Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-01-2011, n. 2178 Patto commissorio

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 9.5.88 S.G.G. citò al giudizio del Tribunale di Roma la SAVIT s.r.l. ed N. I., esponendo che quest’ultimo dal quale aveva in precedenza ottenuto vari prestiti in danaro contro il rilascio di titoli cambiari e garanzie per importi maggiori delle somme mutuate in occasione di un ultimo prestito dell’importo di L. 24.000.000. aveva pretesola scopo di garanzia, la vendita di un appartamento ammobiliato a favore della suddetta società di cui amministratrice era la propria moglie R.M.V., con l’intesa della restituzione all’atto dell’adempimento. Di tale, compravendita, stipulata con atto pubblico del 24.3.86, l’attore chiese dichiararsi la nullità, con ordine di restituzione dell’immobile, o in subordine, con sentenza ex art. 2932 c.c., di ritrasferimento dell’immobile, al riguardo denunciando la sussistenza di un patto commissorio vietato ex art. 2744 c.c., dissimulato da una vendita per interposta persona o, comunque, realizzato mediante una vendita fiduciaria con patto di retrovendita.

Costituitisi i convenuti,contestarono il fondamento della domanda chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 232070 del 2001 l’adito tribunale,ritenute l’estraneità del N. alla stipula e non provate le domande contro la SAVIT s.r.l.,respinse ogni domanda attrice.

Il S.G. propose appello,cui resistettero congiuntamente gli appellabile la Corte d’Appello di Roma, con sentenza 14.7.04-13.1.05, respinse il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese.

La corte capitolina, pur censurando la motivazione del tribunale, nella parte in cui aveva valorizzalo l’efficacia probatoria dell’atto pubblico (senza considerare che la fede privilegiata non si estendeva all’intrinseca veridicità delle dichiarazioni rese all’ufficiale rogante) e ritenuto non utilizzabile l’espletata prova testimoniale per contrasto con i divieti di cui agli artt. 2722 e segg. c.c. (mentre invece la stessa era ammissibile, in quanto diretta a provare l’illiceità dell’assunto patto vietato).riteneva tuttavia che le risultanze in concreto acquisite non fossero sufficienti a comprovare la tesi attrice (sia nell’ipotesi principale sia in quella subordinata), poichè i capitoli dell’espletata prova vertevano in buona parte su circostanze anteriori al prestito in questione e tendevano a dimostrare la natura dei complessivi rapporti vertenti tra i S. ed il N.. L’unica teste addotta su capitoli conferenti, tale K.S., peraltro scarsamente attendibile perchè convivente con l’attore da circa un ventennio e partecipe delle sue vicissitudini economiche, era stata in grado di confermale soltanto la circostanza del prestito e l’avvenuta vendita, senza poter anche riferire, per scienza diretta, se questa fosse avvenuta a scopo di garanzia e con patto di retrocessione per il caso di adempimento, circostanza che aveva appreso da altri, verosimilmente dallo stesso S..

Neppure gli elementi documentali erano di apporto alla tesi del patto commissorio, ma anzi deponevano in senso contrario, considerato che circa la metà del prezzo (L. 30 milioni su 64) era stato regolato mediante l’accollo del mutuo fondiario da parte della SAVIT i cui pagamenti dei successivi ratei erano stati documentati ed ammessi dall’attore: mancavano inoltre nell’atto "termini di efficacia o condizioni, che spesso si accompagnano alla stipulazione di patti vietati di garanzia. Nemmeno rilevanti risultava la circostanza che la SAVIT fosse all’epoca amministrata dalla moglie del convenuto e da quest’ultimo indicata o presentata, rispondendo, ciò all’interesse di veder soddisfatto il proprio creditore infine lo era, quella che l’immobile fosse stato concesso in locazione alla suddetta K., tenuto conto che il canone era risultalo congruo e che neppure era stato dedotto che lo stesso non fosse stato regolarmente corrisposto.

Per la cassazione di tale sentenza il S.G. ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo: hanno resistito con comune controricorso il N. e la SOGHIM (Società Gestione Immobiliare) s.r.l., quale società incorporante, con fusione, della SAVI s.r.l..

MOTIVI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si deduce,ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 "errata, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia". Il mezzo d’impugnazione, dopo aver ripercorso i salienti elementi di fatto della vicenda esposti in sede di merito e le conseguenti richieste formulate a quei giudici, lamenta che la corte territoriale, pur partendo da corrette premesse circa i limiti dell’efficacia probatoria dell’atto pubblico e l’ammissibilità della prova testimoniale,non ne avrebbe tratto coerenti conclusioni nella successiva motivazione,che sarebbe stata "totalmente carente dal punto di vista logico-deduttivo considerata le risultanze probatorie emerse nel giudizio di primo grado, limitando l’esame alla sola prova testimoniale dell’attore valutata anch’essa in maniera contraddittoria ed errata". Premesso che sarebbe "stata fornita anche prova documentale,per quanto potesse essere possibile, non sussistendo ovviamente un documento che provasse i patti illeciti e simulati" e chiesto prova testimoniale della "evidente illiceità e nullità del patto dissimulato ai sensi dell’art. 2744 c.c. sul presupposto che le parti stipulanti non avessero infatti inteso trasferire la proprietà dell’immobile dietro corrispettivo,ma al contrario che il simulato acquirente avrebbe acquistato la proprietà stessa in mancanza di pagamento da parte del simulato alienante del proprio debito nei confronti del signore N., marito dell’amministratore unico della simulata acquirente e a propria volta già amministratore della stessa società", si lamenta in particolare: a) l’inadeguata considerata della circostanza che il preteso alienante fosse rimasto nella disponibilità del bene e che la locazione stipulata dalla sua convivente con la SAVIT avrebbe costituito un espediente atto a mascherare la simulazione della vendita; b) che i convenuti "nulla" avrebbero provato, neppure rispondendo,a differenza dell’attore, all’interrogatorio formale loro deferito, circostanza non valutata dalla corte; c) la contraddittorietà del "ragionamento" circa il "preteso pagamento delle rate del mutuo .. che se del caso proverebbe .. la mole dei debiti del S. e la evidente consapevolezza da parte resistente che mai lo stesso avrebbe potuto far fronte ai propri impegni economici",oltre che in relazione alla "assenza di termini di efficacia e condizioni ..che invece ribadisce ..la piena consapevolezza che mai il ricorrente avrebbe potuto estinguere i propri debiti"; d) che "le condizioni con le quali la vendita fu conclusala mancata prova dell’avvenuto versamento del prezzo, in una con le risultanze istruttorie fornite..", avrebbero dovuto "portare alla conclusione della fondatezza della domanda", tanto più che sarebbe stata anche fornita,contrariamente a quanto affermato in sentenza, prova dell’entità del debito.

