Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-08-2011, n. 17046 Occupazione e invenzione

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 9.5.1991 Er. e V.G. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Roma l’ENEL, chiedendo il risarcimento del danno ovvero l’indennità per la costituzione di servitù, con riferimento all’intervenuta occupazione di un terreno di proprietà di essi attori, finalizzata alla costruzione di un elettrodotto.

L’ENEL, costituitasi in giudizio con richiesta riconvenzionale di costituzione di servitù, veniva condannata al risarcimento del danno da occupazione illegittima (protrattasi fino al 12.1.1993, data in cui era intervenuto il decreto prefettizio di costituzione della detta servitù) e la decisione (emessa il 17.6.1995),. impugnata da entrambe le parti, veniva poi confermata in sede di gravame con due sentenze (una non definitiva, l’altra definitiva), cui faceva seguito un ricorso per cassazione che, con ordinanza del 2.7.2004, veniva dichiarato inammissibile.

Nel corso del giudizio di primo grado, tuttavia, i V. avevano adito la Corte di Appello di Roma per la determinazione dell’indennità di asservimento, giudizio che veniva sospeso in attesa della definizione dell’altra causa iniziata nel 1991, ritenuta pregiudiziale.

A seguito della definizione di quest’ultima gli originari attori, con ricorso del 30.12.2004, chiedevano dunque la fissazione di udienza per la prosecuzione del processo, istanza contrastata dall’ENEL, pregiudizialmente, con eccezione di estinzione e, nel merito, sotto il profilo dell’infondatezza.

La Corte di appello, accogliendo l’eccezione pregiudiziale, dichiarava l’estinzione del giudizio, ritenendo che sul diritto dei V. alla percezione dell’indennità di asservimento (anzichè al risarcimento del danno) si fosse formato il giudicato a far tempo dalla, sentenza del tribunale del 17.6.1995, non impugnata sul punto (l’impugnazione era stata infatti proposta esclusivamente per quanto attinente alla determinazione dell’indennità), e che pertanto il termine semestrale normativamente fissato per la prosecuzione del giudizio fosse ampiamente decorso. Avverso la decisione G. V., V.E. e Ga., queste ultime due quali eredi di Er., proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi, poi illustrati da memoria, cui resisteva l’ENEL con controricorso. La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 10.6.2011.
Motivi della decisione

Con i tre motivi di impugnazione i ricorrenti hanno rispettivamente denunciato:

1) violazione dell’art. 307 c.p.c., u.c., art. 87 disp. att. c.p.c., e vizio di motivazione, per il fatto che a torto era stata considerata rituale l’eccezione dell’ENEL di estinzione del processo, e ciò in quanto proposta con memoria depositata in cancelleria il 17.2.2005, e non nell’udienza fissata per la prosecuzione, come si sarebbe dovuto;

2) violazione degli artt. 134, 297, 307 c.p.c. e vizio di motivazione, in quanto era stato notificato il solo dispositivo dell’ordinanza di sospensione, sicchè il termine iniziale di decorrenza del semestre avrebbe dovuto essere individuato in quello in esso indicato, vale a dire nella data del passaggio in giudicato della sentenza del tribunale nella sua interezza;

3) violazione degli artt. 295, 134 c.p.c. e vizio di motivazione, per l’omessa considerazione che nella specie era stata attribuita rilevanza alla motivazione del provvedimento, mentre nelle ordinanze "è il dispositivo ad avere rilevanza determinante", nonchè per la mancata valutazione della pluralità dei motivi di pregiudizialità esistenti, pur espressamente rappresentati. Le censure sono infondate.

Per quanto concerne il primo motivo si osserva che ai sensi dell’art. 307 c.c., u.c. l’estinzione del processo, che opera di diritto, deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, sicchè la relativa eccezione contenuta nella memoria depositata in data 17.2.2005, e cioè in data antecedente a quella dell’1.3.2005 fissata per la prosecuzione del processo, appare tempestivamente proposta.

