Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-10-2011) 27-10-2011, n. 38840

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di T.D. propone ricorso avverso l’ ordinanza del 20 aprile 2011 emessa dal Tribunale di Milano con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso il provvedimento di applicazione della misura di custodia cautelare emesso nei confronti del ricorrente dal gip di quel Tribunale il 4 marzo 2011.

La decisione è fondata sull’assunto secondo cui il difensore non sarebbe legittimato a proporre impugnazione dell’ordinanza di custodia cautelare nell’ipotesi di mancata esecuzione della misura, prima che la dichiarazione di latitanza sia stata emessa.

L’impugnazione si fonda invece sul difforme indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità, sopraggiunto a tale prima lettura, secondo cui la fissazione del dies a quo per l’impugnazione, funzionale alla determinazione del termine finale, non implica inammissibilità del ricorso antecedentemente proposto.

Richiamata tale difforme giurisprudenza, se ne rivendica l’applicazione nel caso concreto, sollecitando per tale motivo l’annullamento dell’ordinanza impugnata per contraddittorietà ed illogicità della motivazione e violazione della norma processuale di cui all’art. 309 c.p.p..

Motivi della decisione

1. Preliminare alla cognizione del motivo proposto è accertare che l’impugnazione sia stata presentata da soggetto legittimato, accertamento incidentalmente accantonato dal giudice di merito, ma il cui approfondimento è indispensabile al fine di verificare la corretta instaurazione della procedura incidentale.

Si deve a tal fine rilevare che il difensore, prima di presentare l’istanza di riesame, risulta aver depositato presso la procura della Repubblica un mandato difensivo, con contestuale elezione di domicilio presso il suo studio, sottoscritto apparentemente dal suo assistito ed inviato al difensore via fax, la cui sottoscrizione risulta autenticata dal professionista all’atto della ricezione; si assume nel medesimo atto che l’originale dell’atto di nomina fosse stato spedito dall’interessato tramite il servizio postale, mentre l’esame degli atti ha consentito di accertare esclusivamente la presenza del citato fax, cui non risulta essersi aggiunta la produzione dell’originale dell’atto, della cui possibilità di ricezione non appare lecito dubitare, dato il tempo trascorso dalla relativa attestazione.

Tale essendo la situazione di fatto occorre valutare se T. possa ritenersi validamente rappresentato in giudizio del difensore, e questo oltre che al fine della presentazione del riesame, anche per verificare successivamente la valida instaurazione del contraddittorio, posto che l’espletamento della procedura di impugnazione presuppone la previa convocazione dell’interessato che, stando all’attestazione contenuta nel fax, dovrebbe avvenire presso il domicilio del medesimo difensore.

Se in alcune pronunce di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 4968 del 19/01/2011, dep. 10/02/2011, imp. C e altri, Rv. 249409) è stato espresso un principio di utilizzabilità della comunicazione telematica per copia, deve però osservarsi che ciò si è verificato esclusivamente nei casi in cui la particolare forma usata non consenta di nutrire dubbi sulla sicura riconducibilità di quanto riportato nell’atto alla volontà del diretto interessato.

Sulla base di tali presupposti non risulta possibile nella specie ricondurre, con assoluta certezza, il contenuto della comunicazione inviata alla volontà del diretto interessato, con conseguente inammissibilità dell’istanza in quanto proposta in assenza di legittimazione.

L’art. 96 c.p.p. specifica le forme nelle quali deve essere conferito il mandato al difensore il cui rispetto è ritenuto essenziale al fine di garantire la sicura riconducibilità dell’atto volontario all’interessato; nel caso di specie tale esigenza risulta ancora più pressante in conseguenza della persistente mancanza di contatto del diretto interessato con l’autorità giudiziaria e della conseguente perenzione del suo diritto al riesame, nell’ipotesi in cui si ritenga ammissibile quello proposto dal suo difensore (Cass. sez 2, 19/4/2006, dep. 9 giugno 2009, n. 19835, RV. 234655). Per escludere ogni potenziale effetto negativo per l’interessato e contestualmente, per garantire la corretta instaurazione del procedimento camerale è essenziale la certa riconducibilità della nomina del difensore e della contestuale elezione di domicilio al diretto interessato.

Deve rimarcarsi sullo specifico aspetto della regolarità della citazione che la condizione di T. al momento della proposizione dell’istanza di riesame quale ricercato, non ancora formalmente latitante, non permetteva di azionare le modalità di notifica del provvedimento previste dall’art. 165 c.p.p., con la conseguenza che la citazione presso il difensore può ritenersi idonea ad instaurare validamente contraddicono solo in caso di assoluta certezza della riconducibilità della nomina e della contestuale elezione di domicilio presso il professionista al diretto interessato.

