T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 20-12-2011, n. 9952

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio il Comune di Pomezia impugnava il provvedimento indicato in epigrafe esponendo quanto di seguito si precisa.

Dal 1991 erano sorti contrasti tra il Comune di Pomezia e la Regione Lazio in materia di rifiuti solidi urbani in quanto l’Amministrazione regionale intendeva collocare su un terreno di proprietà di C. Srl, ubicato nel territorio comunale, in località Cerqueto di Santa Palomba, una discarica per rifiuti solidi urbani che avrebbe dovuto ricevere i rifiuti provenienti da tutto il sud della Regione.

L’Amministrazione comunale non condivideva tale progetto ritenendo che: l’area della discarica fosse situata su di bacino idrico dal quale si alimentano i pozzi dell’acquedotto del Carano che serviva oltre 300 mila abitanti del sud pontino; l’area della discarica era finitima al fosso vincolato ex legge n. 431/85, denominato fosco secco, o di Santa Palomba o della Muratella; realizzare una discarica ubicata in quel sito avrebbe significato violare tutta la normativa in materia. Tali ragioni sono state confermate dalla Corte di Cassazione, Sez.III penale, con sentenza del 30 giugno 199320 luglio l993.

Ciò nonostante, la Regione Lazio, con ordinanza n. 139 del 21.10.1993, autorizzava l’attivazione della discarica (contro i relativi atti sono stati proposti ricorsi amministrativi dinanzi al TAR del Lazio ed al Consiglio di Stato).

A seguito dell’avvio della discarica e di conseguenti fenomeni di inquinamento, il Comune di Pomezia disponeva la chiusura della discarica con provvedimento confermato dal giudice amministrativo, mentre giudice penale disponeva il sequestro dell’impianto.

Successivamente, in data 24 dicembre 1996, giungeva presso gli uffici comunali un fax con il quale la Regione Lazio comunicava l’adozione dell’ordinanza 11.10.1996 n. 69 (impugnata con separato ricorso), con la quale il Presidente della Giunta della Regione Lazio aveva autorizzato la C. s.r.l. a realizzare e attivare una discarica di rifiuti contenenti amianto presso la discarica di tipo "A" in Pomezia, loc. Cerqueto di Santa Palomba, distinta nel Catasto Terreni al Fg. 15, p.lle 11,12,13,39,15p.

Venuta meno l’efficacia della ordinanza n. 69/1996, i cui sei mesi di durata scadevano il 10 aprile 1997, veniva adottata la nuova ordinanza n. 33 del 9 aprile 1997, con la quale veniva disposta una nuova autorizzazione a conferire in discarica rifiuti contenenti amianto per altri sei mesi.

Ritenendo erronea ed illegittima anche l’ordinanza n. 33/1997, il Comune di Pomezia proponeva ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando la domanda di annullamento indicata in epigrafe.

L’Amministrazione regionale e la controinteressata C. Srl, costituitesi in giudizio, sostenevano l’infondatezza del ricorso e ne chiedevano il rigetto.

Con ordinanza del 25 settembre 1997, n. 2465 il TAR respingeva la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.

Con successive memorie le parti argomentavano ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 13 ottobre 2011 la causa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1. Avverso il provvedimento impugnato il Comune di Pomezia ha proposto i seguenti motivi di ricorso:

a. VIOLAZIONE DEL D.LVO 5.2.1997 N. 22, ART 18, LETT. A) e B), IN RELAZIONE ALL’ART. 7 N. 4 E ALL’ALLEGATO D) AL D.LVO CITATO NN. 17170601; INCOMPETENZA: in base al combinato disposto delle norme richiamate, sono da considerare pericolosi i rifiuti non domestici indicati nell’elenco di cui all’allegato D). L’allegato D elenca i rifiuti pericolosi, tra cui include quelli con codice CER n. 17 (rifiuti di costruzioni e demolizioni) e n. 170601 (materiali isolanti contenenti amianto). L’art. 18, n. 2, lett. A) e B) riserva allo Stato l’adozione di norme tecniche per la gestione di tali rifiuti e, quindi, in assenza di tali disposizioni, la Regione Lazio non avrebbe potuto adottare l’ordinanza impugnata;

b. VIOLAZIONE DELL’ART. 28, N. 2 DEL D.LVO RINCHI, INCOMPETENZA: in base a tale disciplina, i rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se catalogati e identificati secondo modalità fissate dal Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità. Pertanto, la Regione non avrebbe potuto, in assenza di tale catalogazione, emettere l’ordinanza impugnata;

c. VIOLAZIONE DELL’ART. 2 DEL D.LVO RONCHI, ECCESSO DI POTERE PER LA SCELTA DEL SOGGETTO PRIVATO, SCELTA IRRAZIONALE E IMMOTIVATA: la C. Srl, non essendo un soggetto qualificato e non avendo particolare esperienza in materia, non avrebbe potuto essere autorizzato a smaltire amianto;

d. VIOLAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOS1O 1990 N. 241 IN RELAZIONE ALLA L.N. 257/1992, ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 10538 DEL 12.12.1995, AL D.LVO 30 DICEMBRE 1996 E ALL’ART. 22 DEL D.LVO RONCHI: il Comune di Pomezia ha ripetutamente chiesto di essere sentito e consultato, ma la Regione Lazio ha assunto le proprie determinazioni violando le regole partecipative;

e. VIOLAZIONE DEL D.LVO 30.12.1996 ART. 13 E OMESSA COMUNICAZIONE AL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA SANITA’: l’Amministrazione regionale ha violato la disciplina richiamata, che impone di comunicare entro tre giorni al Ministro dell’Ambiente e al Ministro della Sanità ordinanze del genere di quella contestata;

f. VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL DPR 915/82, – ASSOLUTO DIFETTO DEI REQUISITI DI INDIFFERIBILITA" E URGENZA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, SVIAMENO: – l’adozione dell’ordinanza impugnata può essere giustificata solo da esigenze eccezionali, improvvise e imprevedibili, e non per realizzare, come nel caso di specie, una grande discarica di ben ottanta ettari; in sostanza, la Regione ha utilizzato uno strumento eccezionale in mancanza dei presupposti della urgenza, indifferibilità ed eccezionalità della situazione;