Nè ha pregio, in senso contrario, il rilievo formulato dai ricorrenti, secondo cui l’eccezione avrebbe dovuto essere considerata come non proposta per essere stata formulata in modo irrituale (e cioè con memoria di costituzione) e per non essere stata reiterata nella sede propria, individuabile nell’udienza collegiale dell’1.3.2005. In proposito si rileva, infatti, che la sopra richiamata disposizione impone la prioritaria formulazione dell’eccezione (prima di ogni altra difesa), senza alcuna ulteriore prescrizione in ordine alle modalità della relativa proposizione, circostanza che induce a ritenere arbitraria ogni eventuale ulteriore limitazione; inoltre nel merito la deduzione appare errata, perchè non risponde al vero che la memoria di costituzione sarebbe irrituale, essendo al contrario espressamente prevista dall’art. 125 disp. att. c.p.c., n. 5 che disciplina la riassunzione della causa.

E’ ugualmente infondato il secondo motivo di impugnazione, con il quale è stata lamentata sia l’irregolare notificazione della comunicazione dell’ordinanza di sospensione del processo (che aveva avuto ad oggetto solo il dispositivo del detto provvedimento), che il mancato apprezzamento del fatto che sarebbe stato adempiuto quanto prescritto con la comunicazione in questione, atteso che il processo era stato riassunto entro il termine semestrale previsto, se valutato in relazione alla definitiva conclusione del primo giudizio.

Al riguardo occorre fare innanzitutto riferimento all’art. 134 c.p.c., comma 2, che impone al cancelliere di comunicare alle parti l’ordinanza pronunciata fuori udienza.

Quanto alle modalità di attuazione della comunicazione, soccorre l’art. 136 c.p.c., comma 1, che prevede che il cancelliere, con biglietto di cancelleria fa le comunicazioni prescritte da legge, giudice e pubblico ministero, e da notizia di quei provvedimenti (fra i quali quello in oggetto) "per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione". Ne consegue dunque che nel caso di ordinanza pronunciata fuori udienza (fra i quali rientra quello in esame) il legislatore ha previsto il semplice obbligo di comunicazione del provvedimento, addebitando pertanto alla parte l’onere di attivarsi per averne piena conoscenza, e che nella specie la notifica è stata effettuata ritualmente, essendo addebitabile esclusivamente alla parte interessata la mancata cognizione integrale del provvedimento di sospensione del processo.

Resta infine il terzo motivo di ricorso, rispetto al quale è sufficiente rilevare: per quanto concerne gli ulteriori profili di pregiudizialità che sarebbero stati rappresentati, che la doglianza è viziata sul piano dell’autosufficienza, stante la mancata indicazione dei detti profili e dei termini della relativa allegazione; per quanto riguarda il fatto che a torto sarebbe stata data prevalenza alla motivazione rispetto al dispositivo, che la censura è generica (non sono stati indicati elementi a sostegno della pretesa erroneità della decisione, denunciata essenzialmente per la non condivisa valutazione compiuta dal giudice del merito), infondata (atteso che l’ordinanza va interpretata ed eseguita nella sua globalità), sostanzialmente legata alla pretesa irritualità della comunicazione dell’ordinanza di sospensione, e quindi di fatto assorbita dall’affermata infondatezza di quest’ultima censura.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti, soccombenti, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-09-2011, n. 18899 Accertamento

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Svolgimento del processo

L’Agenzia delle entrate prepone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Caserta, ha confermato l’accoglimento del ricorso di F.L. avverso la cartella di pagamento, notificatagli il 25 ottobre 2002, relativa alle sanzioni irrogategli, in qualità di amministratore e legale rappresentante della srl Maior Costruzioni, per infedele dichiarazione dei redditi per il 1998.

Il giudice d’appello ha infatti ritenuto che, avendo la società depositato domanda di concordato preventivo contestualmente all’accettazione dell’atto di irrogazione delle sanzioni, non poteva trovare applicazione la norma, contenuta nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11, che stabilisce la responsabilità solidale dell’amministratore della società che abbia connesso la violazione nell’esercizio delle sue funzioni, per essere in atto all’epoca della notifica della cartella impugnata una procedura fallimentare, con conseguente preclusione per il creditore, ai sensi della L. Fall., art. 168, di qualsiasi azione sul patrimonio del debitore affinchè la situazione patrimoniale non venga alterata. E ciò a prescindere dal fatto che, a norma del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7 come convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, applicabile nella specie in quanto disposizione successiva più favorevole, per le società di capitali la responsabilità per quanto attiene alle sanzioni appartiene esclusivamente alla società.

