T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., 17-06-2011, n. 3241 Annullamento d’ufficio o revoca dell’atto amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La provincia di Avellino, al fine di potenziare i servizi di base ed i servizi avanzati dei Centri per l’Impiego, ha stipulato un accordo di programma, ai sensi dell’articolo 15 della legge 241 del 1990, con l’Agenzia regionale per il lavoro e la scuola (A.R.Las), con il quale, fra l’atro, quest’ultima si impegnava ad avvalersi del personale già utilizzato per i medesimi servizi in precedenza dalla società pubblica Italia Lavoro.

Successivamente, la Provincia con delibera n. 27 dell’11 agosto 2009 ha deliberato di sospendere l’accordo nella parte in cui prevede l’assunzione del personale già contrattualizzato in precedenza, delibera annullata da questa Sezione con sentenza n. 16775 del 2010.

Nel frattempo la Provincia, con delibera n. 112 dell’11 giugno 2010, ha manifestato l’intenzione di stipulare con l’Arlas un accordo sostitutivo di quello sottoscritto il 30 aprile 2009 (registrato il 20.5.2009), allegando alla stessa uno schema di convenzione quadro. Tale schema prevede che l’Arlas si avvalga di personale altamente qualificato, selezionato mediante procedure di evidenza pubblica.

Con il ricorso n. 4911 del 2010 i ricorrenti, facenti parte del personale suddetto già utilizzato dalla precedente società, impugnano la delibera n. 112 del 2010 denunziando la violazione del giudicato formatosi con la sentenza n. 16775 del 2010, nonché la violazione dell’accordo e l’eccesso di potere sotto vari profili. Chiedono inoltre la condanna delle amministrazioni che hanno siglato l’accordo del 2009 all’esecuzione delle previsioni in esso contenute.

Si è costituita la Provincia intimata, che, nel depositare la delibera n. 154 del 4 agosto 2010 di revoca della delibera 112 del 2010, ha chiesto l’inammissibilità e la reiezione del ricorso. Con ordinanza cautelare n. 625/2010 il fascicolo è stato trasmesso al Presidente per l’esame dell’eccezione di competenza interna sollevata dall’amministrazione intimata, respinta con decreto del Presidente n. 129 del 2010.

Con ricorso n. 6110 del 2010 i medesimi ricorrenti chiedono l’ottemperanza alla statuizione giurisdizionale contenuta nella sentenza della Sezione n. 16775 del 2010 al fine di ottenere l’adempimento dell’accordo del 2009. Censurano inoltre, per nullità da violazione del giudicato e comunque per illegittimità, la delibera n. 197 del 21 ottobre 2010 della provincia di Avellino, con la quale l’amministrazione locale delibera di proporre all’Arlas l’annullamento congiunto in autotutela dell’accordo stipulato nel 2009.

La coesistenza di un ricorso per ottemperanza ed un ricorso ordinario giustificano la fissazione della causa sul ruolo delle udienze pubbliche.

Resiste la Provincia che conclude per l’inammissibilità e la reiezione anche di tale ricorso e dei connessi motivi aggiunti.

All’udienza del 20 aprile 2011 il Tribunale ha trattenuto la causa per la decisione.
Motivi della decisione

L’unitarietà della vicenda sostanziale in trattazione suggerisce la riunione dei due ricorsi n. 4911 del 2010 e n. 6110 del 2010.

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di rito sollevate dall’amministrazione resistente.

L’eccezione di incompetenza territoriale (a favore della Sezione staccata di Salerno) è stata respinta con decreto presidenziale.

L’eccezione di tardività del deposito del ricorso n. 6110 del 2010 è smentita in fatto dalla circostanza che la data dell’ultima notifica è il 29 ottobre 2010, onde il deposito (del 12 novembre) risulta tempestivo.

In relazione al ricorso n. 4911 del 2010, è invece fondata l’eccezione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione in ordine alla legittimità della delibera n. 112 del 2010, la quale è stata revocata dalla stessa amministrazione provinciale con successiva delibera n. 154 dell’8 giugno 2010, depositata in atti.

Pertanto, in relazione a tale profilo, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Merita mettere in evidenza che le ragioni della revoca della delibera n. 112 del 2010 risiedono essenzialmente nella volontà di prevedere una redistribuzione territoriale dei Servizi per l’impiego provinciali ed una più funzionale organizzazione degli stessi. Anche la delibera n. 154 del 2010, che peraltro appare meramente programmatica, deve ritenersi assorbita dalla successiva delibera n. 197 del 2010, impugnata con il secondo ricorso.

