Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 02-05-2011, n. 16860

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Svolgimento del processo

Con sentenza 23-12-2009 il Giudice di Pace di Acireale assolveva D. M.S., perchè il fatto non sussiste, dai reati di ingiuria e minaccia in danno di F.V., commessi il (OMISSIS), alle ore 15, ritenendo inattendibile l’affermazione della querelante, secondo la quale l’imputato si era fermato presso l’abitazione della sua collega S.S. – dove lei si trovava con la figlia e dove poi erano avvenuti i fatti – avendo riconosciuto la sua autovettura parcheggiata sotto la casa di quest’ultima.

Infatti la S. aveva riferito che nella strada sotto casa sua, via (OMISSIS), era impossibile parcheggiare in quanto vi era una catena, il che indubbiava il fatto che D.M. avesse potuto riconoscere l’autovettura della p.o. ivi asseritamente parcheggiata.

Per di più quel giorno l’imputato risultava essere uscito dal lavoro, in comune di (OMISSIS), per un permesso, dalle 14,40 alle 15,12, arco di tempo insufficiente per recarsi ad (OMISSIS).

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Catania dolendosi di vizio di motivazione per mancato apprezzamento di prova decisiva, e cioè della parte della deposizione della S. in cui questa aveva confermato l’ipotesi accusatoria, essendone stata valorizzata esclusivamente la parte relativa al parcheggio dei veicoli per trame, in modo illogico ed in contrasto con le risultanze, la conclusione del dubbio che i fatti oggetto di querela si fossero effettivamente verificati.

Inoltre viene censurata l’apoditticità dell’affermazione secondo cui, nel periodo di permesso dal lavoro, D.M. non avrebbe potuto raggiungere (OMISSIS), essendo invece i due comuni contigui e i loro abitati senza soluzione di continuità.

Si chiede quindi l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Invero il primo giudice, imperniando la motivazione su una sola delle circostanze risultanti dalle dichiarazioni della teste S. S. – quella dell’impossibilità di parcheggiare nella via antistante la sua abitazione -, ha compiente trascurato, senza sottoporla a vaglio di attendibilità, la parte restante della deposizione, confermativa della ricostruzione dei fatti esposta nella querela della F., e quindi dell’ipotesi accusatoria.

La sentenza va quindi annullata con rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Acireale per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-02-2011) 17-05-2011, n. 19306 Risarcimento in forma specifica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 23 aprile 2009 la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza dell’11 aprile 2006 con la quale R.L., imputato dei reati di violenza sessuale e tentativo di omicidio, veniva ritenuto colpevole del delitto di violenza sessuale e del reato di lesioni personali, così riqualificata l’originaria imputazione di tentato omicidio, e, ritenuta la continuazione, condannato alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione, oltre le pene accessorie di legge ed il risarcimento dei danni in favore della parte civile.

La Corte territoriale disattendeva le doglianze difensive tendenti a sostenere la tesi della estraneità dell’imputato ai detti reati giudicando del tutto inconsistente l’alibi offerto; respingeva le censure rivolte a sostenere l’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, in relazione alle vistose contraddizioni in cui si riteneva fosse incorsa la stessa; rigettava in quanto infondata la richiesta di concessione della circostanze attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c.; confermava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e giudicava adeguata anche la quota di aumento per la continuazione della quale l’imputato aveva chiesto la riduzione perchè eccessiva; infine, rigettava, perchè infondata, la richiesta difensiva finalizzata ad una riduzione della somma dovuto a titolo di risarcimento del danno subito dalla vittima, ritenuta dall’imputato eccessiva in rapporto alla asserita modesta entità del fatto.

Propone ricorso avverso la detta sentenza l’imputato a mezzo del proprio difensore, deducendo difetto ed illogicità della motivazione in riferimento alla affermata attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in sostanziale acquiescenza a quanto evidenziato, sul punto, dal Tribunale, segnalando le numerose contraddizioni che avevano caratterizzato il racconto della vittima e le incongruità logiche che connotavano l’irrilevanza attribuita dalla Corte all’alibi difensivo.

