T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 18-05-2011, n. 4297 Ricorso giurisdizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

sussistere giusti motivi per compensare le spese processuali;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 31-05-2011, n. 4918

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to quanto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenendolo illegittimo sotto più profili, il dottor G.B. ha impugnato (con contestuale, e fruttuosa, richiesta di tutela cautelare) la delibera con cui – da parte della ASL RM/A: sua (ex) Amministrazione di appartenenza – se ne è disposto l’annullamento dell’inquadramento (effettuato, a suo tempo, ai sensi della lettera b dell’art.117 del D.P.R. n.270/87) nel X° livello retributivo.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 16.3.2011, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata la sostanziale fondatezza.

Se è vero – infatti – che (nel corso del 92) la cennata norma regolamentare è stata annullata in sede giurisdizionale, è altrettanto vero che il provvedimento impugnato è (comunque) espressione di un potere di autotutela: soggetto, in quanto tale, al rispetto dei noti principi elaborati (sul punto) dalla giurisprudenza amministrativa.

Si osserva, in proposito

che la delibera impugnata è stata adottata a distanza di circa 10 anni dall’emanazione del provvedimento oggetto di ritiro e

che (cionondimeno) essa non ha motivato in alcun modo circa (la sussistenza del)l’interesse pubblico (concreto e attuale: diverso da quello al mero ripristino della legalità violata) alla disposta rimozione.

Non si può, d’altro canto, non considerare

che, nel caso di specie, l’interessato (collocato, nel frattempo, a riposo) aveva percepito gli emolumenti propri del X° livello in perfetta buona fede: quale controprestazione (cioè) di mansioni da lui effettivamente svolte in base ad un normativa pienamente vigente e

che la delibera stessa (lo si rileva incidentalmente) è intervenuta quando era già stato stipulato un nuovo Accordo sindacale, che aveva espressamente previsto un tale inquadramento per i soggetti che versavano nelle sue condizioni.

Orbene; non avendo – l’Amministrazione intimata – tenuto conto di tali circostanze (né del fatto che la nuova contrattazione collettiva non comportava certo l’automatica caducazione dei precedenti inquadramenti), la proposta impugnativa si appalesa intrinsecamente fondata: ed, in quanto tale (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite), meritevole di accoglimento.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

condanna la resistente ASL al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-10-2011, n. 22047 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- N.L., con ricorso ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, chiese la condanna della Presidenza del Consiglio a un’equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa della durata, ritenuta eccessiva, di un processo iniziato davanti al T.A.R. del Lazio nel giugno 1997, per ottenere la rivalutazione monetaria e gli interessi relativamente a somme in precedenza percette in virtù della L. n. 312 del 1980, e definito con sentenza del 24 maggio 2002.

Nella resistenza dell’amministrazione convenuta, l’adita Corte d’Appello di Roma respinse il ricorso osservando che: il 1 gennaio 1999, quando non era ancora maturato un periodo di tempo tale da far ritenere non fisiologica la durata del giudizio, era entrata in vigore la L. n. 448 del 1998, che all’art. 26, commi 4 e 5, espressamente vietò la corresponsione degli accessori richiesti; con ordinanza del 15 giugno 1999, il T.A.R. aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di detta legge, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 136/2001, dichiarò incostituzionale;

lo svolgimento del giudizio successivo alla pronunzia predetta era stato caratterizzato da notevole celerità e comunque non superò, pur sommando il periodo precedente la remissione della causa al Giudice delle leggi, il termine di ragionevole durata; anche a condividere in astratto il principio affermato dal Giudice di legittimità, secondo cui la durata del procedimento innanzi alla Corte delle leggi si somma a quella della controversia in cui è stato sollevato l’incidente di costituzionalità, era da escludere la indennizzabilità del pregiudizio lamentato giacchè il patema d’animo relativo all’esito del giudizio di merito non sarebbe derivato tanto dalla lunghezza di detta causa ma, piuttosto, dalla sopravvenuta e perdurante vigenza di una legge che impediva il cumulo richiesto e che rese necessaria la promozione di diverso giudizio;

ciò comportava che i termini, congrui rispetto al procedimento di merito, dovevano essere, se non proporzionalmente, quanto meno sostanzialmente aumentati dei tempi occorsi per il giudizio incidentale; in quest’ottica, la durata dell’intero procedimento era stata ragionevole; da tali conclusioni rimaneva assorbita ogni questione in merito alla esistenza in concreto del turbamento psichico, non senza considerare, oltre alla assoluta genericità della relativa deduzione, che per la scarsa rilevanza del credito dedotto, la presenza di numerosi ricorrenti con posizioni identiche e il succedersi di norme nel corso del processo, si sarebbe dovuto fornire la prova – sia pure inferenziale o per presunzioni – del pregiudizio subito, avente natura non di danno evento ma di danno conseguenza.

La Cassazione, con sentenza n. 794 del 2006, ha accolto il ricorso della N., cassando il decreto di rigetto della domanda. La Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio, con il decreto impugnato ha rigettato la domanda ritenendo che la durata del processo presupposto non avesse violato il termine ragionevole, pari a cinque anni, tenuto conto dell’incidente di costituzionalità.