Residua la disamina dell’azione volta ad ottenere la condanna della amministrazioni firmatarie all’esecuzione dell’accordo siglato nel 2009, il quale prevede l’utilizzo dei lavoratori già selezionati da "Italia Lavoro" s.p.a. e già utilizzati in precedenza per attività simili, azione esperita e ribadita anche con il ricorso n. 6110 del 2010 e da trattare unitariamente come ultima attesa la pregiudizialità logica e giuridica delle altre censure contenute nel ricorso n. 6110 del 2010 e dei connessi motivi aggiunti.

In disparte le eccezioni sollevate sul punto dall’amministrazione provinciale, le denunziate violazioni della sentenza n. 16775 del 2010 risultano infondate.

Va condivisa la tesi difensiva che ha sottolineato come il vizio riscontrato dalla suddetta sentenza nella delibera n. 27 del 2009 annullata attenga esclusivamente al difetto motivazionale del provvedimento illo tempore impugnato, onde residua in capo all’amministrazione il potere di provvedere in materia con l’unico limite derivante dal divieto di riproporre la medesima motivazione a supporto delle proprie successive decisioni.

Orbene, la delibera n. 197 del 21 ottobre 2010 riposa su argomentazioni di ordine diverso ed ulteriore rispetto a quelle vagliate dal Tribunale con la sentenza di cui si chiede l’esecuzione.

Pertanto occorre esaminare le censure autonomamente rivolte avverso tale ultimo provvedimento nelle forme del rito ordinario, sicché non coglie nel segno l’eccezione, relativa al giudizio di ottemperanza, di inammissibilità dei motivi aggiunti e della pretesa risarcitoria.

In punto di fatto l’amministrazione provinciale segnala che, con nota n. 4824 del 5.11.2010, l’Arlas ha preso atto della delibera provinciale n. 197 del 2010, rimandando a successivi atti per regolamentare il rapporto fra i due enti per la realizzazione del potenziamento dei servizi per l’impiego.

Ciò premesso, l’articolo 11, comma 5, l. 7 agosto 1990, n. 241, riservava alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione" degli "accordi conclusi tra una pubblica amministrazione ed i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di un provvedimento finale, ovvero nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo". La medesima disposizione era applicabile anche all’ipotesi, quale quella in esame, di accordi stipulati fra pubbliche amministrazioni (art. 15, comma 2, l,. 241 del 1990). Con disposizione sostanzialmente identica, il codice del processo amministrativo conferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia (art. 133, comma 1, lett. a, n. 2).

Assume parte ricorrente che tra l’Agenzia regionale e la provincia di Avellino è stato stipulato un vero e proprio "accordo", al quale, in virtù del richiamo operato dal comma secondo dell’art. 15 della legge 241/1990 alla disciplina di cui all’art. 11 commi 2 e 3, devono essere applicati i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Da un lato dunque, sostengono i ricorrenti, la Provincia non poteva sciogliere unilateralmente il vincolo esercitando il potere di revoca, atteso che tale potere doveva ritenersi rinunciato tacitamente in forza della stipula dell’accordo, da ritenersi un vero e proprio "contratto".

Dall’altro i ricorrenti chiedono l’esecuzione delle obbligazioni dedotte all’interno della pattuizione ed in particolare l’avvalimento del personale già impiegato da Italia Lavoro.

Non può dubitarsi, in adesione parziale alla tesi propugnata dai ricorrenti, che l’accordo abbia piena efficacia giuridica e rappresenti l’espressione di valutazioni e ponderazioni degli interessi pubblici assunte in un certo momento storico da soggetti pubblici ai quali era legittimamente attribuito lo specifico potere. Dalle richiamate disposizioni emerge che gli Enti pubblici, salvo espresse eccezioni di diritto positivo, hanno piena capacità di diritto privato nei limiti delle loro finalità istituzionali tanto che, ammettendosi largamente la conclusione di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti e sottoponendo tali accordi al regime dei contratti, può discorrersi di una tendenziale equivalenza tra l’attività amministrativa di diritto pubblico e quella di diritto privato (C.G.A. sent. n. 336 del 4 novembre 1995).

La prima questione che viene in rilievo è quella relativa alla modificabilità o meno del contenuto degli accordi e della compatibilità della previsione contenuta nell’articolo 1411, comma 2, del codice civile con lo schema dell’accordo di diritto pubblico.

