Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19992 Amministrazione pubblica

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 18.1.1993 C.G., F.L. e Cuoccio Costruzioni S.r.l., premesso di essere proprietari di un immobile in (OMISSIS), esponevano che, a seguito di richiesta fatta dal locale Commissariato di PS, avevano dichiarato la loro disponibilità a concedere in locazione il loro immobile da adibire a nuova sede del Commissariato. Aggiungevano che il Prefetto di Bari aveva comunicato che l’UTE aveva determinato il canone di locazione nel canone mensile di L. 23.500.000, comprensivo di tutte le opere necessarie per rendere l’immobile idoneo all’uso di destinazione; che avevano eseguito tali opere quando il Prefetto di Bari rendeva noto che l’Amministrazione non era più interessata alla locazione. Ciò premesso, convenivano in giudizio il Ministero degli Interni e la Prefettura di Bari per sentir dichiarare risolto per fatto e colpa dell’Amministrazione l’impegno a locare e per sentir condannare l’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti. In esito al giudizio, in cui si costituiva il Ministero contestando la domanda attrice, il Tribunale adito, ritenendo provata la violazione dell’obbligo di lealtà e buona fede previsto dall’art. 1337 c.c., condannava le parti convenute al pagamento in favore degli attori, a titolo risarcitorio, della somma di Euro 72.820,00.

Avverso tale decisione proponevano appello principale i proprietari dell’immobile contestando la quantificazione dei danni ed appello incidentale il Ministero, in ordine alla ritenuta sussistenza di responsabilità precontrattuale. In esito al giudizio, la Corte di Appello di Bari con sentenza depositata in data 20 gennaio 2009, in totale rigetto dell’impugnazione principale ed in parziale accoglimento di quella incidentale, rigettava la domanda di risarcimento proposta dagli originari attori e compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio. Avverso la detta sentenza gli epigrafati ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrato da memoria. Resiste il Ministero con controricorso.
Motivi della decisione

La prima doglianza, svolta dai ricorrenti, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1337 c.c., si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe errato "nel non ritenere un contratto a tutti gli effetti il c.d. impegno a locare, ovvero l’atto sottoscritto il 29 novembre 1991 intervenuto tra le parti". La Corte avrebbe pertanto erroneamente interpretato la scrittura non avendo considerato che, al di là del nomen iuris adottato, i contraenti avevano statuito "concretamente le obbligazioni che insorgono a carico delle singole parti, elementi questi essenziali e presupposti alla verificazione della sussistenza di un contratto".

La censura è inammissibile per svariate considerazioni. Ed invero, in primo luogo, deve rilevarsi che la doglianza si fonda su una scrittura privata, in ordine alla quale non risulta osservato l’onere della specifica indicazione ai sensi dell’art. 366, n. 6, avendo i ricorrenti omesso di specificare nel ricorso in quale sede processuale il documento risulta prodotto. Ed è appena il caso di chiarire che indicare un documento significa, necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove è rintracciabile nel processo, (cfr Cass. ord. n. 29279/08) . Sul punto, le Sezioni Unite hanno ribadito che la specifica indicazione richiesta postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che esso sia prodotto in sede di legittimità (Sez. Un. 28547/08, 23019/07).

In secondo luogo, la doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto i ricorrenti non hanno riportato in ricorso, neppure in minima parte, il contenuto della scrittura privata de qua, al fine della necessaria verifica del suo contenuto.

A riguardo, deve rilevarsi che, come la giurisprudenza di questa Corte ha già avvertito in numerosissime decisioni, il ricorrente ha l’onere di indicare puntualmente ciascuna delle risultanze alle quali fa riferimento negli atti difensivi prodotti nel giudizio di legittimità, di specificarne il contenuto mediante la loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all’occorrenza, di procedere alla loro integrale trascrizione nel ricorso, non essendo assolutamente sufficiente all’uopo il semplice richiamo ai documenti prodotti.

