Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-01-2013) 26-06-2013, n. 27980

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Il difensore/procuratore speciale di B.G., parte civile costituita nel processo svoltosi dinanzi al Giudice di pace di Castrovillari a carico di A.C., imputato di ingiurie e minacce in danno del B., ricorre avverso la sentenza emessa all’esito di detto giudizio, in virtù della quale l’imputato è stato mandato assolto, con la formula "perchè il fatto non costituisce reato", ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2.

Il ricorrente si duole in particolare, deducendo erronea applicazione degli artt. 594 e 612 c.p., nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione, della circostanza che secondo il giudice di prime cure le deposizioni dei vari testimoni sarebbero state fra loro contrastanti, quando invece:

– gli assunti del B. erano stati riscontrati dalla teste Be.;

– il teste R. non aveva confermato la dinamica dei fatti come descritta in rubrica, ma al contempo risultava acquisito formalmente il verbale delle sommarie informazioni rese dal medesimo nel corso delle indagini preliminari (prodotto sull’accordo delle parti) in cui aveva invece sostenuto il contrario, ed era stato altresì appurato che medio tempore il R. era stato assunto in prova dall’ A. come lavoratore subordinato, aspetto non considerato dal Giudice di pace nel vagliare l’attendibilità del dichiarante;

– il teste S. aveva sì negato di avere udito frasi minacciose, ma pur sempre descrivendo il contesto del confronto verbale tra l’ A. e il B. come "non amichevole", e ricordando che il primo aveva apostrofato il secondo dandogli del cretino e dello stupido.

A quest’ultimo proposito, il ricorrente censura in ogni caso come frutto di erronea applicazione della legge penale la parte della motivazione della sentenza in cui viene ritenuto che quelle espressioni sarebbero da un lato "censurabili dal punto di vista comportamentale e nei rapporti sociali", ma al contempo non avrebbero rilevanza penale giacchè "nel caso di specie non sono di per sè idonee a offendere l’onore e il decoro": affermazioni in evidente antinomia l’una rispetto all’altra, e dunque indicative dell’illogicità delle argomentazioni adottate dal giudicante.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Nel corpo della motivazione adottata dal Giudice di pace di Castrovillari debbono infatti rinvenirsi carenze e profili di contraddittorietà rilevanti ai fini indicati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), atteso che:

– per quanto implicitamente evidenziato nel dare atto che tra i protagonisti della vicenda esisterebbero pregressi contenziosi in sede civile e penale, il giudicante non ha chiarito per quali ragioni, con riguardo allo specifico episodio che si sarebbe verificato il (OMISSIS), la parte civile non meriterebbe credibilità, dal momento che la ricostruzione offerta dal B. parrebbe pienamente riscontrata da almeno uno dei testimoni escussi (la Be., sulla cui attendibilità o meno non viene parimenti segnalato alcunchè);

– del teste R. si rappresenta un attuale rapporto di lavoro con l’ A. (mentre all’epoca del fatto sarebbe stato un dipendente del B.), ma non viene chiarito perchè tale circostanza, rapportata al rilievo che lo stesso R. appare aver mutato versione rispetto al contenuto delle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria, dovrebbe considerarsi indifferente sul giudizio di credibilità da formulare nei confronti del testimone medesimo;

– il S. avrebbe comunque confermato gli epiteti di "cretino" e "stupido" che l’ A. rivolse alla controparte, al di là di "non aver sentito frasi minacciose": non viene dunque argomentato in sentenza che il teste escluse che frasi di quest’ultimo genere vennero pronunciate, ma solo che egli non le percepì (al contrario della Be. e, almeno stando alle prime dichiarazioni comunque utilizzabili perchè oggetto di produzione concordata, del suddetto R.);

