Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-12-2011, n. 27925 Procedimento davanti al pretore e al giudice di pace

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata N.D., I., L. e P. evocavano in giudizio P.S. davanti al giudice di pace di Ruvo di Puglia chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati al proprio fondo dall’incendio propagatosi sul fondo confinante condotto in affitto dal convenuto.

Alla prima udienza si costituiva il convenuto, deducendo l’infondatezza della domanda. La difesa degli attori, adducendo che i fatti descritti dal convenuto erano diversi da quelli allegati dagli attori, chiese termine per meglio contro dedurre, per articolare i mezzi istruttori e produrre documenti. Il giudice di pace rinviava per il prosieguo facendo salvi i diritti di difesa. Nella nuova udienza gli attori articolavano le proprie richieste istruttorie, producevano documenti mentre il convenuto chiedeva termine per l’indicazione di propri mezzi di prova. Ammesse le prove richieste dagli attori, ritenuta la decadenza del convenuto, venivano assunte le prove testimoniali. In esito al giudizio il Giudice di pace condannava il convenuto al pagamento della somma di Euro 1.500 oltre interessi legali. Proponeva appello il P.. In esito al giudizio, il Tribunale di Trani dichiarava l’estinzione del giudizio nei confronti degli eredi di N.L. e rigettava l’appello nei confronti delle altre parti con sentenza depositata in data 10.5.2006. Avverso la detta sentenza il P. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono gli epigrafati controricorrenti con controricorso illustrato da memoria. Il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorrente ha proposto le seguenti doglianze: 1) violazione o falsa ed erronea applicazione dell’art. 320 c.p.c., comma 3, per aver gli attori nel procedimento davanti al giudice di pace depositato la documentazione (CTP del geometra R.) e richiesto le prove orali in un’udienza successiva alla prima, che non era stata fissata per gli incombenti di cui all’art. 320 c.p.c., comma 4. 2) violazione dell’art. 320 c.p.c., commi 1, 2 e 3, per avere il giudice di pace differito la prima udienza con conseguente violazione del diritto di difesa.

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 320 c.p.c., comma 4, per non avere il giudice di pace concesso al convenuto il chiesto rinvio.

Le prime due ragioni di censura, che vanno trattate congiuntamente in considerazione dell’intima connessione che le lega, sono fondate.

Come questa Corte ha chiarito da tempo, nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione; il rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile produrre documenti nè richiedere i mezzi di prova da assumere.

Ed invero, risultando nella prima udienza concentrata tutta l’attività processuale delle parti, consentendosi il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all’attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove, la produzione documentale, laddove non sia avvenuta alla prima udienza, rimane definitivamente preclusa, analogamente a quanto avviene nel processo avanti al tribunale ai sensi dell’art. 184 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 18498/06).

Nè tale preclusione è disponibile da parte del giudice di pace, il quale non è abilitato a restringerne il meccanismo di operatività rinviando la prima udienza al fine di consentire attività altrimenti precluse (Cass. 3339/2001, 2480/2002, 11946/2003, 12476/2004);

sicchè anche l’omissione, da parte del giudice, dell’invito a precisare definitivamente i fatti non può evitare il verificarsi della preclusione in discorso (Cass. n. 12454/08).

Ne deriva che le prime due ragioni di censura debbano essere accolte, assorbita la terza e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata nei limiti dei motivi accolti. Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell’osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata al Tribunale di Trani, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione, con rinvio della causa al Tribunale di Trani, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 27-09-2011, n. 599 Localizzazione di centrali

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Svolgimento del processo

La Società appellata ha presentato nel febbraio del 2009 una richiesta di rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003.

Successivamente nel mese di luglio del 2009 la Società ha corredato l’istanza di ulteriore documentazione prevista dall’art. 2 delle Linee guida al PEARS medio tempore entrato in vigore.

