Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 10-02-2011, n. 5078 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Brescia in data 27 aprile 2010 pronunziava ordinanza con la quale accoglieva l’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del G.I.P. della stessa città che aveva disposto la restituzione a D.R., indagato in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), dell’autovettura con targa (OMISSIS), oggetto di provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. in data 9 marzo 2010. Il tribunale disponeva pertanto il ripristino del sequestro preventivo della predetta autovettura.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso in cassazione D.R. a mezzo del suo difensore che concludeva per l’annullamento dello stesso, con ogni conseguenza di legge.
Motivi della decisione

Il ricorrente censurava il provvedimento impugnato per violazione di legge ( art. 606 c.p.p., lett. b)) in relazione all’art. 186 C.d.S. e all’art. 240 c.p.. Rilevava il D. che l’autovettura sopra indicata non era di sua proprietà, bensì di proprietà della società di leasing-Intesa Leasing S.P.A., pertanto di soggetto completamente estraneo al reato. L’ordinanza impugnata sarebbe stata emessa, quindi, in violazione dell’art. 186 C.d.S., con riferimento al disposto dell’art. 240 c.p., in quanto il veicolo in oggetto non sarebbe sottoponibile al sequestro preventivo al fine della successiva confisca. Il proposto ricorso è infondato.

Il provvedimento impugnato ha infatti evidenziato che il D. è indagato in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S.,comma 2, lett. c), reato che comporta l’obbligatorietà della confisca e, quindi, l’obbligatorietà del vincolo cautelare, la cui funzione è appunto quella di assicurare la disponibilità del bene in funzione della successiva confisca e che il sequestro dell’autovettura di cui sopra è stato effettuato ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 1. Trattasi di sequestro preventivo, reso necessario dalla circostanza che vi era pericolo che la libera disponibilità dell’autovettura in oggetto potesse agevolare la commissione di altri reati dello stesso tipo.

Tanto premesso si osserva che nessuna rilevanza, ai fini del provvedimento di sequestro preventivo, come ben evidenziato dal Tribunale del riesame, ha la circostanza che l’autovettura in questione sia di proprietà della società Intesa Leasing S.P.A. e sia stata utilizzata dall’odierno ricorrente in forza di un contratto di leasing. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, citata anche nel provvedimento impugnato (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 4, Sent. n. 10688 dell’11.02.2010, Rv. 246505), è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un veicolo il cui conducente, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di "leasing". Nell’affermare tale principio la Corte ha chiarito che la società di leasing, per riottenere la materiale disponibilità del veicolo, deve dimostrare che il contratto è cessato e che, conseguentemente, è sorto il suo diritto alla restituzione. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-01-2011) 25-02-2011, n. 7522

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con nota 22/12/10 il Ministero della Giustizia trasmetteva a questa Corte richiesta di assistenza giudiziaria internazionale formulata dall’Autorità giudiziaria albanese (la Procura del Distretto di Tirana) in procedimento penale per contrabbando di merci riguardante la società "Fricold sh.p.k." di (OMISSIS). Ipotizzata una consistente evasione fiscale relativa a merci fatturate dalle ditte italiane Corsaro & Lisco Ferroproflli Spa di (OMISSIS) e Frimer Commerciale Srl di (OMISSIS).

L’attività istruttoria richiesta all’autorità italiana era di acquisire i documenti utili all’inchiesta presso la dogana di Bari e di sentire come persone informate sui fatti gli amministratori o legali rappresentanti delle ditte fornitrici.

All’udienza camerale di discussione il PG presso la S.C. chiedeva trasmettersi gli atti per competenza alla Corte di Appello di Milano.

In materia di rogatorie dall’estero la S.C. interviene quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di Corte di Appello ( art. 724 c.p.p., comma 1 bis). Nella specie la competenza va attribuita alla Corte di Appello di Bari, nel cui distretto si trova una delle ditte interessate dall’indagine e la stessa dogana attraverso cui sono transitate le merci.
P.Q.M.

determina la competenza della Corte di Appello di Bari, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministero della Giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 09-03-2011, n. 2158 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che l’avv. Maddalena Aldegheri ha chiesto, con nota depositata in udienza dall’avv. Ester Ermondi (in qualità di patrocinatore delegato), un rinvio della trattazione della causa così da poter formalizzare la rinuncia al mandato defensionale nel ricorso in esame e dare la possibilità alla ricorrente di indicare un nuovo difensore;

– che la richiesta di rinvio non può essere accolta in quanto, in disparte il fatto che la rinuncia al mandato non impedisce la trattazione della controversia ( art. 85 del codice di procedura civile), la ricorrente, come risulta dalla procura a suo tempo sottoscritta, è altresì difesa dall’avv. Amedeo Tonachella che, invece, seppure avvisato nei termini di legge, non ha rappresentato analoga esigenza dell’avv. Aldegheri;

– che, alla luce di quanto sopra, non è ipotizzabile un vulnus alle esigenze di difesa della parte ricorrente tale da giustificare un rinvio della trattazione della controversia;