Segnalava inoltre illogicità manifesta e difetto di motivazione con riferimento ad alcuni particolari (diversità del colore della maglietta indossata al momento dell’arresto come indicata da alcuni testimoni, rispetto a quello descritto dal teste P. e dalla parte offesa; presenza in luoghi diversi da quello teatro dell’asserito delitto in orari del tutto incompatibili con l’affermata presenza in quel luogo da parte della Corte) ritenuti decisivi e non adeguatamente tenuti in considerazione dal giudice territoriale o, quanto meno, illogicamente valutati.

Con altro motivo subordinato la difesa deduceva illogicità e vizio di motivazione della parte della sentenza con la quale la Corte aveva negato la configurabilità della invocata circostanza attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c..

I motivi del ricorso sono manifestamente infondati.

Va in linea generale ribadito il principio in forza del quale la struttura motivazionale della sentenza di appello, laddove le due pronunce di primo e di secondo grado risultino concordanti nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a base delle rispettive decisioni, si salda e si integra con quella precedente di primo grado (Cass. Sez. 2A 10.1.2007 n. 5606, Conversa e altri; Rv. 236181; Cass. Sez. 1A 26.6.2000 n. 8868, Sangiorgi, Rv.

216906; Cass. Sez. Un. 4.2.1992 n. 6682, Pm: p.c, Musumeci ed altri, Rv. 191229), con la conseguenza che è pienamente legittima da parte del giudice di secondo grado una motivazione per relationem, peraltro, nel caso di specie non esauritasi nel mero richiamo alla sentenza, già di per sè estremamente analitica, del Tribunale, ma estesa in modo specifico anche all’analisi dei vari profili prospettati dall’imputato con l’atto di appello.

La Corte ha, in particolare, esaminato correttamente ed esaustivamente i vari punti menzionati nell’atto di appello, fornendo risposte adeguate e coerenti sia in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni della vittima J.Z., in coerenza con le regole che governano la valutazione del teste-persona offesa; sia in ordine alla totale inattendibilità dell’alibi prospettato dall’imputato, sia in ordine ai rilievi difensivi incentrati sulle presunte contraddizioni in cui la vittima sarebbe incorsa nel corso del suo esame dibattimentale, sia, infine, in termini di esaustività del complessivo quadro probatorio.

Al riguardo va osservato che il giudice di merito ha dato conto del consistente materiale probatorio raccolto a carico dell’imputato, non solo indicando specificamente tali elementi (dichiarazioni della persona offesa; dichiarazioni dei testi che avrebbero notato l’imputato nell’atto di uscire dall’abitazione della J., descrivendone anche l’abbigliamento; dichiarazioni dello stesso imputato circa la sua presenza sui luoghi in cui abitava la giovane cittadina ungherese in orario compatibile con l’aggressione e la violenza sessuale; riscontri documentali in merito alle lesioni constatate sul corpo della giovane all’atto del ricovero in Ospedale), ma rielaborando, rispetto al primo giudice, tali elementi in modo del tutto autonomo e pervenendo così, in termini di assoluta logicità, alle stesse conclusioni del Tribunale in punto di colpevolezza del R..

Conseguentemente la censura di sostanziale acquiescenza da parte della Corte al ragionamento argomentativo seguito dal primo giudice è manifestamente destituita di fondamento: peraltro, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte nel giudizio di appello è consentita la cd. "motivazione per relationem" in tutte quelle ipotesi in cui le censure mosse nei riguardi della sentenza di primo grado vengano riproposte negli stessi termini di quelle deduzioni difensive già esaminate dal primo giudice e dallo stesso disattese (Cass. Sez. 4A 17.9.2008 n. 38824, Raso ed altri, Rv. 241062; Cass. Sez. 6A 14.6.2004 n. 31080, Cercone, Rv. 229299).

Con l’odierno ricorso la difesa ripropone, ancora una volta, questioni già esaustivamente analizzate in modo coerente, logico, dettagliato e coerente con il quadro probatorio dalla Corte territoriale.

