Cass. civ. Sez. VI – 3, Sent., 22-06-2012, n. 10450 Somministrazione di energia elettrica

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Svolgimento del processo

p. 1. Il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 962 del 7 dicembre 2010, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a.

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Petilia Policastro, che aveva accolto la domanda di M.E., intesa ad ottenere:

a) in via principale, il risarcimento del danno derivato dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel alla Del. 28 dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma 4, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di "offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta"; b) in via subordinata per la violazione dell’obbligo di informazione circa detta modalità ai sensi della L. n. 281 del 1998, art. 1, lett. c).

p. 2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma 4, non aveva avuto efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c..

p. 3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).

Al ricorso, che propone tre motivi, la parte intimata non ha resistito.

Motivi della decisione

p. 1. Con il primo motivo di ricorso si deducono due censure, la prima di "violazione dell’art. 1339 c.c., in relazione alla Delib.

dell’AEEG n. 200 del 1999, art. 6, comma 4 (art. 360 c.p.c.): si sostiene che l’art. 1339 c.c., non consentirebbe l’inserimento automatico dell’art. 6, comma 4, della detta delibera nel contratto di utenza, sia perchè l’integrazione sarebbe consistita nel sopperire ad una lacuna della volontà negoziale, sia per essere la delibera generica, sia perchè per la sua violazione era prevista una sanzione diversa.

Con una seconda censura si lamenta "violazione degli artt. 1182 e 1196 c.c., in rapporto alla Delib. dell’AEEG n. 200 del 1999, art. 6, comma 4 (art. 360 c.p.c., n. 3)" e si sostiene che la delibera avrebbe avuto carattere programmatico e non precettivo e, dunque, non avrebbe potuto integrare il contratto di utenza.

Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione riguardo ad un comportamento dell’Enel che avrebbe potuto – secondo la pronuncia impugnata -rappresentare ottemperanza alla delibera.

Con un terzo motivo si denuncia, con una prima censura, violazione dell’art. 112 c.p.c., e con una seconda vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendosi: a) con la prima che gli attori avevano proposto, in subordine alla domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno per la mancata assicurazione della modalità gratuita di pagamento, una domanda intesa ad ottenere – per il caso che quella modalità fosse risultata assicurata – il risarcimento del danno da mancata informazione in proposito, e che essa era stata accolta nonostante l’accoglimento della domanda principale; b) con la seconda che erroneamente, una volta postasi nell’ottica dell’integrazione, la pronuncia impugnata avrebbe rilevato anche che era rimasto inadempiuto l’obbligo di informazione del consumatore sul pagamento gratuito delle bollette.

p. 2. Le due censure proposte con il primo motivo, afferendo entrambe alla questione della idoneità dell’art. 6, comma 4, della nota deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto, possono essere considerati unitariamente ed appaiono fondate per quanto di ragione al lume del precedente di cui alla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8 giugno 2011) con la sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso dell’Enel propositivo della stessa questione in una controversia di identico tenore, nonchè di numerosissime decisioni rese sia a seguito della stessa udienza dell’8 giugno 2001, sia a seguito dell’udienza del 16 novembre 2011, nonchè a seguito di numerose adunanza in camera di consiglio, su ricorsi proposti da utenti contro decisioni di tribunali che avevano rigettato domande come quella proposta dall’intimato o che le avevano accolte.

Nella suddetta decisione (come nelle altre), alle cui ampie motivazioni il Collegio rinvia, si è anzitutto affermato il seguente principio di diritto: "Il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore".

Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è concluso che deve "escludersi che la prescrizione del Del. dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c., di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perchè basata su una clausola contrattuale inesistente, perchè non risultava introdotta nel contratto di utenza.

