T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 146

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il ricorrente è titolare di un’azienda agricola che produce barbabietola da zucchero.
Nel corso del 2008 lo stesso è stato invitato dalla Coldiretti, in qualità di ente associativo di categoria e in particolare come centro di assistenza agricola (decreto legislativo n. 165 del 1999), a presentare domanda per il programma "ristrutturazione zucchero".
In seguito alla predetta istanza veniva poi ammesso a relativo contributo per un importo pari ad oltre 7 mila 740 euro.
Successivamente, la stessa XXX adottava il provvedimento impugnato con il quale si chiedeva la restituzione di quanto erogato, e ciò dal momento che i quantitativi di saccarosio prodotti dal ricorrente nel periodo considerato sarebbero stati conferiti presso lo Zuccherificio del Molise, il quale non era stato tuttavia interessato da alcuna chiusura per ristrutturazione nella campagna 2006/2007.
2. Il provvedimento veniva dunque impugnato per i seguenti motivi: a) eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà manifesta (in quanto l’amministrazione, in un primo momento, ha ammesso il ricorrente al contributo, per poi escluderlo, in un secondo momento, attesa la carenza dei requisiti al riguardo necessari); b) violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990; c) violazione dell’art. 21quinquies della legge n. 241 del 1990, in particolare per la mancata individuazione di un interesse pubblico alla restituzione.
3. Si costituivano in giudizio le amministrazioni intimate per chiedere: il Ministero degli affari esteri, l’estromissione dal giudizio; l’XXX, il rigetto nel merito del gravame.
4. Con atto depositato in data 13 dicembre 2010 parte ricorrente, in considerazione della estraneità del ministero degli esteri alla presente vicenda, presentava formale atto di rinunzia al giudizio nei confronti della suddetta amministrazione, dichiarando altresì di voler proseguire lo stesso gravame nei confronti dell’XXX.
5. Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.
6. Tutto ciò premesso, il presente giudizio va preliminarmente dichiarato estinto in ordine alla posizione rivestita dal Ministero degli esteri, amministrazione questa del tutto estranea alla vicenda in esame, e ciò tenuto soprattutto conto dell’atto di rinunzia ritualmente prodotta da parte ricorrente ai sensi dell’art. 84 del codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010).
7. Nel merito, va preliminarmente osservato che la vicenda in esame rientra nel quadro del programma comunitario di ristrutturazione relativo al settore bieticolo saccarifero.
Nell’obiettivo di ridurre la produzione di zucchero, infatti, sono stati concessi aiuti comunitari sia alle imprese saccarifere che hanno riconvertito il proprio processo industriale, avendo così chiuso i propri stabilimenti per un determinato periodo di tempo, sia ai bieticoltori, i quali sono stati individuati in base alle vicende imprenditoriali del soggetto cui conferivano (impresa saccarifera): in particolare, se questi ultimi avevano aderito al programma di ristrutturazione, e dunque avevano chiuso i propri stabilimenti per quel determinato periodo, il contributo veniva concesso anche ai bieticoltori conferenti; qualora invece si fosse trattato di imprese saccarifere non aderenti al programma di ristrutturazione, il contributo non veniva concesso, come alle imprese saccarifere stesse, neppure ai bieticoltori.