Contro il decreto parte attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo con il quale è denunciata violazione di legge e vizio di motivazione.

Resiste con controricorso la PDCM. Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il P.G. e parte ricorrente hanno depositato memoria.

1.1. – La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Il ricorso è fondato.

Ritiene la Corte che il giudizio espresso dalla Corte territoriale circa il periodo di ragionevole durata del processo sia frutto di violazione di legge, secondo l’interpretazione datane dalla Corte E.D.U. e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Già in precedenza questa Corte ha affermato – in vicenda giudiziaria analoga – che non può essere condivisa la valutazione di ragionevolezza del processo pari a cinque anni sulla base della asserita complessità del caso in considerazione dell’incidente di costituzionalità (Sez. 1, Sentenza n. 11909 del 2009).

Questa stessa sezione si è ripetutamente espressa nel senso che, ai fini della determinazione della giusta durata del processo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, il tempo impiegato per la risoluzione dell’incidente di costituzionalità non rileva in via autonoma, dal momento che la relativa decisione non concerne un diverso processo, ma una questione pregiudiziale rispetto all’unico processo attinente al merito della controversia; ne consegue che il superamento del termine di ragionevole durata deve essere riferito al processo nel quale sia sorta la questione di costituzionalità, senza che possa detrarsi automaticamente l’intero periodo di sospensione connesso alla sua risoluzione, rappresentando semmai, tale questione, una circostanza da valutare sotto il profilo del criterio della "complessità" del caso, di cui alla citata L. n. 89 del 2001, art. 2 (in tal senso sez. 1, sentenza n. 23099 del 06/11/2007, rv. 599777;

conformi n. 16882 del 2002 rv. 558807, n. 789 del 2006 rv. 586057).

Inoltre, il termine giudicato equo per l’incidente di costituzionalità è pari ad un anno che si va ad aggiungere ai tre anni solitamente considerati sufficienti per la conclusione del giudizio davanti al TAR (in terminis cfr. Sez. 1, Sentenza n. 11909 del 2009).

Nella concreta fattispecie il processo presupposto è iniziato nel giugno 1997 ed è stato definito con sentenza del 24 maggio 2002.

Alla luce dei criteri innanzi indicati il ritardo va quantificato in undici mesi.

In applicazione del principio sancito da Sez. U, Sentenza n. 1338 del 26/01/2004, non risultando dedotte in atti circostanze tali da far escludere positivamente che il danno non patrimoniale sia stato subito dalla parte ricorrente, la Corte, cassato il decreto impugnato, può procedere alla decisione della causa nel merito liquidando la somma di Euro 687,00 quale indennizzo, tenuto conto dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti dalla CEDU e da questa Corte (v. per tutte Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009).

Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 687,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il primo giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e per il giudizio di rinvio nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

per il primo giudizio di legittimità, che determina per l’intero in Euro 625,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e per il presente giudizio di legittimità che determina per l’intero in Euro 625,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Spese distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-11-2011, n. 24124 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. V.O. fa parte del personale non docente della scuola, indicato con l’acronimo ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario). Come moltissimi altri suoi colleghi venne trasferita dagli enti locali allo Stato a decorrere dal 1 gennaio 2000. 2. Convenne in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, suo nuovo datore di lavoro, chiedendo il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Il Tribunale di Campobasso accolse la domanda.

3. Il Ministero impugnò la sentenza. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del novembre 2006, riformò la decisione di primo grado, applicando una disposizione contenuta nella finanziaria del 2006, emanata nel corso del processo.

4. La dipendente del Ministero ha proposto ricorso per cassazione, impugnando la sentenza della Corte d’appello per violazione delle norme che regolano la materia e cioè la L. n. 124 del 1999, art. 8 e la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, (finanziaria del 2006).

Ella sostiene, in particolare, che la previsione della legge finanziaria applicata dalla Corte non ha natura retroattiva e quindi non incide sui giudizi in corso al momento della sua emanazione.

Sostiene inoltre che, qualora la si considerasse dotata di efficacia retroattiva, sarebbe incostituzionale sotto molteplici profili.

5. Il Ministero non si è difeso in questa sede.

6. La questione oggetto della controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale ATA trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8. 7. Tale norma, dopo aver premesso, al comma 1, che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado passa a carico dello Stato, prevede, al comma 1, che il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti, per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili, che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale, è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonchè il mantenimento della sede infuse di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto". 8. La disposizione fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. 9. Con tale accordo, l’ARAN e le associazioni sindacali avevano dato applicazione alla L. n. 124 del 1999, art. 8 stabilendo, quanto al regime contrattuale, che pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessava di applicarsi a decorrere dal 1 gennaio 2000 al personale in parola il CCNL 1 aprile 1999 del comparto Regioni-Autonomi e locali e dalla stessa data si applicava il CCNL 26 maggio 1999 della scuola. L’art. 3 dell’accordo disciplinò l’inquadramento professionale e retributivo, nei seguenti termini: "i dipendenti trasferiti sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell’allegata tabella B. Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità … . L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, è corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento al 31 dicembre 1999, se più elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola". 10. Le controversie giudiziarie riguardarono, in particolare, la possibilità per un accordo sindacale come quello citato, poi recepito in decreto ministeriale, di incidere su di una norma di rango legislativo. La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

11. Intervenne a questo punto il legislatore, dettando una disposizione, l’art. 1, comma 218, della Legge Finanziaria del 2006 ( L. 23 dicembre 2005, n. 266), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale, stabilendo che la L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2 "si interpreta nel senso chè" il personale ATA degli enti locali trasferito nei ruoli dello stato "è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità, nonchè da eventuali indennità., ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento.