La stessa decisione (lo si rileva per completezza), avuto riguardo al riferimento della sentenza allora impugnata ad una integrazione per effetto della deliberazione dell’A.E.E.G. anche ai sensi dell’art. 1374 c.c. ha ribadito che al riguardo valgono le stesse considerazioni svolte a proposito della inidoneità a svolgere la funzione di cui all’art. 1339 c.c., soggiungendo, altresì, che "Mette conto di osservare, tuttavia, che la pertinenza nella specie dell’istituto di cui all’art. 1374 c.c. sembrerebbe doversi escludere, poichè la norma postula l’integrazione del contratto con riguardo ad aspetti non regolati dalle parti e, quindi, svolge tradizionalmente una funzione suppletiva e non di imposizione di una disciplina imperativa, come accade per l’istituto di cui all’art. 1339 c.c." e che "Nella logica del sistema di cui alla L. n. 481 del 1995, la previsione del potere di integrazione del contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto autoritativamente dovuto".

p. 3. Il ricorso dev’essere, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario delle prime due censure, perchè erroneamente il Tribunale ha attribuito alla delibera di cui trattasi efficacia integrativa del contratto di utenza e, quindi, ha desunto l’esistenza dell’inadempimento.

Gli altri due motivi, essendo basati sul presupposto che la nota delibera avesse svolto efficacia integrativa, restano assorbiti.

p. 4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere che, in riforma della sentenza di primo grado, l’appello dell’Enel debba essere accolto e la domanda proposta dalle parti qui intimate debba essere rigettata.

Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato, inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de quo non può essere insorto.

p. 5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono essere integralmente compensate, giacchè è notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in modi opposti.

Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo al primo motivo. Dichiara assorbiti il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, pronunciando sul merito dell’appello lo accoglie e, in riforma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Petilia Policastro, rigetta la domanda di parte attrice. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la parte qui intimata alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seicento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile – 3, il 11 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-07-2012) 30-07-2012, n. 31045 Conflitti

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 5.3.2012 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ravenna applicava la misura degli arresti domiciliari nei confronti di I.D. e della custodia in carcere nei confronti di S.G. e P.O., indagati per i delitti previsti dall’art. 81 cod. pen. e D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 (detenzione continuata di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana) ed il solo S. anche per il delitto di tentata estorsione; contestualmente dichiarava la propria incompetenza per territorio ritenendo la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena per la seguente considerazione: sussistendo l’ipotesi di connessione prevista dall’art. 16 cod. proc. pen. e ritenuti più gravi i delitti di violazione della legge sugli stupefacenti, il luogo di inizio della consumazione agli effetti dell’art. 8 cod. proc. pen., comma 3, si individuava in Modena, poichè in tale città veniva prelevato lo stupefacente poi trasportato nelle varie località, circostanza confermato dalle dichiarazioni rese dal "trasportatore" I. D., e riscontrata dalle conversazioni intercettate.

Ricevuti gli atti, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena ha proposto conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28 cod. proc. pen. per i seguenti motivi: in Modena, ove lo stupefacente veniva consegnato a I., "non si verificava alcuna cessione in senso stretto" poichè il gruppo di calabrese fornitori dello stupefacente seguiva a bordo di altri veicoli lo I. durante il viaggio in auto; non essendo noto il luogo da cui veniva prelevato lo stupefacente caricato sull’auto del trasportatore a Modena, il luogo di commissione dell’attività criminosa doveva individuarsi nel bar di (OMISSIS) ove veniva pianificata l’attività di traffico di droga.
Motivi della decisione

Il conflitto deve essere regolato con la dichiarazione della competenza territoriale del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena.

Nel procedimento in oggetto sono stati contestati i reati previsti dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi nella forma della detenzione e consegna ( S.), detenzione e trasporto ( I.) e detenzione ( P.). Non essendo in discussione che la consegna dello stupefacente all’addetto al trasporto avvenisse in Modena, in tale luogo deve ritenersi consumata per la prima volta la condotte contestata, trattandosi del primo luogo certo di detenzione dello stupefacente nonchè del luogo di consumazione della condotta di cessione dello stupefacente al corriere. La circostanza che il trasportatore I. in talune occasione fosse seguito, su una seconda autovettura, da altri componenti del "gruppo dei calabresi" (ma il reato associativo non è contestato) non cancella il dato fattuale della avvenuta consegna della droga in Modena. L’allegata "pianificazione" dei traffici illeciti presso il bar di (OMISSIS) (provincia di Ravenna) può costituire attività prodromica o preparatoria, ma non integra una condotta autonomamente rilevante e di per sè idonea a perfezionare altrove le contestate condotte di detenzione, consegna e trasporto di sostanze stupefacenti.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena al quale dispone la trasmissione degli atti.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-08-2012, n. 14437