Il contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1944 ( L. Fall.) e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ", l’amministrazione ricorrente censura come erronea l’estensione del divieto di azioni esecutive, posto dalla L. Fall., art. 168, ad un soggetto, il legale rappresentante della s.r.l. che ha presentato la dichiarazione infedele, autonomamente responsabile, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11 in quanto autore della violazione, e non sottoposto a procedura concorsuale.

Con il seccando motivo, denunciando Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 7 (conv. in L. n. 236 dl 2003; D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3 e 25 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3", la ricorrente si duole sia stata affermata l’applicabilità retroattiva, alla specie, della prima norma in rubrica, che sancisce il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale, laddove, alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3 e 25 presupposto indefettibile per l’applicazione della norma nuova scriminante sarebbe la pendenza di una lite fiscale sul rapporto d’imposta, non sussistente nel caso in esame, avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento di sanzioni scaturenti da un atto di contestazione notificato in data anteriore all’entrata in vigore della detta norma scriminante e pacificamente non impugnato.

Il ricorso è fondato.

La L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 12 in tema di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, con riguardo alle infrazioni che comportano soprattassa o pena pecuniaria, connesse da persone fisiche che abbiano la rappresentanza di enti privati forniti di personalità giuridica, prevede la responsabilità solidale dell’ente, in aggiunta a quella dell’autore dell’illecito, mentre non contempla l’ipotesi inversa, con la conseguenza che, in caso di infrazioni direttamente imputabili all’ente quale soggetto passivo del rapporto tributario, sia pure in forza di atti o comportamenti del suo organo, resta esclusa la possibilità di affermare la responsabilità del rappresentante in solido con quella del rappresentato.

Il principio della identificazione del trasgressore, soggetto passivo della sanzione, con l’autore materiale della violazione o, se si vuole, di personalizzazione della sanzione, è stato più di recente accolto dal legislatore con il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – abrogativo, tra l’altro, della normativa del 1929 -, che all’art. 2, comma 2, considera la persona fisica che ha posto in essere il comportamento trasgressivo come unico centro d’imputazione della sanzione, e all’art. 11 ha poi esteso la responsabilità dell’autore della violazione, in via solidale, al contribuente, che ben può essere un ente, con o senza personalità giuridica.

Il nuovo sistema in virtù del quale le persone fisiche che hanno la rappresentanza di un soggetto passivo d’imposta o di un inadempiente all’obbligo tributario sono divenute direttamente responsabili delle sanzioni connesse alle violazioni delle norme tributarie commesse ad opera e/o nell’interesse della parte rappresentata e/o amministrata, mentre tale parte è obbligata al pagamento di una soma pari alla sanzione irrogata, trova applicazione, ai sensi del medesimo D.Lgs. del 1997, art. 27 alle sole violazioni commesse, come nella specie, dopo l’entrata in vigore (1 aprile 1998) della nuova disciplina (ex multis, Cass. n. 5713 del 2007, n. 17223 del 2006, n. 3036 del 2008, n. 3828 del 2010).

La pendenza di una procedura concorsuale nei confronti della società di capitali rappresentata, pertanto, non incide sulla personale responsabilità per le sanzioni del legale rappresentante, personalmente non toccato dalla procedura.