In questo quadro, è un dato di fatto incontroverso quello per cui l’azienda agricola che oggi ricorre, nelle campagne in considerazione (triennio 2003 – 2006), ha conferito barbabietole ad uno zuccherificio (quello del Molise) che nella campagna 2006 – 2007 non aveva aderito al suddetto programma di ristrutturazione industriale, e che anzi risulta ad oggi ancora operante: pertanto, sin dall’inizio il ricorrente stesso era privo dei requisiti per accedere alla ridetta forma di aiuto comunitario.
8. Tanto considerato, quanto al primo motivo di ricorso non si rileva contraddittorietà dell’azione amministrativa ma, piuttosto, il normale esercizio dello ius poenitendi, per effetto del quale la PA ben può correggere i propri errori precedentemente compiuti in fatto o in diritto (errori qui probabilmente dovuti, da un lato, alla impropria formulazione della lista di beneficiari da parte del centro di assistenza agricola; dall’altro lato, alla ristrettezza dei tempi tecnici a disposizione dell’amministrazione tra la scadenza per la presentazione delle domande ed il termine ultimo per l’erogazione dei contributi stessi).
In materia di contributi è anzi nota la possibilità di annullare in autotutela atti di ammissione alle varie forme di agevolazione, qualora la PA riscontri in un momento successivo – come è del resto accaduto nella specie – l’insussistenza originaria dei requisiti per accedere alle medesime.
Per i motivi anzidetti lo specifico motivo di ricorso deve dunque essere rigettato.
9. In merito alla violazione delle prescritte garanzie partecipative, ritiene poi il collegio di applicare la disposizione di cui all’art. 21octies della legge generale sul procedimento, avendo l’amministrazione intimata fornito adeguata dimostrazione, in giudizio, circa l’impossibilità di pervenire al riguardo ad una decisione difforme da quella in concreto adottata.
Anche tale censura non può dunque essere accolta.
10. Con riferimento, infine, all’ultimo motivo di censura, premesso che si tratta nella specie di annullamento e non di revoca di precedenti determinazioni amministrative, osserva il collegio come si registri in ogni caso un certo orientamento giurisprudenziale in base al quale l’eventuale recupero del contributo "costituisce un vero e proprio dovere dell’Amministrazione che è tenuta a porre rimedio alle sfavorevoli conseguenze derivate all’erario per effetto di una erogazione non dovuta di contributi pubblici, non sussistendo in questo caso uno specifico obbligo di motivazione, atteso che l’interesse pubblico all’adozione dell’atto è in re ipsa quando ricorre un indebito esborso di denaro pubblico con vantaggio ingiustificato per il privato" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 1999, n. 244; sez. VI, 5 dicembre 2007, n. 6188).
La censura deve dunque essere respinta.
11. In conclusione il presente ricorso, ferma la parziale dichiarazione di estinzione di cui al punto n. 6, deve essere per il resto rigettato.
Sussistono in ogni caso giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara estinto, in parte lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Massimo Santini, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza n. 6 ORDINANZA 16 dicembre 2010 – 05 gennaio 2011 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 2 del 12-1-2011