Decorso inutilmente il termine di 180 giorni – previsto dal comma 4 del citato articolo per la convocazione della Conferenza dei servizi – la istante ha quindi adito ai sensi degli artt. 31 e 117 C.P.A. il TAR Palermo il quale con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto il ricorso, accertando l’illegittima natura omissiva del comportamento silente tenuto dall’Amministrazione.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dall’Amministrazione regionale la quale ne ha chiesto l’integrale riforma osservando – sulla scorta di recente pronuncia di questo Consiglio – che il silenzio non poteva dirsi nella fattispecie formato dal momento che la società non aveva soddisfatto una specifica richiesta di integrazioni documentali avanzata dal responsabile del procedimento.

Si è costituita la società appellata instando per il rigetto dell’avverso gravame.

In tal senso l’appellata rileva l’inconferenza del precedente richiamato dalla Difesa erariale, relativo ad un caso nel quale la documentazione integrativa richiesta dall’Amministrazione condizionava – per espresso disposto delle Linee guida del PEARS – la procedibilità dell’istanza.

La Parte privata ha depositato memoria, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

Alla camera di consiglio del 9 giugno 2011 l’appello è stato trattenuto in decisione, per essere definito con sentenza succintamente motivata ai sensi di legge.

Motivi della decisione

L’appello è fondato e va pertanto accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.

L’art. 20 delle Linee guida al PEARS subordina il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione in zona agricola di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili alla realizzazione, sul loro confine, di una fascia arborea di protezione avente larghezza minima di m. 10.

In relazione a siffatta previsione l’Amministrazione competente ha richiesto alla società istante di corredare la domanda con un elaborato grafico rappresentante tale fascia arborea, in precedenza non descritta nei documenti progettuali allegati alla domanda.

L’Amministrazione ha altresì richiesto la prova – mediante esibizione di un contratto di locazione registrato – della disponibilità giuridica in capo all’istante dell’area destinata ad accogliere l’impianto.

In tale contesto sembra evidente al Collegio da un lato che la domanda risultava priva di elementi documentali di carattere sostanzialmente essenziale ai sensi della disciplina regolamentare applicabile; dall’altro che, di conseguenza, l’Amministrazione non aveva alcun obbligo di attivarsi nel termine legale di 180 giorni per la convocazione della Conferenza di servizi.

Come già chiarito da questo Consiglio in relazione a fattispecie in definitiva del tutto assimilabile a quella ora all’esame, infatti, il predetto termine non inizia a decorrere se la documentazione allegata all’istanza non corrisponde alle previsioni legali e se le pertinenti richieste di integrazione formulate dall’Amministrazione non trovano adeguato riscontro (C.G.A. n. 213 del 2011).

Diversamente da come (alquanto formalisticamente) predicato dalla sentenza impugnata, la conferenza dei servizi prevista dall’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 è infatti un modulo di semplificazione procedimentale che va tempestivamente e doverosamente attivato solo se l’istanza da esaminare possieda i requisiti minimi di ammissibilità, essendo secondo questo Collegio evidente – alla stregua di ragionevoli criteri di economia dei mezzi giuridici – che in caso diverso le attività istruttorie vanno espletate dal R.U.P., come avvenuto nel caso all’esame. D’altra parte considerata la natura pacificamente acceleratoria del termine in questione (cfr. V Sez. n. 2825 del 2010) il decorso del termine stesso non priva l’Amministrazione del potere di richiedere le integrazioni documentali (ovviamente non defatigatorie ma) effettivamente necessarie ai fini della decisione.

Condivisibile risulta perciò la deduzione dell’Avvocatura secondo la quale non si può ritenere – come fa la sentenza impugnata, applicando erroneamente costrutti ermeneutici che sembrano piuttosto attagliarsi alla ben diversa ipotesi dei termini perentori – che la richiesta di integrazione documentale sia illegittima per il solo fatto di essere formulata dopo sei mesi dalla presentazione della relativa istanza: come si è detto, infatti, il silenzio inadempimento può concretizzarsi solo una volta decorsi 180 giorni dal momento in cui l’amministrazione procedente è stata posta in condizioni di esaminare compiutamente la relativa domanda, in quanto integrata dalla documentazione necessaria richiesta ex lege all’interessato.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso originario.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati, attesa la novità di alcune delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, riforma integralmente la sentenza impugnata e per l’effetto respinge il ricorso originario.

