Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 13-04-2011, n. 15126 Trattamento penitenziario

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Svolgimento del processo

1. Il 16 giugno 2010 il Tribunale di sorveglianza di Potenza rigettava il reclamo proposto da C.U., condannato in espiazione della pena dell’ergastolo inflitta per i delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio aggravato, violazione alla disciplina in materia di armi, ricettazione, aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7, avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza di Melfi aveva respinto l’istanza di permesso premio.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, C., il quale lamenta violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al diniego del permesso premio, tenuto conto del fatto che i giudici di merito avevano escluso l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, con conseguente inoperatività di qualsiasi preclusione ad usufruire del beneficio invocato.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. L’art. 4 bis, comma 1, sancisce il divieto di concessione di taluni benefici previsti dall’ordinamento penitenziario ai condannati per determinati delitti. Il divieto cessa nella sola ipotesi in cui il condannato collabori con la giustizia a norma dell’art. 58 ter (art. 4 bis, comma 1 bis), ovvero sia dimostrata la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva e la collaborazione risulti impossibile, per la limitata partecipazione al fatto o per l’avvenuto integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, o non utile, sempre che, in questo caso, sia stata applicata l’attenuante del risarcimento del danno o quella della minima partecipazione al fatto o sia stato ravvisato il concorso anomalo ex art. 116 c.p. (Corte Cost. seni n. 273 del 2001).

Di conseguenza il beneficio del permesso premio non è concedibile al soggetto condannato per uno dei delitti ricompresi nell’elencazione di cui all’art. 4 bis, comma 1, il quale non abbia collaborato con la giustizia e non abbia integralmente espiato la pena inflitta per il reato ostativo.

I risultati dell’operazione interpretativa della normativa sui permessi rivelano, dunque, la correttezza delle conclusioni accolte nell’ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale di sorveglianza ha giustamente negato il permesso premio in una situazione in cui il detenuto è stato condannato, tra l’altro, per il delitto di omicidio volontario aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7. 2. Le doglianze formulate dalla difesa in merito alla esclusione, da parte dei giudici di merito, della suddetta aggravante sono prive di pregio.

Occorre, al riguardo, premettere che il provvedimento impugnato, con puntuale richiamo ad alcuni passaggi motivazionali della sentenze d’appello pronunziata nei confronti di C., ha correttamente sottolineato che l’omicidio per il quale è stata affermata la sua penale responsabilità è da inquadrare in un contesto di criminalità organizzata volto a riaffermare l’autorità del clan Genovese nella zona in cui avvenne il grave fatto di sangue.

Ricorrono, pertanto, i presupposti dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, che, come sottolineato nella nota del Presidente della Corte d’assise d’appello di Potenza del 4 febbraio 2010, richiamata nell’ordinanza impugnata, è stata ritenuta in fatto, pur se non ha in concreto esplicato i suoi effetti sul trattamento sanzionatorio.

L’aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, può essere validamente contestata anche con riferimento ad un delitto astrattamente punibile con l’ergastolo, fermo restando che essa può in concreto operare solo se, di fatto, venga inflitta una pena detentiva diversa dall’ergastolo.

L’interpretazione prospettata dalla difesa, volta a far coincidere la regola d’irrigidimento sanzionatorio della L. n. 203 del 1991 con il solo effetto dell’aumento di pena istituito dall’art. 7 confligge con l’intento perseguito dal legislatore, volto a privilegiare una strategia trasversale e complessiva di contrasto al fenomeno delle criminalità organizzata, assai più ampia e articolata (cfr. relazione al D.D.L. 5367/C sulla conversione in legge del D.L. n. 5, primo della serie conclusasi con il D.L. n. 152, poi convertito nella L. n. 203 del 1991) e destinata a dispiegare una serie più cospicua di effetti giuridici, ben oltre il momento applicativo della pena nel giudizio di cognizione, mediante l’instaurazione di un regime processuale differenziato (art. 51, comma 3 bis, art. 328, comma 1 bis, art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), n. 3, art. 406 c.p.p., comma 5 bis, D.L. n. 306 del 1992, art. 21 bis; art. 275, comma 3; art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a, n. 3 e lett. b, n. 3 bis; art. 304 c.p.p., comma 2; D.L. n. 152 del 1991, art. 13 e art. 295, comma 3 bis; art. 190 bis c.p.p., comma 1; art. 146 bis c.p.p., e art. 147 bis disp. att. c.p.p.; D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies), di meccanismi di esecuzione della pena in termini di più severa effettività ( art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), di un trattamento penitenziario differenziato (art. 4 bis, comma 1 e art. 1 bis, L. n. 354 del 1975, art. 21, comma 1, art. 30 ter, comma 4, art. 41 bis, art. 47 ter, art. 50, comma 2, art. 58 ter, art. 58 quater; art. 37, comma 8, e D.P.R. n. 230 del 2000, art. 39, comma 2), di esclusione dai benefici della sospensione condizionata dell’esecuzione – cd. "indultino" ( L. n. 207 del 2003, art. 1, comma 3, lett. a) – e dell’indulto ( L. n. 241 del 2006 art. 1, comma 2, lett. d).