Il motivo è infondato, risolvendosi in una serie di censure in fatto, volte ad accreditare una diversa valutazione delle risultanze processuali, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito.

Nel caso di specie, come risulta dagli elementi essenziali della motivazione riferiti in narrativa, la corte territoriale ha preso in esame i vari indizi che, ad avviso della parte attrice, avrebbero comprovato l’assunto patto commissorio sottostante la compravendita, ed ha formulato, all’esito della valutazione, non solo analitica di ciascuno degli stessi, ma anche complessiva del loro insieme, un giudizio di insufficienza che, in quanto esente da vizi logici o giuridici, è incensurabile nella presente sede. Al riguardo non può che ribadirsi il consolidato principio,secondo cui l’esame di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, non può consistere in un raffronto comparativo tra l’ipotesi di lettura,ancorchè astrattamente plausibile, delle risultanze processuali proposta dalla parte ricorrente e quella fornita nella sentenza impugnatacene si risolverebbe in un inammissibile terzo grado di merito, dovendo invece limitarsi al vaglio della tenuta logico – giuridica, in sè considerataci modulo argomentativo adottato dal giudice a qua, che nella specie risulta logicamente coerente e sufficiente a dar conto del convincimento raggiunto. Per quanto riguarda,in particolare,il profilo di censura sub b), è sufficiente osservare che nessun onere probatorio incombeva sulle parti con venute, gravando invece sull’attore la prova dell’assunta finalità di illecita garanzia ex art. 2744 c.c. perseguita dalla compravendita,e,per quanto attiene alla mancata risposta all’interrogatorio formale,sulla cui articolazione peraltro non vengono forniti specifici ragguagli (così non ottemperando all’onere dell’autosufficienza), che la valutazione ex art. 232 c.p.c., in concorso di altri elementi costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito, anche incensurabile nella presente sede.

Il ricorso va conclusivamente respinto,con condanna del soccombente alle spese.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce,ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 "errata, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia". Il mezzo d’impugnazione, dopo aver ripercorso i salienti elementi di fatto della vicenda esposti in sede di merito e le conseguenti richieste formulate a quei giudici, lamenta che la corte territoriale, pur partendo da corrette premesse circa i limiti dell’efficacia probatoria dell’atto pubblico e l’ammissibilità della prova testimoniale,non ne avrebbe tratto coerenti conclusioni nella successiva motivazione,che sarebbe stata "totalmente carente dal punto di vista logico-deduttivo considerata le risultanze probatorie emerse nel giudizio di primo grado, limitando l’esame alla sola prova testimoniale dell’attore valutata anch’essa in maniera contraddittoria ed errata". Premesso che sarebbe "stata fornita anche prova documentale,per quanto potesse essere possibile, non sussistendo ovviamente un documento che provasse i patti illeciti e simulati" e chiesto prova testimoniale della "evidente illiceità e nullità del patto dissimulato ai sensi dell’art. 2744 c.c. sul presupposto che le parti stipulanti non avessero infatti inteso trasferire la proprietà dell’immobile dietro corrispettivo,ma al contrario che il simulato acquirente avrebbe acquistato la proprietà stessa in mancanza di pagamento da parte del simulato alienante del proprio debito nei confronti del signore N., marito dell’amministratore unico della simulata acquirente e a propria volta già amministratore della stessa società", si lamenta in particolare: a) l’inadeguata considerata della circostanza che il preteso alienante fosse rimasto nella disponibilità del bene e che la locazione stipulata dalla sua convivente con la SAVIT avrebbe costituito un espediente atto a mascherare la simulazione della vendita; b) che i convenuti "nulla" avrebbero provato, neppure rispondendo,a differenza dell’attore, all’interrogatorio formale loro deferito, circostanza non valutata dalla corte; c) la contraddittorietà del "ragionamento" circa il "preteso pagamento delle rate del mutuo .. che se del caso proverebbe .. la mole dei debiti del S. e la evidente consapevolezza da parte resistente che mai lo stesso avrebbe potuto far fronte ai propri impegni economici",oltre che in relazione alla "assenza di termini di efficacia e condizioni ..che invece ribadisce ..la piena consapevolezza che mai il ricorrente avrebbe potuto estinguere i propri debiti"; d) che "le condizioni con le quali la vendita fu conclusala mancata prova dell’avvenuto versamento del prezzo, in una con le risultanze istruttorie fornite..", avrebbero dovuto "portare alla conclusione della fondatezza della domanda", tanto più che sarebbe stata anche fornita,contrariamente a quanto affermato in sentenza, prova dell’entità del debito.

Il motivo è infondato, risolvendosi in una serie di censure in fatto, volte ad accreditare una diversa valutazione delle risultanze processuali, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito.

Nel caso di specie, come risulta dagli elementi essenziali della motivazione riferiti in narrativa, la corte territoriale ha preso in esame i vari indizi che, ad avviso della parte attrice, avrebbero comprovato l’assunto patto commissorio sottostante la compravendita, ed ha formulato, all’esito della valutazione, non solo analitica di ciascuno degli stessi, ma anche complessiva del loro insieme, un giudizio di insufficienza che, in quanto esente da vizi logici o giuridici, è incensurabile nella presente sede. Al riguardo non può che ribadirsi il consolidato principio,secondo cui l’esame di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, non può consistere in un raffronto comparativo tra l’ipotesi di lettura,ancorchè astrattamente plausibile, delle risultanze processuali proposta dalla parte ricorrente e quella fornita nella sentenza impugnatacene si risolverebbe in un inammissibile terzo grado di merito, dovendo invece limitarsi al vaglio della tenuta logico – giuridica, in sè considerataci modulo argomentativo adottato dal giudice a qua, che nella specie risulta logicamente coerente e sufficiente a dar conto del convincimento raggiunto. Per quanto riguarda,in particolare,il profilo di censura sub b), è sufficiente osservare che nessun onere probatorio incombeva sulle parti con venute, gravando invece sull’attore la prova dell’assunta finalità di illecita garanzia ex art. 2744 c.c. perseguita dalla compravendita,e,per quanto attiene alla mancata risposta all’interrogatorio formale,sulla cui articolazione peraltro non vengono forniti specifici ragguagli (così non ottemperando all’onere dell’autosufficienza), che la valutazione ex art. 232 c.p.c., in concorso di altri elementi costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito, anche incensurabile nella presente sede.

Il ricorso va conclusivamente respinto,con condanna del soccombente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore dei resistenti, delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 20-01-2011, n. 38 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con sentenza passata in giudicato il Giudice ordinario di Bologna in funzione di giudice del lavoro ha accolto la domanda del ricorrente volta ad ottenere l’adeguamento dell’indennizzo percepito ex lege 210/1992 anche nella parte relativa al computo dell’indennità integrativa speciale, derivante dalla rivalutazione sulla base del tasso d’inflazione.

