Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-02-2012, n. 2011 Licenziamento per giustificato motivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Firenze, per quello che interessa in questa sede, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a M.L. dalla società Centro servizi e, esclusa l’applicabilità della tutela reale per difetto del requisito dimensionale, condannava la predetta società a riassumere il M. entro tre giorni o, in mancanza, a corrispondergli un’indennità risarcitoria ragguagliata a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La predetta Corte,dopo aver accertato l’illegittimità del licenziamento per carenza del motivo oggettivo posto a base del recesso datoriale, riteneva di riformare la sentenza di primo grado in punto di operatività della tutela reale poichè, applicando il criterio statistico della normale occupazione – ivi comprendendo il computo dei lavoratori a tempo determinato per la quota di effettiva durata del rapporto avuto riguardo all’anno che aveva preceduto il licenziamento-, risultava che la società occupava nel complesso n. 55,622 unità.

Avverso questa sentenza il M. ricorre in cassazione sulla base di tre censure.

Resiste con controricorso la società intimata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo, violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 1 e art. 2118 c.c. nonchè omessa o insufficiente motivazione in punto di rilievi alle conclusioni del CTU, pone il seguente quesito:"se ai fini del computo del requisito numerico/dimensionale richiesto per l’applicabilità della tutela reale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 1 e nel caso di licenziamento disposto con esonero dal preavviso in data 26.3.01, debbano essere conteggiati anche tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato comunque in corso fino alla scadenza del termine di preavviso (3.4.01), tenendosi altresì conto, in entrambe le ipotesi ed ai fini comunque del corretto calcolo della media occupazionale dell’intera durata dei medesimi contratti anche per la parte successiva al licenziamento".

Con la seconda critica il ricorrente, denunciando violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 1 nonchè omessa o insufficiente motivazione con riferimento al mancato computo dei contratti co.co.co., formula il seguente quesito:

" se ai fini del computo del requisito numerico/dimensionale richiesto per l’applicabilità della tutela reale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 1 debbano essere conteggiati anche i lavoratori iscritti a libro matricola aziendale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa in corso alla data del licenziamento".

Con l’ultimo motivo il ricorrente allega omessa o insufficiente motivazione sulla idoneità e adeguatezza della documentazione in atti ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova circa il requisito dimensionale.

Ritiene la Corte che i motivi sono inammissibili perchè formulati in violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha chiarito che il quesito di diritto, previsto dalla richiamata norma di rito, ha lo scopo precipuo di porre in condizione la Cassazione, sulla base della lettura del solo quesito, di valutare immediatamente il fondamento della dedotta violazione (Cass. 8 marzo 2007 n. 5353) ed a tal fine è imposto al ricorrente di indicare, nel quesito, anche l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759), in modo tale che dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in maniera univoca l’accoglimento od il rigetto del ricorso (Cass. S.U. 28 settembre 2007 n. 20360).

In tale prospettiva questa Corte ha affermato che, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, (Cass. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420); ovvero quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie ( Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759 cit.).

Pertanto questa Corte ha rimarcato che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo con la conseguenza che la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. SU 30 settembre 2008 n. 24339 e Cass. 19 febbraio 2009 n. 4044).

Nella specie rileva la Corte che, relativamente alla dedotta violazione di legge, la formulazione dei relativi quesiti di diritto o dei principi di cui si chiede l’applicazione, prescinde del tutto dall’indicazione, come si desume dalle su riportate trascrizione degli stessi, della diversa regola iuris posta a base della sentenza impugnata sicchè non è consentito a questa Corte di valutare, sulla base dei soli quesiti, se dall’accoglimento dei motivi possa o meno derivare l’annullamento della sentenza impugnata.

L’affermazione di un principio di diritto da parte di questa Corte, del resto, non è fine a sè stessa, ma è necessariamente strumentale, pur nella funzione nomofilattica, alla idoneità o meno del principio da asserire a determinare la cassazione della sentenza impugnata.

