Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-06-2011, n. 13366 Previdenza sociale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

so.
Svolgimento del processo

1.- La sentenza attualmente impugnata, in accoglimento dell’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 3547/04 del 10 novembre 2004, rigetta la domanda di D. S. diretta alla concessione del sussidio LSU per il periodo ottobre 1996-maggio 1997 in cui lo stesso ha svolto attività di lavoro subordinato a tempo parziale.

La Corte d’appello di Messina precisa che:

a) secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità il sussidio per LSU è incompatibile, al pari dell’indennità di mobilità, con il reddito da attività lavorativa, sia pure a tempo parziale;

b) ciò in quanto la fattispecie è stata regolata in tal senso a partire dall’emanazione del primo decreto legge in materia, reiterato senza soluzione di continuità da successivi decreti legge non convertiti i cui effetti sono stati infine fatti salvi, con clausola di ampia portata;

c) conseguentemente, la domanda proposta dal S. va rigettata, visto che è pacifico che nel periodo per il quale chiede la corresponsione del sussidio per LSU ha svolto contemporaneamente attività lavorativa alle dipendenze della ditta SA.FRA. 2.- Il ricorso di S.D. domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, l’INPS, che deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia:

a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione;

b) violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. Si contesta il passo della motivazione della sentenza nel quale la Corte d’appello da per pacifico l’avvenuto svolgimento, da parte del S., di attività lavorativa presso la ditta SA.FRA contemporaneamente alla attività lavorativa come LSU, senza che sia stata data alcuna prova a sostegno di tale circostanza dedotta dall’INPS. L’Istituto, infatti, si sarebbe limitato ad ipotizzare lo svolgimento di un’attività part-time, ma non ne ha fornito la prova, come avrebbe dovuto in base all’art. 2697 cod. civ., trattandosi di un fatto diverso da quello dedotto nella domanda attorea.

Del resto, anche nella sentenza di primo grado è stato evidenziato che la deduzione dell’INPS in argomento è rimasta priva di qualsivoglia riscontro istruttorio.

Ne consegue sul punto la sentenza impugnata appare in contrasto non solo con l’art. 115 cod. proc. civ. – che impone al giudice di decidere sulla base delle prove proposte dalle parti – ma anche con l’art. 360 c.p.c., n. 5, visto che in essa manca qualsiasi riferimento alla carenza di prova rilevata dal Tribunale.

2.- Con il secondo motivo di ricorso si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 14 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1 e della L. n. 223 del 1991 art. 8, comma 7.

Si sostiene che la Corte d’appello ha interpretato male la normativa ( D.L. n. 299 del 1994, art. 14 e successive modificazioni) che rinvia alla disciplina in materia di indennità di mobilità per il sussidio da corrispondere ai soggetti addetti ai lavori socialmente utili, laddove ha ritenuto di poter fare applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 8 nella parte in cui prevede la sospensione dell’indennità di mobilità per le giornate di lavoro subordinato part-time.

Infatti, il suddetto rinvio che accomuna i due istituti dal punto di vista del trattamento contributivo – essendo entrambi computabili ai fini della contribuzione figurativa – non incide sulla diversità dei presupposti che, rispettivamente, caratterizzano l’indennità di mobilità e il sussidio per LSU. In particolare, chi percepisce l’indennità di mobilità è fuori dal processo produttivo e non rende alcun tipo di prestazione in favore della collettività, invece chi effettua LSU senza ricevere CIGS o indennità di mobilità ma solo il sussidio presta un’attività lavorativa, tanto è vero che si prevede la possibilità di integrazione del sussidio per le giornate di effettiva esecuzione della prestazione.

Di ciò si trova conferma anche nel D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 non applicabile nella specie ratione temporis, ma di cui si può tenere conto ai fini interpretativi anche per il passato, visto che i lineamenti fondamentali dell’istituto non sono stati modificati – che prevede la possibilità di cumulare il trattamento percepito per LSU con la retribuzione per un lavoro dipendente part-time, purchè non vi sia interferenza.

3.- I motivi che – per la loro intima connessione possono essere trattati congiuntamente -sono inammissibili perchè la loro formulazione non è conforme all’art. 366-bis cod. proc. civ. (applicabile nella specie ratione temporis).

La suddetta disposizione, nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dicta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (vedi per tutte: Cass. 25 febbraio 2009. n. 4556).

4.- Nella specie, il suindicato principio non è stato rispettato in quanto, per i profili di censura riguardanti asserite violazioni di legge, manca il conclusivo quesito di diritto.

D’altra parte, la denuncia di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, è sfornita della prescritta individuazione del fatto controverso in relazione al quale si sarebbe riscontrato il lamentato vizio, con la conseguente focalizzazione della questione di diritto essenziale per la decisione, che in ipotesi sarebbe stata pretermessa ovvero male esaminata (Cass. SU 30 ottobre 2008, n. 26014), tanto più che la suddetta doglianza appare piuttosto sostanziarsi in una inammissibile critica al vaglio del materiale probatorio, istituzionalmente riservato al giudice del merito, secondo il consolidato e condiviso orientamento di questa Corte (vedi, per tutte, da ultimo: Cass. 26 gennaio 2011. n. 1789;

Cass. 19 aprile 2011, n. 8965).

5.- In sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla deve statuirsi in punto di spese, in quanto la domanda introduttiva del giudizio è stata proposta prima del 2 ottobre 2003.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-07-2011, n. 14925 Agevolazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo

A seguito di revoca dei benefici fiscali L. n. 904 del 1977, ex art. 7 invocati in sede di registrazione di atto di trasferimento in data 11.12.1979, veniva recuperata l’imposta di registro dovuta dalla Faredil s.r.l. con la notifica a F.G., amministratore della società, di avviso di ingiunzione, che veniva impugnato dalla Faredil, con giudizio da ultimo portato alla cognizione della Commissione Centrale.

In pendenza del contenzioso di cui sopra la contribuente chiedeva di definire la vertenza con il condono concesso con L. n. 413 del 1991.

Nelle more, però, l’Ufficio in data 29.4.1994 iscriveva l’imposta a ruolo, con soprattasse e interessi, intestando la relativa iscrizione a " F. in proprio e rappresentante Soc. Giuseppe", e in conseguenza di ciò il Concessionario della riscossione notificava in data 13.11.1994 la cartella di pagamento n. (OMISSIS) intestata a " F. in proprio e R. Giuseppe (OMISSIS)".

Avverso detto atto proponeva ricorso il F.G. eccependo la nullità della cartella per carenza di legittimazione passiva di esso ricorrente, nonchè l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo poichè, avendo la controversia formato oggetto di definizione ex L. n. 413 del 1991, l’ufficio avrebbe dovuto disporre la riliquidazione dell’imposta ex art. 53, comma 5 della citata Legge.