Infine, la censura è inammissibile perchè la questione della natura contrattuale dell’atto di impegno a locare sottoscritto il 19.11.1991, questione sollevata in primo grado dai ricorrenti con la domanda di risoluzione del contratto per fatto e colpa della P.A., disattesa dal Tribunale che escluse la natura contrattuale dell’atto e riconobbe solo una responsabilità precontrattuale, non fu affatto riproposta in sede di impugnazione. Infatti, come risulta dalla lettura della sentenza di secondo grado, i proprietari proposero appello "sostenendo che correttamente il primo giudice aveva ravvisato l’ipotesi di responsabilità ex art. 1337 c.c. a carico dell’amministrazione" (cfr pag. 6 della sentenza) e limitandosi a censurare la misura del risarcimento da responsabilità precontrattuale determinata dal Tribunale. Ne deriva che sulla questione della natura della responsabilità dell’Amministrazione, in mancanza di doglianza di appello da parte degli originari attori, che erano rimasti soccombenti sul punto, si è ormai formato il giudicato interno ed è definitivamente preclusa l’ulteriore valutazione della questione in sede di legittimità, richiesta dai ricorrenti.

Passando all’esame della seconda doglianza, articolata sotto il profilo della omessa ed errata valutazione dei mezzi probatori nonchè della violazione dell’art. 1337 c.c., va rilevato che, ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe gravemente sbagliato nel ritenere la sussistenza di "motivi ostativi atti a non quantificare la legittima richiesta di risarcimento dei danni invocata dai ricorrenti". Hanno quindi concluso il motivo di impugnazione con il seguente quesito di diritto: "La Suprema Corte dica che: Essendosi configurata quantomeno la violazione dell’art. 1337 c.c., ai ricorrenti spetta il risarcimento dei danni che va quantificato sulla base della documentazione e mezzi di prova raccolti agli atti e quindi nella complessiva somma di Euro 1.596.880,00 (L. 3.092.000.000) oltre interessi a valutazione dalla data della citazione innanzi al Tribunale di Bari e fino all’effettivo soddisfo o, in subordine, in via equitativa". Anche tale doglianza è inammissibile, per un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, per difetto di correlazione con la sentenza impugnata. Ed invero, i giudici di seconde cure, premesso che in materia di responsabilità precontrattuale, l’aspettativa del contraente incolpevole deve essere tutelata solo nei limiti del cosiddetto interesse negativo, consistente sia nelle spese inutilmente sostenute nel corso delle trattative, sia nella perdita di ulteriori occasioni, hanno concluso che non vi era spazio per riconoscere alcun risarcimento ai proprietari in quanto gli stessi non avevano neppure richiesto di fornire alcuna prova in ordine alle dette due voci. Le ragioni della pronuncia, relativamente al merito della valutazione, si fondavano pertanto sulla assoluta mancanza di prova, fornita dai ricorrenti, in ordine ai danni eventualmente subiti nell’ambito del ed. interesse negativo, proprio della responsabilità precontrattuale. Al contrario, i ricorrenti hanno impugnato la sentenza ribadendo le loro pretese risarcitorie sul modello della responsabilità contrattuale senza muovere alcuna censura relativamente alle ragioni su cui la Corte territoriale ha fondato la sua decisione.

Ora, le ragioni di gravame, per risultare idonee a contrastare la motivazione della sentenza, devono correlarsi con la stessa, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata risultino contrapposte quelle dell’impugnante e volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, mentre nel caso di specie le ragioni di doglianza non si contrappongono affatto alle considerazioni dei giudici per cui la censura deve essere ritenuta inammissibile per difetto della necessaria specificità", attesa la non riferibilità della censura alla sentenza d’appello impugnata.

