Cassazione VI civile del 8.11.2010 n. 22706 Trasfusioni, danni, salute, civile (2011-01-14)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente: ordinanza

sul ricorso proposto da: xx – ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE – controricorrente –

avverso la sentenza n. xx della CORTE D’APPELLO di xx dell’xx, depositata il xx; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE; è presente il P.G. In persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

Fatto

Nella controversia promossa da B.P. E F., quali eredi di V.R., nei confronti del Ministero della salute per il riconoscimento del diritto all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, spettante alla loro dante causa per l’epatite di tipo C contratta a seguito delle trasfusioni cui essa era stata sottoposta negli anni 1983/1984 e 1989, la Corte di appello di xxx, con sentenza depositata il 26 agosto 2009, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda.

II giudice del gravame, per quanto ancora qui rileva, riportandosi al principio elaborato dalla pronuncia di questa Corte 24 giugno 2008 n. 17158, ha ritenuto che l’epatite contratta dalla V., ancorché comportante una lesione dell’integrità psico-fisica, non era indennizzabile ai sensi della L. n. 210 del 1992, in quanto in fase di quiescenza e senza complicanze di tipo irreversibile.

La cassazione della sentenza è ora domandata dai soccombenti P. e B.F. Con ricorso basato su due motivi.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 ed essendo stata ravvisata la possibilità di definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5 con ordinanza in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis stesso codice, poi notificata ai difensori delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

I ricorrenti, con il primo motivo, denunciano violazione e falsa applicazione della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, art. 2, comma 1 e art. 4, comma 4, e criticano la sentenza impugnata per avere ritenuto non indennizzabile, ai sensi della denunciata normativa l’epatite di tipo C conseguente a trasfusioni, anche senza danni funzionali e senza riduzione della capacità lavorativa, sostenendo che la Corte territoriale non ha considerato gli obbiettivi solidaristici che la stessa normativa si era prefissati, quali precisati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

II ricorso è infondato.

Come rilevato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. Civ., la questione posta dal motivo in esame deve essere decisa seguendo l’orientamento elaborato con la pronuncia n. 8064 del 1 aprile 2010 dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, nel risolvere il contrasto di giurisprudenza pure richiamato dai ricorrenti, hanno affermato che “la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 3, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali sempre che tali danni possano inquadrarsi, pur alla stregua di un mero canone di equivalenza, e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare, in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, rientrando nella discrezionalità del legislatore compatibile con il principio di assistenza sociale (art. 2 Cost.) e con il diritto a misure di assistenza sociale (art. 38 Cost.), la previsione di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla salute nel caso di trattamenti sanitari non prescritti dalla legge o da provvedimenti dell’autorità sanitaria”.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione e deducono l’erronea valutazione sia dei danni provocati dall’epatopatia alla V. sia dei dati riportati negli esami ematici, tra cui, in particolare, di quello concernente le transaminasi; si addebita alla sentenza impugnata di avere escluso l’esistenza di complicazioni irreversibili dell’epatopatia, malgrado i disturbi anche di carattere psichico lamentati dalla V..

La censura è infondata, risolvendosi nella contrapposizione di una diversa valutazione rispetto a quella compiuta dal giudice del merito, il quale ha prestato adesione alla consulenza di ufficio.

11 ricorso va dunque rigettato.

Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. Att. Cod. proc. Civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Ord., 28-01-2011, n. 2130 Conversione dei rapporti associativi in affitto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il tribunale di Sassari, sezione specializzata agraria, con sentenza 28 maggio 2008, in accoglimento della domanda proposta da C.P., C.M.A. e C.G. nei confronti della società Sanna, composta da S.F., S.P., S.V. e S.A. – disattesa l’eccezione di improponibilità della domanda attrice sollevata dalla convenuta tenuto presente che l’originario contratto non si era convertito in affitto, non essendo stata chiesta tale conversione entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della L. n. 203 del 1982 – ha dichiarato cessato al 10 novembre 2007 il contratto associativo (soccida) inter partes.

Gravata tale pronunzia in via principale dalla soccombente società e in via incidentale dai concedenti C. la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, sezione specializzata agraria, con sentenza 4 febbraio – 23 marzo 2009, rigettato l’appello principale ha accolto quello incidentale con declaratoria che il rapporto inter partes era cessato il 10 novembre 2005 e che gli appellanti erano, pertanto, tenuti al rilascio dei fondi oggetto di controversia per la data del 10 novembre 2005.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso la società Sanna di S.F., S. P., S.V. e S.A., affidato a tre motivi.