La sentenza del G.O. ha condannato l’Amministrazione al pagamento della rivalutazione della I.I.S. anche per il futuro.

2. A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il Ministero della salute ha rideterminato, a far data dal 31 maggio 2010, l’ammontare dell’indennizzo ex lege 210/1992, senza la corresponsione della suddetta rivalutazione.

Secondo la tesi difensiva, che ha provveduto a diffidare formalmente il Ministero, la modifica normativa citata non inciderebbe sulla posizione del ricorrente già definita dalla sentenza passata in giudicato. Inoltre, la tesi difensiva sviluppa ampiamente argomentazione giuridiche volte comunque a sostenere l’inapplicabilità della sopravvenuta normativa per contrasto con i principi costituzionali, comunitari e della C.E.D.U..

3. Il ricorrente a tal fine ha proposto il giudizio di ottemperanza davanti al Giudice Amministrativo per ottenere la disapplicazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e conseguentemente la condanna del Ministero al pagamento della I.I.S. rivalutata anche per il futuro nonché in subordine per ottenere l’accertamento della cristallizzazione dell’importo dell’indennizzo ex lege 210/1992 comprensivo della rivalutazione per indennità integrativa speciale così come maturata al 31 maggio 2010.

4. La causa, dopo ampia discussione orale è stata trattenuta in decisione all’odierna Camera di Consiglio.

5.In linea di diritto occorre preliminarmente richiamare l’univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui l’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell’esatto adempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire all’interessato l’utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2010, n. 473; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 07 aprile 2010, n. 953), dove poi l’indicazione del bene della vita deve avvenire a seguito di una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza petitum – causa petendi – motivi – decisum (così Consiglio di Stato, sez. IV, 19 maggio 2008, n. 2312).Il giudicato formatosi sull’oggetto del contendere costituisce vero e proprio giudicato sul rapporto controverso ai sensi dell’art. 2909 c.c., facente stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il "titolo" dell’azione ed il "bene della vita" che ne forma oggetto, e si estende, oltre che alle questioni effettivamente proposte in giudizio (dedotto), anche a quelle proponibili in via di azione ed eccezione (deducibile) che costituiscono precedenti logici essenziali e necessari alla pronuncia, restando tuttavia salva ed impregiudicata la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, verificatisi dopo la formazione del giudicato (v. in tal senso, ex plurimis, Consiglio di stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4586; C.d.S., Sez. VI, 17 febbraio 2009, n. 873; C.d.S., Sez. VI, 7 giugno 2005, n. 2920; C.d.S., Sez. IV, 12 gennaio 2005, n. 38), ivi comprese le sopravvenienze normative (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 07 aprile 2010, n. 95; Cons. Stato, Sez. IV, 25 novembre 2003, n. 7778).

In argomento, vale richiamare la distinzione tra contenuto dichiarativo del giudicato (relativo alla situazione giuridica accertata) e contenuto precettivo (relativo alla regola di condotta futura delle parti), con la conseguenza che:- nel primo caso, il giudicato è intangibile dalla legge sopravvenuta retroattiva che entra in conflitto con il contenuto tipico dell’accertamento giustiziale, in virtù del principio costituzionale di separazione dei poteri;- nell’altro, invece, quando si verta in ipotesi di situazioni giuridiche durevoli, il contenuto precettivo non può essere esteso alle somme maturate successivamente al giudicato e nel vigore di una norma sopravvenuta (Cons. St., sez. IV, 6 novembre 1998 n. 1439).Infatti, il principio di diritto affermato dal giudicato non può essere ritenuto estensibile alla parte "continuativa" delle prestazioni durevoli che insorgono giorno dopo giorno rispetto al giudicato stesso e coperta dalla norma sopravvenuta che ha ridisciplinato la materia (Consiglio di stato, sez. IV, 29 dicembre 2009, n. 8931).

Nel caso concreto il sopravvenuto D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito il legge 122 del 29 luglio 2010, successivo alla sentenza del G.O. che ha riconosciuto il diritto del ricorrente all’adeguamento dell’indennizzo percepito ex lege 210/1992 anche nella parte relativa al computo dell’indennità integrativa speciale, derivante dalla rivalutazione sulla base del tasso d’inflazione, ha completamente modificato l’assetto previsto dall’originaria disciplina di cui alla legge 210/1992 disponendo all’art. 11, commi 13 e 14 che "Il comma 2 dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennita" integrativa speciale non e" rivalutata secondo il tasso d’inflazione. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. ".

6. Sulla rilevanza di detta normativa sopravvenuta la sentenza passata in giudicato ovviamente non si è mai pronunciata (Consiglio di stato, sez. IV, 29 dicembre 2009, n. 8931) e, pertanto, tutte le questioni giuridiche interpretative sostanzialmente dirette a disapplicare la nuova normativa, preclusiva della rivalutazione della I.I.S. per contrasto con i principi costituzionali, comunitari e della C.E.D.U., costituiscono questioni nuove non coperte dal giudicato di cui oggi si chiede l’ottemperanza.

7. Né è consentito richiedere in sede di ottemperanza una pronuncia sostanzialmente nuova in ordine alla rilevanza o meno della sopravvenuta normativa in quanto ciò deve avvenire nell’appropriata sede di cognizione, con le garanzie dei vari gradi di giudizio ivi previsti che, nella materia in contestazione, appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario il quale, del resto, si è già pronunciato sulla spettanza del diritto all’adeguamento dell’indennizzo percepito ex lege 210/1992 anche nella parte relativa al computo dell’indennità integrativa speciale, derivante dalla rivalutazione sulla base del tasso d’inflazione.

8. In definitiva, fermo restando il diritto, non contestato, a percepire l’adeguamento dell’indennizzo percepito ex lege 210/1992 anche nella parte relativa al computo dell’indennità integrativa speciale, derivante dalla rivalutazione sulla base del tasso d’inflazione, fino al 31 maggio 2010, sulla base di quanto statuito dalla sentenza del G.O. passata in giudicato, il presente ricorso, con cui si deducono nuove questioni è inammissibile in sede di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

9. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese di causa attesa la novità delle questioni giuridiche dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Prima) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-03-2011, n. 6557 Responsabilità professionale

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 9.10.2001 Ba.

G. conveniva davanti al Tribunale di Varese lo Studio Radiologico – Diagnostica per Immagini s.r.l. ed il dott. Bo.

A., amministratore unico della società e medico operante nella struttura, esponendo che: il 2 giugno 1998, avendo riscontrato per autopalpazione un nodulo alla mammella sinistra, si era recata presso lo studio diagnostico convenuto, ed era stata visitata dal Bo. che l’aveva sottoposta a mammografia ed ecografia, diagnosticando una mastopatia fibrocistica, consigliandole un controllo annuale; che nell’agosto 1999, sulla base dei consigli ricevuti, recatasi nuovamente dal Bo., le veniva riscontrata la presenza di cellule tumorali maligne, compatibili con carcinoma mammario; che veniva, quindi, ricoverata, nel reparto di chirurgia dell’Ospedale di (OMISSIS) e sottoposta ad intervento di astectonia totale ed a linfoadenectomia ascellare sinistra, con diagnosi di "carcinoma duttale infiltrante scarsamente differenziato", con prognosi particolarmente infausta, con necessità di ripetute sedute di chemioterapie per via di multiple metastasi ossee ed epatiche, con una diminuzione dell’integrità psicofisica in misura del 75% – 80%, e sconvolgimento della vita personale, lavorativa ed affettiva.

