Cass. pen., sez. VI 18-03-2008 (04-03-2008), n. 12122 Convenzione europea di estradizione – Fatto per il quale la persona è stata estradata – Possibilità di dedurre la mancanza di doppia incriminabilità

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RITENUTO IN FATTO
1. D.L.R.G.M. ricorre contro l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Milano ha respinto l’appello proposto dal ricorrente avverso il diniego della declaratoria di inefficacia della custodia in carcere, per assenza del requisito della doppia punibilità. 2. Il ricorrente, dopo aver ricordato di essere stato estradato dalla Spagna, per rispondere in Italia di condotte relative al traffico di droga, rileva che l’ordinamento di quel Regno non prevede il reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio, titolo della sua attuale custodia cautelare. Pertanto la relativa misura doveva ritenersi ex ante inefficace. La diversa opinione espressa dal Tribunale sarebbe frutto di una inammissibile interpretazione analogica delle norme penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è privo di fondamento.
Va innanzitutto osservato che questa Corte, con sentenza 16 febbraio 1996, sez. 1^, imp. Cascio, si è già espressa negativamente circa la deducibilità di censure dirette a dimostrare l’assenza di una punibilità corrispondente nello Stato estradante, una volta che l’estradizione sia stata concessa per il reato di cui si assume la non punibilità, per il quale lo Stato estradante ha dunque in ogni modo rinunciato a valersi del principio in parola.
Tanto è proprio quello che nella specie è avvenuto, con la conseguenza che già in questo ordine di idee il ricorso dovrebbe essere respinto.
2. Ma pure a ritenere che il principio della doppia incriminabilità, oltre a essere una manifestazione del riconoscimento internazionale della sovranità dello Stato richiesto, costituisca anche una garanzia per il singolo, abilitato a farla valere anche dopo la consegna, esso principio, per unanime insegnamento, deve intendersi nel senso che la condotta presa in esame venga punita tanto nello Stato richiedente che nello Stato richiesto, irrilevante rimanendo il nomen iuris attribuito nei due ordinamenti alla violazione e le possibili differenze circa la sanzione comminata (cfr., per es., sez. fer. 14 setttembre 1995, Aramini).
3. Talchè, lungi dal costituire un’inammissibile interpretazione analogica, è corretta e pertinente l’osservazione del Tribunale di Milano per cui il Regno di Spagna, se non conosce il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, tuttavia prevede e punisce l’associazione per delinquere e contempla come reato lo spaccio di stupefacenti. Con la conseguenza che la partecipazione associativa contestata al ricorrente è condotta punibile tanto in Italia quanto nell’ordinamento estradante.
4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 28-01-2011, n. 2066 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo

Il Collegio che il relatore designato ha depositato il 12.7.2010 relazione ex art. 380 bis c.p.c. contenente le considerazioni che appresso si trascrivono.

"Con decreto 14.12.1987 la Provincia di Catanzaro dispose la espropriazione di terreni di proprietà di N.D.E. M. in favore della coop. LA RAPIDA s.r.l. per l’attuazione di un programma di costruzione di alloggi, decreto che l’espropriato impugnò innanzi al TAR della Calabria – sezione di Catanzaro deducendo plurime violazioni di legge.

Il TAR adito, costituitasi la Cooperativa e gli Enti locali, con sentenza 7.10.2005 ha accolto l’impugnazione ed annullato il decreto di esproprio sul rilievo assorbente per il quale la sua invalidità discendeva dalla sua adozione dopo la scadenza del termine di occupazione di urgenza. La sentenza è stata gravata dal Comune di Lamezia Terme, dalla Provincia di Catanzaro e dalla Cooperativa La Rapida lamentando violazione di legge nella interpretazione della portata delle distinte proroghe, legale ed amministrativa, e quindi nella affermazione della intempestività del decreto di esproprio.

Il Consiglio di Stato, con sentenza 13.2.2009, riuniti i ricorsi, sull’articolato rilievo per il quale la proroga dei termini delle occupazioni in corso disposta dalla L. n. 42 del 1985, art. 1, comma 5 bis, di conversione del D.L. n. 901 del 1984 dovevasi ritenere di applicazione immediata e legale, ha affermato la intempestività della sottoposta espropriazione in quanto occorsa quando le proroghe legali si erano consumate ed era scaduto, con il 24.12.1986, il periodo di occupazione legittima.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso in data 26.1.2010 la s.r.l. Cooperativa La Rapida al quale si è opposto N.d.M.E. con controricorso deducente in primo luogo la inammissibilità del ricorso per preclusione. Nel ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1, si prospetta essere occorsa vicenda di occupazione usurpativa, derivante dalla accertata invalidità dell’espropriazione.