Resistono, con controricorso, C.P. e C.M. A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede C. G..

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata " – depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis; perchè il ricorso sia deciso in camera di consiglio.

Motivi della decisione

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. Il rapporto associativo agrario di cui si discute – ha accertato la pronunzia ora oggetto di ricorso per cassazione – ha avuto inizio, secondo le risultanze di causa, nel 1969 ed è, perciò, anteriore alla L. 3 maggio 1982, n. 203.

L’art. 25 di questa ultima legge – hanno ancora evidenziato quei giudici – prevede che entro quattro anni dalla sua entrata in vigore i contratti di soccida già costituiti sono convertiti in affitto a richiesta delle parti. La parte che intende avvalersi della conversione legale, in particolare, è tenuta a comunicare la propria volontà in tale senso all’altra entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della L. n. 203 del 1982 e, quindi, entro il maggio 1986.

Poichè nella specie la società SANNA ha comunicato alla controparte la volontà di avvalersi della conversione unicamente nel 2004, è palese – hanno concluso quei giudici – che una tale comunicazione, inviata dopo 8 (recte: diciotto) anni dalla scadenza del termine ultimo, non può avere l’effetto di convertire in affitto il rapporto in discussione, senza che rilevi, in senso contrario, che la opposizione degli appellati (alla richiesta di conversione) sia successiva ai 90 giorni previsti dalla L. n. 203 del 1982, art. 33 introdotto dalla L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 5.

Assumendo, ancora, la società appellante principale di detenere una parte dei terreni oggetto di controversia in forza di contratto di affitto stipulati con terzi i giudici di appello hanno evidenziato che il documento dal quale risulterebbe che altri hanno concesso in affitto il fondo al foglio 28 è stato prodotto tardivamente, dunque nessun uso può farsene.

3. La ricorrente censura nella parte de qua la sentenza impugnata con tre motivi con i quali denunzia, nell’ordine:

da un lato, violazione e falsa applicazione della L. n. 29 del 1990, art. 5 che ha aggiunto l’art. 33-bis alla L. n. 203 del 1982 (atteso che il contratto inter partes è stato, ex lege, prorogato di sei anni in sei anni sino al 21 luglio 2004, sì che era tempestiva la richiesta di conversione trasmessa a controparte nel 2004, mentre era tardiva l’opposizione a tale richiesta da parte dei concedenti) primo motivo;

dall’altro, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato. Il giudizio emesso extra e ultra petita è nullo (tenuto presente che le controparti avevano chiesto fosse accertata la non convertibilità del contratto di soccida in discussione esistendo una delle condizioni ostative – il conferimento del bestiame in misura superiore al 20% – e sul punto è mancata qualsiasi pronunzia) secondo motivo;

– da ultimo, violazione dell’art. 2697 c.c. Chi vuoi far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il principio dell’onere della prova, nella fattispecie sub iudice, è stato violato terzo motivo.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (essendo oggetto di ricorso una sentenza pronunziata tra il 3 marzo 2006 ma anteriormente al 4 luglio 2009, cfr. L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5) la ricorrente ha formulato, a conclusione dei sopra riassunti motivi, i seguenti quesiti di diritto:

– la L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 5 che ha introdotto l’art. 33 bis della L. 3 maggio 1982, n. 203 può essere applicato ai contratti associativi agrari prorogati L. n. 203 del 1982, ex art. 34 (quanto al primo motivo);

– se il giudice debba comunque e in ogni caso pronunciare sulla domanda dell’atto introduttivo, anche nel caso di rigetto in margine al secondo motivo;

– se la sentenza impugnata, con riferimento alla mancata prova data dai resistenti sul diritto a pretendere il rilascio dei terreni detenuti e posseduti dai ricorrenti, costituisca o meno violazione dell’art. 2697 c.c. Se la produzione della nota – comunicazione del contratto nel primo e del contratto d’affitto nel secondo grado possa essere dichiarata tardiva sul terzo motivo.

4. I riferiti motivi, prima ancora che manifestamente infondati, paiono inammissibili.

Giusta la testuale previsione dell’art. 366-bis c.p.c. introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 e applicabile, come anticipato sopra, ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) e quindi al presente ricorso, atteso che è stata impugnata una sentenza pubblicata il 23 marzo 2009, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità con formulazione di un quesito diritto.

Il quesito di diritto previsto dall’art. 366-bis c.p.c. (nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) – in particolare – deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere a esso con la enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

In altri termini, la Corte di cassazione deve poter comprendere dalla lettura dal solo quesito, inteso come sintesi logico giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice del merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare.

