T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 24-02-2011, n. 567 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento, in epigrafe specificato, con il quale l’Amministrazione ha disposto la cessazione dell’attività della ricorrente a far data dal 20 marzo 1997;

che l’attività in questione è cessata facendo venir meno l’interesse di C.R.R.F. S.r.l. al ricorso;

Ritenuto:

che il ricorso, come richiesto dalla stessa ricorrente con atto del 29 novembre 2010, deve essere dichiarato improcedibile ex art. 35 c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse;

che le spese, come richiesto congiuntamente dalle parti, restano tra di loro compensate;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-05-2011, n. 10737 Contributi

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Svolgimento del processo

1. L’odierna parte intimata otteneva dal Tribunale di Campobasso, nei confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro, odierna ricorrente, decreto ingiuntivo relativo alle somme trattenute in busta paga a titolo di contributi previdenziali in pendenza della sospensione del versamento per effetto della normativa emergenziale successiva al sisma che aveva colpito il Molise nell’anno 2002 ( O.P.C.M. n. 3253 del 2002 e successive ordinanze di integrazione e proroga).

2. Il Tribunale di Campobasso rigettava l’opposizione svolta dalla p.a. (la quale aveva sostenuto l’applicabilità della normativa ai soli datori di lavoro privati) e tale decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Campobasso, che, con la sentenza qui impugnata, osservava che:

– doveva ritenersi l’applicabilità della disposta sospensione del versamento dei contributi anche per la categoria dei lavoratori pubblici, siccome essi pure colpiti dal disagio conseguente agli eventi sismici;

– a non diversa soluzione conduceva la norma di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, di interpretazione autentica della L. n. 225 del 1992 in quanto: a) l’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002 era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002, convertito in L. n. 286 del 2002, non oggetto di interpretazione autentica;

b) la norma interpretativa non aveva preso in considerazione il diritto alla sospensione per i dipendenti, avendo disciplinato soltanto il diritto alla sospensione dei datori di lavoro.

3. Di tale sentenza la p.a. domanda la cassazione con cinque motivi.

La parte intimata non ha svolto difese. Motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. L’Amministrazione ricorrente denuncia, col primo motivo, la violazione della O.P.C.M. n. 3253 del 2002, assumendo la sua riferibilità soltanto ai datori di lavoro del settore privato, così come chiarito dal Legislatore con la norma interpretativa di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6. Aggiunge, con gli altri motivi, che la Corte di merito ha omesso di pronunciare, o comunque di motivare, in ordine all’eccezione con cui la P.A. aveva dedotto di avere versato i contributi in base alle specifiche istruzioni dell’INPDAP, sì che tale versamento, ai sensi dell’art. 1189 c.c.: aveva avuto efficacia pienamente liberatoria; deduce, infine, in via subordinata, che la sospensione dell’obbligo di versamento dei contributi non poteva estendersi alla fase della trattenuta operata dal datore di lavoro sulla quota spettante al dipendente.

2. La censura relativa alla inapplicabilità della O.P.C.M. è fondata (rimanendo così assorbite le altre censure) alla stregua del principio di diritto enunciato da questa Corte in analoghe controversie, da ribadire in questa sede: "L’art. 7, comma 1, O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253 – che prevede la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 – va interpretato alla stregua del disposto del D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. 6 dicembre 2006, n. 290 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo finalizzata la disciplina alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali e non anche all’incremento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti" (cfr. Cass. n. 4526, 4669, 4673 del 2011, e altre conformi).

3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda azionata. Le incertezze ermeneutiche relative alla portata della normativa di riferimento, che hanno condotto all’adozione di un’interpretazione autentica, consigliano la compensazione delle spese relative all’intero processo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda; compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-02-2011) 28-03-2011, n. 12496 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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tura per D.C. e avv. Rella per D.V., che hanno chiesto accogliersi i ricorsi.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il GUP del Tribunale di Milano, con sentenza del 6.2.2009, condannava D.I., D.V.N., D.C. V., M.R., Gu.Da., G.C., Dr.Da., per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73.

Il GUP dava atto che dalle indagini svolte, costituite da intercettazioni telefoniche, pedinamenti, sequestri, erano stati individuati alcuni canali internazionali di rifornimento all’associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, operante in (OMISSIS) e provincia, e che erano stati individuati numerosissimi episodi di spaccio.

La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del GUP, con sentenza del 24.2.2010:

– riduceva la pena inflitta a D.I. ad anni 3, mesi 8 di reclusione ed Euro 12,000,00 di multa;

– assolveva D.V.N. dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ascritto al capo a), per non aver commesso il fatto e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti, rideterminava la pena per i rimanenti reati in anni 5 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa;

– assolveva D.C.V. dal reato associativo di cui al capo a) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena per i rimanenti reati in anni 6 di reclusione ed Euro 22.000,00 di multa;

– quanto a Dr.Da., ritenuta la continuazione tra i fatti di cui alla presente sentenza e quelli giudicati con sentenza 16.7.09 della Corte di Appello di Milano, irrevocabile il 30.10.2009, rideterminava la pena complessiva in anni 18, mesi 6 di reclusione ed Euro 127.600,00 di multa e confermava la disposta confisca;

– riconosciuta a G.C. la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in mesi 6 di reclusione ed Euro 2.667,00 di multa:

– riconosciuta a Gu.Da. in relazione ai capi 34, 69, 82, 96, 102, 103, 105, 165, 231, 305 e 571 la circostanza attenuante di cui all’art. 114 c.p., con le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, rideterminava la pena in anni 5 di reclusione;

– quanto a M.R., ritenuta la continuazione con i reati di cui alle sentenze 15.12.1999 della Corte di Appello di Milano e 13.5.2005 del GUP del Tribunale di Milano e 18,12.2008 della Corte di Appello di Milano, irrevocabili, rideterminava la pena complessiva in anni 19 di reclusione.