Appare prima facie evidente che la cognizione del motivo afferente la giurisdizione, l’unico prospettabile in questa sede, è irrimediabilmente preclusa, come notato in controricorso. Giova invero rammentare come le Sezioni Unite, nel solco della nota pronunzia n. 24883 del 2008, abbiano avuto più volte occasione di precisare (ord. n. 3200 del 2010 e sentenze nn. 26089 e 14889 del 2009) – che sorge preclusione all’esame da parte delle Sezioni Unite della questione di giurisdizione se la parte poi ricorrente in cassazione non abbia proposto specificamente appello principale od incidentale avverso la decisione implicitamente affermativa della potestas judicandi adottata dal primo giudice (nella specie la sentenza con la quale il TAR per la Calabria aveva accolto la ragione principale di impugnazione proposta dall’odierno controricorrente).

Sotto un secondo profilo, appare poi chiaro che il quesito di diritto, requisito ratione temporis applicabile anche nei riguardi delle sentenze dei giudici speciali (S.U. n. 7433 del 2009) non risulta in alcun modo formulato rispetto alla decisione del Consiglio di Stato (S.U. n. 3965/2009 e Cass. nn. 4044 e 8463 del 2009), essendo solo con singolare laconicità affermata la giurisdizione del G.O. sul rilievo dell’avvenuta deduzione di una lesione del diritto di proprietà. Ove si condividano i teste formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e per i due concorrenti profili dichiarato inammissibile".

Il difensore del contro ricorrente ha depositato, alla vigilia dell’udienza, documentazione afferente una sua rinunzia alle questioni poste innanzi al G.A. e sulle quali si era pronunziata la sentenza 812 del 2009 del CdS e di converso il difensore della odierna ricorrente ha depositato proprio atto di adesione (recante ulteriore adesione ex adverso) alla rinunzia, invocando dichiarazione di cessazione della contesa.

Motivi della decisione

La dichiarata definizione abdicativa del giudizio concluso con la sentenza del Consiglio di Stato in questa sede impugnata ex art. 362 c.p.c., comma 1, se non può indurre, in difetto delle condizioni di legge, a dichiarare estinto il presente ricorso, impone di considerare il sopravvenuto difetto di alcun interesse della parte ricorrente alla pronunzia sulle questioni di giurisdizione e di dichiarare la conseguente inammissibilità sopravvenuta del ricorso.

Le spese del giudizio si compensano, come da richiesta delle parti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese del giudizio.

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Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese del giudizio.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-12-2010) 26-01-2011, n. 2748 Competenza per territorio

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

L’Autorità giudiziaria albanese ha avanzato richiesta di assistenza giudiziaria relativa al procedimento penale ivi indicato.

La domanda sollecita lo svolgimento di attività e l’assunzione di atti nel territorio di città comprese in diversi distretti di Corte d’Appello.

Conseguentemente la rogatoria è stata trasmessa da parte del Ministero della Giustizia a questa Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 724 c.p.p., comma 1 bis, ai fini della determinazione della Corte d’Appello competente.

Tenuto conto del numero di atti da svolgere, della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate, si indica quale Corte d’Appello competente quella di Bari.

P.Q.M.

Determina la competenza della Corte d’Appello di Bari, cui dispone trasmettersi gli atti. Si comunichi al Ministero della Giustizia.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-12-2010) 10-02-2011, n. 5022 Lesioni colpose

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 7/10/2008 il Tribunale di Lanciano in composizione monocratica dichiarava non doversi procedere nei confronti di F.C. in ordine al reato di lesioni colpose, commesso con violazione delle norme del codice della strada e in ordine alla violazione di cui all’art. 141 C.d.S., commi 1, 2 e 11 per essere i reato estinto per remissione di querela.

Avverso tale statuizione il Procuratore della Repubblica di Lanciano proponeva ricorso per Cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa. All’udienza pubblica del 17/12/2010, la Corte, compiuti gli adempimenti prescritti dal codice di rito, decideva il ricorso proposto,
Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica di Lanciano denunziava erronea applicazione della legge penale e processuale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione all’art. 220 C.d.S., comma 4 e art. 221 C.d.S., comma 2.

Rilevava il Procuratore della Repubblica ricorrente che, quando l’esistenza di un reato dipende dall’accertamento di una violazione non costituente reato, il giudice penale è competente a decidere anche su detta violazione (art. 221 C.d.S., comma 1) e che,nel caso di estinzione del reato o di difetto di una condizione di procedibilità, l’autorità giudiziaria deve rimettere gli atti all’ufficio o Comando che ha comunicato la notizia di reato per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Nella situazione di cui è processo tale procedura non è stata seguita dal primo giudice che ha ignorato l’infrazione amministrativa elevata a carico dell’imputato e ha omesso di trasmettere gli atti all’autorità competente per il più a praticarsi.

Il proposto ricorso è palesemente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte,infatti, (cfr. Cass., Sez. 4, PG in proc. Testini, sentenza del 13.01.2010, Rv.246647) è inammissibile il ricorso presentato dal Pubblico Ministero avverso una sentenza di non doversi procedere (nella specie per intervenuta remissione di querela) che non abbia disposto la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa ex art. 221 C.d.S., comma 2, potendo la parte impugnante procedere all’adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all’ufficio del giudice che ha omesso il provvedimento.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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