Ordinanza nei giudizi di legittimita’ costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell’art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi dal Giudice di pace di Bologna con diciotto ordinanze del 21 ottobre 2009 e dal Giudice di pace di Imola con ordinanze del 10 dicembre 2009, del 14 gennaio 2010 e del 25 febbraio 2010 (n. tre ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. da 48 a 65, 164, 165 e da 183 a 185 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9, 10, 23 e 25, 1ª serie speciale, dell’anno 2010. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010 il giudice relatore Giuseppe Frigo. Ritenuto che il Giudice di pace di Bologna, con diciotto ordinanze, emesse il 21 ottobre 2009 (r.o. n. 48, n. 49, n. 50, n. 51, n. 52, n. 53, n. 54, n. 55, n. 56, n. 57, n. 58, n. 59, n. 60, n. 61, n. 62, n. 63, n. 64, n. 65 del 2010), e il Giudice di pace di Imola, con cinque ordinanze, di analogo tenore, emesse il 10 dicembre 2009 (r.o. n. 164 del 2010), il 14 gennaio 2010 (r.o. n. 165 del 2010) e il 25 febbraio 2010 (r.o. n. 183, n. 184 e n. 185 del 2010), hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 10-bis, «limitatamente alla ipotesi di soggiorno illegale», e dell’art. 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonche’ dell’art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468); che i giudici a quibus – premesso di essere investiti di processi penali nei confronti di stranieri imputati della contravvenzione prevista dall’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, per essersi trattenuti illegalmente nel territorio dello Stato – ritengono rilevanti le questioni, «in quanto la sanzione da comminare all’imputato in ipotesi di riconoscimento di penale responsabilita’ dovrebbe essere determinata in applicazione delle disposizioni della cui legittimita’ costituzionale si dubita»; che, quanto alla non manifesta infondatezza, i rimettenti rilevano che la norma incriminatrice di cui al citato art. 10-bis, introdotta dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ed entrata in vigore l’8 agosto 2009, punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, configurando, come illeciti penali, fatti che in precedenza costituivano semplici illeciti amministrativi, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998; che, ad avviso dei giudici a quibus, detta previsione punitiva, nella parte in cui reprime il soggiorno illegale, si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost. sotto plurimi profili; che essa violerebbe anzitutto il principio di ragionevolezza, in quanto – punendo l’illegale trattenimento indipendentemente della data di ingresso dello straniero in Italia, senza prevedere un «termine di allontanamento» per lo straniero gia’ presente nel territorio nazionale prima dell’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 – colpirebbe una «posizione soggettiva» di per se’ «inoffensiva» e conseguente a condotte pregresse, non costituenti reato all’epoca in cui sono state realizzate; che la disposizione impugnata lederebbe, altresi’, il principio di eguaglianza, accomunando nel medesimo trattamento sanzionatorio lo straniero che soggiorni illegalmente dopo essersi introdotto nel territorio nazionale con la consapevolezza di compiere un atto penalmente illecito, e lo straniero che, trovandosi in Italia prima dell’entrata in vigore della novella, non poteva avere analoga consapevolezza; che, in tal modo, sarebbero equiparate una condotta illegale e altra divenuta tale solo per effetto dell’«automatismo applicativo della norma» censurata, la quale non contempla termini e modalita’ per rimuovere la nuova situazione di illegalita’ tramite l’allontanamento volontario, non configurato – diversamente dall’allontanamento coattivo – come causa di non luogo a procedere; che il principio di eguaglianza sarebbe violato anche sotto il profilo della ingiustificata disparita’ di trattamento rispetto alle condotte analoghe, ma piu’ gravi, di inosservanza dell’ordine di allontanamento impartito dal questore, previste dall’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, le quali restano punibili solo ove poste in essere in assenza di un «giustificato motivo»: limite non contemplato dalla norma censurata; che una ulteriore «disparita’ di trattamento per situazioni omogenee» deriverebbe dal fatto che l’art. 1-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, prevede una procedura di «emersione», nelle cui more non si procede penalmente per i fatti di soggiorno illegale, a favore dei soli lavoratori irregolari adibiti ad attivita’ di assistenza e sostegno delle famiglie: introducendo, con cio’, una irrazionale discriminazione tra i migranti sulla base dell’attivita’ svolta; che la norma censurata lederebbe anche il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), giacche’ lo straniero irregolarmente presente in Italia al momento della sua entrata in vigore – persona spesso priva di documenti, di mezzi finanziari e della possibilita’ «di rivolgersi ad un vettore irregolare per far ritorno in patria» – non avrebbe altra via, per conformarsi al precetto, che quella di fare ingresso clandestino in altri Stati: quando, invece, sarebbe stato compito del legislatore prevedere forme di allontanamento spontaneo che non implicassero un’autodenuncia, in contrasto con