T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 24-02-2011, n. 160 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il comune di Nuoro ha bandito una procedura aperta per l’affidamento della "fornitura a noleggio di sistemi di controllo dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato nel centro storico".

La gara, con provvedimento 15/3/2010 n. 746, è stata definitivamente aggiudicata alla B.T. s.p.a..

Ritenendo aggiudicazione ed ulteriori atti del procedimento meglio descritti in epigrafe illegittimi, l’unica altra concorrente, la P.A. s.p.a. li ha impugnati chiedendone l’annullamento e domandando, inoltre, il risarcimento del danno in forma specifica o, in via subordinata, per equivalente.

A sostegno del gravame l’odierna istante deduce tra l’altro che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver comprovato il possesso del requisito concernente la certificazione ISO 27001:2005 richiesto dalla lex specials ai fini dell’ammissione alla procedura, mediante avvalimento (primo motivo).

Si sono costituite in giudizio sia l’amministrazione intimata che la controinteressata, che, con separate memorie, si sono opposte all’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 9/2/2011 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

Il primo motivo di gravame è fondato.

Sulla tematica di fondo con esso affrontata, concernente l’utilizzabilità dell’istituto dell’avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso delle certificazioni di qualità, la Sezione si è già più volte pronunciata con sentenze che il Collegio condivide e dalle cui conclusioni non ritiene di doversi discostare (cfr., da ultimo, T.A.R. Sardegna, I Sez., 6/4/2010 n. 655).

Si è ritenuto che la certificazione di qualità costituisca un requisito di natura soggettiva delle imprese per il quale non appare possibile utilizzare l’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 49 del codice dei contratti pubblici.

E’ stato sottolineato, sia dalla giurisprudenza (T.A.R. Sardegna, I Sez., 27/3/2007, n. 556), sia, in sede consultiva, dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (cfr. parere n. 254 del 10 dicembre 2008), che l’avvalimento è stato previsto limitatamente alla "richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA". La certificazione di qualità è, invece, da ritenersi requisito soggettivo dell’impresa, preordinato a garantire all’amministrazione appaltante la qualità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute. Obiettivo che, per essere effettivamente perseguito, richiede necessariamente che la certificazione di qualità riguardi direttamente l’impresa appaltatrice.

Del resto, l’art. 49 del codice dei contratti pubblici è norma di derivazione comunitaria, e a questo riguardo è significativo notare che mentre gli artt. 47 e 48 della direttiva 31/3/2004 n. 2004/18/CE, ammettano espressamente la possibilità di avvalimento in relazione ai requisiti di capacità economico -finanziaria e tecnicoprofessionale, non altrettanto fa l’art. 49 della stessa direttiva con riguardo alle certificazioni di qualità.

Il che si spiega considerando che la detta certificazione attesta la sussistenza di determinate prerogative intrinseche dell’operatore economico, in quanto tali non suscettibili di essere acquisite dall’esterno ricevendole in prestito da altro soggetto che le possegga.

L’esclusione della certificazione di qualità dall’ambito di applicazione dell’avvalimento deve essere, quindi, rinvenuta per un verso, nel tenore letterale dell’art. 49 cit.; per l’altro verso, in ragioni di carattere funzionale, attinenti agli scopi avuti di mira dall’amministrazione aggiudicatrice, quando esprima la scelta di richiedere alle imprese da ammettere alla gara il possesso della detta certificazione.

Peraltro, la giurisprudenza ha da tempo affermato questo principio con riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese, per i quali si è statuito che il requisito della certificazione di qualità eventualmente richiesto dal bando deve essere posseduto singolarmente da ciascuna impresa del raggruppamento, quantomeno nelle associazioni orizzontali (si veda Cons. Stato, V Sez., 15/6/2001, n. 3188).

Nel caso di specie l’aggiudicataria era pacificamene priva della prescritta certificazione di qualità ISO 27001:2005, né, giusta quanto più sopra rilevato, poteva soddisfare la richiesta relativa al possesso del detto requisito mediante avvalimento. Illegittimamente, quindi, la stazione appaltante l’ha ammessa alla gara considerando idoneo allo scopo il contratto con cui la Infracom Network Application s.p.a. ha assunto l’impegno di mettere a disposizione della B.T. il "possesso di certificazione ISO 27001:2005".