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Svolgimento del processo
1. – Con citazione notificata il 5 dicembre 1994, F.G. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Napoli N.F. per sentirlo condannare alla restituzione di un immobile sito in (OMISSIS), detenuto dal convenuto senza titolo.
Nelle more di questo procedimento, con atto di citazione notificato il 19 giugno 1996 N.R., figlia di N.F. nel frattempo deceduto, convenne in giudizio F.G., l’Avv. D.S.S. e N.D., chiedendo, tra l’altro, l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre o l’avvenuto riconoscimento del trasferimento in suo favore della piena proprietà del medesimo immobile.
A sostegno della propria domanda N.R. deduceva di aver ricevuto in donazione dai propri genitori la nuda proprietà dell’immobile de quo con atto per notar Albore in data 2 marzo 1992 e che essi donanti avevano acquistato il detto immobile con scrittura privata del 14 novembre 1984 dal nipote N.D., scrittura che era stata riconosciuta valida con sentenza del 24 settembre 1992.
Precisava inoltre che detta sentenza era stata trascritta successivamente alla trascrizione di un pignoramento in danno dello stesso N.D. e che alla vendita conseguente alla espropriazione forzata partecipò l’Avv. S su incarico di F.G., moglie di N.D., il quale si aggiudicò tutti i beni facenti parte del patrimonio immobiliare, compreso l’appartamento per cui è causa, previa istanza di partecipazione per persona da nominare ai sensi dell’art. 579 cod. proc. civ., con l’intesa che sarebbe stata successivamente prodotta la necessaria procura utile ai fini della definitiva aggiudicazione a F.G. quale persona da nominare effettiva e sostanziale acquirente degli immobili acquistati; che l’Avv. Drimase aggiudicatario di tutti i beni assoggettati all’espropriazione, non essendo stato in condizione di presentare, dopo l’aggiudicazione, una procura di data anteriore allo svolgimento dell’asta, ma con l’obbligo di ritrasferirne la proprietà alla contraente effettiva F.G..
I due giudizi vennero riuniti tra loro e con altro giudizio pendente tra la F. e l’Avv. D.S..
Nelle more del giudizio decedeva F.G.; ed avendo N.D. rinunciato all’eredità, questa veniva devoluta ai figli C., M.A. e G., i quali intervenivano nel giudizio e, transigendo con l’Avv. D.S. la causa contro di lui promossa da F.G., ed estromettendolo dal giudizio, conseguivano la proprietà dell’immobile.
2. – Con sentenza depositata in data 11 settembre 2002, il Tribunale di Napoli dichiarava cessata la materia del contendere tra l’Avv. D. S. e C., M.A., G. e N.D. e rigettava la domanda avanzata da N.R..
3. – La Corte d’appello di Napoli, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 27 aprile 2005, ha respinto l’appello principale di N.R. e dichiarato inammissibile l’appello incidentale di N.C..
3.1. – La Corte ha escluso il raggiungimento della prova dell’interposizione fittizia, ossia che l’aggiudicazione a nome dell’Avv. D.S. per conto di F.G. fosse, come sostenuto da N.R., simulata a favore di N. D. (che, in quanto debitore, non poteva partecipare direttamente all’asta e lo avrebbe fatto attraverso la propria moglie).
La Corte di Napoli ha altresì escluso la ricorrenza dei presupposti dell’invocata usucapione ex art. 1159 cod. civ., non essendo l’acquisto di N.F., dante causa di N.R., avvenuto a non domino.
4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello N. R. ha proposto ricorso, con atto notificato il 26 maggio 2006, sulla base di due motivi.
Hanno resistito, con controricorso, C., M.A., G. e N.D., i quali hanno proposto, a loro volta, ricorso incidentale condizionato, affidato a due mezzi, resistiti da N.R..
I controricorrenti N.C. ed altri hanno depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.
Motivi della decisione
1. – Preliminarmente, il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo entrambe le impugnazioni riferite alla stessa sentenza.
2. – Con il primo motivo del ricorso principale (motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione all’art. 360 cod. proc. civ. n. 5; omessa motivazione) ci si duole che la Corte d’appello non abbia riconosciuto la simulazione dell’acquisto all’asta, da parte di F.G., dell’immobile in questione.
La motivazione sarebbe viziata, avendo i giudici del gravame escluso l’intento fraudolento soltanto sulla base del fatto che sarebbe stato più ovvio raggiungere tale intento senza simulare l’incarico all’Avv. D.S..
Erroneamente la Corte d’appello non avrebbe ammesso le prove testimoniali formulate dall’attrice sin dal primo grado di giudizio, così impedendole di provare quanto dalla stessa dedotto.
In ogni caso, la Corte del merito avrebbe dovuto rilevare che, se non simulata, l’aggiudicazione dell’immobile di cui è causa, effettuata attraverso il conferimento dell’incarico all’Avv. D.S., configurerebbe un negozio in frode alla legge.
2.1. – Il motivo è infondato e, in parte, inammissibile.