Il giudice adito accoglieva il ricorso riconoscendo il difetto di legittimazione passiva del ricorrente.

L’Ufficio appellava la decisione lamentando l’omessa chiamata in causa del Concessionario e la intervenuta sanatoria della nullità della notifica dell’ingiunzione alla società, ex art. 156 c.p.c. in conseguenza della proposizione del ricorso da parte del F. in proprio e quale legale rappresentante della società, chiedendo quindi rigettarsi l’impugnazione dei contribuenti, essendo la società decaduta dalla definizione automatica ex L. n. 413 del 1991 per mancato versamento dell’imposta liquidata a quel titolo.

Al gravame resisteva il solo F.E., erede di F. G. nel frattempo deceduto, il quale insisteva nel ribadire che la cartella era stata notificata al suo dante causa in proprio, onde il difetto di legittimazione passiva del destinatario, e la C.T.R. della Campania con sentenza n. 158/3/05, notificata il 27.2.2006, rigettava l’appello. Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponevano quindi ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, nei confronti del F.E. e della società Faredil, articolando tre motivi, all’accoglimento dei quali resistevano con distinti controricorsi la Costruzioni del Mediterraneo s.r.l. (già Faredil s.r.l.) e F.E. nella già dedotta qualità di erede di F.G..

Il ricorso, discusso all’udienza pubblica del 12 gennaio 2011, veniva poi deciso, a seguito di riconvocazione del Collegio, nella camera di consiglio del 26 maggio 2011.
Motivi della decisione

1 – Rileva questa Suprema Corte doversi preliminarmente dichiarare d’ufficio l’inammissibilità del ricorso del Ministero in quanto privo della necessaria legittimazione ad impugnare la sentenza di secondo grado perchè soggetto rimasto estraneo al giudizio di appello.

Ed infatti nel caso di specie al giudizio di appello risulta aver partecipato unicamente l’Ufficio periferico di Caserta dell’Agenzia delle Entrate (successore a titolo particolare del Ministero) e il contraddittorio è stato accettato dai contribuenti senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del dante causa, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis. v. Cass. 23.4.2010, n. 9794) estromesso implicitamente dal giudizio. Da tali premesse inevitabilmente discende l’esclusione della legittimazione del Ministero a proporre il ricorso per cassazione, spettando la relativa legittimazione processuale alla sola Agenzia.

Non risultando la questione definitivamente ed univocamente ancora chiarita negli esposti termini, al momento del ricorso, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra Ministero e le parti intimate costituitesi.

2 – Passando quindi all’esame del ricorso dell’Agenzia, esso nei confronti del F. risulta del tutto inammissibile. La sentenza impugnata, invero, ha escluso la legittimazione passiva del F. G., e poi quella dell’erede resistente, negando che relativamente all’obbligazione di cui trattasi, sicuramente maturata a carico della soc. Faredil, potesse rinvenirsi nell’ordinamento un titolo autonomo di responsabilità a carico dell’Amministratore della società, sia pure per effetto di una eventuale solidarietà, e rilevando altresì come, in ogni caso, il decesso del suddetto intimato avesse determinato la non trasferibilità delle sanzioni all’erede intervenuto nel giudizio in sua sostituzione, "per effetto del sopravvenuto del D.Lgs. N. 472 del 1997, art. 8".

Tali argomentazioni, che hanno indotto la C.T.R. a confermare l’annullamento della cartella esattoriale notificata all’Amministratore della società, non risultano censurate dalla ricorrente con i motivi articolati, come meglio più innanzi risulterà dall’analitica esposizione degli stessi, onde l’inevitabile conseguenza sul piano processuale, già innanzi anticipata.

3 – Per quel che riguarda invece il ricorso nei confronti della società, con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 100 e 102 c.p.c. nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 in tema di litisconsorzio necessario e difetto di motivazione della sentenza sulla relativa questione, con riferimento alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Concessionario del servizio di riscossione.

Il motivo è sotto entrambi i profili infondato. Ed invero la doglianza ha ad oggetto una questione di diritto, risolta dal giudicante sulla base di ampia motivazione in ordine ai presupposti di fatto, tali da far ritenere l’errore nella cartella attribuibile all’Ufficio. E pertanto il vizio motivazionale risulta per un vero inammissibile e per altro verso insussistente.

Quanto alla pretesa violazione di legge, avendo la controversia ad oggetto una cartella esattoriale emessa con una erronea indicazione del destinatario, indotta dall’altrettanto erronea indicazione presente nell’iscrizione a ruolo, deve escludersi la sussistenza dei presupposti del litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario per la riscossione, onde anche l’insussistenza del vizio in esame. In tal senso costante è infatti la giurisprudenza di questa Corte, che al riguardo ha anche di recente avuto modo di ribadire che: "Nel processo tributario, il fatto che il contribuente venga a conoscenza del ruolo, formato dall’ente locale, soltanto tramite la notificazione dello stesso ad opera del concessionario della riscossione, non determina, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1, una situazione di litisconsorzio necessario, nè sostanziale nè processuale, tra l’ente impositore ed il concessionario stesso, atteso che quest’ ultimo (a parte l’esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell’operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come (salva l’ipotesi di errore materiale) formato dall’ente e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella" (v. Cass. sent. 16.1.2009 n. 933).

4 – Con il secondo motivo denuncia invece l’Agenzia il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 156 c.p.c. con ciò assumendo che l’eventuale vizio conseguente all’errata intitolazione della cartella, e prima ancora dell’iscrizione a ruolo, fosse da ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo, dovendosi in proposito contestare quanto affermato dal giudice di merito circa la non applicabilità agli atti amministrativi della norma processuale innanzi richiamata.

In ordine alla questione così posta, effettivamente risolta dal giudicante affermandosi che "la norma si riferisce alle nullità per inosservanza di forme di atti propri del processo civile (cfr. Cass. 12118/92), non di quelli estranei, di natura diversa ed appartenenti ad atti endoprocedimentali amministrativo-tributari", la società intimata a sua volta si difende assumendo che, non vertendosi "in ipotesi di inosservanza di forme "processuali", bensì di vizi sostanziali dell’atto, esattamente il Giudice Regionale ha dichiarato inapplicabile la "pretesa sanatoria ex art. 156 c.p.c.", trattandosi di "inesistenza dell’atto amministrativo e non di nullità" per vizi processuali".

La doglianza è fondata.

Le risultanze processuali sono tali da consentire di affermare con assoluta convinzione che l’iscrizione a ruolo prima, e la cartella esattoriale poi, contenevano inequivocabilmente errori nell’intestazione per quanto relativo al riferimento alla società Faredil, ma tali errori puramente materiali risultarono ininfluenti sull’efficacia degli atti innanzi menzionati, essendo questi correttamente pervenuti al F.G. che, nella sua qualità ben conosceva a chi effettivamente fosse indirizzata la pretesa tributaria.