Affermava, in particolare, che l’evoluzione della malattia era dipesa dal ritardo con cui era stata diagnosticata, e pertanto chiedeva la condanna solidale dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali).

Si costituivano i convenuti, sostenendo che la sfavorevole evoluzione clinica delle condizioni dell’attrice non poteva essere ascritta alla attività del sanitario che aveva compiuto in maniera corretta il proprio intervento professionale, svolgendo le indagini opportune ed interpretandone correttamente gli esiti, in conformità alle regole scientifiche disponibili all’epoca, mancando, nei referti esaminati dal Bo., in occasione dei primi esami, alcun elemento che avrebbe dovuto indurre il sanitario a ritenere la presenza di un patologia maligna o comunque ad approfondire l’indagine con ulteriori esami.

L’adito Tribunale di Varese, in composizione monocratica, con sentenza n. 978/2004, rigettava la domanda, ritenendo, sulla base della consulenza tecnica d’Ufficio, correttamente adempiuta la prestazione sanitaria in questione.

Proponeva appello la Ba.Gr. e, costituitisi gli appellati (il Bo. e lo Studio Radiologico) la Corte d’Appello di Milano, con la decisione in esame depositata in data 14.4.2008, rigettava il gravame confermando quanto statuito in primo grado, affermando in particolare che gli esami, come rilevato dal Ctu, sono stati condotti con metodologia esente da vizi o errori, non essendo emersi, all’epoca, elementi di sospetto della malattia della paziente che avrebbero dovuto consigliare ulteriori controlli.

Anche la mancata rappresentazione completa della struttura mammaria non avrebbe consentito, in base alle risultanze della Ctu, al sanitario di rendersi conto della diversa realtà in quanto è stato ritenuto sufficiente il confronto tra lo spesso della mammella (distanza capezzolo – piano profondo) nelle due proiezioni che ha evidenziato la mancanza di perdita di strutture nella proiezione obliqua".

Ricorrono per cassazione, quali eredi della Ba.Gr., B.L., Ba.Ma. e B.M. con undici motivi, illustrati da memoria. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in merito alla inammissibilità della domanda relativa al mancato consenso informato".

Con il secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in merito all’onere della prova nelle controversie di responsabilità professionale del medico".

Con il terzo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla funzione della consulenza tecnica di ufficio ex art. 191 c.p.c.".

Con il quarto motivo si deduce "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguardante l’istanza della appellante di rinnovazione della Ctu e di ammissione dei capitoli di prova dedotta in primo grado".

Con il quinto motivo si deduce "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito al denunciato vizio dell’iter logico seguito dal giudicante per ritenere corretta l’interpretazione dell’esame ecografico".

Con il sesto motivo si deduce "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito alla denuncia incompletezza degli esami compiuti dal dott. Bo., che non ha sottoposto la paziente a visita senologica".

Con il settimo motivo si deduce "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in merito alla denunciata mancanza di diagnosi integrata".

Con l’ottavo motivo si deduce "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito alla denunciata erroneità dell’esecuzione degli esami e della relativa diagnosi effettuata dal dott. Bo. in data 1.6.98".

Con il nono motivo si deduce "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in merito alla denuncia di errata diagnosi in data 30.8.99".

Con il decimo motivo si deduce "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in merito alla erronea distinzione tra pretese cisti e formazione tumorale".

Con l’undicesimo motivo si deduce "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in merito all’erroneità dell’affermazione di inesistenza e/o di non rilevabilità nel 1998 delle formazioni tumorali".

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.

Deve premettersi che la Corte di Milano ha, con sufficienti e logiche argomentazioni, dato conto della propria ratio decidendi dapprima sostenendo che "l’indagine sulla responsabilità del dottor Bo. va effettuata con valutazione ex ante in base alle emergenze cliniche emerse all’epoca dei fatti", per poi ritenere, sulla base della consulenza tecnica di ufficio che " anche se la formazione tumorale, ravvisata nel 1999, era già esistente, come probabile, in base alle emergenze della relazione di ctu, non era, comunque, rilevabile all’esame del 1998 non avendo ancora raggiunto una massa tale da potere dare segni morfologici rilavabili con tecniche di routine ", e che "in conclusione anche all’esito dell’esame dei motivi di appello non sono emersi elementi per confutare le argomentazioni del CTU, fatte proprie dal Tribunale, che ha evidenziato una condotta diligente del Bo., escludendo profili di imperizia e imprudenza, in quanto le immagine noduliformi rilevate con ecografia nel 1998 presentavano segni di benignità, senza, quindi, necessità di prescrizione di ulteriori esami o dell’ago aspirato che non può pretendersi venga richiesto in ogni caso di rilevazione di cisti, senza evidenti sospetti di malignità della formazione".

A fronte di ciò, i ricorrenti censurano la decisione impugnata tendendo, con i motivi dal numero 2 al numero 11, ad un non consentito riesame nella presente sede di legittimità di fatti e circostanze documentali, sulla base dei quali è stata rigettata la domanda; le doglianze in questione hanno infatti ad oggetto i dati della consulenza di ufficio e l’evolversi della malattia della Ba.Gr. in relazione agli accertamenti clinici in questione.

Inammissibile è poi il primo motivo in quanto relativo al consenso informato, già rilevato dai giudici della Corte di Milano come questione nuova non prospettata nell’atto introduttivo del giudizio.

Tra l’altro i ricorrenti non indicano, peccando di autosufficienza, gli elementi in base ai quali eventualmente ritenere non nuovo tale profilo di censura.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8615 Ricorsi avanti le Commissioni tributarie in revocazione Imposta incremento valore immobili – INVIM

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 2 febbraio 2007 all’AGENZIA delle ENTRATE ed al suo Ufficio di Como (depositato il 20 febbraio 2007), la s.r.l.

