Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-01-2011) 15-07-2011, n. 28045

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con sentenza del 6 aprile 2009, e depositata il 21 aprile 2009, la Corte d’Appello di Napoli, ha applicato agli imputati ( P.G., D.V., P.C. e A.), incolpati di varie contravvenzioni edilizie (reati dichiarati prescritti in grado d’appello) e (capo e) dell’accusa) anche del delitto di cui all’art. 110 c.p., art. 59 c.p. comma 2, e art. 349 c.p., comma 2, per quest’ultimo reato, la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione nonchè la multa di Euro 266,00, ciascuno, senza differenziare il trattamento punitivo, nonostante che soltanto ai primi due ( P.G. e D.V.) fosse stata contestata la qualità di custodi giudiziari, oltre che la qualità comune di committenti le opere abusive;

che tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, limitatamente al detto capo e), chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza per omessa motivazione e sua illogicità nella parte in cui era stata disattesa la richiesta di differenziazione delle pene in rapporto alla qualità cumulate solo dai primi due imputati.

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, e deve – pertanto – essere dichiarato inammissibile;

che, nella specie, i ricorrenti non spiegano perchè il mero possesso della qualità di custodi avrebbe dovuto comportare per alcuni di essi un trattamento punitivo differenziato senza, al contempo, considerare l’apporto di ciascuno nella qualità di committente delle opere abusive;

che, infatti, i prevenuti (come ha esposto il giudice di appello) avevano tutti il medesimo interesse alla realizzazione dell’opera abusiva (per realizzare comuni esigenze commerciali), su un terreno di comune proprietà, ove erano stati trovati in distinte occasioni, e in relazione al quale manufatto avevano, tutti, presentato istanza di sanatoria;

che, di conseguenza, non contenendo il ricorso alcun elemento per differenziare tali condotte sul piano concreto, esso va dichiarato inammissibile e gli imputati condannati, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-06-2011) 29-07-2011, n. 30355

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 21.6.2010 il giudice del tribunale di Pordenone non convalidava l’arresto in flagranza disposto nei confronti di S.V. per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, in quanto la stessa risultava espulsa sulla base di permesso di soggiorno scaduto e per il quale non era intervenuto rinnovo, ipotesi punita da sei mesi ad un anno di reclusione per cui non è previsto l’arresto in flagranza.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione il Pm presso il tribunale di Pordenone per dedurre violazione dell’art. 391 c.p.p., comma 4, e art. 125 c.p.p., comma 3, in quanto il giudice avrebbe dovuto operare una verifica meramente formale, controllando la sussistenza dei requisiti legittimanti l’arresto in flagranza. Nel caso di specie, l’indagata risultava essere entrata irregolarmente nel nostro territorio, circostanza che configurava la violazione più grave contestata senonchè, essendo incinta, aveva ottenuto un temporaneo permesso per motivi di salute, scaduto il quale la stessa aveva presentato istanza di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, che era stata dichiarata inammissibile; il Prefetto procedeva allora ad emettere decreto di espulsione a cui seguiva il provvedimento del Questore in data 19.8.2009, con il che doveva ritenersi configurata l’ipotesi di reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, dovendosi equiparare la richiesta di permesso di soggiorno dichiarata inammissibile all’ipotesi di mancata richiesta; non solo, ma l’aver fruito di permesso di soggiorno per ragioni di salute per periodo limitato, non va equiparato all’ipotesi di aver visto scadere il proprio permesso di soggiorno senza richiederne il rinnovo.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Come è stato rilevato dal giudice a quo, la ricorrente risultava essersi trattenuta in Italia sulla base di permesso di soggiorno di cui aveva chiesto la conversione, risultando la stessa avere regolare residenza in Italia, di talchè la sua posizione non poteva essere assimilata ai casi previsti nella prima ipotesi contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, comma 1, dovendo al contrario esser fatta rientrare nella seconda ipotesi della norma citata ("si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno, se l’espulsione è stata disposta perchè il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata…"), per la quale non è previsto l’arresto in flagranza: di qui la corretta non convalida dell’arresto operato dalle forze di polizia. Nel caso di specie, secondo quanto assunto dallo stesso Pm ricorrente, la S. aveva chiesto permesso di soggiorno per motivi di famiglia e l’istanza era stata dichiarata inammissibile, situazione che giustamente è stata valutata dal giudice a quo come rientrante nella seconda delle previsioni dell’art. 14, comma 5 ter, D.Lgs. citato, avendosi riguardo a soggetto identificato ed autorizzato, ancorchè solo per motivi legati alla gravidanza e per periodo definito, a soggiornare nel nostro paese. L’arresto in flagranza non poteva quindi essere disposto. Il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-12-2011, n. 30508 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Il Comune di L’Aquila, con ricorso del 31 luglio 2008 alla Corte d’appello di Campobasso, ha chiesto di condannare il Ministero della Giustizia a corrispondergli Euro 375.000,00 a titolo di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per la irragionevole durata del processo svoltosi davanti al Tribunale di L’Aquila, introdotto da citazione notificata all’ente locale il 27 giugno 1979, da Gi., M.L. e M.G., per ottenere il risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un loro terreno e concluso in primo grado da sentenza del 5 marzo 2004, definito in appello con la decisione della Corte d’appello della stessa città del 20 giugno 2007.