– che, ciò premesso e passando all’esame della vicenda contenziosa, la parte ricorrente, con il presente ricorso, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

– che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta agli interessati nel mese di ottobre 1999;

– che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dal difensore presente all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con l’impugnativa in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare richiesto all’interessato, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;

– che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez Seconda Ter, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-06-2011, n. 13387 Responsabilità aggravata Sentenza secondo equità

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rso.
Svolgimento del processo

Con decreto ingiuntivo n. 252/1998 il Giudice di Pace di Trani, su richiesta della società Simone Mauro Michele s.a.s., ingiungeva a P.S. di pagare la somma di L. 700.000; l’ingiunto proponeva opposizione al decreto ingiuntivo chiedendone la revoca con la condanna dell’attore al risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Con sentenza n. 156/2000 il Giudice di Pace rigettava l’opposizione. il P. proponeva appello davanti al Tribunale di Trani;

resisteva la società appellata eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello in quanto proposto contro sentenza inappellabile perchè pronunciata ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2 e, nel merito contestava la fondatezza del gravame. Il Tribunale di Trani, decidendo quale giudice di appello con sentenza 4/10/2005 accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo ritenendo:

che l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello fosse infondata in quanto il valore della causa era superiore a L. 2.000.000 considerando che si controverteva di un saldo di L. 700.000 su una fattura di vendita di L. 2.136.649 e in quanto era stata introdotta in primo grado domanda riconvenzionale di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. di valore indeterminato;

– che nel merito il credito vantato dall’attrice era stato saldato e comunque era prescritto perchè La vendita che aveva dato origine al credito era avvenuta nel Maggio 1996 e la venditrice non aveva formulato richieste di pagamento nel termine annuale previsto dall’art. 2955 c.c., n. 5.

La società Simone Mauro Michele s.a.s. propone ricorso per cassazione fondato su due motivi. Resiste con controricorso P. S..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2, rileva che il giudice di appello ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di inappellabilità della sentenza pronunciata secondo equità ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2 sulla base di due ragioni che, invece, non comportavano l’esclusione della controversia dall’ambito dei giudizi secondo equità con la conseguente inappellabilità della sentenza. Il motivo è fondato: il giudice di appello ha erroneamente applicato l’art. 113 c.p.c., ritenendo che:

la sentenza non fosse pronunciata secondo equità perchè, contrariamente a quanto affermato in sentenza, 1 valore della causa non era eccedente L. due milioni (Euro 1032,91 con riferimento all’importo stabilito prima della modifica di cui al D.M. n. 18 del 2003), ciò risultando "per tabulas" dall’importo richiesto con decreto ingiuntivo e dall’importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto.

Gli argomenti addotti per negare tale evidenza documentale sono, come giustamente rilevato dalla società ricorrente, totalmente privi di fondamento in quanto:

– la domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c. attiene, propriamente ed esclusivamente, al profilo del regolamento delle spese processuali e non incide, quindi, sul valore della controversia che resta perciò contenuto nel limite di valore entro il quale il G. d. P. decide (ex art. 113 c.p.c.) secondo equità, con conseguente diretta ricorribilità, appunto, delle correlative decisioni, direttamente in Cassazione (Cass. n. 4849/1999; Cass. 3.U. n. 23726/2007);

– la circostanza che il valore della fattura fosse di importo superiore a L. due milioni è del tutto irrilevante al fine di incidere sul valore della controversia, posto che ai sensi dell’art. 10 c.p.c. il valore della causa si determina dalla domanda; il residuo credito di cui alla fattura era pacificamente saldato e quindi non era mai stato posto in discussione nel processo e, quand’anche l’esistenza dell’intero rapporto obbligatorio dovesse avere costituito la premessa logico-giuridica della decisione, non per questo avrebbe potuto disapplicarsi il criterio di cui all’art. 12 c.p.c. per il quale il valore della causa si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione (cfr. Cass. n. 8958/1998), posto che tale criterio subisce deroga nella sola ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all’esistenza ed alla validità dell’intero rapporto (Cass. n. 70Sb/2005). Ne consegue che l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 339 u.c. c.p.c. nel testo (applicabile ratione temporis) precedente la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006. Resta assorbito Il secondo motivo di ricorso relativo alla ritenuta prescrizione del diritto di credito.

2. Il ricorso merita, quindi, accoglimento e la sentenza di appello deve essere cassata senza rinvio e, decidendosi nel merito, si deve dichiarare inammissibile l’appello e condannare l’appellante e odierno intimato P.S., in quanto soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di appello e alle di questo giudizio dr cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE in accoglimento del ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello e condanna l’appellante P.S. a pagare alla società Simone Mauro Michele s.a.s. le spese del giudizio di appello che liquida in Euro 1.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Condanna l’intimato P.S. a pagare alla ricorrente le spese di questo giudizio di Cassazione che liquida in Euro 500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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