Di conseguenza la L. n. 203 del 1991, art. 7, comma 1, nel prevedere che la pena sia aumentata da un terzo alla metà per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo, non esclude affatto, con riguardo ai reati puniti con la pena perpetua (come nel caso di specie), l’operatività della speciale aggravante a fini diversi dalla determinazione della pena, quale espressione di un maggior disvalore sociale del fatto (Sez. Un. 18 dicembre 2008, n. 337).

3. In assenza del presupposto della collaborazione con la giustizia, l’ordinanza impugnata ha, pertanto, correttamente ritenuto che il reato di omicidio, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, per il quale è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna nei confronti di C., fosse ostativo alla concessione del permesso premio.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-03-2011) 02-05-2011, n. 16786 Armi

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 4.6.2010 la Corte d’appello di Torino confermava la condanna inflitta a D.J., all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 100 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 e per il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, contravvenzioni entrambe aggravate ex art. 61 c.p., n. 11 bis, accertate il giorno (OMISSIS), mentre D. si trovava illegalmente in Italia.

2. Contro la sentenza ha interposto ricorso per Cassazione la difesa per dedurre con unico motivo, la illegittimità del giudizio di bilanciamento tra circostanze, operato dai giudici di merito, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 61 c.p., n. 11 bis.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 5.7.2010 la circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, contestata e ritenuta nel caso di specie, deve essere eliminata, in quanto la norma è stata dichiarata incostituzionale.

Medio tempore è intervenuta, il 24.2.2011, pronuncia delle Sezione Unite di questa Corte, in procedimento P.M. contro Alaceve, che ha ritenuto che la modificazione dell’art. 6, comma 3 operata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h) ha circoscritto i soggetti attivi del reato di inottemperanza "all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello stato" esclusivamente agli stranieri "legittimamente" soggiornanti nel territorio dello stato, con conseguente abolitio criminis per gli stranieri extracomunitari irregolari, condizione in cui si trovava il D..

Deve quindi seguire l’annullamento della sentenza impugnata, relativamente all’imputazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, poichè il fatto non è più previsto come reato.

L’annullamento può essere fatto senza rinvio, ex art. 620 c.p.p., lett. l), in quanto può procedersi alla determinazione della pena, all’esito dell’eliminazione dell’aggravante e dell’annullamento. La sanzione è stata calcolata, dai giudici di merito, sulla base del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, considerato reato più grave, per cui è stata irrogata la pena di mesi tre di arresto ed Euro 100 di ammenda, pena che va diminuita ex art. 62 bis c.p. a mesi due e giorni quindici (gg. 75) di arresto ed Euro 66,66 di ammenda, da ridurre ex art. 442 c.p.p. a mesi uno e giorni venti di arresto (giorni 50) ed Euro 44,44 di ammenda.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all’imputazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e relativamente all’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, che elimina, rideterminando la pena per il residuo reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, in mesi uno e giorni venti di arresto ed Euro 44,44 di ammenda.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-04-2011) 18-05-2011, n. 19609 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

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dr. Sante Spinaci,che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 5.5.2010 il GE del Tribunale di Tivoli, sez. di Palestrina, rigettava la richiesta di revoca o sospensione della ingiunzione di demolizione emessa dal P.M. nei confronti di T. A..

Ricorre per Cassazione T.A., a mezzo del difensore, denunciando la erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione. Il potere del P.M. di dare esecuzione alla sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. era da tempo esaurito, non potendo più la sentenza medesima produrre alcun effetto, essendosi il reato estinto. Denuncia, inoltre, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla carenza di potere del P.M. a dare esecuzione all’ordine di demolizione, essendo questo di competenza esclusiva dell’Autorità amministrativa ed essendo comunque lo stesso incompatibile con l’avvenuta acquisizione dell’opera al patrimonio pubblico. Infine, trovandosi l’opera in zona sismica, competente alla demolizione è l’Ufficio tecnico della Regione.

