Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 05-07-2011, n. 14656 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Ca.Ma. ed altri dipendenti di Università degli Studi e di Agenzie fiscali, indicati in epigrafe, proponevano ricorso al T.A.R. del Lazio per l’annullamento del silenzio-rifiuto o silenzio- inadempimento formatosi per l’effetto del decorso del termine assegnato a provvedere a mezzo di atto stragiudiziale di significazione e diffida del 27 giugno 2008, nonchè per l’accertamento e la declaratoria dell’interesse legittimo dei ricorrenti a veder adottato a cura delle intimate amministrazioni il decreto di equiparazione con le corrispondenti qualifiche funzionali valevoli per il personale afferente al Comparto Ministeri – "quale atto prodromico" all’istituzione della separata Area della vice dirigenza, così come normativamente previsto con decorrenza economica e giuridica dall’entrata in vigore della legge istitutiva ( L. 15 luglio 2002, n. 145) ovvero – in via gradata – dalla formale sottoscrizione del c.c.n.l. per il comparto Ministeri valevole per il quadriennio 2006-2009.

I ricorrenti, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17 bis, comma 1, come introdotto dalla L. 15 luglio del 2002, n. 145, art. 7, comma 3, fondavano la loro pretesa sulla circostanza che l’istituzione di una specifica area per le professionalità più elevate nella pubblica amministrazione sarebbe contemplata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17 bis, introdotto dalla L. n. 145 del 2002, con una disposizione avente efficacia immediatamente precettiva e cogente nei confronti della contrattazione collettiva.

Le Amministrazioni intimate (il Ministero per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione e Ministero dell’economia e finanze), secondo la prospettazione dei ricorrenti, avrebbero omesso di istituire la separata area della vice dirigenza rimanendo inerti a seguito della notificazione di apposito "atto di significazione e diffida" del 27 giugno 2008 e non adottando – così come previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17 bis, comma 2, – il decreto di equiparazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni – diverse da quelle che fanno parte del comparto Ministeri – con le posizioni C2 e C3 di quest’ultimo comparto.

Si costituivano le amministrazioni in epigrafe eccependo l’inammissibilità sotto vari profili (tra cui il difetto di giurisdizione) e, comunque, l’infondatezza del ricorso.

2. Con la sentenza n. 5340 del 6-29 maggio 2009 il T.A.R. del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.

3. Avverso la suddetta sentenza gli originari ricorrenti proponevano appello.

Si costituivano le amministrazioni appellate ribadendo le eccezioni di inammissibilità e di infondatezza del ricorso.

Con la sentenza n. 8928 del 17 novembre-29 dicembre 2009 il Consiglio di Stato confermava la decisione di primo grado precisando che – alla luce della norma interpretativa intervenuta nelle more (L. 4 marzo 2009, n. 159, art. 8) – la disciplina della vice-dirigenza era di esclusiva pertinenza della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento; ciò che confermava il difetto di giurisdizione già dichiarato dal TAR..

4. Avverso questa pronuncia ricorrono per cassazione Ca.

M. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe.

Resistono con controricorso le pubbliche amministrazioni intimate.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17 bis, come introdotto dalla L. n. 145 del 2002, art. 3, comma 7, deducono che il legislatore, nell’istituire l’area della vicedirigenza, ha previsto un procedimento bifasico: una prima fase caratterizzata dalla necessità dell’emanazione di provvedimenti di natura amministrativa (decreto di equiparazione e atto di indirizzo) ed una seconda fase demandata alla contrattazione collettiva.

Erroneamente – secondo i ricorrenti – i giudici amministrativi avrebbero svalutato il rilievo della prima fase con la conseguenza di ritenere la giurisdizione del giudice ordinario in ragione della generale previsione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 3. In realtà non sono ravvisabili posizioni di diritto soggettivo; ma la mancata emanazione del provvedimento autoritativo-organizzativo da parte dei Ministeri intimati consente – secondo i ricorrenti – la proposizione del ricorso davanti al giudice amministrativo.

2. Il ricorso è infondato.

3. Deve premettersi che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 17 bis, introdotto dalla L. 15 luglio 2002, n. 145, art. 7, comma 3, poi novellato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art. 14 octies, conv. con mod., in L. 17 agosto 2005, n. 168, ha contemplato l’area della "vice- dirigenza". In particolare ha previsto che la contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l’istituzione di un’apposita "separata" area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche 8^ e 9^ del precedente ordinamento; previsione questa estesa, nei limiti della compatibilità, al personale dipendente dalle altre amministrazioni soggette alla disciplina dettata dal cit. D.lgs. n. 165 del 2001 con riferimento a posizioni "equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri".

Ha stabilito poi l’art. 11 bis, comma 2, che per questo personale, ove dipendente da amministrazioni centrali statali e non già da regioni o enti locali (per il quale ultimo invece operano i criteri di adeguamento stabiliti dal successivo art. 27) l’equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Successivamente per l’interpretazione autentica dell’art. 17 bis è intervenuto la L. 4 marzo 2009, n. 15, art. 8, che ha previsto che l’art. 17 bis si interpreta nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, la quale ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Ed ha aggiunto che il personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 17 bis può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell’avvenuta costituzione di quest’ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento.