– si sostiene che gli epiteti appena ricordati costituirebbero "espressioni (…) censurabili dal punto di vista comportamentale e nei rapporti sociali", tuttavia prive di rilevanza penale "nel particolare caso di specie", giacchè "di per sè idonee a offendere l’onore e il decoro". Si tratta di argomenti in evidente, reciproca contraddizione, anche perchè la presunta inoffensività di quegli appellativi risulta oggetto di una affermazione puramente apodittica:

non si vede perchè, proprio nel caso concreto, dare del "cretino" sia solo manifestazione di inurbanità. La giurisprudenza di questa Corte, con riguardo all’uso della parola in questione (che del resto appare riportata anche nel capo di imputazione), ha avuto modo di affermare ad esempio che "non costituisce esercizio del diritto di critica politica, con effetto scriminante della condotta ingiuriosa, l’espressione che ecceda il limite della continenza, consistendo non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale della persona che, anche nel contesto di vivace polemica di un confronto politico, resta penalmente rilevante" (Cass., Sez. 5, n. 31096 del 04/03/2009, Spartà, Rv 244811); e non si vede perchè nei rapporti fra due soggetti in contenzioso per questioni debitorie dovrebbe intendersi sedimentata una sorta di sensibilizzazione ai termini offensivi, che perderebbero, per consuetudine, rilevanza penale, quando ciò va escluso addirittura in sede di dialettica politica, dove il ricorso ad espressioni "forti" è certamente da intendere più tollerato.