Gli atti in questione, dunque, raggiunsero pienamente il loro scopo giacchè "intercettarono" la persona alla quale erano effettivamente rivolti (la società), attraverso il suo legale rappresentante che, per le ragioni esposte, non potè giustificatamente nutrire dubbio alcuno sul loro contenuto, della qual cosa del resto vi è conferma in concreto nell’aver il F. immediatamente impugnato l’iscrizione a ruolo e la cartella sia in proprio che nella qualità di rappresentante della società, come espressamente precisato in sentenza dal giudice del gravame (v. pag. 3: "… che per evidente cautela ha impugnato la cartella qualificandosi anche legale rappresentante della Faredil s.r.l."). Onde la conclusione che i rilevati errori di intestazione poterono al più integrare causa di nullità degli atti, ma non certo di inesistenza nei confronti della società come preteso dall’odierna intimata, risultando conseguentemente sanati per raggiungimento dello scopo.

Ricostruita negli esposti termini la vicenda in esame, inequivocabile è il vizio della sentenza denunciato dall’Agenzia, non potendosi certamente condividere quanto dal giudice di merito affermato in ordine alla non applicabilità dell’art. 156 c.p.c. agli atti amministrativi.

A tal proposito oramai ampiamente consolidata è la giurisprudenza di questa Corte nel senso che la citata norma, per quanto relativo alla sanabilità degli atti nulli per raggiungimento dello scopo, è espressione di un principio generale del nostro ordinamento, applicabile pertanto sia agli atti di natura processuale che a quelli amministrativi, così come ribadito da ultimo con sentenza 2.7.2009, n. 15554, secondo la quale appunto: "In tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo di atti invalidi, il principio generale enunciato espressamente per gli atti processuali dall’art. 156 c.p.c., comma 3 è applicabile per analogia a tutti gli atti amministrativi, dunque anche agli atti di imposizione tributaria e l’invalidità sanabile si estende anche ai vizi attinenti all’atto in senso stretto" (cfr. Cass. 10.3.2008, n. 6347; e prima ancora SS.UU. 5.10.2004, n. 19854).

Non essendosi pertanto il giudice di merito adeguato al condivisibile principio di diritto appena richiamato, senza in alcun modo argomentare le ragioni del suo diverso orientamento, ne discende la necessità dell’accoglimento del motivo di ricorso in esame.

5 – Con il terzo motivo deduce ancora la ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 346 c.p.c. del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 56 della L. n. 413 del 1991, art. 53 e dell’art. 2697 c.c. nonchè insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in particolare sotto il profilo del vizio di ultrapetizione nel quale sarebbe incorso il giudice del gravame per aver ritenuto la sussistenza di plurime ragioni di illegittimità della cartella, che i contribuenti non avevano mai dedotto o comunque non riproposti in sede di appello; e ciò per aver affermato che la liquidazione delle imposte conseguente all’istanza di condono avrebbe comportato l’automatica caducazione della cartella, determinando la necessità di una nuova iscrizione a ruolo;

che non era dato conoscere se la Faredil avesse pagato o meno le somme liquidate ex L. n. 413 del 1991; che l’Ufficio non aveva fornito indicazioni circa lo stato del giudizio pendente dinanzi alla Commissione tributaria Centrale in ordine ai benefici L. n. 904 del 1977, ex art. 7).

A questo riguardo la contribuente replica invocando un giudicato che si sarebbe formato sulla statuizione del giudice di primo grado, secondo la quale a seguito della domanda di condono prodotta dalla Faredil s.r.l. il relativo "avviso di liquidazione notificato il 24.5.1996 avrebbe dovuto annullare automaticamente tale cartella".

Anche la doglianza in esame è da ritenersi fondata, diversamente dall’eccezione formulata in proposito dalla controricorrente. Ed invero il dedotto giudicato sfavorevole all’Agenzia non può riconoscersi posto che l’attenta lettura della sentenza di primo grado, consentita nel caso di specie al giudice di legittimità per la natura della questione proposta, induce a ritenere l’espressione di cui trattasi, così come inserita in forma puramente incidentale e estremamente sintetica, in un contesto rivolto ad affermare esclusivamente la carenza di legittimazione passiva del F. in proprio, priva di autonomo rilievo in quanto non rivelatrtce di una effettiva volontà del giudice di pronunciarsi espressamente in quei sensi. Volontà viceversa univocamente orientata in ben altra direzione, come reso esplicito più innanzi con l’affermazione conclusiva secondo la quale: "Pertanto il ricorso va accolto e l’atto impugnato va annullato per difetto di legittimazione passiva del sig. F.G. perchè chiamato in causa in proprio e non nella sua qualità di rappresentante legale della srl Faredil …". E ciò ancor più è a dirsi se si considera che quel giudice escluse del tutto la riferibilità della cartella alla società, così che le ulteriori considerazioni svolte nella motivazione della sua sentenza non potevano che riferirsi solo ed esclusivamente al ricorso proposto dal F. in proprio, giammai potendo pertanto riverberare i loro effetti sul distinto rapporto processuale instauratosi tra la società e l’Ufficio.

Viceversa la sentenza impugnata effettivamente risulta viziata da ultrapetizione in quanto fondata nei confronti della società, oltre che sull’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 156 c.p.c. (questione esaminata al punto 4 che precede) su una serie di altre questioni quanto meno non più riproposte in sede di appello dalla Faredil, non fosse altro che perchè la società risulta essere rimasta addirittura contumace in quella sede, per essersi costituito nel giudizio di secondo grado il solo F.E. quale erede di F.G.. E non v’è dubbio che, deciso in primo grado il suo ricorso in senso ad essa favorevole, per esser stata la Faredil ritenuta estranea all’iscrizione a ruolo e alla cartella esattoriale impugnata, con conseguente assorbimento di ogni altra questione, a seguito dell’appello dell’Ufficio proposto anche nei suoi confronti, la società aveva l’onere D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 56 di costituirsi e di riproporre, in quanto non accolte dalla C.T.P. le eventuali diverse questioni ed eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, soprattutto con riferimento agli effetti dell’istanza di condono (In tal senso v. per tutte Cass. 12.8.2004 n. 15641 secondo la quale: "In tema di processo tributario, se è vero che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale avverso la sentenza impugnata dalla controparte, relativamente alle eccezioni disattese o rimaste assorbite (essendo sul punto carente di interesse), è altrettanto vero, tuttavia, che essa ha l’onere di riproporle, in base alla disposizione normativa di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 la quale riproduce la norma dell’art. 346 cod. proc. civ. dettata per il processo ordinario.