Quanto alla successiva disciplina recata dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, a tenore del quale le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico del a persona giuridica, essa trova applicazione, a norma del comma 2, alle sole "violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore" del decreto stesso, laddove nella specie la sanzione, a quella data, era stata contestata e irrogata, e ne era stato intimato il pagamento con la cartella impugnata.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3000,00 oltre a spese prenotate a debito. Dichiara compensate le spese per i gradi di merito.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-09-2011, n. 20094 Assunzioni

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 13/7/07 il giudice del lavoro del Tribunale di Trento accolse per quanto di ragione la domanda proposta da L. S. nei confronti del Comune di Pergine Val Sugana con la quale quest’ultimo aveva chiesto il risarcimento dei danni causatigli dalla perdita di posto del lavoro subita per effetto dell’annullamento, in sede giudiziale amministrativa, della procedura concorsuale bandita dall’ente convenuto per un posto di dirigente di prima fascia, procedura che lo aveva visto vincitore al punto da essere indotto a rassegnare le dimissioni dall’incarico di segretario comunale di ruolo fino ad allora svolto presso il Comune di Frassilongo, posto, questo, che nel frattempo era stato coperto; conseguentemente, il giudice adito condannò il Comune di Pergine Val Sugana a corrispondere al L. gli importi di Euro 20.000,00 e di Euro 3470,00, rispettivamente a titolo di danno morale e di rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente nel procedimento giurisdizionale amministrativo, mentre rigettò le restanti richieste risarcitorie per danno da perdita di chances e per danno esistenziale, compensando interamente tra le parti le spese di lite.

A seguito di appello principale proposto dal lavoratore e di appello incidentale dell’ente territoriale la Corte d’appello di Trento riformò la sentenza impugnata e rigettò le domande proposte dal L., compensando interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Nell’addivenire a tale decisione la Corte trentina spiegò che la condotta della pubblica amministrazione dalla quale poteva eventualmente discendere la responsabilità dell’ingiusto danno lamentato dal L. poteva essere individuata solo nello svolgimento della procedura concorsuale, la cui illegittimità era stata accertata dal giudice amministrativo, ma che il ricorrente non aveva dimostrato, nè allegato, che egli avrebbe avuto, comunque, un’alta probabilità di vincere il concorso, qualora lo stesso si fosse svolto nel rispetto delle regole; inoltre, l’insussistenza di un comportamento gravemente colposo della P.A. si ricavava anche dalla circostanza che in entrambi i gradi del giudizio amministrativo era stata disposta la compensazione delle spese tra le parti in lite;

infine, non poteva essere dedotto come motivo di responsabilità risarcitoria il fatto che in sede giurisdizionale amministrativa era stato accertato che il vizio della procedura concorsuale era dipeso dalla mancata predeterminazione, da parte della Commissione giudicatrice, dei criteri generali per la valutazione delle prove d’esame, posto che, da un lato, le norme del Regolamento organico del personale del Comune di Pergine Val Sugana disciplinanti le procedure concorsuali per le assunzioni non prevedevano un simile obbligo, e, dall’altro, la mancata applicazione della generale normativa statale in materia di concorsi pubblici poteva ritenersi scusabile in considerazione del fatto il tutto si era svolto in una Regione a Statuto autonomo.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il L., il quale affida l’impugnazione a cinque motivi di censura.

Resiste con controricorso il Comune di Pergine Val Sugana che, a sua volta, propone ricorso incidentale in via subordinata in ordine alla disposta compensazione delle spese.

Il ricorrente principale deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1. Col primo motivo si denunzia il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in ordine alla ritenuta inapplicabilità della norma sanzionatoria di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 2, per effetto della quale in caso di violazione delle disposizioni imperative in materia di assunzione di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni, non potendosi avere la costituzione di rapporti lavorativi a tempo indeterminato con le medesime amministrazioni, il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione lavorativa eseguita in violazione delle disposizioni di legge, con obbligo delle amministrazioni di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

Orbene, la doglianza, attraverso la quale si chiede di accertare se vi sia stata violazione o meno del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, nella decisione della Corte territoriale di escluderne l’applicabilità nella fattispecie, è infondata per la semplice ragione che correttamente è stato deciso che la sanzione in esame concerne esclusivamente le diverse ipotesi dei contratti flessibili nel pubblico impiego.

Infatti, il titolo della norme in questione è "Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale".

Il primo comma della stessa norma contiene l’espresso riferimento alla possibilità per la pubblica amministrazione di avvalersi, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. Viene, poi, operato il richiamo ai contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

L’art. 1-bis stabilisce, inoltre, che le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonchè previa valutazione circa l’opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 4, comma 1, lett. a), per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi.