Si impongono pertanto, visto che il ricorso in esame risulta riguardare i soli effetti civili della sentenza impugnata, le determinazioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Annulla ai soli effetti civili la sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile, Sez. I, 5 Maggio 2010, n. 10899. Rebus sic stantibus: riflessioni sull’interpretazione del contratto e la presupposizione.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Il Comune di Rieti, nella qualità di successore degli Istituti Riuniti di Ricovero di Rieti nella cui amministrazione era compresa la Casa di Riposo M.P., adì il Tribunale di Rieti per chiedere la condanna del Comune di Pescorocchiano al pagamento della somma di L. 53.666.000 per la retta di degenza presso la detta casa di riposo del sig. S.E., maturata dal 1 gennaio 1988 fino al 12.6.93 e rimasta insoluta, alla cui corresponsione il Comune convenuto si era impegnato con la Casa di riposo in giusta Delib. Giunta 27 settembre 1986, n. 415.
L’ente convenuto si costituì e, per quel che ancora rileva in questa sede, eccepì nel merito di nulla dovere per essersi devoluto l’onere del pagamento al Comune di Rieti in quanto l’assistito, che concorreva al pagamento, aveva ivi trasferito la propria residenza anagrafica sin dal 12.11.87, il tutto in dipendenza del c.d. istituto di soccorso di cui alla L. n. 6972 del 1890.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 728/2000, respinse la domanda ritenendo risolto il contratto ai sensi dell’art. 1467 c.c., in forza della presupposizione, ravvisata nel presupposto della delibera di giunta che aveva disposto il ricovero del S. che questi fosse residente nel Comune di Pescorocchiano, ben noto all’altro contraente, perciò al Comune di Rieti che era subentrato alla casa di riposo.
Gravata dai rispettivi appelli delle parti, la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza n. 3476 depositata il 26 luglio 2004. Avverso questa decisione il Comune di Rieti ha proposto il presente ricorso per cassazione in base a tre mezzi ulteriormente illustrati con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
L’intimato non ha spiegato difesa.
Motivi della decisione
Col primo motivo il Comune di Rieti, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., ascrive alla Corte territoriale errore consistito nell’aver escluso il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il primo giudice, e d’aver per l’effetto confermato la rilevabilità d’ufficio della risoluzione sulla base della presupposizione, che concreta invece eccezione in senso stretto, in quanto tale rimessa alla parte interessata. Soggiunge che il Comune di Pescorocchiano non aveva sollevato siffatta eccezione, ma aveva invocato il c.d. domicilio di soccorso per accreditare la propria tesi, secondo cui il Comune di Rieti era ad esso succeduto nell’obbligo di pagare la retta di degenza alla data in cui il ricoverato aveva ivi trasferito la propria residenza. La qualificazione di tale deduzione in termini d’eccezione di risoluzione è perciò errata.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale, ribadita la natura contrattuale dell’obbligazione, ha negato il vizio di ultrapetizione, denunciato dal Comune di Rieti sull’assunto che controparte non aveva formulato nè eccezione, da intendersi in senso stretto, nè domanda di risoluzione del contratto. Ha sostenuto che le parti, pur in mancanza d’espresso riferimento, avevano tenuto presente nella formazione del loro consenso, in modo da costituire presupposto ad esse comune, il fatto che il S. fosse residente nel Comune di Pescorocchiano.
Venuta meno tale condizione, l’accordo si era risolto.
Ciò premesso, è evidente che, ricostruita la vicenda fattuale sulla scorta delle circostanze narrate dalle parti e sostanzialmente coincidenti, i giudici di merito hanno interpretato il dato nel senso che la sua deduzione avesse introdotto eccezione dell’ente convenuto, che hanno quindi ricondotto, in jure, al paradigma della presupposizione. In questa cornice l’assunto non si presta a critica poichè, l’indagine diretta a stabilire se la situazione esaminata sia stata dai contraenti, nella formulazione del consenso, tenuta presente secondo il delineato schema della "presupposizione" si esaurisce sul piano propriamente interpretativo del contratto e costituisce, pertanto, una valutazione di fatto riservata al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sia immune da vizi logici e giuridici.
La sintesi conclusiva che nella specie i giudici d’appello ne hanno tratto non è perciò fondata sull’assunzione officiosa al thema disputandum di un’eccezione rimessa esclusivamente al potere dispositivo della parte interessata, bensì sull’interpretazione di una circostanza di fatto, ritualmente introdotta nelle difese di parte convenuta, sulla quale, formatosi regolarmente il contraddittorio, parte attrice ha potuto interloquire, spiegando a riguardo ogni opportuna replica. In ragione di ciò non hanno senso i richiami al rilievo non officioso della presupposizione, indiscutibile e certamente condivisibile – per tutte Cass. nn. 2108/2000, 6631/2006. L’approdo si fonda sulla qualificazione giuridica, ritenuta corretta in linea di stretto diritto, di un fatto acquisito al processo nella corretta dialettica tra domanda ed eccezione; è pertanto immune dal vizio denunciato.
Col secondo motivo, che denuncia violazione dell’istituto della presupposizione e correlato vizio di motivazione sul punto, il ricorrente illustra la costruzione dogmatica dell’istituto controverso e le finalità tese all’equilibrio patrimoniale che ne legittimano l’operatività nell’ambito del rapporto contrattuale, e, anche con riferimenti a precedenti di questa Corte, ne richiama il tratto indefettibile, rappresentato dalla comune consapevolezza dell’evento supposto. Deduce difetto di motivazione a tal riguardo, osservando che il giudice d’appello non avrebbe chiarito per quale ragione la casa di cura M.P. fosse consapevole che la residenza del S. costituisse presupposto di validità ed efficacia del negozio per il Comune di Pescorocchiano ed ha attribuito rilievo al fatto che il Comune di Rieti pagò la retta di degenza in concomitanza col cambio di residenza del S., senza nulla eccepire.
Anche questo motivo è infondato.
La decisione impugnata ha sottolineato il fatto che per circa sei anni il Comune di Rieti ha sostenuto i costi della degenza, senza nulla obiettare. Seppur con scarna motivazione, la Corte territoriale ha recuperato e valorizzato, applicandolo correttamente, l’antico istituto del domicilio di soccorso, operante ratione temporis, che, introdotto dalla L. 17 luglio 1809, n. 6972, ed ormai abrogato dalla L. 8 novembre 2000, n. 328, art. 30, regolava le spese per l’assistenza ed il ricovero dei meno abbienti, individuando i Comuni aventi "l’obbligo di provvedere al ricovero stabile presso strutture residenziali dei soggetti in grave disagio" in quelli entro il cui territorio si trovava il domicilio della persona bisognosa d’assistenza. L’art. 72 della legge citata prevedeva che il domicilio di soccorso si acquistava se il povero avesse dimorato in un Comune per più di cinque anni e si perdeva con l’acquisto di altro domicilio di soccorso.
Tale ultima condizione, accertata in causa in senso incontrovertibile per aver il S. spostato la propria residenza nel Comune di Rieti dal 1 gennaio 1988, ha svolto nell’individuazione dell’ente tenuto all’adempimento dell’obbligo di provvedere al regolamento economico il ruolo decisivo che in sostanza è tipico proprio della presupposizione, dovendo suddetta condicio juris, per sua stessa natura, ritenersi a conoscenza delle parti contraenti. La residenza del soggetto in stato di bisogno, parametro legale d’individuazione dell’ente tenuto all’onere del pagamento della retta di degenza, non poteva essere ignorata dal Comune di Pescorocchiano, all’epoca in cui si assunse l’obbligo di sostenere le spese del ricovero del suo cittadino presso la casa di cura, anzi ne rappresentò il presupposto indefettibile, nè tanto meno era sconosciuta dal Comune di Rieti, ed ha perciò assunto valore dirimente.
In questa chiave, la decisione impugnata non necessitava di ulteriore o meglio argomentato tessuto motivazionale. Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1467 c.c., e lamenta che la ravvisata presupposizione non giustifica l’automatica risoluzione del contratto, erroneamente pronunciata dalla Corte territoriale che avrebbe omesso di delibare sulla sussistenza di tale requisito.
Anche questo motivo devesi dichiarare infondato.
La Corte territoriale non ha trascurato di prendere in esame il profilo funzionale del rapporto, e proprio in questa prospettiva ha correttamente considerato, in linea di diritto, che il venir meno del presupposto fondante l’obbligazione assunta dal Comune di Pescorocchiano configurava una causa di scioglimento del rapporto obbligatorio, attesa l’impossibilità della sua prosecuzione.
La presupposizione, o meglio la condizione non svolta ma tenuta presente dagli originari contraenti, per la quale il contratto ebbe a fondarsi sulla base dell’indicata "situazione di fatto" assurta a presupposto della volontà negoziale, ove venga a mancare comporta appunto la caducazione del contratto stesso.
Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto.
Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese in assenza d’attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-01-2011, n. 2211 mposta reddito persone fisiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – A.P.M. impugnava la cartella esattoriale, relativa ad IRPEF del 1994, e notificata il 26 settembre 2001, con cui veniva intimato il pagamento, con sanzioni e interessi, di quanto dovuto e non versato in base alla dichiarazione dei redditi a suo tempo regolarmente presentata.