Pertanto, l’omessa riproposizione in appello di tali eccezioni preclude il ricorso per cassazione avverso detta sentenza, che legittimamente non le ha prese in esame.").

Non avendo la società ottemperato a tale onere, quelle questioni dovevano ritenersi non riproposte, con conseguente impossibilità per il giudice di appello di pronunciarsi al riguardo.

6 . L’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, con la conseguente insussistenza di ulteriori questioni in ordine al rapporto tra società e Agenzia da ritenersi ancora pendenti, impone la cassazione della sentenza impugnata e la decisione della controversia direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo della società.

La non estraneità del F. alla situazione di generale confusione nella quale si è svolta la controversia, e che ha contribuito all’equivoco nel quale è incorsa l’Agenzia nel proporre ricorso anche nei suoi confronti, consente la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente e il predetto, mentre la società intimata, per il principio della soccombenza, va senz’altro condannata al rimborso in favore dell’Agenzia medesima delle spese dell’intero giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti di entrambi gli intimati, e quello dell’Agenzia dell’Entrate nei confronti di F.E..

Accoglie il ricorso dell’Agenzia nei confronti della Faredil s.r.l.

(ora Costruzioni del Mediterraneo s.r.l.), cassa nei confronti della società la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della Faredil s.r.l..

Dichiara compensate tra l’Agenzia e il F. le spese del giudizio di legittimità, e condanna la società intimata al rimborso in favore dell’Agenzia delle spese dell’intero processo, liquidandole in complessivi Euro 1.500,00 per ciascuno dei due gradi del giudizio di merito, e per la fase di legittimità in complessivi Euro 4.000,00 In tutti i casi oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-08-2011, n. 16868 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

entale condizionato.
Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Pescara, depositato il 30.9.2003, C.D., già dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a. transitato alle dipendenze del Comune di Pescara a seguito di attivazione delle procedure di mobilità previste dalla L. n. 554 del 1988, domandava il riconoscimento del suo diritto al computo delle concessioni di viaggio, di cui egli aveva goduto presso le Ferrovie dello Stato, nel trattamento economico a lui spettante presso il Comune, con la condanna di quest’ultimo al pagamento delle relative differenze, da quantificarsi in separato giudizio, a tale titolo dovutegli, a far tempo dalla data del trasferimento. Deduceva, a sostegno della sua pretesa, che egli, ai sensi del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, aveva diritto a percepire, se più favorevole, l’intero trattamento economico di fatto erogato al momento del trasferimento e che di tale trattamento costituivano parte integrante le predette concessioni di viaggio.

Con sentenza in data 26.9.2006 il Tribunale adito, rilevato il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alla parte della domanda relativa al periodo di lavoro anteriore al 30.6.1998, riconosceva il diritto di parte ricorrente alla computabilità del controvalore delle cd. "concessioni di viaggio" nel trattamento retributivo all’atto del trasferimento alle dipendenze del Comune, condannando quest’ultimo alla corresponsione delle differenze retributive maturate nel quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso introduttivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di cui alla L. n. 344 del 1994, art. 22, comma 36.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Pescara lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con l’atto introduttivo del giudizio.

Con sentenza in data 28.2/2.4.2008 la Corte d’appello di L’Aquila accoglieva il gravame e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dal dipendente con il ricorso introduttivo, compensando tra le parti le spese del giudizio.

In particolare, la Corte territoriale rilevava: a) che la disposizione di cui al D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, faceva riferimento al "trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento in godimento all’atto del trasferimento" da assicurarsi al dipendente trasferito, ma all’uopo precisava "ove più favorevole"; e nel caso di specie la domanda del lavoratore era stata accolta nonostante difettasse il suddetto presupposto, non avendo l’interessato dedotto, nè tanto meno provato, che il trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza fosse più favorevole di quello previsto per la qualifica di inquadramento presso l’amministrazione di destinazione; b) che l’art. 5, comma 2, decreto citato non faceva alcun riferimento a benefits o altri elementi accessori, posto che la norma richiamava le voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione, non comprendendo gli istituti economici la cui corresponsione aveva carattere occasionale perchè collegata a particolari modalità della prestazione lavorativa, oppure saltuariamente corrisposta nel tempo;

c) che la rilevata assoggettabilità a contribuzione previdenziale ed alle ritenute fiscali non assumeva carattere decisivo a suffragio della tesi sostenuta dal ricorrente; d) che non era possibile determinare il valore delle concessioni suddette, stante la particolare natura delle stesse e la diversa utilità che i dipendenti potevano trarre dalla fruizione di dette concessioni.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’originario ricorrente con dodici motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il Comune intimato, che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

Il Comune di Pescara ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. dei due ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

Col primo motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 434, 414, 329 e 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

In particolare osserva che il giudice dei gravame, nel rilevare la erroneità della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda del lavoratore sebbene lo stesso non avesse nè dedotto nè provato l’esistenza del presupposto della pronuncia richiesta, consistente nel fatto che il trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza fosse più favorevole di quello previsto per la qualifica di inquadramento presso l’amministrazione di destinazione, aveva pronunciato extra o ultrapetita, dal momento che nel gravame proposto dal Comune di Pescara non vi era alcun accenno alla mancata soddisfazione da parte del ricorrente a tale onere.

Col secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 434, 414, 329 e 346 c.p.c., dell’art. 2099 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

In particolare osserva che la Corte territoriale, nel rilevare che dalla norma di cui al D.M. n. 73 del 1987, art. 8 emergeva la volontà legislativa di non considerare le concessioni di viaggio come facenti parte della retribuzione all’atto della mobilità, aveva pronunciato extra o ultrapetita, dal momento che nel gravame proposto il Comune di Pescara non aveva mai sollevato una siffatta doglianza.

Col terzo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 434, 414, 329 e 346 c.p.c., dell’art. 2099 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

In particolare osserva che la Corte territoriale, nell’affermare che le concessioni di viaggio non avevano natura retributiva, aveva posto a base della propria statuizione delle argomentazioni in realtà mai dedotte dal Comune di Pescara negli specifici motivi di gravame formulati.

Col quarto motivo di ricorso lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva omesso di esaminare alcuni punti decisivi della controversia prospettati dalle parti, che espressamente evidenziava, ed aveva quindi omesso di motivare sugli stessi.

Col quinto motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 434, 414 e 278 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare osserva che erroneamente la Corte territoriale aveva rilevato che nessuna prova avesse fornito il ricorrente del fatto che il trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza fosse più favorevole di quello previsto per la qualifica di inquadramento presso l’amministrazione di destinazione, posto che il ricorrente aveva avanzato una domanda di condanna generica, e quindi la suddetta prova avrebbe dovuto essere fornita nel successivo giudizio sul quantum.