il principio nemo tenetur se detegere; che risulterebbe violata, ancora, la finalita’ rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.): solo «formalmente», infatti, la contravvenzione in discorso sarebbe punita con la pena dell’ammenda, essendo previsto che, una volta accertata la commissione del reato, il giudice debba sostituire – secondo i rimettenti – «in via automatica» detta pena con la misura dell’espulsione; che la nuova figura di reato non sarebbe, dunque, volta a procurare, tramite l’applicazione di una pena criminale, la resipiscenza o la risocializzazione del reo, ma unicamente ad allontanare quest’ultimo dal territorio nazionale, con improprio ricorso al «magistero penale» per conseguire un risultato di tipo «eminentemente amministrativo»; che i rimettenti assumono, per altro verso, che gli artt. 62-bis del d.lgs. n. 274 del 2000 e 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 – rispettivamente aggiunto e modificato dalla legge n. 94 del 2009 – violino il principio di buon andamento dei pubblici uffici (art. 97, primo comma, Cost.); che, in forza delle citate disposizioni, il giudice di pace deve infatti sostituire la pena dell’ammenda, comminata per il reato in esame, con la misura dell’espulsione quando non sussistano le situazioni ostative all’immediato accompagnamento dello straniero alla frontiera a mezzo della forza pubblica, indicate dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998; che il sistema risulterebbe, tuttavia, congegnato in maniera tale da frustrare l’obiettivo perseguito dal legislatore; che, di fronte ad una accertata situazione di soggiorno illegale, si aprono, infatti, contestualmente e automaticamente due procedimenti – uno amministrativo e l’altro penale – entrambi finalizzati all’espulsione dello straniero, il secondo dei quali resta, peraltro, subordinato al primo, essendo stabilito che il giudice penale debba dichiarare il non luogo a procedere quando abbia notizia dell’avvenuta esecuzione dell’espulsione amministrativa; che, in questo modo, l’applicazione in sede penale della misura sostitutiva dell’espulsione resterebbe «inevitabilmente paralizzata»: giacche’ tutte le volte in cui ricorra la condizione richiesta per operare la sostituzione – vale a dire l’assenza delle ricordate situazioni di cui all’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 – il questore dovrebbe avere gia’ provveduto all’accompagnamento dello straniero alla frontiera in esecuzione del provvedimento prefettizio di espulsione, conformemente a quanto prescritto dagli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998; che, di conseguenza, l’instaurazione, «in un numero imprevedibile», dei processi per il reato in questione – processi che debbono svolgersi nei tempi strettissimi previsti dagli artt. 20-bis e 20-ter del d.lgs. n. 274 del 2000 – si risolverebbe in una fonte di inutili ritardi nella celebrazione degli altri processi penali di competenza del giudice di pace, pregiudicandone la ragionevole durata, oltre che di un «assorbimento abnorme» delle risorse assegnate agli uffici giudiziari; che nei giudizi di costituzionalita’ relativi alle ordinanze r.o. n. 49 e n. 53 del 2010 e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate. Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione; che i Giudici di pace di Bologna e di Imola dubitano della legittimita’ costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, degli artt. 10-bis, limitatamente all’ipotesi del soggiorno illegale, e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell’art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468); che tutte le ordinanze di rimessione presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni; che i giudici a quibus si limitano, infatti, a riferire di essere investiti di processi penali nei confronti di stranieri, imputati della contravvenzione di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 «perche’ si tratteneva[no] illegalmente nel territorio dello Stato»; che i rimettenti motivano, altresi’, la rilevanza delle questioni con la generica considerazione che «la sanzione da comminare all’imputato in ipotesi di riconoscimento di penale responsabilita’ dovrebbe essere determinata in applicazione delle disposizioni della cui legittimita’ costituzionale si dubita»; che manca, peraltro, ogni concreta indicazione sulle vicende oggetto dei giudizi a quibus e sulla loro effettiva riconducibilita’ al paradigma punitivo considerato, atta a permettere la verifica dell’asserita rilevanza delle questioni, sia nel loro complesso che in rapporto alle singole doglianze prospettate; che le questioni vanno dichiarate, pertanto, manifestamente inammissibili, conformemente a quanto gia’ deciso da questa Corte in situazioni analoghe (ordinanze n. 343, n. 329, n. 320 e n. 253 del 2010). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilita’ delle questioni di
legittimita’ costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) e dell’art. 62-bis del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza
penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24
novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione, dai Giudici di pace di Bologna e di Imola con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2010.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Frigo

