Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-01-2011, n. 2114 Licenziamento disciplinare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza resa dal Tribunale di Torino il 26.10.2006 era stata respinta la domanda proposta da C.M., intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli il 21.2.2006 dalla spa Carlo Gavazzi Impianti, la quale aveva ritenuto accertati i fatti addebitati al dipendente, ossia il rifiuto di eseguire gli ordini dei superiori opponendo il proprio stato di invalidità dopo che il medico competente lo aveva dichiarato idoneo; la richiesta di ordine scritto per eseguire il proprio lavoro e la convocazione in azienda della Polizia di Stato per fare valere le proprie ragioni.

Con sentenza della Corte di Appello di Torino del 13.9/25.9.2007 veniva respinto il gravame proposto dal lavoratore.

Osservava in sintesi la corte territoriale che il codice disciplinare era affisso in azienda; che non poteva reputarsi tardiva la contestazione dell’addebito in quanto l’episodio era riferito a giorno prima e comunque che l’argomento era stato dedotto per la prima volta in appello; escludeva la genericità della contestazione e rilevava che la condotta del dipendente era stata tale da integrare grave insubordinazione ai sensi dell’art. 25 lett A ccnl, considerato, altresì, che, se il predetto avesse ritenuto che l’esito dell’accertamento medico che lo aveva ritenuto idoneo fisicamente non fosse stato condivisibile, avrebbe dovuto impugnarlo D.Lgs. n. 626 del 1994, ex art. 17, comma 4 e che, pertanto, non fosse ravvisabile la dedotta sproporzione della sanzione irrogata.

Propone ricorso per Cassazione, notificato il 18.1.2008, il C., affidato a sette motivi. Resiste con controricorso, ritualmente notificato la società Carlo Gavazzi.

Memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. sono state depositate da entrambe le parti.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di impugnazione, il C. deduce motivazione illogica, incongrua ed insufficiente su un punto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5).

Assume che l’inattendibilità del teste P., che aveva riferito circostanze in contrasto con quelle riferite da altri due testi sull’affissione del codice disciplinare non era stata adeguatamente motivata.

Il motivo si fonda su una generica contestazione della decisione della corte territoriale in merito alla ritenuta inattendibilità del teste indicato per desumerne circostanze diverse da quelle ritenute provate dalle deposizioni di altri testi, invece valorizzate dal giudicante, fornendo una propria versione, contrastante con quella ritenuta dal giudice del merito, circa la affissione del codice disciplinare.

La censura si rivela inammissibile, atteso che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, "qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa o erronea valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi, risolvendosi, altrimenti, il dedotto vizio di motivazione in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto delle deposizioni testimoniali e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione è mancata ovvero è stata insufficiente o illogica" (Cass. 12.2009 n. 6623). Ed ancora è stato affermato che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass 23.12.2009 n. 27162 , conforme alle precedenti n. 15355/2004; 21826/2004; 1892/2002; 7932/98;

5802/1998).

Sono, dunque, da respingere le censure proposte dal ricorrente in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie che è stata compiuta dalla Corte di appello di Torino con riferimento alla situazione fattuale correttamente e globalmente accertata -, in quanto la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003). Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non considerati: come, nella specie, è di certo avvenuto per la sentenza impugnata. Non sussiste, comunque, il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente, così come gli ulteriori dedotti, poichè la sentenza in esame appare – come è stato dinanzi evidenziato e come di seguito esposto con riferimento alle ulteriori censure – congruamente motivata ed immune da vizi logico- giuridici con riferimento a quanto statuito in base all’esatta applicazione della normativa contrattuale ed alla corretta valutazione delle risultanze processuali.

Al riguardo vale, in linea generale e di principio, rilevare che:

a) il difetto di motivazione, nel senso d’insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l’obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, -come per le censure mosse nella specie dal ricorrente – quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati (Cass. n. 2114/1995);

b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l’iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l’esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/2000) – irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -;

c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi – come sicuramente ha fatto, nella specie, il Giudice di appello – le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 13342/1999). In sostanza, il motivo di ricorso per Cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di Cassazione (cfr, tra le altre, Cass. sez lav. 11669/2006).

Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3), rilevando che non si era tenuto conto di eccezione già sollevata tempestivamente sulla tardività della contestazione disciplinare.

