Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-02-2011, n. 4189 Diritti politici e civili; Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ritenuto che C.V., con ricorso del 26 settembre 2008, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Trieste depositato in data 9 agosto 2007, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del C. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 2.100,00 a titolo di equa riparazione, oltre gli interessi dalla domanda, nonchè la somma di Euro 250,00, a titolo di spese del giudizio;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 15.666,66 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 18 maggio 2007, era fondata sui seguenti fatti: a) il C., ferroviere in pensione ed asseritamente creditore delle differenze stipendiali percepite dal personale in servizio, aveva proposto – con ricorso del 7 dicembre 1998 – domanda di riliquidazione della pensione dinanzi alla Corte dei conti; b) la Corte adita aveva deciso la causa con sentenza del 25 ottobre 2006;

che la Corte d’Appello di Trieste, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in due anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in cinque anni e dieci mesi ed ha liquidato equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di 2.100,00, calcolata sulla base di Euro 360,00 circa per ogni anno di ritardo, tenuto conto della modesta pretesa economica fatta valere nel giudizio presupposto (e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita) e della "inesistenza del diritto rivendicato per il personale posto in quiescenza".

Considerato che, con i motivi di censura – i quali possono essere congiuntamente esaminati -, il ricorrente denuncia come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo; b) la riduzione dell’indennizzo in considerazione della modesta pretesa economica fatta valere nel giudizio presupposto (e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita) e delle peculiarità del giudizio presupposto, introdotto con ricorso collettivo; c) la violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese del giudizio;

che, in particolare, le censure sub a) e sub b) sono fondate, perchè i Giudici a quibus si sono discostati, dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni, orientamento che, nella specie, avrebbe condotto ad una liquidazione dell’indennizzo in misura pari ad Euro 5.100,00, per cinque anni e dieci mesi di irragionevole ritardo;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte;

che la censura sub c) è assorbita;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, nella specie, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va determinato in Euro 5.100,00 per cinque anni e dieci mesi di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 1.150,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio – compensate per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze a pagare al ricorrente la somma di Euro 5.100,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.150,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Gabriele e Francesco De Paola, dichiaratisene antistatari, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-01-2011) 10-02-2011, n. 4847 Sentenza

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.A. ha proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Catania, in data 10.4.2010, con cui veniva dichiarata inammissibile l’opposizione da lui proposta al decreto penale di condanna, emesso il 26.10.2010.

Tale pronuncia era fondata sul rilievo che l’opposizione era stata presentata "dal difensore di ufficio non munito di procura speciale".

Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione dell’art. 461 c.p.p., posto che, secondo l’orientamento prevalente della S.C., anche il difensore di ufficio sarebbe legittimato a proporre l’opposizione al decreto penale di condanna, senza necessità di mandato speciale. Il ricorso è fondato.

L’art. 461 c.p.p., comma 1 prevede la facoltà di proporre opposizione all’interessato ed al "difensore eventualmente nominato", senza alcuna specificazione sull’origine di tale nomina; una interpretazione limitativa della norma, nel senso indicato nell’ordinanza impugnata, non è, quindi, giustificata in quanto nessuna norma impone che il difensore, per proporre opposizione, debba essere munito di procura speciale; peraltro non è altrimenti spiegabile l’obbligo previsto dalla legge processuale di notificare allo stesso difensore il decreto penale (Cass. n. 46164/2008), come pure rilevato nella pronuncia della Corte Costituzionale (n. 504/2000) che ha ritenuto "non condivisibili le argomentazioni circa la mancanza di legittimazione del difensore nominato di ufficio a proporre opposizione", stante la modifica dell’art. 460 c.p.p. che ha introdotto l’obbligo di notificazione del decreto con L. n. 60 del 2001.

Il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato, con trasmissione degli atti al GIP presso il Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP presso il Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8610 Imposta reddito persone giuridiche Imposta locale sui redditi – ILOR

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Svolgimento del processo

A seguito di dichiarazione, da parte della C.T.P. di Massa Carrara, di inammissibilità del ricorso proposto dalla s.r.l. Caprice avverso l’avviso di rettifica del reddito dichiarato ai fini dell’imposizione IRPEG e ILOR per l’anno di imposta 1991 l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Carrara procedeva all’iscrizione a ruolo di cartella di pagamento per la complessiva somma di Euro 42.751,79.

La società contribuente impugnava la cartella per violazione dell’art. 145 c.p.c., inesistenza della notifica dell’avviso di rettifica, mancanza di motivazione della cartella impugnata.

