere essendo detenuto, gli fossero bonificate sul conto corrente.

Si chiede quindi l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

1) La contestazione del raggiungimento della soglia di gravità indiziaria in ordine alla sussistenza del reato associativo -in luogo del quale ricorrerebbe al più concorso di persone in estorsione-, è generica, solo osservandosi da parte del ricorrente, che trascura le altre risultanze, che dal compendio motivazionale nulla risulterebbe collegato alla persona di T.G., mentre l’estorsione sarebbe da attribuire a persone, scollegate dalla cosca, il cui accordo criminoso sarebbe stato limitato alla realizzazione di quel reato. Non potrebbe infatti essere diversamente, dal momento che T.G. era, all’epoca dei fatti, latitante (sarebbe stato tratto in arresto il (OMISSIS)), con l’ovvia conseguenza che per lui operavano, in rappresentanza della cosca, i mariti delle sue figlie, C.M. e P.C. (nonchè il fratello di quest’ultimo, S.). Aspetto del tutto obliterato dal ricorrente, il quale, limitandosi ad osservare che, nei rapporti con la New Labor, avrebbe operato un gruppo scollegato dalla cosca, trascura che a capo di tale gruppo vi erano i generi proprio del boss latitante. Senza contare che le dichiarazioni dei pentiti F. e F.G. circa l’esistenza e l’azione estorsiva della cosca, sono richiamate al solo fine di evidenziare come costoro non avessero evocato la figura dell’indagato, senza metterle in dubbio sotto il profilo del perdurare dell’operatività della cosca stessa.

2) Quelli che nel ricorso sono definiti indizi a discarico, sono poi inidonei a scalfire la forza indiziaria degli elementi d’accusa evidenziati nell’ordinanza gravata. Invero è irrilevante la circostanza che nè i pentiti F. e F.G. (omonimo del ricorrente), nè i dirigenti della New Labor, D. e S., abbiano indicato il ricorrente come appartenente alla cosca e complice degli estorsori, potendo ciò essere spiegabile con il ruolo non di primo piano dell’indagato. Del pari irrilevante il rilievo che, nell’informativa di PG all’origine del procedimento, al F. non sia ascritta alcuna forma di aiuto alla latitanza del T., posto che, come correttamente ritenuto dal tribunale del riesame, dalle intercettazioni si evince chiaramente il suo ruolo di intermediario tra S.G., referente della cosca all’interno di New Labor, e i generi del boss latitante. Sotto il profilo dei gravi indizi del dolo, per quanto sia plausibile il rilievo che la vicenda degli assegni possa non nascondere aspetti di illiceità, nondimeno gli ulteriori rilievi del ricorrente sono privi dell’attitudine a sminuire il quadro della gravità indiziaria, che dunque regge alla prova di resistenza.

Infatti, a fronte della ineccepibile motivazione del tribunale circa la funzione dell’indagato, risultante dalle intercettazioni, di contatto telefonico degli incontri tra S., da un lato, C. e P. dall’altro -funzione svolta sfruttando la copertura dei rapporti di lavoro, usando un linguaggio criptico e simulando che agli incontri dovesse partecipare lui stesso-, appare del tutto recessivo l’elemento del carattere non prolungato nel tempo e discontinuo del ruolo dell’indagato, ai fini della valutazione della consapevolezza, a livello di gravità indiziaria, del supporto prestato alla cosca. D’altro canto l’esistenza di rapporti lavorativi con S., non è significativa di inconsapevolezza delle finalità illecite dell’intermediazione, posto che F. al telefono, come con inappuntabile logica argomentato al tribunale, si comporta come se fosse lui a dover incontrare S., coprendo in tal modo i veri interlocutori di quest’ultimo, cioè i generi del T.. Infatti F.G. parla in prima persona (in ciò essendo ravvisabile il linguaggio criptico ascrittogli dal tribunale del riesame), mentre erano poi i generi di T., come risulta dalle osservazioni delle forze dell’ordine, a presentarsi agli incontri, in uno dei quali avvenne la consegna di una tangente estorta ai D.. Tutt’altro che decisiva è poi la mancata partecipazione dell’indagato agli incontri ritenuti cruciali, essendo ciò in linea con il suo ruolo di favorire quegli incontri, ma non di livello tanto elevato da prendervi parte, spettando la funzione di collegamento tra i vertici della società e la cosca, a S., che l’aveva ereditata dal padre prematuramente scomparso.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 10-11-2011, n. 2014 Adempimento