Ma prima ancora occorre vagliare se le ragioni poste a fondamento dell’atto di autotutela (delibera n. 197 del 2010, di cui l’Arlas ha preso meramente atto con nota n. 4824 del 2010) sono di per sé idonee ad eliminare dal mondo giuridico le pattuizioni concordate in precedenza.

Le nuove ragioni addotte dalla provincia si sostanziano nelle seguenti circostanze:

– mancato avvio delle attività progettuali;

– mancato superamento da parte dei ricorrenti di selezioni pubbliche;

– ripetitività delle attività in oggetto, anche secondo la valutazione del Ministero competente (nota 11/I/0001901 del 2008);

– approvazione da parte della Regione di un nuovo masterplan con delibera di ottobre 2010;

– il lungo arco di tempo decorso dalla stipula dell’accordo.

A supporto della decisione di annullamento, la difesa della provincia aggiunge l’irragionevolezza di una spesa notevole (circa 700.000 euro) per attività illegittime. Tale ultima argomentazione, in quanto integrazione postuma della motivazione di un atto discrezionale, tuttavia non è ammissibile.

In ordine alle restanti ragioni spese a fondamento della delibera gravata con ricorso 6110 del 2010, vale brevemente osservare che il mancato avvio delle attività ed il tempo trascorso è imputabile alla stessa amministrazione che lo invoca a suo vantaggio; la ripetitività della attività non sminuisce ma anzi corrobora l’idea di una continuità nell’impiego del personale già utilizzato; l’approvazione di un nuovo masterplan non appare di per sé ostativo al rispetto degli impegni presi in sede di accordo del 2009, né l’amministrazione ha esplicitato reali e concrete ragioni che illustrano la evocata incompatibilità.

Infine dalla disamina degli stessi atti emanati dalla Provincia risulta che i ricorrenti siano stati già utilizzati in precedenza per attività simili. Pur dovendo il concorso pubblico considerarsi la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’Amministrazione, nel caso di specie non sono evidenziate attuali ragioni di interesse pubblico, ulteriori rispetto alla evocata illegittimità dell’accordo iniziale, atte a giustificare l’adozione del provvedimento di secondo grado.

Inoltre merita sottolineare che l’articolo 6 dell’accordo del 2009, lungi dal fondare un diritto dei ricorrenti ad una stabilizzazione, prescrive solo che i contratti a tempo determinato occorrenti per l’esecuzione del progetto siano stipulati con i soggetti già operanti in precedenza.

Non si è dunque in presenza di una conversione dell’originario contratto a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato (circostanza questa incompatibile con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, poiché una "simile modalità di assunzione, escludendo o riducendo irragionevolmente la possibilità di accesso al lavoro dall’esterno, viola il principio del pubblico concorso" – Corte cost. n. 108 del 1° aprile 2011), ma solo dell’individuazione dei soggetti da coinvolgere nell’esecuzione del progetto legato al potenziamento dei Centri per l’impiego, finché tale progetto rimane in vita.

Presupposti dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio sono difatti l’illegittimità originaria del provvedimento, l’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione diverso dal mero ripristino della legalità, l’assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari. Pertanto, è preciso dovere dell’Amministrazione dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei su menzionati presupposti (Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291).

La debolezza delle argomentazioni a supporto dell’esercizio del potere di autotutela, pur essendo espressione di rilevante discrezionalità, inficiano la legittimità del provvedimento gravato.

Anche la domanda di adempimento dell’accordo merita favorevole apprezzamento.

Posta la illegittimità della delibera n. 197 del 21 ottobre 2010, in assenza di un valido atto contrario, non può disconoscersi la pretesa dei ricorrenti alla pienezza della tutela avanti al giudice amministrativo, mediante l’utilizzo di rimedi tipicamente contrattuali, previsti dal codice civile, anche nel processo amministrativo.

Invero, il rimedio contrattuale, di cui all’art. 1453 c.c., non appare incompatibile con il modulo di esercizio del potere amministrativo dell’accordo ex art. 15 della legge 241 del 1990, che delinea un assetto di interessi perseguibile solo attraverso l’adempimento di obbligazioni poste dallo stesso a carico dell’una e dell’altra parte del rapporto.