In secondo luogo, la doglianza è inammissibile posto che il quesito proposto non soddisfa le prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c.". Ed invero, il ricorrente deve necessariamente procedere all’enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice a quo, non profilandosi, conseguentemente, come ammissibile un motivo che si concluda con l’esposizione di un quesito che consista nell’interpello della S. C. in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una "regula iuris" che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazioni del ricorrente, la regola da applicare" (S.U. n. 3519/2008, Cass. 10875/08).

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-06-2011) 15-06-2011, n. 24047

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Salerno su rinvio da parte della Cassazione rideterminava la pena inflitta a G.C.D. per i delitti di falso e tentativo di estorsione.

2. Ricorre il G. che deduce la nullità della sentenza per omessa notifica dell’avviso di udienza di appello (successiva al rinvio a nuovo ruolo del 12 febbraio 2008) al suo unico difensore di fiducia avv.to Renivaldo Lagreca.

Nel merito deduce vizio di motivazione circa la congruità della pena inflitta.

3. Fondato ed assorbente è il primo motivo di ricorso, secondo le risultanze degli atti processuali.

Ne segue l’annullamento della sentenza impugnata per la celebrazione di un nuovo giudizio sul punto già devoluto della Cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-06-2011) 01-07-2011, n. 25955

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 10/12/2008 (dep. in data 2/7/2010), la Corte di appello dell’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano, in data 17/6/2005), dichiarato prescritto il reato di cui al capo B), contestato al solo P., rideterminava in anni tre di reclusione ed Euro 900,00 di multa la pena inflitta a P. L. e S.L., per il reato di concorso in truffa aggravata in danno della Società Abruzzese per il Servizio Idrico integrato con sede in (OMISSIS).

La Corte territoriale, accertata la prescrizione del reato di falso in scrittura privata, confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità di entrambi gli imputati a titolo di concorso nella truffa in danno dell’ente pubblico. Provvedeva, tuttavia, a ridurre la pena inflitta per riportarla ad equità.

Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambe gli imputati per mezzo del rispettivi difensori di fiducia.

P.L. solleva un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione, dolendosi della mancata concessione delle attenuanti generiche.

S.L. solleva quattro motivi di gravame con i quali deduce:

1. Violazione di legge e vizio della motivazione, dolendosi della mancata pronunzia di assoluzione dalla contestata truffa. In particolare si duole che dall’istruttoria svolta non emergevano elementi idonei a provare – al di là di ogni ragionevole dubbio – la responsabilità del ricorrente per il delitto contestato, essendosi egli limitato a dare adempimento a quanto stabilito con la stipula del contratto LON/UKIB/199;

2. Inosservanza della legge penale e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del fatto commesso ai danni di Ente pubblico, nonostante la persona offesa avesse assunto fisionomia giuridica privatistica ed omessa motivazione sul punto della Corte territoriale che aveva del tutto ignorato la specifica censura mossa con l’atto di appello;

3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 640 c.p.. Al riguardo eccepisce l’inesistenza dei requisiti oggettivi della condotta degli artifici e raggiri e l’illogicità della motivazione sul punto.

4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In particolare si duole che la Corte territoriale avrebbe applicato l’art. 62 bis c.p., u.c., sebbene tale norma fosse stata aggiunta in epoca successiva al fatto, con la novella di cui al D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni con la L. 24 luglio 2008, n. 125.

Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

P.L..

Le censure in punto di mancata concessione della attenuanti generiche sono inammissibili. Le considerazioni svolte in ordine ad un preteso recesso attivo del ricorrente, propongono argomentazioni in fatto che postulano una nuova valutazione delle emergenze processuali, inammissibile in sede di legittimità. Del resto sul punto della mancata concessione delle attenuanti generiche, la sentenza d’appello e quella conforme di primo grado si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Nel caso di specie i giudici di merito hanno dato compiutamente atto del percorso argomentativo che ha portato al rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche, con motivazione congrua ed incensurabile in questa sede.

S.L..

Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto costituisce, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai giudici del merito, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici. Invero l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione di merito ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Per quanto riguarda il secondo motivo, la censura è inammissibile, in quanto manifestamente infondata.