2) Ricorrono per Cassazione i sopraindicati imputati.

2.1) D.I., a mezzo del difensore, denuncia la mancanza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata. I giudici di appello si sono limitati a rinviare per relationem alla sentenza di primo grado, senza motivare in relazione alle specifiche censure contenute nei motivi di appello.

Dagli atti processuali non emerge che il D. abbia anticipato i soldi per l’acquisto di droga dal D’., come si legge nella sentenza. Si può convenire con l’assunto della Corte che le telefonate intercettate abbiano valore indiziante, ma era necessario individuare i riscontri e contrastare le deduzioni difensive. La Corte territoriale opera, poi, un travisamento del fatto in ordine alla fuga del D’. alla vista degli operanti, dopo che era stato visto uscire di casa. Tale fuga avvenne infatti il 31.1.2002, mentre l’incontro con il D. avvenne il giorno prima. La Corte non motiva in relazione alle doglianze della difesa in ordine al fatto che, certamente, non erano i 415 grammi di droga contestati oggetto dello scambio tra il D’. ed il D..

Nè sono valutabili come indizi a carico del ricorrente le dichiarazioni di altri coimputati in relazione al linguaggio criptico delle telefonate. Infine la Corte non motiva sulle subordinate richieste della difesa.

2.2) Il difensore di D.V.N. denuncia, con il primo motivo, la illogicità e carenza di motivazione in relazione alla pronuncia di condanna per i fatti di cui ai capi 51, 126, 284, 466, 479 e 512.

Come già rilevato nell’atto di appello la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente acquistata non poteva essere presunta, ma oggetto di rigorosa prova. I soli elementi probatori a carico del ricorrente sono rappresentati dai verbali di intercettazioni telefoniche di conversazioni tra alcuni coimputati ( M. e T.) dai quali emergerebbe l’acquisto da parte del D. V., in un arco temporale di ben dieci mesi, di circa 185 grammi di sostanza stupefacente. In assenza di elementi di riscontro risulta evidente l’assoluta carenza di prova in ordine alla contestata destinazione allo spaccio.

Fuorviante è l’assunto dei giudici di appello in relazione alla indimostrata capacità economica dell’appellante, risultando che i quantitativi di drogagli venivano ceduti a credito. Nè costituiscono elementi indiziari della presunta finalità di spaccio le dichiarazioni del M. ed i molteplici sequestri effettuati nell’ambito del procedimento, trattandosi di elementi rilevanti in ordine al reato associativo, da cui peraltro il D.V. è stato mandato assolto. Nè è ipotizzabile che il ricorrente potesse spacciare in proprio, in concorrenza con l’associazione radicata sul territorio. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e l’omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. A parte l’indeterminatezza del dato quantitativo (risulta precisato solo in relazione ai capi 466 e 512 (50 gr. nel primo caso e 35 gr. nel secondo) dagli atti risulta lo stato di tossicodipendenza del D., per cui la parte ipoteticamente destinata allo spaccio era quella residuata dal consumo personale.

Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello poteva essere riconosciuta tale attenuante, ma la richiesta è stata disattesa senza motivazione.

Con il terzo motivo denuncia la illogicità della motivazione in ordine alla individuazione della pena base (indicata in misura superiore al minimo edittale in modo illogico ed immotivato).

2.3) Il difensore di D.C.V. denuncia, con il primo motivo, la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo 308.

La Corte territoriale ha disatteso i rilievi difensivi in ordine alla detenzione per uso personale, assumendo che essi non erano condivisibili per i notevoli quantitativi trattati (fino a 240 gr.) e per le modeste capacità economiche del D.C.. Tale motivazione risulta, però, illogica in relazione al capo 308, essendo oggetto della contestazione un quantitativo di poco più di 5 gr., per un importo di L. 700.000. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 597 c.p.p. ed il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Il Tribunale aveva condannato il ricorrente per il reato associativo e per tutti i reati- fine, aumentando la pena base inflitta per il reato di cui all’art. 416 c.p. di mesi 6 di reclusione per ciascuna delle altre ipotesi di reato. La Corte territoriale ha mandato assolto il D.C. dal reato associativo ed ha reputato più grave il reato di cui al capo 357 bis. In violazione del principio del divieto della reformatio in peius ha però aumentato la pena irrogata in primo grado a titolo di continuazione (per i capi 350 e 425 è stata elevata da mesi 6 a mesi 10 di reclusione, con aggiunta della pena pecuniaria, per i capi 449 e 415 da 6 mesi a 9 mesi con aggiunta della pena pecuniaria, per il capo 308 è stata aggiunta la pena pecuniaria).

Del tutto incoerentemente, peraltro, l’aumento apportato per ognuna delle cessioni ai coimputato M. risulta di gran lunga inferiore (appena 17 giorni di reclusione).

2.4) Il difensore di M.R. denuncia la omessa motivazione in ordine alla confisca dell’autovettura BMW. 2.5) Gu.Da. denuncia la mancanza di motivazione in relazione alla condanna per il reato associativo. Con l’atto di appello erano state svolte specifiche censure alla decisione del GUP, su cui però la Corte non ha argomentato. La Corte avrebbe dovuto accertare la sussistenza dei presupposti della partecipazione della ricorrente, tenuto conto che non vi erano contatti con gli altri associati (se non con il proprio coniuge, Di.Mu.Gi., che aveva contatti con il solo M.). L’unico riferimento fatto dal GIP alla presunta partecipazione riguardava una telefonata il cui contenuto, però, era stato completamente travisato.

2.6) I difensori di G.C. denunciano la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata per contrasto con le risultanze processuali.

La Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso al G. la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, rideterminando la pena inflitta in primo grado. In motivazione si da anche atto che sui motivi diversi da quelli relativi alla determinazione della pena vi era stata rinunzia, sia da parte dell’appellante che dei suoi difensori, all’udienza del 27 gennaio 2010. La Corte territoriale è incorsa però in errore in quanto dal verbale della predetta udienza non risulta che vi sia stata rinunzia (che comunque non sarebbe stata sufficiente) da parte dei difensori. In ogni caso non vi è stata alcuna rinuncia da parte dell’imputato rimasto contumace. Ovviamente, stante tale erroneo presupposto, la Corte di merito ha omesso completamente di motivare in ordine alle doglianze svolte nei motivi di appello, con i quali si richiedeva il riconoscimento, anche per il capo 267, della detenzione per uso personale con conseguente assoluzione perchè il fatto non costituisce reato.

2.7) Il difensore di Dr.Da. denuncia la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies, nonchè la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla disposta confisca.

La Corte territoriale, disattendendo i motivi di appello, ha confermato la confisca dell’immobile sito in (OMISSIS) intestato al Dr.. Pur dando atto che l’immobile in questione era stato acquistato attraverso un contratto di finanziamento ottenuto da Istituto di credito, ha rilevato che l’appellante non aveva fornito alcun elemento per individuare l’origine dei mezzi utilizzati per pagare eventualmente le rate dei mutui e, comunque, delle entrate o dei beni in base ai quali l’Istituto erogante aveva ritenuto la capacità reddituale del richiedente. Tale motivazione non tiene conto dei principi di diritto fissati con la sentenza delle sezioni unite n. 920 del 17.12.2003:

con tale pronuncia è stato affermato che, per ritenere la compatibilità della norma di cui all’art. 12 sexies cit. con i principi costituzionali, bisogna garantire alla difesa la possibilità di giustificare l’origine dei mezzi con i quali sono stati acquistati i beni suscettibili di confisca. Grava quindi sull’accusa l’onere di provare la provenienza illecita del bene, salva la possibilità per la difesa di allegare l’origine lecita dei propri mezzi in relazione ad un tempo e ad un momento determinato.

La difesa ha inequivocabilmente dimostrato che l’immobile è stato acquistato per il prezzo di centomila Euro e che tale somma deriva da un finanziamento per la stessa cifra, ottenuto a seguito di contratto stipulato in data 12 marzo 2003 con la Banca Popolare di Milano.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale non è possibile, poi, effettuare una valutazione di raffronto tra il reddito e gli esborsi effettuati per il pagamento delle rate, dal momento che, come danno atto i giudici di appello, non è dato conoscere se e quali rate siano state pagate. E’ evidente, pertanto, che la motivazione sul punto è manifestamente illogica.

Altrettanto illogica è la motivazione laddove viene ipotizzata, in modo indeterminato, l’esistenza di altri beni ed entrate quale presupposto per l’erogazione del mutuo.

E’ comunque non conforme alla lettera della legge e ad una sua corretta interpretazione richiedere la prova dell’origine lecita, oltre che dei mezzi utilizzati per l’acquisto, addirittura dei beni idonei alla stipulazione del mutuo.

Infine si evidenzia che le motivazioni addotte dai giudici di merito (GIP, GUP, Corte di Appello) sono state sempre diverse e contraddittorie tra di loro.

3) G.C. e M.R. hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi. Con dichiarazione, depositata in cancelleria il 3.2.2011, l’avv. Marco Micheli, difensore e procuratore speciale di G.C., ha rinunciato al ricorso per cassazione avverso la sentenza "n. 581, pronunciata dalla Corte di Appello di Milano, sezione prima penale, in data 24.2.2010".

A sua volta M.R., con dichiarazione resa all’Ufficio Matricola della Casa Circondariale di (OMISSIS), pervenuta in cancelleria il 3.1.2011, ha rinunciato "al ricorso proposto avverso la sentenza emessa in data 24 febbraio 2010 dalla Corte di Appello – sez. 1 penale – di Milano".

I ricorsi dei predetti debbono, conseguentemente, essere dichiarati inammissibili, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 500,00 ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

4) Il ricorso di Gu.Da. è aspecifico in quanto prescinde completamente dalla motivazione della sentenza impugnata.

La Corte di Appello da atto che "all’udienza del 27.1.2010 il difensore della Gu., munito di procura speciale, dichiarava di rinunciare ai motivi diversi da quelli relativi alla riduzione della pena e depositava una dichiarazione di ammissione di responsabilità da parte dell’appellante" (pag. 201).

Stante l’avvenuta rinuncia, la Corte territoriale, ovviamente, non aveva alcun obbligo di motivare in ordine ai motivi (ormai rinunciati) attinenti la responsabilità.

Con il ricorso per cassazione, invece, di contestare, eventualmente, l’assunto della Corte territoriale in ordine alla intervenuta rinuncia, sì lamenta l’omessa motivazione con riferimento alla condanna per il reato associativo.

Anche il ricorso della Gu. va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e, in mancanza di elementi idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, che si ritiene congrua, di Euro 1.000,00 alla cassa della ammende.

5) Le censure sollevate con il ricorso di D.I. non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati del l’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. E’ necessario cioè accertare se nell’interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Anche a seguito della modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e), con la L. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 752 del 18.12.2006). Anche di fronte alla previsione di un allargamento dell’area entro la quale deve operare, non cambia la natura del sindacato di legittimità; è solo il controllo della motivazione che, dal testo del provvedimento, si estende anche ad altri atti del processo specificamente indicati.

Tale controllo, però, non può "mai comportare una rivisitazione dell’iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi ed idonei ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito" (così condivisibilmente Cass. pen. sez. 2 n. 23419/2007 – Vignaroli).