A questo scopo, non può che valorizzarsi, per regolare la fattispecie, il rinvio ai principi ricavabili ed alle azioni previste nel codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Ciò posto, a fronte dell’asserito, persistente e definitivo, inadempimento della Provincia e dell’Arlas, occorre rilevare che alcuna contestazione o smentita è rinvenibili negli atti difensivi delle amministrazioni intimate.

Sul punto l’amministrazione provinciale eccepisce la nullità della clausola contenuta nell’articolo 6 dell’accordo del 2009 (che prevede l’utilizzo del personale già impiegato), nonché la rinunciabilità della stessa, essendo posta nell’interesse esclusivo di una sola della parti (la provincia).

In ordine al primo profilo, va ribadito che, pur dovendo il concorso pubblico considerarsi la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’Amministrazione, nel caso di specie risulta chi i ricorrenti siano stati selezionati illo tempore mediante avviso di evidenza pubblica da "Italia Lavoro" e già utilizzato in precedenza per attività simili; sul secondo aspetto, al di là della correttezza della ricostruzione giuridica del contenuto dell’obbligo sancito dall’articolo 6 dell’accordo citato, basta osservare che la clausola è posta in primo luogo nell’interesse del personale precedentemente utilizzato.

Per quanto sopra osservato, il ricorso è per tale parte fondato e deve essere accolto e per, l’effetto, va annullata la delibera 197 del 2010, dichiarato l’obbligo delle amministrazioni firmatarie di adempiere alle pattuizioni concordate e conseguentemente di attivare il progetto di potenziamento dei servizi base dei Centri per l’impiego nell’osservanza delle condizioni previste, fra cui l’utilizzo del personale indicato nell’articolo 6 a condizioni analoghe a quelle pattuite in precedenza.

Non può tenersi conto della pretesa risarcitoria avanzata sia in ragione dell’accoglimento dei ricorsi, con conseguente soddisfazione in forma specifica, sia per la genericità della stessa.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui riuniti i ricorsi n. 4911 del 2010 e n. 6110 del 2010:

– dichiara improcedibile il ricorso n. 4911 del 2010 in relazione all’impugnazione della delibera della provincia di Avellino n. 112 dell’11 giugno 2010;

– accoglie i ricorsi riuniti in epigrafe e per l’effetto annulla la delibera della provincia di Avellino n. 197 del 21 ottobre 2010 e dichiara l’obbligo in capo alla provincia di Avellino ed all’Arlas di attivare il progetto di potenziamento dei servizi base dei Centri per l’impiego e di stipulare i relativi contratti di lavoro a progetto secondo quanto precisato in parte motiva;

– condanna la provincia di Avellino e l’Ar.las. in solido al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che si liquidano in complessivi euro 2000 (duemila), nonché alla refusione del contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Liguria Genova Sez. I, Sent., 05-07-2011, n. 1051 Legittimità o illegittimità dell’atto Motivazione dell’atto

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il primo agosto 2000, l’Istituto diocesano per il sostentamento del Clero impugnava il provvedimento di demolizione in epigrafe indicato affidando il ricorso ai seguenti motivi di diritto:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 1° comma l.n.47\85. Violazione dell’art. 7, terzo comma della l. n.47\85 per difetto dei presupposti legittimanti.

Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della l.n.241\90 per difetto d’istruttoria e di motivazione.

Travisamento di fatti decisivi.

Si costituiva in giudizio il comune di Ortonovo che riteneva legittimo l’operato dell’amministrazione e chiedeva il rigetto del ricorso.

Acquisita la memoria di replica dell’Istituto ricorrente la controversia veniva trattenuta in decisione dal Collegio all’udienza pubblica fissata per il 26\5\2011.

Motivi della decisione

Oggetto del ricorso è il provvedimento di demolizione assunto dal comune e relativo alla realizzazione di una strada di m.75 in zona classificata G2 di rispetto ambientale"realizzata abusivamente per 70 dei 75 m. sul terreno di proprietà dell’Istituto Diocesano ricorrente.

Ciò premesso il ricorso è fondato con riferimento a tutte le censure avanzate nel motivo di ricorso.

E’ stato in fatti depositato in atti, oltre al contratto di locazione del terreno ad altro soggetto l’anno precedente all’emissione del provvedimento di demolizione anche la dichiarazione che il terreno su cui insiste l’opera abusiva era nella disponibilità della famiglia della conduttrice del fondo da almeno tre generazioni, con la conseguente imputabilità alla stessa delle opere realizzate.