Col sesto motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione del D.M. 15 aprile 1987, n. 73/T, art. 8 e dell’art. 12 preleggi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale i aveva ritenuto che la disposizione in parola evidenziasse la volontà del legislatore di non considerare le concessioni di viaggio come facenti parte della retribuzione all’atto della mobilità, senza fornire alcuna motivazione logico – giuridica in proposito.

Col settimo motivo di ricorso lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva che la Corte territoriale non aveva spiegato iter logico – giuridico seguito per ricavare dalla norma di cui al D.M. 15 aprile 1987, n. 73/T, art. 8, peraltro ritenuta inapplicabile alla fattispecie in esame, il convincimento che dalla stessa si evincesse la volontà legislativa di non considerare le concessioni di viaggio come facenti parte della retribuzione all’atto della mobilità.

Con l’ottavo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione del D.M. 15 aprile 1987, n. 73/T, art. 8, del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, e dell’art. 15 preleggi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare osserva che erroneamente la Corte territoriale aveva omesso di rilevare la incompatibilità fra la disposizione di cui al D.M. 15 aprile 1987, n. 73/T, art. 8 e quella successiva di cui al D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2; quest’ultimo decreto infatti, regolando la mobilità del personale dipendente delle Ferrovie dello Stato, aveva disposto, senza porre condizione alcuna, che il dipendente trasferito conservava il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento, innovando e contrastando il contenuto del D.M. n. 73 del 1987, art. 8, le cui disposizioni dovevano quindi ritenersi tacitamente abrogate, ai sensi dell’art. 15 preleggi.

Col nono motivo di ricorso lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva omesso di motivare sull’eccezione di intervenuta abrogazione della norma predetta ad opera del D.P.C.M. n. 325 del 1988, successivo art. 5, comma 2.

Col decimo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, dell’art. 2099 c.c., della L. 21 novembre 1955, n. 1108, art. 7, art. 12 preleggi, degli artt. 1362 e ss. c.c., dell’accordo sindacale 15.5.1991, degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale, in violazione del disposto di cui all’art. 12 preleggi, aveva ritenuto che il D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, non facesse riferimento a benefits o altri elementi accessori, mentre la previsione in detta norma della conservazione del trattamento economico, ove più favorevole, in godimento all’atto del trasferimento, evidenziava per contro che al dipendente trasferito venivano comunque conservati tutti i benefici e le utilità in precedenza concessi; ed erroneamente aveva ritenuto che la corresponsione delle concessioni di viaggio avesse carattere occasionale perchè collegata a particolari modalità della prestazione lavorativa, mentre sia le norme dell’accordo sindacale 15.5.1991 che la precedente L. 21 novembre 1995, n. 1108, art. 7, disponevano che le concessioni di viaggio erano corrisposte con continuità a tutti i dipendenti, prescindendo dall’effettuazione di specifiche prestazioni di lavoro.

Con l’undicesimo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2099 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale, in violazione del disposto dell’art. 2099 c.c. e dei principi di diritto in materia di retribuzione in natura, esaminate le diverse possibilità di utilizzo delle concessioni di viaggio, anche sotto il profilo della maggiore o minore utilità per l’utilizzatore, aveva tratto da ciò il convincimento della natura non retribuiva del beneficio in parola; ed erroneamente aveva omesso di valutare la documentazione, relativa a due diverse controversie che espressamente indicava, offerta dal ricorrente a dimostrazione del contenuto economico delle concessioni di viaggio e del loro controvalore.

Col dodicesimo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva che la Corte territoriale non aveva fornito alcuna motivazione circa la omessa valutazione della documentazione sopra indicata.

Col ricorso incidentale condizionato, proposto dal Comune di Pescara in via subordinata, l’ente intimato lamenta error in procedendo;

violazione dell’art. 112 c.p.c.; vizio di omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità del ricorso sollevata nel giudizio di primo grado per violazione dell’art. 414 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, e riproposta in sede di giudizio di appello. Il ricorso principale è infondato e deve essere pertanto rigettato, anche se la motivazione della sentenza merita di essere parzialmente corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

Ed invero l’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza parte dal presupposto che alla fattispecie in esame non è applicabile il D.M. 15 aprile 1987, n. 73, art. 8 (se pur da tale norma la Corte territoriale ha tratto argomento – donde l’infondatezza della censura di cui al settimo motivo del ricorso circa l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione – a sostegno del proprio assunto in ordine alla volontà normativa di non considerare le concessioni di viaggio come facenti parte della retribuzione all’atto della mobilità), in quanto finalizzato a disciplinare la diversa ipotesi in cui il trattamento di concessioni di viaggio, concesso ai dipendenti successivamente transitati ad altra Amministrazione dello Stato, rimane a carico delle Ferrovie; e per tale motivo ha omesso di motivare (donde l’infondatezza delle censure di cui all’ottavo e nono motivo del ricorso per cassazione) in ordine alla dedotta incompatibilità fra la disposizione suddetta e quella successiva di cui al D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, non essendo la chiesta statuizione funzionale all’iter argomentativo svolto.

Argomentando da tali rilievi la Corte territoriale ha ritenuto, alla stregua della disposizione di cui al D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, che erroneamente il giudice di primo grado aveva accolto la domanda proposta dal lavoratore difettando il presupposto, previsto da tale norma, che il trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza fosse più favorevole di quello previsto per la qualifica di inquadramento presso l’amministrazione di destinazione.

Rileva il Collegio che la motivazione svolta dalla Corte territoriale si appalesa – se pur parzialmente – non condivisibile, posto che la sentenza si muove nell’erronea prospettiva che la disposizione di cui al D.M. 15 aprile 1987, n. 73, art. 8 non sia applicabile nel caso di specie; il ricorso tuttavia non può trovare accoglimento essendo il dispositivo conforme a diritto. In tal caso, siccome a più riprese evidenziato da questa Corte, qualora il vizio denunciato riguardi non un punto o una questione di fatto ma una astratta questione di diritto, il giudice di legittimità ha il potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, senza cassarla, sostituendo, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, la motivazione (parzialmente, nel caso di specie) erronea con altra corretta, che conduca all’identico dispositivo della sentenza censurata. Tale potere correttivo della Corte di Cassazione è sottoposto ad un duplice limite (Cass. 13.8.2004 n. 15764; Cass. 29.9.2005 n. 19132), essendo innanzi tutto necessario che la sostituzione o integrazione della motivazione sia soltanto in diritto e non comporti indagini e valutazioni di fatto, e richiedendosi altresì, in applicazione del principio dispositivo, che il detto potere sia esercitato nell’ambito dei punti investiti dal gravame in sede di giudizio di appello.