g. VIOLAZIONE DELLA LEGGE STATALE 27 MARZO

1992 N. 257, DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 10538 DEL 12 DICEMBRE 1995, DEL D.LVO 3 DICEMBRE 1996, ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO: la normativa indicata prevede espressamente che le Regioni provvedano ad armonizzare i piani di smaltimento dei rifiuti di amianto con i piani di smaltimento dei rifiuti di cui al DPR n. 915/82 e provvedano al censimento dei siti per lo smaltimento dell’amianto, ma, nel caso concreto, tale complessa attività è del tutto mancata;

h. VIOLAZIONE DELLA LEGGE 28.02.1985 N. 47, DELLA LEGGE N. 431/1985, DEL PIANO PAESSAGGISTICO DELLA REGIONE LAZIO, DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10, E DELL’ART. 674 CP: l’area nella quale avrebbe dovuto essere realizzata la discarica di amianto confina con il c.d. "fosso seccò a di Santa Palomba, o della Muratella, vincolato ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 435 e, quindi, mancando il nulla osta paesistico, non avrebbe dovuto essere rilasciata la relativa autorizzazione; inoltre, occorreva la previa concessione edilizia, attesa la entità degli sbancamenti e delle opere necessarie per realizzare la discarica;

i. VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DELLA G.R. 12.12.1995 N. 10538, ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA" DEL PROVVEDIMENTO, ASSOLUTA CARENZA DI SICUREZZA PER LO SMALTIMENTO, ASSENZA DI CONTROLLI, DIFETTO DI CONSULTAZIONE CON GLI ENTI INTERESSATI, CARENZA DEL PIANO REGIONALE AMIANTO, DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DI CONTROLLO, DEL CENSIMENTO DEI SITI, DELLA SORVEGLIANZA A REGIME, DELLA INDIVIDUAZIONE GENERALE DEI SITI: nel provvedimento impugnato afferma che, essendo la Cavedi Srl, in precedenza, stata autorizzata alla gestione di una discarica per inerti di II categoria con provvedimento comunale del 10 aprile 1990, nello stesso sito, viene autorizzata la discarica per amianto, omettendo di considerare che gli inerti sono cosa ben diversa dall’amianto, che il provvedimento comunale era in corso di annullamento, e che nell’allegato 1 alla delibera regionale 10538/95, sotto la voce "Individuazione dei siti per lo smaltimento", al cpv. 6 si richiama il terzo comma dell’art. 6 del DPR n. 915/1982 che prevede l’utilizzo di discariche di II categoria tipo A per rifiuti di amianto derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavi, purché in formazione compatta e non polverosa, ma sarebbe stato possibile percorrere tale strada solo in presenza di un adeguato piano prescrittivo;

j. VIOLAZIONE DEL D.LVO N. 22/1997 ART. 30 N. 4; DIFETTO IN CAPO ALLA CAVEDIL DEI REQUISITI DI LEGGE: la C. Srl non avrebbe potuto smaltire amianto, non essendo iscritta all’albo previsto dalla normativa indicata;

k. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEL PRESUPPOSTO FONDAMENTALE DELLA ORDINANZA REGIONALE: Il provvedimento impugnato è basato sulla delibera della Gunta Comunale di Pomezia, n. 434 del 10 aprile 1990 che, a suo tempo, aveva autorizzato la C. a gestire una discarica per inerti, ma detta delibera era in corso di annullamento al momento dei fatti;

l. VIOLAZIONE DELL’ART. 32 DELLA COSTITUZIONE, LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE, VIOLAZIONE DEL D.LVO 30.12.1996: la attivazione di una grande discarica per amianto, priva dei requisiti tecnici, delle attrezzature di sicurezza, in violazione di tutta la normativa vigente, costituisce un gravissimo pericolo per gli abitanti della zona e danno alla salute;

m. VIOLAZIONE DEL PRG DEL COMUNE DI POMEZIA APPROVATO CON DELIBERA DELLA G.R. 20.11.1974: l’area in questione, in base al PRG, ha destinazione agricola ed è vincolata in base al piano paesistico regionale, pertanto, come è noto, nelle zone agricole non possono essere installate discariche;

n. VIOLAZIONE DELL’ART.7 DEL D.LGS. N. 157/1995: il servizio è stato affidato alla C. Srl senza espletare una gara d’appalto.

2. L’Amministrazione regionale resistente e la controinteressata C. S.r.l. si sono difese in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda, contestando le censure avanzate dalla parte ricorrente, affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

3. Il Collegio ritiene che le censure avanzate dall’Amministrazione comunale ricorrente siano infondate e debbano essere respinte per le ragioni di seguito indicate.

3.1. Dal tenore del provvedimento impugnato emerge chiaramente che la C. Srl è stata autorizzata, in via d’urgenza e per un periodo limitato (sei mesi) a ricevere rifiuti di amianto legato in matrice cementizia o resinoide presso la discarica di seconda categoria tipo "A" (già esistente) in Pomezia, loc. Santa Palomba, distinta nel Catasto Terreni al Fg. 15, p.lle 11,12,13,39,15p, gestita dalla stessa Società, in base all’autorizzazione rilasciata dallo stesso Comune di Pomezia n.434/1990, ratificata con delibera C.C. n. 37/90.

Ciò posto, va rilevato che la parte ricorrente espone che all’epoca dei fatti aveva intenzione di ritirare la propria deliberazione n. 434/1990 (che, si ricorda, è quella con cui il Comune aveva approvato il progetto della C. Srl di una discarica di tipo 2 A ed autorizzato, definitivamente, la stessa ad esercitare la relativa attività). Al riguardo, occorre osservare che tale deliberazione era stata revocata con successiva deliberazione consiliare n.48 del 27.3.1992 e ciò, unitamente all’asserito sequestro dell’area avrebbe impedito, a parere dell’Amministrazione comunale, la realizzazione della discarica ed il suo esercizio.