1.1 – La Commissione tributaria provinciale di Torino accoglieva il ricorso.

1.2 – Proponeva appello l’ufficio e, nelle more del giudizio di secondo grado, il contribuente presentava domanda di definizione della lite, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, in relazione alla quale l’Ufficio emanava provvedimento di diniego, contestato dal l’ A..

1.3 – La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la decisione indicata in epigrafe, affermava l’illegittimità del citato diniego.

1.4 Con ricorso tempestivamente notificato l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, affidato a due motivi, chiedendo, quindi, la cassazione del provvedimento impugnato. Resiste con controricorso l’ A..

Motivi della decisione

2. – Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia a violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, nonchè vizio di motivazione, in relazione a all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per avere la Commissione tributaria regionale qualificato come atto impositivo la cartella di pagamento che, con riferimento al caso in esame, aveva natura di atto meramente liquidatorio.

2.1 – Con il secondo motivo la sentenza viene censurata sotto il profilo della violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la Commissione tributaria regionale, senza fornire alcuna motivazione al riguardo, rigettato l’appello dell’Ufficio.

2.2 – Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha invero già precisato (Cass., 30 aprile 2010, n. 10588; Cass., 16 aprile 2010, n. 9140; Cass. 2 luglio 2009, n. 15548), adottando una soluzione che il Collegio pienamente condivide, che alla cartella di pagamento va negata natura di atto impositivo autonomo, direttamente impugnabile come tale, allorchè essa faccia seguito ad un avviso di accertamento.

Al contrario, quando la cartella stessa, come nel caso scrutinato, costituisca l’unico atto che consente al contribuente di mettere in discussione la debenza del tributo, l’atto deve essere qualificato, a prescindere dalla sua formale definizione, come atto di imposizione.

Nel caso in questione, risponde al vero che la cartella ha ad oggetto la liquidazione di imposte calcolate sui dati forniti dallo steso contribuente, in forza di una procedura che difetta della natura di accertamento, ma è altrettanto vero che la cartella è l’unico atto che rende nota al contribuente la pretesa fiscale.