L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge". 12. Come è evidente, il comma 218 della finanziaria ha riprodotto, quanto all’inquadramento ed al relativo trattamento retributivo, le clausole dell’accordo sindacale del luglio 2000 già riprese dal D.M. aprile 2001. 13. La tesi, riproposta dalla lavoratrice, che nega l’efficacia retroattiva della disposizione introdotta dalla finanziaria 2006, e sostiene, quindi, la sua inapplicabilità ai processi già in corso, non è fondata. Il legislatore, come si è visto, usa l’espressione:

la L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2 si interpreta nel senso che", espressione che indica la chiara volontà di far retroagire la norma.

Corte di cassazione e Corte costituzionale si sono espresse in modo concorde sul punto. Da ultimo, le Sezioni unite di questa Corte hanno qualificato la disposizione tra le norme di sanatoria con efficacia retroattivà perchè il legislatore, emanandola, ha elevato a dato normativo primario il contenuto di un atto regolamentare o amministrativo a carattere generale (il decreto ministeriale che aveva a sua volta recepito l’accordo collettivo ARAN-Sindacati), giudicato dalla giurisprudenza inidoneo a derogare una norma di legge. Elevato il livello del contenuto normativo del decreto ministeriale trascrivendolo in una norma di rango primario, è venuto meno con efficacia retroattiva il vizio dell’atto. "Si è trattato – precisano le Sezioni unite – di una sanatoria ex lege del contenuto precettivo del D.M. 5 aprile 2001, ciò che in linea di principio era consentito fare al legislatore avendo la giurisprudenza costituzionale da tempo ammesso le leggi di sanatoria pur assoggettandone la sostanziale retroattività a scrutinio di legittimità sulla base del parametro della ragionevolezza" (così:

Cass. S.U., 8 agosto 2011, n. 17076, richiamando Corte cost. n. 234 del 2007).

14. Quanto al motivo di ricorso riguardante la legittimità costituzionale, esso ripropone alcune delle molteplici eccezioni sollevate da vari giudici, compresa questa Corte di cassazione, la quale, con ordinanza n. 22260 del 2008, ritenne non manifestamente infondata la questione del contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 CEDU con riferimento al problema dell’ingerenza legislativa in controversie giudiziarie in corso. Le eccezioni di legittimità costituzionale sono state tutte respinte dalla Corte costituzionale con una pluralità di pronunzie: la sentenza n. 234 del 2007, l’ ordinanza n. 400 de 2007 e la sentenza n. 311 del 2009.

Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato sono stati respinti da questa Corte (cfr, per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

15. Tuttavia, l’ampio spettro dell’impugnazione che, più a monte, pone un generale problema di violazione della disciplina dettata dalla L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2 e dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 impone di tener conto dei successivi sviluppi della vicenda sul piano della giurisprudenza europea.

16. Sono, infatti, intervenute sul tema, tanto la Corte europea dei diritti dell’uomo, che la Corte di giustizia dell’Unione europea. La Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa con una decisione (sentenza 7 giugno 2011, Agrati ed altri c. Italia) non definitiva, perchè oggetto di richiesta di rinvio dinanzi alla Grande camera da parte del Governo italiano.

17. La Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) si è infine espressa con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), sulla domanda di pronuncia pregiudiziale – proposta ai sensi dell’art. 267, TFUE, dal Tribunale di Venezia, nella controversia instaurata nei confronti del Ministero dalla signora S. I. – in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

18. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia.

19. La prima questione consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

20. Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: – se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente" (seconda questione); "se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico" (terza questione).

21. Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo", 22. Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

23. In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame, v., supra, accordo de 20 luglio 2000). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli Stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha, il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

24. Quindi, nella definizione delle singole controversie, è cruciale stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri: 1) Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75. e al n. 77 si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77). 2) Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanzialè (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale. 3) Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo:

"all’atto della determinazione della loro posizione retributiva dipartenza").

25. La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della art. 1, comma 218, finanziaria 2006, all’art. 6 CEDU e artt. 46 e 47 e art. 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (n. 27), ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non e è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa, principale, violi iprincipi" di cui alle norme su indicate.

26. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere- dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr., per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 de 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione), ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

27. Il caso in esame deve quindi essere deciso, in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, denunziata dalla lavoratrice, deve essere verificata sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea.

28. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio ad altra Corte d’appello, che, applicando i suindicati criteri di comparazione, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.