Tale ricostruzione dei fatti è contraddetta da entrambe le altre parti in causa, sostenendo l’esistenza di due discariche della C.: una destinata a R.S.U. da tempo inattiva e l’altra, operante, di tipo 2 A cui si riferisce il provvedimento regionale impugnato.

Sul punto va osservato che il giudice amministrativo si è pronunciato con una decisione di questa Sezione (n. 1495/93) e due sentenze del Consiglio di Stato (n.1445/1999 – di riforma della predetta pronuncia di questa Sezione – e n. 998/2001, connessa a ricorso per revocazione avverso la dec. n.1455/1999).

Gli atti controversi (nell’ambito di detti procedimenti) concernevano la dislocazione e la realizzazione di una discarica nel territorio del comune di Pomezia, località Cerqueto di Santa Palomba, in un’area di proprietà della C.. Nella parte in "Diritto" della decisione n.1455/1999 si legge: " Con la deliberazione consiliare 17/9/1991, n.81 veniva approvato uno studio di fattibilità relativa al progetto presentato dalla società C. per la realizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti….. in un’area di sua proprietà sita in località Cerqueto di Santa Palomba. Con ordinanza 30/9/1991, n.501 il presidente della giunta regionale ordinava al sindaco di Pomezia di predisporre, entro 10 giorni, un progetto di discarica di prima categoria della predetta località, destinata allo smaltimento dei rifiuti prodotti dai comuni della fascia meridionale della provincia e di approvare il progetto entro i successivi 30 giorni. Con l’ordinanza n. 4 ottobre 1991, n. 486, il sindaco ordinava alla società C. di predisporre il progetto di discarica di prima categoria richiesto dal presidente della giunta regionale; l’ordinanza 25 ottobre 1991, n.502, ordinava la stessa società di approntare entro 30 giorni la discarica di prima categoria….. sulla base del progetto presentate approvato con le modifiche…. Gli atti citati venivano impugnati davanti al Tar del Lazio dal Sig. C.B. ed altri cittadini di Pomezia. Successivamente il Comune di Pomezia revocava i provvedimenti dianzi menzionati con atti che venivano impugnati dalla Società…."

Rebus sic stantibus, tali contenziosi (il Tar in primo grado ha accolto i ricorsi ed il Consiglio di Stato ha riformato tale decisione con l’iniziale pronuncia n.1495/1999) si riferiscono all’evidenza ad una discarica di 1^ categoria (e cioè una discarica destinata a ricevere R.S.U.) e non ad una discarica di tipo 2 A (la quale può accogliere soltanto rifiuti inerti costituiti da sfridi di materiali da costruzione e da materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, materiali ceramici cotti,vetri di tutti i tipi, rocce e materiali litoidi da costruzione). Tale dato trova conferma nella decisione del Consiglio di Stato n.998/2001, che in accoglimento di un ricorso per revocazione avverso la sopra citata precedente sentenza, conferma quest’ultima con riguardo all’annullamento dei provvedimenti correlati alla discarica di I^ categoria, mentre conferma l’esito del giudizio di primo grado concernente il ricorso proposto dalla C. avverso la deliberazione consiliare del comune di Pomezia n.48 del 1992 "recante revoca delle autonome autorizzazioni concernenti la discarica di inerti esistente in loco". Aggiunge, poi, testualmente, il Consiglio di Stato che "come dedotto dalla ricorrente in primo grado, il provvedimento impugnato in prime cure era fornito di motivazione carente o incongrua, in quanto gli addotti motivi relativi all’inquinamento ambientale, se potevano essere pertinenti alla discarica di rifiuti solidi urbani, non lo erano alla discarica di inerti.".

Pertanto, deve ritenersi che nella località Cerqueto di Santa Palomba insistevano due discariche. Quella cui si riferisce il corrente contenzioso è una discarica di inerti da demolizione, a suo tempo (nel 1990) autorizzata dal Comune di Pomezia e revocata con provvedimento del 1992, a sua volta definitivamente annullato dal Consiglio di Stato nel 2001.

Il presupposto posto a fondamento dell’ordinanza impugnata (e cioè l’esistenza e la regolare autorizzazione all’esercizio di una discarica, operativa, di tal natura), era, dunque, sussistente essendo stata la deliberazione di revoca del 1992 già privata di effetti in esito alla della decisione di primo grado di questo Tribunale sopra richiamata.

Ne consegue l’infondatezza delle censure basate sulla presunta assenza (o intenzione dell’Amministrazione comunale di ritirare la del. 434/1990) e di quelle basate sull’erroneo presupposto che la discarica fosse sotto sequestro, fosse vincolata ai sensi dell’art.1 della legge n.431 del 1985 e sussistessero pericoli di inquinamento della falda acquifera che alimenta i pozzi del Carrano che forniscono acqua a tutto il sud pontino.

Infatti, tali doglianze si riferiscono ad una discarica "a suo tempo autorizzata per i R.S.U." che deve ritenersi, alla luce di quanto sopra ricordato, diversa da quella presa in considerazione nei provvedimenti regionali avversati.

3.2. Passando a considerare la normativa applicabile alla fattispecie, va rilevato che al momento dei fatti oggetto di causa era vigente il d.P.R. 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto). L’articolo 6 del citato decreto (successivamente abrogato dall’art.17 del d.lgs n.36 del 2003), nel dettare disposizioni in materia di "Individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l’attività di smaltimento dei rifiuti di amianto", distingueva dai rifiuti di amianto in generale (ved. comma 2 che individuava le modalità di smaltimento degli stessi), i rifiuti "costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide, classificabili quali rifiuti speciali ai sensi del citato decreto n. 915 del 1982", consentendo, limitatamente a tale specifico tipo di rifiuti (tecnicamente definibili a matrice compatta diversamente dagli altri, contenenti amianto, a matrice friabile), "lo smaltimento anche in discariche di seconda categoriatipo A, purché tali rifiuti provengano esclusivamente da attività di demolizione, costruzioni e scavi. Dovranno essere adottate, eventualmente, anche in sede autorizzativa, apposite norme tecniche e di gestione atte ad impedire l’affioramento dei rifiuti contenenti amianto durante le operazioni di movimentazione".