La censura è generica e la lamentata violazione dell’art. 7 dello statuto risulta prospettata con riferimento all’atto introduttivo, che atteneva in termini generati alle garanzie procedimentali e non specificamente a profilo della tardività, che costituisce diverso tema di indagine. Anche il quesito di diritto è inammissibile, in quanto, per come formulato, non risponde ai canoni di cui all’art. 366 bis c.p.c.. Ed invero, è esposta solo una richiesta generica di accertamento della violazione della norma di legge, laddove il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere l’indicazione sia della "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. sez 3 30.9.2008 n. 24339; Cass. s. u. 3518/08; 22640/07; 14385/07).

Con il terzo motivo di impugnazione si deduce motivazione illogica, insufficiente, incongrua e contraddittoria su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), rilevandosi , in particolare, che il giudizio di idoneità fisica era stato espresso con riguardo alla incompatibilità mansionale e non ambientale, in relazione al quale il certificato medico invocato dalla società nulla provava.

Viene, poi, evidenziato che non era rilevante la richiesta di ordine scritto ai fini della ritenuta insubordinazione e che l’intervento della forza pubblica non turbava l’ambiente di lavoro e non rappresentava una ipotesi di insubordinazione grave. Anche tale motivo nelle sue articolazioni si rivela inammissibile in quanto si contrappone una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella prospettata dalla Corte di Appello a sostegno della pronunzia, senza censurarne i criteri interpretativi.

Motivazione insufficiente, illogica ed incongrua su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) viene poi lamentata con il quarto motivo, deducendosi che la polverosità dell’ambiente ove esso ricorrente era stato comandato ad eseguire la prestazione era stata confermata dei testi; il rifiuto, peraltro, non era stato netto, in quanto era stato richiesto solo un preventivo ordine scritto; il medico che aveva accertato l’idoneità non era quello competente. Il motivo si palesa inammissibile in quanto le doglianze attengono a valutazioni di fatto non contestabili in cassazione, non potendo accedersi ad una rivisitazione del merito e non avendo il ricorrente evidenziato vizi logici o deficienze motivazionali idonei a far presumere, che, ove condotta secondo criteri corretti, la valutazione avrebbe condotto a pronunzia difforme da quella adottata.

Quanto alla dedotta violazione degli artt. 2697, 2087, 1218 c.c., artt. 2104, 2106, 2119 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), contenuta nel quinto motivi di impugnazione, il ritenuto stravolgimento della regola di ripartizione degli oneri probatori, sul presupposto che l’obbligo di provare la sicurezza dei luoghi di lavoro incombesse al datore di lavoro e che la mancata impugnativa del certificato medico di idoneità alle mansioni non rilevava essendo la società a dover dimostrare che il dott. M.N. fosse il proprio medico competente, anche la stessa deve ritenersi inconferente, non essendo oggetto di causa l’osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro e non essendo stati esplicitati i motivi sulla cui base era stato dedotto che l’accertamento di idoneità competesse ad altri sanitari, così come inammissibile deve ritenersi il relativo quesito di diritto per le medesime argomentazioni spese con riferimento al motivo sub 2).

Anche la deduzione del vizio di motivazione insufficiente, incongrua e carente su punto decisivo della controversia (Art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento alla assunta violazione degli obblighi di cui all’art. 2104 c.c. in capo al lavoratore che esiga, invece, da parte del proprio datore di lavoro, unicamente il rispetto degli obblighi di sicurezza su di lui gravanti, deve ritenersi inammissibilmente riferita a valutazioni di merito non contestabili, anche sugli effetti della turbativa provocati nell’ambiente di lavoro dall’intervento della forza pubblica, su sollecitazione del C..

Analogamente la dedotta violazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 2106 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), con riferimento alla ritenuta sproporzione della sanzione deve ritenersi insussistente, alla luce delle considerazioni svolte dalla corte territoriale, che appaiono pienamente conformi ai principi enunciati in materia da questa Corte ed alla cui stregua il principio di proporzione tra la gravità dell’illecito disciplinare e la relativa sanzione, che trova applicazione non soltanto al recesso intimato ai sensi dell’art. 2119 cod. civ., comporta che il giudice debba valutare non solo il comportamento previsto dalla norma, di contratto o di altra fonte, come punibile con il licenziamento, ma anche l’inserimento eventuale di esso nella vicenda caratterizzata da altri e sia pur meno gravi illeciti disciplinari, come si è verificato nella specie in cui il dipendente era chiamato a rispondere di una pluralità di addebiti (Cfr. Cass. sez. lav. 19.12.2008 n. 23668). Ed inoltre, è stato più volte affermato che in tema di sanzioni disciplinari il fondamentale principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della infrazione deve essere rispettato sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore di lavoro nell’esercizio del suo potere disciplinare, sia in sede di controllo che, della legittimità e della congruità della sanzione applicata, il giudice sia chiamato a fare. Ai fini di tale valutazione il giudice deve tenere conto non solo delle circostanze oggettive, ma anche delle modalità soggettive della condotta del lavoratore in quanto anche esse incidono sulla determinazione della gravità della trasgressione e, quindi, della legittimità della sanzione stessa e l’apprezzamento di merito della proporzionalità tra infrazione e sanzione sfugge, peraltro, a censure in sede di legittimità se la valutazione del giudice di merito è sorretta, come nel caso in esame, da adeguata e logica motivazione. (Cfr., tra le altre, Cass, sez lav. 20221/2007).