Il ricorso va in definitiva accolto con conseguente annullamento dell’impugnata aggiudicazione definitiva.

Poiché dalla dichiarazioni rese in udienza dalla difesa del comune emerge che il contratto è stato stipulato, ne va dichiarata l’inefficacia con riguardo alle prestazioni ancora da eseguire alla data di pubblicazione della presente sentenza.

In accoglimento della domanda di risarcimento in forma specifica dev’essere, altresì, riconosciuto il diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione del contratto.

Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo nei confronti dell’amministrazione resistente, mentre possono essere compensate nei riguardo della controinteressata.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnata aggiudicazione definitiva e dichiara inefficace il contratto stipulato con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

Dichiara il diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione del contratto.

Condanna l’intimata amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi Euro 5.000/00 (cinquemila), oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge e restituzione di quanto pagato a titolo di contributo unificato. Compensa le suddette spese nei confronti della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 694

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il gravame è stato proposto per i dedotti motivi di legittimità avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale è stata respinta, ai sensi degli artt. 5, comma 5 e 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/98, l’istanza presentata dal ricorrente tesa al rinnovo del permesso di soggiorno;

che si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto che il ricorso sia respinto per infondatezza nel merito;

Ritenuto che il ricorso sia infondato;

che, infatti, dall’esame del provvedimento impugnato si evince che lo straniero è stato condannato con sentenza di patteggiamento in data 15 aprile 2010 dal Tribunale di Milano per il reato di estorsione in concorso, ovvero in relazione ad ipotesi prevista dall’art. 4, comma 3, del medesimo d.lgs.;

Ritenuto, di conseguenza, che il provvedimento impugnato sia stato emesso nel pieno rispetto delle disposizioni normative succitate ed in particolare dell’art. 9, comma 4, e 4, comma 3, del d.lgs. 286/98, che così recita: "… Non è ammesso in Italia lo straniero… che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite….", nonché adeguatamente motivato con riferimento alle medesime disposizioni normative, che elencano tassative ipotesi nelle quali il giudizio di pericolosità sociale dello straniero risulta legittimamente già effettuato a monte dal legislatore;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 16 maggio 2008, n. 148, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286;

Ritenuto che, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto;

che le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell’amministrazione resistente, che si liquidano in euro 1000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-06-2011, n. 13334 prelazione

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 26.2.1992 M.F. e M.G. convenivano avanti il Tribunale di Trani, V. M. e G.G., affinchè fosse loro riconosciuto il diritto alla prelazione ed al susseguente riscatto agrario in ordine al terreno dagli stessi condotto in affitto sito in agro di (OMISSIS), contrada "(OMISSIS)", chiedendo dichiararsi il loro subentro agli intestatari del fondo. Assumevano gli attori di essere affittuari (dapprima il solo M.G. e successivamente, dal 1982, congiuntamente anche M.F.) del citato fondo; che, con atto pubblico dell’8.11.91, lo stesso era stato venduto dalla proprietaria S.A.V. al prezzo di L. 106.000.000 ai convenuti, con omissione delle comunicazioni previste per legge ai fini dell’esercizio, da parte degli affittuari, del diritto di prelazione.

I convenuti si costituivano, contestando la natura agricola del terreno e l’inoperatività della legislazione della prelazione agraria, e chiedendo il rigetto della domanda. Espletata consulenza di ufficio per l’accertamento della destinazione urbanistica del fondo, l’adito Tribunale, con sentenza n. 1114/2000, rigettava la domanda dei M..

A seguito dell’appello di questi ultimi, costituitisi gli appellati, la Corte di Appello di Bari, con la sentenza in esame a depositata in data 20.2.2006, rigettava il gravame, confermando quanto statuito in 1^ grado.