Nel caso di specie, emerge chiaramente dalla documentazione prodotta in giudizio (e non è contestato in causa) che i rifiuti a matrice compatta da conferirsi in esecuzione del provvedimento impugnato erano classificabili quali rifiuti speciali ai sensi del d.P.R. n.915 del 1982 e che i medesimi rifiuti provenivano esclusivamente da attività di demolizione, costruzione e scavi.

Ne segue che il provvedimento regionale impugnato (che ha autorizzato il conferimento di tali rifiuti in una discarica già operativa di seconda cat. tipo 2 A destinata ad inerti da demolizione) rinvenivano nel citato art. 6 del d.P.R. 8.8.1994 (puntualmente evocato nel preambolo della del. 5537/98 presente in atti) la relativa base di legittimazione normativa.

Tale riscontro permette di apprezzare l’infondatezza delle censure con cui il Comune ricorrente contesta la possibilità di conferire nella discarica indicata rifiuti contenenti amianto.

Del resto, la giurisprudenza ha affermato che il complesso delle disposizioni di cui al d.P.R. 8.8.1994 "consente di ritenere che il Legislatore abbia inteso prevedere per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto un regime speciale, in deroga alle norme ordinarie in materia di gestione dei rifiuti, con la conseguenza che tale regime è rimasto in vigore nelle sue componenti essenziali anche dopo la riforma di cui al d.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 e che, pertanto,costituisce una regolamentazione specifica della materia rispetto alla quale non determinano modifiche o integrazioni le disposizioni di carattere generale concernenti la competenza degli Enti territoriali in materia anche ambientale" (cfr. Cons. St. n. 2943 del 2004 e n.1329 del 2007). Quindi, non si può neanche ritenere l’implicita abrogazione, per opera del decreto Ronchi, del d.P.R. 8.8.1994, perché l’art.56 del decreto Ronchi ha abrogato il solo art. 5 c.1 del d.P.R. 8.8.1994, conservando la vigenza delle rimanenti disposizioni fra le quali l’articolo 6 sopra richiamato).

A ciò va aggiunto che il d.lgs 5 febbraio 1997, n.22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), aggiornato con le modifiche e integrazioni apportate dal d.lgs 8 novembre 1997, n. 389 e dalla Legge 9 dicembre 1998, n.426 (cosiddetto Decreto Ronchi ter), abrogando (articolo 56) il d.P.R. n.915 del 1982 – (che, si ricorda, classificava i Rifiuti in (art.2 c.2) urbani, (art.2 c.4) speciali e (art.2 c.5) tossico nocivi:la classificazione del Rifiuto quale speciale o tossico nocivo avveniva sulla base della loro concentrazione limite di polveri e fibre libere presenti: "tossiconocivi" se possedevano una concentrazione pari o superiore a 100 mg/Kg; "speciali " con una concentrazione inferiore a tale limite) -, venne a basare la classificazione giuridica dei rifiuti esclusivamente sulla loro origine. Non si resero, pertanto, più necessari, per classificare un rifiuto, lunghe e complesse analisi, ma bastava verificare in quale degli elenchi, previsti dal Decreto Legislativo, il rifiuto era indicato. Tutti i rifiuti speciali erano catalogati secondo la provenienza in un apposito elenco definito a livello comunitario (CER – Catalogo Europeo dei Rifiuti). I rifiuti speciali venivano classificati come pericolosi quando rispondevano ai criteri riportati negli allegati G (natura del rifiuto o attività che lo ha prodotto), H (costituenti del rifiuto) e I (caratteristiche di pericolo); in particolare, le nuove disposizioni, inoltre, prevedevano che venivano considerati rifiuti pericolosi i rifiuti inclusi nell’elenco dell’allegato D del Decreto (integrato dal D. Lgs. 389/97), con un criterio di classificazione basato, anche in questo caso, sulla provenienza, avendo il Legislatore considerato a priori le caratteristiche qualiquantitative del rifiuto. Ora, inizialmente, nel catalogo CER figuravano 6 tipologie di rifiuti contenenti amianto e solo due di esse erano riportate nell’elenco dei rifiuti pericolosi e cioè: – rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici (Codice CER 06.07.01, inclusi nei rifiuti da processi chimici inorganici); – materiali isolanti contenenti amianto (Codice CER 17.06.01, inclusi nei rifiuti di costruzioni e demolizioni).

Gli altri rifiuti contenenti amianto erano classificati come rifiuti (speciali) non pericolosi e inclusi nelle seguenti categorie: – rifiuti della fabbricazione di amianto cemento (Codice CER 10.13.02); – apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre (Codice CER 16.02.04.); – rifiuti derivanti da processi di lavorazione dell’amianto (Codice CER 16.02.06.); – materiali da costruzione a base di amianto, comprendenti quindi le lastre di amianto piane e ondulate, i tubi, le canalizzazioni, i serbatoi, i pavimenti vinilici, le plastiche rinforzate contenenti amianto (Codice CER 17.01.05.) (Si tratta, ovviamente, dei rifiuti cui si riferisce il corrente contenzioso).

Tale classificazione mutava, dall’1.1.2002, per effetto della Decisione del 16 gennaio 2001 (2001/118/CE) adottata, sulla base delle direttive europee vigenti, dalla Commissione delle Comunità Europee pubblicata sulla G.U.C.E. del 16 febbraio 2001. Così gli RCA (e cioè i Rifiuti contenenti amianto) vennero a catalogarsi solo come Rifiuti pericolosi il cui nuovo Codice Cer era il seguente: – 060701* Rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto (Invariato) (Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni); – 061304* Rifiuti della lavorazione dell’amianto (correlato con16.02.06 vecchio) (Rifiuti da processi chimici inorganici non specificati altrimenti); – 101309* Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento contenenti amianto correlato con il vecchio10.13.02) (Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce, gesso e manufatti di tali materiali); – 150111* Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti (correlato con il vecchio 150104) (Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiale filtranti e indumenti protettivi – non specificati altrimenti); – 160111* Pastiglie per freni, contenenti amianto (correlato con il vecchio 160105 e 160208) (Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto………); – 160212* Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere (vecchio160204) (Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche); – 170601* Materiali isolanti contenenti amianto (Invariato) (Materiali isolanti e materiali da costruzione a base di amianto); – 170605* Materiali da costruzione a base di amianto (Vecchio17.01.05) (Materiali isolanti e materiali da costruzione a base di amianto).