Già il GUP, attraverso un esame approfondito e "concatenato" delle telefonate intercettate, aveva ritenuto provato, in modo assolutamente certo, che l’incontro tra D’.Ga. ed il D. aveva ad oggetto la cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina e che era stato stabilito il prezzo. Il contenuto delle intercettazioni, inoltre, era confermato dal servizio di osservazione predisposto dagli operanti: alle ore 15,30 del 30.1.2002 era stata, infatti, vista sopraggiungere, nei pressi dell’abitazione del D’., un’auto Peugeot con a bordo il D., il quale si recava a casa del primo, uscendone verso le ore 16,00 (poco dopo veniva fermato dai Carabinieri di Parabiago). A sua volta il D’. usciva dall’abitazione, portando con sè una scatola di un’autoradio marca Sonj che depositava in un’auto Peugeot intestata alla madre.

Sulla base di tali elementi e delle telefonate intervenute successivamente riteneva il GUP che il D. avesse concordato con D’. la compravendita di un imprecisato quantitativo di cocaina, pagando il relativo prezzo e che la droga era stata depositata nella Peugeot, dove sarebbe stata prelevata dall’acquirente se non fosse stato fermato dai Carabinieri. Il giorno successivo infatti il D’., alle ore 10,30, nonostante l’alt intimatogli dai Carabinieri di Parabiago, si dava alla fuga, disfacendosi di un sacchetto che recuperato risultava contenere gr.

415 di cocaina.

La Corte territoriale, nel far propria la motivazione del GUP, ha ritenuto che "i dati testuali e lo sviluppo della vicenda, conclusasi con l’arresto del D’., trovato peraltro in possesso della contestata quantità di droga, costituiscano elementi probatori, gravi, precisi e concordemente comprovanti la responsabilità penale anche del D…" Inoltre, secondo la Corte, chiudevano il quadro probatorio le ammissioni di responsabilità da parte dei coimputati.

Tali argomentazioni dei giudici di merito risultano adeguate, coerenti ed immuni da vizi.

Il ricorrente ripropone in sede di legittimità le medesime doglianze, già disattese dai giudici di appello, che si risolvono in una diversa interpretazione delle risultanze processuali (peraltro esaminate in modo isolato e parcellizzato, prescindendo quindi dal contesto complessivo delle telefonate intercettate e dai servizi di osservazione e accertamenti degli agenti operanti).

Generiche sono poi le censure riguardanti la denunciata omessa motivazione in ordine alle richieste subordinate; peraltro la Corte territoriale (a fronte di motivi di appello altrettanto generici) ha motivato adeguatamente in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ed al trattamento sanzionatorio (pag. 145).

6) Il ricorso del D.V. è infondato e va, pertanto, rigettato. Quanto alla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente acquistata, già con la sentenza di questa Corte a sez. un. del 18.7.1997 n. 4 è stato affermato il principio che, anche dopo l’esito referendario, la valutazione prognostica della destinazione della sostanza, ogni qual volta la condotta non appaia correlabile al consumo in termini di immediatezza, deve essere effettuata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive del fatto, con apprezzamento di merito sindacabile in sede di legittimità solo in rapporto ai vizi di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e). Sicchè non è censurabile la motivazione che attribuisca univoco significato della destinazione allo spaccio alla detenzione quando la quantità dello stupefacente sia notevolmente superiore al bisogno personale per un periodo circoscritto. F del tutto evidente che nelle ipotesi relative a quantitativi non elevati l’indagine in relazione alla destinazione allo spaccio debba essere, invece, più penetrante e condotta con riferimento ad altri elementi indiziari emergenti dalle concrete modalità della fattispecie, come la qualità di tossicodipendente, le condizioni economi che dell’imputato, l’accertato compimento pregresso di fatti sintomaticamente rivelatori di propensione allo spaccio, le modalità della custodia e di frazionamento della sostanza, il ritrovamento di strumenti idonei al taglio.

La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha ritenuto che dalle risultanze processuali emergesse la destinazione allo spaccio della droga acquistata, sulla base di una pluralità di elementi: a) i quantitativi acquistati risultavano ampiamente superiori a quelli propri dell’uso personale; b) il D. V. non aveva una capacità economica tale da consentirgli un approvigionamento di droga per uso personale con esborso di consistenti somme di denaro (gli eventuali debiti contratti andavano comunque onorati); c) le intercettazioni telefoniche (in particolare la conversazione n. 70 del 15.2.2002) attestavano che il prevenuto con la droga acquistata doveva soddisfare i "bisogni" di terzi.

Quanto all’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, è pacifico che tale circostanza "può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione, con la conseguenza che, ove venga meno uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri" (cfr. Cass. sez. un. 21.9.2000 n. 17; conf. Cass. sez. 4, 16.3.2005 n. 10211; Cass. sez. 4, 1.6.2005 n. 20556). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che "..il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità…" (cfr ex multis Cass. pen. sez. 4 n. 38879 del 29.9.2005; conf. Cass. sez. 6 n. 27052 del 14.4.2008).

Dalla motivazione complessiva della sentenza di appello e dal richiamo di quella di primo grado emerge chiaramente che i giudici di merito hanno ritenuto non configurabile la invocata circostanza attenuante per i quantitativi significativi di sostanza stupefacente acquistata e per la reiterazione della condotta (risultano contestate sette episodi) in un arco temporale di pochi mesi.

In presenza di generiche doglianze contenute nei motivi di appello in ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha rideterminato la pena, in misura peraltro prossima ai minimi che non ai massimi edittali, tenendo conto di tutti i rilievi in precedenza esposti in ordine alla entità (non certo lieve) dei fatti contestati.

7) Il primo motivo del ricorso del D.C. è manifestamente infondato. Al ricorrente era contestato di aver acquistato da M.R. "sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità non potuta accertare e comunque pari quantomeno al controvalore di L. 700.000" (capo 308 che fa riferimento al capo che precede).