Comasina Commerciale – premesso che: (1) "con avviso di accertamento INVIM" il competente Ufficio "rettificava il valore al 31 dicembre 1992 degli immobili" da essa venduti il giorno 8 novembre 1996; (2) "una copia" di detto avviso "veniva notificato … in data 3 novembre 1998 alla Comasina Commerciale srl e per essa a G.A.L. in qualità di legale rappresentante pro tempore alla residenza della … G. in (OMISSIS), madre del legale rappresentante di Comasina Commerciale srl, … G.T., non convivente con la stessa e residente in (OMISSIS), con domicilio fiscale a (OMISSIS)"; (3) "un’altra copia" veniva notificata "in data 10 novembre 1998 alla Comasina Commerciale srl in persona del legale rappresentante pro tempore ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con deposito dell’atto presso la casa del Comune di Milano e con invio della raccomandata-avviso a (OMISSIS) presso l’abitazione di … G.A.L. (legale rappresentante della Comasina Commerciale srl solo all’epoca della stipulazione del rogito notarile di compravendita e non anche alla data della notificazione dell’avviso di accertamento)"; (3) "con ricorso depositato in data 31 dicembre 1998 … G.A.L. proponeva ricorso avverso il sopraindicato avviso di accertamento …, dichiarandosi erroneamente legale rappresentante di essa Comasina Commerciale srl"; (4) "con ricorso depositato in data 13 ottobre 2000 … G.A.L., dichiarandosi sempre rappresentante di essa) Comasina Commerciale srl, impugnava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale" che "con sentenza n. 125/12/01 resa in data 25 giugno 2001, depositata in data 16 luglio 2001, … confermava la decisione" di primo grado; (5) "con ricorso depositato in data 15 luglio 2005 essa Comasina Commerciale srl in persona del legale rappresentante G.T. chiedeva la revocazione, ai sensi … dell’art. 395 c.p.c., n. 3, della sentenza resa della Commissione Tributaria Regionale … per fatto dell’avversario, per aver rinvenuto l’autorizzazione sanitaria 20 gennaio 1995 n. 2576 rilasciata dall’…. USSL n. (OMISSIS) ad adibire detto immobile a ristorante, documento che … non aveva produrre precedentemente nel corso del giudizio perchè entrambe le notifiche dell’avviso di accertamento erano state effettuate in luogo e a persona ad essa totalmente estranei e pertanto erano inesistenti" -, in forza di tre motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 193/12/05 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (depositata il 19 dicembre 2005) che aveva respinto il suo ricorso in revocazione della indicata decisione n. 125/12/2001 della stessa Commissione.

Nel controricorso notificato il 14 marzo 2007 (depositato il 29 marzo 2007) l’Agenzia intimata ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze instavano per il rigetto dell’impugnazione.

L’Ufficio locale dell’Agenzia non svolgeva attività difensiva.
Motivi della decisione

1. In via preliminare deve essere rilevata e dichiarata ex officio l’inammissibilità del controricorso del Ministero perchè questo ente non ha nemmeno dedotto di aver preso parte al giudizio di appello nè allegato (e provato) o di essere titolare di un qualche rapporto giuridico che – come costantemente richiesto da questa Corte (Cass.: 2^, 23 agosto 2007 n. 17922; trib., 7 maggio 2007 n. 10341;

3^, 26 gennaio 2006 n. 1692; 2^, 26 gennaio 2006 n. 1507; 2005 n. 965; 2^, 13 settembre 2004 n. 18346; 2^, 29 aprile 2003 n. 6649; 2^, 4 febbraio 2002 n. 1468; 2^, 23 novembre 2001 n. 14910) – lo legittimi, anche al fine di dimostrare la sussistenza del necessario ed imprescindibile interesse ( art. 100 c.p.c.), a resistere all’impugnazione.

In proposito, va ricordato che per effetto ed in conseguenza del trasferimento di funzioni e di rapporti inerenti le entrate tributarie dal Ministero (dell’Economia e) delle Finanze alle Agenzie Fiscali (tra cui, l’Agenzia delle Entrate) – le quali ultime sono divenute operative a partire dal primo gennaio 2001 in base al D.M. 28 dicembre 2000, art. 1 – disposto dal titolo quinto, capo secondo, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ciascuna Agenzia (1) è succeduta al Ministero nei rapporti, sostanziali e processuali, in corso a quel momento e (2) è divenuta titolare esclusiva dei rapporti tributari (e, pertanto, unica legittimata processualmente) sorti successivamente alla data detta di sua operatività: nel caso, la domanda giudiziale è stata proposta "con ricorso depositato in data 15 luglio 2005", quindi dopo il primo gennaio 2001 detto, per cui il processo (di revocazione) si è svolto sin dall’inizio solo tra l'(Ufficio locale dell’)Agenzia e la contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità tra il Ministero e la società vanno compensate integralmente ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2. 2. La Commissione Tributaria Regionale – premesso che "con ricorso per revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c., n. 3, Comasina Commerciale srl in persona del legale rappresentante G.T. espone" (a) che "avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stato proposto ricorso per cassazione … pendente presso il giudice di legittimità", (b) che "il 10 maggio 2005 presso VISA srl di cui è amministratore G.T. … è stato recuperato il fascicolo di una pratica edilizia relativa allo stesso immobile contenente un frammento di una pratica di autorizzazione sanitaria del ristorante "(OMISSIS)" da cui risulta … che tale locale è divenuto un ristorante soltanto dopo il 20 gennaio 1995 e non all’epoca dell’accertamento (1992) come ritenuto dalla CTR" e (e) che ala mancata produzione nel giudizio di appello di tale documento è avvenuto per fatto dell’avversario in quanto l’… avviso di accertamento è stato notificato il 3 novembre 1998 a G.A.L. quale amministratrice … mentre sia dalle dichiarazioni dei redditi e sia dai documenti camerali risulta che all’epoca della notifica dell’accertamento amministratore era G. T." e, quindi, che "non ha potuto produrre in giudizio il documento proprio perchè la notifica dell’accertamento non è stata effettuata all’amministratore pro tempore" -, specificato aver " T.G." esposto "all’odierna udienza" che " G.A. L. è sua madre" ("la quale, ricevuto l’avviso, ha attivato i mezzi di impugnazione senza avvertire il figlio che dunque non ha potuto richiamare i documenti in suo possesso"), ha rigettato il ricorso per revocazione della sentenza n. 125/12/2001 della stessa Commissione osservando:

– " G.A.L. nella sua dichiarata qualità di amministratore unico di Comasina Commerciale srl, nonchè G. T. personalmente, hanno proposto il ricorso in primo grado avverso l’avviso di accertamento nonchè il successivo appello alla sentenza" per cui "appare scarsamente comprensibile il riferimento dell’odierna ricorrente … di non aver potuto produrre in giudizio pacificamente già a quell’epoca in suo possesso in conseguenza di una erronea notifica dell’avviso oggetto dell’opposizione": "la circostanza che l’avviso fu inviato presso la sede indicata dalla stessa società e in persona dell’amministratore dichiarato, e la personale partecipazione di G.T. all’intero giudizio, sono dati ampiamente idonei a vanificare la prospettazione … versata in causa";