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 5 gennaio 2011.

Il cancelliere: Fruscella

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-01-2011, n. 2146 Danno biologico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore Circondariale di Napoli – Sez. dist. di Barra – in funzione di Giudice del lavoro, depositato in data 17.02.1997, G.E. conveniva in giudizio la Kuwait Raffinazione e Chimica S.p.A., esponendo di essere stato sempre a contatto con i vapori provenienti da prodotti petroliferi, i cui effetti nocivi sulla salute si erano tradotti nell’insorgenza di un carcinoma uroteliale – papillare, rimosso con intervento chirurgico.

Tanto premesso, il G. chiedeva all’adito Pretore di accertare e dichiarare il nesso di causalità esistente tra la denunziata malattia e l’ambiente di lavoro e le mansioni svolte, nonchè di accertare la responsabilità della Kuwait Raffinazione e Chimica S.p.A., nella causazione della malattia, con conseguente condanna di quest’ultima al risarcimento del danno biologico cagionato.

Si costituiva la Kuwait Raffinazione e Chimica S.p.A., eccependo che il G. aveva firmato un accordo transattivo con cui aveva rinunziato ad ogni pretesa derivante dal rapporto di lavoro.

Deduceva, inoltre, l’infondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto.

Il Pretore rigettava la domanda.

Avverso tale decisione proponeva appello il soccombente, deducendo che dal testo dell’accordo non si evinceva in alcun modo che le parti avessero inteso far riferimento al danno biologico arrecato. Inoltre, l’appellante assumeva che la formula liberatoria contenuta nell’accordo stipulato il 16.02.1994 era una mera clausola di stile, insistendo per l’accoglimento della domanda formulata con il ricorso introduttivo.

Si costituiva la società, chiedendo il rigetto del gravame.

Con sentenza del 23 marzo-10 maggio 2006, l’adito Tribunale di Napoli rigettava l’appello, osservando che la portata generale dell’accordo in questione, unitamente alla circostanza che il verbale di conciliazione era stato redatto in sede sindacale, escludeva che il richiesto risarcimento del danno biologico non fosse compreso nell’oggetto della transazione.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre G.E. con due motivi. Resiste la Kuwait Raffinazione e Chimica S.p.A con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, il G. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2118, 2120, 2113 e 2946 cod. civ., nonchè, genericamente, dei vizi di motivazione, per aver erroneamente ritenuto il Tribunale che la quietanza a saldo rilasciata implicasse anche una rinuncia al risarcimento del danno biologico, conseguente all’infermità contratta durante ed a causa del rapporto lavorativo e per essere giunto alla conclusione della sussistenza di tale rinuncia, in base a delle presunzioni, senza esaminare compiutamente tutti gli elementi acquisti al processo.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1217, 1230, 1453, 2094, 112 e 416 c.p.c., e vizi di motivazione, per non avere il Tribunale escluso l’effetto novativo della transazione del 16.02.1994, almeno limitatamente al diritto del ricorrente ad ottenere risarcimento del danno biologico, subito a causa della nocività dell’ambiente di lavoro, che sarebbe stata accertata, però, solo in un momento successivo.

Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente perchè strettamente connessi, sono privi di fondamento, non ravvisandosi nell’iter argomentativo seguito dal Giudice a quo, alcuno dei vizi denunciati dal ricorrente.