4. Orbene, l’art. 17-6/5 – nel prefigurare una nuova qualifica dei dipendenti pubblici – quella di "vice dirigente" – ne ha demandato "la disciplina dell’istituzione", e quindi innanzi tutto l’istituzione, alla contrattazione collettiva, in piena sintonia con il riparto delle fonti di disciplina del rapporto quale definito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, che assegna appunto in generale alla contrattazione collettiva la regolamentazione del rapporto lasciando agli atti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi generali fissati da disposizioni di legge, solo la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l’individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e dei modi di conferimento della titolarità dei medesimi, la determinazione delle dotazioni organiche complessive.

La tecnica normativa esibita dall’art. 17 bis è solo in parte simile a quella della L. n. 190 del 1985 che all’epoca parimenti introdusse, nell’area del lavoro di diritto privato, una nuova qualifica – quella del "quadro" – comparabile a quella della vicedirigenza nel lavoro pubblico contrattualizzato.

Però, mentre la L. n. 190 del 1985, art. 1 definiva, al comma 1, la nuova qualifica dei quadri come costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgevano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa e demandava alla contrattazione collettiva i requisiti di appartenenza, l’art. 17 bis non ha dato una definizione, quand’anche in termini generali, della qualifica, ma si è limitato a prescrivere requisiti minimi di appartenenza, quale limite legale per la futura contrattazione collettiva che tale qualifica abbia a prevedere.

Si tratta quindi, in sostanza, di una disciplina che, nell’immediato, non era autoapplicativa perchè presupponeva la prevista istituzione della categoria da parte della contrattazione collettiva; una disciplina quindi proiettata nel futuro, salvo che per un aspetto:

l’ultimo periodo dell’art. 17 bis ha previsto che i dirigenti possano delegare ai vice dirigenti parte delle competenze dell’art. 17. In questa parte la norma contiene già un nucleo minimale della nuova qualifica; ma, al di là di questa ipotesi, occorre l’istituzione della qualifica da parte della contrattazione collettiva.

Il ruolo determinante della contrattazione collettiva è poi confermato dalla disposizione di interpretazione autentica della L. 4 marzo 2009, n. 159, art. 8, che ha previsto che "il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 17 bis e successive modificazioni, sì interpreta nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell’avvenuta costituzione di quest’ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento".

Il carattere "esclusivo" dell’investitura della contrattazione collettiva- quella del comparto di riferimento e non già una contrattazione separata per tale area categoriale -vale a sottolineare come è a quest’ultima che è demandata l’introduzione e la disciplina di questa categoria prossima alla dirigenza.

5. L’art. 17 bis cit. ha poi dettato, nel suo secondo comma, una disposizione speciale per il personale diverso da quello del comparto dei Ministeri.

Per i dipendenti delle altre amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, escluse le Regioni e gli enti locali, l’art. 17 bis prevedeva sì la stessa norma – ossia la prefigurazione dell’istituzione di una nuova categoria di dipendenti (i vice dirigenti) con gli stessi requisiti – ma con una particolarità: in mancanza di posizioni C2 e C3, il requisito di appartenenza alla nuova qualifica era costituito da posizioni "equivalenti".

La nozione di equivalenza ha già di per sè un contenuto normativo di clausola generale, peraltro ben noto proprio in materia di qualifiche; nozione sulla quale spesso è stata chiamata a pronunciarsi la giurisprudenza, in tema, ad es., di mobilità verticale tra qualifiche e mansioni, appunto, "equivalenti" (cfr. ex plurimis Cass., sez. un., 24 novembre 2006, n. 25033).

Non di meno l’art. 17 bis nella sua originaria formulazione conteneva una prescrizione singolare perchè demandava la nozione di equivalenza ad un decreto del Ministro della funzione pubblica.

Apparentemente quindi, a fronte della devoluzione alla contrattazione collettiva della istituzione e della disciplina della nuova qualifica di vice dirigente nel comparto dei Ministeri e delle altre amministrazioni pubbliche suddette, c’era un aspetto molto particolare – l’equivalenza alle posizioni C2 e C3 delle posizioni lavorative delle amministrazioni pubbliche diverse dai ministeri – che sembrava rimesso invece ad una normativa regolamentare, e quindi subprimaria, costituita del decreto ministeriale suddetto, in contraddizione – o comunque non in sintonia – con il riparto di fonti previsto in via generale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2;

disposizione alla stregua della quale questo aspetto della equivalenza di qualifiche e mansioni non poteva che essere disciplinato dalla contrattazione collettiva.

E’ vero che l’art. 2 suddetto, pur regolamentando le fonti di disciplina del rapporto di lavoro pubblico, rimane comunque una norma primaria priva di rango costituzionale e quindi inidonea a condizionare la legittimità di norme equiordinate successive, quale è l’art. 17 bis che quindi, in deroga all’art. 2, avrebbe potuto restituire all’area della legge ciò che prima apparteneva all’area della contrattazione collettiva. Non di meno esigenze di interpretazione sistematica impongono di leggere l’art. 17 bis in parte qua in termini di conformità – e non già di deroga – all’art. 2 cit.; lettura questa che poi è confermata – anzi prescritta – dalla successiva disposizione di intepretazione autentica (l’art. 8 cit.) che rimette "esclusivamente" alla contrattazione collettiva la disciplina della dirigenza, in ogni suo aspetto, compreso quello dell’equipollenza alle posizioni C2 e C3 delle posizioni lavorative delle amministrazioni pubbliche diverse dai ministeri.