Pure il relativo quesito di diritto deve ritenersi inammissibile per i termini assertivi in cui risulta formulato (integra lesione del vincolo fiduciario la richiesta di intervento forza i pubblica per evitare la compromissione del proprio stato di salute?), implicando peraltro valutazioni sulla possibilità di pregiudizio alla salute che non possono presupporsi e che, anzi, risultano smentite dal contesto probatorio acquisito, come affermato in sentenza.

Per tutte le considerazioni esposte e per gli evidenziati vizi di inammissibilità il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE così provvede:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 44,00 per esborsi, in Euro 3000,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 26-01-2011, n. 2603 Lesioni colpose

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Giudice di Pace di Civitavecchia, con sentenza del 7 aprile 2010 dichiarava D.P.L. colpevole del reato di cui all’art. 590 c.p., commesso in data (OMISSIS). Il giudicante riteneva D. P. responsabile delle lesioni riportate da A.L., che era stato aggredito dal cane di proprietà del medesimo prevenuto. Il giudice rilevava che al momento del fatto l’animale era ricoverato in una cuccia sita di fronte alla abitazione del D.P.; e considerava che il dott. S., dirigente medico presso il canile municipale, aveva riferito in dibattimento che D.P., quando aveva portato il cane presso la ASL, aveva dichiarato di essere il detentore dell’animale.

Avverso la richiamata sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia ha proposto ricorso per cassazione D.P.L. a mezzo del difensore.

Con il primo motivo il ricorrente rileva che il giudice di pace ha escusso il dott. S., benchè il predetto non risultasse inserito nelle liste testi; e rileva che il giudice ha omesso di indicare a che titolo tale mezzo di prova è stato assunto.

Con il secondo motivo la parte deduce l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata; rileva, al riguardo, che tenuto conto delle testimonianze raccolte nel corso dell’istruttoria dibattimentale, deve ritenersi che la qualità di detentore del cane, da parte dell’imputato, vada limitata al giorno in cui D.P. portò l’animale presso la A.S.L..

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, primieramente, che manifestamente infondata si palesa l’eccezione processuale dedotta dall’esponente. Ed invero, dal verbale dell’udienza tenutasi in data 19 febbraio 2008 risulta che fu il pubblico ministero, terminata l’acquisizione delle prove, a richiedere l’assunzione del dott. S. quale teste, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., in riferimento all’art. 195 c.p.p. che regola la testimonianza de relato; ed il giudice di pace dispose, in conformità alla richiesta, l’ammissione del teste richiamato. Il rilievo risulta, pertanto, destituito di ogni fondamento atteso che l’ammissione del nuovo mezzo di prova risulta del tutto conforme alle regole che governano i poteri istruttori del giudice.

Del pari inammissibile risulta il secondo motivo di ricorso, che si risolve in una mera rilettura alternativa dei dati di fatto acquisiti all’esito dell’istruttoria dibattimentale; l’esponente si limita, infatti, a prospettare in modo del tutto generico il vizio logico di motivazione del provvedimento impugnato senza dedurre alcuna ragione di censura. Ed invero, in sede di legittimità non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. 23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. 6 sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-01-2011) 10-02-2011, n. 4800

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Hanno proposto ricorso per cassazione B.M. e T. M., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 22.7.2009, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti dal Tribunale di Modena il 27.1.2008, a seguito di giudizio abbreviato, per i reati di tentata rapina e in materia di anni agli stessi ascritti come in atti, commessi secondo l’accusa, ai danni dell’istituto bancario San Geminiano e San Prospero di (OMISSIS), in concorso con altri soggetti.