La Corte territoriale, dopo aver premesso che il ruolo di spacciatore del D.C. emerge pacificamente dalle risultanze processuali, ha evidenziato che la destinazione allo spaccio dei singoli acquisti (e quindi anche di quello di cui al capo 308) è attestata dalle modestissime capacità economiche del medesimo (la stessa difesa sosteneva nell’atto di impugnazione che l’imputato non aveva mezzi, era debitore dell’ A. e svolgeva attività lavorativa presso un Call center). Tale situazione economica non consentiva certo approvigionamenti di sostanza stupefacente, per uso personale, con esborso di somme di denaro rilevanti. Siffatta motivazione non è certamente illogica e contraddittoria, essendo indubitabile che anche la somma di L. 700.000, indicata nel capo 308, costituiva un esborso non certo compatibile con le condizioni economiche, in precedenza evidenziate, del prevenuto. Va accolto, invece, il secondo motivo.

La giurisprudenza di questa Corte, dopo decisioni in senso contrario che ritenevano rispettato il disposto di cui all’art. 597 c.p.p., comma 4 purchè la pena complessiva irrogata fosse corrispondentemente diminuita, è ormai orientata nel senso che il divieto della reformatio in peius in appello riguardi non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena:

cosicchè, in caso di accoglimento dell’appello dell’imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione, discende non solo l’obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l’impossibilità di elevare la pena comminata per singoli elementi, pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dell’accoglimento del gravame dell’imputato (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 4 n. 47341 del 28.10.2005). Il contrasto giurisprudenziale è stato, invero, risolto con la decisione delle sezioni unite n. 40910 del 27 settembre 2005 (depositata il 10 novembre 2005). L’espressione "la pena è corrispondentemente diminuita" deve essere quindi intesa nel senso che la obbligatoria diminuzione riguarda non solo la pena complessivamente inflitta quale risultato finale ottenuto dopo il calcolo degli eventuali aumenti e diminuzioni, ma anche i singoli elementi che concorrono all’operazione, ivi compresa la pena base e l’aumento per la continuazione.

Non c’è dubbio quindi che, se venga accolto l’appello anche in ordine ad uno dei reati ritenuti in continuazione, debba essere, a prescindere dalla determinazione della pena finale (eventualmente ridotta per altri motivi), corrispondentemente ridotto l’aumento apportato ex art. 81 c.p. per quel reato. Altrimenti la pronuncia assolutoria non avrebbe alcun effetto sul piano sanzionatorio.

Non c’è dubbio che, essendo intervenuta l’assoluzione in appello per il reato più grave di cui al capo a), non potesse essere lasciata inalterata la pena irrogata per tutti gli altri reati a titolo di continuazione nel giudizio di primo grado, dovendosi individuare il "nuovo" reato più grave e la pena per esso edittalmente prevista (comprensiva, nel caso di specie anche della multa).

E’ altrettanto indubitabile, però, che, una volta individuato nel capo 357 il reato più grave, la Corte territoriale non potesse per tutti gli altri reati apportare un aumento maggiore di quello stabilito in primo grado. Palese, pertanto, è la violazione del principio del divieto della reformatio in peius.

La sentenza impugnata va, quindi, annullata sul punto senza necessità di rinvio: risulta evidente, invero, che la Corte territoriale non intendesse certamente discostarsi "in melius" dagli aumenti apportati, per i singoli capi, nella sentenza di primo grado.

Sicchè possono essere confermati quegli aumenti relativamente alla pena detentiva (la pena pecuniaria andava, invece aggiunta, come correttamente ha fatto la Corte territoriale, prevedendo il capo 357, individuato come reato più grave, anche la multa).

La pena va, conseguentemente, così rideterminata: p.b. capo 357 anni 8 di reclusione ed Euro 33.000,00 di multa, ridotta ex art. 62 bis c.p. ad anni 5, mesi 4 di reclusione ed Euro 22.000,00 di multa, aumentata di mesi 6 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per ciascuno dei capi 350 e 425, di mesi 6 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per ciascuno dei capi 357 e 415, di mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per il capo 308, e quindi anni 7, mesi 10 di reclusione ed Euro 33.000,00 di multa, ridotta di un terzo per la diminuente del rito e perciò ad anni 5, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 22.000,00 di multa.

8) Il ricorso del Dr. in relazione alla disposta confisca è fondato. Va ricordato che le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 920 del 17.12.2003, hanno affermato il condivisibile principio che "La condanna per uno dei reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, conv. con modif. nella L. 7 agosto 1992, n. 356, comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorchè, da un lato, sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall’altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di talchè, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (V. Corte Cost. ord. 29 gennaio 1996 n. 18)". La giurisprudenza successiva ha ribadito costantemente tale orientamento che può dirsi ormai consolidato. Secondo Cass. sez. 3 n. 38429 del 9.7.2008 "In tema di confisca dei beni patrimoniali prevista dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies è irrilevante il requisito della pertinenzialità tra bene da confiscare e reato, sicchè detta confisca non è esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in epoca anteriore al reato per cui è intervenuta condanna"; oppure "… abbiano un valore superiore al provento del medesimo reato " (così Cass. sez. 1 n. 11269 del 18.2.2009). Ancor più chiaramente è stato ribadito che non è richiesto "..l’accertamento di un nesso eziologico tra il reato e i beni, dal momento che opera una presunzione legislativa di illecita accumulazione, non rilevando se detti beni siano o meno derivati dal reato per il quale è stata inflitta la condanna" (Cfr. Cass. sez. 1 n. 8404 del 15.1.2009).

La Corte territoriale, nel confermare la confisca dell’immobile in sequestro, ha rilevato che "l’appellante, a fronte della indiscutibile sproporzione tra il valore del bene in sequestro ed i propri redditi, non ha dimostrato la lecita provenienza dei mezzi economici utilizzati per l’acquisto dell’immobile in considerazione".