Relativamente ai denunciati vizi di motivazione, poi, oltre all’inammissibile contemporanea deduzione, nel primo e nel secondo motivo, anche della violazione di legge (Cass. 11 aprile 2008 n. 9470 e 23 luglio 2008 n. 20355 e ancora nello stesso senso 29 febbraio 2008 n. 5471, Cass. 31 marzo 2009 n. 7770), vi è il rilievo assorbente che, per tutte le censure, difetta la indicazione del fatto controverso, intesa quale sintesi riassuntiva, simile al quesito di diritto, delle ragioni che rendono, in caso d’insufficienza, inidonea la motivazione a giustificare la decisione, in caso di omissione, decisivo il difetto di motivazione e in caso di contraddittorietà, non coerente la motivazione (cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 2063).

Nè può sottacersi a conforto di quanto sinora rilevato che – a fronte dei motivi che hanno indotto il giudice di appello a ritenere insufficientemente provati i presupposti per la tutela reale – tutele censure mosse con il ricorso in esame finiscono per tentare una rivisitazione delle risultanze di causa ed una rivalutazione dei dati fattuali che non possono trovare ingresso in questa sede.

Sulla base delle esposte considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità liquidate in Euro 60,00 per esborsi ed oltre Euro 3500,00 per onorario oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-06-2011) 11-10-2011, n. 36596

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata in data 17 aprile 2010 il Tribunale di Torino applicava nei confronti di M.D., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (cessione a terzi di sostanze stupefacenti) la pena concordata tra le parti di mesi otto di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Avverso detta sentenza ricorre l’imputato a mezzo del suo difensore fiduciario lamentando con unico motivo carenza assoluta di motivazione in ordine ai criteri seguiti per la determinazione della pena.

Il motivo è manifestamente infondato.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. laddove non vengano ravvisati elementi macroscopicamente rivelatori di incongruità, per eccesso o per difetto, il giudizio in ordine alla ritenuta congruità della pena patteggiata nei limiti di cui all’art. 27 Cost., comma 3, può dirsi adeguatamente motivato, quando il giudice si limiti ad esplicitare la propria valutazione in tal senso, allorchè risulti dal contesto dell’intera decisione che, nella valutazione complessiva, egli ha tenuto presenti quegli elementi che possono assumere rilevanza determinante, come le circostanze del reato e la condizione personale dell’imputato (Cass. Sez. 6A Ord. 11.2.1994 n. 549. Laanouat, Rv. 197118).

Peraltro per pacifico orientamento di questa Corte nell’ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dal minimo edittale, il giudice ottempera all’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 125 c.p.p., comma 3 anche dove le espressioni adoperate siano di maniera, quali "pena equa" o "pena congrua", etc. (tra le tante, Cass. Sez. 3A 29.5.2007 n. 33773, Ruggirei, Rv.

237402; Cass. Sez. 32A 26.6.2009 n. 36245, Denaro, Rv. 245596).

Ai detti criteri si è uniformato il Tribunale in quanto non solo è stato fatto un richiamo all’art. 133 c.p. in via generale, ma dal contesto della decisione e – in particolare – dai riferimenti alla modesta entità del fatto, alla personalità dell’imputato ed al suo contegno processuale, emerge in modo palese quale sia stato il criterio informatore che ha guidato il giudice nella determinazione della pena, peraltro pressochè coincidente con il minimo edittale (pari a mesi sei se si tiene conto delle circostanze attenuanti generiche e della riduzione per il rito speciale prescelto).

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla pronuncia di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma – ritenuta congrua – di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa il ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 28-11-2011, n. 2232

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe l’odierna parte ricorrente impugnava il provvedimento, di cui in epigrafe, recante l’ingiunzione alla demolizione delle opere eseguite sulla terrazza di pertinenza dell’immobile di sua proprietà; in particolare, atteso che per la veranda veniva presentata domanda di sanatoria, l’ingiunzione in questione riguardava le due strutture precarie in travi lignee poggiate sulla predetta terrazza.

Avverso tale determinazione venivano quindi dedotte le seguenti censure:

– violazione degli artt. 36 l.r. 71\78 e 9 l.r. 37\85, eccesso di potere per contraddittorietà, trattandosi di manufatti qualificabili come opere interne e di natura precaria;

– violazione dell’art. 7, comma 2, lett a), d.l. 9\82, trattandosi in subordine di mere pertinenze.