Lo stesso art. 1-bis 1. dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001, inserito dal D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, art. 4, convertito con modifiche nella L. 9 marzo 2006, n. 80, stabilisce che le disposizioni dell’art. 1-bis costituiscono norme di principio per l’utilizzo di forme contrattuali flessibili negli enti locali.

Quindi, alla luce del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 2, la trasposizione dei predetti strumenti di flessibilità contrattuale nel mondo delle pubbliche amministrazioni è effettuata con una deroga di carattere generale, nel senso che, in caso di violazione di disposizioni imperative in tema di assunzione o di impiego del personale, per le pubbliche amministrazioni non si ha il consolidamento del rapporto di lavoro da precario in tempo indeterminato, come avviene nel settore privato, ma scatta solo una sanzione di tipo risarcitorio.

Il ricorrente insiste, però, nel sostenere che, comunque, è ravvisabile nella specie una forma di responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, in ciò dissentendo dalla configurazione dello schema dell’illecito aquiliano ravvisato dal giudice d’appello, in quanto, a suo dire, ogni qual volta viene instaurata una procedura amministrativa concorsuale sorge tra il privato e la pubblica amministrazione una relazione inquadrabile nelle maglie del rapporto obbligatorio. Tale tesi non ha pregio, non essendo ipotizzabile all’interno di una procedura pubblica di selezione, governata da precise disposizioni di legge a garanzia dell’imparzialità e della legalità dell’operato della P.A., la nascita di un vincolo obbligatorio tra quest’ultima e l’aspirante concorrente, mentre è da condividere l’interpretazione dei giudici di merito che riconducono la fattispecie in esame nell’alveo della responsabilità extra-contrattuale.

Si è, infatti, affermato (Cass. sez. 1 n. 2771 dell’8/2/07) che "il diritto del privato al risarcimento del danno prodotto dall’illegittimo esercizio della funzione pubblica prescinde dalla qualificazione formale della posizione di cui è titolare il soggetto danneggiato in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, dato che la tutela risarcitoria è fatta dipendere ed è garantita in funzione dell’ingiustizia del danno conseguente alla lesione di interessi giuridicamente riconosciuti. La tecnica di accertamento della lesione varia a seconda della natura dell’interesse legittimo nel senso che, se l’interesse è oppositivo, occorre accertare che l’illegittima attività dell’Amministrazione abbia leso l’interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio; mentre, se l’interesse è pretensivo, concretandosi la sua lesione nel diniego o nella ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, occorre valutare a mezzo di un giudizio prognostico, da condurre in base alla normativa applicabile, la fondatezza o meno della richiesta di parte, onde stabilire se la medesima fosse titolare di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, o di una situazione che, secondo un criterio di normalità, era destinata ad un esito favorevole. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva negato il diritto al risarcimento del danno in un caso di perdita del posto di lavoro a seguito di annullamento di concorso, non essendo quest’ultima circostanza sufficiente a fondare la responsabilità, occorrendo la prova che l’interessato si trovava in una situazione soggettiva destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole del concorso, se questo si fosse svolto regolarmente)" (in senso conforme v. anche Cass. sez. lav. n. 2529 del 30/1/2009).