E’ dunque viziato il provvedimento laddove si afferma la impossibilità di identificazione dell’autore dell’abuso posto che il procedimento amministrativo svolto aveva consentito al comune di acquisire sia il contratto del 1999 che la dichiarazione della parte conduttrice di aver sempre mantenuto la detenzione del fondo.

Quanto a questo specifico profilo la giurisprudenza ha affermato che:" Al fine di individuare il soggetto responsabile dell’abuso edilizio può tenersi conto non solo della piena disponibilità, giuridica e di fatto, del suolo e dell’interesse specifico a effettuare la nuova costruzione ma altresì dell’eventuale presenza "in loco" della persona, dello svolgimento di attività di materiale vigilanza dell’esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi successivi e, complessivamente, di tutte quelle situazioni e comportamenti, sia positivi che negativi, da cui possono trarsi elementi integrativi della colpa e della prova di una compartecipazione, anche solo morale, alle esecuzione delle opere.(Tribunale Crotone, 17 febbraio 2009, n. 185)

Ed ancora:" In caso di costruzione realizzata in assenza del necessario titolo concessorio, il proprietario dell’area su cui il medesimo viene edificato può essere ritenuto responsabile, per una mancanza nel proprio dovere di controllo e vigilanza solo nella misura in cui goda della effettiva disponibilità dell’immobile ovvero abbia personalmente eseguito o dato mandato di eseguire i lavori abusivi. Di converso, laddove tale disponibilità manchi, il proprietario non può essere considerato responsabile dell’abuso edilizio neanche qualora abbia espresso il proprio assenso alla realizzazione dell’opera" (Tribunale Torre Annunziata, 27 novembre 2007, n. 1310).

Sulla legittimazione del proprietario incolpevole la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che:" L’ordinanza di demolizione dell’opera abusivamente realizzata va obbligatoriamente notificata in via prioritaria e a pena di illegittimità al responsabile dell’abuso edilizio, mentre l’omessa notifica della stessa al proprietario dell’area, nella quale è stato commesso l’abuso edilizio, comporta soltanto la mancata acquisizione al patrimonio comunale dell’area stessa.(T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 17 novembre 2009, n. 765).

Poiché la sanzione della demolizione ha il carattere dell’esecuzione in forma specifica volta ad eliminare alla radice l’abuso riportando il bene nelle condizioni originarie una giurisprudenza ormai risalente, ma tuttora condivisa ha affermato che "Ogni sanzione amministrativa, anche in materia edilizia, va applicata al responsabile dell’abuso edilizio contestato che, ai sensi dell’art. 29, t.u. n. 380 del 2001, è non soltanto il costruttore ma anche il committente delle opere edilizie abusive, mentre il proprietario, non autore dell’abuso e non committente delle opere, può ritenersi corresponsabile soltanto ove emerga un suo coinvolgimento doloso o colposo nella realizzazione dell’abuso edilizio stesso. (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 26 settembre 2007, n. 2205).

Ne deriva dunque la fondatezza delle prime due censure che lamentano la violazione dell’art. 6 1° comma e dell’art. 7, terzo comma della l. n.47\85 per difetto dei presupposti legittimanti.

Da quanto emerge dal procedimento amministrativo poi il comune ha altresì violato il dovere di motivazione imposto dalla legge n.241\90, poiché di fronte alla documentazione della proprietà di indisponibilità dell’area e della dichiarazione del materiale uso della stessa a fini agricoli da ben tre generazioni di conduttori agricoli ha comunque ritenuto di notificare il provvedimento sanzionatorio anche alla proprietà.

Il ricorso va conclusivamente accolto e conseguentemente annullato l’atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Le spese sono poste a carico del comune resistente e liquidate nella misura complessiva di Euro. 3.000 (tremila), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 06-12-2011, n. 26284 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che M.G., con ricorso dell’11 ottobre 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bologna depositato in data 9 febbraio 2010, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del M. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha rigettato la domanda di equa riparazione;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 9.800,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 29 dicembre 2 008, era fondata sui seguenti fatti: a) il M., già appartenente alla Polizia di Stato ed asseritamente titolare del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con il computo dell’indennità pensionabile di impiego operativo, aveva proposto – con ricorso collettivo del 12 aprile 1996 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa;