Peraltro nei termini in cui i rilievi difensivi risultano esposti con riguardo al motivo della illogicità e carenza motivazionale in punto di ascrivibilità del fatto all’imputato e di ritenuta inattendibilità dell’alibi da costui offerto, essi implicano una sostanziale rilettura in chiave alternativa degli atti processuali preclusa nel giudizio di legittimità, che non consente di esaminare il cd. "travisamento del fatto" (Cass. Sez. 4A 17.5.2006 n. 4675, P.G. in proc. c. Bartalini ed altri; Rv. 235656).

Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte il denunciato vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi – come preteso dalla difesa del ricorrente – alla indicazione di atti del processo non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, essendo preciso onere del ricorrente – pena l’inammissibilità della impugnazione – individuare quegli elementi o dati probatori che risultano inconciliabili con la ricostruzione svolta nella sentenza e soprattutto indicare le ragioni per le quali l’atto asseritamente non esaminato comprometta la coerenza logica della motivazione (v. da ultimo, Cass. Sez. 6A 2.12.2010 n. 45036, Damiano, Rv. 249035).

Tenuto conto dei principi sopra enunciati, è palese che nel caso in esame la Corte di Appello si è scrupolosamente attenuta a tali regole interpretative.

Invero – con riguardo ai contenuti della denuncia della persona offesa – non solo ha espresso in modo convincente, persino maggiore di quanto già esposto nella sentenza del Tribunale, il giudizio di piena attendibilità della vittima, ma ha anche escluso in modo altrettanto logico che le lamentate contraddizioni inficiassero la credibilità complessiva del racconto, effettuando quella doverosa comparazione anche con altri elementi estrinseci che elide in radice la fondatezza della censura difensiva laddove si afferma che la Corte non avrebbe tenuto conto dei riscontri estrinseci che, ove valutati, avrebbero dovuto condurre ad una diversa valutazione delle dichiarazioni della parte offesa.

La Corte territoriale, viceversa, ha analizzato tali riscontri, correttamente sottolineandone la valenza di alcuni (come il tipo di abbigliamento indossato dall’imputato nell’atto di essere stato visto dal titolare del negozio sito di fronte l’abitazione della J.;

o, ancora, lo stacco della utenza cellulare in uso all’imputato in un ristretto arco temporale della mattina del 23 settembre 2004; o ancora la compatibilità dell’assenza di graffi sul corpo dell’imputato nonostante la donna avesse riferito di averlo colpito con la circostanza che due unghia della mano della vittima erano state trovate staccate a riprova del fatto che erano finte e dunque inidonee a causare lesioni anche superficiali perchè staccatesi nel corso della lotta), nonostante come è noto la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa vittima di violenza sessuale deve essere sì, condotta in modo rigoroso (compito certamente assolto in modo condivisibile dalla Corte) ma senza l’assoluta necessità di ricercare riscontri di tipo estrinseco, peraltro nella specie esaminati minuziosamente e ritenuti, a ragione, coerenti con le cerniate dichiarazioni.

Analogamente la Corte ha valutato la tesi difensiva basata sull’alibi offerto dall’imputato.

Questi ha sempre sostenuto di essersi sì recato il (OMISSIS) ed aver suonato al citofono esterno dell’abitazione della J., senza tuttavia salire nel suo appartamento, trattenendosi in quella cittadina per non più di alcuni minuti in compagna del figliolo che lo attendeva nell’auto parcheggiata nelle immediate adiacenze dell’edificio; di aver effettuato ripetute chiamate al fidanzato della J., in orari diversi rispetto a quelli risultanti dai tabulati; di essersi trovato fuori (OMISSIS) – e dunque in località diversa dal locus commissi delicti – in orari in cui a detta della persona offesa egli si sarebbe trovato nel di lei appartamento.

Ma tutti i particolari sopra riferiti sono stati presi in esame dalla Corte che ha disatteso le versioni offerte e le testimonianze addotte dalla difesa valutandole – ragionevolmente – o come ininfluenti o come inverosimili (è il caso del figliolo dell’imputato).

Le denunciate carenze motivazionali anche di tipo logico sono quindi decisamente e manifestamente incompatibili con il ragionamento seguito dalla Corte, anche perchè rispetto alle proposizioni contenute nell’atto di appello, esse sono poste in termini di sostanziale superflua ripetitività.