La ammissibilità del motivo, in conclusione, è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta e autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisce necessariamente il segno della decisione (Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28054; Cass. 7 aprile 2009, n. 8463).

Non può, inoltre, ritenersi sufficiente – perchè possa dirsi osservato il precetto di cui all’art. 366-bis – la circostanza che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dalla esposizione del motivo di ricorso nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie.

Una siffatta interpretazione della norma positiva si risolverebbe, infatti, nella abrogazione tacita dell’art. 366 bis c.p.c. secondo cui è, invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre all’effetto deflattivo del carico pendente, ha inteso valorizzare, secondo quanto formulato in maniera esplicita nella Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2, ed altrettanto esplicitamente ripreso nel titolo stesso del decreto delegato sopra richiamato.

In tal modo il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere, giacchè la formulazione del quesito di diritto risponde all’esigenza di verificare la corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati (Cass. 25 novembre 2008 nn. 28145 e 28143).

Contemporaneamente deve ribadirsi, al riguardo, che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Di conseguenza, è inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge o a enunciare il principio di diritto in tesi applicabile (Cass. 17 luglio 2008, n. 19769);

Conclusivamente, poichè a norma dell’art. 366-bis c.p.c. la formulazione dei quesiti in relazione a ciascun motivo del ricorso deve consentire in primo luogo la individuazione della regula iuris adottata dal provvedimento impugnato e, poi, la indicazione del diverso principio di diritto che il ricorrente assume come corretto e che si sarebbe dovuto applicare, in sostituzione del primo, è palese che la mancanza anche di una sola delle due predette indicazioni rende inammissibile il motivo di ricorso.

Infatti, in difetto di tale articolazione logico giuridica il quesito si risolve in una astratta petizione di principio o in una mera riproposizione di questioni di fatto con esclusiva attinenza alla specifica vicenda processuale o ancora in una mera richiesta di accoglimento del ricorso come tale inidonea a evidenziare il nesso logico giuridico tra singola fattispecie e principio di diritto astratto oppure infine nel mero interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nella esposizione del motivo (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1528, specie in motivazione, nonchè Cass., sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27368).

Facendo applicazione dei riferiti principi al caso di specie si osserva che i quesiti contenuti nel ricorso a illustrazione dei vari motivi del ricorso si esauriscono – in pratica – affermazioni assolutamente astratte e in alcun modo collegate alla fattispecie.

Specie tenuto presente, nell’ordine:

– da un lato, quanto al primo motivo, che lo stesso non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata (questa ultima, infatti, che disatteso le eccezioni della società ricorrente totalmente prescindendo dalla L. n. 29 del 1990, art. 5 ma in puntuale applicazione del non equivoco dettato della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 25 secondo cui entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge e, pertanto, entro il 6 maggio 1986 i contratti … di soccida con conferimento di pascolo e di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo … sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti, avendo accertato che nella specie la richiesta della società SANNA è intervenuta ben oltre il 6 maggio 1986;

– dall’altro, quanto al secondo, si osserva che accolta la domanda, principale, spiegata dai concedenti era venuto meno qualsiasi loro interesse per l’esame delle difese svolte in via subordinata (all’eventuale accoglimento della eccezione di controparte) sì che era – comunque – precluso ai giudici di merito ogni indagine quanto alla astratta convertibilità del rapporto in questione (nella eventualità la domanda di conversione fosse stata tempestivamente introdotta). E’ vietato, infatti, al giudice compiere indagini dirette a una corretta soluzione di una questione giuridica astratta qualora questa non abbia riflessi pratici sulla soluzione adottata (cfr., ad esempio, Cass. 28 aprile 2006, n. 9877) e nella specie anche nella eventualità l’assunto sul punto dei C. fosse risultato infondato non per questo poteva essere adottata una soluzione, della lite, diversa da quella fatta propria dal primo e dal secondo giudice;

– in margine al terzo motivo, a prescindere dal considerare che in ispregio dell’obbligo di autosufficienza del ricorso per cassazione la società ricorrente ha omesso di trascrivere in ricorso il contenuto dei documenti che i giudici del merito hanno ritenuto tardivamente prodotti, è di palmare evidenza la estrema genericità, e quindi, la inammissibilità del quesito conclusivo. In realtà era onere della ricorrente indicare sia nel corpo del motivo, sia nel quesito conclusivo in quale occasione, cioè in quale udienza, rispetto al complessivo svolgimento del processo, aveva prodotto i documenti in questione.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che non è stata presenta alcuna replica alla stessa.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge, in favore dei controricorrenti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-02-2011, n. 4178 Diritti politici e civili;

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Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, D.R.N. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 20/12/2006, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Motivi della decisione

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini della equa riparazione, di regola deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre Cass. N. 10415 del 2009).

Giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009).

Il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale, in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 6.000,00, procedimento presupposto: 1^ grado Luglio 1997 – Agosto 2006, data di deposito del ricorso; durata ragionevole 3 anni). Va precisato che l’odierno ricorrente aveva depositato varie istanze di prelievo davanti al TAR. Va invece accolto il motivo relativo alle spese giudiziali che vanno riliquidate, apparendo inferiori ai minimi.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano per 2/3 compensate e per 1/3 poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito,che liquida in Euro 600,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. A.L. Marra antistatario; compensa le spese per il presente giudizio di legittimità, in misura di 2/3, condannando l’amministrazione al pagamento del residuo terzo, liquidandole per l’intero in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-03-2011, n. 6541 Fondo di garanzia

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Svolgimento del processo

M.G., agendo anche per il figlio minore F., conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Piacenza il F.G.V.S., istituito presso l’I.N.A. e la S.A.I. per ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla morte della moglie e alle lesioni riportate a seguito di un incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto e che riteneva doversi attribuire all’esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto.

La S.A.I. resisteva alla domanda sostenendone l’infondatezza.

Il G.o.a. accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo che il M. aveva presuntivamente concorso al 50% nel verificarsi del sinistro.

Proponeva appello la Fondiaria S.A.I., incorporante l’impresa designata, chiedendo il rigetto di ogni domanda per totale infondatezza e lamentanza l’erronea valutazione delle risultanze.

Resistevano M.G. e M.F. che proponevano appello incidentale.

La Corte d’Appello di Bologna, in accoglimento del gravame proposto da Fondiaria S.A.I., rigettava ogni domanda di risarcimento proposta da M.G. e M.F. contro il F.G.V.S.;

condannava i predetti, in solido, a rimborsare alla Fondiaria – S.A.I. le spese dei due gradi del giudizio; condannava gli stessi a restituire la somma ad essi versata dall’appellante, oltre accessori.

Proponevano ricorso per cassazione M.G. e M. F..

Resisteva la Fondiaria S.A.I. s.p.a. (già S.A.I. – Società Assicuratrice Industriale s.p.a.), giusta fusione per incorporazione della Compagnia "La Fondiaria Assicurazioni s.p.a." nella S.A.I. s.p.a., nella qualità di Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

La Fondiaria proponeva ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con l’unico mezzo d’impugnazione parte ricorrente denuncia "Vizio di motivazione; omessa o comunque insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia in relazione alla valutazione e interpretazione degli atti del processo ( art. 360 c.p.c., n. 5)".

Sostengono G. e M.F. che la Corte di Bologna ha errato per non aver correttamente valutato gli atti del processo e per aver fondato la sua pronuncia su presupposti di fatto in contrasto con le risultanze probatorie.

Il motivo è fondato.

La motivazione dell’impugnata sentenza si fonda infatti su considerazioni del tutto ipotetiche e prive di concreti riscontri probatori quali la disattenzione del conducente, una eventuale conversazione con la moglie o una competizione con l’altro veicolo per non farsi sorpassare. Non viene invece valorizzata la testimonianza del V. dalla quale risulta che un veicolo comunque lo sorpassò a forte velocità.

La C.A. non ha inoltre preso in considerazione le osservazioni esposte dal perito del P.M. sulla possibilità che la sbandata dell’auto del M. e la conseguente uscita di strada siano state causate da un ostacolo improvviso e imprevedibile.

Si deve peraltro osservare che in caso di azione diretta proposta, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19 nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato ma per il quale vi è obbligo di assicurazione la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere "tracce ambientali" o di "dichiarazioni orali", non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza, ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (Cass., 18.11.2005, n. 24449).

Per le ragioni che precedono la motivazione dell’impugnata sentenza appare dunque contraddittoria e insufficiente e il motivo deve essere accolto.

Con il ricorso incidentale condizionato si denuncia "Violazione della L. n. 990 del 1969, art. 21 (art. 360 c.p.c., n. 3)".

Il motivo deve considerarsi assorbito.

In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Deve considerarsi assorbito il ricorso incidentale.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso principale, cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.