Ed allora l’originaria previsione dell’art. 17 bis, che demandava ad un decreto del Ministro della funzione pubblica la definizione di tale equipollenza non può che essere letta in termini di compatibilità con il sistema delle fonti dell’art. 2: non si tratta di normazione regolamentare subprimaria, ma di una particolare ipotesi di estrinsecazione del potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 41. Ossia il legislatore del 2002 ( L. n. 145 del 2002 cit.) ha voluto riservare al Ministro della funzione pubblica il potere di indirizzo all’ARAN quanto a questo specifico aspetto – l’equipollenza alle posizioni C2 e C3 delle posizioni lavorative delle amministrazioni pubbliche diverse dai ministeri – laddove si fosse avviata una trattativa contrattuale per l’istituzione della nuova figura di vice dirigenti.

Il successivo art. 8 – che ha valenza di norma di interpretazione autentica quanto alla conferma del riparto delle fonti e all’assegnazione in via esclusiva alla contrattazione collettiva della disciplina della figura di vice dirigente – ha eliminato – con disposizione che in tale parte è in realtà innovativa – questa particolare modalità di esercizio del potere di indirizzo di cui all’art. 41, riconducendo pertanto tale potere nelle modalità previste in generale dall’art. 41. 6. Ciò che comunque rileva nel presente giudizio è che, a fronte di questo particolare potere di indirizzo originariamente previsto dall’art. 17 bis, non c’era alcuna posizione tutelata – a livello di interesse legittimo, come correttamente ha ritenuto il giudice amministrativo sia in primo grado che in grado d’appello – dei dipendenti pubblici perchè – come tuttora in riferimento al potere di indirizzo di cui all’art. 41 – si tratta di una disciplina tutta interna all’azione della parte pubblica nella formazione della contrattazione collettiva.

Ed infatti l’atto di indirizzo di cui all’art. 41 si inserisce in un rapporto di mandato tra le pubbliche amministrazioni e l’ARAN che le rappresenta nelle trattative contrattuali, rapporto al quale sono estranei non solo le associazioni sindacali dei dipendenti, quali controparti contrattuali, ma anche i dipendenti stessi, i quali tutti non hanno alcuna situazione tutelata per orientare l’attività di indirizzo in un senso piuttosto che in un altro.

Nè l’art. 17 bis cit., sia nell’originaria formulazione che letto alla luce della successiva legge di interpretazione autentica, apporta deroga all’impianto del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 50, istitutivo dell’ARAN, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 41, che prevede il potere di indirizzo delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’ARAN. Il fatto di investire la contrattazione collettiva del comparto di riferimento per l’istituzione e la disciplina della vice dirigenza non comporta che le procedure contrattuali siano diverse da quelle ordinarie. Nè è possibile assegnare all’art. 17 bis una rilevanza diversa e maggiore nel senso che l’opzione di indirizzo sarebbe sussunta a livello di normazione primaria sicchè le pubbliche amministrazioni – e, in rappresentanza delle stesse, l’ARAN – avrebbero una sorta di vincolo di mandato ad istituire la vice dirigenza. Il dato testuale dell’art. 17 bis non avalla una tale costruzione perchè tale disposizione si limita ad individuare il livello della contrattazione collettiva facoltizzata ad introdurre tale figura professionale escludendo quindi ogni altro diverso livello contrattuale.

Se quindi l’atto di indirizzo vale a regolare i rapporti tra rappresentato (le pubbliche amministrazioni) e rappresentante (l’ARAN), i dipendenti pubblici, che costituiscono la controparte contrattuale rappresentata dalle associazioni sindacali dei lavoratori, sono estranei al rapporto di mandato nella parte pubblica (per un’altra ipotesi di atto di indirizzo ministeriale, qualificato come orientativo di scelte della pubblica amministrazione e non già autoritativo, v. Cass., sez. un., 24 settembre 2010, n. 20164).

Ciò non toglie che situazioni soggettive tutelate possano sorgere già prima della stipulazione del contratto collettivo vuoi per responsabilità precontrattuale, vuoi per condotta antisindacale o discriminatoria; ma atterrebbero non già al rapporto di mandato e all’attività di indirizzo del rappresentato nei confronti del rappresentante, bensì alle relazioni intersoggettive tra le parti in sede di trattative contrattuali.

Comunque anche in tal caso opererebbe la previsione della generale giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie individuali e collettive nel lavoro pubblico contrattualizzato ( D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, commi 1 e 3).

7. In conclusione è corretta l’impugnata sentenza del Consiglio di Stato che, escludendo la sussistenza nella specie di posizioni di interesse legittimo dei ricorrenti, dipendenti pubblici contrattualizzati, e non ravvisando alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva, non ha violato le norme sulla giurisdizione, le uniche che consentono il ricorso ex art. 362 c.p.c..

La controversia quindi – attenendo comunque al rapporto di impiego pubblico contrattualizzato – ricade nella generale previsione dell’art. 63, comma 1, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art 1, comma 2, con le eccezioni ivi previste; disposizione questa da leggersi congiuntamente al successivo terzo comma che devolve al giudice ordinario le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall’ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui agli art. 40 ss. del medesimo decreto legislativo. Sicchè al giudice ordinario sono devolute anche le controversie, promosse dai dipendenti stessi, relative alle medesime procedure di contrattazione collettiva.

8. Il ricorso va quindi rigettato, dovendosi confermare la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario fatta dalla sentenza impugnata e, di conseguenza, affermare ex art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: "Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la controversia promossa da dipendenti di pubbliche amministrazioni, in regime di lavoro pubblico contrattualizzato, per contrastare l’inerzia di queste ultime nel promuovere – mediante atti di indirizzo all’ARAN o il decreto di equipollenza di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 17 bis – l’introduzione della categoria dei vice dirigenti, la cui istituzione e disciplina è demandata alla contrattazione collettiva nazionale di comparto dal medesimo art. 17 bis, interpretato autenticamente della L. 4 marzo 2009, n. 15, art. 8, che ha specificato ulteriormente che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento".