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Svolgimento del processo

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 3.12.2008 G.I., premesso di essere dipendente del Ministero della Giustizia con la qualifica di agente di custodia e di espletare il proprio servizio presso il nucleo traduzioni e piantonamenti della polizia penitenziaria in forza presso la casa circondariale Petrusa di Agrigento; che mensilmente si occupa della traduzione dei detenuti in altre strutture site fuori dalla città e per tale attività ha diritto di percepire una indennità che si compone delle voci: rimborso pasti, indennità di missione, indennità di passivo prevista dall’art. 6 del D.P.R. 254/99; che ogni missione viene annotata in un foglio di viaggio ove sono indicati tutti i dati necessari per valutare il servizio, con allegate le note spese dei pasti consumati i cui costi sono anticipati dai singoli agenti; che ogni mese viene predisposto un quadro riepilogativo delle missioni effettuate nel mese di riferimento, quadro vidimato dal Direttore e trasmesso alla ragioneria per il pagamento; che copia di tale rendiconto mensile viene consegnato ad ogni dipendente interessato; che con gli emolumenti del mese successivo i costi delle missioni dovrebbero essere corrisposti agli Agenti; che l’Amministrazione non provvedeva al pagamento delle missioni dal marzo del 2008, di guisa che egli era creditore sino al mese di settembre 2008 della complessiva somma di Euro 2.484,91; tutto quanto sopra premesso, ha chiesto al Tribunale adito di ingiungere all’Amministrazione resistente il pagamento della somma di Euro 2.484,91, oltre interessi legali decorrenti dalle singole scadenze al saldo.

A seguito di richiesta di integrazione documentale effettuata dal Tribunale adito il ricorrente ha prodotto note in data 9.1.2009, 13.2.2009 e 23.2.2009.

Con decreto n. 167/2009 depositato il 20.3.2009 il Tribunale adito ha accolto in parte la domanda del ricorrente ed ingiunto all’Amministrazione resistente il pagamento della somma di Euro 2.234,85 oltre interessi legali decorrenti da ogni singola mensilità al saldo e spese legali.

Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione l’Amministrazione resistente, eccependo che analoga azione era stata intrapresa da diciotto dipendenti tutti in servizio presso la stessa sede; che con nota del 30.1.2009 il Ministero aveva rappresentato al ricorrente che il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Sicilia aveva preannunziato l’assegnazione alla Casa Circondariale di Agrigento dei fondi per l’ormai imminente pagamento delle spese di missione per l’anno 2008; che con nota del 7.2.2009 aveva informato il ricorrente che era in corso la necessaria attività di elaborazione dei dati e di calcolo per la formazione dei prospetti riepilogativi riguardanti il servizio di missione di cui trattasi, al fine di procedere alla preannunziata liquidazione delle spettanze economiche al personale avente diritto; che con ulteriore nota del 12.2.2009 aveva comunicato di avere provveduto ad impegnare i fondi necessari per l’imminente pagamento delle spettanze economiche; che con nota del 5.2.3009 aveva comunicato al difensore del ricorrente di avere emesso in pari data ordinativi di pagamento in favore di ciascuno dei dipendenti aventi diritto, inviando nota alla Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale di Agrigento; che, in particolare, per quanto riguarda il ricorrente, in data 5.3.2009 era stato emesso l’ordine di accreditamento n. 141 del capitolo 1671 del bilancio del Ministero della Giustizia; che il predetto ordinativo era pervenuto alla Banca d’Italia in data 9.3.2009; che quest’ultima in data 11.3.2009 aveva pagato la somma dovuta mediante accredito sul conto corrente bancario del ricorrente; che quest’ultimo, però, aveva omesso di rappresentare l’avvenuto pagamento nell’ambito del giudizio intrapreso; che il Tribunale adito, pur prendendo atto della nota dell’Amministrazione del 5.3.2009, aveva emesso il decreto ingiuntivo ritenendo non fornita la prova dell’avvenuto pagamento; che il ricorrente aveva quindi notificato all’Amministrazione unitamente al decreto apposita specifica in cui rappresentava di avere già ricevuto il pagamento e di volerlo imputare prima alle spese, poi agli interessi ed infine al residuo capitale; tutto quanto sopra eccepito, ha chiesto l’annullamento del decreto ingiuntivo per le seguenti ragioni: 1) difetto delle condizioni di ammissibilità del procedimento per ingiunzione (mancanza del requisito dell’esigibilità del credito); 2) inesistenza del credito azionato alla data di emissione del decreto ingiuntivo.

All’udienza del 12.10.2011 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione

Motivi della decisione

L’opposto, ricorrente sostanziale, ha agito per il pagamento della somma di 2.484,91, richiesta a titolo di rimborso pasti e pagamento delle indennità di missione e di passivo, quest’ultima prevista dall’art. 6 del D.P.R. 254/99, per i mesi da marzo a settembre del 2008.