Sotto tale profilo la comunicazione dell’atto ricevuto dal difensore via fax contenente l’autentica di firma sulla copia prodotta dal professionista, se può essere sufficiente, dati gli stringenti tempi della procedura instaurata, a consentire di realizzare la citazione delle parti, non può ritenersi tale per il prosieguo, occorrendo, per garantire la riconducibilità dell’atto all’interessato, la produzione della copia della nomina, certificata conforme all’originale, da parte dei difensore, con allegazione dell’originale della ricevuta postale nel caso di sua trasmissione a mezzo raccomandata, secondo quanto stabilito dall’art. 27 disp. att. c.p.p., lett. e) attestazioni assenti nella specie nè evocati dalla difesa nell’atto prodotto, che richiama esclusivamente l’attestazione di spedizione, nulla dichiarando circa la successiva ricezione di una comunicazione tramite posta e sul suo contenuto, nè certificando la conformità all’originale.

Si ritiene di conseguenza che, nella situazione descritta, essendo priva la nomina di qualsiasi attestazione di conformità all’originale, che dal tenore della medesima dichiarazione difensiva risulta ancora non nella materiale disponibilità del legale, non possa ritenersi raggiunto con il grado di certezza richiesta dalla norma, prova dell’esistenza del rapporto di fiducia dell’interessato con il professionista, circostanza che non permette neppure di ritenere validamente instaurato giudizio di impugnazione.

In tale situazione di fatto deve pervenirsi alla dichiarazione di inammissibilità del gravame proposto, cui deve conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicate nel dispositivo in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-10-2011) 15-11-2011, n. 41696

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.S. veniva tratto a giudizio del Tribunale di Macerata perchè imputato del reato D.L. n. 152 del 1991, ex art. 12, in quanto, al fine di trame profitto, possedeva e indebitamente utilizzava la carta di credito VISA n. (OMISSIS), falsificata; in (OMISSIS);

Il Tribunale, con sentenza del 10.06.2010, dichiarava non doversi procedere a carico dell’imputato in quanto lo stesso era stato già giudicato per il medesimo fatto con la sentenza n. 27/07 del Gip di Macerata del 19.01.07, passata in cosa giudicata;

Avverso tale decisione propone ricorso immediato per cassazione il PM presso il Tribunale di Macerata, deducendo: MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

Il ricorrente censura per violazione di legge la decisione del 10.06.2010 qui impugnata e deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente il divieto del "ne bis in idem" atteso che le imputazioni dei due procedimenti in esame non erano pienamente sovrapponibili;

in particolare, mentre la sentenza qui impugnata comprendeva la condotta dell’illecito possesso e quella dell’indebita utilizzazione della carta di credito, la condanna del 19.01.07, precedentemente pronunciata dal Gip, sebbene relativa alla stessa carta di credito, riguardava solo l’imputazione di indebito possesso.

Al riguardo il PM ricorrente osservava che le condotte di possesso e di indebito utilizzo della carta di credito contraffatta, integrano due distinte ipotesi di reato sicchè, ove il Tribunale avesse operato una corretta interpretazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 12, avrebbe potuto applicare il divieto del "ne bis in idem" solo per l’accusa di illecito possesso e non anche per l’imputazione di indebito utilizzo. CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Dall’esame delle due sentenze in questione emerge che la decisione del Gip del 19.01.2007 si fondava sull’accusa di possesso – da parte del D. – di n. 4 carte di credito, tra cui quella in oggetto, mentre la decisione del Tribunale del 10.06.2010 riguardava sia l’imputazione di possesso indebito che quella di indebito utilizzo della medesima carta di credito.

Il ricorrente deduce del tutto correttamente che le due condotte non sono sovrapponibili e che pertanto, quanto alla fattispecie dell’indebito utilizzo, non ricorreva la preclusione del "ne bis in idem".

La Giurisprudenza di legittimità ha affermato, anche nella sede più autorevole, che le condotte criminose, distintamente contemplate dal D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, conv. con L. 5 luglio 1991, n. 197, di possesso e successiva utilizzazione, al fine di profitto proprio o altrui, di carte di credito di provenienza illecita, integrano – attesa l’eterogeneità, sotto l’aspetto fenomenico, dei rispettivi caratteri – differenti ipotesi di reato, tra le quali è configurabile il concorso. (Cassazione penale, sez. un., 28/03/2001, n. 22902).