Invero, il Tribunale ha richiamato preliminarmente all’interno della motivazione un intero passo del verbale di conciliazione, sottoscritto tra le parti in sede sindacale il 16.02.1994, il quale così stabilisce : "… l’azienda versa al sig. G.E. in aggiunta alle Lire 51.255.187 già percepite per diritti acquisiti, TFR, e indennità sostitutiva del preavviso, al netto di ritenute di legge e di contratto, … altre L. 78.000.000 a transazione e saldo di ogni e qualsiasi diritto maturato nell’intercorso rapporto di lavoro ed a seguito della cessazione dello stesso, intendendosi il presente accordo accettato e sottoscritto in totale novazione del cessato rapporto di lavoro. Il lavoratore, … volendo tuttavia definitivamente transigere e risolvere la vertenza, accetta la somma al titolo di cui sopra e, consapevole dell’espressa inimpugnabilità del presente negozio transattivo, dichiara di non aver altro a pretendere per qualsiasi diritto o ragione relativamente all’intercorso e cessato rapporto di lavoro …".

Ha, poi, osservato che nel testo di tale accordo potevano individuarsi due parti. La prima riguardava le spettanze dovute per TFR, diritti acquisiti e indennità sostitutiva del preavviso ed i relativi crediti venivano soddisfatti con l’accettazione da parte del G. della somma di L. 51.255.187. La seconda parte dell’accordo si riferiva a "diritti rivendicati e contestati, come già individuati in sede aziendale" e, per definire ogni controversia ad essi relativa, la KUWAIT-RAFFINAZIONE E CHIMICA S.p.A. corrispondeva la ulteriore somma di L. 78.000.000 al G. il quale dichiara di accettarla.

Tale transazione – ha rilevato ancora il Giudice d’appello – non solo era tutt’altro che generica – come invece dedotto dal G. – ma aveva un contenuto determinabile per relationem ed esteso ai diritti rivendicati e contestati, come già individuati in sede aziendale.

Peraltro, essa, in quanto datata febbraio 1994, risultava successiva al ricovero del G. del 18.11.93 durante il quale fu emessa la diagnosi definitiva di "carcinoma vescicale". Da ciò discendeva che l’appellante aveva accettato la transazione consapevole di essere affetto da tale patologia.

A queste considerazioni era da aggiungere che -come espressamente pattuito tra le parti contendenti- il verbale di conciliazione sindacale era stato "accettato e sottoscritto in totale novazione del cessato rapporto di lavoro-, con conseguente estinzione – per volontà delle parti – del rapporto di lavoro subordinato con l’ulteriore conseguenza che tutte le pregresse pretese restavano travolte ed assorbite dal nuovo accordo.

Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ha concluso, affermando che nessuna pretesa relativa a diritti sorti durante la vigenza del rapporto di lavoro poteva essere più azionata dal G. poichè questi aveva pattuito di voler estinguere lo stesso e di voler costituire, mediante il ricordato accordo, un nuovo regolamento degli assetti giuridici patrimoniali con la Società appellata. Da quanto esposto emerge, dunque, che motivatamente e del tutto correttamente il Tribunale, in considerazione del tenore letterale e del senso complessivo dell’accordo, ha ritenuto non esservi spazio ad alcun dubbio circa la consapevole volontà delle parti di voler dirimere ogni controversia presente e di prevenirne di future, facendosi reciproche concessioni: da una parte la Società versava il cospicuo importo di L. 78.000.000, non dovuto (a differenza delle competenze di fine rapporto che lo erano), dall’altra l’odierno ricorrente rinunciava a far valere ulteriori pretese anche future, derivanti dal l’intercorso rapporto di lavoro, sul presupposto che la somma in più percepita fosse volta a compensare proprio l’eventuale rivendicazione di altri diritti, ulteriori e diversi da quelli in quel momento soddisfatti, secondo lo spirito che anima ogni transazione, ai sensi dell’art. 1965 cod. civ..

Correttamente, dunque, il Giudice a quo ha escluso che si fosse in presenza di una dichiarazione di scienza e/o di una quietanza liberatoria, – come invece sostenuto dal G. – proprio per il fatto che dal contesto dell’atto e dalla circostanze desumibili aliunde, secondo il principio di determinabilità dell’oggetto del contratto anche per relationem, si desumeva che il G. fosse pienamente consapevole di rinunciare ad ogni diritto derivante dal pregresso e cessato rapporto di lavoro, ivi compreso il diritto a vedersi liquidare il risarcimento del danno biologico invocato, avendo avuto conoscenza dell’evento lesivo, sin dal mese di dicembre 1993, allorchè fu ricoverato, cioè a dire ben due mesi prima che sottoscrivesse la transazione in parola.