Occorre premettere che in tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione contenuta nell’art. 579 cod. proc. civ. (che inibisce al debitore esecutato la legittimazione di fare offerte all’incanto), costituendo norma eccezionale rispetto alla regola generale stabilita dallo stesso art. 579, non può trovare applicazione analogica rispetto ad altri soggetti non considerati in detta norma, salvo che non ricorra un’ipotesi di interposizione fittizia o che si configuri, in caso di accordo fra debitore esecutato e terzo da lui incaricato di acquistare per suo conto l’immobile, un negozio in frode alla legge (Cass., Sez. 3^, 16 maggio 2007, n. 11258).
In questa prospettiva, si è ritenuto che la partecipazione alla predetta asta di un soggetto, nella qualità di persona interposta del coniuge del debitore esecutato, non integra violazione del predetto divieto ove manchi la prova che all’accordo interpositorio – se fittizio – abbia partecipato anche il debitore, ovvero – se reale – sia correlato un mandato, di quest’ultimo al coniuge, per l’acquisto del bene, oggetto dell’esecuzione (Cass., Sez. 2^, 23 luglio 1979, n. 4407).
Nella specie la Corte d’appello ha escluso che sia stata raggiunta la prova che la F. abbia assunto la veste di acquirente simulata dell’immobile in sede di espropriazione forzata e che il reale dominus dell’affare fosse il di lei marito, il debitore esecutato N.D..
A tal fine, il giudice del merito ha sottolineato che nessuna valenza indiziaria può essere attribuita al fatto che in sede di transazione l’Avv. D.S. abbia riconosciuto di essersi reso aggiudicatario dell’immobile su incarico e nell’interesse della F., trattandosi di circostanza la quale non solo non conforta ma addirittura contrasta l’ipotesi simulatoria di una manifestazione fittizia di volontà da parte della mandante ed esclude l’ipotesi che l’incarico professionale sia stato conferito allo stesso Avv. S da parte di N.D..
La conclusione alla quale è giunta la Corte d’appello è ampiamente argomentata ed è priva di mende logiche e giuridiche; essa è contrastata dalla ricorrente con una critica meramente assertiva.
Il motivo di ricorso, sotto questo profilo, si risolve prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito.
Quanto, poi, alla doglianza relativa alla mancata ammissione delle prove testimoniali, è assorbente rilevare che il motivo appare generico, perchè la ricorrente trascura di riportare lo specifico contenuto dei capitoli in cui la prova richiesta si articolava, e questa carenza non consente di apprezzarne la decisività.
Infine, la tesi secondo cui l’aggiudicazione dell’immobile di cui è causa configurerebbe un negozio in frode alla legge, introduce una questione che dal testo della sentenza impugnata non risulta essere stata affrontata nel giudizio di merito e che, importando l’accertamento di circostanze di fatto non esaminate in quella sede, è preclusa, in quanto nuova, nel giudizio di cassazione.
3. – Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1159 cod. civ.) si sostiene che -contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello – nella specie ricorrerebbero i presupposti dell’usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ., perchè al momento della vendita N.D. da ben tre anni non era di fatto più il proprietario dell’immobile, essendo stato questo pignorato in data anteriore alla vendita da alcuni creditori del venditore. Si sarebbe, pertanto, in presenza di un acquisto a non domino da parte di N.F., dante causa della ricorrente.
3.1. – Il motivo è infondato.
La fattispecie prevista dall’art. 1159 cod. civ., ricorre là dove vi sia un titolo idoneo a trasmettere la proprietà, ma tale effetto non possa prodursi perchè l’alienante non è il proprietario del bene, sempre che l’acquirente sia in buona fede. La disciplina positiva rende chiaro che l’intendimento perseguito dalla legge è quello di consentire l’acquisto della proprietà in capo all’acquirente unicamente nel caso in cui gli effetti del contratto non possano prodursi direttamente in ragione dell’alienità della cosa venduta;
questo e soltanto questo è l’impedimento che il codice, sussistendo le altre condizioni, mira a superare (Cass., Sez. 2^26 marzo 2012, n. 4851).
Rimane di conseguenza fuori e del tutto estranea all’ambito di operatività del citato art. 1159, l’ipotesi in cui la vendita, benchè fatta dal proprietario, sia, ai sensi dell’art. 2914 cod. civ., inopponibile nei confronti del creditore pignorante e degli altri creditori intervenuti nell’esecuzione, per essere stato il bene immobile alienato dal debitore esecutato successivamente alla trascrizione del pignoramento.
4. – Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento dei motivi del ricorso incidentale condizionato.
5. – Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara, assorbito l’incidentale condizionato; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 25 gennaio 2011, n.1735 CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti C..C. e da V..R. , nella qualità, avverso la stessa sentenza.