Sussistono giustificati motivi (in considerazione della novità e problematicità delle questioni dibattute) per compensare tra tutte le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale rimette le parti; compensa interamente tra tutte le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-08-2011, n. 16913 Testamento olografo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. G., + ALTRI OMESSI convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Fermo la Fondazione Luigi ed Elvira De Vecchis di Montefiore dell’Aso, esponendo di essere parenti di quinto e sesto grado di D.V.G., deceduto l’11 aprile 1956 senza eredi legittimari, il quale, dopo avere creato la fondazione ed averla dotata di alcuni cespiti immobiliari, l’aveva istituita erede universale del suo cospicuo patrimonio con testamento olografo, pubblicato il 14 aprile 1956, contenente le specifiche modalità di amministrazione dei beni, ivi compreso il divieto di vendita degli stessi, ed i fini da perseguire, tra i quali la cura e manutenzione della chiesa di San Giovanni e della tomba di famiglia, la istituzione di scuole nei settori dell’agricoltura e dell’artigianato, la nomina e il compenso del religioso incaricato delle funzioni per la chiesa. Aggiunsero che il divieto di vendita dei beni era stato violato ripetutamente, che per due volte il Consiglio comunale di Montefiore dell’Aso aveva sciolto il consiglio di amministrazione della fondazione per il dissesto accumulato, e chiesero pertanto che essa venisse dichiarata decaduta dallo status di erede in forza di apposita clausola risolutiva espressa contenuta nel testamento, con conseguente apertura della successione legittima e condanna della fondazione convenuta a restituire loro i beni residui caduti in successione.

2. – Il Tribunale adito rigettò la domanda, ritenendo che la scheda testamentaria limitasse il divieto di vendita dei beni all’approvvigionamento delle risorse necessarie per l’eventuale perseguimento di fini ulteriori rispetto a quelli menzionati, e che comunque la condizione risolutiva, e non clausola risolutiva espressa, avesse riguardo solo al perseguimento dei fini, mentre la valutazione relativa alla vendita dei beni andava inquadrata nell’ambito delle concrete modalità di amministrazione. La domanda quindi non poteva trovare accoglimento, per essere stata fondata solo sulla vendita dei beni e non sul mancato perseguimento dei fini assegnati dal testatore alla fondazione.

3. – Avverso tale decisione gli attori nonchè l’erede di Co.

S., deceduta nelle more, C.R., proposero gravame.

La Corte d’appello di Ancona, disposta d’ufficio la integrazione del contraddittorio nei confronti di Co.Mi., e l’espletamento di consulenza tecnico-contabile, con sentenza depositata il 14 dicembre 2007, accolse il gravame, dichiarando avverata la condizione risolutiva apposta nel testamento, con conseguente decadenza della fondazione dalla qualità di erede universale e delazione legittima dell’eredità agli appellanti, tra i quali non menzionò il Co., e condanna della Fondazione alla restituzione di quanto residuava del patrimonio ereditario. La Corte di merito, premesso che dal testo della scheda testamentaria appariva univoca la volontà di subordinare risolutivamente l’istituzione di erede in favore della fondazione al verificarsi degli eventi ivi indicati, costituenti, secondo il tenore letterale del testamento, "tassativamente condizioni essenziali della istituzione di erede e che, se non osservati, ne implicherebbero la decadenza", ritenne non condivisibile il duplice presupposto, dal quale era partito il primo giudice, che il testamento non prevedesse un divieto generalizzato di alienazione dei beni ereditari, e che il testatore avesse inteso condizionare la istituzione di erede alla sola esecuzione degli oneri ed al perseguimento dei fini, e non anche alle modalità di amministrazione, costituenti meri strumenti per la realizzazione di detti fini. Sotto il primo profilo, osservò la Corte di merito che in diversi passaggi del testamento si faceva riferimento alle rendite che avrebbero dovuto permettere di conseguire i fini della fondazione, e che in nessun caso si menzionava la possibilità di alienazione dei beni, mentre il divieto di vendita risultava previsto in generale. Del resto, anche all’atto della creazione della fondazione era stato previsto che al perseguimento dei suoi scopi essa provvedesse con le rendite dei beni ad essa donati. Così interpretata la volontà del testatore, doveva altresì escludersi che la condizione risolutiva apposta riguardasse solo il perseguimento dei fini e non anche la buona amministrazione dei beni.

Al riguardo, la Corte sottolineò che dalla disposta c.t.u. era emerso che non si era nemmeno trattato di vendita di singoli cespiti, ma di vera e propria spoliazione di buona parte del patrimonio devoluto per testamento alla fondazione. Tale sistematica violazione del divieto di alienazione e dell’onere di buona amministrazione aveva poi determinato la sostanziale impossibilità di realizzare i fini indicati dal testatore.

4. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Fondazione Luigi ed Elvira De Vecchis sulla base di sei motivi. Hanno resistito con controricorso G.G., + ALTRI OMESSI .