– "nel merito, inoltre, la vicenda … non appare del tutto comprensibile" perchè, "a prescindere dall’inopinato … ritrovamento peraltro presso la propria sede, dell’autorizzazione ASL del 20 gennaio 1995 per l’adibizione dell’immobile in contestazione a ristorante …, non è … contestabile che l’adibizione dei medesimi locali a crocco ristorante come da piantine allegale emerge già da un contratto di locazione … sottoscritto il 28 marzo 1994 a breve distanza dall’atto di acquisto", per cui "non sussiste alcun serio dato" per "considerare comprovato che i locali di cui è causa hanno avuto uno sfruttamento commerciale in epoca molto successiva rispetto all’accertamento";

– "nessun argomento contrario emerge dalla … relazione di stima immobiliare datata 10 ottobre 2001, risalente … a molti mesi prima della data in cui è stata discussa (25 giugno 2001) e depositata (16 luglio 2001) la sentenza … oggetto dell’odierna domanda di revocazione, priva di timbro di deposito" in quanto il CTU, "in un paragrafo alla pag. 16 riguardante la definizione del valore iniziale ai fini INVIM e finale al 31 dicembre 1992", "si limita a riportare i valori iniziali dichiarati nell’atto di compravendita (tra l’altro, definendo come immobili con locale ad uso ristorante quelli in esame), con l’aggiunta spese incremenlative: nessuna". 3. La società impugna tale decisione con tre motivi.

A. Con il primo la ricorrente – esposto che la " G. è stata amministratore solo dal 31 ottobre 1996 al 12 dicembre 1996" mentre il " G. è stato amministratore dal 30 novembre 1992 al 30 ottobre 1996 e dal 12 dicembre 1992 in avanti" e che "nella fattispecie la notifica 3 novembre 1998" dell’avviso di accertamento "è stata eseguita … nei confronti della … G." – denunzia "violazione o falsa applicazione degli artt. 140, 145, 156 e 160 c.p.c. ed … omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" esponendo:

(1) il "primo presupposto del sillogismo, ovvero che l’originario avviso di accertamento …fu notificato presso la sede legale di Comasina Commerciale in persona del legale rappresentante G.A. L. non corrisponde al vero" perchè "l’avviso di accertamento … non è mai stato notificato alla sede di essa Comasina Commerciale srl" in quanto ("quesito di diritto") "la notifica dell’accertamento … alle persone giuridiche può essere eseguita ai sensi dell’art. 145 c.p.c. anche alla persona fisica che rappresenta la società alla data della notificazione, e non anche a quella che ha rappresentato la società alla data di stipulazione dell’atto pubblico di compravendita relativamente al quale è stato emesso l’avviso di accertamento";

(2) il "secondo presupposto del sillogismo, ovvero che G.A. L. nella sua dichiarata qualità di amministratore unico di Comasina Commerciale srl, nonchè G.T. personalmente, hanno proposto il ricorso in primo grado avverso l’avviso di accertamento nonchè il successivo appello alla sentenza" è (a) "in contraddizione con quanto risulta dagli atti processuali" ("perchè … G. non ha proposto il ricorso di secondo grado" e, per il primo grado, "ha solo firmato al legale della propria madre un foglio in bianco, sul quale il legale ha successivamente apposto la delega rilasciatagli dalla … G. …, nell’erroneo convincimento che si dovesse compilare un documento per uso personale di quest’ultima") e (b) "frutto della falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c." ("perchè la notifica inesistente di un atto di accertamento tributario non viene sanata dalla proposizione della relativa impugnazione"): "l’inesistenza della notifica di un avviso di accertamento", quindi ("quesito di diritto"), "perchè effettuata in luogo e a persona totalmente estranei al destinatario dell’atto", "non è sanata dalla proposizione del ricorso avverso detto avviso di accertamento".

B. Con il secondo motivo la società denunzia "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" sul "capo … relativo alla denegata rilevanza probatoria dell’autorizzazione sanitaria 20 gennaio 1995 n. 2576" adducendo che "dall’esame congiunto del contratto di locazione" ("stipulato in data 28 marzo 1994", con il quale essa Comasina "ha concesso in locazione alla società VISA spa" l’immobile "adibito a crotto ristorante") "nonchè dalla … sentenza della Corte … di Cassazione, sez. 3^ penale, 18 settembre 1996 n. 1078 … risulta evidente che l’immobile ha conseguito la funzione di ristorante solo a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione sanitaria … e non anche prima, ancorchè ne avesse la destinazione urbanistica":

"quindi solo dal 20 gennaio 1995 l’immobile ha visto accresciuto il proprio valore".

C. Con il terzo (ultimo) motivo la contribuente denunzia "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" sul "capo … relativo alla denegata rilevanza probatoria della relazione di stima 10 ottobre 2001 del CTU P.E. Neroni" esponendo (a) che "la circostanza" secondo cui detto consulente "nella propria relazione si limita a riportare i valori INVIM dichiarati nell’atto di compravendita" … non corrisponde al vero" perchè "nell’atto di compravendita … non si indica alcun valore INVIM" e (b) che la "precisazione" di detto consulente "spese incrementative rinvenute: nessuna … non costituisce una mera aggiunta … ma rappresenta uno specifico accertamento svolto dal CTU, diretto a quantificare l’imposta INVIM". 5. Il ricorso – integrata la motivazione della sentenza impugnata (in forza dell’art. 384 c.p.c.) con le osservazioni che seguono – deve essere respinto perchè infondato.

A. In via preliminare va rilevata la inutilità della formulazione di quesiti ex art. 366 bis c.p.c., perchè questa norma inserita dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e successivamente abrogata (dal 4 luglio 2009), dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), come disposto dall’art. 27 dello citato D.Lgs. del 2006, si applica(va) soltanto alle sentenze depositate dopo il 2 marzo 2006:

nel caso, infatti, la sentenza impugnata è stata depositata 11 19 dicembre 2005.

B. La ricorrente fonda la sua richiesta di revocazione sul disposto dell’art. 395 c.p.c., n. 3, per il quale "le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione … se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario".