L’amministrazione comunale intimata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. Con ordinanza n. 178\2001 veniva respinta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 11\11\2011 la causa passava in decisione.

Il ricorso è infondato.

In linea di fatto, come emerge dagli atti di causa, le strutture in contestazione sono costituite da due tettoie, con struttura portante in legno e copertura in tegole, ancorate al parapetto ed alla muratura di perimetro dell’unità immobiliare, prospicienti sulla pubblica via.

Da tali elementi se ne ricava l’infondatezza delle prospettazioni di parte ricorrente. In primo luogo, la consistenza e la collocazione ne escludono la precarietà, secondo il noto principio a tenore del quale non sono manufatti destinati, per la conformazione e la collocazione a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati ad una utilizzazione perdurante nel tempo (cfr. ex multis Consiglio Stato, sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 986); nella specie sono le stesse conformazioni caratteristiche del manufatto e la sua disagevole rimovibilità ad escludere l’invocata precarietà (conformante anche quanto già evidenziato: cfr. ad es. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 21 aprile 2011, n. 792).

In secondo luogo, oltre che in termini dirimenti, come evidenziato in analoga fattispecie dalla prevalente giurisprudenza (cfr. ad es. CGA n. 101\2011), la natura precaria va esclusa, anche in relazione alla disciplina in tema di chiusura delle verande, non trovando applicazione per evidenti ragioni di decoro urbano, espressamente considerate dal legislatore regionale (art. 9 l.r. 37 cit e 20 l.r. 4\2003), in ordine alle strutture prospicienti, come nella specie, sulla pubblica strada.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-12-2011, n. 6732

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di appello n. 6041/06, notificato il 15 giugno 2006, il signor F. C. impugnava la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Roma), II, n. 6669/05 dell’8 settembre 2005, che non risulta notificata, con la quale si respingeva il suo ricorso avverso il parere contrario espresso il 24 luglio 1997 dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, in via surrogatoria del nulla osta regionale, per la sanatoria di un fabbricato di civile abitazione in Salva Marcigliano di Poggio Mirteto.

La sentenza respingeva le censure di difetto di motivazione e di istruttoria in quanto sarebbero emerse con chiarezza, benché in forma sintetica, le ragioni della denegata autorizzazione, con riferimento alla necessità di conservare i caratteri strutturali (morfologici, vegetazionali e insediativi), nonché i valori paesaggistici sia dei centri abitati che dell’ambiente circostante, con conseguente eccessivo impatto dell’edificio, in quanto realizzato su un lotto di superficie limitata, rispetto a quella prevista dal Piano territoriale paesistico (P.T.P.), in contrasto con le caratteristiche della zona agricola, che il Piano intendeva tutelare e valorizzare. Le valutazioni espresse dall’Amministrazione, d’altra parte, non erano censurabili se non per illogicità e contraddittorietà, con riferimento allo stato reale dei luoghi, ma non avrebbero assunto valenza decisiva, in tal senso, né le considerazioni svolte dal consulente di parte, né le argomentazioni difensive, riferite al "grado di abusivismo o di antropizzazione della zona".

Avverso le predette conclusioni, l’appellante ricordava di avere presentato istanza di condono edilizio ai sensi della l. 23 dicembre 1994, n. 724, con contestuale istanza alla Regione Lazio per il rilascio del nullaosta di cui all’art. 7 l. 29 giugno 1939, n. 1497 e successiva richiesta dell’intervento surrogatorio dell’Autorità statale, concluso con l’emanazione del parere negativo da parte della Soprintendenza.

Tale parere, secondo l’appellante, non tiene conto del mutato contesto urbanistico dell’area, caratterizzata anche da insediamenti produttivi di rilevanti dimensioni, con conseguente fondatezza delle censure di erroneità, nonché carenza di motivazione e di istruttoria.

Il diniego riferito a un intervento di modesta entità, come quello realizzato, è infatti giustificato solo da una totale – ma in realtà insussistente – inedificabilità dell’area e non può, invece, essere assunto senza riferimento allo stato attuale dei luoghi, caratterizzato dalla presenza di ventitre corpi di fabbrica limitrofi a quello di cui trattasi, con destinazione sia residenziale che commerciale ed industriale.