Ancor più di recente le sezioni unite di questa Corte (S.U. n. 5023 del 3/3/2010) hanno avuto modo di statuire che "la violazione, da parte della P.A., delle regole di una corretta selezione dei partecipanti ad un concorso, accertata dal giudicato amministrativo, determinando la lesione di un interesse legittimo dei concorrenti e producendo un danno – sia pure liquidabile immediatamente solo in termini di perdita di chance – si traduce in un illecito istantaneo, rispetto al quale le ulteriori conseguenze pregiudizievoli, determinate dalla mancata ottemperanza, da parte della P.A., del giudicato amministrativo, costituiscono mero sviluppo e aggravamento, con la conseguenza che il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria, per il danno inerente a tali ulteriori conseguenze, decorre dal verificarsi delle medesime solo se esse costituiscano la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l’esaurimento dell’azione del responsabile". 2. Col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in ordine all’applicazione dell’art. 2043 cod. civ. e deduce, in particolare, l’erronea valutazione dell’elemento soggettivo della colpa nell’ambito di applicazione della suddetta norma codicistica, dal momento che il giudice d’appello avrebbe limitato l’indagine alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, mentre ai fini della individuazione della responsabilità da fatto illecito della P.A. sarebbe stata sufficiente la mera colpa. Sotto tale aspetto nemmeno potrebbe accettarsi, secondo il ricorrente, il richiamo operato dal giudice del gravame al concetto di errore scusabile in merito alla mancata adozione dei criteri concorsuali di valutazione per la sola ragione che il Regolamento organico del Comune non ne prevedeva la necessità.

Osserva la Corte che anche tale motivo si rivela infondato: invero, anche a voler ipotizzare una indagine sulla responsabilità della P.A. da condurre nell’ambito della colpa lieve, rimarrebbe, comunque, insuperato il puntuale rilievo svolto dalla Corte territoriale in ordine alla riscontrata mancanza di allegazione e dimostrazione della circostanza che il ricorrente avrebbe, in ogni caso, avuto la possibilità di superare il concorso pur nell’ipotesi di un suo regolare svolgimento.

In sostanza, il punto dell’illiceità del comportamento dell’amministrazione non poteva da solo ritenersi decisivo per l’accoglimento della domanda di risarcimento, avendo la parte l’onere – che nè dalla sentenza nè dal ricorso risulta mai assolto – di allegare e provare che egli si trovava in una situazione soggettiva destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole del concorso, solo che questo si fosse svolto regolarmente. Solo questo elemento – che postula un’approfondita illustrazione delle ragioni dell’annullamento del concorso, e non è dimostrato dalla mera circostanza dell’annullamento per violazione di legge imputabile all’amministrazione, sulla quale il ricorrente fonda tutte le spese difese – avrebbe consentito di istituire un nesso causale tra illegittimità dell’azione amministrativa e stato di disoccupazione.

Ciò per la ragione che la lesione lamentata concerne un interesse tipicamente "pretensivo" qual è quello al posto di lavoro, che il ricorrente poteva ottenere con il regolare svolgimento dei concorso, e sul punto la giurisprudenza di questa corte è consolidata, nel senso che la lesione degli interessi pretensivi va accertata per mezzo di un giudizio prognostico con esito favorevole sull’esistenza di una situazione soggettiva di legittimo affidamento nella positiva conclusione del procedimento, diversa dalla mera aspettativa di fatto (Cass. 10 febbraio 2005 n. 2705; nonchè in senso conforme le già citate Cass. n. 2771/07 e Cass. sez. lav. n. 2529/2009).

Infatti, come spiegato in precedenza, se è vero che il diritto del privato al risarcimento del danno prodotto dall’illegittimo esercizio della funzione pubblica prescinde dalla qualificazione formale della posizione di cui è titolare il soggetto danneggiato in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, dato che la tutela risarcitoria è fatta dipendere ed è garantita in funzione dell’ingiustizia del danno conseguente alla lesione di interessi giuridicamente riconosciuti, nondimeno la tecnica di accertamento della lesione varia secondo la natura dell’interesse legittimo nel senso che, se l’interesse è oppositivo, occorre accertare se l’illegittima attività dell’Amministrazione abbia leso l’interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio;

mentre, se l’interesse è pretensivo, concretandosi la sua lesione nel diniego o nella ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, occorre valutare per mezzo di un giudizio prognostico, da condurre in base alla normativa applicabile, la fondatezza o meno della richiesta di parte onde stabilire se la medesima fosse titolare di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, o di una situazione che, secondo un criterio di normalità, era destinata ad un esito favorevole (6 aprile 2006 n. 8097; 29 marzo 2006 n. 7228; 20 dicembre 2003 n. 19570).