B.1. In ordine a tale previsione – "la più delicata", come evidenziato da autorevole dottrina, tra quelle previste come motivi di revocazione, per la sua possibile strumentalizzazione a rimedio di precedenti manchevolez-ze probatorie – va ricordato e (in carenza di argomentazioni contrarie) ribadito che:

(a) la norma "fa riferimento ad una situazione di impossibilità di produrre documenti che presuppone una diligente iniziativa di chi è gravato del relativo onere, frustrata dal comportamento dell’avversario" (Cass., trib., 20 marzo 2009 n. 6821): "il destinatario della norma" ("colui che intende promuovere la revocazione"), quindi, "deve dimostrare che l’avversario gli ha reso impossibile il compito durante il giudizio"; "il rimedio straordinario della revocazione", infatti, "può essere concesso soltanto a chi abbia fatto tutto il possibile per produrre un documento decisivo e non ci sia riuscito … per fatto dell’avversario" cfr. Cass., 3^, 29 febbraio 2008 n. 5522, per la qua le "il motivo che giustifica la domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 3, consiste non già nella sola impossibilità di produzione dei documenti che si assumono decisivi, ma nella circostanza che l’impossibilità non sia derivata da colpa del soccombente (Cass. 4 febbraio 2005, n. 2287), sì che non può ritenersi configurabile un tale motivo di revocazione ove risulti che, attraverso una elementare indagine la parte avrebbe potuto acquisire la disponibilità dei documenti stessi (Cass. 13 agosto 2002, n. 12188)";

(b) "nel giudizio di revocazione instaurato a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 3" non sono deducibili (Cass., 2^, 11 giugno 2008 n. 15534) "circostanze che, pur se emergenti da un documento che si assume non prodotto in giudizio per causa di forza maggiore, si sarebbero potute dedurre o eccepire in sede ordinaria ed altrimenti dimostrare in quella sede, concretandosi il concetto di forza maggiore previsto dalla norma in una ignoranza assoluta dell’esistenza o del contenuto del documento non attribuibile a colpa dell’interessato (cfr.: Cass. … lav., 26 novembre 1985, n. 5873;

Cass. … 2^, 29 gennaio 1980, n. 691)"; "ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione per revocazione" in esame, pertanto (Cass., 2^, 16 gennaio 2008 n. 735), "è necessario che la parte si sia trovata nell’impossibilità di produrre il documento asseritamente decisivo nel giudizio di merito ed incombe sulla stessa (…), in quanto attrice nel relativo giudizio, l’onere di dimostrare che l’ignoranza dell’esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava fino al momento dell’assegnazione della causa a sentenza non era dipeso da colpa o negligenza, ma da fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore".

B.2. L’applicazione di tali principi mostra, in primo luogo, l’insussistenza, nel caso, dell’imprescindibile presupposto – da verificare ex officio anche da questa Corte in quanto Cass., 1^, 14 luglio 2010 n. 16561 rientra "nei compiti del giudice l’indagine in ordine alla sussistenza delle condizioni dell’azione" (Cass., sez. 1^, 1 marzo 2007, n. 4853, m. 595179)" – dato dal materiale rinvenimento ("sano stati fra vati"), in epoca successiva alla emissione della pronuncia gravata, di un documento decisivo atteso che lo specifico documento posto a fondamento della istanza di revocazione ("autorizzazione sanitaria 20 gennaio 1995") è un atto pubblico (peraltro necessario per l’esercizio dell’attività di ristorazione da parte del conduttore dell’immobile concesso in locazione dalla stessa contribuente il 28 marzo 1994), la cui esistenza (oltre che reperibilità presso l’autorità che l’aveva rilasciata) era, per la natura e la funzione dello stesso, ampiamente nota anche prima della stessa notifica dell’atto impositivo per cui la società avrebbe potuto acquisire la "disponibilità" di quel documento con una "indagine" effettivamente ben "elementare".

B.3. Peraltro e comunque, lo specifico "fatto dell’avversario" addotto dalla società ("notifica dell’accertamento … alla persona fisica … che ha rappresentato la società alla data di stipulazione dell’atto pubblico di compravendita" oggetto dell’accertamento stesso invece che "alla persona fisica che rappresenta la società alla data della notificazione") non è giuridicamente idoneo a giustificare la omessa anteriore produzione dell’"autorizzazione" in questione e, quindi, a far sorgere l’indefettibile condizione di ammissibilità della proposta istanza di revocazione:

(1) perchè il vizio dedotto (violazione dell’art. 145 c.p.c.) attiene ad un atto ("avviso di accertamento") e, soprattutto, ad una attività esterni al processo per cui quel "fatto" non può ritenersi verificato (come l’esegesi della norma impone) "durante il giudizio" e (2) perchè, come correttamente ritenuto anche dal giudice a quo, tale vizio è stato comunque sanato ( art. 156 c.p.c.) dalla tempestiva proposizione del ricorso giurisdizionale avverso detto "avviso di accertamento" da parte di essa società, la quale, pertanto, ha avuto piena ed integra possibilità, sia giuridica che di fatto, per richiedere all’ente pubblico e poi produrre nel giudizio, a conclusione del quale è stata emessa la pronuncia revocanda, l’"autorizzazione sanitaria" predetta.

Il punto relativo alla intervenuta sanatoria del vizio di notifica dell’avviso di accertamento, peraltro, deve ritenersi ormai irreversibilmente statuito inter partes – essendo stato respinto il ricorso per cassazione della società avverso la sentenza revocanda (125/12/01 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia) con la decisione del 21 maggio 2008 n. 12887 (e ordinanza n. 16473 del 2 luglio 2010, pronunciata sulla richiesta di revocazione della prima) dichiarando "del tutto errata l’affermazione secondo la quale la sola eccezione di nullità dell’avviso di accertamento precludeva l’esame del merito, in quanto … il giudice tributario giudica della legittimità dell’atto impositivo impugnato e del merito della fondatezza della pretesa fiscale".

B.4. E’ appena il caso, a questo punto, di rilevare che il riscontrato sopravvenuto passaggio in cosa giudicata della sentenza revocanda non produce effetti sul presente giudizio avendo questo ad oggetto un vizio ritenuto dall’ordinamento sintomo di una "ingiustizia" (lato sensu) della stessa, dall’esame della cui (eventuale) sussistenza deve ritenersi comunque subordinata la produzione definitiva degli effetti propri della cosa giudicata.

La contemporanea pendenza del giudizio di revocazione e di quello di cassazione della medesima sentenza, infatti, è regolata dall’art. 398 c.p.c., comma 4 (nel testo, applicabile alla specie ratione temporis, novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 68) "in forza del quale" (Cass., 2^, 11 maggio 2010 n. 11413, tra le recenti) "la proposizione dell’impugnazione di una sentenza per revocazione non ha più effetto sospensivo ipso iure, detta sospensione potendo conseguire solo ad un apposito provvedimento all’uopo adottato, ricorrendone le condizioni di legge, dal giudice della revocazione (Cass. 23 agosto 2002, n 12422; 4 febbraio 2005, n. 2287)".