Ricorre per cassazione il solo M.F. con sei motivi, illustrati da memoria; resistono con controricorso gli intimati.
Motivi della decisione

Con i primi tre motivi si deduce, in ordine ai requisiti oggettivi per l’azione di riscatto agrario, violazione della L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 2, in relazione allo strumento urbanistico adottato dal comune di Terlizzi e difetto di motivazione con riferimento agli interventi edilizi realizzabili sul fondo oggetto di riscatto, nonchè nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’omessa pronuncia sulla richiesta di rinnovazione della CTU. Con gli ultimi tre motivi, in ordine ai requisiti soggettivi per l’azione di riscatto agrario, si deduce difetto di motivazione, illogicità della motivazione e violazione della L. n. 590 del 1965 e successive in relazione alla qualità di coltivatore diretto di M.F..

Tutte dette censure non meritano accoglimento.

Deve innanzitutto rilevarsi l’ampia e logica motivazione della Corte territoriale che, sulla base di un compiuto esame delle risultanze processuali, fonda la propria pronuncia sulle seguenti argomentazioni (rendendo agevole la relativa individuazione delle plurime rationes decidendi): "nel caso di specie risulta assegnata al terreno in contestazione una edificabilità incompatibile con l’utilizzazione di esso per la diretta produzione agraria, per cui trova conferma la motivazione del Tribunale"; "l’istruttoria compiuta in questo grado ha evidenziato anche la carenza di condizioni soggettive di riscatto da parte degli appellanti…….la cessazione de rapporto di affitto agrario in capo al M.G., priva costui della legittimazione a richiedere a proprio nome il trasferimento del bene, mentre, d’altra parte, la conduzione effettiva dei fondi non risulta essere stata assunta al figlio F., che, invece ha mantenuto una collaborazione occasionale e di supporto alla conduzione esercitata di fatto del primo"; "peraltro, se è vero che il concetto di abitualità non implica necessariamente che l’attività di conduzione del fondo debba essere svolta in modo professionale o in misura preponderante rispetto ad altre attività, da parte di chi assume di avere una prelazione di acquisto, questi ha tuttavia l’onere di provare che la sua forza lavoro e quella della sua famiglia costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le necessità di coltivazione del fondo. Questa prova non è stata per nulla fornita dagli appellanti, laddove essa era tanto più necessaria in ragione delle loro condizioni personali".

A fronte di ciò, il ricorrente tende con dette doglianze a un non consentito riesame, nella presente sede di legittimità, sia di elementi di fatto in ordine ai requisiti oggettivi e soggettivi ai fini del riscatto in questione, sia della valutazione dei Giudici di merito, e del relativo potere discrezionale ad essi spettante, in ordine ai dati della consulenza di Ufficio.

In particolare è da rilevare, quanto ai requisiti soggettivi (con riferimento agli ultimi tre motivi), che, in virtù di quanto statuito dalla Corte di merito, con specifico riferimento alla insussistenza dei requisiti oggettivi ed alla caratteristica della edificabilità del fondo, incompatibile con una destinazione agraria, che gli stessi, anche se esistenti, non potrebbero comunque condurre alla cassazione dell’impugnata decisione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessorie come per legge.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-07-2011, n. 14867 Conciliazione in sede sindacale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

rilevato che con sentenza depositata il 19 giugno 2006, la Corte d’appello di Roma, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato tra la s.p.a. Poste Italiane e D. L., stipulato il 10 dicembre 1997 ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. del 1994, come integrato dall’accordo nazionale del 25 settembre 1997, con la causale relativa ad "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso …", con le pronunce conseguenti;

che con ricorso notificato in data 14 giugno 2007, la società Poste Italiane ha chiesto con un unico articolato motivo la cassazione della predetta sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 e ss. c.c.;

che D.L. ha resistito alle domande con rituale controricorso;

che in data 19 maggio è stata depositata in cancelleria copia del verbale di conciliazione in sede sindacale tra le parti intervenuto in data 5 febbraio 2009;

ritenuto pertanto che è venuto meno l’interesse della società al ricorso a seguito della cessazione della materia del contendere conseguente alla conciliazione;

che quindi il ricorso va dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese di questo giudizio di cassazione, in linea con l’intervenuta soluzione concordata della controversia.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.

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