Successivamente a detta modifica della classificazione dei rifiuti pericolosi, la L. 443/2001 (art.1 c.15) introduceva un regime transitorio prevedendo che i soggetti che effettuavano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione fosse stata modificata dalla decisione della Commissione Europea dovevano presentare domanda di autorizzazione in relazione ai nuovi codici dei rifiuti. Nel contempo, però, le autorizzazione previgenti rimanevano comunque in vigore fino all’emanazione dei nuovi provvedimenti, escludendo che la relativa attività venisse assoggettata a procedure per la Via "in quanto le stesse sono attività già in essere".

Nel marzo del 2003 veniva poi pubblicato (G.U. n.59 del 12 marzo) il d.lgs. n.36/2003, il cui art.17 abrogava il d.P.R. 8.8.1994 ma consentiva (c.1) che le vecchie autorizzazioni rimanevano valide fino al 16 luglio 2005 (termine successivamente prorogato). Fino a tale data valevano ancora le autorizzazioni rilasciate in base ai criteri previsti dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, in attuazione del DPR 915/82, nonché alle disposizioni specifiche per l’amiantocemento, stabilite dal DPR 8/8/94.

Dunque, e riepilogando, i materiali da costruzione a base di amianto, comprendenti quindi le lastre di amianto piane e ondulate, i tubi, le canalizzazioni, i serbatoi, i pavimenti vinilici, le plastiche rinforzate contenenti amianto (Codice CER 17.01.05.), erano considerati, dalla normativa ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, quali rifiuti speciali non pericolosi. Per tale categoria di rifiuti (di matrice compatta) il d.P.R. 8.8.1994, introducendo una normativa speciale, all’art. 6 comma 3 autorizzava espressamente la collocazione in discarica di tipo 2A dei citati rifiuti "purché tali rifiuti provengano esclusivamente da attività di demolizione, costruzioni e scavi".

Ne segue che le censure in trattazione si rivelano destituite di fondamento giuridico.

3.3. Vanno respinte anche le altre censure proposte dall’Amministrazione comunale ricorrente.

In primo luogo, quella con la quale, partendo dal presupposto che la Regione avrebbe autorizzato "l’apertura di una discarica di amianto" nel comune di Pomezia, si denuncia l’illegittimità di tale contegno per la violazione delle regole partecipative previste dalla legge n. 241/1990 e dall’art. 22, co. 1 del decreto Ronchi.

Ora, ed a prescindere dalla circostanza che, nel caso di specie, non risulta essere stata autorizzata alcuna "discarica di amianto" e che (come di dirà più avanti) il Presidente dell’Amministrazione regionale ha esercitato poteri contingibili e urgenti, le norme che, dalla ricorrente, si assumono violate non sono pertinenti al caso di specie in cui non viene in considerazione una nuova discarica (il cui procedimento autorizzativo involge competenze di più enti e richiede il rispetto del principio partecipativo) ma il solo conferimento di rifiuti contenenti amianto a matrice compatta (come sopra specificati) in una discarica di seconda categoria di tipo A, già operativa.

Va disattesa anche la censura con la quale la ricorrente sostiene che la C. Srl avrebbe dovuto essere iscritta nell’apposito Albo delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti di cui all’art.30 del decreto Ronchi.

Sul punto va osservato che la concreta operatività di detta disposizione è stata rinviata (art.30 c.6) ad una serie di decreti ministeriali attuativi, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n.22/1997, volti a definire "le attribuzioni e le modalità organizzative dell’Albo, nonché i requisiti, i termini, le modalità ed i diritti d’iscrizione, le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie…." Al comma 8 del medesimo articolo 30 è stato poi previsto che "Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti". Di tali decreti il d.m. 28/4/1988 n.406 ha disciplinato gli aspetti tecnici necessari per l’iscrizione all’albo e, per quanto riguarda i RCA (rifiuti contenenti amianto), ha previsto che: – l’iscrizione è richiesta (art.8) ai sensi della lett. e) (categoria 5 raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, con ovvio riferimento al vecchio codice CER 170601) e della lett. l) (categoria 10 bonifica di siti contenenti amianto); – l’iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato per ciascuna delle attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i) ed l), le cui modalità ed importi sono determinate (c.3) ai sensi dell’art.30 c.6 del decreto Ronchi (e cioè tramite decreto ministeriale attuativo) (art.14).

Il Comitato dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (Organo individuato dall’art. 6 c.1 del d.m. 28.4.1998 n.406 quale competente alla la determinazione dei criteri per l’iscrizione nelle diverse categorie e classi di cui agli artt.8 e 9 dello stesso d.m.), ha fissato detti criteri solo con deliberazione 01.2.2000 pubblicata sulla G.U. n.90 del 17.4.2000, facendo decorrere l’efficacia della deliberazione "dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all’art. 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio1997, n. 22, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 8, del medesimo decreto legislativo" (così art.4 deliberazione di cui trattasi).

Con d.m. 05.2.2004, pubblicato sulla G.U. n.87 del 14.4.2004, sono state dettate le "Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto".

Quindi, pur prescindendo da ogni approfondimento esegetico per stabilire se la C. Srl fosse tenuta (come sostiene il comune di Pomezia) o meno (come sostengono le controparti della ricorrente) all’iscrizione all’Albo di cui all’art. 30 del decreto Ronchi, anche se si volesse includere nell’ambito dell’attività condotta dalla C. la bonifica dei beni contenenti amianto, in ogni caso la possibilità di iscrizione per tale categoria di attività di gestione dei rifiuti, si è avuta solo di seguito al d.m. 05.2.2004, con accessiva infondatezza della doglianza in trattazione secondo la quale la C. (già al tempo degli impugnati provvedimenti regionali) non poteva essere autorizzata allo smaltimenti dei rifiuti contenenti amianto in quanto non iscritta all’Albo delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti.

