T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-02-2011, n. 1134 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il presente gravame si impugnano la comunicazione dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione contenuto nell’ordinanza n. 282/2005, nonché quest’ultimo provvedimento;

che preliminarmente deve considerarsi che, a seguito di decesso della ricorrente F.G., si sono costituite in giudizio le due nominate eredi;

che il ricorso non può essere disaminato nel merito, sussistendo una preclusione in rito;

che, infatti, come si desume in narrativa, l’ordinanza di demolizione, pure oggetto dello stesso, è stata notificata già in data 10.8.2005, mentre il gravame è stato notificato solo nel gennaio 2006;

Ritenuto:

che, tenuto conto della sospensione dei termini feriali per il periodo 1° agosto15 settembre, tale provvedimento si sarebbe dovuto impugnare, a pena di decadenza, entro il 14.11.2005, il che evidentemente non è stato fatto;

che l’atto lesivo sia rappresentato unicamente dalla predetta ordinanza, la cui impugnativa è chiaramente tardiva, mentre la comunicazione dell’avvenuto accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, ivi disposto, non abbia neppure carattere provvedi mentale, costituendo, appunto, una mera comunicazione di un effetto ex lege (art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001), integrato dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ed avendo, perciò, solo portata dichiarativa;

che ne derivi che il ricorso, con riguardo all’atto concernente l’accertamento dell’inottemperanza al suddetto ordine, sia inammissibile, per carenza di interesse;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del D.Lgs. n. 104/2010, nel corso dell’udienza pubblica, il difensore della parte ricorrente è stato informato della possibilità, per il Collegio, di porre a fondamento della propria decisione una questione in rito rilevata d’ufficio e che nulla ha osservato al riguardo;

Ritenuto:

che in conclusione il ricorso sia in parte irricevibile ed in parte inammissibile;

che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, nulla debba disporsi, in assenza di costituzione del Comune intimato;
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-01-2011) 25-02-2011, n. 7462 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.M. ricorre avverso la sentenza 18.5.09 della Corte di appello di Torino che ha confermato quella, in data 2.5.07, del locale tribunale con la quale è stato condannato, in concorso di attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 300,00 di multa per i reati di tentato furto aggravato continuato (capo A) e furto aggravato (capo B), unificati ex art. 81 cpv. c.p..

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento al trattamento sanzionatorio, assumendo che la Corte di merito solo in parte aveva sopperito alle carenze motivazionali sul punto del primo giudice, ma aveva omesso qualsivoglia considerazione circa le condizioni di vita individuale, familiare e sociale in cui versava l’imputato all’epoca dei fatti, facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali del G. ed incorrendo in tal modo nel lamentato vizio di motivazione.

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte torinese, invero, precisato come la doglianza della difesa facesse esclusivo riferimento alla eccessività della pena base detentiva, determinata dal primo giudice in mesi undici di reclusione per il reato consumato, pur considerate la confessione resa dall’imputato, la sua condizione di tossicodipendente e la lieve entità del danno cagionato alle parti lese, del tutto legittimamente ha ritenuto ostativi ad un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche i due precedenti specifici riportati dal prevenuto, trattandosi di parametro considerato dall’art. 133 c.p., ed applicabile anche ai fini di cui all’art. 62 bis c.p..

Inoltre, con motivazione del tutto congrua ed immune da censure formulabili in questa sede, i giudici di appello hanno sottolineato la scarsa significatività della confessione resa dall’imputato, sorpreso in possesso della refurtiva dopo essere stato notato "armeggiare" intorno alle due vetture su cui erano poi stati riscontrati segni di effrazione; il suo perdurante stato di tossicodipendenza nonostante l’assistenza del Sert; la tutt’altro che lieve entità del danno cagionato, costituito anche dal valore dei beni sottratti e dalle effrazioni precedenti il furto, non certo illogicamente concludendo quindi per l’adeguatezza del trattamento sanzionatoria determinato dal primo giudice. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-05-2011, n. 10721 Consulenza tecnica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza non definitiva del 3-24 maggio 2002, il Tribunale di Foggia condannava C.S., C.A., C. L., Ci.Lu. e P.A., quali eredi di C.G., al risarcimento dei danni, in favore dei coniugi M.T. e G.L. nella misura di L. 9.570.100; quindi, con sentenza definitiva del 15 ottobre-19 novembre 2003 provvedeva sulle altre questioni concernenti una servitù e la proprietà comune condannando gli eredi C. al pagamento di due terzi delle spese con compensazione del residuo. Avverso entrambe le decisioni proponeva appello il solo C.S. ed in esito al giudizio, in cui si costituivano i coniugi M., la Corte di Appello di Bari con sentenza depositata in data 28 ottobre 2005, in parziale riforma della sentenza non definitiva, determinava in Euro 3.111,96 la sorte capitale del risarcimento danni, condannando gli appellati alla restituzione della differenza pagata dal C. in esecuzione della sentenza impugnata. Avverso la detta sentenza il C. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, illustrato da memoria. Resistono con controricorso G.L. e M.M., quale erede di M. T..
Motivi della decisione