Nel caso di specie il ricorrente da atto che l’Ente pubblico Consorzio Comprensorio del Chetino ha cambiato natura giuridica trasformandosi in società per azioni di diritto privato in epoca successiva ai fatti oggetto di contestazione (nel corso del 2002). Di conseguenza nel caso di specie non può trovare applicazione la giurisprudenza di questa Sezione citata dal ricorrente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8797 del 11/02/2003 Cc. (dep. 24/02/2003) Rv. 223664;

Sez. 2, Sentenza n. 35603 del 23/06/2004 Ud. (dep. 27/08/2004) Rv.

229728; Sez. 2, Sentenza n. 41498 del 29/09/2009 Cc. (dep. 28/10/2009) Rv. 244943) che riconosce l’insussistenza dell’aggravante del fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico, nel caso in cui l’ente pubblico, pur continuando ad esercitare servizi pubblici, si sia trasformato in società di diritto privato. Nel caso di specie la condotta truffaldina è stata operata in danno di un ente pubblico, e non in danno di una società privata derivata da ente pubblico, essendo irrilevante che, in epoca successiva l’ente pubblico si sia estinto o abbia subito delle trasformazioni. In punto di diritto è incontestabile che la successiva trasformazione di un ente pubblico in società di diritto privato, non comporta successione di leggi penali e pertanto non ha efficacia retroattiva come legge più favorevole al reo. Ha statuito questa Corte infatti, con riferimento all’E.N.E.L. che: "Il provvedimento legislativo che ha disposto la trasformazione dell’E.N.E.L. in una società di diritto privato non ha introdotto una regolamentazione nuova e diversa da quella precedentemente esistente in ordine al regime di perseguibilità del reato di truffa aggravata ne1, trattandosi di tipica legge-provvedimento e quindi di atto sostanzialmente amministrativo, ha modificato la norma incriminatrice di cui all’art. 640 cod. pen.: la fattispecie penale è rimasta immutata, sia nei suoi elementi sostanziali che in quelli circostanziati (ivi compresa la circostanza aggravante del fatto commesso in danno di ente pubblico), sia, infine, nelle sue condizioni di procedibilità. Di conseguenza il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 15, comma 1, convenuto in L. 8 agosto 1992, n. 359 che ha operato la trasformazione suddetta non configura una successione di leggi penali e neppure di leggi processuali; ne deve essere pertanto esclusa una sua efficacia retroattiva come legge più favorevole al reo e, nulla essendo cambiato anche in ordine alla configurazione ed alla qualificazione giuridica dell’E.N.E.L. precedente alla privatizzazione, i fatti commessi in suo danno prima di tale momento sono stati compiuti in pregiudizio di un ente pubblico" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9505 del 21/09/1993 Ud. (dep. 20/10/1993) Rv. 195318;

conforme Sez. 2, Sentenza n. 10289 del 22/10/1993 Ud. (dep. 12/11/1993) Rv. 196441).

Per quanto riguarda le censure sollevate con il terzo motivo, in punto di insussistenza del requisito dei raggiri o artifici, le stesse devono ritenersi inammissibili, atteso che, pur denunciando formalmente violazione di legge, costituiscono, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai Giudici di appello, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico- giuridici.

Infine per quanto riguarda il quarto motivo, in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, valgono le considerazioni sopra svolte in ordine all’analogo motivo sollevato da P. L..