Tali principi sono stati costantemente enunciati da questa Corte, laddove si afferma che, ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e, pertanto, concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale, laddove nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (ex plurimis, Cass. n. 729/2003).

Deve escludersi, quindi, che il Giudice d’appello sia incorso in violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e, in particolare, dell’art. 1965 c.c. per avere qualificato il contratto inter partes come "transazione" (art. 1965 c.c.), dopo avere accertato, in linea di fatto, con apprezzamento incensurabile in questa sede, che nello stesso le parti si erano fatte reciproche concessioni così evitando una possibile lite tra le stesse.

Va poi soggiunto che, nel caso di specie, oltre a non trattarsi di una dichiarazione di scienza per le ragioni sopra illustrate, si è trattato di un verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale, come tale impugnabile ex art. 2113 cod. civ., stante l’assistenza del sindacatola garanzia della piena e consapevole disposizione dei propri diritti da parte del lavoratore.

Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 21,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 26-01-2011, n. 2654 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 27.10.2010, confermava l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania in data 9.10.2010 nei confronti di I.F.. Il Tribunale di Catania osservava che il ricorrente risultava raggiunto da gravi indizi di reità con riguardo alla violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Osservava che l’attività di spaccio posta in essere era caduta sotto la diretta osservazione della polizia giudiziaria, la quale aveva pure proceduto ad identificare gli acquirenti delle dosi di marijuana cedute dal prevenuto.

In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale di Catania condivideva le considerazioni svolte dal primo giudice, in ordine alla sussistenza del pericolo di attività recidivante specifica, inferibile dall’analisi in chiave sintomatica di personalità, delle modalità di realizzazione della condotta criminosa. Il Collegio evidenziava il carattere non occasionale dell’attività illecita tenuto conto del modulo organizzativo posto in essere; e rilevava che il prevenuto risulta gravato da precedenti penali, anche per il delitto di evasione, di talchè unica misura adeguata al contenimento delle evidenziate esigenze di cautela era quella carceraria in atto.

Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione I.F., dolendosi unicamente delle valutazioni afferenti alle esigenze cautelari. Segnatamente, la parte rileva che il Tribunale di Catania non ha motivato in ordine alla scelta della misura cautelare, anche in relazione al divieto sancito dall’art. 275 c.p.p., comma 4, di applicare la custodia carceraria nei confronti del padre con prole di età inferiore a tre anni, quale è il prevenuto.

Si osserva, primieramente, che la nomina del difensore di fiducia effettuata dallo I. in data 16.12.2010 non rileva nella presente fase del procedimento, atteso che il difensore non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.

Ciò premesso, si osserva che il ricorso risulta fondato, per le ragioni di seguito esposte.

Deve rilevarsi che la motivazione del provvedimento gravato risulta incompleta rispetto al tema del decidere, non contenendo alcun riferimento alla questione ritualmente dedotta dal ricorrente avanti al Tribunale del Riesame, in ordine alla sussistenza di circostanze di fatto in assunto rilevanti ai fini delle condizioni di operatività del divieto di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4, rispetto alla applicazione della misura cautelare carceraria nei confronti del padre con prole di età inferiore a tre anni. La verifica effettuata dal Tribunale del Riesame circa l’esistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., per le ragioni ora esposte, risulta – invero – effettuata con apparato argomentativo incompleto, di talchè il ragionamento diviene censurabile in sede di legittimità, non rispondendo ai criteri della completezza e della plausibilità, rispetto alla valutazione effettuata.

Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania. Viene disposta la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.