Orbene, la questione del riconoscimento del diritto, in capo al lavoratore già dipendente delle Ferrovie dello Stato e trasferito sulla base delle procedure di mobilità previste dalla L. n. 554 del 1988, al computo delle concessioni di viaggio, di cui egli aveva goduto presso le Ferrovie dello Stato, nel trattamento economico a lui spettante presso il nuovo Ente di destinazione, ha di recente costituito oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SS.UU., 21.6.2010 n. 14898) le quali, premesso un dettagliato excursus storico – giuridico delle disposizioni normative in materia, hanno in particolare rilevato:

(a) che la privatizzazione del servizio ferroviario, introdotta dalla L. 17 maggio 1985, n. 210, aveva comportato che l’Ente Ferrovie dello Stato, allora costituito, da un lato, dovesse provvedere alle sue finalità "con criteri di economicità e di efficienza e nel rispetto dei principi della normativa comunitaria" (art. 2) e, dall’altro, dovesse gestire il rapporto con il personale dipendente con criteri privatistici e, in particolare "su base contrattuale collettiva ed individuale" (art. 21). Nell’ambito di un generale quadro di delegificazione (art. 14), dunque, la regolamentazione del rapporto di lavoro, con le modalità previste dall’art. 21, commi 2 e ss., era integralmente rimessa alla contrattazione collettiva.

(b) che appariva evidente, con riferimento specifico alla materia oggetto della presente controversia, come il nuovo assetto giuridico disegnato con l’entrata in vigore della L. n. 210 del 1985 fosse incompatibile con le disposizioni della L. n. 1108 del 1955. In particolare, per quanto riguarda le concessioni in favore dei dipendenti dell’Ente, non si inquadrava nell’ambito della gestione privatistica del personale – e non era compatibile con il criterio della economicità della gestione – l’imposizione per legge di un beneficio a contenuto economico, destinato a pesare sui bilanci di esercizio.

(c) che tale situazione normativa aveva trovato conferma ed attuazione, per quanto riguarda i dipendenti dell’Ente (e successivamente della società) Ferrovie dello Stato, con il D.M. 15 aprile 1987, il quale aveva disposto, all’art. 8, la soppressione, a partire dal 1 gennaio 1988, dell’obbligo di rilascio delle concessioni di viaggio al personale delle Ferrovie dello Stato che fosse transitato all’amministrazione dello Stato, prevedendo che a tale personale, che avesse maturato il diritto a pensione al momento del passaggio, dovesse essere praticato il trattamento relativo a tali concessioni riconosciuto al personale rimasto in servizio presso l’Ente, ovvero al personale a riposo della soppressa Azienda autonoma.

(d) che nell’ambito della effettiva delegificazione della materia, l’art. 69 del C.C.N.L. 1990/1992 aveva previsto una nuova disciplina, di carattere esclusivamente pattizio, da attuare entro il 31 dicembre 1990 in base ad accordi fra le parti collettive; a questa disciplina doveva ascriversi l’accordo sindacale 15 maggio 1991 con cui si era convenuto, a decorrere dal 1 gennaio 1992, di rilasciare ai dipendenti in servizio e a riposo una carta di libera circolazione valida per un numero illimitato di viaggi "finchè permane titolo a godere del beneficio in base alla normativa vigente".

(e) che in questo contesto il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 aveva introdotto una particolare ipotesi di passaggio volontario ad altra Amministrazione pubblica, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato; e l’art. 5, del predetto D.P.C.M., nel prevedere, al comma 2, che il dipendente in mobilità conservava, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante l’attribuzione ad personam della differenza, esigeva un raffronto globale fra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la qualifica di inquadramento presso la pubblica amministrazione cui il dipendente era trasferito, poichè non qualsiasi vantaggio economico veniva conservato al dipendente trasferito, ma solo le voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione.

Posto ciò hanno rilevato le Sezioni Unite che la ricognizione normativa e contrattuale consente di escludere che nel trattamento economico che il lavoratore, già dipendente delle Ferrovie dello Stato, ha diritto di conservare, ai sensi del D.P.C.M. n. 325 del 1988, sia compreso il valore economico delle concessioni di viaggio, a prescindere dalla intrinseca natura retribuiva del beneficio nell’ambito del rapporto di lavoro con le Ferrovie dello Stato.

Invero, la disposizione del richiamato accordo sindacale del 15.5.1991, attuativa della volontà esplicitata, in generale, nel contratto collettivo, recepisce, specificamente, le limitazioni derivanti dall’intervento normativo inteso alla graduale abolizione di tali concessioni; "e fra queste limitazioni è ricompresa, in particolare, quella fissata dal D.M. 15 aprile 1987, che prevede il mantenimento del beneficio, per i dipendenti che transitino ad altra amministrazione pubblica, a condizione che abbiano maturato il diritto a pensione al momento del trasferimento" (Cass. SS.UU., 21.6.2010 n. 14898).

In conclusione, deve affermarsi – coerentemente a quanto rilevato dalle Sezioni Unite nella predetta sentenza n. 14898/10 – che in materia di procedure di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, art. 5, nel prevedere, al secondo comma, che il dipendente conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante l’attribuzione ad personam della differenza, non si riferisce a qualsiasi vantaggio economico, ma solo alle voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione (cui corrisponde, ai sensi del D.P.C.M. n. 428 del 1989, l’obbligo dell’ente di provenienza di trasferire i relativi fondi all’ente di nuova destinazione). Pertanto, in caso di procedure di mobilità riguardanti dipendenti delle Ferrovie dello Stato, non può essere considerato il vantaggio economico derivante dalle concessioni di viaggio, di cui il dipendente abbia fruito anteriormente al trasferimento, trattandosi di benefici non rientranti fra le voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione, la cui conservazione, a carico delle Ferrovie dello Stato (ora società per azioni), è comunque limitata, secondo la disciplina contrattuale successiva al processo di delegificazione introdotto dalla L. n. 210 del 1985 (art. 69 C.C.N.L 1990-1992; accordo sindacale 15 maggio 1991; D.M. 15 aprile 1987, art. 8 per come rilevato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia), ai dipendenti che, al momento del trasferimento, abbiano maturato il diritto a pensione; presupposto che non risulta nè dedotto nè allegato dal ricorrente.

E sul punto questa Corte ha già avuto modo di rilevare che il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico costituisce requisito necessario per il riconoscimento del beneficio in questione, atteso che il passaggio volontario ad altra Amministrazione nell’ambito della cd. mobilità volontaria determina solo il mutamento dell’elemento soggettivo del rapporto di lavoro, con la sostituzione di un diverso "datore di lavoro" a quello originario, in virtù di una vicenda di successione a titolo particolare in un rapporto che non subisce soluzione di continuità (Cass. sez. lav., 21.7.2010 n. 17094).