Ne consegue che il contribuente deve necessariamente impugnarla ove intenda contestare l’ingiunzione del fisco, e che ciò può fare non solo denunziando vizi propri della cartella o della notifica della stessa, ma anche per questioni che attengono all’esercizio del diritto da parte dell’Ufficio ad esempio per violazione dei termini di decadenza) o direttamente al merito della pretesa (ad esempio, eccependo di avere già pagato o di avere errato nella dichiarazione). Ciò comporta che la cartella non preceduta da altro atto autonomamente impugnabile ha natura di per sè necessariamente impositiva, a prescindere dall’attività che documenta, con l’effetto che la controversia che su di essa sorge rientra tra quelle indicate nella citata L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. a), il quale significativamente riferisce la nozione di lite fiscale pendente, per il quale ammette il condono, non solo alle controversie aventi ad oggetto avvisi di accertamento, ma anche a quelle su cui si discute di "ogni altro atto di imposizione". 2.3 – Il secondo motivo, con il quale si prospettano questioni inerenti al rigetto dell’appello dell’Ufficio, contenuto esclusivamente nel dispositivo della decisione impugnata, è evidentemente inammissibile, avuto riguardo alla natura assorbente del rilievo inerente alla legittimità del ricorso, da parte del contribuente, alla L. n. 289 del 2002, art. 16. 3. Ricorrono giusti motivi, essendosi l’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato consolidato in seguito alla proposizione del ricorso, per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-02-2011, n. 4205 Manutenzione di strade e responsabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

H.L. conveniva dinanzi al Giudice di Pace la Provincia Autonoma di Bolzano chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura investita da massi staccatisi dalla parete rocciosa sovrastante la strada che lui stava percorrendo.

La convenuta chiedeva che venisse dichiarata la responsabilità esclusiva o concorrente dell’attore.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda attrice condannando la convenuta al risarcimento del danno.

Proponeva appello la Provincia Autonoma di Bolzano.

L’attore chiedeva il rigetto del gravame.

Il Tribunale, in riforma dell’impugnata sentenza, respingeva la domanda promossa da H.L. nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano.

Proponeva ricorso per cassazione H.L. con due motivi.

Resisteva la Provincia autonoma di Bolzano.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3".

Il motivo si articola in due censure.

Con una prima censura il ricorrente denuncia che il Tribunale di Bolzano ha accolto l’appello proposto dalla convenuta Provincia in virtù di un fatto non risultante dagli atti di causa e comunque inesistente: il fatto cioè che i massi si siano staccati a distanza dalla sede stradale, da una parte della ripa la cui manutenzione non toccava alla Provincia.

La censura è inammissibile.

Il travisamento dei fatti, da parte del giudice di appello non può infatti costituire motivo di ricorso per Cassazione poichè, risolvendosi nell’inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass., 9.1.2007, n. 213).

Con altra censura parte ricorrente denuncia che il giudice di merito ha fondato la sua decisione su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti in giudizio dalle parti, ossia su fatti estranei alla materia del contendere, mentre avrebbe dovuto circoscrivere la propria decisione entro i limiti dei fatti originariamente prospettati dalle parti stesse.

Neanche tale censura non può essere accolta.

La dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. non determina infatti un vizio della sentenza per violazione di legge (art. 360, n. 3) nè per difetto di motivazione (art. 360, n. 5). Semmai, ove la detta censura fosse fondata, la sentenza sarebbe nulla ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Con il secondo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 epe in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5".

Sostiene parte ricorrente che la non appartenenza della zona alla sfera di vigilanza della Provincia Autonoma di Bolzano costituisce un giudizio di fatto, privo di ogni riscontro sul piano delle risultanze processuali e che la sentenza è erroneamente motivata proprio perchè tale circostanza, non risultante dagli atti, è l’unico argomento sul quale essa si fonda.

Il motivo è inammissibile perchè la denuncia di un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, ma di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

(Cass., 3.8.2007, n. 17057).

Si deve altresì osservare che la asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., relativo al principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, non determina un vizio della sentenza per difetto di motivazione (art. 360, n. 5), bensì un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

In ogni caso la motivazione de qua è congrua e priva di vizi logici o giuridici.

Si deve infine osservare che entrambe le circostanze censurate nel ricorso attengono ad apprezzamenti di fatto dei giudici di merito che, proprio in quanto congruamente motivati, non appaiono censurabili in sede di legittimità.

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, mentre, tenuto conto della particolarità della fattispecie, si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le pese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.