Eccepita dal Ministero la mancata autorizzazione del sindaco all’azione, dopo la produzione in atti della relativa Delib. G.M. 6 marzo 2009, n. 94, la Corte d’appello, con il decreto di cui in epigrafe, anzitutto ha rigettato la domanda dei danni patrimoniali che il ricorrente aveva desunto dall’aumento della entità della condanna risarcitoria da esso subito per rivalutazione e interessi in rapporto al tempo decorso del processo, perchè non collegabile alla durata di questo ma mero oggetto della domanda nel processo presupposto.

In ordine ai danni non patrimoniali, il decreto impugnato dopo una lunga e approfondita analisi della giurisprudenza di questa Corte e della sue variazioni in rapporto al danno non patrimoniale indennizzabile anche per le persone giuridiche, in un primo tempo negato perchè incompatibile con la natura di tali soggetti e poi riconosciuto anche per gli organismi collettivi per adeguarsi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, individuando tale tipo di danno, anche in rapporto alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nella sofferenza delle persone fisiche partecipanti al soggetto con personalità giuridica, come associati o amministratori in esso.

La giurisprudenza della Corte, che giustifica il danno non patrimoniale per i soggetti che agiscono sia individualmente sia in forme associate, è stata ritenuta inapplicabile agli enti locali o a quelli pubblici territoriali, cui nessuna libera scelta di adesione vi è dai cittadini che solo ratione loci ricevono servizi amministrati da tali enti, per cui non sono individuabili le persone fisiche che subiscono i danni morali per i quali si è chiesto l’indennizzo.

La domanda di equo indennizzo del Comune di L’Aquila è stata quindi rigettata dalla Corte di merito con compensazione delle spese di causa.

Per la cassazione di tale decreto il Comune di L’Aquila ha proposto ricorso di due motivi, cui ha resistito il Ministero della giustizia con controricorso, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 38 c.p.c..

Motivi della decisione

1.1. Il primo motivo di ricorso del Comune di L’Aquila lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per contraddittoria e illogica motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo neppure computato la durata dell’intero processo presupposto, per addebitare invece al solo ente locale ricorrente l’illecita occupazione e il mancato pagamento tempestivo del risarcimento per il quale quindi ha subito le perdite consistite nella rivalutazione e negli interessi.

Il decreto impugnato confonde l’oggetto del processo presupposto con il danno patrimoniale connesso solo alla durata di tale causa, dovendosi ritenere occasionale la parificazione dell’entità del risarcimento per occupazione senza titolo e la misura del danno patrimoniale domandato ed erroneamente denegato nel merito.

1.2. Il secondo motivo dell’impugnazione denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 2056 e 1226 c.c. e carenze motivazionali del decreto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere rigettato la domanda, rilevando come nel caso, chiedendo l’indennizzo un ente pubblico locale, non vi possa essere un danno di individui persone fisiche inseriti in un soggetto collettivo da indennizzare, mancando siffatto inserimento volontario nel soggetto sovrapersonale, dovendosi corrispondere tale tipo di danno a difesa della collettività locale per gli effetti del processo presupposto durato in modo eccessivo, essendo comunque il danno non patrimoniale conseguenza ordinaria e normale del tempo troppo lungo del processo stesso.

Entrambi i motivi di ricorso si chiudono con quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto denuncia contestualmente omessa motivazione Corte d’appello, in ordine alla durata del processo presupposto, e mancata pronuncia sulla richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale conseguente a tale ritardo, ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

E’ invero contraddittorio pretendere di denunciare carenze motivazionali in ordine ad una statuizione che mancherebbe, per non esservi stata la pronuncia della Corte su detta domanda, con contestuale denuncia di mancata pronuncia e di carente motivazione di essa (sul punto cfr. la recente Cass. 21 gennaio 2011 n. 1499 e la giurisprudenza in questa citata), essendo irrilevante un computo del tempo di durata del processo presupposto, in un contesto in cui si è negato che possa riconoscersi al comune, come ad ogni altro ente territoriale di natura pubblica, il danno non patrimoniale riconosciuto agli enti plurisoggettivi ovvero ai soggetti collettivi per i danni non patrimoniali subiti dagli amministratori e dalle persone fisiche ad essi appartenenti.