La stessa Corte ha dato atto che il Dr. aveva acquistato il bene attraverso un finanziamento ottenuto da istituto di credito; ha ritenuto, però, che l’imputato per il pagamento delle rate o, comunque, per i beni che aveva consentito all’Istituto erogante di valutare la capacità reddituale del richiedente, non avesse fornito alcuna indicazione sulla lecita provenienza degli stessi. La motivazione sul punto è palesemente perplessa ed apodittica.

I giudici di merito, senza avere effettuato alcun accertamento, formulano, invero, delle mere ipotesi.

Riconoscono, infatti, che non risulta se le rate del mutuo siano state o meno pagate e, quindi, che non è possibile stabilire se il Dr. abbia onorato il mutuo con l’impiego di risorse di cui non ha dimostrato la lecita provenienza.

Nè sono in grado di precisare se e quali beni siano stati valutati dall’Istituto di credito ai fini della capacità reddituale del richiedente.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata sul punto, con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di M.R. e G. C., che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 500,00 alla cassa delle ammende;

Dichiara inammissibili i ricorsi di D.I. e di G. D., che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende;

Rigetto il ricorso di D.V.N. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata per D.C. V., limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni 5, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed Euro 22.000,00 di multa.

Rigetta nel resto il ricorso del D.V.;

Annulla con rinvio la sentenza impugnata per Dr.Da., limitatamente alla disposta confisca, per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-03-2011) 13-04-2011, n. 14956 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Broscia ha confermato la pronuncia di colpevolezza di C.M. in ordine ai reati: a) di cui all’art. 609 bis c.p.; b) di cui all’art. 610 c.p. e art. 61 c.p., n. 2; c) di cui agli artt. 81 cpv., 56, 609 bis e 628 c.p.; f) di cui agli artt. 582, 585 e 576 in relazione all’art. 61 c.p., n. 2; dello stesso C., nonchè di Co.An.Ma. e B.L. dei reati: c) e d) di cui all’art. 609 octies c.p. con l’aggravante di cui all’art. 112 c.p., comma 1, n. 2) ultima parte, per il C..

La sentenza riporta la ricostruzione della vicenda narrata dalla persona offesa, I.A.B., alla polizia giudiziaria.

La I., che era stata ricoverata in evidente stato di shock presso il pronto soccorso dell’Ospedale (OMISSIS), aveva riferito di lavorare presso il (OMISSIS) con il compito di dare spettacolo, ballando, e di intrattenere i clienti.

Costoro potevano inoltre chiedere alla titolare del club che una delle ragazze si recasse presso la loro abitazione per dare spettacolo di ballo a domicilio, pagando un supplemento di Euro 100,00. La notte in cui si sono verificati i fatti la I., verso le ore tre circa, era stata incaricata di seguire il C. per andare a casa di questi ove si sarebbe dovuta esibire ballando.

Al C. si era unito il B., che si trovava nel locale notturno, mentre all’esterno era ad attenderli la Co.. In estrema sintesi, una volta giunti a casa del C., la ragazza era stata indotta a fare una doccia alla quale aveva voluto presenziare il C., cui sì aggiungeva la Co.. Successivamente alla I. era stato dato da bere del vino che la aveva fatta sentire male. Ancora più tardi, verso le cinque, il C. aveva acconsentito a riaccompagnare la ragazza al night club. Durante il tragitto il C., che era solo con la I., aveva imboccato una strada attraverso il bosco e qui, fermata l’auto, aveva costretto la I. con violenza a subire reiterati rapporti sessuali.

Subito dopo il C. riportava la parte lesa presso la sua abitazione. Qui giunti, la stessa veniva costretta ad avere rapporti sessuali contemporaneamente con lo stesso C. ed il B., che poi andava via, e con il C. e la Co.. Finalmente il C. aveva acconsentito a riaccompagnare la ragazza, ma sulla via del ritorno aveva di nuovo imboccato la strada attraverso il bosco e aveva ricominciato a percuotere la persona offesa, asserendo di volere avere ancora rapporti sessuali. Improvvisamente erano apparsi tre uomini lungo la strada ed il C. era stato costretto a rallentare. La ragazza approfittando dell’occasione, aperta la portiera, si era buttata fuori dall’auto, mentre il C. tentava di trattenerla. La I., mentre chiedeva, gridando, di essere aiutata, aveva preso dei sassi da terra scagliandoli verso la macchina che si allontanava. Vi è da aggiungere che durante la vicenda i tre imputati avevano fatto largo uso di cocaina.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali era stata contestata l’attendibilità della parte lesa, facendosi rilevare in genere la scarsa credibilità dell’assunto secondo il quale la I. si sarebbe recata presso l’abitazione del C. al solo scopo di intrattenere gli imputati ballando; l’esistenza di elementi di contraddizione nel narrato con riferimento alla somma percepita ed allo sviluppo cronologico dei fatti.

La Corte ha, però, escluso l’aggravante di cui agli art. 92 e 93 c.p. nei confronti di tutti gli imputati ed ha concesso la Co. e alla B. le attenuanti genetiche, rideterminando le pene inflitte dal giudice di primo grado nella misura precisata in epigrafe.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi i difensori degli imputati, che la denunciano per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento la difesa del C. denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, nonchè la violazione ed errata applicazione della norma incriminatrice.

In sintesi, si denunciano vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta credibilità dell’assunto della parte lesa di essersi accompagnata al C. al solo scopo di effettuare una prestazione di ballo e non per ragioni di meretricio. Lo scopo di meretricio trova invece riscontro nel comportamento delle gestrici del locale notturno successivo ai fatti e nella assenza di lesioni riconducigli ad ipotesi di violenza sessuale. Detto scopo doveva indurre i giudici di merito a valutare le dichiarazioni della parte lesa con maggiore cautela e rendeva credibile la tesi difensiva dell’imputato secondo il quale la ragazza era animata da un intento di ritorsione determinata dal mancato accordo sulla sua pretesa di pagamento.