Gli imputati erano stati arrestati, il B. e altri due malviventi all’uscita dalla banca, il T. nei pressi, senza avere consumato la rapina, e venivano trovati in possesso, tra l’altro, di anni da taglio.

Con l’unico motivo, la difesa deduce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), il vizio di violazione di legge della sentenza impugnata in relazione all’art. 56 c.p., e il difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per avere i giudici di appello ritenuto che nella condotta degli imputati fosse configurabile il tentativo di rapina, rilevando in sostanza l’incompatibilità dell’ipotesi accusatoria con la ricostruzione dei fatti risultante dal provvedimento.

Il B. e il T., infatti, giunti insieme ad altri due soggetti a (OMISSIS) a bordo di due autovetture diverse armati di coltelli o di "cutter", avevano lasciato i mezzi parcheggiati presso la banca; il T. sarebbe rimasto alquanto lontano dall’istituto di credito, mentre il B. vi aveva bensì fatto ingresso con gli altri presunti complici, ma senza che nessuno dei presenti si accorgesse delle loro intenzioni criminali, dal momento che tutti si erano tosto allontanati per ragioni secondo la difesa non chiarite nè nel corso delle indagini nè nel corso del processo.

In diritto, sarebbe poi erronea l’affermazione dei giudici territoriali secondo cui l’attuale codice penale avrebbe abbandonato, ai fini dell’identificazione del tentativo punibile, la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, avvalorata invece anche dalla più recente giurisprudenza.

In ogni caso, sarebbe configurabile, nella spontanea decisione degli imputati di rinunciare alla rapina, l’ipotesi della desistenza volontaria regolata dall’art. 56 c.p.p., comma 3, con la previsione della non punibilità della condotta precedente. Il ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso, in diritto, che deve respingersi la tesi secondo cui la valutazione dell’idoneità del tentativo è subordinata all’accertamento di condotte che nella loro oggettività corrispondano anche in minima parte ad un inizio di esecuzione del delitto programmato, dal momento che il codice penale, contrariamente a quanto deduce la difesa, non prevede, ai fini della configurabilità del tentativo, la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi (cfr. Cass. pen. Sez. 1, 2.2.2007, n. 4359).

Ai fini della punibilità del tentativo, possono quindi assumere rilevanza anche gli atti meramente preparatori, quando essi, per le concrete circostanze di luogo, di tempo o di mezzi, evidenzino che l’agente commetterà il delitto progettato a meno del sopravvenire di eventi imprevedibili, indipendenti dalla sua volontà, e che l’azione abbia la rilevante probabilità’ di conseguire l’obiettivo programmato (Corte di Cassazione SENT. 28213 15/06/2010 SEZ. 2, Michelizzi).

Gli indirizzi giurisprudenziali sulla questione sono da tempo attestati su questi principi, a smentita della contrarie deduzioni difensive. Avuto riguardo alla pacifica ricostruzione dei fatti, e ai criteri legali di valutazione, del tutto correttamente, peraltro, la Corte territoriale ha ritenuto da una parte l’idoneità del tentativo, dall’altro l’assenza di qualunque prova concreta della desistenza degli imputati.

Sotto il primo profilo la ricostruzione dei fatti ricordata dallo stesso ricorrente indica univocamente, in conformità alle valutazioni della Corte di merito, che gli imputati avevano scelto la banca come obiettivo di una immediata azione criminosa; riguardo alla ipotesi della desistenza, i giudici di appello rilevano che uno dei complici degli imputati si era accorto della presenza di agenti di polizia sul posto, senza che su questa notazione, evidentemente incompatibile con la spontaneità della rinuncia all’azione criminosa, la difesa interloquisca in alcun modo. Quanto alla specifica posizione del T., la difesa rileva del tutto genericamente che lo stesso sarebbe stato "lontano" dall’istituto di credito, ma intanto egli fu arrestato insieme ai suoi complici, in secondo luogo la Corte territoriale sottolinea adeguatamente le inequivocabili indicazioni della partecipazione dello stesso imputato al progetto criminoso desumibili dalle circostanze in cui anche lui insieme ai complici si era recato in (OMISSIS) raggiungendo l’area in cui era ubicato l’istituto di credito. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 24-02-2011, n. 534

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava l’atto con cui il Comune di Bergamo aveva impugnato la revoca dell’autorizzazione all’esercizio di un’attività di commercio ambulante.

La revoca era fondata sulla circostanza che la ditta individuale intestata al ricorrente aveva dichiarato di aver cessato la propria attività con conseguente cancellazione dell’impresa individuale dalla camera di commercio e successivamente aveva stipulato vari contratti di affitto di azienda che contrastavano con la normativa regionale sul trasferimento della gestione di azienda.