Tenuto conto di quanto sopra, con sentenza interlocutoria della sezione n. 3545/11 del 13 giugno 2011, veniva disposta l’acquisizione di una documentata relazione, corredata di materiale fotografico e redatta in contraddittorio con il diretto interessato (anche assistito da un proprio tecnico di fiducia), circa le caratteristiche edificatorie ed il grado di urbanizzazione dell’area di cui trattasi, con precisazione del carattere regolare, o meno, degli edifici immediatamente circostanti a quello in contestazione.

Nell’udienza odierna, tuttavia, il Collegio ha preso atto dell’inottemperanza dell’Amministrazione alle richieste di chiarimento sopra specificate e – tenuto conto sia di tale condotta processuale, ex art. 116 Cod. proc. civ., sia dell’apporto fornito dall’appellante, con perizia tecnica di parte depositata il 21 ottobre 2011 -esprime il giudizio conclusivo, nei termini di seguito illustrati.

Nella situazione in esame spettava all’Autorità statale – in via surrogatoria – il potere di rilasciare il nullaosta paesaggistico nell’ambito di una procedura di sanatoria straordinaria edilizia in area paesisticamente vincolata, che prescindeva dall’ordinaria regolamentazione urbanisticoedilizia, avendo la procedura in questione carattere predeterminato, con previsione nella legge di riferimento dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del titolo abilitativo, fatto salvo – per la aree soggette a regime di vincolo, non implicante inedificabilità assoluta – il giudizio tecnicodiscrezionale dell’Autorità preposta alla salvaguardia dei valori paesaggistici tutelati, circa la compatibilità dell’intervento abusivo con i valori stessi.

Premesso quanto sopra, e anche in considerazione del descritto comportamento processuale dell’Amministrazione, il Collegio ritiene che le argomentazioni dell’appellante appiano condivisibili, risultando il parere negativo impugnato contraddittorio e riferito a considerazioni non di compatibilità paesaggistica, ma urbanisticoedilizie, estranee alle valutazioni di cui all’art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47.

Nel parere infatti, si riconoscono le "modeste dimensioni" dell’edificio da condonare, ma si afferma al tempo stesso che lo stesso comporterebbe un" "edificazione eccessiva della zona", di cui si perderebbero, di conseguenza, le "caratteristiche morfologiche particolari proprie delle zone agricole".

Deve dunque essere rilevato che la consistenza dell’immobile – di per sé definito come di "modeste dimensioni" – è ritenuta nel medesimo parere eccessiva con riferimento non già all’interesse paesaggistico (che costituisce il valore da tutelare), ma all’indice di edificabilità urbanistica, che sembra ritenersi superato in rapporto alla superficie del lotto (pur non essendovi una contestazione esplicita).

Il parametro sopra indicato non appare dunque indicativo della compatibilità paesaggistica, da riferire all’impatto visivo del manufatto rispetto al contesto tutelato e al relativo pregio protetto dal vincolo, non già al rapporto meramente quantitativo con il terreno di insistenza a disposizione del proprietario. Alla luce del primo fattore sopra indicato, vale d’altra parte la valutazione di "modesta" entità fatta in esordio, ed è dunque contraddittorio fare poi riferimento alla superficie del lotto di sedime per affermare il contrario.

L’eventuale superamento di detto indice non costituiva pertanto valida causa preclusiva della sanatoria, mentre ulteriori valutazioni di natura urbanistica e non paesaggistica non erano di competenza dell’Autorità preposta alla valutazione della compatibilità paesaggistica.

Tanto basta a ritenere l’atto impugnato illegittimo e meritevole di annullamento.

L’appello va pertanto accolto, con le conseguenze precisate in dispositivo.

Quanto alle spese giudiziali, il Collegio ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto dei complessi equilibri, da garantire nella vicenda in esame.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento in data 24 luglio 1997, con cui è stato espresso parere contrario alla sanatoria del fabbricato oggetto di causa; compensa le spese giudiziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.