Le spese e gli onorari del giudizio sono integralmente compensati.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-02-2012, n. 2157 Parti comuni dell’edificio

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 21 del 18 gennaio 2010 la Corte di appello di Reggio Calabria rigettò l’appello proposto da C.P. per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda avanzata nei suoi confronti dal Condominio (OMISSIS) che, lamentando il fatto che il convenuto avesse arbitrariamente accorpato al proprio appartamento sito al piano terra dello stabile condominiale una parte comune dell’edificio, costituita da una intercapedine, e modificato altre parti, ne aveva chiesto la condanna alla demolizione delle opere eseguite ed alla riduzione in pristino. Il giudice di secondo grado motivò la sua decisione rigettando le eccezioni con cui il convenuto aveva dedotto la proprietà privata della parte dell’edificio oggetto della domanda, sia per titolo di acquisto che per intervenuta usucapione; in particolare, il giudicante, premesso che tale parte dell’edificio era costituita da una intercapedine tra il piano di posa delle fondazioni e la superficie del piano terra e che essa, per la disposizione dettata dall’art. 1117 cod. civ., doveva presumersi di proprietà condominiale in quanto destinata all’areazione ed alla coimbentazione del fabbricato a vantaggio dei piani interrati e delle fondamenta e dei pilastri, affermò che il convenuto non aveva fornito al riguardo la prova contraria in ordine alla sua proprietà esclusiva, tenuto conto che il bene predetto non risultava menzionato nel suo atto di acquisto dell’appartamento nonchè delle risultanze della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero in un procedimento penale a carico del C. per reati edilizi, che aveva accertato che nel 1998 il convenuto aveva effettuato lavori di ristrutturazione nel proprio immobile a seguito dei quali, mediante collegamento di una scala interna, era risultata accorpata al suo appartamento una porzione dell’intercapedine condominiale ed il suo appartamento aveva una consistenza diversa da quella originaria; per tale ragione disattese anche la domanda di usucapione, osservando che il convenuto non aveva fornito prova del possesso ultraventennale del bene, tenuto conto che le testimonianze rese in suo favore nel corso del giudizio di primo grado, così come già ritenuto dal Tribunale, dovevano considerarsi non attendibili.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 12 marzo 2010, ricorre C.P., affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria.

L’intimato Condominio (OMISSIS) resiste con controricorso, a ciò autorizzato dalla Delib. assembleare del 29 marzo 2010.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto operante, con riferimento al bene per cui si controverte, la presunzione di condominialità stabilita dall’art. 1117 cod. civ. e per avere malamente valutato le risultanze probatorie.

Sotto il primo profilo, si sostiene che l’intercapedine, per le sue caratteristiche, doveva ritenersi di proprietà esclusiva del condomino proprietario dell’appartamento sovrastante, atteso che essa serviva unicamente a preservare quest’ultimo dall’umidità, senza interessare le fondazioni dell’edificio, interamente interrate.

Sotto altro profilo, si assume che la Corte distrettuale ha erroneamente valutato le prove perchè ha considerato tale la consulenza tecnica disposta in un procedimento penale e quindi assunta in difetto di contraddittorio; in quanto ha dato credito agli accertamenti svolti dal predetto consulente, che era giunto alla conclusione che l’unione dell’intercapedine all’appartamento del convenuto fosse avvenuta a seguito dei lavori di ristrutturazione effettuati dal C. nel 1989 ispezionando l’immobile ben cinque anni dopo e senza giustificare tale accertamento con elementi di fatto concreti ed univoci; per avere escluso la proprietà esclusiva del bene in questione sulla base del rilievo che esso non era menzionato nell’atto di acquisto del C., senza considerare che tale omissione dipendeva dal fatto che esso non costituiva un vano catastalmente individuabile e che il titolo di acquisto faceva comunque riferimento ad ogni accessorio e pertinenza;