Va ricordato che l’art. 12, ora citato, sanziona chiunque, al fine di trame profitto per sè o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di danaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi e, nel successivo periodo, punisce anche chi, al fine di trame profitto per sè o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di danaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonchè ordini di pagamento prodotti con essi.

La decisione sopra richiamata, sottolinea che l’intero secondo periodo, disciplinante la diversa condotta di possesso cessione o acquisizione, è stata introdotta dal legislatore in sede di conversione del D.L. n. 143, presentato dal governo dopo l’intervenuta decadenza di due precedenti identici.

Dall’esame della norma citata emerge la necessità di stabilire se essa prevede in ciascuna delle due parti sopra richiamate più ipotesi di reato (disposizione c.d. cumulativa) ovvero una sola fattispecie criminosa realizzabile con diverse condotte a carattere alternativo.

Al riguardo, la decisione delle Sez. Unite ha ritenuto valido il criterio interpretativo fondato sulla natura intrinseca delle varie condotte ipotizzate ed hanno osservato come l’analisi letterale della norma in esame evidenzia la previsione di due condotte che, sotto l’aspetto fenomenico presentano caratteri ben diversi, anzi del tutto eterogenei: – la prima consiste nell’indebita utilizzazione, cioè nel concreto uso illegittimo del documento in questione, lecita o illecita che sia la sua provenienza, da parte del non titolare al fine di realizzare un profitto per sè o per altri;

– la seconda si concreta nel possesso (inteso come detenzione materiale), nella cessione o nell’acquisizione di tali documenti di provenienza illecita, cioè in una azione che sotto il profilo logico e temporale è distinta dalla prima perchè la precede e ne costituisce il presupposto fattuale.

Risulta chiaro, quindi, come le due condotte non possano essere considerate equivalenti e in rapporto di alternatività formale, il che trova conforto nell’introduzione, in sede di conversione, della seconda di esse.

Resta perciò stabilito che nell’ipotesi che ne occupa, di possesso e successiva utilizzazione di carte di credito di provenienza illecita, si ha concorso di reati e non concorso apparente di norme incriminatici, con la conseguenza che il divieto del "ne bis in idem" doveva ritenersi operante solo per l’accusa di illecito possesso mentre doveva procedersi al giudizio per l’imputazione di indebito utilizzo.

La decisione impugnata è incorsa nel vizio di violazione di legge, D.L. 3 maggio 1991, n. 143, ex art. 12, sicchè correttamente è stato proposto ricorso immediato ex art. 569 c.p.p.;

la sentenza impugnata va annullata con rinvio, limitatamente alla contestazione D.L. n. 143 del 1991, ex art. 12, di indebito utilizzo della carta di credito e gli atti vanno trasmessi, ex art. 569 c.p.p., comma 4, alla Corte di appello di Ancona per il giudizio, passando in cosa giudicata la decisione riguardo alla contestazione dell’illecito possesso della medesima carta di credito.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla contestazione di indebito utilizzo della carta di credito, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-10-2011) 02-12-2011, n. 44975 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.G., già ricorrente avverso la sentenza 1-2-2011 del Tribunale di Matera che gli aveva applicato la pena su richiesta di mesi otto e giorni dieci di reclusione ed Euro 400 di multa, per il reato di furto aggravato in abitazione, ha dichiarato di rinunciare al ricorso con atto in data 12-10-2011.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia. Alla relativa declaratoria seguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 500.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-07-2012, n. 12235 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.F. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Venezia, il Ministero della difesa per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali conseguenti ad un incidente verificatosi mentre egli stava svolgendo il servizio militare di leva (avulsione traumatica di due incisivi, con lussazione di un terzo, avvenuta a seguito di un contrasto con un commilitone durante una partita di calcio regolarmente autorizzata dall’Autorità militare competente).

Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il Ministero della difesa al pagamento della somma di L. 41.175.600.

2. Avverso la pronuncia di primo grado proponeva appello il Ministero e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 4 ottobre 2007, accoglieva integralmente il gravame, rigettando la domanda del C. e condannandolo alla rifusione delle spese di entrambi i gradi giudizio.

Osservava in proposito la Corte territoriale che, in difetto di ulteriori specificazioni, doveva ritenersi che l’attore avesse proposto l’azione di responsabilità extracontrattuale, non risultando da diversi elementi che egli avesse inteso agire a titolo di responsabilità contrattuale.