Dalla norma discende evidente comunque la pregiudizialità (anche giuridica, oltre che logica) del processo di revocazione rispetto a quello di cassazione (e, quindi, pure rispetto alla eventuale decisione assunta da questa Corte) atteso che solo il processo di legittimità può essere sospeso (se venga delibata la fondatezza della relativa domanda) per la pendenza ed in attesa della definizione di quello per la revocazione della medesima sentenza e non viceversa: solo la riforma, nel senso voluto dal ricorrente, della sentenza impugnata contemporaneamente per revocazione e per cassazione, infatti (cfr., Cass., 2^, 12 novembre 2007 n. 23515, nonchè Cass., un., 29 novembre 2006 n. 25278, secondo cui "nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione sia stata revocata deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione potrebbe a sua volta essere impugnata per cassazione giacchè la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, essendo venuta meno la pronunzia che ne costituiva l’oggetto": a maggior ragione ed a contraris, quando, come nel caso, la sentenza emessa dal giudice di appello sull’istanza di revocazione sia già pendente innanzi al giudice di legittimità), determina la perdita di qualsiasi interesse ( art. 100 c.p.c.) del ricorrente medesimo ad una pronuncia sul proprio ricorso per cassazione (che, di conseguenza, in siffatta ipotesi, va dichiarato inammissibile per tale ragione): l’interesse detto, invece, non viene meno nell’ipotesi inversa (che caratterizza la fattispecie).

B.5. La riscontrata possibilità di produrre tempestivamente nel corso del giudizio di merito lo specifico documento che si assume solo successivamente "rinvenuto", poi ed infine, non può ritenersi affatto ostacolata dai fatti (incarico a proporre il ricorso di primo grado per la società conferito anche da " G.A.L.", madre di " G.T.", amministratore dell’epoca; " G. non ha proposto il ricorso di secondo grado"; G. "ha solo firmato al legale della propria madre un foglio in bianco, sul quale il legale ha successivamente apposto la delega rilasciatagli dalla … G. …, nell’erroneo convincimento che si dovesse compilare un documento per uso personale di quest’ultima") addotti dalla società essendo gli stessi (del tutto interni ad essa società ed alla sua difesa tecnica nel processo), all’evidenza, esclusivamente propri di tale parte e non addebitabili affatto all’"avversano" e, comunque, privi di qualsivoglia efficienza causale in ordine all’asserito impedimento alla tempestiva produzione del documento ("autorizzazione sanitaria 20 gennaio 1995 n. 2576") nel processo in quanto (Cass., 3^, 18 luglio 2008 n. 19912) l'(eventuale) carenza di legittimazione della persona fisica che ha conferito l’incarico a rappresentare essa società (persona giuridica), in assenza di specifica contestazione da parte dell’avversario, non è rilevabile d’ufficio perchè (Cass., 3^, 18 luglio 2008 n. 19912, da cui i brani testuali riprodotti qui di seguito, nonchè Cass., 3^, 16 gennaio 2009 n. 961, ex multis), non avendo "la persona fisica che sta in giudizio ed ha conferito il mandato al difensore, in quanto organo di detta parte, … l’onere di dimostrare tale sua qualità", il giudice non "deve svolgere di sua iniziativa alcun accertamento sull’effettiva esistenza della legittimazione" "a meno che", ma tanto non è stato neppure adombrato, "dagli atti prodotti risultino elementi idonei a convincerlo dell’assenza del potere rappresentativo (Cass., 11 aprile 2002, n. 5136; Cass., 30 gennaio 1992, n. 964)" per cui l’attività processuale svolta su incarico (quand’anche esclusivo) di G.A. L. (qualificata e presentata dal difensore tecnico come "legale rappresentante") è sempre e comunque attribuibile alla parte indicata (nell’atto processuale) come rappresentata, quindi alla società ricorrente.

C. L’infondatezza del primo motivo di ricorso giuridicamente impedisce lo scrutinio degli ulteriori, i quali, quindi, vanno considerati inammissibili.

C.1. Nel giudizio di revocazione, invero (Cass., 1^, 3 marzo 2006 n. 4702, tra le recenti, che richiama "Cass. 21 dicembre 1999, n. 14370;

… Cass. 20 dicembre 1994, n. 10978; 16 maggio 1997, n. 4329"), solo il fondamento della "fase rescindente" (ad "oggetto l’accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata"), "volta … ad annullare la sentenza viziata" (Cass., 2^, 20 dicembre 1994 n. 10978), consente al giudice di passare alla successiva (detta "rescissoria", "diretta alla sostituzione della medesima sentenza con una nuova che, eliminato il vizio che inficiava la precedente, prenda di essa il posto"), di rinnovo del giudizio sull’"esistenza o sul contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza impugnata per revocazione si è pronunciata".

La "fase rescissoria", infatti (Cass., 2^, 20 dicembre 1994 n. 10978, cit.), "costituisce un posterius rispetto a quella rescindente" e la stessa "non può iniziare se non quando il giudice abbia esaurito" (ovviamente in senso favorevole per l’istante) "la fase rescindente".

In conseguenza di tale meccanismo processuale le osservazioni del giudice a quo sulla "(ir)rilevanza probatoria" sia "dell’autorizzazione sanitaria 20 gennaio 1995 n. 2576" che "della relazione di stima 10 ottobre 2001 del CTU P.E. Neroni" – contestate dalla società con i detti motivi di ricorso -, proprio perchè attinenti all’"esistenza o al contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza impugnata per revocazione si è pronunciata", debbono ritenersi veri e propri obiter dieta perchè emessi in carenza di potere giurisdizionale a causa dell’insussistenza (accertata dallo stesso giudice) dell’addotto motivo revocatorio: il giudice della revocazione (che, per l’art. 398 c.p.c., comma 1, è lo "stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata"), infatti, ha il potere di giudicare nuovamente sullo stesso "rapporto giuridico" sul quale si è già pronunciato con la sentenza revocanda, così altrimenti esaurendo ogni suo potere, unicamente se esso stesso abbia accertato che detta sua decisione è veramente affetta dal vizio revocatorio denunziato dalla parte.

Le pronunce di "merito … effettuate nella riconosciuta carenza di potere giurisdizionale", come noto (Cass., un., 2 aprile 2007 n. 8087, tra le tante), si risolvono in "argomentazioni meramente ipotetiche e virtuali, che la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare (v. Cass. Sez. Un. 15 maggio 1992 n. 5794 e da ultimo Cass. Sez. Un. 13 febbraio 2007 n. 3840)" perchè "estranee all’unica ratio decidendi della sentenza".

C.2. Va, infine, evidenziato che dal ricorso per cassazione della società non emergono le ragioni per le quali la "relazione di stima 10 ottobre 2001 del CTU P.E. Neroni", redatta dopo il deposito della sentenza revocanda, dovrebbe e/o potrebbe costituire motivo di revocazione o, comunque, trovare ingresso nell’afferente giudizio.

6. Per la sua totale soccombenza la ricorrente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannata a rifondere all’Agenzia le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) in base alle vigenti tariffe professionali forensi, tenuto contro del valore della controversia e della effettiva attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il controricorso del Ministero e compensa le spese del giudizio di legittimità tra tale ente ed la ricorrente; rigetta il ricorso contro l’Agenzia; condanna la società a rifondere all’Agenzia le spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.700,00 (tremilasettecento/00), di cui Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.