per non avere dato rilievo alle testimonianze rese in giudizio secondo le quali il vano sottostante l’appartamento era adoperato, ancor prima che venisse acquistato dal concludente, dal precedente proprietario e dai suoi inquilini, che vi accedevano a mezzo di una scala interna; per non avere tenuto conto che, diversamente da quanto affermato dal consulente del pubblico ministero e dal consulente tecnico d’ufficio il vano di cui si discute non è completamente interrato, ma seminterrato, ha una finestra sulla via, ed ha un’altezza, in parte, di m. 2,20 e, in altra parte, di m. 1,15, è perimetrato da muri in cemento armato e non ha altra via di accesso se non attraverso l’appartamento del ricorrente.

Il mezzo è infondato.

Va premesso che la Corte distrettuale ha accertato in fatto, richiamando le risultanze della consulenza tecnica, che lo spazio che si assume abusivamente accorpato dal convenuto alla propria unità abitativa è costituito da una intercapedine tra il piano di posa delle fondazioni e la superficie del piano terra e che è esso consiste attualmente in un locale deposito di mq. 10 con altezza di m. 2,20, in due bagni di mq. 6 e in locale destinato ad archivio di mq. 85 di superficie e di altezza compresa tra m. 0,83 e m. 1,15.

Sulla base di tali elementi di fatto ha quindi ritenuto che il bene in questione rientri tra quelli per cui opera la presunzione di comunione stabilita dall’art. 1117 cod. civ..

Tanto precisato, la conclusione accolta dal giudice di merito appare condivisibile sotto il profilo dell’applicazione dell’art. 1117 cod. civ., essendo conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui l’intercapedine esistente tra il piano di posa delle fondazioni, costituente il suolo dell’edificio e la superficie del piano terra, se non risulta diversamente dai titoli di acquisto delle singole proprietà, appartiene, come parte comune, a tutti i condomini, in quanto destinata all’aerazione e alla coibentazione del fabbricato (Cass. n. 3854 del 2008; Cass. n. 2395 del 1999).

Le altre censure sollevate dal ricorrente appaiono invece inammissibili nella misura in cui investono la valutazione delle prove, che costituisce attività di giudizio discrezionale demandata dalla legge alla competenza esclusiva del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso; il relativo giudizio integra un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della congruità e sufficienza della motivazione (Cass. n. 14972 del 2006;

Cass. n. 4770 del 2006; Cass. n. 16034 del 2002), vizio che, nella specie, non risulta sollevato. Ciò vale, in particolare, per quanto riguarda la valutazione operata dalla Corte distrettuale dell’elaborato della consulenza tecnica depositato in atti ovvero il giudizio da essa formulato di inattendibilità dei testimoni escussi, che integra anch’esso un tipico apprezzamento discrezionale rimesso dalla legge al giudice di merito (Cass. n. 17097 del 2010; Cass. n. 12362 del 2006; Cass. n. 12747 del 2003).

Nè merita accoglimento l’assunto del ricorrente che, sotto il profilo della violazione dell’art. 116 cod,. proc. civ., ha dedotto la inutilizzabilità dell’elaborato della consulenza tecnica depositato in atti, in quanto formato in un diverso giudizio senza rispetto del principio del contraddittorio.

Questa Corte ha precisato che il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell’ambito delle indagini preliminari, quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi (Cass. n. 15714 del 2010). Sotto il profilo della tutela del contraddittorio, si osserva che esso è garantito nel momento in cui il documento contenente la relazione del consulente tecnico trova ingresso nel giudizio, diventando non solo utilizzabile dal giudice al momento della decisione ma anche liberamente confutabile dalle parti nel corso della istruttoria.

Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 1122 cod. civ., censurando la statuizione di conferma della condanna del ricorrente alla eliminazione delle modifiche illegittimamente realizzate sulla facciata condominiale. Sostiene il ricorrente che di tali modifiche non v’è prova in alcun atto del giudizio, non risultando che i lavori di ristrutturazione da lui compiuti abbiano interessato anche la facciata. Inoltre il giudice ha ignorato la delibera condominiale che aveva accertato che i lavori eseguiti non sono di pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio.

Il mezzo è infondato.

La Corte distrettuale ha condannato il ricorrente alla eliminazione delle modifiche apportate sulla facciata dell’edificio sulla base del rilievo che due finestre era state ampliate ed erano state apportate altre modifiche mai autorizzate dall’assemblea condominiale, richiamando sul punto le risultanze della consulenza tecnica. Il capo della statuizione impugnata appare conforme a tale accertamento di fatto e ciò è sufficiente a disattendere la censura di violazione di legge sollevata dal motivo.

Nè è esatto la critica che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della Delib. 23 luglio 1991. Il deliberato risulta esaminato dal giudice a quo, con riguardo alla questione relativa all’appropriazione della intercapedine, ma facendo riferimento anche al decoro architettonico del fabbricato, che però lo ha ritenuto irrilevante per la ragione che non risultano indicati i lavori cui essa farebbe effettivo riferimento. Il rilievo integra un apprezzamento di fatto, non specificatamente censurato sotto il profilo del vizio di motivazione.

Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 1158 cod. civ., censurando la statuizione impugnata che ha respinto la sua domanda di usucapione. Il giudicante non ha tenuto conto, ritenendoli non attendibili perchè compiacenti nei confronti del C., tutti i testi da lui introdotti e sentiti, che avevano dichiarato che l’unione dell’appartamento con il vano dell’intercapedine risaliva almeno al 1970, ignorando altresì la sentenza penale citata dall’appellante in memoria conclusionale che aveva assolto tutti i predetti testimoni dall’imputazione di falsa testimonianza per non avere commesso il fatto.

Il motivo è inammissibile in quanto investe il giudizio di attendibilità dei testimoni che, come si è già rilevato in sede di esame del primo motivo, integra un apprezzamento discrezionale non censurabile in sede di legittimità.

La doglianza secondo cui il giudicante non avrebbe tenuto conto della sentenza penale che avrebbe assolto i testi escussi in sede civile dal reato di falsa testimonianza appare invece irrilevante, sia perchè lo stesso ricorrente riconosce di non aver prodotto in giudizio tale decisione, ma di averne dato soltanto notizia in comparsa conclusionale, sia in quanto l’assoluzione in sede penale del testimone dal reato di falsa testimonianza non rende di per sè veritiera la dichiarazione da lui resa nel processo civile (Cass. n. 3674 del 1981). Al di là della formula assolutoria adottata dal giudice penale e della motivazione da questi fornita, deve infatti ritenersi che anche in questo caso permanga in capo al giudice civile il potere-dovere di valutare l’attendibilità del testimone, potendo il principio della libera valutazione delle prove da parte del giudice subire deroga soltanto nei casi stabiliti dalla legge (art. 116 cod. proc. civ.).

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-03-2012, n. 4363 Sosta e parcheggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza n. 12/2010, depositata il 12 gennaio 2010 e notificata il 15 marzo successivo, la Corte di appello di Milano – in riforma della decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Milano – ha condannato la s.p.a. Azienda Trasporti Milanesi (ATM) a pagare alla s.p.a. Axa Assicurazioni la somma di Euro 32.203,18, oltre rivalutazione monetaria ed interessi a decorrere dal 26.2.2003, in rimborso dell’indennizzo corrisposto dalla compagnia assicuratrice al suo assicurato, G.G., a seguito del furto dell’autovettura Mercedes CLK di proprietà di quest’ultimo, sottratta da ignoti il (OMISSIS), mentre si trovava nel parcheggio a pagamento gestito da ATM in corrispondenza della stazione di (OMISSIS) della metropolitana milanese.