3. Col terzo motivo è dedotta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5) sostenendosi, anzitutto, che il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto del comportamento colposo della pubblica amministrazione consistito nel fatto di aver consentito al concorrente non risultato vincitore la presentazione del ricorso in opposizione in sede amministrativa sulla base di una normativa regionale abrogata (L.R. Trentino Alto Adige n. 29 del 1963, art. 44, abrogata dalla L.R. n. 1 del 1993), ricorso che avrebbe dovuto, invece, essere dichiarato inammissibile, con conseguente conservazione del posto di lavoro da parte del vincitore.

Tale motivo è infondato per la duplice ragione che, da una parte, esso è travolto dalle preminenti considerazioni di cui al punto 2 sulla mancata allegazione e dimostrazione che il concorso di cui trattasi si sarebbe in ogni caso concluso in senso favorevole all’odierno ricorrente, e, dall’altra, per la ragione che la valutazione dell’ammissibilità del ricorso in opposizione all’esito della prova selettiva contestata rientrava nelle prerogative della P.A., il cui esercizio, corretto o meno che fosse, era soggetto solo a giudizio del giudice amministrativo, trattandosi di vizio procedimentale amministrativo devoluto alla giurisdizione di quel giudice.

Per le stesse ragioni di cui al punto 2 dei motivi del presente ricorso è da ritenere superata la censura attraverso la quale ci si duole della mancanza di motivazione sulla circostanza dell’invito rivolto dalla P.A. al ricorrente di prendere servizio, a pena di decadenza, nonostante fosse pendente un ricorso in opposizione di un terzo contro-interessato, circostanza, questa, che avrebbe ingenerato, secondo la tesi del L., il legittimo affidamento sulla correttezza della procedura concorsuale; nè va, comunque, sottaciuto che un tale invito poteva essere interpretato come un atto semplicemente consequenziale alla ritenuta legittimità, questa volta da parte della stessa P.A., della procedura concorsuale già svoltasi, e, d’altra parte, lo stesso ricorso proposto dal terzo contro-interessato avrebbe, anzi, dovuto impedire il formarsi, in capo all’odierno ricorrente, del convincimento della assoluta legittimità della procedura.

4. Col quarto motivo è lamentata l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5) e si sostiene che non ci si era limitati ad invocare il giudicato amministrativo sulla illegittimità della procedura concorsuale espletata, ma che si erano indicati altri elementi di prova a sostegno della fondatezza della domanda, quali il punteggio nettamente superiore al diretto contendente ed il curriculum professionale attestante l’elevatissima competitività.

Il motivo è infondato in quanto, per le ragioni illustrate al precedente punto 2, mancano sia l’allegazione, sia la prova che i dati summenzionati avrebbero consentito al L. di risultare egualmente vincitore nel caso in cui la procedura selettiva fosse stata regolarmente condotta a termine. Invero, come già chiarito nel corso della disamina del secondo motivo del presente ricorso, non può ritenersi che la sola illiceità del comportamento dell’amministrazione rappresenti un elemento decisivo per l’accoglimento della domanda di risarcimento, avendo la parte interessata l’onere di allegare e provare che si trovava in una situazione soggettiva destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole del concorso, solo che questo si fosse svolto regolarmente.

5. Con l’ultimo motivo si deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento alle altre richieste risarcitorie disattese e si formula il seguente quesito di diritto. "Accerti la Corte se vi sia stata violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con contestuale omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la Corte d’appello ritiene di respingere le varie pretese risarcitorie del ricorrente senza dar conto della presenza o meno dei requisiti costitutivi della responsabilità extracontrattuale e senza considerare partitamente le distinte voci di danni richiesti (morale, esistenziale, perdita di chances)".