In ordine al danno patrimoniale, se esso non è costituito dalla maggior somma pagata per rivalutazione e interessi per il protrarsi della occupazione illecita delle aree da parte del comune ricorrente, come si afferma anche nel motivo di ricorso, deve rilevarsi che neppure dalla impugnativa emergono elementi sufficienti ad individuare tali danni, correttamente denegati per il comune.

2.2. Anche in rapporto al danno non patrimoniale non può che condividersi la scelta del giudice di merito che ha negato tali perdite in mancanza di individui persone fisiche che si identifichino nel soggetto collettivo comune e della individuazione di tale danno per l’ente locale. L’analitica ricostruzione operata nel decreto impugnato dei precedenti di questa Corte in ordine alla normale indennizzabilità dei soggetti collettivi per i danni morali subiti dalle persone fisiche in essi associate e dai loro amministratori, non è apparsa compatibile, secondo i giudici del merito, con il riconoscimento di tale tipo di danno all’ente locale comune.

Il decreto denega l’indennizzo per danno non patrimoniale, ritenendo non individuabile una misura significativa di partecipazione dei privati alla vita di tali tipi di soggetti collettivi pubblici che nell’ordinario estenda a loro l’ansia da esito del processo, così evidenziando la non riscontrabilità del tipo di danno per cui è causa in tali soggetti, che peraltro sembra invece pacificamente ammessa in tutti i precedenti favorevoli all’indennizzo del danno non patrimoniale per gli altri enti collettivi (cfr. di recente, tra molte altre, Cass. 14 maggio 2010 m. 11746, 16 settembre 2009 n. 19979 e 2 febbraio 2007 n. 2246). Invero l’art. 114 Cost. e segg. inquadrano nell’apparato istituzionale predisposto dallo Stato e nell’ordinamento della Repubblica, di cui alla Parte 2^ della Costituzione, gli enti locali che sono tenuti a collaborare per fronteggiare i ritardi nella durata del giudizio; il concreto accertamento nel merito della assenza di soggetti persone fisiche cui possa riconoscersi il danno morale da reintegrare, in favore di un ente autonomo riconosciuto nella costituzione alla cui vita i cittadini partecipano nelle forme previste con le elezioni degli organi di governo senza possibilità di identificazione tra tali persone fisiche e la persona giuridica eventualmente in causa, fa rientrare la fattispecie in uno dei casi eccezionali il cui l’effetto normale del danno morale sofferto dalle persone fisiche non si riverbera direttamente su quelle giuridiche con conseguente corretta non attribuzione ad esse dell’indennizzo nel caso domandato.

Il decreto ha esattamente respinto la domanda e il ricorso del comune di L’Aquila deve quindi rigettarsi, apparendo equa la compensazione delle spese del giudizio di cassazione per la natura pubblica di entrambe le parti in giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre alle spese prenotate a debito.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-06-2011) 28-09-2011, n. 35222 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con provvedimento del 26 novembre 2010 il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro disponeva la misura cautelare in carcere nei confronti di R.P. in ordine al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1), per una serie di rapine (capi 33, 39 e 41) e di ricettazioni (capi 34 e 40) aggravate ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, nonchè per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 43) e per spaccio di stupefacenti (capi 60, 61 e 65).

Sull’istanza di riesame proposta dal R. il Tribunale di Catanzaro ha annullato l’ordinanza in relazione al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1) e ha escluso la contestata aggravante di cui all’art. 7 cit., confermando nel resto il provvedimento impugnato.

2. – Nell’interesse del R. ha presentato ricorso per cassazione il suo difensore di fiducia.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che l’indeterminatezza e la non univocità delle conversazioni oggetto di intercettazione non assurgono al rango di fonte autonoma di prova della colpevolezza del R..

Con un secondo motivo denuncia l’erronea applicazione degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., rilevando soprattutto che gli elementi acquisiti non siano idonei a dimostrare nè l’esistenza dell’associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, nè la partecipazione dell’imputato a tale organizzazione, difettando ogni approfondimento in ordine al ruolo e al contributo che avrebbe dato a tale organizzazione.