1.1 Con i primi sei motivi l’impugnante denuncia violazione degli artt. 1454, 1575 e 1578 cod. civ. sotto i seguenti profili:

a) per avere la Corte d’appello fatto malgoverno del principio secondo il quale era onere della parte conduttrice, al momento della stipula del contratto di locazione, verificare le caratteristiche dei locali e la loro adeguatezza all’attività da svolgervi, e ciò tanto più che nella convenuta destinazione artigianale rientravano, come evidenziato dal c.t.u., una miriade di tipologie produttive, per ognuna delle quali erano previste specifiche prescrizioni;

b) per avere ignorato che, secondo il consolidato insegnamento del Supremo Collegio, l’obbligo di dotare l’immobile di precise caratteristiche sarebbe sussistito solo ed esclusivamente nel caso in cui ciò fosse stato oggetto di una pattuizione ad hoc (confr. Cass. n. 3154 del 1977) ;

c) per non avere considerato che, riconosciuta in contratto dal conduttore l’idoneità dell’immobile all’uso pattuito, non esiste alcun obbligo per il locatore di operare modificazioni o interventi non previsti a suo carico (confr. Cass. civ. 25 febbraio 1981, n. 1142);

d) e che i vizi e i difetti lamentati non potevano essere qualificati occulti, il che imponeva di ritenere che il conduttore avesse implicitamente rinunciato a farli valere (confr. Cass. civ. 7 marzo 2001, n. 7341; Cass. civ. 11 maggio 2006, n. 10973). In tale prospettiva andava valutato sia che le parti avevano espressamente previsto la necessità di lavori di adeguamento al fine di rendere i locali conformi alla normativa antinfortunistica (lavori il cui onere era stato posto a carico di X); sia che il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle leggi vigenti per lo svolgimento dell’attività del conduttore era stato in contratto configurato come giusto motivo di recesso;

e) per avere il giudice di merito omesso di rilevare che il consulente tecnico aveva prospettato la possibilità che l’attività di X venisse assentita, ove fosse risultata conforme ai limiti emissivi e alle prescrizioni produttive e gestionali imposte dagli strumenti urbanistici;

f) che, in ogni caso, nel contratto di locazione era stata genericamente prevista l’utilizzazione del capannone a uso artigianale. Ora, pacifica la sussistenza di tale destinazione, la prova dell’impossibilità per il conduttore di usufruire dell’immobile per esercitarvi l’attività avuta di mira avrebbe richiesto la produzione di un provvedimento di diniego delle necessarie autorizzazioni, onere rimasto inosservato, in contrasto con i reiterati arresti del giudice di legittimità che esigono l’esistenza di un provvedimento negativo definitivo (confr. Cass. civ. 11 aprile 2006, n. 8409) ;