Nell’unico motivo di ricorso si e4ccepiva la violazione dell’art. 29 D.lgs 114\1998 poiché la condotta contestata al ricorrente non rientrava in nessuno dei casi che consentivano la revoca dell’autorizzazione all’esercizio del commercio ed all’art. 7 L.R.15\2000 poiché la reintestazione del posteggio è conseguenza della cessione di azienda purchè il cessionario abbia i requisiti per lo svolgimento dell’attività commerciale.

Il Comune di Bergamo si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 22.5.2007 la richiesta di sospensiva del provvedimento veniva respinta per mancanza di fumus.

Successivamente veniva emesso un decreto di improcedibilità del ricorso in data 20.9.2010 per sopravvenuta carenza di interesse che veniva revocato con ordinanza del 19.10.2010 poiché la sopravvenuta carenza era stata dichiarata su istanza dell’amministrazione resistente e non del ricorrente.

Nel merito il ricorso è infondato.

Nella nota inviata dal ricorrente al Comune di Bergamo e protocollata in data 21.3.2007 (doc. 4 parte resistente), egli fa presente che l’attività è cessata in data 15.3.2005 e che da allora ha stipulato una serie di contratti di affitto di azienda con diversi soggetti.

Si è poi qualificato proprietario di posteggio e ha dichiarato che non esercitava direttamente l’attività cosicché non rientrava nei parametri del piccolo imprenditore che doveva iscriversi alla Camera di Commercio.

Ed è proprio da questa nota che discendono i presupposti per legittimare la revoca del Comune.

L’art. 7 L.R. 15\2000 prevede che il trasferimento della gestione dell’azienda o di un ramo di essa comporti il trasferimento dell’autorizzazione amministrativa al subentrante.

Ma ciò presuppone che ci sia un reale trasferimento di azienda; nel momento in cui l’impresa viene cancellata non è possibile operare un affitto di azienda che presuppone l’esistenza in vita dell’impresa di cui l’azienda rappresenta l’universitas bonorum che ne costituisce il patrimonio.

Diversamente si è proceduto al mero affitto di licenza commerciale che è illegittimo poiché non è possibile cedere un’autorizzazione rilasciata da una pubblica amministrazione attraverso un simulato contratto di affitto di azienda senza che siano stati ceduti in uso anche i beni facenti parte dell’azienda.

La circostanza che l’ipotesi sopradescritta non rientri in nessuno dei casi di cui all’art. 29 D.lgs. 114\1998 è priva di rilevanza poiché quello che viene contestato è l’illegittimo trasferimento dell’autorizzazione al subentrante senza che vi sia stato un regolare contratto di affitto di azienda e non è possibile procedere ad un contratto di affitto di azienda quando l’imprenditore titolare dell’azienda non è più tale.

Il nuovo difensore del ricorrente, nella memoria depositata il 18.1.2011, sottolinea che per il piccolo imprenditore l’iscrizione al registro delle imprese non ha di per sé altro valore che di certificazione anagrafica e di pubblicità notiziale ai sensi dell’art. 8,comma 5, L. 580\1993 e che quindi non è condizione per l’esercizio dell’attività commerciale.

Tale deduzione è assolutamente inconferente rispetto al provvedimento assunto dal Comune; è proprio in virtù del valore notiziale rivestito dalle iscrizione che si è preso atto che la ditta individuale del ricorrente cessava di esistere in data 15.3.2004 e che pertanto non era in condizione di affittare alcuna azienda.

Se è vero che l’iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese non è condizione necessaria per esercitare un’attività economica, nel momento in cui ciò avviene non si può non tener conto di quanto risulta da detto registro.

La revoca impugnata è, pertanto, perfettamente legittima poiché nel momento in cui procedeva all’affitto di azienda con il primo degli affittuari la ditta cessava di esistere: è quindi evidente che l’oggetto della cessione non era quella di un insieme di beni strumentali all’esercizio dell’attività commerciale da cui sarebbe conseguito il trasferimento della titolarità della licenza commerciale, ma semplicemente l’utilizzo di un’autorizzazione amministrativa da parte del cessionario con una propria impresa.

Dalle legittimità del provvedimento impugnato discende ovviamente anche l’infondatezza della richiesta di risarcimento danni.

Il ricorso va di conseguenza respinto.

Per ragioni di equità sostanziale si ritiene di poter compensare le spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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