Alla domanda di accertamento della responsabilità per custodia – proposta dalla compagnia assicuratrice in surroga dell’assicurato – ATM ha resistito affermando che il rapporto di parcheggio integrava una fattispecie di locazione di spazio, senza obbligo di custodia delle automobili parcheggiate, istituito dalla Giunta comunale con Delib. 24 novembre 1993, nell’esercizio della facoltà concessa ai Comuni dalla L. 24 marzo 1989, n. 122, art. 15 e dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7.

Il Tribunale ha respinto la domanda.

La Corte di appello per contro – premesso che può ritenersi provato in base ad indizi gravi, precisi e concordanti che il furto dell’automobile del G. è effettivamente avvenuto nelle indicate circostanze di tempo e di luogo – ha ritenuto che il parcheggio a pagamento all’interno di una struttura recintata multipiano, predisposta e gestita da apposita società, con ingresso ed uscita controllati, pur se interamente automatizzati, configura un contratto atipico che va assoggettato alla disciplina del deposito, quanto al dovere di custodia, come ha ritenuto la Corte di cassazione con sentenza 27 gennaio 2009 n. 1957, la cui decisione è da ritenere preferibile a quella opposta, di cui a Cass. 13 marzo 2009 n. 6169.

Ha soggiunto la Corte di appello che la responsabilità del gestore nel caso di furto non può essere esclusa dall’avviso affisso prima dell’ingresso nell’area di parcheggio, poichè si tratta di clausola di esclusione della responsabilità che ha carattere vessatorio ed è da considerare inefficace se non espressamente approvata per iscritto.

ATM propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste Axa con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 1766, 1571 cod. civ. e art. 1341 cod. civ., comma 2, L. 24 marzo 1989, n. 122, art. 15 e D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lett. f), nonchè illogica e contraddittoria motivazione, la ricorrente assume che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto applicabili alla fattispecie le norme in tema di deposito, attinenti al dovere di custodia.

La L. n. 122 del 1985, art. 15, ha infatti attribuito ai Comuni – al fine di incentivare l’uso dei mezzi pubblici nelle città, limitando la congestione del traffico – la facoltà di adibire a parcheggio a pagamento, ma senza obblighi di custodia, alcune zone cittadine;

disposizione ripresa dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7.

Trattasi di normativa speciale, derogatoria rispetto a quella del codice civile in tema di deposito, che consente all’ente locale di istituire le aree di sosta nei modi, nei luoghi e secondo la regolamentazione, che ritenga più opportuni: si tratti di zone di sosta sulla pubblica via o di aree recintate, destinate a parcheggi multipiano.

In attuazione di tali disposizioni di legge il Comune di Milano, con Delib. 24 novembre 1993, n. 1740 della Giunta, ha istituito varie aree di sosta a pagamento e non custodite (c.d. aree di interscambio), fra cui quella in oggetto, in corrispondenza del capolinea della MM in (OMISSIS). La ricorrente richiama le decisioni di questa Corte n. 80 e n. 6169/2009, che hanno per l’appunto escluso che l’istituzione delle suddette aree di sosta comporti l’assunzione del dovere di custodia.

2.- Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata è stata emessa allorchè ancora sussisteva contrasto e disparità di soluzioni nella giurisprudenza di questa Corte circa la qualificazione dei rapporti del genere di quello in oggetto come parcheggio-locazione di spazio, cui era estraneo il dovere di custodia, o come parcheggio-deposito, con dovere di custodia.

La Corte di appello ha ritenuto che la normativa speciale introdotta dalla legge Tognoli ( L. n. 122 del 1989 cit.) debba essere riferita alle aree di sosta ricavate sulla pubblica via; non ai veri e propri edifici adibiti a parcheggio multipiano, in aree circoscritte con ingresso ed uscita delimitati da una sbarra e muniti di dispositivi automatici per la riscossione del pagamento; con apparati interni di controllo elettronico sui movimenti del pubblico, e così via. In tali situazioni ha ritenuto debba essere applicata la normativa sul deposito, come deciso da Cass. n. 1957/2009.