Anche quest’ultimo motivo è infondato: invero il presupposto delle pretese richieste risarcitorie avanzate a vario titolo dal lavoratore risiedeva nell’accertamento della sussistenza della responsabilità extracontrattuale della P.A. che aveva indetto ed espletato la procedura concorsuale, successivamente annullata in sede giurisdizionale amministrativa. Tuttavia, la Corte territoriale ha concluso la propria indagine in merito pervenendo alla conclusione che una tale forma di responsabilità non era addebitabile all’ente territoriale presso il quale si era svolta la prova concorsuale che aveva visto il L. vincitore, prima che l’organo di giustizia amministrativa ne decretasse l’annullamento. Quindi, non è fondata la premessa sulla quale si basa il quesito innanzi esposto, vale a dire il fatto che la Corte d’appello non abbia dato conto della presenza o meno dei requisiti della responsabilità extracontrattuale, atteso che il giudice del gravame ha, invece, affrontato il problema della ricorrenza o meno di quest’ultima forma di responsabilità, pervenendo al convincimento, immune da vizi di tipo logico-giuridico per le ragioni sopra esposte, della sua insussistenza, per cui non poteva nemmeno sorgere il problema consequenziale della diversa quantificazione delle varie voci di danno indicate che presupponeva l’affermazione della responsabilità della P.A da illecito aquiliano.

Il ricorso principale del lavoratore va, perciò, rigettato.

Resta, di conseguenza, assorbito il ricorso incidentale del Comune di Pergine Valsugana avverso la sola statuizione sulla compensazione delle spese disposta in appello, atteso che tale ricorso è stato proposto solo condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale del lavoratore.

Motivi di equità, dovuti alla particolarità della materia trattata, inducono la Corte a ritenere compensate tra le parti anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-05-2011) 15-06-2011, n. 24036

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da S.P.G.E. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di S.Maria C.V. in data 3-02-2007 che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole del reato di evasione dagli arresti domiciliari ex art. 385 c.p., commi 1 e 3 e, concessegli le attenuanti generiche e con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione condizionalmente sospesa, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 21-10-2008, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata sussistenza del reato e l’adeguatezza del trattamento sanzionatorio. Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, sostanzialmente ed in dontesi:

1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all’art. 415 bis e 552 c.p.p., per omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, del decreto di citazione a giudizio per il giudizio di 1^ grado e per la citazione dell’imputato appellante a comparire all’udienza dell’11-6-2004;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione rispettivamente agli artt. 194 e 197 c.p.p. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della testimonianza del verbalizzante in contrasto con la rappresentazione del fatti;

3) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all’art. 500 c.p.p., comma 4, per ricorso a tale procedimento incidentale, pur in assenza dei presupposti supportanti la possibilità di inquinamenti probatori ai fini dell’utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali della parte offesa;

4) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione rispettivamente agli artt. 582 e 133 c.p., per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato ed in relazione alla congruità della pena.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro mille alla cassa delle ammende.

Ed invero, come esattamente rilevato dai giudici della Corte territoriale napoletana, le eccezioni preliminari di nullità sono manifestamente infondate, avuto riguardo al fatto che, nella specie, l’imputato era stato tratto a giudizio direttissimo in costanza di arresto in flagranza di reato. Di qui l’inutilità evidente degli adempimenti di cui all’art. 415 bis c.p.p., per lo sviluppo stesso del procedimento e pacifica essendo la conseguente ritualità della citazione a giudizio, fermo restando l’assoluta genericità dell’asserito difetto di citazione per l’udienza del’11-6-04 innanzi al giudice di 1^ grado, eccezione, peraltro, non dedotta in appello, nemmeno in via indiretta.

I motivi sub 2) e 3), a prescindere dalla temerarietà delle controdeduzioni difensive in punto di prova della sussistenza del reato, avuto riguardo agli inequivoci elementi disfatto debitamente segnalati nella relazione di servizio in costanza di palese flagranza del reato, trovano smentita nelle puntuali, logiche e motivate smentite alla ragionevolezza della tesi difensiva.

Il motivo sub 4), fermo restando la manifesta infondatezza della ripetuta censura di asserita insussistenza del reato, quanto alla doglianza sulla misura del trattamento sanzionatorio, questa è indededucibile innanzi al giudice di legittimità per manifesta inammissibilità della stessa, trattandosi di materia riservata al potere discrezionale del giudice di merito e, come tale, non deducibile in questa sede se, come, nella specie, sufficientemente e correttamente motivato, a tacere dell’evidente modestia della pena contenuta nei minimi edittali.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.