Questa Corte, con ordinanza del 18 novembre 2009, ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti di Co.Mi., e, se deceduto, nei confronti degli eredi. Il contraddittorio è stato integrato nei confronti di R.C., primo successibile in grado, nonchè nei confronti dello Stato, per non essere risultata, a distanza di oltre dieci anni dall’apertura della successione, una manifestazione della volontà del C. di acquistare la qualità di erede.
Motivi della decisione

1. – Deve preliminarmente essere esaminata la eccezione dei controricorrenti concernente la ritenuta invalidità della procura conferita dal dott. P.G. per la rappresentanza e difesa della Fondazione Luigi ed Elvira De Vecchis nel giudizio innanzi a questa Corte. Secondo i resìstenti, il predetto P. sarebbe stato privo del potere di rappresentanza della Fondazione, non essendo ma: stato eletto alla carica di presidente e legale rappresentante della stessa, e ne avrebbe rappresentato, pertanto, illegittimamente il comitato amministrativo, peraltro irregolarmente costituito. Ciò in quanto egli si sarebbe insediato nella funzione su designazione della Regione Marche, secondo la quale assumerebbe le funzioni di presidente di diritto della Fondazione, ai sensi della L.R. n. 34 del 1996 e dell’art. 4 dello statuto dell’ente, il rappresentante all’interno del Comitato amministrativo designato dalla stessa Regione, laddove, per un verso, la citata legge non sarebbe applicabile alle fondazioni, nei confronti delle quali la Regione non potrebbe che esercitare funzioni di controllo e vigilanza, per l’altro, lo statuto della Fondazione Luigi ed Elvira De Vecchis era stato modificato con delibera del comitato amministrativo del 15 settembre 1995, che aveva eliminato la precedente previsione statutaria relativa all’assegnazione della carica di Presidente al Capo dell’Ispettorato Agricoltura, di Ancona o ad un suo delegato. Comunque – rilevano i resistenti – anche prima di tale modifica, la nomina del Presidente era stata sempre effettuata dal comitato amministrativo. Nè sarebbe stata rinvenibile tra i documenti agli atti alcuna deliberazione del predetto comitato di autorizzazione del dott. P. ad agire in giudizio e a gravare dei relativi oneri l’ente ricorrente.

2.1. – La eccezione non risulta meritevole di accoglimento.

2.2. – Dagli atti depositati risulta che il dott. P. conferì, quale presidente e legale rappresentante della Fondazione Luigi ed Elvira De Vecchis, la delega a rappresentare e difendere la stessa Fondazione nel presente giudizio, in esecuzione di Delib.

Comitato Amministrazione in data 13 febbraio 2008, con la quale era stato deciso appunto di proseguire il giudizio mediante ricorso per cassazione ed erano stati individuati gli avvocati cui affidare l’incarico, e nella quale egli figurava come Presidente del comitato.

Come tale egli era stato riconosciuto, del resto, già dalla prima seduta del comitato medesimo, in quanto a ciò delegato dal dirigente responsabile della Regione Marche in materia di agricoltura, ai sensi dell’art. A dello statuto dell’ente, come modificato per effetto della Delib. Giunta Regionale Marche 4 marzo 1996, n. 637 che aveva sostituito tale figura a quella del capo dell’Ispettorato Agrario Compartimentale, prevista nella versione originaria.

Infine, come documentato dalla ricorrente, il dott. P. risulta indicato come Presidente e legale rappresentante della Fondazione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Nè alcuna valenza può attribuirsi, nella presente sede, alla circostanza, dedotta dai resistenti, relativa ad una pretesa irregolarità nella costituzione del predetto comitato amministrativo per mancanza di un componente.

3. – Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 cod. civ., anche in relazione all’art. 633 cod. civ. – violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3; violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per errata e violativa interpretazione del testamento redatto da D.V.G., pubblicato il 14.4.1956, in relazione alla reale ed effettiva intenzione e alla volontà del testatore, nonchè al significato specifico e concreto delle singole disposizioni ed espressioni dallo stesso usate, nonchè ancora in relazione sia alla mentalità e alla personalità del testatore D.V.G. e sia alla corretta applicazione degli artt. 1362, 1363, 1368 e 1369 cod. civ. ed in particolare,in stretta relazione anche con l’art. 633, il tutto con evidente, manifesta e insanabile violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonchè per insufficienza e contraddittorietà della motivazione e rivalutazione, sul piano logico-giuridico, sia della volontà che di tutti gli elementi acquisiti, in relazione allo scopo voluto dal testatore e all’interno di thema decidendum, con attribuzione agli elementi acquisiti di un significato del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto e con assoluta incompatibilità razionale dei vari elementi di causa acquisiti.

Violazione dei principi ermeneutici di interpretazione del testamento indicati dalla legge.

Il motivo è corredato del seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se nell’interpretazione del testamento devono essere applicati i principi generali di ermeneutica enunciati dagli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 cod. civ., e se quindi il giudice debba accertare quale sia stata l’effettiva volontà del testatore comunque espressa considerando congiuntamente ed in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico del testamento, salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento". 4. – Con la seconda censura si deduce violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di qualificazione della domanda e dei poteri del giudice; violazione art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3. li quesito formulato a corredo del motivo è il seguente: "Dica la Corte se, fondata la domanda dall’attore sul presupposto della esistenza di una clausola risolutiva espressa, la stessa previsione contrattuale possa essere interpretata dal giudicante come condizione risolutiva, e si possa quindi produrre un effetto retroattivo della pronuncia non richiesto dalle parti, ovvero se una tale diversa interpretazione non sostami una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c.". 5. – Con la terza doglianza si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 634 c.c.; violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in quanto, ove la clausola di cui al capoverso 3 dell’art. 3 del testamento fosse interpretabile come condizione risolutiva, concretizzatesi nella imposizione alla Fondazione di non procedere alle vendite in maniera indiscriminata ed a tempo indeterminato, dovrebbe rilevarsene la illiceità e comunque la invalidità e dovrebbe pertanto essere considerata come non apposta. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa motivazione in merito alla esistenza del presupposto della domanda attrice e cioè in merito all’accertamento ed alla dichiarazione di validità e della attuale cogenza delle disposizioni testamentarie ed in particolare di quella inerente l’esclusione della vendita dei beni.