Si deduce inoltre il travisamento delle risultanze probatorie con riferimento alle somme che sarebbero state indicate dall’imputato e dalla I., nonchè alla individuazione delle ragioni per le quali la ragazza non si era allontanata dall’abitazione del C. allorchè ne avrebbe avuto la possibilità.

Con il secondo mezzo di annullamento, denunciando violazione o errata applicazione dell’art. 112 c.p., n. 2, si contesta la sussistenza degli estremi per ritenere la citata aggravante, dovendosi anche tener conto della natura necessariamente concorsuale del reato di cui all’art. 609 octies c.p. Con vari motivi di gravame la difesa della Co., denunciando violazione di legge e vizi di motivazione, ripercorre lo svolgimento dei fatti, per come narrati dalla stessa parte lesa, per dimostrare la estraneità dell’imputata ad ogni ipotesi di concorso negli atti di violenza sessuale che sarebbero stati commessi in danno della I..

La Co., in sintesi, non era stata presente agli atti sessuali commessi prima dal C. e successivamente da questi e dal B., ma si sarebbe limitata ad avere, solo successivamente, un rapporto sessuale con il C., con il quale era fidanzata, sia pure in presenza della persona offesa. Mancano, pertanto, del tutto gli estremi per ravvisare la fattispecie di cui all’art. 609 octies c.p. a carico dell’imputata, sia sul piano oggettivo che dell’elemento psicologico del reato. Si denunciano inoltre vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità dell’assunto della parte lesa, secondo la quale si sarebbe recata nell’abitazione del C. per una prestazione di ballo e non per ragioni di meretricio. In tale ultima ipotesi le prestazioni sessuali della ragazza dovevano ritenersi inizialmente consenzienti; nè sarebbe possibile individuare il momento in cui si sarebbe verificato il suo dissenso e la percepibilità del dissenso da parte della Co..

Si censura, infine, il trattamento sanzionato con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti genetiche nella massima estensione ed alla mancata diminuzione di pena in applicazione dell’art. 609 bis c.p., u.c..

Con il primo mezzo di annullamento la difesa del B. denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 192 e 530 c.p.p., nonchè vizi di motivazione della sentenza. In estrema sintesi si denunciano vizi di motivazione nella valutazione delle risultanze probatorie con riferimento alle allegazioni difensive dalle quali emergeva con certezza che l’imputato era già uscito di scena, allontanandosi dall’abitazione del C., prima che si verificassero gli atti di violenza sessuale secondo le indicazioni cronologiche contenute nel narrato della stessa persona offesa.

Si citano sul punto le dichiarazioni del barista A., che ha affermato di aver visto l’imputato la notte dei fatti verso le ore 5,30 ritirare l’auto presso il "(OMISSIS)" dove lavorava e quelle degli altri testi B.A. e M.G..

Si allega come illogica l’affermazione della sentenza, secondo la quale il B., dopo il rapporto sessuale, si sarebbe allontanato a piedi dalla abitazione del C. per raggiungere la sua auto, considerata la distanza esistente tra detta abitazione ed il luogo ove era parcheggiata l’auto, punto sul quale si denuncia anche il travisamento delle risultanze processuali; carente ed illogica la valutazione della scarsa attendibilità delle deposizioni prodotte dalla difesa e, soprattutto, l’affermazione della irrilevanza dell’accertamento in ordine allo sviluppo cronologico degli eventi. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 63 c.p., comma 2, e art. 133 c.p. in relazione alla concessa attenuante di cui all’art. 609 octies c.p., comma 4, e vizi di motivazione della sentenza sul punto.

Si osserva che il giudice di primo grado aveva riconosciuto in favore dell’imputato la predetta attenuante di cui all’art. 609 octies c.p., comma 4, ritenuta equivalente all’aggravante di cui all’art. 92 e 93 c.p.. La sentenza impugnata ha escluso l’aggravante e concesso all’imputato le attenuanti generiche, applicando una riduzione di pena solo in considerazione di queste ultime, mentre la pena doveva essere diminuita anche per effetto della già concessa attenuante di cui all’art. 609 octies c.p., comma 4. Si aggiunge che le due attenuanti hanno diversa natura e contenuto, sicchè non può ritenersi che la diminuzione di pena disposta per l’una assorba anche l’altra diminuente.

Il ricorso del C. non è fondato, mentre sono meritevoli di accoglimento i ricorsi del B. e della Co. nei limiti che di seguito vengono precisati.

Tutti i motivi di gravame con i quali i ricorrenti censurano la valutazione della attendibilità della persona offesa e della dinamica dei fatti dalla stessa narrati sono sostanzialmente fondati su una diversa lettura degli atti processuali rispetto a quella contenuta nella sentenza; diversa lettura inammissibile in sede di legittimità.

Va, infatti, ricordato in proposito che, anche a seguito delle modificazioni apportate all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b), rimane esclusa la possibilità che la verifica della correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione da parte della Corte di cassazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (cfr. sez. 4, 10.10.2007 n. 35683, Servirei, RV 237652; sez. 1, 15.6.2007 n. 24667, Musimeci, RV 237207;

sez. 5, 25.9.2007 n. 39048, Casavola ed altri, RV 238215).

Peraltro, la valutazione della attendibilità della persona offesa ha formato oggetto di motivazione assolutamente esaustiva, avendo trovato riscontro, secondo i giudici di merito, oltre che nelle dichiarazioni dei testi presenti, che videro la I. lanciarsi fuori dall’auto del C. e scagliare pietre contro l’auto che si stava allontanando, nell’accertamento medico in ordine alle lesioni riscontrate sulla ragazza ed allo stato di shock in cui versava subito dopo il fatto.

La sentenza impugnata, inoltre, ha preso in esame tutti i rilievi formulati dai ricorrenti, finalizzati a instillare dubbi sulla attendibilità della persona offesa, affermandone la inattendibilità o irrilevanza con motivazione assolutamente esaustiva ed immune da vizi logici.