Quanto alle esigenze cautelari l’ordinanza viene censurata in quanto il pericolo di reiterazione nei reati sarebbe stato valutato in termini astratti, senza alcuna relazione con la realtà concreta.

Critiche vengono mosse anche in ordine all’applicazione dell’art. 275 c.p.p., sostenendo che i giudici non avrebbero indicato quegli elementi specifici e concreti da cui desumere che l’attività criminale del R. si sarebbe arrestata solo ed esclusivamente con la custodia cautelare in carcere.

Motivi della decisione

3. – Il primo motivo è inammissibile, perchè del tutto generico.

Infatti, il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione riferendosi indistintamente all’intero provvedimento impugnato, senza specificare a quale capo di imputazione provvisoria si riferisca e omettendo di indicare quali passaggi motivazionali sarebbero illogici o contraddirteli. La critica alla motivazione è stata condotta in maniera del tutto aspecifica e quando si è fatto riferimento alle intercettazioni, negandone ogni valore univoco e la stessa idoneità a dimostrare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si è omesso ogni concreto riferimento al contenuto delle conversazioni oggetto di captazione, sicchè in questa sede appare impossibile verificarne la denunciata irrilevanza.

Al contrario dall’esame dell’ordinanza impugnata emergono una serie di indizi a carico dell’indagato. Così, per la rapina alla rivendita di tabacchi "Santo Fiamma" (5.8.2008) si è giunti a ritenere il coinvolgimento del R. dopo l’identificazione degli autori materiali dell’azione delittuosa, P.G., V. M. e M.L. e una serie di intercettazioni telefoniche dalle quali è risultato il collegamento dell’imputato con gli esecutori materiali della rapina, anzi è emerso che questi abbia organizzato e coordinato tutte le fasi dell’azione criminosa;

anche per la rapina alla Banca UBI – Carime di Spezzano della Sila (3.10.2008) l’individuazione degli autori materiali, D.A. e L.A., e le successive intercettazioni hanno consentito di accertare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del R., che con V. e M. si sarebbe occupato di organizzare la rapina, accompagnando i due minori sul luogo e indicando loro la via di fuga; stesse modalità sono state riscontrate per la rapina al Supermercato Conad Unirusso di Cosenza (11.10.2008), commessa dai minori L.A. e D. A., in quanto i risultati delle intercettazioni hanno evidenziato la compartecipazione del R., assieme al V. e al M.. Nelle prime due rapine sarebbero state utilizzate autovetture rubate, sicchè i gravi indizi sono stati ritenuti sussistenti anche per il reato di ricettazione.

4. – Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Si apprende dall’ordinanza che la vicenda in esame si inserisce in un’attività di indagine piuttosto complessa, che ha consentito l’individuazione di un sodalizio criminale capeggiato da B. M. operante nel cosentino e in collegamento con il clan cd. degli "Zingari", altra organizzazione che persegue i suoi traffici illeciti nella città di Cosenza.

Tuttavia, i giudici del riesame hanno ritenuto che gli indizi di colpevolezza a carico del R. non fossero sufficienti a giustificare il provvedimento cautelare in ordine all’associazione facente capo al B., non emergendo alcun elemento concreto dal quale desumere che l’imputato abbia contribuito all’esistenza o al rafforzamento della organizzazione di cui al capo 1.

Diverso il discorso dei giudici in ordine al reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

Sulla base di una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali i giudici del riesame hanno ritenuto la gravita indiziaria a carico dell’imputato per quanto riguarda sia la sua partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sia negli episodi di spaccio. Gli elementi gravemente indiziari sono costituiti dai risultati delle intercettazioni, che rappresentano una fonte diretta della "prova" della colpevolezza dell’imputato e non devono trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, ossia abbiano caratteristiche tali da essere attendibili e convincenti, non equivoci e non generici, non suscettibili di diversa interpretazione e non contrastanti tra loro, tutti caratteri che il Tribunale ha ritenuto esistenti e sui quali ha fondato la sua decisione.

In particolare, i risultati delle captazioni hanno evidenziato che il R. ha mantenuto, per conto di B.M., i contatti con i fornitori gioiesi, organizzando le singole forniture di cocaina e occupandosi personalmente dello spaccio al dettaglio dello stupefacente e del recupero del denaro provento delle cessioni.

5. – Infine, del tutto infondato è il motivo relativo alle esigenze cautelari, avendo il Tribunale specificamente motivato in ordine alla pericolosità dell’indagato, desunta dalla gravita delle condotte poste in essere.

6. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00, in considerazione delle questioni trattate.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.