In tal senso va pertanto rettificata ed integrata la motivazione dell’impugnata sentenza, stante l’applicabilità nel caso di specie – per come detto – della disposizione di cui all’art. 384 c.p.c., comma 4, ove si osservi che la integrazione della motivazione è soltanto in diritto e non comporta indagini e valutazioni di fatto, e che il potere in parola viene esercitato nell’ambito dei punti investiti dal gravame in sede di giudizio di appello (emergendo dall’impugnata sentenza che l’appellante aveva rilevato che il D.M. n. 73 del 1987, art. 8 disponeva la conservazione della concessioni di viaggio solo in favore del personale che avesse già maturato il diritto a pensione al momento del transito presso altra Amministrazione pubblica), e quindi nel pieno rispetto del principio dispositivo.

Tirando le fila del discorso sin qui condotto, e ritenuta l’infondatezza del ricorso principale proposto dal lavoratore, va in particolare dichiarata l’inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso, concernenti il vizio di ultra o extrapetizione, atteso che il vizio in parola ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, mentre al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell’esercizio della sua potestas decidendi, resta libero non solo di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all’uopo prospettate, ma di rilevare altresì, indipendentemente dall’iniziativa di parte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge.

E’ altresì inammissibile il quarto motivo di ricorso per carenza di interesse, atteso che la censura attiene, in buona sostanza, alla rilevata mancata pronuncia da parte della Corte territoriale su determinati rilievi sollevati dal Comune appellante.

E’ infondato il quinto motivo di ricorso atteso che la necessità che il lavoratore ricorrente fornisca la prova circa il carattere più favorevole del trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza rispetto a quello previsto per la qualifica di inquadramento presso l’amministrazione di destinazione, rileva ai fini dell’accoglimento della domanda, anche qualora la parte abbia limitato la stessa ad una richiesta di condanna di generica, atteso che il mancato raggiungimento di tale prova non può che portare al rigetto della domanda di condanna generica azionata.

Sono infondate le censure di cui al sesto e decimo motivo di ricorso, concernenti l’interpretazione al D.M. n. 73 del 1987, art. 8 e del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, che la Corte ritiene di dover trattare unitariamente in quanto tra loro strettamente connesse.

Ed invero in proposito deve rilevarsi che, alla stregua del criterio di interpretazione di cui all’art. 12 disp. gen. il quale impone di attribuire alla proposizione normativa da interpretare il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, il contenuto delle disposizioni predette si appalesa assolutamente chiaro, siccome confermato dalla lettura complessiva delle norme che esclude ogni possibile dubbio interpretativo.

Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha fornito una interpretazione del dettato normativo di cui al D.M. n. 73 del 1987, art. 8 e del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, assolutamente coerente al contenuto letterale delle disposizioni suddette, evidenziando in particolare come il predetto art. 5 non facesse alcun riferimento a benefits o altri elementi accessori, posto che concerneva solo le voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione.

E sul punto questa Corte ha avuto modo di rilevare che le connotazioni caratteristiche delle suddette concessioni di viaggio, rimesse quanto alla fruizione al comportamento facoltativo del dipendente o dei suoi familiari, ne escludevano strutturalmente la corrispettività con la prestazione lavorativa (Cass. sez. lav., 6.3.1999 n. 1619); principio ribadito, per come detto, dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno evidenziato che "il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, art. 5, nel prevedere, al comma 2, che il dipendente conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante l’attribuzione ad personam della differenza, non si riferisce a qualsiasi vantaggio economico, ma solo alle voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione" (Cass. SS.UU., 21.6.2010 n. 14898).

Sono infondati il settimo, ottavo e nono motivo di ricorso per le argomentazioni già espresse nella presente sentenza da questa Corte laddove è stato evidenziato l’impianto motivazionale (in parte non condivisibile) dell’impugnata sentenza e la consequenzialità dell’iter argomentativo nella stessa svolto.

Sono infine infondati, alla stregua delle considerazioni precedenti circa l’esclusione del carattere retributivo delle concessioni di viaggio, l’undicesimo e dodicesimo motivo del ricorso principale;

dovendosi altresì rilevare, per quel che riguarda la mancata valutazione della documentazione prodotta relativa a due diverse controversie, che il ricorso involge in realtà sul punto la valutazione di specifiche questioni di fatto, non consentita in sede di giudizio di legittimità. Deve infatti in proposito evidenziarsi che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell’iter logico – argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione.

Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione.

Da quanto sopra esposto deriva la inammissibilità sotto tale profilo dei motivi suddetti non emergendo tra l’altro il carattere decisivo del fatto sottoposto all’esame del decidente e non valutato; ed invero ad integrare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, occorre non solo che il fatto sia stato trascurato dal giudice, ma che lo stesso sia dotato di una intrinseca valenza tale che, qualora fosse stato preso in considerazione, avrebbe condotto con certezza ad una decisione diversa da quella adottata. E tale decisività e valenza non emerge dal contenuto del ricorso.

Il ricorso principale proposto dal lavoratore va pertanto rigettato, ed in tale pronuncia rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dal Comune di Pescara.

Segue a tale pronuncia la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 oltre Euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-09-2011, n. 18931 Imposta reddito persone giuridiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione per l’anno 1997, ai fini Irpeg e Ilor, nei confronti della Ravennavi s.p.a. costi non deducibili per L. 159.358.000, relativi a cd. costi di regia, e più precisamente a costi di gestione di attrezzature e locali utilizzati anche da altre cinque società controllate o comunque partecipate dalla suddetta società capogruppo, quest’ultima proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Ravenna, contestando anche le sanzioni irrogate.

Il giudice adito annullava l’atto impugnato, ritenendo inerenti e congrue le spese in questione, e la decisione, appellata dall’Ufficio, veniva successivamente confermata dalla C.T.R. dell’Emilia Romagna con sentenza n. 180 depositata in data 11.12.2006 e non notificata, con la quale quel giudice, escludendo che nel caso di specie sussistesse un onere della prova a carico della contribuente in ordine all’inerenza dei costi in questione alla sua attività, concludeva che la contestazione dell’Ufficio al riguardo, in quanto fondata sul mero indizio costituito dalla compresenza di più società nella medesima sede, non sarebbe stata sufficiente a spiegare perchè e in che modo i servizi riferiti a quei costi sarebbero stati utilizzati dalle altre società.

Per la cassazione della suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle Entrate articolando due motivi, all’accoglimento dei quali si opponeva la contribuente con controricorso.
Motivi della decisione

Preliminarmente rileva questa Suprema Corte che, come risulta dall’impugnata sentenza, i costi dei quali si discute sono quelli relativi alla gestione di attrezzature e dei locali (posta, telegrafo, manutenzione mobili e arredi, ammortamenti vari, affitto, illuminazione, manutenzione CED), dell’immobile nel quale avevano sede, oltre alla Ravennavi, altre cinque società collegate alla prima, e svolgenti la medesima attività.