Considerazioni non dissimili vanno svolte anche con riguardo al motivo di ricorso concernente il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità di cui al comma 3 dell’art. 609 bis c.p..

Peraltro va richiamato il costante orientamento espresso al riguardo da questa Corte circa la riconoscibilità dell’attenuante in parola, applicabile in tutte quelle fattispecie in cui, avuto riguardo alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave, tenendo conto di alcuni indici quali l’intensità del dolo, il grado di coartazione esercitato dalla vittima, le condizioni psico-fisiche della stessa, l’entità della lesione della libertà sessuale, anche sotto il profilo psichico. Il che comporta una valutazione globale del fatto non circoscritta ai soli elementi oggettivi, ma estesa a tutti gli elementi soggettivi e, più in generale a tutti quegli elementi della condotta contenuti nell’art. 133 c.p (vds. sul punto, tra le tante, Cass. Sez. 3A 7.11.2006 n. 5002; Cass. Sez. 3A 27.9.2006 n. 40174; Cass. Sez. 3A 23.5.2006 n. 34128).

Va al riguardo ricordato che l’attenuante in esame non è dettata in vista dell’adeguamento della pena al caso concreto, ma riguarda la minore lesività del fatto in relazione al bene giuridico protetto sicchè assume maggior rilevanza la qualità dell’atto compiuto più che la quantità di violenza fisica.

Elementi quali il livello di coartazione esercitato sulla vittima; la sua età; le caratteristiche psicologiche; l’entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima in termini psichici, ivi compresa la difficoltà di recuperare il trauma subito, incidono quindi in modo rilevante sul concetto della attenuante in esame che va, conseguentemente, esclusa ove tali elementi (o anche taluni di essi) sussistano in modo consistente (v. in tal senso, Cass. Sez. 3A 24.3.2000 n. 5646; Cass. Sez. 3A 7.9.2000 n. 9528).

A tali regole si è uniformata la Corte territoriale senza che le argomentazioni enunciate nel ricorso contengano elementi di novità idonei a scalfire tale giudizio, semmai apparendo le stesse reiterative di quanto già esaurientemente analizzato dal giudice di merito.

Invero anche su tale punto la Corte territoriale ha reso una motivazione assolutamente puntuale e coerente con il ritenuto quadro di gravità contestualizzando il fatto della violenza e correttamente valutando le conseguenze riportate dalla vittima e il suo stato di grave prostrazione, unitamente alla violenza mostrata dall’imputato e al subdolo atteggiamento mostrato prima delle avances iniziali:

elementi tutti ben a ragione ritenuti incompatibili con il fatto apoditticamente definito dal ricorrente non grave.

Il ricorso va, conseguentemente dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma – ritenuta congrua – di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 01-06-2011, n. 22231 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 7 luglio 2010 la Corte di Appello di Genova rigettava la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione proposta da C.D., il quale era stato sottoposto a misura cautelare carceraria dal 14 giugno 2008 al 23 luglio 2008, in relazione al delitto di rapina perpetrato, in concorso con altri, in danno di H.D.; C. era stato di poi assolto dal Tribunale di Genova in data 22 settembre 2009, per non aver commesso il fatto.

2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione C.D., a mezzo del difensore; la parte ritiene che la Corte territoriale, erroneamente, abbia ritenuto che il comportamento posto in essere dal richiedente integri la fattispecie della colpa grave che esclude la possibilità di ottenere l’equo indennizzo.

L’esponente, in punto di fatto, evidenzia di essersi in realtà immediatamente adoperato per chiarire la propria posizione processuale. Osserva di avere protestato la propria innocenza sin dall’interrogatorio di garanzia; e sottolinea di avere ricevuto, solo successivamente, la lettere inviata dalla S., ove la donna indicava quale coautore della rapina tale V., dopo la scarcerazione identificato in F.V.. Il ricorrente ammette che, per proprie difficoltà relazionali all’interno del carcere ove si trovava ristretto, aveva omesso di riferire all’Autorità giudiziaria il nominativo del correo della S., circostanza di cui peraltro gli inquirenti erano già a conoscenza.