Con adeguata motivazione è stato, infatti, ritenuto inattendibile l’assunto del C., peraltro caratterizzato da elementi di contraddittorietà, in ordine all’esistenza di motivi di ritorsione da parte della ragazza determinati dal mancato accordo in ordine all’ammontare del pagamento della prestazione (si è fatto rilevare con argomentazione logica sul punto che la pattuizione del prezzo abitualmente precede e non segue la prestazione sessuale).

Peraltro, la sentenza di primo grado aveva già, con motivazione logica, osservato che, seppure la ragazza si fosse impegnata a recarsi nell’appartamento del C. per avere un rapporto sessuale mercenario, il successivo sviluppo degli eventi integra senza ombra di dubbio i reati di violenza sessuale da parte del C. e di violenza sessuale di gruppo da parte di tutti gli imputati che abusarono di lei.

Quanto ai vizi di motivazione denunciati dal B. in ordine alle argomentazioni con le quali sono state disattese le sue deduzioni difensive, dirette a dimostrare la sua mancata partecipazione alla violenza di gruppo, si risolvono anche esse nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze probatorie sul punto.

Peraltro, sia la sentenza di primo grado che quella di appello hanno ritenuto inattendibile l’assunto del B., di essersi allontanato dall’appartamento del C. prima che avessero luogo gli episodi di violenza sessuale, con esaustive argomentazioni, con le quali, da un lato è stato evidenziato che le indicazioni temporali in ordine alla dinamica dei fatti descritti dalla persona offesa risultano evidentemente dilatate, e dall’altra è stata rilevata, anche in questo caso con motivazione logica, la scarsa attendibilità dei testi addotti dalla difesa dell’imputato.

Con riferimento agli argomenti difensivi della C. deve essere, poi, precisato in punto di diritto che nel reato di violenza sessuale di gruppo non occorre che le più persone riunite commettano tutte atti di violenza o intimidatori nei confronti della persona offesa (cfr. sez. 3, 11.3.2010 n. 11560, RV 246448; sez. 3, 11.3.2010 n. 15089, Rossi, RV 246614), essendo sufficiente che la loro consapevole presenza, ove non risulti meramente passiva, rafforzi il proposito criminoso dell’abusante e costituisca elemento di dissuasione per la stessa vittima dall’intento di opporre resistenza, riducendone le possibilità di difesa.

Non occorre inoltre che tutti i partecipi commettano gli atti sessuali sulla vittima ovvero, come nel caso in esame, li commettano contemporaneamente. Nè occorre che tutti i partecipi siano contestualmente presenti al compimento degli atti sessuali da parte degli altri componenti del gruppo, allorchè siano tuttora presenti nel luogo dei fatti, permanendo in tal caso l’effetto intimidatorio derivante dalla consapevolezza, da parte della vittima, di essere in balia di un gruppo di persone (sez. 3, 9.11.2005 n. 45970, Aldrei ed altri, RV 232537).

Nel resto le deduzioni della Co. si esauriscono anche esse nella prospettazione di una dinamica dei fatti diversa da quella narrata dalla persona offesa ed accertata dai giudici di merito, che hanno evidenziato la piena partecipazione dell’imputata alla commissione di abusi sessuali in danno della I..

E’, peraltro, infondata la doglianza di detta ricorrente in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., essendo la stessa incompatibile con la fattispecie della violenza sessuale di gruppo (cfr. sez. 3, 12.10.2007 n. 42111, Salviti. RV 238150; sez. 3, 24.10.2002 n. 502 del 2003, Raffi ed altri, RV 223725).

Va ancora osservato in punto di diritto, con riferimento alle deduzioni del C., che l’aggravante comune di cui all’art. 112 c.p., comma 1, n. 2), è certamente compatibile con la fattispecie criminosa di cui all’art. 609 octies c.p., non incidendo il carattere necessario del concorso di persone nel reato con la configurabilità di una maggiore gravità della condotta di colui che ha preso l’iniziativa ovvero ne ha organizzato la commissione, dirigendo la condotta dei correi.

Le sentenze di merito inoltre sono adeguatamente motivate in ordine alla sussistenza di detta aggravante a carico del predetto imputato, avendo egli preso l’iniziativa ed organizzato l’intera vicenda criminosa.

E’, invece, fondato l’ultimo motivo di gravame del B..

La sentenza di primo grado aveva concesso a detto ricorrente ed alla Co. l’attenuante di cui all’art. 609 octies c.p., comma 4, dichiarata equivalente alla aggravante di cui agli art. 92 e 93 c.p..

Orbene, la sentenza di appello, avendo escluso la citata aggravante, non poteva porre a base del calcolo della pena da infliggere la stessa pena base stabilita dalla sentenza di primo grado, previa comparazione delle circostanze con giudizio di equivalenza, per poi operare su di essa le diminuzioni per le concesse attenuanti generiche e per il rito.

In tal modo, infatti, è stata esclusa l’efficacia della attenuante di cui all’art. 609 octies c.p., comma 4, già concessa dal giudice di primo grado e che, come esattamente rilevato dal ricorrente, non può identificarsi con quella di cui all’art. 62 bis c.p..

Di tale motivo di gravame del B., per l’effetto estensivo previsto dall’art. 587 c.p.p. comma 1, deve tenersi conto anche con riferimento alla posizione della Co., che si palesa identica in relazione alle concesse attenuanti.

Per effetto di quanto rilevato la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti dei predetti imputati limitatamente al trattamento sanzionatorio.

I loro ricorsi vanno rigettati nel resto, mentre va integralmente rigettato il ricorso del C..

Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso di C.M., che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia limitatamente alla determinazione della pena dei confronti di B.L. e per l’effetto estensivo nei confronti di Co.An.Ma..

Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.