La C.T.P. rigettava il ricorso ritenendo valida ed efficace la notifica dell’avviso di rettifica che aveva raggiunto lo scopo di portare a conoscenza della società contribuente l’accertamento come dimostrava la sua impugnazione davanti alla C.T.P. di Massa Carrara.

Riteneva inoltre motivata la cartella con riferimento al predetto avviso di rettifica di cui richiamava la parte motiva.

Proponeva appello la società contribuente deducendo che la notifica dell’avviso di rettifica oltre ad essere giuridicamente inesistente era avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973.

La C.T.R. della Toscana ha rigettato l’appello rilevando che "in presenza di una sentenza definitiva che ha statuito la legittimità dell’avviso di accertamento è inammissibile che la parte privata possa impugnare la cartella di pagamento, cioè l’atto meramente esecutivo dell’avviso stesso, e in riferimento al quale non viene formulato alcun rilievo".

Ricorre per cassazione la s.r.l. Caprice affidandosi a due motivi di impugnazione.

Si difendono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. La ricorrente contesta l’avvenuta formazione del giudicato sulla validità dell’avviso di accertamento e della sua notificazione rilevando che la pronuncia della C.T.P. aveva investito esclusivamente la invalidità della procura rilasciata dal ricorrente e insiste sulle descritte eccezioni di invalidità e tardività dell’avviso di accertamento.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La ricorrente rileva che l’erronea interpretazione della sentenza della C.T.P. di Massa Carrara dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso aveva portato la C.T.R. a non esaminare l’eccezione di inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento e del vizio conseguente a carico della cartella di pagamento impugnata.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente. La pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto dalla Caprice s.r.l. avverso l’avviso di accertamento non ha determinato l’effetto preclusivo descritto nella motivazione della sentenza impugnata dato che tale pronuncia di inammissibilità non ha accertato la legittimità dell’avviso di accertamento. Deve peraltro rilevarsi come l’impugnazione della cartella di pagamento non poteva limitarsi a denunciare la pretesa invalidità della notifica ma avrebbe dovuto investire il merito dell’avviso di accertamento in quanto, come è stato rilevato dalla stessa società contribuente nell’atto di appello, la invalidità della notifica dell’atto di accertamento ha come conseguenza che l’atto stesso potrà essere impugnato in occasione dell’impugnazione di atti successivi che lo presuppongono.

Quanto all’eccezione di decadenza dell’amministrazione per la tardività della notifica dell’avviso di accertamento non risulta che essa sia stata ritualmente proposta in primo grado mentre deve considerarsi irrilevante l’eventuale proposizione nel giudizio definito per effetto dell’accertamento dell’invalidità della procura rilasciata dalla ricorrente. Inoltre non risulta dal ricorso per cassazione per quali motivi la società Caprice s.r.l. abbia impugnato per invalidità la notifica dell’atto di accertamento nè risulta se e per quali motivi la società ricorrente ritenga che in ogni caso la notifica sia considerare tardiva in base al (genericamente citato D.P.R. n. 600 del 1973). Per tutti questi motivi il ricorso va comunque considerato, sul punto della eccepita decadenza, irrituale e sfornito del requisito dell’autosufficienza.

Il ricorso va pertanto respinto con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione per le seguenti ragioni.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 09-03-2011, n. 2138 Università

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre la dott.ssa B. per avversare la graduatoria per l’accesso alla scuola di specializzazione per le professioni non mediche, nei limiti di interesse (domanda di accesso alla scuola per neuropsicologia).

Espone di essersi classificata "idonea" al sesto posto (su cinque disponibili) con 66.5 di punteggio totale, dei quali 5 punti su 10 per la tesi di laurea; in relazione a tale punteggio lamenta il difetto di motivazione, in quanto non risulta quale criterio avrebbe consentito alla commissione di applicare un punteggio mediano, rispetto ai candidati collocatisi in posizione utile aventi tutti 10 punti per il medesimo titolo.

Si è costituita l’Università che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.

Con ordinanza nr. 3294/05 è stata respinta la domanda cautelare.

In sede di appello, l’ordinanza nr. 3294/05 è stata riformata e la domanda cautelare è stata accolta (Consiglio di Stato, VI, ord. nr. 4385/05).

Alla pubblica udienza del 3 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione; durante la discussione in pubblica udienza, il difensore della parte ricorrente ha comunicato che, in esito all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato nr. 4385/05, la ricorrente medesima è stata ammessa al corso.