Risulta infondata anche la censura con la quale si contesta l’omessa trasmissione dell’ordinanza impugnata al Ministero della Sanità perché la stessa, seppure in ritardo, è stata inviata alla citata Amministrazione e la normativa richiamata non prevede un termine perentorio al riguardo.

Ad ogni modo, sia in relazione a tale censura che riguardo alle altre residue contestazioni proposte dal Comune di Pomezia, va considerato che nella fattispecie si contesta una ordinanza contingibile ed urgente, adottata in una situazione di palese emergenza presente all’epoca dei fatti, dovuta all’assenza nel territorio regionale di discariche finalizzate allo smaltimento dell’amianto (circostanza non contestata in giudizio).

Ciò rende prive di pregio, oltre alle censure sopra indicate, anche le censure tese a contestare le deroghe al p.r.g. e al piano paesistico (quest’ultima, peraltro, contestata dall’Amministrazione regionale e non dimostrata dalla ricorrente) e le deroghe al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, mentre le specifiche prescrizioni contenute nell’ordinanza impugnata (cfr. prescrizioni da A) ad f) dell’ordinanza), dettate in tema di imballaggio ed interramento, inducono a ritenere infondata anche la censura avente ad oggetto presunti danni alla salute.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

5. Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– respinge il ricorso;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 10-01-2012, n. 214

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso introduttivo, la Società ricorrente impugnava gli atti, meglio indicati in epigrafe.

All’udienza del 7 dicembre 2011, parte ricorrente, a mezzo di difensore regolarmente munito di delega, dichiarava la rinunzia al ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente, Estensore

Domenico Lundini, Consigliere

Giuseppe Sapone, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-07-2012) 30-07-2012, n. 31029 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza deliberata il 15 dicembre 2011 e depositata il successivo 19 dicembre, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice distrettuale nei procedimenti incidentali di appello avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa sede, in data 7 settembre 2011, di rigetto dell’istanza dell’appellante, D.L.C., volta ad ottenere la revoca e, gradatamele, la sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva.

Il collegio ha richiamato le conclusioni della perizia medica affidata a specialista psichiatra, dott. S.R., e a specialista nEurologo, dott. L.L.: il primo aveva escluso, sotto il profilo psichiatrico, condizioni cliniche del detenuto incompatibili con lo stato di detenzione, pur sottolineando la necessità di monitoraggio psichiatrico sistematico e di puntuale aggiornamento del trattamento dei sintomi psichici; il secondo aveva riconosciuto che la malattia sofferta dal D.L., individuata nella poli neuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (in lingua inglese: Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy da cui la formula abbreviata C.I.D.P.), non era attualmente in fase attiva e, comunque, imponeva per una corretta diagnosi, attenta alla possibile evoluzione peggiorativa della patologia suscettibile di effetti anche molto invalidanti, l’esecuzione di alcuni accertamenti specialistici, precisati nell’esame elettroneurografico e nell’esame elettromiografico.

Ad avviso del Tribunale, quindi, non sussisteva attuale incompatibilità delle condizioni di salute del D.L. con il regime carcerario e, di conseguenza, l’appello doveva essere respinto, ma era opportuno inviare copia integrale dell’ordinanza e delle relazioni dei periti alla direzione sanitaria della casa circondariale di L’Aquila, istituto di restrizione dell’istante, per assicurare al detenuto le cure e gli ulteriori accertamenti diagnostici indicati dagli stessi periti.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il D.L., tramite il difensore di fiducia, avvocato Vittorio Giaquinto, il quale, con un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione con riguardo all’art. 275 cod. proc. pen., comma 4 bis, e art. 32 Cost., e in relazione alla non esaminata attualità delle esigenze cautelari.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

L’ordinanza impugnata non risulta emessa in violazione dell’art. 275 cod. proc. pen., comma 4 bis e dell’art. 32 Cost., ed è anche immune da vizi della motivazione, poichè il Tribunale ha disposto perizia medica collegiale in osservanza delle disposizioni di cui al l’art. 299 cod. proc. pen., comma 4 ter, e, solo all’esito di essa e in adesione alle valutazioni degli esperti, con motivazione adeguata e coerente, ha apprezzato la compatibilità, allo stato, delle condizioni fisiche del D.L. con il regime detentivo, essendo la polinEuropatta da cui lo stesso è affetto in fase quiescente, pur nella necessità sottolineata dai periti e non obliterata dal Tribunale, che ha perciò disposto la trasmissione di copia dell’elaborato medico legale alla direzione sanitaria dell’istituto in cui il D.L. è detenuto, di approfondimenti diagnostici funzionali non al mero accertamento della situazione presente, bensì all’accurata valutazione della possibile evoluzione della patologia richiedente completezza diagnostica e follow up clinico-terapeutico.

Riguardo, poi, all’omessa rivalutazione delle esigenze cautelari e, in particolare, di quelle di prevenzione speciale suscettibili di essere annullate o, comunque, affievolite dalle compromesse condizioni di salute dell’imputato, si tratta di doglianza formulata in termini del tutto generici, come pure la censura di omessa riconsiderazione del pericolo di inquinamento probatorio, risultando altresì i predetti temi del tutto estranei alle ragioni della richiesta revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere; nè può sostenersi che la sola sopravvenuta patologia di colui che sia sottoposto a misura di custodia cautelare in carcere sia, di per sè, suscettibile di incidere sulle esigenze cautelari e imponga, anche d’ufficio, il riesame delle stesse al giudice adito per la revoca o la sostituzione della medesima misura sulla base della sola allegata incompatibilità delle condizioni di salute dell’istante con la detenzione in carcere.

Il richiamo, infine, all’obbligatorietà della misura carceraria nei riguardi delle persone gravemente indiziate dei reati previsti dall’art. 275 cod. proc. pen., comma 3, da intendersi operativo solo in sede di prima emissione dell’ordinanza custodiale e non anche nel tempo successivo, è del tutto eccentrico rispetto al tema della decisione e il ricorrente, neppure, precisa i reati per cui è vigente il titolo cautelare a suo carico, rispetto ai quali potrebbe essere addirittura vanamente evocata la norma suddetta, tenuto conto delle pronunce di illegittimità emesse, in subiecta materia, dalla Corte costituzionale (sentenze n. 231 del 2011, n. 164 del 2011 e n. 265 del 2010), le quali hanno limitato il novero dei reati per cui opera, in presenza dei requisiti dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere.