2) Il ricorso è infondato.

2.1) L’ordine di demolizione costituisce atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate. Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria nè di misura di sicurezza, perfino nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p. a nulla rilevando che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti. L’ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti; di tale obbligatoria sanzione l’imputato, pertanto, deve tener conto nell’operare la scelta del patteggiamento, (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 3123 del 28.9.1995; conf. Cass. sez. 3 n. 2896 del 13.10.1997; cass. sez. 3 n. 3107 del 25.10.1997).

E’ pacifico, inoltre, che "l’ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7al pari delle altre sanzioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all’esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale …". (cfr. Cass. pen. sez. un. n. l5 del 19.6.1996). Nell’affermare detto principio le sezioni unite hanno precisato che ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen. l’organo promotore dell’esecuzione è il pubblico ministero il quale, ove il condannato non ottemperi all’ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, il giudice dell’esecuzione).

2.2) L’ordine di demolizione de quo è stato disposto anche con riferimento al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b). E la competenza ad eseguire detto ordine appartiene al pubblico ministero, come organo promotore, ed al giudice della esecuzione.

Tale competenza non viene, certamente, meno per la competenza riconosciuta alla Regione in tema di violazioni antisismiche. Del resto, in relazione allo stesso ordine di demolizione ex art. 7 cit. si è costantemente riconosciuto che il potere-dovere della A.G. "concorre" con quello della PA "titolare anch’essa, in base alla normativa urbanistica, del potere dovere di demolire il manufatto abusivo ovvero di acquisirlo al proprio patrimonio. Il coordinamento tra l’intervento specifico giudiziario e quello generale, di carattere amministrativo si realizza non già a livello dei rispettivi poteri, bensì nella fase esecutiva dei provvedimenti, spettando al giudice dell’esecuzione valutare la compatibilità del provvedimento di demolizione con le determinazioni dell’Amministrazione, al fine di decidere se vi siano i presupposti per metterlo i esecuzione e con quali modalità (cfr.ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 702 del 14.2.2000).

2.3) Irrilevante è che il reato si sia estinto ex art. 445 c.p.p. Secondo la giurisprudenza di questa Corte "L’ordine di demolizione della costruzione abusiva previsto dalla L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 7, u.c., avendo natura di sanzione amministrativa la cui applicazione è eccezionalmente demandata (ove non abbia già provveduto l’autorità amministrativa), al giudice penale, e non essendo quindi qualificabile come sanzione penale accessoria o come effetto penale della condanna, resta eseguibile, qualora sia stato impartito con la sentenza di applicazione pena su richiesta, anche nel caso di estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all’art. 445 c.p.p., comma 2". (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 2674 del 6.7.2000; Cass. sez. 3 n. 65 del 12.1.2000).

2.4) Quanto all’acquisizione dell’opera al patrimonio comunale, è ormai pacifico che l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio indisponibile del comune non è incompatibile con l’ordine di demolizione emesso dal Giudice penale ed eseguito dal Pubblico Ministero, potendosi ravvisare un’ipotesi di incompatibilità soltanto se la deliberazione consiliare abbia statuito di non dover demolire l’opera acquisita ravvisando l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, (ex plurimis Sez. 3 n. 1904 del 18.12.2006: n. 4962 del 28.11.2007; n. 37120 del 08/07/2003 Rv. 226321; Sez. 3, n. 26149 del 09/06/2005 Rv. 231941;

Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005 Rv. 232174).

2.5) Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 01-06-2011, n. 22174 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 18 novembre 2009 il G.U.P. del Tribunale di Vicenza, per quanto rileva i questa sede, ha applicato, su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., a T.M. la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, a S.A. la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, a E.D.T. la pena di anni quattro di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, a E.H. la pena di anni quattro di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, a E.J. la pena di anni quattro di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa ed a M. C. la pena di anni quattro di reclusione ed Euro 22.000,00 di multa, tutti per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, Lo S., l’ E. e l’ Er. anche con l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis. I suddetti imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

Il T. ed il M. lamentano illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione per la mancata pronuncia di sentenza assolutoria ex art. 129 c.p.p., per la mancata concessione delle attenuanti generiche ed in ordine alla valutazione del reato continuato ex art. 81 c.p..