Rimeditando criticamente l’orientamento cautelare del Tribunale, alla luce di quanto affermato nell’ordinanza d’appello, il ricorso è fondato e come tale va accolto.

Nella documentazione agli atti, risulta che i criteri che erano stati prefissati per la valutazione delle tesi di laurea sono del tutto generici, e dunque il giudizio della commissione sulla tesi della ricorrente (tesi sostenuta in neuropsicologia con votazione finale di laurea in 110/110 e lode) non corrisponde ad alcun criterio prefissato, né risulta altrimenti comprensibile, tanto che, condivisibilmente, è stato riscontrata in appello una "macroscopica sottovalutazione della tesi di laurea in sede di attribuzione del punteggio, in comparazione con la valutazione operata rispetto agli altri concorrenti".

Invero, nel verbale della commissione giudicatrice del 7.02.2005 (all.to 3 produzione Avvocatura) ove sono esposti i criteri di valutazione che la commissione si è prefissata, si legge solamente che "per ciò che riguarda la valutazione delle tesi di laurea la commissione stabilisce di assegnarlo (il punteggio) tenuto conto dell’attinenza al Corso di specializzazione dell’argomento trattato e della qualità dell’elaborato".

In questo senso, le difese dell’Avvocatura, secondo la quale rileverebbe ai fini della differenza di voto la natura sperimentale o meno della tesi, non hanno pregio, perchè di tale distinzione non si trova riferimento nel verbale. Peraltro, manca ogni indicazione inerente il meccanismo di ripartizione dei voti (disponibili in una scala da 0 a 10) in ordine alla qualità dell’elaborato che nella lettura del verbale richiamato, è, sostanzialmente, il criterio unico di graduazione del punteggio se si considera che il requisito dell’attinenza appare essere più un requisito di ammissibilità, alla luce delle previsioni del bando di concorso (che prevede l’assegnazione di punti fino a 10 per tesi di laurea se attinenti al corso) che non di valutazione intrinseca. In ogni caso, anche a voler ritenere entrambi i fattori concorrenti alla determinazione del punteggio, nella prospettazione fatta dalla commissione, manca a maggior ragione ogni indicatore discretivo della gradazione che consenta di attribuire al voto finale (5) un significato univoco del giudizio dato ed il tutto rende incomprensibile la ragione del punteggio effettivamente assegnato ad una tesi che ha a suo tempo ottenuto, ai fini del voto di laurea, un apprezzamento pieno.

Quest’ultima circostanza non può essere contraddetta dalle difese dell’Avvocatura, la quale sostiene che l’apprezzamento dato in sede di laurea ha diversa natura da quello della commissione di concorso, e dunque non necessariamente i due ambiti di valutazione coincidono, perché, sul piano logico, prima ancora che giuridico, è proprio quel "criterio" che quest’ultima si è dato, di valutazione in riferimento alla qualità dell’elaborato, che impone una apposita motivazione della differenza di apprezzamento, diversa dalla semplice espressione di un voto numerico.

Quindi, è ben vero che in questi casi il giudizio di una commissione di concorso può essere diverso da quello ottenuto dal candidato sul proprio elaborato in sede di laurea (specie se si considera che il primo è finalizzato ad una comparazione tra più concorrenti), ma la diversità deve necessariamente essere sorretta da un chiaro ed intellegibile schema di valutazione che ne renda trasparente e comprensibile l’apprezzamento, a fronte della precedente valutazione, sempre di qualità, che è immanente nel voto di laurea.

Il ricorso è dunque fondato e come tale va accolto; dall’accoglimento deriva l’annullamento degli atti impugnati nella parte di interesse, ma non v’è luogo a disporre la riedizione del procedimento, perché, attesa l’esigua differenza di punti tra la ricorrente e l’ultimo dei candidati idonei collocati in posizione utile per l’ammissione (Bianchi Filippo, avente votazione pari a 66,75, a fronte della votazione della ricorrente pari a 66,5) e considerato che la ricorrente è risultata comunque "idonea", si può disporre l’ammissione di quest’ultima in soprannumero, anche in considerazione della circostanza – esposta dal difensore e non contraddetta dalla difesa dell’Amministrazione – che è già stata inclusa nei frequentanti il corso, in forza dell’ordine cautelare.

Pertanto, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. "e" c.p.a. dispone, quale misura idonea ad assicurare l’attuazione del giudicato, l’ammissione della ricorrente al corso per cui è causa, in soprannumero.

Sussistono giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, disponendo le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato come statuito in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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