L’infondatezza del ricorso ne impone il rigetto e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., comma 1, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-08-2012, n. 14398

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 23.1.2008) la Corte di appello di XXX ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla s.p.a. XXX e dalla s.p.a. Cassa di Risparmio di XXX (intervenuta in primo grado quale cessionaria di rami d’azienda) contro la sentenza del Tribunale di Parma che aveva accolto la domanda di revoca di rimesse bancarie azionata dal fallimento CET di XXX nonchè l’appello incidentale proposto dalla procedura appellata. La corte di merito ha limitato temporalmente le rimesse revocabili a quelle effettuate dopo il 2.3.1994 (epoca in cui la scientia decoctionis della banca era desumibile da vari protesti);
ha individuato le rimesse aventi natura solutoria risultanti dalla relazione del consulente tecnico per un ammontare complessivo di Euro 122.150,55 e ha condannato la curatela fallimentare a restituire alla s.p.a. XXX la differenza tra la somma di Euro 299.573,99 – da quest’ultima versata in forza della sentenza di primo grado – e la nuova somma revocabile individuata in appello.
Contro tale sentenza XXX s.p.a. – incorporante di XXX s.p.a. – e la s.p.a. Cassa di Risparmio di XXX hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Ha resistito con controricorso la curatela intimata la quale ha proposto, altresì, ricorso incidentale affidato a due motivi, resistito dalle ricorrenti con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie nei termini di cui all’art. 378 c.p.c..
2.1.- Il primo motivo del ricorso principale – con il quale le ricorrenti denunciano violazione di legge sull’assunto della pretesa applicabilità del nuovo L. Fall., art. 70, perchè avente natura interpretativa – è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale le modifiche apportate all’istituto della revocatoria fallimentare a seguito del D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 2 (convertito nella L. n. 80 del 2005) si applicano soltanto alle azioni proposte nell’ambito di procedure concorsuali iniziate dopo l’entrata in vigore del decreto stesso, trattandosi di norme innovative che introducono una disciplina diversa per situazioni identiche; ne consegue che anche la disposizione della L. Fall., art. 70, ha natura innovativa e non d’interpretazione autentica, ove introduce, per l’ipotesi di fondatezza dell’azione – allorchè la banca non ha provato che le rimesse non avevano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito ovvero tale riduzione risulti comunque provata – un limite oggettivo al predetto obbligo di restituzione, secondo il criterio del massimo scoperto, cioè del differenziale tra l’ammontare raggiunto dalle pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza, e quello alla data del fallimento (Sez. 1, Sentenza n. 20834 del 7/10/2010).
2.2.- Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano vizio di motivazione e formulano la seguente sintesi del fatto controverso:
"il punto controverso che si assume contraddittorio è relativo alla revoca delle rimesse individuate dal consulente tecnico diverse ed ulteriori rispetto a quelle richieste in revocatoria con l’atto di citazione del primo grado; tale contraddittorietà rende la motivazione inidonea a giustificare la decisione, dal momento che il giudice di primo grado aveva esplicitamente limitato le rimesse revocabili a quelle dell’atto di citazione e la Corte di appello, pur dichiarando esplicitamente assorbito e, quindi, non accolto l’appello incidentale del Fallimento sul punto, senza, peraltro, alcuna specifica motivazione sulla questione, quantifica le rimesse revocabili come nella relazione del consulente tecnico".
Il motivo è inammissibile perchè denuncia come vizio di motivazione ciò che avrebbe dovuto formare oggetto di denuncia di nullità per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., e senza, quindi, formulare idoneo quesito di diritto.
Sarebbe comunque inammissibile anche se prospettabile come vizio di motivazione perchè il motivo è formulato – in violazione del principio di autosufficienza – senza trascrivere le parti rilevanti dell’atto di citazione e, per converso, non risulta censurata la ricostruzione dei fatti processuali fatta propria dalla corte territoriale, secondo la quale il fallimento aveva chiesto "che la declaratoria di inefficacia colpisse tutte le rimesse analiticamente descritte in narrativa o che risulteranno provate all’esito dell’istruzione" (v. sentenza impugnata a pag. 4).
Quindi, anche di quelle emerse a seguito della disponenda c.t.u..
Nè rileva che nella sentenza impugnata non sia specificato in quale parte l’appello principale e quello incidentale erano stati accolti, perchè lo "spostamento" in avanti del momento rilevante ai fini della revocatoria (per effetto della delimitazione temporale della scientia decoctionis) aveva comportato una nuova valutazione della domanda, come sopra trascritta, anche alla luce dell’appello incidentale con il quale la curatela aveva chiesto anche la revoca delle rimesse ulteriori risultanti dalla consulenza (v. conclusioni riportate nella sentenza impugnata a pag. 3).
2.3.- Le considerazioni da ultimo svolte dimostrano l’infondatezza anche del terzo motivo, con il quale è denunciata la violazione degli artt. 112, 277, 336, 352 e 359 c.p.c. ed è formulato il seguente quesito di diritto: "vero che, ove il giudice d’appello dichiari di non accogliere un appello su un capo della sentenza di primo grado, la riforma di tale capo della sentenza, non dipendente da una parte riformata conseguentemente ad un appello principale o incidentale, costituisce una pronuncia ultrapetita, in quanto ultronea rispetto ai poteri ufficiosi del giudice e, pertanto, provoca la nullità di tal capo della sentenza".
Peraltro, il motivo – e tale rilievo è assorbente anche rispetto alla valutazione di infondatezza evidenziata sub 2.2 – è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., stante l’astrattezza e genericità del quesito di diritto che conclude lo stesso, in quanto privo di concreto riferimento alla fattispecie.
2.4.- Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano violazione falsa applicazione degli artt. 99, 112, 163, 183, 61 e 194 c.p.c., e formulano il seguente quesito di diritto: "è vero che, nell’azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di più rimesse bancarie solutorie, non viene proposta una sola domanda, ma tante domande quante sono le rimesse ritenute revocabili, trattandosi di domande fondate su fatti costitutivi diversi, sicchè, ove anche il c.t.u. identifichi un maggior numero di rimesse rispetto a quelle indicate nell’atto di citazione, la domanda deve ritenersi limitata alle rimesse originariamente richieste, poichè l’estensione della revoca comporterebbe il riferimento a fatti costitutivi nuovi e non allegati con l’originaria domanda".