1.2 Con il settimo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1575, 1578, 1454, 1455 e 1460 cod. civ. sotto il profilo che, avendo il conduttore invocato la tutela di cui all’art. 1454 cod. civ., il giudicante non avrebbe potuto esimersi dal valutare la gravità degli inadempimenti addotti da X a sostegno della domanda azionata. Tali inadempimenti, fortemente ridimensionati dal consulente tecnico, che li aveva limitati alle pareti aeroilluminanti e al vano soppalcato, erano all’evidenza di scarsa importanza, laddove ben più grave era quello della medesima società la quale, pur continuando a usufruire del capannone, per vari mesi non aveva pagato il canone.

1.3 Con l’ottavo mezzo si deduce violazione degli artt. 1454, 1455, 1460, 1341 e 1342 cod. civ., 5 legge 392 del 1978. Oggetto di critica è la mancata applicazione del disposto dell’art. 2 del contratto di locazione, in forza del quale il conduttore non poteva per nessun motivo ritardare il pagamento dell’affitto e non poteva far valere alcuna azione o eccezione se non dopo il pagamento delle rate scadute.

1.4 Con il nono motivo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 1571, 1590 e 1593 cod. civ., nonché degli artt. 5 e 55 legge n. 392 del 1978. Il decidente avrebbe invero fatto malgoverno della clausola contrattuale in base alla quale nessuna innovazione poteva essere fatta senza il preventivo consenso scritto del locatore di talché, considerato che X non aveva mai chiesto l’autorizzazione a eseguire migliorie, il costo dell’esecuzione di opere quali creazione del locale a uso ufficio o tinteggiatura degli interni, non poteva addirittura essere posto a carico del locatore a titolo di danni.

1.5 Con gli ultimi tre mezzi (decimo, undicesimo e dodicesimo), il ricorrente lamenta vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta impossibilità che nel capannone locato venisse esercitata l’attività di carrozzeria, in dissenso dalle conclusioni del nominato esperto il quale aveva invece accertato che tale attività, ove rispondente ai requisiti di cui all’allegato 2 del d.P.R. 21 luglio 1991, poteva esservi invece insediata e ignorando completamente che le parti avevano solo concordato l’esercizio, nell’immobile, di un’attività artigianale, senza peraltro individuarla specificamente.

2 Nel suo ricorso incidentale condizionato X denuncia violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 1575, n. 2, 1453 e 1578 cod. civ., nonché omessa motivazione su fatti controversi e decisivi, ricordando che, con l’atto di appello, essa aveva dedotto:

a) l’accertata sussistenza di vizi strutturali, sia materiali che inerenti alla regolarità amministrativa – urbanistica, dell’immobile locato, invocando la tutela di cui all’art. 1578 cod. civ., laddove il giudice di merito aveva esaminato la domanda di risoluzione solo sotto il profilo dell’art. 1575 cod. civ.;

b) la mancata considerazione che, sul piano istruttorio, l’esistenza di tali vizi era stata inequivocabilmente accertata dal c.t.u.;

c) la mancata ammissione delle prova orale diretta a dimostrare che, pattuendo la destinazione dell’immobile a uso artigianale, le parti avevano inteso riferirsi alla specifica attività esercitata da X.

3 Il ricorso principale è fondato per le ragioni e nei termini che qui di seguito si vanno ad esporre.

È giurisprudenza costante di questa Corte che, stipulato un contratto di locazione di un immobile destinato a uso non abitativo, grava sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della divisata attività e al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato (confr. Cass. civ. 30 aprile 2005, n. 9019).

Ciò significa che, in via di principio, non è onere del locatore conseguire tali autorizzazioni e che, ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario, e ciò quand’anche il diniego di autorizzazione sia dipeso da caratteristiche proprie del bene locato (confr. Cass. civ. 26 settembre 2006, n. 20831; Cass. civ. 13 marzo 2007, n. 5836; Cass. civ. 8 giugno 2007, n. 13395).