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno, nonchè alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio a favore della parte civile S.A.S.I. S.p.a., che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio a favore della parte civile S.A.S.I. S.p.a., che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-07-2011, n. 4437 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I) La dottoressa S. M., che ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa indetta dal Rettore dell’Università degli studi di Macerata con decreto del 28 dicembre 2005 per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore disciplinare LLIN/07 (lingua e traduzione – lingua spagnola), dalla quale è stata esclusa, espone di aver impugnato il provvedimento di esclusione e gli atti della procedura fino al decreto n. 242 del 15 febbraio 2007, con il quale è stata nominata vincitrice la dottoressa N. P. V. davanti al Tribunale amministrativo delle Marche. Con la sentenza 25 luglio 2007, n. 1198 il ricorso è stato parzialmente accolto da quel giudice, che ha annullato l’esclusione della ricorrente ma ha ritenuto non fondato il gravame per quanto riguarda la pretesa illegittimità della composizione della commissione esaminatrice, dedotta per incompatibilità tra il professor P. T., presidente della stessa e la vincitrice della procedura comparativa.

Con decreto in data 5 settembre 2007 il Rettore ha riconvocato la commissione per procedere al rinnovo della selezione, in esecuzione della sentenza citata, ma la ricorrente, con nota del 19 settembre 2007 ha chiesto l’annullamento, in via di autotutela, del suddetto decreto, in quanto la commissione, convocata nella identica composizione determinata con decreto del 29 luglio 2006 e già oggetto di ricorso risultava illegittima essendo il professor Taravacci docente in settore affine a quello oggetto della procedura comparativa, laddove l’art. 3 d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 postula la nomina, quale commissari, di docenti dello stesso settore, che nella fattispecie erano presenti presso l’Università di Macerata. Il Rettore, con nota del 4 ottobre 2007, ha respinto l’istanza anche sulla considerazione che la nomina contestata era avvenuta con atto precedente non più censurabile; all’esito della rinnovata procedura, alla quale ha preso parte la ricorrente, è risultata vincitrice ancora la controinteressata.

II) Con nuovo ricorso al Tribunale amministrativo delle Marche, la dottoressa M. ha impugnato la nota rettorale del 4 ottobre 2007 e gli atti della procedura, compreso il decreto di approvazione e di nomina della vincitrice, deducendo, in buona sostanza, la permanenza del potere di intervenire in autotutela in capo all’Amministrazione anche in presenza del precedente giudicato e l’erroneità della ritenuta decorrenza del termine per impugnare la nomina della commissione esaminatrice, viceversa decorrente dall’esito delle operazioni concorsuali.

III) Con la sentenza che è oggetto dell’odierno appello il ricorso è stato respinto, sul presupposto che, nei casi di rigetto sia pure parziale del ricorso, nell’applicazione del principio generale dell’art. 2909 Cod. civ. il giudicato copre il dedotto e il deducibile e non è più consentita l’impugnazione del medesimo atto da parte dello stesso ricorrente quando i nuovi e diversi motivi di gravame ben potevano essere proposti con l’originario ricorso: la rinnovata impugnazione del decreto in data 29 luglio 2006 di nomina della commissione è, quindi, secondo il Tribunale amministrativo inammissibile e l’impugnazione della nota del 4 ottobre 2007 deve essere respinta. La sentenza impugnata ha respinto anche la censura relativa alla violazione dell’art. 8 del bando di indizione della selezione.

IV) Avverso tale sentenza l’appellante deduce che:

la nuova censura relativa alla composizione della commissione di concorso è radicalmente diversa da quella esaminata dal Tribunale amministrativo nel ricorso deciso con la precedente sentenza n. 1198 del 2007;

l’impugnazione dei provvedimenti relativi alla composizione della commissione deve essere dedotta al termine della procedura concorsuale: la rinnovazione del concorso ha, quindi, riaperto i termini per censurare la composizione stessa sotto profili non dedotti con il precedente gravame;

presso l’ateneo di Macerata e presso le altre Università italiane erano in servizio numerosi docenti titolari della cattedra di lingua spagnola, afferente allo stesso settore scientifico oggetto del bando; la nomina del professor P. T. viola, pertanto, l’art. 3 comma 3 d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117;

il provvedimento del Rettore impugnato in principalità non può essere considerato meramente confermativo della precedente determinazione, né come mera reiezione dell’istanza di autotutela per mancanza dell’interesse pubblico prevalente, che, peraltro, deve essere ritenuto sussistente; va, invece, considerato come riesame dell’atto di nomina della commissione, essendo basato su una nuova istruttoria e su una nuova motivazione;

il calendario delle prove di concorso è stato fissato dal Rettore, e non dalla commissione come dovuto, in modo difforme da quanto stabilito dal bando: in particolare, non è stato rispettato l’intervallo di venti giorni tra la prova scritta e la prova orale.