L’opponente ha sostenuto il difetto del requisito dell’esigibilità del credito al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo ed in ogni caso la sua inesistenza (rectius estinzione), a tale momento, per intervenuto adempimento dell’obbligazione pecuniaria.

Occorre scrutinare per prima la seconda eccezione in quanto logicamente preliminare, dal momento che il suo eventuale accoglimento comporterebbe l’integrale accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso a fronte di un credito inesistente.

L’eccezione è infondata.

L’esistenza del credito – in disparte il profilo della sua esigibilità che più avanti si affronterà – deve essere vagliata non già al momento della emissione del decreto ingiuntivo ma a quello della proposizione del ricorso monitorio, poiché è quest’ultimo che segna l’inizio dell’azione giudiziale.

In altri termini quando il ricorrente ha proposto la domanda l’obbligazione pecuniaria non era ancora stata estinta mediante pagamento, intervenuto solo successivamente in pendenza del giudizio.

Rigettata la superiore eccezione, deve tuttavia essere parzialmente dichiarata cessata la materia del contendere, avendo il Ministero resistente provveduto al pagamento della somma capitale richiesta dal ricorrente successivamente alla proposizione del decreto ingiuntivo ed antecedentemente la sua emissione.

Resta da esaminare la domanda del creditore sostanziale di condanna dell’Amministrazione al pagamento degli interessi legali, il che involve l’esame dell’eccezione di difetto di esigibilità del credito azionato.

Sostiene la predetta Amministrazione che il credito del ricorrente sarebbe privo di tale requisito sino al momento della liquidazione, dal che conseguirebbe che non decorrerebbero gli interessi legali sino a quando l’Amministrazione non abbia compiuto tutte le relative operazioni di calcolo.

Ritiene il Collegio che siffatta tesi, la quale può astrattamente condurre ad una inesigibilità sine die, non possa essere condivisa, in quanto rimetterebbe al debitore la decisione sulla decorrenza del credito a fronte di una prestazione lavorativa già eseguita, in contrasto con il principio costituzionale di solidarietà sociale e cooperazione che informa anche i rapporti obbligatori e "che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge"(Cassazione Civile, Sez. III, 10/11/2010, n. 22819; Cass. Civ., Sez. I, 20 aprile 1994, n. 3775).

Se è vero, dunque, che nella normativa sulle indennità in esame e sul rimborso dei buoni pasto non si rinviene un termine ad quem cui ancorare l’esigibilità del credito indennitario e restitutorio dell’Amministrazione, ciò non autorizza a ritenere che tale termine possa essere fissato ad libitum dal creditore, di talché proprio in applicazione del predetto principio costituzionale di solidarietà sociale si impone una diversa soluzione ermeneutica maggiormente conforme ai canoni di correttezza e buona fede.

Osserva il Collegio che è incontroverso tra le parti che il calcolo delle spettanze economiche de quibus avvenga dietro consegna ogni mese, da parte del dipendente, di un quadro riepilogativo delle missioni effettuate nel corso dello stesso.

In difetto di espressa previsione ad hoc ritiene il Collegio che il procedimento di liquidazione delle predette spettanze debba concludersi nei successivi trenta giorni, ovvero al termine del mese successivo alla presentazione del quadro riepilogativo, in analogia (se non in diretta applicazione) dell’art. 2, comma II della L. 241/90 che fissa in via generale il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

E’ alla scadenza di detto termine che i crediti in parola devono considerarsi esigibili, sicché è da tale data che gli interessi legali cominciano a decorrere.

Alla luce delle considerazioni che precedono va dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere con conseguente revoca del provvedimento monitorio.

Va altresì dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione degli interessi legali sulle somme già corrisposte con la decorrenza di cui sopra, e per l’effetto va condannata l’Amministrazione resistente al pagamento degli interessi richiesti secondo la predetta decorrenza.

Le spese di lite possono essere compensate per 3/4 in ragione della non chiarezza del quadro normativo di riferimento (attesa la mancanza di una norma specifica regolatrice della materia) ed in considerazione dell’avvenuto pagamento nel corso del giudizio.

Per la restante parte le spese seguono la soccombenza dell’Amministrazione resistente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto,dichiara parzialmente cessata la materia del contendere e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.

Accerta il diritto del ricorrente alla percezione delle somme dovute a titolo di interessi legali secondo la decorrenza indicata in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente alla loro corresponsione secondo tale decorrenza.

Compensa per 3/4 le spese di lite; condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente la restante parte che liquida in Euro 300,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.