La destinazione particolare dell’immobile, tale da richiedere una particolare conformazione dello stesso, nonché il rilascio di specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell’obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell’immobile in relazione all’uso convenuto, soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l’attestazione del riconoscimento della idoneità dell’immobile da parte del conduttore (Cass. civ. 8 giugno 2007, n. 13395).

È necessario in definitiva che le parti deducano in condizione (ovvero che prevedano espressamente come obbligazione del locatore) tanto la possibilità che all’immobile siano apportate le modificazioni necessarie per potervi svolgere l’attività prevista, quanto il fatto che esso presenti le pertinenti condizioni funzionali al rilascio delle autorizzazioni amministrative (confr. Cass. civ., 8 marzo 2002, n. 3441).

Ove poi il conduttore abbia riconosciuto in contratto l’idoneità del bene locato all’uso pattuito e abbia esonerato il locatore da ogni inadempienza, è irrilevante la sussistenza di vizi conosciuti o conoscibili da parte del conduttore. In casi siffatti deve invero escludersi la risoluzione del contratto per colpa del locatore, essendo, in sostanza, rimessa alla diligenza del conduttore la constatazione di detti vizi e all’autonomia delle parti la valutazione di quelli che non rendono impossibile il godimento del bene (confr. Cass. civ. 31 marzo 2008, n. 8303).

4 Venendo al caso di specie, ritiene il collegio che di tutti gli esposti principi, pienamente condivisibili e dai quali non v’è quindi ragione alcuna di discostarsi, la sentenza impugnata abbia fatto malgoverno.

Pacifico che l’immobile era stato locato ad uso artigianale; che di esso era stata garantita la regolarità urbanistica ed edilizia; che il diniego delle autorizzazioni e concessioni richieste dalle leggi vigenti ai fini dello svolgimento dell’attività in concreto programmata dal conduttore era stato espressamente qualificato quale motivo di recesso, la decisione della Corte d’appello che ha addossato al locatore il rischio e la responsabilità connessi all’impossibilità o alla rilevante difficoltà di impiantare nel capannone l’attività di carrozziere, in quanto inquinante e comunque diversa da quella già in atto nello stesso al momento dell’entrata in vigore del P.R.G.C., viola i principi di diritto innanzi riportati.

Considerato invero che nell’uso artigianale convenuto rientravano e rientrano di fatto una miriade di tipologie produttive, ognuna con particolari caratteristiche tecnico-strutturali, presidiate dai connessi accertamenti di competenza dell’autorità amministrativa, in sede di rilascio delle necessarie autorizzazioni, la generica destinazione menzionata in contratto e la dichiarata conformità dell’immobile alle norme edilizie, urbanistiche e delle leggi speciali non possono, se non a costo di vere e proprie torsioni ermeneutiche, essere intese come esplicative di un impegno del locatore a garantire l’idoneità dell’immobile allo svolgimento dell’attività, neppure menzionata in contratto, di carrozziere e ciò tanto più che l’interpretazione della portata degli obblighi negoziali posta a base della scelta decisoria del giudice di merito svuota di fatto di ogni contenuto utile la clausola relativa al diritto di recesso del conduttore.

In tale contesto l’accertata illiceità urbanistica del soppalco non potrà più sfuggire al controllo imposto dall’art. 1455 cod. civ. in punto di importanza dell’inadempimento, controllo rimasto assorbito nella positiva valutazione del giudice a quo in ordine alla ritenuta addebitabilità al locatore della insussistenza dei presupposti per la fruizione del bene locato.

Ne deriva che il ricorso principale deve essere accolto.

Va invece dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, col quale, in carenza del requisito della soccombenza, sono state prospettate questioni che andranno riproposte nel giudizio di merito.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, la quale, nel decidere, si atterrà ai seguenti principi di diritto.

Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati a uso non abitativo, grava sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabile alla legittima utilizzazione del bene locato.

Escluso che sia onere del locatore conseguire tali autorizzazioni, ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario, e ciò quand’anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato.

La destinazione particolare dell’immobile, tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell’obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell’immobile in relazione all’uso convenuto, soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l’attestazione del riconoscimento della idoneità dell’immobile da parte del conduttore (Cass. civ. 8 giugno 2007, n. 13395).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie, per quanto di ragione, il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

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