L’appellante conclude per la riforma della sentenza impugnata, contrastata dall’Università intimata e dalla controinteressata, costituitesi in giudizio.

V) L’appello è infondato.

Come si è narrato in fatto, con provvedimento del 5 settembre 2007 il Rettore dell’Università di Macerata, in esecuzione della sentenza del Tar delle Marche n. 1198 del 19 giugno 2007, ha rinnovato la procedura di valutazione di cui trattasi ammettendovi anche l’odierna appellante, prima illegittimamente esclusa. A tal fine ha provveduto alla riconvocazione della commissione giudicatrice, senza nulla innovare quanto alla composizione della medesima, già determinata con il precedente decreto in data 29 luglio 2006, oggetto anch’esso del precedente ricorso al Tribunale amministrativo, che, per la parte relativa, è stato respinto.

Nessuna rinnovazione ha quindi riguardato la nomina della commissione, che è stata semplicemente riconvocata nella composizione già stabilita e non toccata dalla predente sentenza: di conseguenza, le censure ora sollevate dalla ricorrente non possono trovare ingresso in giudizio in quanto relative ad un provvedimento (il decreto del 29 luglio 2006) già oggetto di giudizio, nei confronti del quale le nuove questione introdotte dal ricorso ben potevano (e dovevano) essere dedotte con la proposizione dell’originario gravame. La denunciata illegittimità della nomina del professor P. T. non è, infatti, emersa successivamente alla proposizione del primo ricorso, ma già risultava dagli atti di causa in allora conosciuti ed era quindi tempestivamente deducibile nei confronti del provvedimento impugnato (Cons. Stato, IV, 24 agosto 2009, n. 5020).

Sono pertanto infondate le censure, sopra riassunte, che l’appellante deduce avverso la sentenza impugnata nella parte relativa all’esame dei motivi afferenti la composizione della commissione, che in nessun modo può essere considerata frutto di riesame da parte del Rettore.

VI) Neppure i motivi d’appello più precisamente rivolti avverso le operazioni concorsuali sono fondati.

La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 8 del bando di concorso sia perché è stato il Rettore, e non la commissione, a provvedere alla convocazione per la prova orale, sia perché tale convocazione non è avvenuta dopo l’espletamento delle prove scritte ed almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento.

Al riguardo, va osservato che sotto il primo profilo la censura è innanzitutto inammissibile, non essendo sorretta da alcun interesse riconoscibile in capo alla ricorrente, la cui posizione sostanziale non è stata incisa dalla dedotta illegittimità; la censura è, inoltre, infondata, poiché, come ha rilevato il primo giudice e come risulta dagli atti di causa, la determinazione delle date, comunicata dal Rettore con nota del 6 ottobre 2007, è stata effettuata dalla commissione nella riunione del 3 ottobre 2007.

Sotto il secondo aspetto, è sufficiente osservare che tra il 6 ottobre 2007 (quando, come si è detto, è stata comunicata la data della convocazione per la prova orale) e il 7 ottobre 2007, data di espletamento delle prove orali, è intercorso un lasso di tempo superiore ai quello previsto dal bando; mentre, d’altra parte, lo stesso art. 8 del bando consente la contestuale comunicazione del calendario delle prove scritte e di quella orale.

VII) In conclusione, l’appello deve essere respinto, con consequenziale conferma della sentenza impugnata.

Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’appellante a rifondere alle parti resistenti, in parti uguali, le spese del giudizio, nella misura di 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.