Lo S. lamenta violazione di legge con riferimento alla contestata aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis in assenza di prova sulla sua attuale posizione di straniero nel territorio italiano.

L’ E.D. e l’ Er. lamentano violazione di legge con riferimento alla verifica della correttezza della qualificazione giuridica del fatto.

L’ E. lamenta inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p. per la violazione del principio della correlazione fra accusa e sentenza.
Motivi della decisione

La sentenza va annullata in ordine alle statuizioni relative ai ricorrenti S., l’ E. e l’ Er. per una sopravvenuta causa di nullità della decisione, che investe la qualificazione aggravata della condotta criminosa e la definizione del trattamento sanzionatorio applicato, causa che discende dalla dichiarata incostituzionalità della circostanza aggravante della clandestinità ex art. 61 c.p., n. 11 bis contestata a detti imputati, disposizione (introdotta nel codice penale dalla L. 24 luglio 2008, n. 125) dichiarata incostituzionale con sentenza n. 249/2010 della Corte Costituzionale. La circostanza aggravante in parola ha spiegato incidenza nel determinismo della pena applicata all’attuale ricorrente segnatamente per quanto concerne la pena base del calcolo della sanzione, individuata in quella relativa al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 (aggravato dal solo non costituzionale art. 61 c.p., n. 11 bis). Donde il potenziale interesse degli imputati a far valere – ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4 – la sopravvenuta illegittimità della contestazione in parte qua in ragione dell’effetto abolitivo dell’art. 61 c.p., n. 11 bis, prodotto dalla sentenza n. 249/2010 della Corte Costituzionale.

Interesse dei prevenuti che trascende gli esiti decisori quoad poenam della sentenza di cui all’art. 444 c.p.p., per estendersi ai profili di natura esecutiva connessi al passaggio in giudicato della sentenza. In proposito giova evidenziare che l’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a) disposizione non a caso dichiarata anch’essa incostituzionale, in via consequenziale, dal giudice delle leggi con la suddetta sentenza n. 249/2010, precludeva la sospensione dell’esecuzione espiativa di pene detentive inferiori a tre anni di reclusione per i reati qualificati dall’aggravante della clandestinità ex art. 61 c.p., n. 11 bis, oggi rimossa anche dalla disciplina dell’esecuzione penale. L’impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Vicenza che terrà conto che la pena illegittimamente approvata dal giudice di merito priva di validità la piattaforma negoziale sulla quale è maturato l’accordo sanzionatorio intercorso tra le parti e rende nulla la sentenza che ha ratificato quell’erroneo accordo. Di guisa che il Tribunale e le parti sono chiamate a compiere una valutazione ex novo della regiudicanda senza preclusioni di sorta riconducibili alla fase processuale già invalidamente esaurita, sì da poter accedere ad una rinegoziazione dell’accordo per l’applicazione di una pena conforme a criteri di legalità ovvero alla rinuncia dell’accordo medesimo, dando ingresso al giudizio ordinario o al giudizio abbreviato (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. 5A, 229.2006 n. 1411, P.G. c/ Braidich, rv. 236033; Cass. Sez. 6A, 7.1.2008 n. 7952, Pepini, rv. 239082).

Quanto ai ricorsi di T., M. ed E.D. va considerato che nel "patteggiamento", una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla applicazione e comparazione delle circostanze, ma anche – alla entità e modalità di applicazione della pena (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (ex pluribus, Sezione 7, 21 dicembre 2009, El Hanana). Ciò che qui deve escludersi.

Riguardo alla lamentata pronuncia di sentenza assolutoria ex art. 129 c.p.p. di cui ai ricorsi di T. e M., si osserva che questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 c.p.p., deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione , anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. un 27 marzo 1992, Di Benedetto, Rv ; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino). Nè l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.

Nel caso di specie il giudice da conto che, alla luce delle intercettazioni telefoniche effettuate e delle deposizioni testimoniali di alcuni acquirenti della droga da parte degli imputati, non vi sono le condizioni per una diversa e più favorevole pronunzia.

I ricorsi di T., M. ed E.D. sono quindi inammissibili.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna di questi ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1.500,00 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da T. Mohammed ,.Ed Dahbi Taoufik e.Mohcine Charafed e.c.i.r.a.

p.d.s.p.e.c.a.q.d.s.d.

E.1.i.f.d.C.d.a.

A.c.r.a.T.d.V.l.s.r.a.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.