La doglianza, svolta dal ricorrente, si articola attraverso due profili: il primo, fondato sulla pretesa violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto gli attori non avrebbero provato nè il verificarsi del crollo nè la riconducibilità dello stesso alle pregresse lesioni; il secondo, fondato sulla considerazione che la Corte territoriale, dopo aver attribuito valore di prova alla CTU con una motivazione non condivisibile, avrebbe elevato a rango di prova una fra le ipotesi formulate dal CTU nel momento in cui lo stesso si dichiarava impossibilitato a individuare le ragioni del crollo.

La censura, in entrambi i profili, è infondata. A riguardo, mette conto di sottolineare che questa Corte con indirizzo ormai consolidato ha avuto modo di affermare il principio secondo cui la consulenza tecnica può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (Cass. 3710/03) e percepibili con l’ausilio di specifiche strumentazioni tecniche (Cass. 9090/03, 4743/07).

Ora, i giudici di seconde cure hanno, per l’appunto, fondato la loro decisione sul principio giurisprudenziale riportato evidenziando come "l’originario vincolo strutturale fra i due fabbricati, l’esistenza di tenoni fra i muri portanti realizzati mediante catene, il taglio successivo di queste, conseguente al rifacimento dell’edificio C., sono (fossero) tutti ulteriori elementi materiali non altrimenti riconoscibili se non con l’indagine tecnica". Ne deriva che la premessa, da cui parte l’iter argomentativo della Corte territoriale, non merita censura alcuna in quanto la consulenza tecnica, come hanno chiarito i giudici di seconde cure, aveva svolto una mera funzione di completamento del materiale probatorio precedentemente raccolto. E ciò, nella parte in cui soltanto speciali cognizioni tecniche ne consentivano l’accertamento.

Nè può essere condiviso l’altro profilo di doglianza, proposto dal ricorrente, secondo cui la Corte territoriale avrebbe elevato a rango di prova una fra le ipotesi formulate dal CTU. Ed invero, il consulente di ufficio, fin dalla sua prima relazione, aveva individuato la causa dei danni iniziali, subiti dal fabbricato dei resistenti, nella mancanza di immediati interventi di manutenzione, da parte della C., dopo il crollo della volta della porzione di sua proprietà e nella successiva ricostruzione senza alcun accorgimento tecnico che preservasse la staticità del fabbricato contiguo. Nella stessa occasione (pag. 11 della relazione), il CTU aveva paventato il crollo della volta dell’immobile dei M. per effetto della mancata esecuzione delle necessarie opere di puntellamento nonchè del taglio delle catene di congiunzione degli edifici.

Ora, il fatto che il crollo paventato si sia poi effettivamente verificato, nell’ulteriore corso del giudizio, costituisce la verifica dell’esattezza dell’analisi tecnica compiuta dal consulente, avvalorata dall’assenza di qualsiasi ragione diversa di danno, quali le infiltrazioni d’acqua piovana, essendo rimasti altresì accertati il buono stato di manutenzione e l’efficienza delle grondaie (pag. 6 della seconda relazione).

Tutto ciò premesso e considerato, risulta con chiara evidenza come la Corte di Appello abbia argomentato adeguatamente sul merito della controversia con una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. Nè d’altra parte il motivo del ricorso in esame è riuscito ad individuare effettivi vizi logici o giuridici nel percorso argomentativo dell’impugnata decisione, essendosi il ricorrente limitato a dedurre il vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, senza chiarire in alcun modo le ragioni della censura.

Considerato che la sentenza impugnata è esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore dei soli controricorrenti, senza che occorra provvedere altresì sulle spese a favore delle altre parti non costituite in quanto non ne hanno sopportate.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, in favore dei controricorrenti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-02-2011) 28-03-2011, n. 12465 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona avverso la sentenza in data 30.3.2010 del Tribunale di Ancona-Sezione distaccata di Fabriano con la quale veniva affermata la penale responsabilità di B. F. in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) ed irrogata la condanna alla pena di Euro 600,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per mesi uno, limitatamente a quest’ultimo capo, deducendo che la durata della sospensione della patente di guida risultava inferiore al minimo previsto dalla legge.

Ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, va rilevato che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, essendo stata trasformata in illecito amministrativo, ai sensi della L. n. 120 del 2010, art. 33, comma 1, la fattispecie di cui alla lett. a) dell’art. 186 C.d.S., comma 2, per la quale è stata inflitta la condanna. E ciò a prescindere dall’impugnazione parziale del P.G., il cui accoglimento sarebbe del tutto inutile dal momento che l’abolitio criminis produce effetti anche quando la sentenza risulti passata in giudicato ( art. 672 c.p.p.) ed alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo che impone di evitare una pronunzia che abbia quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva. Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.