Tali costi, ripartiti tra tutte e sei le società dall’Agenzia delle Entrate in proporzione ai relativi ricavi, con conseguente esclusione nei confronti della Ravennavi, con l’avviso di accertamento impugnato, della quota eccedente la frazione ritenuta di sua pertinenza, sono stati dalla CTP ritenuti invece deducibili per intero dalla predetta società, sul presupposto che il principio di inerenza, posto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 5, ( TUIR) a fondamento della distinzione tra costi deducibili e non deducibili, dovesse ritenersi riferibile all’attività della società e non ai ricavi.

Tale conclusione risulta poi confermata dal giudice del gravame, affermandosi però che l’Ufficio non avrebbe "prodotto alcuna prova della veridicità del proprio assunto" in ordine alla riferibilìtà dei costi in questione anche alle altre società "non avendo aggiunto ulteriori elemento di fatto che potevano far assurgere a prova ciò che era solo un primo indizio, cioè la presenza di altre società nella stessa sede"; ed aggiungendosi poi che "l’Ufficio ha contestato l’inerenza sulla base del solo indizio dell’unicità della sede per più società, senza spiegare minimamente perchè ed in che modo i servizi riferiti a quei costi sarebbero stati utilizzati dalle altre società".

Con i motivi articolati denuncia la ricorrente i vizi di:

1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D) dell’art. 75, comma 5, cit. T.U.I.R. e dell’art. 2697 c.c. per aver il giudice di merito deciso la controversia ponendo a carico dell’Ufficio l’onere della prova della non inerenza delle spese in questione, ed inoltre escludendo anche che le circostanze specificamente dedotte ed emergenti dagli atti, al fine di desumere l’illegittimità dell’integrale deduzione da parte della Ravennavi delle spese di gestione di cui trattasi, fossero idonee ad integrare quelle presunzioni gravi, precise e concordanti, sufficienti a giustificare la ripresa a tassazione delle relative somme;

2) omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando in particolare che la CTR, non avendo percepito che la contestazione dell’Ufficio non riguardava l’astratta inerenza delle spese all’attività della contribuente, bensì l’integrale deducibilità di esse da parte di una sola delle sei società ubicate negli stessi locali, aveva del tutto trascurato di illustrare per qual mai motivo da quel fatto noto non fosse ragionevole desumere che le sei società usufruissero tutte prò quota dei servizi organizzati in comune, con conseguente illegittima detrazione di quei costi per intero da parte della sola società Ravennavi.

La contribuente replica in controricorso sostenendo l’inammissibilità del ricorso perchè volto a porre in sede di legittimità una questione, quella dell’inerenza dei costi, già definitivamente decisa dal giudice di merito, e comunque l’infondatezza del medesimo; invoca infine il giudicato esterno formatosi su sentenza della CTR dell’Emilia Romagna relativamente all’identica questione della deducibilità dei costi di regia per l’anno 1998, nonchè su sentenza n. 157 della CTP di Ravenna per quanto relativo alla sanzione irrogata per quella annualità in conseguenza della deduzione di costi ritenuti eccedenti.

Orbene, in ordine ai due giudicati invocati dalla contribuente deve subito evidenziarsi che la questione relativa al giudicato formatosi sulla sentenza n. 157 della CTP di Ravenna risulta già posta al giudice tributano e da questi risolta in senso sfavorevole alla società, senza che sul relativo punto vi fosse impugnazione della Ravennavi; e che in ogni caso per entrambe le sentenze deve senz’altro escludersi l’effetto espansivo del giudicato esterno invocato dalla contribuente, riferendosi le due controversie a diverse annualità d’imposta (v. Cass. 16.5.2007, n. 1226), ed inoltre investendo il thema decidendum non già questioni di fatto aventi carattere di durevolezza, bensì la questione di puro diritto relativa alla deducibilità per intero da parte di una società di costi di attività che il giudice di merito ha accertato essere relativi anche ad altre società.

Tanto premesso sull’ammissibilità del ricorso, nel merito il primo motivo risulta senza dubbio fondato, con conseguente assorbimento del secondo.

Secondo consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Suprema Corte: "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel quadro dei generali principi che governano l’onere della prova, spetta all’amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell’esistenza di un maggiore imponibile, mentre grava sul contribuente l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e/o a costi deducibili, ed in ordine al requisito dell’inerenza degli stessi all’attività professionale o d’impresa svolta. La corretta applicazione del principio concernente la distribuzione dell’onere della prova dettato dall’art. 2697 cod. civ. impone quindi al giudice di merito di accertare, in primo luogo, se la pretesa tributaria dedotta in giudizio derivi dall’attribuzione al contribuente di maggiori entrate oppure dal disconoscimento di costi o oneri deducibili esposti dallo stesso, perchè solo l’esatta individuazione della parte tenuta per legge a dare la prova afferente consente al giudice di porre a carico di essa le conseguenze giuridiche derivanti dall’accettata inosservanza di detto onere" (v.

Cass. 16.5.2007, n. 11205).

Nel caso di specie la circostanza di fatto inequivocabilmente accertata, e relativa alla compresenza negli stessi locali nei quali aveva sede la Ravennavi, anche delle altre cinque società del gruppo, che non avevano autonome strutture amministrative, ma ciò nonostante producevano ricavi (posti dall’Ufficio a fondamento del riparto dei costi), e risultavano pertanto attive, e per ciò stesso produttive, ciascuna per una parte, dei costi dei quali si discute, lasciava legittimamente presumere che quei costi di gestione dei locali e dei servizi non potessero essere tutti imputabili alla Ravennavi, ma dovessero in qualche misura essere riconosciuti di competenza delle altre società collegate, aventi sede nei medesimi locali. In ogni caso, ma a maggior ragione per quanto appena rilevato, il giudice tributario avrebbe dovuto decidere la controversia traendo le giuste conseguenze dal fatto che la Ravennavi, sulla quale gravava l’onere di documentare l’inerenza alla propria attività dei costi portati in deduzione, non aveva assolto tale onere, non potendo riversare tale onere sull’Ufficio senza violare il disposto dell’art. 2697 c.c..

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, potendosi quindi decidere nel merito la controversia con il rigetto del ricorso introduttivo della società, emergendo già da tutto quanto innanzi osservato che nessuna prova ha fornito la contribuente dell’inerenza alla propria attività dei costi disconosciuti dall’Ufficio.

La particolarità della vicenda consente la compensazione parziale delle spese di giudizio, limitatamente alle fasi di merito, mentre per il principio della soccombenza la residua quota, relativa al giudizio di legittimità, liquidata come in dispositivo, va posta a carico della contribuente.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna la società al rimborso in favore dell’Agenzia della spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.