che la Corte d’Appello di Bologna, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda, osservando che: a) al momento di presentazione del ricorso, la giurisprudenza si era orientata nel ritenere che, sulla base del dato letterale della normativa, l’indennità di impiego operativo non era computabile ai fini dell’indennità di buonuscita; b) tale tesi era stata accolta sia dalla Corte costituzionale sia dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria; c) "(…) dopo tali pronunce della Corte costituzionale e dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, i ricorrenti avanti al TAR non potevano nutrire alcuna legittima aspettativa di accoglimento del ricorso nè (…) continuare a viver "nell’incertezza dell’esito dello stesso". (…) nella specie non è in gioco l’astratto principio richiamato a funzionale sostegno della stessa L. n. 89 del 2001, bensì la sussistenza in concreto del danno "da processo" che la medesima ha inteso tutelare e la cui accertata inesistenza comporta l’inapplicabilità dell’invocata tutela risarcitoria (…)".

Considerato che, con il motivo di censura, viene denunciata come illegittima, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, l’affermata piena consapevolezza della manifesta infondatezza della pretesa fatta valere dinanzi al Giudice contabile, nonchè l’apoditticità della motivazione;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che la censura è fondata;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005);

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno sostanzialmente – ed erroneamente – fondato la ratio decidendi sull’esito del giudizio presupposto, senza accertare la sussistenza dei presupposti della fattispecie di abuso del processo sulla base delle prove eventualmente dedotte dal Ministro resistente;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 che il processo presupposto de quo ha avuto una durata complessiva di dodici anni e otto mesi circa (dal 12 aprile 1996, data del ricorso introduttivo del processo presupposto, al 29 dicembre 2008, data del deposito del ricorso per equa riparazione);

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va determinato in Euro 6.350,00 per i dodici anni e otto mesi circa di irragionevole durata, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo, in favore di ciascuno dei ricorrenti;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa i decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 6.350,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 21-12-2011, n. 27942 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto depositato in data 24 febbraio 2010 la Corte di appello di Lecce condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di G.V. della somma di Euro 6.000,00, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, in conseguenza del superamento del termine di ragionevole durata di un processo (introdotto nel gennaio 1998 e conclusosi con sentenza di primo grado del 28 luglio 2008) relativo a una vertenza in materia previdenziale.

La Corte territoriale, in particolare, individuava, a fronte di una durata complessiva pari ad anni undici, mesi tre e giorni 12, in anni cinque la durata non ragionevole del procedimento.

1.1 – Per la cassazione di tale decreto propone ricorso la G., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia che eccepisce l’inammissibilità del ricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

2.1 – Va esaminata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dall’Amministrazione.

Il rilievo è fondato.

2.2 – Risulta dagli atti che, ad istanza della difesa del ricorrente, il decreto della Corte d’appello venne notificato in data 14 aprile 2010 al Ministero della Giustizia, "domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce".

Tale notifica è idonea a far decorrere il termine breve non solo nei confronti del notificato, ma anche nei confronti del notificante essendo stata effettuata in sostanza al procuratore costituito, così come prevedono gli artt. 325, 326 e 170 c.p.c. per la notificazione rilevante ai fini della decorrenza del termine per impugnare.

2.3 – In relazione a tale aspetto viene in considerazione l’orientamento di questa Corte secondo cui la notifica della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso ed è, pertanto, idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia per il notificato che per il notificante, stante la comunanza del termine e a prescindere dalla posizione (di parte vincitrice o soccombente), rivestita con riferimento all’esito dei precedente giudizio; nè assume rilievo la qualità di Amministrazione dello Stato del ricevente, cui il titolo esecutivo può essere notificato in persona del legale rappresentante, restando circoscritta all’attività giudiziaria la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle Pubbliche Amministrazioni in capo all’Avvocatura dello Stato (Cass., 2 aprile 2009; n. 8071; Cass. 17 gennaio 2011, n. 1030).

2.4 – Neppure vale, infine, il rilievo secondo cui la terminologia adottata indicherebbe che il notificante intendeva effettuare l’adempimento solo ai fini dell’esecuzione e non per far decorrere il termine breve in quanto è la legge, nella fattispecie, che attribuisce automaticamente un effetto a un determinato comportamento processuale (nella specie: notifica del provvedimento al procuratore costituito), indipendentemente dalle motivazioni che lo sorreggono la cui rilevanza, se valorizzata, introdurrebbe un intollerabile elemento di incertezza per gli altri interessati; Cass., 20 settembre 2011, n. 19176. Ne consegue che è tardivo il ricorso proposto solo nel mese di aprile dell’anno 2011. 2.5 – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
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