La parte sottolinea di avere indicato alla Polizia, dopo essere stato scarcerato dal Tribunale del riesame, il nominativo del predetto correo; e ritiene che la frequentazione di persone che vivono di espedienti può soltanto integrare una colpa lieve, non ostativa al riconoscimento dell’equo indennizzo.

Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato e merita rigetto.

Come è noto, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, De Benedictis, Rv. 222263). Condotte rilevanti in tal senso possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione.

3.1 L’ordinanza impugnata si colloca coerentemente nella linea del suddetto quadro interpretativo. Invero, la Corte territoriale ha evidenziato che C., in sede di interrogatorio di garanzia, aveva riferito alcuni elementi di prova a proprio discarico ma aveva omesso di evidenziare altre circostanze rilevanti; il ricorrente non aveva riferito di avere ricevuto da F. una telefonata nel corso della quale costui dichiarava di essere pronto ad assumersi le proprie responsabilità, in relazione alla rapina di che trattasi.

Oltre a ciò, la Corte di Appello ha considerato che nel corso della detenzione C. non aveva dato contezza delle lettere che la coindagata S.V. gli aveva inviato, ove la donna indicava il F. come correo nella rapina; al riguardo il Collegio ha evidenziato che la reticenza ed il mendacio utilizzati legittimamente dall’indagato non potevano essere di poi invocati per ottenere l’equo indennizzo richiesto.

Ciò premesso, la Corte di Appello ha considerato che la condotta del C. risulta caratterizzata da due elementi: avere indicato F. quale complice della S. nella perpetrazione della rapina, ma solo dopo l’intervenuta scarcerazione; avere frequentato persone con precedenti penali e che vivono di espedienti, tanto da essere indicato dalla parte offesa della rapina come uno degli autori del reato. La Corte territoriale ha, pertanto, del tutto legittimamente rilevato che l’avere omesso di riferire agli inquirenti il contenuto delle lettere ricevute dalla S., per ragioni connesse all’ambiente omertoso di appartenenza, integra la colpa grave ostativa al riconoscimento dell’equo indennizzo; ciò in quanto C. omise di fornire informazioni, di cui pure disponeva, idonee a scagionarlo, a fronte del quadro indiziario a suo carico, emergente dal riconoscimento effettuato dalla parte offesa.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 16-06-2011, n. 1102 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e l’avvocato dello Stato A. Tarentini;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame la deducente si duole del fatto che l’amministrazione scolastica di Lecce, riformulando le graduatorie permanenti per l’insegnamento nella scuola secondaria, in riferimento alle classi di concorso A052 e A052sostegno, cui la ricorrente era stata ammessa sin dalla loro istituzione ai sensi della l. n. 124/1999, le abbia sottratto punti 12 (dodici) relativi ad un intero anno di insegnamento, facendola retrocedere dalla 1^ posizione (con punti 141) alla quarta posizione (con punti 129).

La ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi: Falsa applicazione del D.M. n. 11 dell’11.02.2002 ed annessa valutazione dei titoli allegato "A" del D.D.G. 12.02.2002; Violazione Circolare Ministero della Istruzione n. 69/2002; Carenza istruttoria e motivazionale;Violazione delle regole in tema di procedure concorsuali e valutazione dei titoli; Illogicità; Perplessità; Disparità di trattamento; Manifesta ingiustizia; Illegittimità derivata.

Si è costituito in giudizio il Centro Servizi amministrativi della Provincia di Lecce, depositando copiosa documentazione relativa alla posizione della ricorrente.

Alla pubblica udienza del 6 aprile 2011, sulle conclusioni dei difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

Con un unico articolato motivo di gravame, la ricorrente, dopo aver evidenziato che il Decreto ministeriale n. 11 dell’11 febbraio 2002 (allegato "A") ed il Decreto del Direttore generale del 12 febbraio 2002, relativamente all’aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124/1999, prevedono espressamente l’attribuzione di punti 12 (dodici) per ogni anno di servizio prestato e punti 30 (trenta) per l’abilitazione conseguita presso la Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.), si duole del fatto che il Centro Servizi amministrativi della Provincia di Lecce, in sede di aggiornamento delle graduatorie permanenti, le abbia sottratto punti 12 (dodici) in relazione ai servizi di insegnamento svolti in concomitanza della frequenza della Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.).