La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se ai sensi degli artt. 634 e 1379 c.c., anche in virtù dell’art. 1324 c.c., la clausola testamentaria che contiene il divieto perpetuo di alienare beni ereditar, e non è quindi circoscritta in convenienti limiti di tempo, è illecita e invalida e se quindi il giudice non debba considerarla non apposta". 6. – Con la quarta censura si lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 per assoluta carenza di motivazione nonchè errata valutazione degli atti e delle risultanze acquisite al procedimento;

violazione art. 633 in combinazione con l’art. 648 c.c..

In merito a tale censura si solleva il seguente quesito di diritto:" Dica la Corte se ai sensi dell’art. 648 c.c. la risoluzione della disposizione testamentaria possa essere decisa solo in presenza di un inadempimento assoluto e definitivo e se quindi il giudice debba accertare l’effettiva esistenza dell’inadempimento e la sua consistenza". 7. – La quinta doglianza ha ad oggetto violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 287 c.p.c. Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, e si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se la sentenza pronunciata in favore del de cuius deceduto nel corso del giudizio di appello che non da atto della costituzione degli eredi e nella quale non c’è alcuna traccia del decesso e della nuova costituzione sia emendabile con il procedimento previsto dagli artt. 281 e 288 c.p.c. ovvero sia affetta da nullità". 8. – Con la sesta censura si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 331 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa motivazione in merito alla diversità dei soggetti indicati nel dispositivo rispetto a quelli indicati come appellanti.

A corredo del motivo è formulato il seguente quesito di diritto:

"Dica la Corte se la sentenza che non dia alcun conto dell’avvenuta o meno integrazione del contraddittorio disposta dal giudice non debba dichiarare inammissibile l’impugnazione. Dica altresì se ai sensi dell’art. 132 c.p.c. la sentenza che indica soggetti diversi nell’epigrafe e nel dispositivo, senza dare motivazione di ciò, non sia affetta da nullità per incertezza circa l’indicazione delle parti". 9. – Preliminare all’esame dei motivi di ricorso è la valutazione della integrità o meno del contraddittorio nel giudizio di appello.

Al riguardo, premesso che Co.Mi., nei cui confronti la Corte d’appello, con ordinanza del 26 giugno 2003, aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio in quanto attore, insieme agli altri successibili del D.V., nel giudizio di primo grado, è risultato essere deceduto il 12 marzo 1999, e che la sorella Co.

S., che, peraltro, aveva rinunciato all’eredità, era deceduta il 29 aprile 2000, prima della proposizione dell’appello, va rilevato che il figlio di costei, C.R., presente nel giudizio quale erede della madre, a sua volta, rinunciò alla eredità del Co..

Tuttavia, risulta dagli atti che, alla data della ordinanza di integrazione del contraddittorio, C.R. aveva già due figli, F., nata nel (OMISSIS), e N., nato nel (OMISSIS):

sicchè costoro, che, per effetto dell’istituto della rappresentazione ex artt. 467 e 468 cod. civ., subentravano al padre nel diritto di acquistare l’eredità del Co., cui questi aveva rinunciato, avrebbero dovuto essere destinatari dell’atto di integrazione del contraddittorio.

Nè può in alcun modo rilevare in contrario la circostanza che il C. abbia successivamente revocato la propria rinuncia all’eredità del Co.. Anzitutto, tale revoca è intervenuta solo nel 2009. Comunque, deve rilevarsi sul punto che la revoca della rinuncia all’eredità, di cui all’art. 525 cod. civ. non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l’effetto della sopravvenuta accettazione dell’eredità medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita (v. Cass., sent. n. 3457 del 1984).

La omissione della integrazione del contraddittorio comporta la inammissibilità del gravame, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, e, decidendosi nel merito, deve essere dichiarato inammissibile l’appello.

Avuto riguardo alla particolarità della controversia ed alle sue alterne vicende, si ritiene equo disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di appello e di quello di legittimità.
P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-09-2011, n. 18947

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di G.A. contro il Centro Servizi Amministrativi di Napoli e la Direzione scolastica regionale di Napoli ( ex Provveditorato agli studi) diretta a far accertare il proprio diritto di essere assegnata all’ufficio stampa, siccome in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla L. n. 150 del 2000, art. 9 o comunque a compiti funzionalmente attinenti l’informazione, l’addetto stampa e l’ufficio stampa.

La Corte d’appello ha motivato il rigetto ritenendo che, delle varie attività previste dalla L. n. 150 del 2000, presso la Direzione scolastica regionale era stata realizzata la sola attività di comunicazione istituzionale attraverso l’URP ( Ufficio Relazioni con il Pubblico) avendo l’Amministrazione deciso di non far uso della possibilità di realizzare l’attività di informazione.