Sennonchè il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 28 giugno 2011, n. 14319, che – con riferimento ad identica fattispecie (furto verificatosi nel medesimo parcheggio di interscambio di (OMISSIS)) – ha affermato il principio per cui le aree di sosta a pagamento istituite ai sensi della legge Tognoli e del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. n. 393 del 1992 possono indifferentemente riguardare sia lo spazio sulle pubbliche vie, sia le strutture analoghe a quella di specie; che in ogni caso è rimessa al Comune la facoltà di decidere se assumere o meno l’obbligo di custodia, all’interno del parcheggio a pagamento.

Qualora l’avviso "parcheggio incustodito" sia esposto in modo adeguatamente percepibile all’ingresso, quindi prima della conclusione del contratto, la clausola assume la funzione di delimitare l’oggetto del contratto, individuando la peculiare fattispecie di parcheggio che il Comune ha voluto autorizzare; non costituisce invece clausola limitativa della responsabilità, con riferimento a una diversa fattispecie contrattuale, quale il deposito, a cui la legge ha espressamente attribuito all’ente la facoltà di sottrarsi.

L’opinione della Corte di appello – pur se ampiamente articolata e logicamente motivata (le censure di vizio di motivazione sono manifestamente infondate) – presuppone che i Comuni siano rigidamente vincolati alla scelta fra due figure giuridiche rigide: il parcheggio- deposito nell’ambito di spazi chiusi e recintati, in relazione ai quali sarebbe ineliminabile il dovere di custodia, e il parcheggio locazione di spazio sulla pubblica via – pur se a pagamento e con meccanismi di controllo della durata della sosta – che costituirebbe invece mera locazione di spazio.

Il sistema istituito dalla L. n. 122 del 1989, è invece diverso e concede ai Comuni ampia facoltà di scelta del modello secondo cui fornire ai cittadini gli spazi per la sosta, disponendo espressamente che questi possono essere con o senza custodia, e la seconda alternativa non è stata vincolata alla scelta di peculiari forme di organizzazione degli spazi.

Spetta quindi al Comune scegliere il tipo di servizio gratuito o a pagamento, con o senza obbligo di custodia, aperto o recintato, ecc. – di volta in volta offerto al pubblico, salvo restando ovviamente l’obbligo di renderne noti al pubblico gli estremi, sì da garantire l’accettazione consapevole del contenuto del rapporto.

Il cartello apposto prima dell’ingresso nel parcheggio, con l’avviso della mancata assunzione di responsabilità per la custodia, svolge per l’appunto questa funzione. Non si tratta pertanto di clausola limitativa della responsabilità, che necessiti di espressa accettazione, ma della comunicazione al pubblico della peculiare natura del servizio offerto, quindi della delimitazione dell’oggetto dell’offerta di parcheggio.

2.1.- Altro problema è quello dell’imputazione della responsabilità per il furto sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto, qualora le peculiari modalità con cui il fatto si è verificato, l’agevole disponibilità di mezzi per la sua prevenzione od altro, consentano in ipotesi di ravvisare una colpevole negligenza del gestore, anche a prescindere dal dovere di custodia.

Ma trattasi di fattispecie diversa da quella qui prospettata e della quale mai si è discusso in corso di causa.

3.- Il secondo motivo, che lamenta vizi di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto essere stato dimostrato il furto, nel suo materiale accadimento, risulta assorbito.

4.- In accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha addossato ad ATM la responsabilità per il furto er non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ..

L’appello proposto da Axa deve essere rigettato.

5.- Le spese del giudizio di appello e quelle del presente giudizio si compensano per intero, considerato il contrasto di giurisprudenza esistente alla data della proposizione della domanda giudiziale e dell’impugnazione, quindi l’opinabilità della soluzione: aspetti che si sono riflessi nella disparità fra le decisioni di merito e che hanno ingenerato incertezza circa la fondatezza delle rispettive ragioni.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto da Axa.

Compensa per intero le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione.

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