Invocano la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "nell’azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di più rimesse bancarie solutorie, non viene proposta una sola domanda, ma tante domande quante sono le rimesse ritenute revocabili, trattandosi di domande fondate su fatti costitutivi diversi, sicchè, ove in sede di precisazione delle conclusioni sia richiesta la revoca di un maggior numero di rimesse, rispetto a quelle indicate nell’atto di citazione, deve ritenersi che sia stata proposta una inammissibile domanda nuova, poichè l’estensione della revoca comporta il riferimento a fatti costitutivi nuovi e non allegati con l’originario atto di citazione" (Sez. 1, Sentenza n. 17090 del 24/06/2008).
Il motivo è infondato perchè secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte (alla quale il collegio intende dare continuità) non è affetta da nullità per indeterminatezza dell’oggetto o della "causa petendi", ai sensi del combinato disposto dell’art. 163 cod. proc. civ., comma 3, nn. 3 e 4 e art. 164 cod. proc. civ., comma 4 (nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990), la citazione contenente la domanda di revocatoria fallimentare di pagamenti costituiti da rimesse di conto corrente bancario, seppure manchi l’indicazione dei singoli versamenti solutori, qualora (come nella specie) siano specificamente indicati i conti correnti e la domanda si riferisca a tutte le rimesse operate su quei conti in un determinato periodo di tempo (ed indichi anche l’importo globale delle stesse), essendo sufficientemente specificati gli elementi (di cui al citato art. 163, comma 3, nn. 3 e 4) idonei a consentire alla banca l’individuazione delle domande contro di essa proposte (Sez. 1, Sentenza n. 14552 del 30/05/2008; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 6789 del 04/05/2012).
Dall’applicazione di tale ultimo principio discende che il giudice del merito era legittimamente investito della domanda di revoca delle rimesse aventi natura solutoria individuate dal consulente tecnico nell’ambito dei conti correnti specificamente indicati nella domanda nel preciso arco temporale quivi precisato.
2.5.- Con il quinto motivo le parti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 25 e art. 75 c.p.c. e formulano il seguente quesito di diritto: se "è vero che le domande proposte dal fallimento che non sono state autorizzate dal giudice delegato, ove fondate su fatti costitutivi autonomi rispetto alle domande autorizzate, sono inammissibili in quanto, per le stesse, il curatore difetta di legittimazione processuale".
Il motivo è inammissibile perchè contiene una censura che dalla sentenza impugnata non risulta formulata nel precedente grado di merito e, in violazione del principio di autosufficienza, nel ricorso non risulta indicato dove e in quali termini la questione sia stata sollevata.
3.1.- Con il primo motivo del ricorso incidentale la curatela intimata denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, artt. 2727, 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e formula il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.: "accerti la Suprema Corte se la valutazione della sussistenza della scientia decoctionis debba essere commisurata alla specifica qualifica del soggetto chiamato in revocatoria e se l’onere probatorio in ordine all’accertata scientia decoctionis possa considerarsi assolto, in capo alla curatela, anche attraverso la presunzione".
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..
Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.
In altri termini, "il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie" (Sez. 3, ordinanza n. 19769 del 17/07/2008) E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto – come nella concreta fattispecie – che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge perchè, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Sez. U, Sentenza n. 26020 del 30/10/2008).
3.2.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale la curatela intimata denuncia vizio di motivazione e formula la seguente sintesi ex art. 366 bis c.p.c.: "il fatto controverso in relazione al quale la scrivente difesa censura la motivazione resa dalla Corte di appello come insufficiente e contraddittoria attiene al mancato riconoscimento della scientia decoctionis in capo all’Istituto XXX a far tempo dal mese di dicembre 1993 e fino al marzo 1994.
La motivazione resa dalla Corte è, infatti, insufficiente nella parte in cui motiverebbe tale esclusione per la non conoscenza del soggetto beneficiario dell’assegno circolare n. 1.200.958.923-08 intestato a Parma Protesti Parma e contraddittoria per avere attribuito al soggetto in capo al quale riconoscere sussistente o insussistente la scientia decoctionis la qualifica di creditore qualificato ed avveduto e, nonostante ciò, aver escluso la scientia decoctonis relativamente al periodo dicembre 1993 – marzo 1994 non attribuendo un indice rilevatore dello stato di decozione l’emissione, da parte dell’Istituto XXX, dell’assegno circolare n. (OMISSIS) intestato a Parma Protesti Parma".
Il motivo – là dove non è inammissibile perchè versato in fatto – è infondato perchè con adeguata e logica motivazione la corte territoriale ha evidenziato l’equivocità della circostanza del pagamento dell’assegno circolare, potendo essa – in assenza di altri sintomi di insolvenza fino al marzo 1994 – essere letta come persistenza della capacità di adempiere anche se in lieve ritardo ("ammettendo che sia plausibile l’ipotesi sopra affacciata, non può negarsi che abbia un fondamento l’obiezione secondo cui la CET in quel modo dimostrava di avere disponibilità di denaro sufficiente per evitare il protesto; tre giorni prima del 10/12, infatti, aveva versato un assegno tratto su altra banca dell’importo di L. 100 milioni che copriva tutto il passivo esistente sul conto (OMISSIS) da cui venne tratta la provvista per il circolare. D’altra parte, può rilevarsi che l’episodio è restato isolato ed in quel torno di tempo non si è accompagnato ad altri fatti sintomatici di una crisi").
4.- Sia il ricorso principale che quello incidentale, dunque, devono essere rigettati e la reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.