G.A. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per tre motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia "error in judicando – error in procedendo – omessa ed erronea valutazione delle prove documentali – violazione dell’art. 115 c.p.c. – insufficiente motivazione e si conclude con il seguente testuale quesito ex art. 366 bis c.p.c., norma applicabile in relazione alla data della sentenza impugnata:

"risponde ai canoni di legittima valutazione delle risultanze istruttorie l’affermazione con la quale la Corte territoriale nega l’esistenza di un ufficio stampa presso il Provveditorato agli studi e lo (la) adotta a presupposto di rigetto della domanda?".

Il motivo è inammissibile.

Benchè nell’epigrafe siano prospettati anche vizi di violazione di legge, il motivo contiene in sostanza censure di vizio di motivazione, senza che il quesito individui il fatto decisivo trascurato o illogicamente valutato dal giudice di merito, e le ragioni per le quali la sentenza sarebbe incorsa in tali vizi.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione della L. 7 giugno 2000, n. 150, art. 6 e si conclude con il seguente quesito "alla luce della L. n. 150 del 2000 esiste l’obbligo per la P.A. di dotarsi di strutture finalizzate alle attività di informazione e di comunicazione e di assegnarvi personale dotato della professionalità specifica?" Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione della L. n. 150 del 2000, art. 9 e del D.P.R. n. 422 del 2001 e si conclude con il seguente testuale quesito: " in relazione alle previsioni normative richiamate nel presente mezzo e ai titoli professionali posseduti ed alle funzioni espletate dalla ricorrente accerti la Suprema Corte il diritto della ricorrente ad essere assegnata all’Ufficio Stampa presso il Provveditorato agli studi di Napoli".

I due motivi, connessi, possono esser trattati congiuntamente.

Il terzo motivo è inammissibile perchè secondo orientamenti giurisprudenziali così consolidati che ogni citazione appare superflua il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. non può consistere nella richiesta alla Corte di dire se una determinata statuizione della decisione impugnata siano conforme a diritto e men che meno nella richiesta di statuire in concreto sul diritto fatto valere in giudizio.

L’inammissibilità del terzo motivo rende inammissibile per difetto di interesse il secondo motivo, perchè l’eventuale risposta positiva al quesito ivi formulato non sarebbe idonea a garantire alla ricorrente l’ulteriore risultato cui essa aspira, ovvero l’accertamento del diritto a ricoprire l’incarico di addetto stampa o incarichi di natura analoga.

In conclusione, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile senza pronunzie sulle spese in assenza di attività difensiva delle parti intimate.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2011, n. 20034 ICI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla s.r.l. EMM, il Comune di Sala Bolognese (BO) – esposto che il 5 novembre 2002, avendo rilevato l’infedeltà della dichiarazione degli immobili posseduti dalla stessa e le parziali omissioni dei relativi versamenti , aveva notificato a detta società avviso di accertamento in rettifica relativo all’ICI dovuta per il 1998 facendo applicazione del D.Lgs. n. 505 del 1992, art. 5, comma 3 attesa assenza di accatastamento del fabbricato D nonchè dell’attribuzione della rendita catastale -, in forza di cinque motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 15/15-/05 della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna (depositata il 18 aprile 2005) che, in parziale accoglimento dell’appello della contribuente avverso la decisione (18/13/04) della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna (la quale aveva respinto il ricorso), aveva determina (to) in Euro 14.460,79 la rendita catastale ai fini del calcolo dell’… ICI. La società intimata instava per il rigetto dell’impugnazione del Comune.
Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale – premesso che per il fabbricato … classificato in cat. D/1 la contribuente aveva calcolato l’ICI … sulla base di una rendita catastale presunta attribuita da un tecnico abilitato con atto di accertamento … presentato in data 11 giugno 1992 mentre il Comune aveva calcolata l’imposta in base al valore dello stesso desumibile dalle scritture contabili -, accertato che l’Ufficio Tecnico Erariale successivamente fissava la rendita catastale definitiva e verificato che il Comune aveva determinato in modo errato il valore contabile attribuibile al fabbricato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha determina(to) in Euro 14.460,79 la rendita catastale ai fini del calcolo dell’… ICI, ovverosia nella misura attribuita dall’Ufficio detto, dichiarando ogni altra considerazione assorbita.

2. Il ricorso del Comune.

Questo censura tale decisione con tre motivi:

– nel primo, denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 adducendo che il contribuente procede solo in secondo grado a muovere specifica eccezione che il fabbricato risulta iscritto in catasto (circostanza , aggiunge, tutta da verificare) e chiedendo ("quesito ex art. 366 bis c.p.c.");

"se l’eccezione relativa all’accatastamento nella fattispecie di cui al D.Lgs. n. 505 del 1992, art. 5, comma 3 costituisca eccezione nuova …e per tal via meriti la sanzione di inammissibilità di cui all’art. 57 detto;

– con la successiva doglianza l’ente – esposto che la rendita catastale è stata attribuita solo in data 4 maggio 1999 – lamenta omessa, insufficiente e contrad-dittoria motivazione . . . avendo i giudici di secondo grado ritenuto sufficiente l’accatastamento del fabbricato, ma non valutato che lo stesso … era … rimasto sprovvisto di rendita per tutto il periodo d" imposta oggetto dell’accertamento;

– in terzo luogo, il ricorrente denuncia ulteriore omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione … avendo i giudici di secondo grado giudicato sulla base di una motivazione del tutto inconferente laddove escludono che, essendo stato accatastato il fabbricato, non si applica l’art. 5, comma 3;

– nella quarta doglianza deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, e sostiene che il criterio di determinazione della base imponibile ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, deve essere seguito fino alla fine dell’imposizione nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale ; in sintesi (ex art. 366 bis cit.) chiede "se, in presenza dell’avvenuta richiesta di accatastamento ma nella contestuale assenza di determinazione della base imponibile ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, deve essere seguito fino alla fine dell’anno di imposizione nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale (oppure viene annotata …la rendita proposta a seguito dell’espletamento della procedura … di cui al D.M. n. 701 del 1994";

– con il quinto motivo, infine, il Comune – assunto che il contribuente procede solo in secondo grado a muovere la specifica eccezione che il valore contabile determinato in sede di accertamento … sia errato -denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 chiedendo "se l’eccezione relativa alla errata determinazione della base imponibile di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, in sede di accertamento, costituisca eccezione nuova … e per tale via meriti la sanzione dell’inammissibilità" prevista da detta norma.