Ciò premesso la Corte d’appello, richiamando la sentenza 27 ottobre 2005, n. 20908, di questa Corte, rilevava che l’attività agonistica implica l’accettazione del rischio ad essa inerente da parte di tutti i partecipanti, sicchè i danni sofferti a causa del comportamento di un avversario devono ritenersi sottratti alla responsabilità degli organizzatori.

Ad avviso del giudice d’appello, alla luce della sentenza 8 agosto 2002, n. 12012, di questa Corte, in caso di infortunio sportivo il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta; mentre la responsabilità non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività.

Nella specie, l’incidente si era verificato, nel corso di una partita di calcio autorizzata dall’autorità militare competente, a causa del contrasto con un commilitone; il tutto, però, nel normale espletamento di una corretta attività di gioco; nè poteva modificare i termini della questione il fatto che la partita si fosse svolta durante il servizio di leva obbligatorio e che la partita medesima fosse obbligatoria, in quanto la responsabilità dell’amministrazione può sorgere solo in presenza di un illecito, nella specie non ravvisabile.

3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia propone ricorso per cassazione il C., con atto contenente due motivi.

Il Ministero della difesa non ha svolto attività difensiva.

Il ricorrente ha presentato memoria.
Motivi della decisione

1.1. Col primo motivo di ricorso il C. lamenta violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), degli artt. 28, 32 e 52 Cost., dell’art. 2049 cod. civ., della L. 24 dicembre 1986, n. 158, art. 28 e del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, art. 15.

Il ricorrente premette che dalla documentazione prodotta risulta che la Commissione medica dell’ospedale militare di Firenze ha riconosciuto che l’infortunio era da ricondurre a causa di servizio, pur non potendo dare diritto nè alla pensione privilegiata nè all’equo indennizzo. Ciò premesso, egli rileva che la partita di calcio durante la quale si è verificato l’evento dannoso era da considerare, in considerazione della vigente disciplina dell’ordinamento militare, come un’attività dovuta, alla quale egli si era sottoposto in esecuzione di ordini superiori; ne dovrebbe, pertanto, conseguire una responsabilità, almeno indiretta, del Ministero, perchè altrimenti il danno riportato risulterebbe del tutto sprovvisto di tutela.

1.2. Il motivo non è fondato.

Alla luce delle pronunce di questa Corte n. 121012 del 2002 e n. 20908 del 2005, correttamente richiamate dalla Corte territoriale ai fini del rigetto della domanda, emerge che lo svolgimento di una qualunque attività sportiva implica di per sè l’accettazione del rischio ad essa inerente, sicchè i danni eventualmente sofferti da parte dei competitori ricadono sui medesimi a condizione che essi rientrino nella normale alea insita nell’attività. La linea di confine – per così dire – individuata da questa Corte al fine di distinguere gli infortuni sportivi che danno diritto ad un risarcimento del danno rispetto a quelli che, viceversa, non comportano obblighi risarcitori sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco (sentenza n. 12012 del 2002 cit.). In altri termini, indipendentemente dalla natura fallosa o meno dell’atto compiuto, ossia dalla violazione delle regole di gioco, ciò che rileva è l’intenzionalità dell’atto: se esso è compiuto con l’obiettivo di provocare lesioni, sarà comunque fonte di responsabilità, anche a prescindere dal profilo della violazione delle regole sportive.

Nella specie, il ricorrente non ha dedotto, nè in questa sede nè durante il giudizio di merito, che il danno da lui subito sia da ricondurre ad una condotta particolarmente violenta o comunque scorretta tenuta dal commilitone che gli aveva procurato la rottura dei denti incisivi; egli si è limitato a sostenere che l’episodio si è verificato nel corso di un contrasto di gioco durante una partita di calcio, sport che – come questa Corte ha avuto modo di rilevare in altra occasione (sentenza 19 gennaio 2007, n. 1197) – non si caratterizza per una particolare pericolosità. La Corte territoriale, con affermazione sulla quale non è stata avanzata alcuna contestazione in questa sede, ha osservato che nel caso in esame tutte le regole del gioco erano state rispettate e, comunque, l’attore non aveva neppure offerto di provare che il commilitone avesse travalicato i limiti del rischio consentito. Deve quindi considerarsi ormai non più in discussione il fatto che l’evento dannoso si è determinato nel corso dello svolgimento di un’attività sportiva compiuta in modo corretto, senza che il soggetto danneggiante abbia tenuto un comportamento violento, aggressivo ovvero incompatibile con il tipo di attività in corso.