Pur consapevole dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale non è computabile ai fini dell’inserimento e dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti il punteggio per il servizio di insegnamento eventualmente prestato durante la frequenza dei corsi della Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.), la ricorrente evidenzia che dalla certificazione prodotta ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti risulterebbe che i predetti corsi di specializzazione sono stati svolti per periodi limitati (dal 09 marzo 2000 al 7 giugno 2000; dal 12 ottobre 2000 all’8 gennaio 2001 nonché dal 27 marzo 2001 al 27 luglio 2001), per cui, a suo giudizio, l’amministrazione scolastica le avrebbe dovuto computare quantomeno il servizio di insegnamento svolto quando l’attività della Scuola di specializzazione era sospesa.

In sostanza, la ricorrente non contesta la non cumulabilità del punteggio relativo all’insegnamento con quello previsto per la Scuola di specializzazione, ritiene però che il divieto del cumulo operi limitatamente ai periodi di effettivo svolgimento del corso S.S.I.S.

A sostegno della sua tesi, la ricorrente evidenzia, altresì, che non vi sarebbe alcuna incompatibilità tecnica tra il servizio di insegnamento e la frequenza dei corsi S.S.I.S., potendo le rispettive attività essere svolte in orari differenti.

La ricorrente censura, infine, il provvedimento impugnato per eccesso di potere, sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto, da un lato, (detto provvedimento) comporterebbe una ingiusta equiparazione della sua posizione a quella di coloro che, pur avendo (come la ricorrente) frequentato i corsi S.S.I.S., non hanno svolto anche attività di insegnamento, dall’altro lato, si porrebbe in contrasto con il diverso modus operandi seguito da altre amministrazioni scolastiche.

La tesi della ricorrente non può essere condivisa.

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito:

a) che il servizio di insegnamento svolto anche in materia diversa da quella relative all’area disciplinare frequentata presso la S.S.I.S. vale come tirocinio per il corso di specializzazione e, conseguentemente, il predetto insegnamento non è produttivo di autonomo punteggio che possa sommarsi al punteggio spettante per l’abilitazione S.S.I.S. (Consiglio di Stato, Sez. VI 3 febbraio 2009 n. 579; Consiglio di Stato, Sez. VI 24 gennaio 2007 n. 241; Tar Lazio, Roma, Sez. III 11 ottobre 2004 n. 10604; Tar Lazio, Roma, Sez. III 21 luglio 2004 n. 7140);

b) che anche ove i corsi S.I.S.S. (per i quali il decreto ministeriale 26 maggio 1998 prevede una durata curriculare di due anni) fossero stati organizzati in tempi più ristretti, come manifestazione di autonomia universitaria, "il servizio di insegnamento eventualmente prestato durante il biennio di durata curriculare del corso (una parte del quale coincidente con esso; l’altra parte collocato al di fuori del corso), in ogni caso deve ritenersi improduttivo di punteggio utile ai fini del bagaglio in dotazione del docente. Si tratta, infatti di servizio di insegnamento sostitutivo o comunque integrativo del tirocinio e, come tale, già compensato (in termini di punteggio) con il riconoscimento di trenta punti" (Consiglio di Stato, Sez. VI 30 dicembre 2002 n. 8252);

c) che lo stesso decreto ministeriale 26 maggio 1998 considera anche l’attività di insegnamento svolta prima dell’inizio effettivo dei corsi S.S.I.S. come tirocinio di cui tener conto ai fini dello svolgimento dei predetti corsi (Consiglio di Stato, Sez. VI 30 dicembre 2002 n. 8252, che evidenzia, altresì, che una diversa interpretazione esegetica porterebbe a discriminare la posizione dei docenti che frequentino le S.S.I.S. e svolgano attività di insegnamento durante il biennio, a seconda dell’inizio più o meno posticipato dei corsi, fissato dalle singole Università nell’esercizio della loro autonomia).

Conformemente al pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, dal quale il collegio non ravvisa motivo di discostarsi, il ricorso in esame deve essere respinto.

In considerazione della natura della controversia, il collegio ravvisa tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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