3. Le ragioni della decisione.

Il ricorso – al quale, ratione temporis, non si applica la norma dettata dall’art. 366 bis c.p.c. in quanto la sentenza impugnata è stata depositata il 18 aprile 2005, quindi prima dell’entrata in vigore di detta norma inserita, a far data dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 successivamente abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) con conseguente esclusione di qualsivoglia sanzione processuale (quindi erroneamente "eccepita" dalla società) per l’eventuale mancata osservanza della stessa – è infondato.

A. La novità dell’"eccezione relativa all’accatastamento", denunziata con il primo motivo è insussistente perchè:

(1) l’iscrizione o meno in catasto dell’immobile, ai fini dell’ICI, riguarda una condizione oggettiva del bene che il Comune, per la sua qualità di ente impositore, deve conoscere e, quindi, se giuridicamente rilevante, considerare ex officio, essendo quella comunale sugli immobili un imposta (di natura reale) fondamentalmente parametrata (quanto alla determinazione della "base imponibile") sulla rendita catastale attribuita a ciascun immobile o (in via provvisoria: D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4, all’epoca vigente) su quella "dei fabbricati similari già iscritti"; la relativa deduzione da parte del contribuente, pertanto, non costituisce affatto eccezione in senso tecnico (cfr., Cass., trib. 11 febbraio 2011 n. 3338: "le difese, le argomentazioni e le prospettazioni", comunque, "non costituiscono … eccezioni in senso tecnico"), la cui proposizione in appello sia vietata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 ma mera evidenziazione di quella condizione Soggettiva";

(2) lo stesso Comune, comunque, espone (pag. 3 del suo ricorso) avere la società dedotto, già nel suo ricorso . . . alla Commissione Provinciale , che "l’applicazione" all’"immobile … cat. D1" del "valore contabile" (operata da esso ente) " … non risulta giustificato da nessun elemento legislativo" essendo stato l’"importo" da essa versato "determinato" sulla base della "rendita presunta attribuita dal tecnico abilitato" nell’"atto di accertamento della proprietà immobiliare urbana presentata il 17 giugno 1992":

dal che si desume agevolmente che la rilevanza giuridica dell’"accatastamento" già richiesto apparteneva al thema decidendi, quale obiettivamente determinabile in base alle contrapposte tesi difensive.

B. L’infondatezza degli ulteriori tre motivi di ricorso – da scrutinare congiuntamente per la loro intima connessione – discende dal principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte (sentenze nn. 3160-3161, depositate il 9 febbraio 2011, nonchè nn. 3666-3668, depositate il 15 febbraio 2011, le quali hanno ritenuto di dare continuità a quello già enunciato da Cass., trib.: 17 giugno 2005 n. 13077; 16 marzo 2007 n. 6255; 15 maggio 2007 n. 11139; 11 marzo 2010 n. 5933) a composizione dell’afferente contrasto formatosi in seno a questa sezione anche alla luce della sentenza n. 67 del 24 febbraio 2006 della Corte Costituzionale, secondo cui:

(1) "in tema di ICI e con riferimento alla base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 4 ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili valido fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata" dal contribuente:

"dal momento in cui fa la richiesta egli", invece, "pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile" , "diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o può avere il diritto a pagare una somma minore ed a chiedere il relativo rimborso nei termini di legge";

(2) la comunicazione di attribuzione della rendita impone alle parti del rapporto tributario concernente l’ICI (pure nel vigore della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 secondo il cui comma 1 "a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita") di determinare l’imposta effettivamente dovuta, anche per le annualità pregresse, in base alla "rendita attribuita" (intesa per tale, naturalmente, quella divenuta comunque definitiva, o per mancata impugnazione o per conclusione dell’eventuale giudizio di impugnazione): "per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti", quindi, la determinazione della "base imponibile" ai fini dell’ICI va sempre definitivamente effettuata sulla base della rendita catastale, a prescindere dall’epoca sia di attribuzione che di comunicazione della stessa.

C. L’ultima doglianza, infine, è inammissibile perchè la sentenza impugnata (nella quale il giudice di appello afferma di aver verificato … che il Comune aveva determinato in modo errato il valore contabile attribuibile al fabbricato ) non è in alcun modo fondata sull’eccezione secondo cui il valore contabile determinato in sede di accertamento … sia errato, essendo evidente l’assoluta irrilevanza dell’afferente verifica ai fini del decisum, fondato unicamente sulla affermata applicabilità, ai fini della determinazione dell’imposta effettivamente dovuta, della rendita catastale medio tempore attribuita all’immobile dal competente ufficio pubblico.

4. Delle spese processuali.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate in toto tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 atteso il preesistente contrasto di giurisprudenza sulla questione di merito.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.