1.3. La particolarità del caso, tuttavia, risiede nel fatto, sul quale insiste la difesa del ricorrente, che l’evento dannoso è avvenuto nel corso di una partita di calcio svolta tra militari di leva; e poichè la formazione sportiva fa parte integrante dell’attività militare, il C. sostiene di aver partecipato alla partita in esecuzione di un ordine a lui impartito in relazione alla sua condizione di militare di leva, il che dovrebbe implicare la sussistenza dell’obbligo risarcitorio in capo al Ministero della difesa.

Questa Corte, com’è noto, ha in più occasioni riconosciuto la sussistenza di una responsabilità indiretta dello Stato, ai sensi dell’art. 28 Cost. e dell’art. 2049 cod. civ., per il fatto dannoso commesso da propri dipendenti incardinati in un corpo militare (si vedano, tra le altre, le sentenze 22 agosto 2007, n. 17836, 28 agosto 2007, n. 18184, 30 gennaio 2008, n. 2089, e 29 dicembre 2011, n. 29727). Nei casi di cui alle richiamate pronunce, tuttavia, tale responsabilità è stata ammessa – pur nella notevole diversità delle fattispecie in esame, alcune delle quali relative ad uso improprio delle armi in dotazione – proprio in quanto era sussistente un’illiceità intrinseca del comportamento del dipendente; la responsabilità dello Stato si fonda su tale elemento che ne costituisce un’indispensabile premessa. Sia l’art. 28 Cost. che l’art. 2049 cod. civ., infatti, presuppongono l’illiceità del comportamento, dal quale deriva una responsabilità sussidiaria dello Stato.

Nel caso in esame, invece, sulla base di quanto detto in precedenza, manca tale presupposto fondamentale, perchè il danno subito dall’odierno ricorrente è derivato dallo svolgimento di un’attività sicuramente lecita in astratto come quella sportiva e, per di più, praticata nel pieno rispetto delle regole, e perciò senza alcuna concreta illiceità. Ne consegue che, mancando l’illiceità del comportamento del dipendente, non può neppure configurarsi la responsabilità dello Stato sulla base delle norme costituzionali e ordinarie richiamate nel ricorso.

Il primo motivo di ricorso, pertanto, va rigettato, con enunciazione del seguente principio di diritto:

"Qualora un militare di leva subisca un danno alla propria salute o integrità fisica a causa di uno scontro di gioco avvenuto durante lo svolgimento di un’attività sportiva tra commilitoni (nella specie, una partita di calcio), non è configurabile la responsabilità civile dello Stato, ai sensi dell’art. 28 Cost. e dell’art. 2049 cod. civ., se il fatto dannoso è avvenuto senza alcuna intenzione lesiva da parte di chi lo ha compiuto e senza l’utilizzo di una violenza di per sè incompatibile con le caratteristiche del gioco, mancando in tal caso l’illiceità del comportamento che ha determinato il danno".

2.1. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni di cui al precedente motivo nonchè dell’art. 1218 cod. civ., richiamato in sostituzione dell’art. 2049 c.c..

Il C. rileva, a sostegno del motivo, che, alla luce della sentenza 27 giugno 2002, n. 9346, delle Sezioni Unite di questa Corte – pronunciata, peraltro, in relazione ad una fattispecie del tutto diversa da quella odierna – la responsabilità della pubblica amministrazione dovrebbe essere qualificata come contrattuale; nel caso del militare di leva, infatti, intercorre un rapporto istituzionale di immedesimazione organica tra il singolo militare e il Ministero della difesa, il che non esclude che la responsabilità di quest’ultimo sussista anche, per contatto sociale, in relazione al rapporto tra commilitoni. Ne consegue, quindi, che l’amministrazione aveva un obbligo di vigilare sull’incolumità fisica dei propri dipendenti, tale per cui deve rispondere dell’evento dannoso verificatosi.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto prospettato per la prima volta in questa sede e, come tale, nuovo.

La Corte territoriale, infatti, ha correttamente specificato che, in difetto di ulteriori specificazioni, stante la autonoma e prioritaria tutela del diritto assoluto alla vita ed all’integrità fisica, si deve ritenere proposta l’azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale; ed ha anche chiarito che, nella specie, la domanda si limitava, genericamente, a chiedere il risarcimento dei danni per lesione della propria integrità fisica.

Ciò dimostra che la domanda di risarcimento danni fondata sulla presunta esistenza di una responsabilità dell’amministrazione da contatto sociale – ammessa da questa Corte in diverse fattispecie – non è stata effettivamente avanzata nel giudizio di merito.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, il 29 maggio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.